Raccomandata

Incarto n. 35.2016.37

PC/sc

Lugano 8 settembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 31 marzo 2016 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 10 gennaio 2014, RI 1, nato il __________ 1989, dipendente della __________ di __________ dall'8 luglio 2013, in qualità di "muratore" e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre si accingeva a disarmare una soletta è stato colpito all'occhio destro da una scheggia di laterizio, riportando una perforazione corneale, necessitante di 3 punti di sutura (cfr. doc. 3 e 10, inf. no. __________).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Dopo aver ripreso a lavorare, in misura del 50%, a far tempo dal 3 febbraio 2014 (doc. 12), l'assicurato ha iniziato a lamentare dei forti mal di testa a causa dei quali ha dovuto sospendere l'attività lavorativa a decorrere dal 18 febbraio successivo (doc. 13).

Dopo aver provato ancora a riprendere al 50% il lavoro abituale, a far tempo dal 17 marzo 2014 (doc. 14), l'assicurato ha nuovamente dovuto interrompere la propria attività lucrativa, sempre a causa dei dolori lamentati alla testa, a partire dall'8 maggio 2014 (doc. 18, 22 e 99).

Il 9 maggio 2014 il dr. med. __________, medico chirurgo, specialista in neurologia del Centro __________ di __________, a fronte di una RMN dell'encefalo eseguita il 3 maggio 2014 nella norma (doc. 21), ha attestato una "NC. Irritazione trigeminale DS, secondaria a lesione corneale. Concomita disfunzione ATM SX con sovraccarico funzionale del muscolo temporale" (doc. 19).

Il 28 luglio 2014 il dr. med. , capo clinica dell'ambulatorio di neurologia e neurofisiologia clinica (di seguito: ANNC) dell' di __________, ha posto la diagnosi di "nevralgia trigeminale di I, II e III branca di destra con/su: pregresso trauma corneale destro perforante (10.01.2014) con sutura corneale senza complicazioni; RM cerebrale con e senza MDC (03.05.2014; Ospedale __________ di __________, presa visione): nei limiti di norma" (doc. 38).

1.3. Il 9 gennaio 2015, la dr.ssa med. , medico assistente dell'ANNC dell' di __________, ha dichiarato l'assicurato abile al lavoro nella misura del 50% sino al 9 marzo 2015 (doc. 66). La specialista ha confermato la stessa capacità lavorativa il 9 marzo 2015 fino all'11 maggio 2015 (doc. 78), l'11 maggio 2015 sino al 27 luglio 2015 (doc. 83), il 29 luglio 2015 fino al 30 ottobre 2015 (doc. 91).

Il 31 luglio 2015 l'assicurato è stato visitato dalla dr.ssa med. , capo clinica dell'ANNC dell' di __________, che "a fronte di un esame clinico neurologico mirato sovrapponibile al precedente", nella propria valutazione del 3 agosto 2015 ha osservato quanto segue: "il quadro clinico di nevralgia trigeminale destra appare dunque lievemente migliorato e consigliamo di continuare con la terapia attuale e di rivedere il paziente fra tre mesi per decidere sulla eventuale riduzione del Trileptal. Confermiamo una riduzione del 50% della capacità lavorativa come muratore a causa della suscettibilità agli ambienti esterni e alle polveri e per i possibili effetti collaterali della terapia antidolorifica sintomatica quale vertigini/instabilità alla marcia e sonnolenza. (…)." (doc. 92).

Successivamente, la precitata dr.ssa med. __________ ha ribadito la medesima capacità lavorativa il 30 ottobre 2015 sino al 6 novembre 2015 (doc. 100) e il 6 novembre 2015 fino al 4 dicembre 2015 (doc. 100).

Nonostante ciò RI 1 non ha mai più ripreso la propria attività lavorativa, neppure nella misura del 50% (doc. 70, 71, 76, 87, 89, 90 e doc. I).

1.4. Nel frattempo, esperiti gli accertamenti medici del caso - in particolare, dopo aver sentito il parere dei propri specialisti FMH in oftalmologia di fiducia, segnatamente del dr. med. __________, primario di oftalmologia all'Ospedale __________ di __________, in data 27 agosto 2014 (doc. 42) e della dr.ssa med. __________ in data 16 marzo 2015 (doc. 81) e raccolta la valutazione neurologia del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia e responsabile del gruppo di neurologia della Divisione __________ della CO 1 a __________, in data 9 novembre 2015 (doc. 93)

  • con decisione del 19 novembre 2015 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato quanto segue (doc. 95):

" (…) Confermiamo che per quanto concerne i soli disturbi oftalmologici deve essere considerato abile al lavoro al 100%.

Inoltre per questi ultimi in base alla documentazione medica in nostro possesso non esiste nessuna menomazione importante dell'integrità fisica. Non ricorrono perciò le premesse per la concessione di un'indennità per menomazione dell'integrità.

Dobbiamo perciò rifiutare le pretese di un'indennità per menomazione dell'integrità.

Abbiamo sottoposto al nostro servizio di __________ di __________ per la sintomatologia irritativa in territorio trigeminale destro insorta a maggio 2014. La informiamo che questi disturbi non possono essere messi in relazione causale almeno probabile con l'evento del 10.1.2014. Dobbiamo rifiutare tali disturbi come conseguenza dell'infortunio assicurato. Le consigliamo di annunciarsi alla sua assicurazione competente.

Per quanto concerne unicamente i disturbi assicurati la informiamo che dal 1.12.2015 sospendiamo le prestazioni assicurative (indennità giornaliera e spese di cura). (…)".

1.5. Avverso la predetta decisione l'assicurato, rappresentato dall'__________ di __________, ha interposto opposizione in data 22 dicembre 2015 (doc. 101) che ha poi motivato in data 22 marzo 2016 (doc. 103). Il rappresentante dell'assicurato ha fatto valere principalmente che i disturbi di cui soffre il suo assistito sono comparsi a seguito dell'infortunio del 10 gennaio 2014. Ha quindi chiesto il ripristino delle prestazioni assicurative anche successivamente al 1° dicembre 2015, oltre al riconoscimento di un'IMI del 15%. Da ultimo il rappresentante dell'opponente ha chiesto all'CO 1 di attendere, prima di pronunciarsi, il risultato di alcuni ulteriori esami clinici ai quali il suo assistito si sarebbe sottoposto il 3 maggio 2016 e che avrebbero dimostrato, a suo avviso, il nesso causale tra l'infortunio e i sintomi da lui lamentati.

In sede di opposizione, è stata prodotto il certificato medico del 22 dicembre 2015 della dr.ssa med. __________, medico curante dell'assicurato, la quale ha attestato quanto segue (doc. 101): "Il sig. RI 1 (…) è affetto da: nevralgia trigeminale dx insorta dopo ferita corneale dx. Il signor RI 1 è mio paziente dal 2002 e non ha mai lamentato tale sintomatologia in precedenza. Il mio primo riscontro risale (in base alla cartella clinica del febbraio dello scorso anno, data in cui il paziente riferiva dolore a scossa elettrica nel territorio trigeminale e sensazione di corpo estraneo all'occhio dx. Erano stati prescritti accertamenti del caso che si sono poi concretizzati in un accesso al PS di __________ il 29.04.14. Per il raccordo anamnestico successivo, faccio riferimento alle valutazioni dei colleghi che hanno preso in carico il paziente. Ad oggi il sig RI 1 riferisce ancora disestesie e a volte trigger doloroso durante la masticazione, lacrimazione quando si espone al freddo o all'aria, nonostante la terapia venga effettuata correttamente".

È stato versato agli atti anche il referto rilasciato dall'Unità Operativa Radioterapia dell'Istituto neurologico __________ di __________ (doc. 101), giusta il quale:

" DIAGNOSI: nevralgia trigeminale Ds (…) Patologie concomitanti: nessuna Sintesi anamnestica: sensazione di fastidio permanente in ll branca trigeminale Ds. Occasionalmente dolori parossistici tipo scossa elettrica di breve durata in II e Ill branca trigeminale Ds (parziale coinvolgimento della I branca). I dolori sono elicitati dagli stimoli tattili al volto. I dolori sono comparsi dopo infortunio sul lavoro per il quale una scheggia di mattone si conficcava nella sclera OD. (…) RM 3/5/2014: possibile conflitto neurovascolare a carico del V nc Ds. Cisterna be rappresentata. (…) Visita: Conclusioni e accertamenti diagnostici eventuali: II caso sarà discusso in riunione collegiale. Si trattiene documentazione iconografica. (…)".

1.6. Con decisione su opposizione del 31 marzo 2016 l’CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurato e confermato il contenuto della sua prima decisione, puntualizzando quanto segue (doc. 111):

" Dagli atti risulta che il dott. __________, specialista FMH in neurologia e responsabile del gruppo di neurologia della Divisione __________ della CO 1 a __________, con apprezzamento 9.12.2015, è giunto alla conclusione che, dal proprio punto di vista specialistico, la diagnosi di nevralgia del trigemino è unicamente possibile essendo la sutura della cornea avvenuta senza alcuna complicazione tanto che i reperti neurologici dopo l'intervento erano privi di particolarità. I disturbi lamentati dall'assicurato a livello della parte destra della testa non possono essere ricondotti secondo il criterio della probabilità preponderante all'infortunio. Il fatto che prima dell'infortunio l'assicurato non aveva mai lamentato mal di testa non ha alcuna influenza ai fini della presente procedura.

(…).

La CO 1 - tenuto conto del tempo trascorso dal rilascio dell'impugnata decisione - non intende sospendere la presente procedura nell'attesa della discussione collegiale preannunciate il 20.1.2016 dall'Istituto neurologico __________. L'assicurato è già stato sottoposto a diversi accertamenti specialistici che sono risultati privi di particolarità.

(…).

L'infortunio non è stato né particolarmente spettacolare né accompagnato da circostanze particolarmente drammatiche. La perforazione della cornea non costituisce una lesione grave. Dal lato oggettivo

  • per quanto riguarda i postumi dell'infortunio all'occhio - il decorso non è stato sfavorevole né accompagnato da alcuna complicazione. La cura medica non è stata eccezionalmente lunga. Nessuna cura errata. Anche l'inabilità lavorativa non è stata di lunga durata e soprattutto è stata influenza dagli accertamenti che sono stati disposti per fare chiarezza in merito ai disturbi riferiti. L'assicurato non lamenta dei disturbi importanti su base organica in relazione con l'infortunio. Riassumendo ne consegue che - nel caso in cui i disturbi riferiti non trovassero alcuna spiegazione dal lato organico - che la responsabilità della CO 1 dovrebbe ugualmente essere negata in quanto la causalità adeguata non è adempiuta.

(…).

Dagli atti risulta che in data 16.3.2015 la dott.ssa __________, specialista in oftalmologia FMH, ha rilevato che dal lato oftalmologico non è dovuta alcuna indennità per menomazione all'integrità in quanto l'assicurato non presenta alcuna diminuzione del visus. In assenza di elementi contrari agli atti la CO 1 non può che fare proprie le conclusioni della specialista in oftalmologia da lei interpellata. (…)".

1.7. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendone l’annullamento e postulando il ripristino delle prestazioni assicurative (indennità giornaliera e spese di cura) anche successivamente al 1° dicembre 2015 oltre al rinvio degli atti all'CO 1 per "un complemento di istruttoria riguardo la concessione di eventuali prestazioni di invalidità LAINF e/o IMI". Il ricorrente ribadisce anche in questa sede che i disturbi di cui soffre sono comparsi a seguito dell'infortunio del 10 gennaio 2014. A questo proposito comunica che si sottoporrà il 3 maggio 2016 a degli esami clinici specialistici che si augura essere in grado di dimostrare l'esistenza di un nesso causale effettivo tra i disturbi lamentati e l'evento infortunistico e che sarà sua premura tramettere alla Corte non appena in suo possesso.

1.8. Nella sua risposta del 19 maggio 2016, l'CO 1, rappresentata dall'avv. RA 1, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.9. In data 24 maggio 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).

1.10. In data 3 giugno 2016 il ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V). A suffragio delle proprie argomentazioni ha inoltre prodotto il rapporto rilasciato il 1° giugno 2016 dal dr. med. __________, dell'Unità Operativa Radioterapia dell'Istituto neurologico __________ di __________ (doc. 101), giusta il quale:

" Il caso è stato discusso in ambiente multidisciplinare. Il paziente soffre di una nevralgia con caratteristiche di tipicità cui si aggiunge una componente continua di dolore urente all'occhio Ds che inviterebbe a inquadrare il disturbo come dolore facciale atipico. La sintomatologia come suddetta è insorta dopo incidente sul lavoro (vedi anamnesi). Un bilk reflex (3/5/16): è risultato nella norma. RM (3/5/14): evidenzia un possibile conflitto neurovascolare fra V nc di Ds e un piccolissimo vaso. Impostata terapia con Carbamazepina (1/2016) il paziente ha presentato un discreto miglioramento della sintomatologia. Valutato il caso in ambiente multidisciplinare considerata la giovane età del paziente non si è vista attuale indicazione a radiochirurgia. Inoltre considerato l'esiguità del conflitto neurovascolare e soprattutto non potendo escludere una possibile origine traumatica (o concausalità) non si è vista indicazione ad intervento di decompressione in fossa cranica posteriore (dr. __________). In conclusione tenuto conto dell'attuale discreta risposta alla terapia medica si consiglia il paziente di proseguire con la stessa. Se il beneficio dovesse ridursi, si consiglia rivalutazione ed eventuale intervento di esplorazione in fossa cranica (…)".

Da ultimo, l'insorgente ha comunicato che "i medici hanno già disposto ulteriori esami, ai quali mi sto sottoponendo proprio in questi giorni, i cui referti verranno prodotti non appena saranno nella mia disponibilità".

1.11. In data 7 giugno 2016 il TCA ha assegnato alla CO 1 un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte in merito al doc. V (doc. VI).

1.12. In data 16 giugno 2016 la rappresentante dell'assicuratore si è riconfermata nella decisione impugnata e nella risposta di causa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, puntualizzando quanto segue (doc. VII):

" La nuova documentazione medica prodotta dal signor RI 1 non va ad inficiare la posizione dell'CO 1. Quest'ultima infatti non presenta né nuovi argomenti giuridici, né nuove argomentazioni mediche in grado di mettere in discussione l'attento parere dell'CO 1, oltre al fatto che, dalla stessa, non risulta che il signor RI 1 sia stato sottoposto ad ulteriori nuovi esami medici. L'unico esame medico infatti che viene richiamato è un RM del 3 maggio 2014, che è già stato attentamente vagliato e valutato dagli esperti dell'CO 1 a suo tempo".

Il doc. VII è stato inviato al ricorrente per conoscenza (doc. VIII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 1° dicembre 2015, il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 10 gennaio 2014 e a negare una rendita di invalidità come pure un'IMI all'assicurato.

Preliminarmente, il TCA è però tenuto a esaminare se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi neurologici lamentati dal ricorrente, oppure no.

2.2. Disturbi neurologici: causalità con l’infortunio del 10 gennaio 2014?

2.2.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.2.2. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

  • le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

  • la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

  • la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

  • i disturbi somatici persistenti;

  • la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

  • il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

  • il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.2.3. La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.

In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.

2.2.4. In concreto, con la decisione su opposizione impugnata l'assicuratore resistente sostiene innanzitutto che la sintomatologia denunciata dal ricorrente (nevralgia trigeminale) non presenta un nesso causale naturale con l'infortunio del 10 gennaio 2014, sulla base della valutazione del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia e responsabile del gruppo di neurologia della __________ della CO 1 a __________, del 9 novembre 2015 (doc. 93), giusta la quale: "(…) Aus neurologischer Perspektive ergeben sich hinsichtlich der Diagnose einer leistungsbeeinträchtigenden Trigeminusneuralgie rechts bei einer zeitnah zum Unfall und ohne Komplikationen versorgten Perforation der Kornea Zweifel. Die Befunde auf neurologischem Fachgebiet waren nach der Korneanaht regelrecht. Zwar wird die Hornhaut sensibel durch einen Endast des Nervus ophthalmicus (V1), nämlich den Nervus nasociliaris, versorgt. Bei einer regelrechten Korneanaht nach perforierender Hornhautverletzung ist eine symptomatische Trigeminusneuralgie in der Regel jedoch nicht zu erwarten und deshalb nur möglich. Ein vom Normalfall abweichender Befund ist beim Versicherten jedenfalls objektiv nicht zu erheben gewesen. (…)". (ndr. Le sottolineature sono della redattrice).

Da parte sua, il ricorrente fa valere, fondandosi sulle certificazioni agli atti del proprio medico di famiglia e degli specialisti da lui privatamente consultati, che i disturbi di cui soffre sarebbero la conseguenza naturale dell’evento traumatico del 10 gennaio 2014, posto in particolare che, primo di esso, egli avrebbe sempre goduto di buona salute (cfr. doc. I).

A proposito di quest'ultima affermazione giova qui ricordare che, come peraltro correttamente indicato dall'assicuratore infortuni, la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio [cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41].

2.2.5. Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA constata che, l'assicurato è stato sottoposto il 3 maggio 2014 ad una risonanza magnetica dell'encefalo che è risultata nella norma (cfr. relativo referto: doc. 21), così come peraltro ritenuto anche dal dr. med. __________, specialista in neurologia del Centro Diagnostico __________ di __________, durante la visita specialistica neurologia del 9 maggio 2014 (cfr. relativo rapporto: doc. 19), sia dal dr. med. , capo clinica dell'ANNC dell' di __________, durante la visita specialistica neurologia del 21 luglio 2014 (cfr. relativo rapporto: doc. 38). Dopo aver sottoposto il paziente ad un esame neurofisiologico (blink reflex) il 25 luglio 2014, pure risultato nei limiti della norma (cfr. rapporto della visita neurologica di cui al doc. 38), nella valutazione neurologica del 28 luglio 2014 il precitato specialista, dopo aver posto la nota diagnosi già riportata in narrativa, ha rilevato di aver "rivalutato collegialmente le immagini di RM cerebrale con i neuroradiologi del nostro ospedale e escluso la presenza di un conflitto vascolo-nervoso a livello dell'emergenza e del decorso del V nervo cranico destro. Anche l'esame neurofisiologico con blink reflex ha escluso alterazioni di conduzione della via trigeminale destra. (…)" (cfr. doc. 38; n.d.r. la sottolineatura è della redattrice). In siffatte circostanze, alla luce di quanto emerge dalla documentazione che è stata precedentemente riassunta, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la sintomatologia presentata da RI 1, non correla con un danno infortunistico oggettivabile.

In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

Stante quanto precede (in particolare, alla luce della RMN dell'encefalo del 3 maggio 2014 di cui al doc. 21 e dell'esame neurofisiologico - blink reflex - del 25 luglio 2014 di cui al doc. 38, ambedue risultati nei limiti della norma), non consente quindi di tutta evidenza di giungere ad altra conclusione la valutazione neurologica del 1° giugno 2016 dello specialista milanese interpellato privatamente dall'assicurato, giusta la quale la precitata RMN, "evidenzia un possibile conflitto neurovascolare fra V nc di Ds e un piccolissimo vaso. (…) Inoltre considerato l'esiguità del conflitto neurovascolare (…)" (cfr. doc. 101; la sottolineatura è della sottoscritta).

Val qui la pena di puntualizzare altresì che il disturbo neurologico di cui soffre RI 1, è stato approfonditamente indagato, da tutti i profili possibili. Non vi è pertanto da attendersi che ulteriori provvedimenti istruttori mettano in luce nuovi e rilevanti elementi di valutazione.

2.2.6. In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (cfr. consid. 2.2.5), occorre quindi effettuare, conformemente alla giurisprudenza riportata al consid. 2.2.3, un esame specifico dell’adeguatezza, secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

Nel caso concreto l’assicurato, il 10 gennaio 2014, mentre si accingeva a disarmare una soletta è stato colpito all'occhio destro da una scheggia di laterizio (cfr. doc. 3).

L’assicuratore infortuni ha considerato l’infortunio subito dall’interessato quale classificabile nella categoria intermedia ma al limite di quella inferiore e ritenuto che non può in ogni caso essere ammessa la causalità adeguata, non essendo adempiuto nel caso di specie alcun criterio (doc. 111).

Il TCA, alla luce della dinamica dell’incidente e del fatto che il ricorrente abbia riportato una perforazione corneale necessitante di 3 punti di sutura (doc. 10), ritiene che l’infortunio occorso all’assicurato deve classificato fra gli infortuni di grado medio in senso stretto.

Tale conclusione, del resto, risulta conforme alla giurisprudenza cantonale e federale.

A mero titolo di paragone, si segnala infatti che questa Corte ha proceduto ad un’identica classificazione nella sentenza 35.2015.90 del 1° febbraio 2016, concernente il caso di un assicurato, di professione giardiniere, che, mentre stava caricando sul furgone dei pezzi di tronco di palma tagliati, ne ha ricevuto uno sul viso e, in particolare, sull’occhio sinistro, riportando una ferita perforante limbare con impegno irideo, necessitante di sutura corneale con sei punti.

Analoga classificazione è stata riconosciuta anche dall’Alta Corte nelle sentenze:

  • 8C_935/2012 del 25 giugno 2012, concernente il caso di un assicurato, meccanico di automobili, il quale, mentre era intento a smontare da un veicolo il serbatoio di un sistema di climatizzazione, aveva improvvisamente ricevuto sul viso e nell’occhio sinistro dei pezzi di plastica del serbatoio stesso, andato in frantumi. Le molteplici lesioni riportate dall’assicurato all’occhio sinistro ne avevano completamente compromesso le funzioni.

  • U 233/06 del 2 febbraio 2007 pubblicata in SVR 8-9/2007 UV Nr. 24, riguardante il caso di un assicurato, di professione muratore, il quale veniva colpito sul viso dall’acido fuoriuscito a causa dell’esplosione della batteria che egli stava controllando dopo averla ricaricata, utilizzando la luce di un accendino vista la scarsa illuminazione del garage, circostanza che gli aveva provocato la perdita completa della vista all’occhio sinistro;

  • U 477/05 del 18 ottobre 2006, riguardante quanto successo ad un’assicurata, di professione operaia orologiera, colpita alla tempia sinistra da un dischetto mentre stava assistendo ad un incontro di hockey su ghiaccio, provocandole una doppia lesione retinica nella regione temporale interna dell’occhio sinistro;

  • U 343/04 del 10 agosto 2005, concernente il caso di un assicurato che, mentre stava assistendo ad una partita di calcio, ha perso completamente la vista all’occhio sinistro a causa di un proiettile di gomma rimbalzato che era stato sparato da un poliziotto durante il manifestarsi di disordini tra gruppi di tifosi.

In siffatte circostanze, il giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.2.2. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.2.2). In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

Nel caso concreto pur potendo riconoscere una certa spettacolarità e drammaticità all'evento in esame, gli atti all'inserto non giustificano di ritenere le circostanze concomitanti come particolarmente drammatiche o spettacolari ai sensi della giurisprudenza (STF 8C_579/2011 del 5 dicembre 2011, c. 3.5.; STF 8C_949/2008 del 4 maggio 2009, consid. 4.1. e 4.2.1.; STFA U 115/05 del 14 settembre 2005, consid. 2.4.).

Il caso di specie è, infatti, tutt'al più paragonabile a quello oggetto della STF 8C_935/2012 del 25 giugno 2013, laddove l'assicurato era stato colpito all’occhio dai pezzi di plastica del serbatoio dell’impianto di climatizzazione dell’automobile che era andato in frantumi mentre veniva sostituito. Anche in quell'occasione, tuttavia, l’Alta Corte, pur considerando che l’evento “a certe été relativament impressionant”, aveva negato il criterio della particolare spettacolarità o drammaticità dell'evento (cfr. STFA 8C_935/2012 del 25 giugno 2013, consid. 4.3.1.). Parimenti negata l’esistenza del criterio della particolare spettacolarità o drammaticità dell'evento nel caso oggetto della sentenza U 343/04 del 10 agosto 2005, allorquando, nell’ambito di disordini tra gruppi di tifosi, un proiettile di gomma, rimbalzando, aveva colpito ad un occhio un assicurato che stava assistendo ad una partita di calcio.

L'infortunio del presente ricorso non è, per contro, comparabile ad altri casi nei quali l’Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un simile criterio (cfr. ad es. U 233/06 del 2 febbraio 2007: perdita della vista ad un occhio colpito dall’acido fuoriuscito a seguito dello scoppio della batteria di un’automobile; U 477/05 del 18 ottobre 2006: perdita visiva subita da una spettatrice colpita alla tempia da un dischetto in occasione di un incontro di hockey su ghiaccio). A mero titolo di paragone, si segnala che questa Corte è arrivata alla medesima conclusione anche nel caso di cui alla già citata sentenza 35.2015.90 del 1° febbraio 2016.

Quelle riportate dal ricorrente non costituiscono, a mente di questa Corte, delle lesioni organiche gravi o particolarmente caratteristiche, già solo per il fatto che egli non ha riportato alcuna lesione permanente all'acuità visiva (come si vedrà meglio appresso ai considerandi 2.3.2 e 2.4.3). Il criterio in questione implica difatti l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2). Ma quand'anche si volesse considerarle - per pura ipotesi - gravi (come riconosciuto dalla giurisprudenza federale in casi di perdita completa della funzionalità di un occhio; cfr. STF 8C_935/2012 del 25 giugno 2013, consid. 4.4.; U 233/06 del 2 febbraio 2007 consid. 5.3.), il ricorrente non ne trarrebbe comunque alcun beneficio. In effetti, analogamente a quanto verificatosi nei casi succitati, tale criterio non risulterebbe comunque essersi manifestato in maniera particolarmente incisiva, tanto da considerare che l’evento del 10 gennaio 2014 sia la causa adeguata dei disturbi neurologici dell’interessato (cfr., per analogia, STF 8C_935/2012 del 25 giugno 2013).

Nessun elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Il TCA ritiene pure insoddisfatto il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa. Infatti, fatta eccezione per la breve degenza presso l'__________ (dal 10 al 14 gennaio 2014), l’assicurato ha essenzialmente beneficiato di trattamenti farmacologici (antalgici) e si é sottoposto a visite mediche soprattutto a scopo diagnostico, il tutto eseguito su base ambulatoriale. Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Il TF ha del resto ritenuto in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3 (concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia) che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisando che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono evidenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4). Secondo la giurisprudenza federale neppure un trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). In queste condizioni, può rimanere indeciso se siano adempiuti il criterio della persistenza di dolori somatici e quello del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche, poiché questi criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio in senso stretto - non potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

Ne consegue che i disturbi neurologici denunciati dall'insorgente non vanno considerati in nesso di causalità adeguato con l’infortunio in esame. Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute di natura neurologica (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2).

La fattispecie deve pertanto essere valutata facendo astrazione dalla componente neurologica che, per i motivi poc’anzi detti, non è di pertinenza dell'assicuratore resistente.

2.3. Condizioni di salute infortunistiche stabilizzate al 1° dicembre 2015?

2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3.2. Nel caso di specie, dopo aver sentito il parere del 16 marzo 2015 della dr.ssa med. __________ (doc. 81) [e aver raccolto la valutazione neurologia del dr. med. __________ del 9 novembre 2015, giusta la quale "(…) Unfallbedingt liegen auf neurologischem und ophthalnnologischem Fachgebiet (siehe hierzu Beurteilung von Frau Dr. __________ vom 16.03.2015) keine Gesundheitsbeeinträchtigun-gen mit Einfluss auf die berufliche Leistungsfähigkeit des Versicherten vor. (…)"; cfr. doc. 93], l'CO 1 ha comunicato all'assicurato, con decisione del 19 novembre 2015 (doc. 95) - confermata con la decisione su opposizione del 31 marzo 2016 qui avversata (doc. 111) – che "(…) Per quanto concerne unicamente i disturbi assicurati (n.d.r.: oftalmologici) la informiamo che dal 1.12.2015 sospendiamo le prestazioni assicurative (indennità giornaliera e spese di cura). (…)".

Il ricorrente ha contestato la stabilizzazione del suo stato di salute, facendo in particolare riferimento alla componente neurologica (doc. I, pag. 2), di cui si deve però fare astrazione per i motivi già detti (cfr. considerando 2.2.6).

Il TCA osserva in ogni caso che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, dalla documentazione agli atti emerge che il 15 gennaio 2014 il servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell'__________ di __________ ha informato la dr. med. __________, medico di famiglia dell'assicurato, che il suo paziente era stato degente presso il loro reparto dal 10 al 14 gennaio 2014, puntualizzando quanto segue:

" (…) Diagnosi: OD perforazione corneale

Decorso: il signor RI 1 è giunto presso il nostro Pronto Soccorso 10.01.2014 in seguito ad un incidente sul posto di lavoro, durante il quale avrebbe ricevuto una scheggia di mattone nell'OD. Durante il consulto è stata rilevata una perforazione della cornea destra. II paziente é stato perciò sottoposto ad un intervento d'urgenza il giorno stesso, durante il quale sono stati posti 3 punti di sutura corneali. L'intervento è stato eseguito in anestesia generale, senza complicanze intra- e postoperatorie.

Status d'uscita: Visus OD. 0.63 parziale Sc Morfologia OD: congiuntiva calma, cornea: punti in sede, Seide», camera anteriore ampia, calma. Fondo OD (midriasi): papilla vitale ben delimitata, macula senza particolarità, retina adesa (…)" (doc. 10; ndr.: la sottolineatura è della redattrice).

Successivamente l'assicurato è stato visitato il 6 giugno 2014 dal dr. med. , capo clinica dell'ANNC dell' di __________, che l'ha preso in cura dopo averlo operato il giorno dell'infortunio (doc. 10), il quale, nel relativo referto, ha attestato quanto segue:

" (…) Diagnosi: OD stato da trauma performante il 10.01.2014

  • stato da sutura corneale il 10.01.2014.
  • attualmente ferita calma con cicatrice, rimozione completa dei punti il 21.05.2014.

Valutazione/Procedere: Il signor RI 1, è stato vittima di un incidente sul posto di lavoro con perforazione oculare a destra. La ferita è stata subito saturata in sala operatoria mediante 3 punti di sutura. Il decorso post-op è stato favorevole con ripresa dell'attività lavorativa dopo poche settimane. Purtroppo nel seguito il signor RI 1 ha lamentato dei dolori lancinanti a quest'occhio per cui, dopo una visita neurologica, è stata posta la diagnosi di nevralgia trigeminale per cui il paziente ha nuovamente ricevuto un certificato di inabilità lavorativa. Durante l'ultima visita del 21.05.2014 è stato rimosso l'ultimo punto di sutura. L'acuità visiva è già pari a 0.8 parziale s.c. per cui credo che nel decorso dovremmo assistere ad un miglioramento sia della sintomatologia dolorosa che un miglioramento dell'acuità visiva. Questa dovrebbe permettere al paziente un rientro al lavoro senza restrizione. (…)." (doc. 27; ndr.: le sottolineature sono della redattrice).

Da ultimo, l'assicurato è stato nuovamente visitato il 2 luglio 2014 dal medesimo specialista, il quale, nel relativo referto del 3 luglio 2014, ha attestato quanto segue:

" (…) Dal punto di vista oftalmologico la situazione clinica è molto buona. La funzione visiva è pari a 0.8 parziale senza correzione. La cornea presenta una cicatrice stabile che non crea nessun disturbo visivo al paziente. Purtroppo è ancora presente una nevralgia residua trigeminale che non permette al paziente di rientrare nel mondo del lavoro. Visto che non si tratta più di mia competenza valutare una nevralgia trigeminale ho scritto ai colleghi della neurologia di convocare il paziente per valutare un'eventuale terapia che permetta al paziente un rientro al mondo lavorativo al più presto possibile. (…)." (doc. 33; ndr.: le sottolineature sono della redattrice).

Ora, alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione medica appena riassunta, questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 1° dicembre 2015, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza.

Pertanto, data la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata.

2.4. Diritto a una rendita d’invalidità?

2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3. Nel caso di specie, per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha quindi fatto capo alla valutazione oftalmologica del 16 marzo 2015 della dr.ssa med. __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, giusta la quale:

" Zusammenfassung der relevanten Ereignisse: Der Versicherte verletzte sich bei der Arbeit am 10.1.2014 am rechten Auge, er erlitt eine korneale Perforation. Es musste eine korneale Narbe mittels 3 Einzelknopfnähten durchgeführt werden, der postoperative Verlauf war komplikationslos. Der Visus erholte sich vollkommen ohne Korrektur. (…)

Diagnose: Korneale Perforatio mit kornealer Naht am 10.1.2014 Therapieresistente Trigeminusneuralgie

Zu Ihren Fragen: Aus rein ophthahnologischer Sicht ist eine 100%ige Arbeitsfähigkeit im angestammten Beruf, bzw. jeglicher Tätigkeit gegeben. Wegen der therapierefraktären Schmerzen muss die Arbeitsfähigkeit von einem Neurologen beziffert werden. Aus rein ophthalmologischer Sicht ist auch kein Integritätschaden geschuldet, da ein voller Visus ohne Korrektur vorhanden ist. (…)". (doc. 85; n.d.r.: il corsivo e le sottolineature sono della redattrice).

Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che, per quanto concerneva i soli disturbi oftalmologici, l'assicurato andava considerato abile al lavoro al 100% nell'attività abituale di "muratore" e, quindi, con decisione formale del 19 novembre 2015 (doc. 95), poi confermata in sede di opposizione il 31 marzo 2016 (doc. 111), ha rifiutato di accordargli una rendita d’invalidità.

2.4.4. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.4.5. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr. consid. 2.3.2), questo Tribunale ritiene che il parere espresso dalla dr.ssa med. __________ - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.4.4) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori. Del resto, la valutazione della specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che, dal profilo oftalmologico, l'assicurato è abile al lavoro al 100% nell'attività abituale di "muratore".

In siffatte circostanze è dunque a giusta ragione che l'CO 1 - con la decisione del 19 novembre 2015 (doc. 95), confermata con la decisione su opposizione impugnata (doc. 111) - si è rifiutata, in assenza di un qualsivoglia pregiudizio economico, di accordare al ricorrente, una rendita d’invalidità.

2.5. Diritto a un'indennità per menomazione all’integrità?

2.5.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.5.5. Nel caso di specie, dopo aver sentito il parere del 16 marzo 2015 della dr.ssa med. __________, giusta la quale "Aus rein ophthalmologischer Sicht ist auch kein Integritätschaden geschuldet, da ein voller Visus ohne Korrektur vorhanden ist. " (doc. 81), l'CO 1 ha comunicato all'assicurato, con la decisione del 19 novembre 2015 (doc. 95) - confermata con la decisione su opposizione del 31 marzo 2016 qui avversata (doc. 111) - che, dal profilo oftalmologico, "(…) in base alla documentazione medica in nostro possesso non esiste nessuna menomazione importante dell'integrità fisica. Non ricorrono perciò le premesse per la concessione di un'indennità per menomazione dell'integrità. Dobbiamo perciò rifiutare le pretese di un'indennità per menomazione dell'integrità (…)".

Il ricorrente ha chiesto il rinvio degli atti alla CO 1 per un complemento d'istruttoria riguardo la concessione di eventuali prestazioni di invalidità LAINF e/o IMI, facendo in particolare riferimento alla componente neurologica (doc. I, pag. 4), di cui si deve però fare astrazione per i motivi già detti (cfr. considerando 2.2.6).

Il TCA osserva in ogni caso che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dalla dr.ssa med. __________, specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui all’insorgente non è stata attribuita un’IMI, in assenza di una qualsivoglia menomazione importante e durevole all'integrità fisica.

2.6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione avversata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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