Raccomandata
Incarto n. 35.2016.34
PC/sc
Lugano 29 agosto 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'8 marzo 2016 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Tramite il formulario “Dichiarazione di malattia” del 25 maggio 2010 RI 1, dipendente della __________, in qualità di ausiliaria e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1 (in seguito: CO 1), ha annunciato un caso di malattia.
CO 1, con scritto del 14 giugno 2010, dopo la valutazione del medico di fiducia, Dr. __________, ha trasformato il sinistro da malattia a infortunio, con riferimento ad una frattura dell’epicondilo radiale con la formazione di una pseudoartrosi avvenuta il 2 dicembre 2009, a seguito di una caduta.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24 settembre 2013, la CO 1 ha comunicato all’assicurata la cessazione del versamento delle indennità giornaliere e delle cure mediche al 31 agosto 2013, la non concessione di ulteriori cicli di fisioterapia oltre il 1° agosto 2013, il mancato riconoscimento di una rendita d’invalidità e l’attribuzione di un’indennità per menomazione all’integrità del 10%.
A seguito dell’opposizione interposta dall’RA 1, in data 12 novembre 2013, lamministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione. Con sentenza 35.2013.94 del 13 marzo 2014, il TCA ha accolto "ai sensi dei considerandi" il ricorso inoltrato l'11 dicembre 2013 dall’interessata, annullando la predetta decisione su opposizione dell’assicuratore infortuni e retrocedendo gli atti alla CO 1 affinché disponesse un approfondimento ortopedico con lo scopo, da una parte, di appurare in quale misura l'assicurata fosse in grado di svolgere la sua precedente attività e attività adeguate e dall'altra, di valutare l'entità della menomazione dell'integrità di cui era portatrice la ricorrente (cfr. STCA 35.2013.94 del 13 marzo 2014).
1.2. Raccolta la perizia medica del 3 novembre 2014 (doc. 1) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, che ha visitato l'assicurata il 23 luglio 2014, ed il relativo complemento peritale del 15 aprile 2015 (doc. 2), con decisione formale del 25 gennaio 2016 la CO 1 ha comunicato all'RA 1, in rappresentanza dell'assicurata, la cessazione del versamento delle indennità giornaliere e delle cure mediche al 31 agosto 2013, il mancato riconoscimento di una rendita d’invalidità e l’attribuzione di un’indennità per menomazione all’integrità del 15% (doc. 3). In data 8 marzo 2016 la CO 1ha respinto l'opposizione interposta il 18 febbraio 2016 dall'RA 1, per conto dell’assicurata, avverso la predetta decisione (doc. 4), confermandone il contenuto (doc. 5).
1.3. Con tempestivo ricorso del 21 aprile 2016 RI 1, sempre rappresentata dall'RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, la retrocessione degli atti alla CO 1 "per un complemento di indagine basato sul raffronto dei redditi ipotetici da valido e invalido che faccia riferimento ai dati riportati nelle DPL" rispettivamente, in via subordinata, il riconoscimento a suo favore di "una rendita d'invalidità LAINF (…) in misura del 38,48%" (doc. I).
L'insorgente contesta innanzitutto il mancato utilizzo da parte dell'Istituto assicuratore delle DPL per il raffronto ipotetico dei redditi da valido e invalido al fine della determinazione del grado di incapacità al guadagno per i postumi infortunistici. Secondariamente la ricorrente stigmatizza la mancata attribuzione di una rendita d'invalidità LAINF.
1.4. Nella risposta del 10 maggio 2016 la CO 1, rappresentata dall'avv. RA 2, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 12 maggio 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).
1.6. In data 20 maggio 2016 il rappresentante del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.7. In data 23 maggio 2016 il TCA ha assegnato alla CO 1 un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte in merito al doc. V (doc. VI).
1.8. In data 25 maggio 2016 la rappresentante dell'assicuratore si è riconfermata nella decisione impugnata e nella risposta di causa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
Il doc. VII è stato inviato al rappresentante del ricorrente per conoscenza (doc. VIII).
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto al diritto alla rendita d'invalidità dell'assicurata. Non è invece oggetto di contestazione - ed esula, quindi, dalla presente vertenza - il riconoscimento di un’IMI del 15%.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che, in ottemperanza a quanto disposto nella STCA 35.2013.94 del 13 marzo 2014, per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha fatto capo alla perizia medica del 3 novembre 2014 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, che ha visitato l'assicurata il 23 luglio 2014 (doc. 1).
In quell'occasione il perito - dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente le constatazioni e le valutazioni soggettive ed obiettive - ha posto la diagnosi di "Persistente limitazione della mobilità soprattutto in flessione, diminuzione della caricabilità gomito destro in presenza di uno stato dopo pseudo-artrosi su frattura misconosciuta transcondilica dell'omero distale destro; revisione della pseudo-artrosi, stabilizzazione del pilastro radiale, plastica di spongiosa autologa, osteotomia secondo Chevron dell'olecrano destro il 6.10.2010, degenza dal 18.5 al 25.5.2011 per mobilizzazione gomito destro sotto anestesia con posa di catetere ascellare; rimozione del materiale di osteosintesi e artrolisi posteriore del gomito destro il 12.6.2012; artrolisi artroscopica gomito destro 1'8.3.2013". Lo specialista ha quindi concluso che: "(… ) Nel periodo d'insorgenza dei disturbi la signora RI 1 svolgeva un'attività di ausiliaria nell'ambito della ristorazione/aiuto cucina, adibita al lavaggio di pentole, piatti, riordino e pulizia della cucina. ln considerazione del quadro clinico riscontrato, in particolare della limitazione della mobilità, rispettivamente della caricabilità dell'arto superiore destro dominante, nello svolgimento di tale attività ritengo ragionevole considerare una riduzione della capacità lavorativa nell'ordine di grandezza dei 2/3. In considerazione del quadro clinico riscontrato al gomito destro, nello svolgimento di un'attività lavorativa adatta, la signora RI 1 risulterebbe essere abile al lavoro in misura praticamente completa. Trattasi in particolare di attività che non richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro dominante con l'avambraccio tenuto accostato al tronco al di sopra del livello della vita, l'esecuzione ripetuta o prolungata di movimenti in rotazione, flessione/estensione o pro-/supinazione dell'avambraccio anche all'interno dei limiti della motilità, a più forte ragione se sotto sforzo, l'uso di strumenti, rispettivamente macchinari vibranti o contundenti, l'esposizione a cambiamenti frequenti o repentini della temperatura, rispettivamente del grado di umidità ambiente,.... Limite del trasporto/manipolazione di pesi con l'arto superiore destro talvolta 5 kg".
In sede di complemento peritale del 15 aprile 2015 (doc. 2), il medesimo specialista ha puntualizzato che: "Nello svolgimento di attività adatte, che tengono conto delle limitazioni ritenute, la signora RI 1 risulta essere abile al lavoro nella misura del 90-100%" e che " L'elenco delle limitazioni non ha la pretesa di essere assolutamente conclusivo, da cui i puntini di sospensione. Esso fornisce tuttavia gli elementi ritenuti indicativi per l'eventuale determinazione di un guadagno ipotetico in relazione con i postumi riconosciuti dell'evento infortunistico in parola.".
Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto esigibile un'attività adatta nella misura del 95% (90%-100%).
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.6. Nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista della materia che qui ci occupa, - oltre che dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.5) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Va osservato altresì che, l'insorgente non ha prodotto, neppure in questa sede, refertazione medica specialistica atta, per un verso, a perlomeno sollevare dubbi circa la fedefacenza del referto allestito dal dr. med. __________ e, per altro verso, a indurre questo TCA a disporre ulteriori accertamenti medici specialistici. Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.6.1. Riguardo alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute, giova qui ricordare quanto la nostra Massima Istanza e il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori e riassunto recentemente nelle sentenze 35.2015.20 del 9 novembre 2015, 32.2015.114 del 27 giugno 2016 e 35.2016.30 del 4 luglio 2016.
In una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Ne segue che l’insorgente, di principio, può esercitare altre attività lavorative adatte al suo stato di salute.
2.6.2. Detto questo, giova qui ricordare altresì che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di ausiliaria nell'ambito della ristorazione/aiuto cucina, adibita al lavaggio di pentole, piatti, riordino e pulizia della cucina).
Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che la ricorrente, nonostante i disturbi che la interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa [cfr. anche la sentenza 8C_32/2015 del 23 febbraio 2015 dove al consid. 4 il TF a proposito di un’assicurata con un problema all’arto superiore destro ha affermato che “An die Konkretisierung von Arbeitsgelegenheiten (und Verdienstaussichten) sind nach der Rechtsprechung nicht übermässige Anforderungen zu stellen (BGE 138 V 457 E. 3.1 S. 459 f.). Dies gilt selbst bei faktischer Einhändigkeit oder Beschränkung der dominanten Hand als Zudienhand (vgl. dazu Urteil 8C_1050/2009 vom 28. April 2010 E. 3.4); davon ist hier bei der geschilderten ärztlichen Einschätzung der Arbeitsfähigkeit jedoch nicht auszugehen. Verwaltung und Vorinstanz waren daher nicht gehalten, die noch zumutbaren Verweistätigkeiten im Einzelnen aufzuzeigen”; cfr. pure la sentenza 8C_670/2015 del 12 febbraio 2016 dove al consid. 4.3 il TF a proposito di un assicurato con un problema alla mano destra ha affermato che “Die faktische Einhändigkeit oder die Beschränkung der dominanten Hand als Zudienhand stellen nach der Rechtsprechung Tatbestände einer erheblich erschwerten Verwertbarkeit der Arbeitsfähigkeit auch auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt dar. Dennoch wurde von der Rechtsprechung wiederholt bestätigt, dass auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können, zu finden sind (Urteile 8C_939/2011 vom 13. Februar 2012 E. 4.3, 8C_971/2008 vom 23. März 2009, E. 4.2.5, 8C_1005/2008 vom 17. April 2009 E. 2.3.2, 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2 und E. 3.3, 8C_810/2009 vom 3. März 2010, E. 2.6.4; I 74/07 vom 11. Dezember 2007, E. 4.1 je mit Hinweisen)"; cfr. altresì la sentenza 9C_783/2015 del 7 aprile 2016 dove al consid. 4.6 il TF a proposito di un assicurato con un problema all'arto superiore destro ha affermato che “Was das Invalideneinkommen anbelangt, so finden sich, auch wenn Montagearbeiten nicht zumutbar sind, auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, die funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeiten verrichten können (Urteile 8C_217/2015 vom 28. August 2015 E. 2.2.1; 9C_396/2014 vom 15. April 2015 E. 5.2 mit Hinweisen). Weiter macht der Versicherte nicht (substanziiert) geltend (vgl. Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG), dass die Verwertung der Restarbeitsfähigkeit auf dem Weg der Selbsteingliederung (vgl. Urteil 9C_506/2014 vom 10. November 2014 E. 4.2 mit Hinweisen) nicht möglich sein soll. Es sind denn auch keine Umstände ersichtlich, die gegen die Zumutbarkeit der Selbsteingliederung sprechen (vgl. SVR 2011 IV Nr. 30 S. 86, 9C_163/2009 E. 4.2; Urteil 9C_524/2015 vom 30. November 2015 E. 4.1 mit Hinweisen)."].
2.6.3. In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere nella misura del 95% e con un rendimento completo (prendendo, quindi, in considerazione, l'ipotesi maggiormente favorevole alla ricorrente ritenuta dall'istituto assicuratore), un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.
In siffatte circostanze le contestazioni mosse dal rappresentante dell'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto assicuratore per non averle riconosciuto un discapito di rendimento del 30% (il quale, come poc'anzi detto, non è stato neppure suffragato da alcuna attestazione medica, tantomeno specialistica), non possono essere condivise dal TCA.
2.7. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.7.1. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, qualora non fosse rimasta vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo pari a fr. 44'200.- sulla base del salario mensile minimo di fr. 3'400.- [previsto dal CCNL dell'industria alberghiera e della ristorazione (2013) per collaboratori senza apprendistato, come nel caso della ricorrente], moltiplicandolo per 13 mensilità (cfr. 3).
Questo dato, desunto dal CCNL dell'industria alberghiera e della ristorazione (2013) e non contestato dalla ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.
2.7.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
Giova infine ricordare che, nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’INSAI, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
In siffatte circostanze questo TCA non condivide le critiche mosse dall'insorgente all'operato dell'Istituto assicuratore per aver determinato il reddito ipotetico da invalido dell'insorgente applicando i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1 anziché le DPL. Tanto più che, val qui la pena di puntualizzare, trattasi di una banca dati allestita dall'INSAI che neppure risulta essere a disposizione degli istituti assicuratori privati, qual è -come nel caso di specie - la CO 1.
2.8. Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 49'211.15 il reddito da invalido (esigibilità 95%), applicando la tabella TA1 2012, media totale, livello di qualifica 1, donne, aggiornato al 2013 nonché riportato sulle 41.7 ore, e operando successivamente una decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 41'829.- (doc. 3).
Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1.
Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurata, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’112.-.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 4'286.76 mensili oppure a fr. 51'441.12 per l'intero anno (fr. 5'286.76 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+0,7% per il 2013), si ottiene, per il 2013 un reddito annuo di fr. 51'801.20.
L’assicurata, quale "ausiliaria nell'ambito della ristorazione/aiuto cucina, adibita al lavaggio di pentole, piatti, riordino e pulizia della cucina", avrebbe realizzato nel 2013 un reddito annuo di fr. 44'200.- per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 46'945.13; cfr. Tabella TA1 2012, ramo economico 55-56 "alloggio e ristorazione", livello di qualifica 1, donne: fr. 3'665.-: 40 ore x 42.4 ore/settimana x 12 mesi = fr. 46'618.80 e aggiornato al 2013).
In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.6.2, il reddito statistico da invalido (fr. 51'801.20) va ridotto del 0,84%, percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 51'366.07 (risultato intermedio).
Di conseguenza, considerata un'esigibilità del 95%, il reddito da invalido corrisponde a fr. 48'797.76 dal 1° settembre 2013 (data di sospensione dell'indennità giornaliera a fronte di uno stato di salute da considerarsi ormai stabilizzato; doc. 3).
Appare destituito di fondamento il calcolo proposto dal rappresentante dell'insorgente, il quale ha determinato il reddito da invalido partendo da una capacità lavorativa del 70% (da intendersi, quale rendimento massimo; cfr. doc. I pag. 7). Visto che la limitazione fatta valere dal patrocinatore della ricorrente non trova riscontro nella documentazione medica agli atti (cfr. consid. 2.6, 2.6.1, 2.6.2. e 2.6.3), essa non può essere considerata.
2.9. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
2.9.1. Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla precitata giurisprudenza, una decurtazione del 15% (età, limitazioni legate all'handicap) a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico da invalido (doc. 3).
2.9.2. Dal canto suo il rappresentante della ricorrente pretende che venga applicata alla sua assistita una deduzione del 25% (doc I, pag. 6.).
In primo luogo perché, oltre all'età e alle limitazioni fisiche ritenute dalla CO 1, "presenta un grado di scolarizzazione scarso e molto basso, avendo lei conseguito unicamente la scuola elementare".
Secondariamente perché "le limitazioni fisiche descritte dal Dr. __________ nei suoi referti riguardano soprattutto l'utilizzo dell'arto dominante, fattore che rende molto difficile, se non quasi proibitivo, eseguire non solo semplici mansioni professionali, ma anche le normali attività quotidiane".
Da ultimo, osserva che "l'esigibilità prescritta dal Dr. __________ prevede anche delle severe e restrittive condizioni ergonomiche e/o ambientali che la nuova attività professionale deve rispettare, elemento che penalizza senza ombra di dubbio la nostra assistita nel reperimento di un nuovo lavoro in un mercato equilibrato".
2.9.3. Innanzitutto val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Riechmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).
Ferma questa premessa, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia tenuto ampiamente conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica. In effetti, la decurtazione operata dall'Istituto assicuratore è favorevole alla ricorrente già solo per il fatto che tiene conto del fattore "età", allorquando il Tribunale federale ne ha più volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).
Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
Giova inoltre qui ricordare che, nella sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, il TF, a proposito di un’assicurata con un problema all’arto superiore destro, ha affermato, al consid. 4.2.6.3, che: “Seit BGE 126 V 75 hat die Praxis bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt, beispielsweise als Zudienhand, einsetzen können, verschiedentlich einen Abzug von 20 Prozent oder sogar 25 Prozent als angemessen bezeichnet (Urteil 9C_418/208 vom 17. September 2008 E. 3.3.2 mit Hinweisen). Dies bedeutet indessen noch nicht, dass die Vorinstanz ihr Ermessen rechtsfehlerhaft ausübte, wenn sie weniger als 20 Prozent annahm, zumal in den Urteilen I 348/04 vom 19. November 2004 und U 122/05 vom 30. August 2005 ein Abzug von 10 Prozent bis 15 Prozent als angemessen bezeichnet wurde und in BGE 129 V 472, mit Blick auf die Beeinträchtigungen einer im Zeitpunkt des Rentenbeginns 55 Jahre alten versicherten Person nach dislozierter Radiusfraktur rechts, ein solcher von 15 Prozent angenommen wurde. Im Urteil U 147/00 vom 5. November 2003 wurde bei einem bei Beginn des Rentenanspruchs 55 Jahre alten Versicherten, der wegen der Beeinträchtigung im Gebrauch der dominanten rechten Hand auch im Rahmen einer geeigneten leichteren, ganztags zumutbaren Beschäftigung in der Leistungsfähigkeit beeinträchtigt war, der Abzug ebenfalls auf 15 Prozent festgelegt. Indem Beschwerdegegnerin und kantonales Gericht am Tabellenlohn einen Abzug von insgesamt 15 Prozent vorgenommen haben, ist dies nicht zu beanstanden, zumal zu Recht von keiner Seite geltend gemacht wird, sie hätten ihr Ermessen rechtsfehlerhaft missbraucht, über- oder unterschritten" (n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_783/2015 del 7 aprile 2016 al consid. 4.6., ove, a proposito di un assicurato con un problema all’arto superiore destro ha affermato che : "Schliesslich liegt die Höhe des (Leidens-) Abzugs (E. 4.4.2) von 10 % im vorinstanzlichen Ermessensspielraum: Zum einen ist der hier gegebene Sachverhalt nicht mit jenem im Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008 vergleichbar, waren doch dort weitere gesundheitliche Einschränkungen und eine zusätzliche quantitative Arbeitsunfähigkeit ("Teilzeiteinbusse") zu berücksichtigen, was schliesslich zu einem Abzug von insgesamt 20 % führte (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008 E. 3.3.3). Zum andern wurde des öfteren bei funktioneller Einarmigkeit ein Abzug von 10 bis 15 % als angemessen bezeichnet (Urteil 8C_971/2008 vom 23. März 2009 E. 4.2.6.2). Dass weitere Umstände einen (höheren) Abzug erfordern sollen, wird nicht geltend gemach" (n.d.r.: le sottolineaure sono della redattrice).
A titolo di raffronto il TCA osserva inoltre di aver avvalorato nella sentenza 35.2005.73 del 20 aprile 2006 la riduzione globale del 15% operata dall'Istituto assicuratore a favore di un assicurato (che, a differenza della ricorrente, era frontaliere), di professione manovale che, a causa delle sequele infortunistiche interessanti sia il polso destro che quello sinistro, era stato giudicato in grado di esercitare soltanto delle attività sostitutive leggere (n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).
Questa Corte ha ammesso un’identica riduzione globale nella sentenza 35.2015.91 del 15 febbraio 2016 a favore di un assicurato (che, a differenza della ricorrente, era frontaliere), di professione operaio addetto alla produzione, che, a causa delle sequele infortunistiche interessanti l'omero prossimale destro, era stato giudicato in grado di esercitare (a tempo pieno e con un rendimento completo) soltanto delle attività sostitutive leggere (n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).
Stante quanto precede - ed, in particolare, alla luce delle citate sentenze U 147/00 del novembre 2003 e 8C_971/2008 del 23 marzo 2009 riguardanti delle casistiche pressoché analoghe alla presente - questo TCA non condivide né le critiche mosse dal ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore per aver operato una riduzione sociale del 15% né la decurtazione del 25% rivendicata dall'insorgente [tanto più che il TF, val qui la pena di osservare, nella sentenza 8C_1050/2009 del 28 aprile 2010 ha avvalorato la riduzione globale del 20% operata dall'amministrazione, ove "Dabei kommen nur Tätigkeiten in Frage, die rein einhändig mit der linken Hand und vorwiegend sitzend ausgeführt werden können, damit der rechte Arm auf dem Tisch gelagert werden kann. Zwangshaltungen sind ebenso unzumutbar wie Arbeiten in Kälte und Tätigkeiten mit hohen kognitiven Anforderungen wegen der vermehrten Müdigkeit und Konzentrationsstörungen" (cfr. consid. 3.1; n.d.r. la sottolineatura è della redattrice)].
Il reddito da invalido di fr. 48'797.76 (cfr. consid. 2.8), tenuto conto di una decurtazione sociale del 15%, ammonta dunque a fr. 41'478.09.
2.10. Il grado di invalidità della ricorrente - stabilito confrontando i fr. 41'478.09 annui al reddito che ella avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 44'200.- annui (cfr. consid. 2.7.1.) - è del 6,58% arrotondato al 7% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
Visto che il grado dell'invalidità non raggiunge la soglia minima legale del 10% (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF), a ragione l'assicuratore resistente ha negato all'assicurata il diritto alla rendita.
La decisione su opposizione impugnata, con cui è stato negato alla ricorrente una rendita di invalidità LAINF a fronte di un grado d'invalidità non pensionabile, merita quindi di essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui la ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti