Raccomandata
Incarto n. 35.2016.32
PC/sc
Lugano 8 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 marzo 2016 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 gennaio 2010, RI 1, nato il 1° dicembre 1959, dal 6 gennaio 1993 dipendente dell'__________, impresa di costruzioni di __________, in qualità di "manovale" e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre si accingeva alla demolizione di un soffitto ribassato è stato colpito all'occhio sinistro da una parte dello stesso, riportando una ferita penetrante corneale con cataratta traumatica (cfr. doc. 1 e 4, inf. no. __________).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Dopo essere stato sottoposto ad un intervento di sutura e di inserimento di un cristallino superficiale, dopo aver ripreso ed interrotto il lavoro a più riprese, RI 1 ha beneficiato di un trapianto corneale (cheratoplastica) il 29 febbraio 2012, a seguito del quale è stato nuovamente inabile al lavoro (doc. 10, 18, 43, 44, 67 e 94).
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso - in particolare dopo aver sentito il parere dei propri medici di fiducia, segnatamente del dr. med. __________, primario di oftalmologia presso l'Ospedale __________ di __________, [in data 6 agosto 2012 (doc. 66), 24 settembre 2012 (doc. 73) e 24 febbraio 2015 (doc. 217)], della dr.ssa med. __________, specialista FMH in oftalmologia, [in data 12 agosto 2013 (doc. 115) e 26 agosto 2014 (doc. 174)] e della dr.ssa med. __________, specialista FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, [in data 15 aprile 2013 (doc. 100), 12 agosto 2013 (doc. 115) e 17 dicembre 2014 (doc. 197)] - il 17 dicembre 2014 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione dell'indennità giornaliera a decorrere dal 1° gennaio 2015, ritenuto che era stato ritenuto abile al lavoro al 100% dalla dr.ssa med. __________ a far tempo dal giorno successivo alla visita del 15 dicembre 2014 (doc. 198).
1.3. Con la decisione del 9 marzo 2015 l’Istituto assicuratore ha dichiarato l'assicurato abile a lavoro al 100% dal 1° gennaio 2015 riconoscendogli contestualmente un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% (doc. 218).
A seguito dell’opposizione interposta dall'RA 1 per conto dell’assicurato il 7 aprile 2015 (doc. 220), completata il 26 giugno 2015 (doc. 230) e circoscritta il 27 ottobre 2015 - a seguito del parere allestito il 30 settembre 2015 dalla dr.ssa med. __________ (doc. 240) - alla mancata erogazione di una rendita d'invalidità di almeno il 30% (doc. 241 e 243) - l’CO 1, dopo aver esperito gli accertamenti economici-amministrativi del caso (doc. 244-249), in data 3 febbraio 2016 ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 23% dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2016 (doc. 250). In data 2 marzo 2016 l’CO 1 ha respinto l'opposizione interposta il 25 febbraio 2016 dall'RA 1, per conto dell’assicurato, avverso la predetta decisione (doc. 253), confermandone il contenuto (doc. 255)
1.4. Con tempestivo ricorso del 15 aprile 2016 RI 1, sempre rappresentato dall'RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, la retrocessione degli atti alla CO 1 "per un complemento di indagine basato sul raffronto dei redditi ipotetici da valido e invalido che faccia riferimento ai dati riportati nelle DPL" rispettivamente, in via subordinata, il riconoscimento a suo favore di "una rendita d'invalidità LAINF in misura del 35,91% per il periodo 1° gennaio 2015 - 30 giugno 2016, e pari al 24,58% a decorrere dal 1° luglio 2016" (doc. I).
L'insorgente contesta innanzitutto il mancato utilizzo da parte dell'Istituto assicuratore delle DPL per il raffronto ipotetico dei redditi da valido e invalido al fine della determinazione del grado di incapacità al guadagno per i postumi dell'infortunio occorsogli il 21 ottobre 2010. Secondariamente il ricorrente disapprova il riconoscimento di una rendita d'invalidità LAINF per il periodo 1° gennaio 2015 - 30 giugno 2016 unicamente in misura del 23% e, da ultimo, stigmatizza la mancata attribuzione di una rendita d'invalidità LAINF a decorrere dal 1° luglio 2016.
1.5. Nella risposta del 10 maggio 2016 la CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 12 maggio 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).
1.7. In data 23 maggio 2016 il rappresentante del ricorrente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, precisando in ogni caso che "la dinamica degli eventi non viene contestata, l'origine del ricorso RA 1 15 aprile 2016 è da ricondursi unicamente alle valutazioni economiche e professionali riferite allo stato post-infortunistico" del proprio assistito (doc. V).
1.8. In data 25 maggio 2016 il TCA ha assegnato alla CO 1 un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte in merito al doc. V (doc. VI).
1.9. In data 2 giugno 2016 la CO 1 si è riconfermata nella decisione impugnata e nella risposta di causa (doc. VII).
Il doc. VII è stato inviato al rappresentante del ricorrente per conoscenza (doc. VIII).
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto all'entità e alla durata della rendita di invalidità spettante all'assicurato. Non è invece oggetto di contestazione - ed esula, quindi, dalla presente vertenza - il riconoscimento di un’IMI del 20%.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4. Secondo la giurisprudenza, l’assicuratore può accordare rendite temporanee o degressive anche se l’art. 18 LAINF non ne fa cenno (cfr. RAMI 1986 U 3 p. 258ss. consid. 2a; 1987, p. 306 consid. 2; DTF 106 V 48; 109 V 23 consid. 2b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 105ss.).
Simili rendite vanno accordate se, al momento della loro fissazione, è già prevedibile e verosimile che l’incidenza delle affezioni consecutive all’infortunio sulla capacità di guadagno diminuiranno completamente o in parte in un avvenire più o meno vicino a causa di assuefazione o adattamento.
L’adattamento risulta da mutamenti anatomici e, inoltre, dal fatto che le funzioni perse da un organo sono progressivamente riprese dagli organi vicini. Ad esempio, un’articolazione completamente bloccata può essere compensata da un’accresciuta mobilità di altre articolazioni.
L’assuefazione è, invece, l’attitudine funzionale massima che acquista l’organo leso in ragione della ripetizione continua di un’attività (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 370; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 105).
Al momento in cui la riduzione o la soppressione della rendita prendono effetto, è ancora possibile verificare l'esattezza delle previsioni iniziali. Tale esame va fatto tramite l'apertura d'ufficio di una procedura di revisione oppure mediante la presentazione da parte dell'assicurato di una domanda di revisione (cfr. RAMI 1993 U 173 p. 145ss.; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 135).
Trattandosi, in particolare, delle lesioni oculari, vige una consolidata giurisprudenza che ha stabilito che, secondo l'esperienza medica, l'handicap risultante dalla perdita dell'acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura grazie all'assuefazione e all'adattamento dell'interessato e che solo raramente (in circa il 10% dei casi) causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che l'assicurato fornisca prova della buona volontà da lui esigibile, l'adattamento alla situazione monoculare avviene nel giro di un periodo che, secondo l'età dell'infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo. È proprio per tener conto di tale processo d'adattamento che la prassi prevede l'erogazione di rendite transitorie (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U 3 p. 258ss.; STFA del 27 luglio 1999 nella causa M. D. consid. 3a, inedita).
Questi principi sono stati applicati da questa Corte nella sen-tenza 35.2012.7 del 18 giugno 2012, confermata dal TF nella sentenza 8C_626/2012 del 7 novembre 2012 ai consid. 2 e 3, e nella sentenza 35.2015.92 del 18 novembre 2015, confermata dal TF nella sentenza 8C_944/2015 del 23 giugno 2016 al consid. 4.4.
2.5. Nella concreta evenienza, a seguito del sinistro del 27 gennaio 2010, RI 1 ha riportato una ferita penetrante corneale con cataratta traumatica all'occhio sinistro (doc. 1 e 4).
L'Istituto assicuratore resistente l'ha posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 23% per 18 mesi (1° gennaio 2015-30 giugno 2016), facendo riferimento all'esperienza sviluppatasi nel campo dell’oftalmologia (cfr. consid. 2.4.) e basandosi sul parere espresso il 5 ottobre 2015 dalla dr.ssa med. __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, consultata dall’CO 1 proprio per chiarire la questione dell’esigibilità lavorativa:
" (…) Zusammenfassung der relevanten Ereignisse Der Versicherte verletzte sich am 27.1.2010 bei der Arbeit durch einen Fremdkörper am linken Auge. In der Folge erlitt er eine Bulbusperforation und eine traumatische Cataract. Diese wurde chirurgisch angegangen, die Linse entfernt und eine intraokulare Linse implantiert. Wegen einer zentralen cornealen Narbe wurde am 29.2.2012 in __________ eine perforierende Keratoplastik durchgeführt. Am 17.11.2014 wurde eine Schieloperation wegen einer konsekutiven Exotropie links durchgeführt. Nach Schieloperation besteht eine Orthophorie. Gestützt auf das Zeugnis von Dr. med. __________ datiert vom 30.1.2015 Aktennr. 208 besteht ein unkorrigierter Visus von rechts von 0.5 und links von Fingerzählen, ein korrigierter Fernvisus rechts von 1.0 mit - 0.5 spit:- 0.5 cyl in 100'und von links 1.0 mit -6,0 sph;- 7,0 ey1 in 6°. Der Nahvisus beträgt mit Korrektur ebenfalls beidseits 1.0. Es ist zu bemerken, dass die Korrektur jedoch nicht binokular abgegeben werden kann wegen der Aniseikonie (grosser Bildunterschied) sondern nur monokular. Binokular könnte eine Kontaktlinse angepasst werden, diese wurde laut den Akten aber nicht vertragen. Der Nahvisus beträgt links ohne Korrektur aber 0.6 (s. Schreiben Dr. med. __________, 24.2.2015). Das binokulare Sehen ist mit Kontaktlinsenkorrektur vorhanden, ohne Korrektur jedoch nicht oder nur bedingt für die Nähe, da dort der Visits ohne Korrektur 0.6 beträgt.
(…)
Diagnose: Traumatische Bulbusperforation links am 27.1.2010, in der Folge o Corneale Naht. Lensektomie und Pseudophakie am 27.I.2010 in __________
o Perforierende Keratoplastik im Februar 2012 wegen cornealer
Narbe o Strabismusoperation wegen konsekutiv Exotropie links. (…)
Zumutbarkeit Als Maurer kann der Versicherte nicht eingesetzt werden. Er hat eine funktionelle Monokelsituation. Es gelten folgende Richtlinien für Monokelpatienten: Alle Arbeiten. welche auf ungesicherten Gerüsten. bzw. über Schulterhöhe sowie auf unebenem Boden zu erfolgen haben. sind nicht mehr zumutbar. Alle Arbeiten, bei denen das Tempo vorgegeben ist, wie zum Beispiel am Fliessband oder Ähnlichem, sind ungünstig. Alle Arbeiten, welche eine erhöhte Stereopsis erfordern, sind nicht mehr zumutbar. Bei einer geeigneten Tätigkeit, welche diese Einschränkungen berücksichtigt, ist eine volle Arbeitsfähigkeit mit voller Leistung gegeben. Falls eine neue Arbeit erlernt werden muss, ist eine Leistungseinbusse möglich. Diese beträgt in der Regel 10 - 20 % terminiert auf 1 - 2 Jahre.
(…).” (doc. 240; n.d.r.: il corsivo e l'aggiunta "Zumutbarkeit" sono della redattrice).
Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF, da una parte, ha ritenuto non più esigibile la precedente attività lavorativa di manovale alle dipendenze dell'Impresa __________ di __________, e, dall’altra, si è riferito al mercato generale del lavoro e, attraverso il raffronto dei redditi, ha fissato al 22,52% (arrotondato al 23%) il grado di invalidità del ricorrente per i primi 18 mesi rispettivamente all'8,39% (arrotondato all'8%) in seguito, accordando una rendita di invalidità del 23% dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2016 (doc. 250).
2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.7. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dalla dr.ssa med. __________ - conforme all’esperienza medica (cfr. consid. 2.4.) oltre che dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.6) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori. Del resto, la valutazione della specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che, nonostante il suo stato di monocolo funzionale, RI 1 sarebbe in grado di svolgere un’attività sostitutiva adeguata a tempo pieno, con un discapito di rendimento medio del 15% limitatamente a una durata media di 18 mesi. Adeguata sarebbe un’attività che non necessita di un’elevata visione binoculare, non implica mansioni da svolgere sopra l’altezza delle spalle, su ponteggi non protetti e su terreni sconnessi, nonché il mantenimento di un ritmo preciso (ad esempio, alla catena di montaggio).
È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
D'altra parte se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989, p. 331 consid. 4a), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
Ferme queste premesse è vero che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità dell'interessato (nato il 1° dicembre 1959) può apparire difficoltosa, vista in particolare la situazione congiunturale svizzera; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può essere compito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni - concepita quale assicurazione causale (DTF 120 V 102) - sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione contro la disoccupazione. Giova in ogni caso ricordare all'assicurato che eventuali misure di riformazione o accompagnamento professionale - che notoriamente non rientrano nel novero delle prestazioni LAINF - possono essere richieste, se del caso (in particolare, ricorrendone i requisiti di legge), all'UAI.
2.8. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.8.1. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2016, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo pari a fr. 65'322.40 (cfr. doc. 245-249).
Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 245-246) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.
2.8.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
2.8.3. Trattandosi, in particolare, delle lesioni oculari, l'Alta Corte ha stabilito, nella sentenza U 303/00 del 24 ottobre 2002 al consid. 3.1, che:
" (…)Entgegen der Vorinstanz kann vorliegend für die Bestimmung des Invalideneinkommens nicht ohne weiteres auf die von der SUVA als trotz unfallbedingter gesundheitlicher Beeinträchtigung noch zumutbar bezeichneten Tätigkeiten gemäss DAP-Blätter Nr. 708, 957, 1264, 1279 und 1339 abgestellt werden. Vorab trifft zu, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sinngemäss zu Recht geltend gemacht wird, dass das in diesem Zusammenhang verwendete Standardformular «Zumutbarer Arbeitsplatz» nach den körperlichen Anforderungen (wie Heben und Tragen, Hantieren mit Werkzeugen, Haltung/Beweglichkeit, längerdauernde Haltung und Fortbewegung) einer bestimmten Tätigkeit fragt, so ob beispielsweise Arbeiten über Kopfhöhe nie/selten/manchmal/oft/sehr oft auszuführen sind. Hingegen wird nicht nach den Anforderungen an die Sinnesorgane, insbesondere die Augen, differenziert. Sehbehinderungen werden vom Anforderungsprofil her lediglich insofern erfasst, als nach der Häufigkeit des Gehens auf unebenem Gelände, des Treppensteigens sowie Besteigens von Leitern gefragt wird. Dass insoweit die fraglichen Tätigkeiten zumutbar sind, steht ausser Diskussion. Anderseits ist unklar, ob damit allen wesentlichen arbeitsmässigen Einschränkungen Rechnung getragen wird, welche sich aus dem Augendefekt, insbesondere dem fehlenden stereokopischen Sehen, ergeben. Unter der Rubrik «Arbeitsplatzbeschrieb» auf den dem Einspracheentscheid vom 10. August 1999 beigelegten DAP-Blättern werden lediglich die hauptsächlichen Verrichtungen genannt, welche die betreffende Tätigkeit umfasst. Ob und gegebenenfalls in welchem Ausmass allfällige Beeinträchtigungen des Sehvermögens sich auf bestimmte dieser Arbeiten, insbesondere wo es um Überwachungsaufgaben geht, auswirken, lässt sich daraus nicht entnehmen. (…)" (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Questa Corte, a fronte di una lesione oculare, ha determinato nella sentenza 35.2012.7 del 18 giugno 2012, confermata dal TF nella sentenza 8C_626/2012 del 7 novembre 2012 e nella sentenza 35.2015.92 del 18 novembre 2015, confermata dal TF nella sentenza 8C_944/2015 del 23 giugno 2016 al consid. 4.4, il reddito ipotetico da invalido dell'assicurato applicando i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TCA, segnatamente nella sentenza 35.2016.31 dell'11 luglio 2016.
Giova infine ricordare che, nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
In siffatte circostanze questo TCA non condivide le critiche mosse dall'insorgente all'operato dell'Istituto assicuratore per avere determinato il reddito ipotetico da invalido dell'insorgente applicando i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1.
2.9. Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 66'158.41 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2012, media totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2015 nonché riportato sulle 41.7 ore, e operando successivamente una decurtazione 15% per la riduzione di rendimento (per assuefazione) e del 10% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 50'611.- (doc. 248).
Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1.
Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’210.-.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Anno 2015.
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+0,7% per il 2013, + 0,8% per il 2014 e + 0.5 per il 2015), si ottiene, per il 2015 (ovvero al momento della concessione della rendita, 1° gennaio 2015) un reddito annuo di fr. 66'489.20.
Da notare che il reddito annuo, dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, di fr. 66'158.41 per il 2015 considerato dall'CO 1 per determinare il grado di invalidità dell'assicurato (cfr. doc. 248 a pag. 2) è di tutta evidenza aggiornato al 2014 e non al 2015 (cfr. doc. 248 a pag. 4), come erroneamente indicato dall'Istituto assicuratore. Di conseguenza, il calcolo eseguito di seguito dal TCA differisce da quello effettuato dell'CO 1.
L’assicurato, quale "manovale", avrebbe realizzato nel 2015 un reddito annuo di fr. 65'322.40 per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 68'609.58; cfr. Tabella TA1 2012, ramo economico 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 1, uomini: fr. 5'430.-: 40 ore x 41.5 ore/settimana x 12 mesi = fr. 67'603.50 e aggiornato al 2015). Tuttavia, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.8.2. in fine, essendo la differenza inferiore al 5% (ovvero fr. 3'287.18, pari al 4,79%)) non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale.
Visto che nell’esercizio di un’attività sostitutiva adeguata l’assicurato presenta un discapito di rendimento (medio) del 15% per un arco temporale di 18 mesi (cfr. consid. 2.7 in fine) il reddito da invalido deve essere ridotto in proporzione per tale periodo.
Esso corrisponde perciò a fr. 56'515.82 dal 1° gennaio 2015 (data di sospensione dell'indennità giornaliera; doc. 198) fino al 30 giugno 2016 (ovvero per i primi 18 mesi; risultato intermedio).
Anno 2016.
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+0,70% per il 2013,
Da notare che, anche in questo caso, il reddito annuo, dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, di fr. 66'489.20 per il 2016 considerato dall'CO 1 per determinare il grado di invalidità dell'assicurato (cfr. doc. 248 a pag. 2) è di tutta evidenza aggiornato al 2015 e non al 2016 (cfr. doc. 248 a pag. 4), come erroneamente indicato dall'Istituto assicuratore. Di conseguenza, il calcolo eseguito di seguito dal TCA differisce, anche per quest'aspetto, da quello effettuato dell'CO 1.
2.10. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
2.10.1. Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla precitata giurisprudenza, una decurtazione del 10% a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico da invalido (doc. 250).
2.10.2. Dal canto suo il ricorrente pretende che venga applicata una deduzione del 25% (doc V, pag. 4.).
Innanzitutto perché, essendo stato attivo per oltre 30 anni unicamente nel ramo dell'edilizia e affini (attività pesante), risulta difficoltoso il "doversi riadattare" all'età di 57 anni, per di più senza alcuna conoscenza specifica e disponendo unicamente della licenza di terza media, ad una nuova attività (leggera).
Secondariamente perché presenta pure delle difficoltà di carattere ergonomico che rendono problematico il reperimento di un'attività adeguata anche in un mercato equilibrato del lavoro. Tanto più che tali limitazioni gli impediscono di lavorare in catena di montaggio, ovvero nell'attività professionale leggera, semplice e ripetitiva per antonomasia.
Da ultimo, visto che nel 2016 avrà 57 anni e che nel ramo dell'edilizia è possibile accedere al prepensionamento PEAN all'età di 60 anni, osserva che, secondo la giurisprudenza federale, un ente assicurativo non ha la facoltà di ordinare un cambio di occupazione quando l'assicurato si trova in un'età vicina al pensionamento.
2.10.3. Innanzitutto val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Riechmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).
Ferme queste premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
D’altro canto, per quanto riguarda il fattore “età”, giova ricordare che il Tribunale federale ne ha più volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).
Il fatto che l’assicurato abbia una limitata formazione professionale, abbia sempre lavorato nel ramo dell’edilizia e debba cambiare professione non giustifica un’ulteriore decurtazione, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
Infine, sempre secondo la giurisprudenza federale, un lungo periodo d’inattività e, quindi, le difficoltà a ritrovare un posto di lavoro adeguato, non costituiscono un fattore di riduzione supplementare secondo i criteri di cui alla DTF 126 V 75 (cfr. STF 9C_679/2008 del 30 settembre 2009 consid. 4.2).
A titolo di raffronto il TCA osserva che, a fronte di una lesione oculare, ha avvalorato - nella sentenza 35.2012.7 del 18 giugno 2012, confermata dal TF nella sentenza 8C_626/2012 del 7 novembre 2012 - la riduzione globale del 10% operata dall'Istituto assicuratore, in casu l'CO 1, a favore di un assicurato che aveva perso totalmente la capacità visiva all'occhio destro a seguito di un ferimento da scheggia metallica, osservando quanto segue al considerando 2.12: "Secondo questa Corte, una riduzione del 10% consente di tenere conto delle specifiche circostanze del caso concreto. Fatta eccezione per quelle relative al danno alla salute e al tipo di permesso di dimora (categoria B), le peculiarità del caso di specie non giustificano alcuna ulteriore riduzione del reddito statistico da invalido (l’assicurato, al momento dell’insorgenza del diritto alla rendita, aveva 27 anni, egli è in grado di svolgere un’attività adeguata sull’arco dell’intera giornata con un minimo discapito di rendimento, ciò che di per sé non giustifica una riduzione del reddito statistico [cfr. STF 9C_40/2011 del 1° aprile 2011 consid. 2.3.1], ciò che vale anche per la sua limitata scolarità [cfr. STFA I 92/06 del 16 agosto 2006 consid. 6.3]). Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6)" (n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).
Questo TCA ha ammesso un’identica riduzione globale - nella sentenza 35.2015.92 del 18 novembre 2015, confermata dal TF nella sentenza 8C_944/2015 del 23 giugno 2016 - trattandosi di un capocantiere frontaliere (nato nel 1959 e che, al momento dell’insorgenza del diritto alla rendita, 1° aprile 2015, aveva 56 anni) il quale, a causa delle sequele infortunistiche interessanti l'occhio destro colpito da un chiodo ("contusione bulbare con conseguente acuità visiva da lontano di 0.3 e da vicino di 0.16"), era stato giudicato in grado di esercitare al 100% con pieno rendimento tutte le attività adatte secondo le linee direttive per i pazienti monocoli (ossia lavori che non devono essere svolti su impalcature o al di sopra dell’altezza della spalla, così come su un terreno non piano; lavori che non abbiano un ritmo predeterminato, come ad esempio alla catena di montaggio o simili; lavori che non richiedano un’elevata stereopsi), con un discapito di rendimento medio del quindici per cento, limitatamente a una durata media di 18 mesi (n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).
Questo TCA ha ammesso nella sentenza 35.2016.31 dell'11 luglio 2016 un’identica riduzione globale, trattandosi di un operaio "tiratubi" frontaliere (nato il 31 dicembre 1972 e che, al momento dell’insorgenza del diritto alla rendita, 1° febbraio 2016, aveva poco più di 43 anni) il quale, a causa delle sequele infortunistiche interessanti l'occhio destro ("trauma bulbare con rottura posteriore del bulbo" e "afachia"), era stato giudicato in grado di esercitare soltanto un'attività sostitutiva leggera adeguata [ovvero che non necessita di un’elevata visione binoculare, non implica mansioni da svolgere sopra l’altezza delle spalle, su ponteggi non protetti e su terreni sconnessi, nonché il mantenimento di un ritmo preciso (ad esempio, alla catena di montaggio) a tempo pieno, con un discapito di rendimento medio del quindici per cento, limitatamente a una durata media di 18 mesi] (n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).
L’Alta Corte in una sentenza U 107/03 del 6 gennaio 2004, riguardante un assicurato frontaliere (nato nel 1945 e che, al momento dell’insorgenza del diritto alla rendita, nel 2000, aveva l'età di 54/55 anni), il quale, in ragione del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato dichiarato pienamente abile in attività sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica, ha operato una decurtazione sociale del 10%, osservando quanto segue al considerando 2.3:
" (…) Entgegen der Vorinstanz ist hier in Anbetracht der Umstände ein behinderungsbedingter Abzug vom Invalideneinkommen vorzunehmen. Zwar fallen die gesundheitlichen Einschränkungen bei der vorliegenden Monokelsituation nicht allzu stark ins Gewicht, jedoch sind vor allem das Alter und der Grenzgängerstatus zu berücksichtigen. Letzterer bewirkt entgegen den Angaben in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde allerdings nicht eine Lohneinbusse von 9,3 %, sondern von nur etwa 4 % (Lohnstrukturerhebung 2000, S. 47, TA12 Anforderungsniveau 4, Männer, prozentualer Unterschied zwischen Total und Grenzgänger). Diesen leidensbedingten und persönlichen Merkmalen ist deshalb gesamthaft mit einem Abzug von 10 % Rechnung zu tragen. (…)." (n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).
Stante quanto precede - ed, in particolare, alla luce della sentenza 35.2015.92 del 18 novembre 2015 [riguardante una fattispecie pressoché analoga alla presente: assicurato attivo nel ramo dell'edilizia, frontaliere, monocolo (che presenta un discapito di rendimento medio del 15% limitatamente a una durata media di 18 mesi) e prossimo al pensionamento] confermata dal TF nella sentenza 8C_944/2015 del 23 giugno 2016 - questo TCA non condivide né le critiche mosse dal ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore per aver operato una riduzione sociale del 10% né la decurtazione del 25% rivendicata dall'insorgente (tanto più che questa Corte, val qui la pena di osservare, nella sentenza 35.2014.45 del 10 settembre 2014, ha avvalorato la riduzione globale del 20% operata dall'Istituto assicuratore, in casu l'CO 1, a favore di un assicurato, nato nel 1951, di professione "muratore", che aveva subito un trauma contusivo a entrambi gli occhi a causa dell'improvvisa fuoriuscita di calcestruzzo da un tubo sottopressione, con conseguente diminuzione bilaterale dell'acuità visiva).
Il reddito da invalido di fr. 56'515.82 per i primi 18 mesi rispettivamente di 66'821.64 successivamente a tale periodo, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr. 50'864.23 rispettivamente a fr. 60'139.47.
2.11. Il grado di invalidità del ricorrente per i primi 18 mesi - stabilito confrontando i fr. 50'864.23 annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 65'322.40 annui (cfr. consid. 2.8.1.) - è del 22,13% arrotondato al 22% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
Il grado di invalidità del ricorrente per il periodo successivo - stabilito confrontando i fr. 60'139.47 annui al predetto reddito senza invalidità di fr. 65'322.40 annui - è del 7,93% arrotondato all'8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
2.12. Mediante la decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata attribuita una rendita di invalidità del 23% dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2016 mentre non è stata riconosciuta alcuna rendita di invalidità a far tempo dal 1° luglio 2016 a fronte di un grado d'invalidità dell'8 % (doc. 250).
Al riguardo va evidenziato che il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 lett. d LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser, ATSG-Kommen-tar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.; cfr., fra le tante, STCA 33.2016.1 del 5 aprile 2016, 36.3025.85 del 22 febbraio 2016 e 42.2015.15 del 30 settembre 2015).
Questo Tribunale, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; cfr., fra le tante, STCA 33.2016.1 del 5 aprile 2016, 36.3025.85 del 22 febbraio 2016 e 42.2015.15 del 30 settembre 2015).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti