Raccomandata

Incarto n. 35.2016.4

cr

Lugano 16 marzo 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 novembre 2015 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 11 novembre 2008 RI 1, nato nel 1969, di professione camionista-gruista, è stato vittima di un infortunio sul lavoro (gli sono cadute addosso delle pesanti putrelle che egli era intento a caricare su un camion), riportando un politrauma da caduta con sub-amputazione dell’arto inferiore sinistro e molteplici fratture (doc. 2, 9, 12).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Il 26 agosto 2011 l’assicurato, ausiliato da una protesi, ha ripreso, a scopo terapeutico e a tempo ridotto, a lavorare per il medesimo datore di lavoro, ma in qualità di magazziniere (doc. 339).

1.2. In ambito AI, con decisione del 5 agosto 2010 l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato, sulla base della situazione presente a quel momento, una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%), a far tempo dal 1° novembre 2009 (doc. 209).

1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 2 aprile 2014, l’assicuratore infortuni ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 37% a far tempo dal 1° novembre 2013.

Contro tale decisione è insorto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, criticando il grado di abilità lavorativa residua del 100% stabilito dal dr. __________ e lamentando l’assenza di una valutazione dall’inabilità lavorativa dal profilo psichico.

Dopo avere ordinato l’esecuzione di una perizia psichiatrica, eseguita dalla dr.ssa __________, con nuova decisione del 6 febbraio 2015 l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 43% a decorrere dal 1° novembre 2013 (doc. 209/1-5).

Alla luce delle nuove critiche presentate contro tale decisione dall’avv. RA 1, sempre per conto dell’assicurato, l’assicuratore LAINF, con decisione su opposizione del 25 novembre 2015, ha assegnato a RI 1 una rendita di invalidità del 45% a partire dal 1° novembre 2013 (doc. A1).

1.4. In ambito AI, presa conoscenza di quanto deciso dall’assicuratore LAINF, con decisione del 18 marzo 2015, l’Ufficio AI ha, in un primo tempo, soppresso la rendita intera di invalidità di cui beneficiava l’assicurato a partire dal 1° novembre 2009.

A seguito, tuttavia, delle critiche avanzate davanti al TCA dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato contro la decisione di soppressione delle prestazioni, l’Ufficio AI, prima della presentazione della risposta di causa, ha proceduto all’emanazione di una nuova decisione, datata 29 maggio 2015, con la quale ha ridotto ad un quarto di rendita di invalidità la precedente rendita intera percepita da RI 1 (cfr. doc. IV/1 incarto 32.2015.68).

Questa nuova decisione dell’amministrazione è stata impugnata davanti al TCA il 28 aprile 2015.

1.5. Valentin Marosevic, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha contestato la decisione su opposizione del 25 novembre 2015 con la quale l’assicuratore LAINF gli ha attribuito una rendita di invalidità del 45%, chiedendo di potere beneficiare di una rendita di invalidità superiore, senza tuttavia precisarne la percentuale.

Sostanzialmente, il patrocinatore del ricorrente ha criticato la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dr. __________ - il quale ha considerato che l’interessato debba poter usufruire di una pausa di 20 minuti ogni 2 ore - facendo valere che il dr. __________, perito di parte, ha invece indicato la necessità di un riposo di 15 minuti prima di svolgere un’attività lavorativa per altri 45 minuti.

Alla luce di queste considerazioni, il legale del ricorrente ha contestato che l’assicurato possa essere considerato pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte, le quali, come espressamente indicato il dr. __________, risulterebbero esigibili, al massimo, nella misura del 50%.

L’avv. RA 1 ha osservato, inoltre, che “vista la concomitante presenza di un’abilità lavorativa dal profilo fisico (50%) e psichico (20%), secondo la giurisprudenza del TF, va verificato se le due inabilità lavorative si sommano o si integrano”.

Infine, il patrocinatore del ricorrente ha rilevato che “sulla base delle suesposte argomentazioni, il soggiacente calcolo del reddito da invalido viene contestato” (doc. I).

1.6. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se, a ragione, l’assicuratore LAINF abbia attribuito all’assicurato una rendita del 45% dal 1° novembre 2013 o se, al contrario, come da lui richiesto, egli abbia invece diritto ad una rendita di invalidità superiore.

2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che le patologie somatiche (ortopediche) dell’assicurato sono state analizzate dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico di circondario dell’assicuratore infortuni, il quale, in occasione della visita medica __________ del 13 settembre 2013, ha indicato che risulta esigibile da parte dell’interessato lo svolgimento di un’attività adeguata, rispettosa delle limitazioni funzionali messe in evidenza (cfr. doc. 570).

Con apprezzamento medico complementare del 21 gennaio 2014, il dr. __________, chiamato ad esprimersi circa la necessità per l’interessato di usufruire di pause supplementari durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, ha precisato che “ritengo inoltre giustificato che l’assicurato possa beneficiare di una pausa di venti minuti ogni due ore con la possibilità di potere asportare la protesi e lasciare riposare il moncone” (cfr. doc. 600).

L’aspetto psichiatrico, invece, è stato valutato dalla dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e consulente dell’assicuratore infortuni, la quale, dopo avere eseguito l’esame psichiatrico del 3 settembre 2014, ha posto la diagnosi di “disturbo misto ansioso-depressivo (ICD10-F41.2)”, giungendo alla conclusione che “il disturbo psichico causa nella sua entità attuale una moderata diminuzione della caricabilità e della resistenza allo stress, che limita la capacità lavorativa nella misura del 10%-20%” (doc. 326-12 incarto LAINF).

L’assicuratore LAINF, con decisione su opposizione del 25 novembre 2015, ritenuta la piena esigibilità di attività lavorative adatte, con riduzione del rendimento del 21.72%, ha attribuito all’assicurato una rendita del 45% dal 1° novembre 2013 (doc. A1).

Il patrocinatore dell’assicurato ha contestato le conclusioni dell’Istituto assicuratore, ritenendo che lo svolgimento di attività lavorative sia esigibile nella misura del 50%, come indicato dal dr. __________ (doc. I).

A sostegno delle proprie pretese, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA un referto peritale di parte, redatto, su richiesta del dr. __________, medico curante dell’interessato, dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

Con referto peritale del 7 agosto 2015, il dr. __________, dopo avere proceduto in data 9 giugno 2015 ad un’accurata disamina degli aspetti ortopedici e traumatologici, ha concluso che l’interessato vada considerato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di autista di camion e di gruista.

Quanto all’attuale attività in magazzino svolta dall’assicurato presso la ditta __________, il dr. __________ ha rilevato che “attualmente il paziente lavora secondo il nostro parere al di sopra delle sue vere possibilità fisiche e di salute”, indicando che le restrizioni sono così riassumibili: “impossibilità di portare pesi superiori a 5 kg; eseguire degli spostamenti in terreni scoscesi; eseguire delle attività professionali che necessitano di una posizione in ginocchio o accovacciata; anche le condizioni atmosferiche possono determinare una restrizione sulle capacità del paziente. Infatti, in caso di calore importante, questo crea una sudorazione profusa a livello del moncone con il rischio che la protesi non sia più adeguatamente fissata al moncone stesso mettendo in pericolo l’equilibrio ossia la sicurezza del paziente”.

Infine, il dr. __________, rispondendo alla domanda “come giudica la capacità lavorativa in un’attività adeguata al suo stato di salute?”, ha osservato che “tutti quei lavori amministrativi o di controllo o di gestione o di tutte quelle attività che non necessitano di lunghi periodi di deambulazione o di posizione eretta sono del tutto plausibili” (doc. A2 incarto LAINF 35.2016.4).

In un ulteriore scritto del 12 agosto 2015, il dr. __________ ha, poi, precisato, su richiesta del dr. __________, che “a complemento della domanda sull’incapacità lavorativa quantifico l’incapacità del 50% ad vitam” (doc. A3 incarto LAINF 35.2016.4).

2.5. Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione del dr. __________ e della dr.ssa __________, per cui RI 1 deve essere ritenuto in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento ridotto del 22%, attività lavorative leggere e sostanzialmente sedentarie, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Quanto agli aspetti ortopedici, nonostante quanto preteso dal patrocinatore del ricorrente in sede ricorsuale, nel proprio referto peritale del 7 agosto 2015 il dr. __________, dopo avere ritenuto nulla la capacità lavorativa residua dell’interessato nell’abituale attività di camionista/gruista, ha confermato l’esigibilità di attività leggere adeguate, rispettose delle limitazioni funzionali dell’interessato, ritenendo che lavori amministrativi, di controllo e di gestione, che non prevedano la necessità di deambulare a lungo o di mantenere la posizione in piedi siano “del tutto plausibili” (cfr. doc. A2 riportato per esteso al precedente considerando).

Contrariamente a quanto sostenuto dall’avv. RA 1 - a mente del quale il dr. __________ avrebbe considerato esigibile unicamente nella misura del 50% “ad vitam” lo svolgimento di attività adatte - questo Tribunale ritiene, invece, che la limitazione al 50% dell’abilità lavorativa “ad vitam” valutata dal dr. __________ nel complemento del 12 agosto 2015 si riferisca all’esigibilità lavorativa nell’attuale mansione, non adeguata, di magazziniere esercitata dall’assicurato presso la ditta __________.

Tale soluzione si giustifica, in particolare, alla luce del sopralluogo svolto in data 11 novembre 2015 presso il magazzino della ditta ad __________, in occasione del quale è stato constatato che RI 1, oltre all’adempimento di compiti amministrativi / organizzativi, del tutto compatibili con il suo danno alla salute, deve pure svolgere mansioni inesigibili, come ad esempio restare sovente in piedi e effettuare degli spostamenti sia sulla superficie liscia e regolare del magazzino e dell’adiacente piazzale, sia sul rimanente terreno sterrato costantemente messo in movimento dal transito dei veicoli cingolati (da notare che, in tutto, il luogo di lavoro, tra magazzino e terreno circostante, è grande come circa tre campi da calcio) (cfr. doc. 674).

Quanto all’altro argomento sollevato dall’avv. RA 1 al fine di dimostrare la non correttezza della valutazione dell’esigibilità lavorativa posta dal dr. __________ – ossia il fatto che, come osservato dal dr. __________, l’assicurato deve svolgere un numero di pause superiore (pari a 15 minuti ogni 45 minuti di lavoro) rispetto ai 20 minuti ogni 2 ore indicati dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF – il TCA rileva che l’esigenza di maggiori pause cui ha fatto cenno il dr. __________, oltre a corrispondere a quanto affermato dall’assicurato stesso (cfr. doc. A2 pag. 3, nel quale si legge che “comunque dopo un’ora di lavoro necessita in ogni caso di circa quindici minuti di riposo in quanto si sente affaticato e soprattutto per la presenza di dolori al moncone”), riguarda comunque l’attuale attività - non adeguata in quanto comprendente anche mansioni inesigibili (come spostamenti su terreno anche sconnesso e su una superficie totale grande come tre campi da calcio e assunzione, sovente, di posizione in piedi per lungo tempo, cfr. doc. 674) - svolta dall’assicurato presso la ditta __________.

Ciò non è, quindi, sufficiente per sconfessare la valutazione del dr. __________, riferita invece allo svolgimento di un’attività leggera adeguata, rispettosa delle limitazioni funzionali dell’interessato.

Inoltre, al di là dello svolgimento anche di mansioni non adatte, va segnalato che l’impiego attuale presso il magazzino di __________ non permette all’interessato di potere, durante le pause, togliersi la protesi, come risulta dal rapporto del 18 settembre 2013 del dr. __________ (cfr. doc. 311-4 incarto LAINF, nel quale il medico ha osservato che l’interessato “sul lavoro non ha la possibilità di togliersi la protesi in quanto deve lavare il lyner e le condizioni igieniche sul posto di lavoro sono veramente molto precarie”).

Ad analoghe conclusioni erano pure giunti i medici della __________, i quali, nel rapporto del 22 maggio 2013 stilato al termine di un soggiorno stazionario dell’interessato dal 29 aprile 2013 al 17 maggio 2013, avevano concluso che l’assicurato potrebbe teoricamente raggiungere l’obiettivo di una presenza durante tutta la giornata sul posto di lavoro presso l’attuale datore di lavoro, ma a condizione di potere usufruire delle necessarie pause, durante le quali poter togliere la protesi. Il dr. __________, Capo servizio del Service de réadaptation de l’appareil locomoteur, aveva tuttavia rilevato che “si la possibilité de faire des pauses existe sur son lieu de travail, il apparait nécessaire que le patient puisse bénéficier d’un local propre et adapté dans lequel il pourrait retirer sa prothèse et réaliser le soin du moignon, à la pause du midi et dans l’après-midi, ce qui ne semble pas être le cas actuellement” (doc. 294-4 incarto LAINF).

Visto quanto appena esposto, questa Corte non ha motivo di dubitare della correttezza dell’apprezzamento espresso dal dr. __________, né per scostarsi dalla conclusione dell’assicuratore LAINF relativa al fatto che, tenuto conto delle indicazioni poste dal medico di circondario, dal profilo ortopedico, l’insorgente potrebbe esercitare un’attività lavorativa adeguata in misura del 100% ma con un rendimento ridotto, per tenere conto della necessità di introdurre due pause supplementari di circa venti minuti al giorno. Anche la percentuale di riduzione del rendimento, per esclusivi motivi ortopedici, dell’8% calcolata dall’assicuratore LAINF appare corretta (cfr. doc. 641, “40 min.=0.66h // 0.66 x5g/41.7h = 7.91%).

Il TCA, fatte le debite proporzioni, condivide questo modo di procedere, ritenuto che in altri casi nei quali occorreva introdurre delle pause supplementari di circa un’ora al giorno è stata riconosciuta una riduzione del rendimento del 12% (cfr. STFA U 76/05 del 26 agosto 2005 consid. 3.3) o del 12.5% (cfr. STF 8C_123/2015 del 29 aprile 2015).

Quanto agli aspetti psichici, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle considerazioni espresse dalla dr.ssa __________, rimaste, del resto, incontestate da parte dell’assicurato (doc. 632).

Parimenti condivisibile il fatto che l’assicuratore LAINF abbia determinato la percentuale di riduzione di rendimento causata dagli aspetti psichici, valutata dalla dr.ssa __________ entro i due limiti del 10% e 20%, fondandosi sul valore medio del 15% (cfr. consid. 4.2 non pubblicato in DTF 137 V 71 ma in SVR 2011 IV n. 69 pag. 207 [9C_280/2010]; STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014; 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012;STF 9C_226/2009 del 19 agosto 2009).

Alla luce delle due valutazioni mediche sopra riassunte, il TCA condivide la conclusione alla quale è giunto l’assicuratore LAINF, il quale ha calcolato una riduzione del rendimento complessiva, per ragioni fisiche e psichiche, del 22% nello svolgimento di un’attività adeguata, esigibile al 100%, così determinata:

“(…)

La riduzione complessiva per pause e minor rendimento ammonta a:

pause: 40 min.=0.66h // 0.66 x5g/41.7h = 7.91%

rendimento: (100% - 7.91%) x 15% = 13.81%

Incapacità lavorativa complessiva: 21.72%

Incapacità lavorativa arrotondata: 22%.” (Doc. 641)

Alla luce di quanto sopra, l’osservazione ricorsuale relativa al fatto che occorra verificare se le due inabilità lavorative riscontrate dal profilo fisico e psichico vadano sommate o integrate risulta superata, avendo l’assicuratore LAINF già provveduto in tal senso.

2.6. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico, tenendo conto non del discapito effettivo subito da RI 1 nell’attuale professione di magazziniere – come visto sopra non rispettosa dei limiti funzionali dell’interessato – ma facendo riferimento ad altre attività leggere adeguate, consone ai suoi postumi infortunistici.

Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente, tenuto conto di quanto indicato dal datore di lavoro nella più recente comunicazione del 16 novembre 2015 trasmessa all’assicuratore LAINF (cfr. doc. 675) – con la quale ha modificato la precedente indicazione fornita in data 21 ottobre 2013, allorquando aveva comunicato che il salario mensile sarebbe passato da fr. 5'356.00 (2008) a fr. 5'622.75 (2013) (doc. 585) - avrebbe guadagnato nel 2013, senza il danno alla salute, un importo annuo di fr. 75'000.

Questo dato non è contestato dall’assicurato e può essere fatto proprio dal TCA.

2.7. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.8. Dalle carte processuali risulta che l’amministrazione, nella decisione su opposizione impugnata, ha quantificato in fr. 41’102.20 il reddito da invalido (2013), calcolato applicando la tabella TA 1 2012, livello di qualifica 4, aggiornata al 2013 (fr. 65'633.30), operando successivamente una decurtazione del 21.72% in ragione del discapito di rendimento stabilito dai medici fiduciari dell’assicuratore infortuni, oltre che una deduzione sociale del 20% (doc. A1).

Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti da questa tabella, il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'210.--.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.8% per il 2013 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2013, un reddito annuo di fr. 65'633.30.

L’assicurato, quale camionista/gruista, avrebbe guadagnato nel 2013 fr. 75’000 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.).

Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (pari a fr. 73'562.75, cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”, livello di qualifica 2, fr. 5’874.-- X 12 mesi = 70’488.-- riportato su 41.5 ore e aggiornato al 2013), motivo per il quale non vi è spazio per una decurtazione a titolo di gap salariale.

A ragione, quindi, l’assicuratore LAINF non ha dedotto alcunché dal reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale (doc. A1).

Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, ma con una riduzione del rendimento del 21.72%, il reddito statistico citato va ridotto di tale percentuale e ammonta a fr. 51'377.75 (fr. 65’633.30 ridotti del 21.72%).

2.9. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza, l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 20% sul reddito statistico da invalido, per tener conto del danno alla salute (doc. A1).

Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione di tale entità, l’Istituto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

2.10. Il reddito da invalido, tenuto conto di un’incapacità lavorativa dal profilo medico del 21.72% e di una decurtazione sociale del 20%, ammonta quindi a fr. 41’102.20 (80% di fr. 51’377.75).

Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 41’102.20 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 75’000, risulta essere del 45.20%, arrotondato al 45% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41), come correttamente calcolato dall’amministrazione.

La decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’CO 1 ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 45% dal 1° novembre 2013 deve quindi essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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