Raccomandata

Incarto n. 35.2016.3

mm

Lugano 27 settembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 gennaio 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 novembre 2015 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 26 agosto 2010, a RI 1, dipendente dell’impresa __________ di __________ in qualità di manovale e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasta schiacciata la caviglia sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 15 settembre 2010 dell’Ospedale __________ di __________, la lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III. metatarso con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura parzialmente dislocata del calcagno sinistro (cfr. doc. 15).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale del 19 luglio 2013, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 16% a decorrere dal 1° maggio 2013, come pure un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (cfr. doc. 238).

Nell’ambito della procedura di opposizione, l’CO 1 ha annullato il provvedimento appena citato in ragione della mancata stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e ha ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata (cura media + indennità giornaliera) (cfr. doc. 281).

1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 settembre 2015, l’assicuratore LAINF ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 16% a contare dal 1° settembre 2015 (cfr. doc. 363).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, in data 24 novembre 2015, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 366).

1.4. Con tempestivo ricorso dell’8 gennaio 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 50% almeno e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente contesta in sostanza che il rapporto 20 novembre 2015 dei dottori __________ e __________ possa costituire da valido fondamento per la valutazione dell’esigibilità lavorativa (cfr. doc. I, p. 5: “Alla luce delle considerazioni mediche prodotte dall’assicurato, confortate da una perizia aggiornata che verrà prodotta non appena disponibile, appare chiaro che la presunta capacità di guadagno dell’assicurato va sensibilmente riveduta. L’assicurato non è in grado di svolgere le mansioni ipotizzate da CO 1 (lavoro sedentario per tutto il giorno come aiuto-orologiaio, cassiere, ecc.) (…). La decisione, qui impugnata, non tiene conto dello stato di salute invalidante dell’assicurato, indipendentemente dalla congiuntura economica o dalla formazione del lavoratore. CO 1 non ha tenuto conto che il sig. RI 1 è storpio e delle conseguenze anche sociali di tale condizione! Secondariamente la decisione non tiene conto del peggioramento già a breve termine dello stato di salute dell’assicurato, come indicato dal dr. __________ e come ricordata anche dal perito dr. __________.”).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. Nel corso del mese di marzo 2016, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. V + allegati).

L’amministrazione si è pronunciata in proposito in data 6 aprile 2016 (cfr. doc. VII + allegato).

Il 25 aprile 2016, l’assicurato ha formulato le proprie osservazioni sull’apprezzamento 4 aprile 2016 delle dottoresse __________ e __________ (doc. XI + allegati).

In data 11 maggio 2016, l’assicuratore convenuto ha versato agli atti un nuovo apprezzamento delle dottoresse __________ e __________ (doc. XIII + allegato), su cui l’insorgente si è espresso il 20 maggio 2016 (doc. XV).

1.7. In data 31 maggio 2016, il TCA ha interpellato il chirurgo ortopedico dott. __________, il quale è stato invitato a fornire alcune precisazioni in merito alla fattispecie (cfr. doc. XVII).

La sua risposta è pervenuta il 10 giugno 2016 (doc. XVIII).

Le parti hanno entrambe presentato le loro osservazioni il 15 giugno 2016 (doc. XX e XXI).

in diritto

2.1. L’oggetto della lite è circoscritto all’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.

2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4. Nella presente fattispecie, secondo l’assicuratore convenuto, l’insorgente non è più in grado di esercitare la sua precedente professione nel settore edile, ma potrebbe svolgere, in misura normale, un’attività adeguata alle sequele infortunistiche residuali interessanti l’estremità inferiore sinistra (doc. 366, p. 5).

Questa Corte osserva che, a distanza di circa quattro mesi dall’ultimo intervento chirurgico (revisione della plastica spongiosa a causa della presenza di una pseudoartrosi dell’artrodesi calcaneo-cuboidale – cfr. doc. 335), ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano.

Dopo aver diagnosticato dei disturbi funzionali-algici al piede sinistro in stato dopo trauma dell’agosto 2010 e dopo molteplici operazioni, il medico __________ ha ritenuto stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche e ha tracciato la seguente esigibilità lavorativa:

" L’assicurato può portare e sollevare pesi molto leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi, non può portare mai pesi fra i 10 e i 25 kg medi quindi, pesanti fra i 25 e i 45 kg e oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi. Nessuna limitazione per sollevare oltre l’altezza del petto pesi fra i 10 e i 5 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione per la rotazione delle mani. Nessuna limitazione per i lavori sopra la testa e la rotazione del tronco, la posizione seduta e inclinata in avanti. Talvolta possibile la posizione in piedi inclinata in avanti. Di raro possibile la posizione inginocchiata e flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per la posizione seduta di lunga durata, talvolta possibile la posizione in piedi di lunga durata. Molto spesso posizione a libera scelta. Può spesso camminare fino a 50 m, oltre i 50 m di raro, camminare per lunghi tratti su terreno accidentato mai, salire le scale talvolta, salire su scale a pioli mai. Nessuna limitazione nell’equilibrio e stare in equilibrio.” (doc. 343, p. 4)

Nell’ambito della procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto una certificazione, datata 30 settembre 2015, della dott.ssa __________, specialista FMH in medicina fisica e riabilitazione. Ella ha spiegato che la disfunzione del piede creatasi a seguito delle artrodesi, sarebbe stata compensata “… con retroposizione dell’emibacino sinistro, sovraelevato, successivo scompenso ascendente dorsale e cervicale a sinistra con disfunzione della cerniera lombo-sacrale, della sacro-iliaca sinistra, a livello medio-dorsale e a livello cervico-dorsale a sinistra; infine aumento delle fisiologiche curvature.”.

Tenuto conto di tutto ciò, a suo avviso, il ricorrente non sarebbe “… in grado di mantenere a lungo la posizione eretta e nemmeno camminare per tratti intermedi-lunghi, ma solo per tratti brevi e su terreno non sconnesso, anche con dei plantari di supporto. La posizione seduta potrebbe essere mantenuta al massimo al 50% perché il compenso posturale obbliga il paziente a cambiare spesso posizione. Quindi anche nell’ambito di un’attività lavorativa al 50% dovrebbe essere concesso al signor Srecko di cambiare spesso la sua posizione e quindi un 50% con possibili intervalli e possibili cambi di posizione. Oltre all’utilizzo di plantari di supporto potrebbe essere utile portare delle unstable shoes per scaricare la caviglia e il piede.” (doc. 359).

Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione, l’amministrazione ha chiesto al proprio Centro __________ una presa di posizione a proposito delle considerazioni espresse dalla dott.ssa __________.

Per quanto qui d’interesse, con apprezzamento del 20 novembre 2015, i dottori __________ e __________, il primo spec. FMH in chirurgia ortopedica, la seconda spec. FMH in chirurgia, hanno osservato che se è vero che le articolazioni del mesopiede hanno subito un’artrodesi, è altrettanto vero che la caviglia non ha subito la stessa sorte, di modo che essa è completamente libera e permette un appoggio plantare nella posizione seduta. Ciò detto, né nella posizione seduta né in quella eretta, vi può essere una qualsiasi disfunzione compensatoria a livello del rachide o pelvico. Nel caso concreto, lo stato dopo molteplici artrodesi del piede sinistro non ha modificato la lunghezza degli arti inferiori, di modo che non entra in considerazione uno squilibrio del bacino senza calzature. La lieve differenza d’altezza causata dalla rampa di srotolamento, se del caso, potrebbe essere compensata grazie a una soletta da inserire nella scarpa controlaterale. Comunque sia, non è comprensibile perché eventuali asimmetrie legate alle calzature potrebbero perturbare l’esercizio di un’attività seduta.

In conclusione, in considerazione dello stato conseguente all’infortunio del 26 agosto 2010, circoscritto al piede sinistro e che non ha interessato la caviglia, suscettibile di spiegare i dolori in occasione di un carico prolungato o d’importanti sollecitazioni meccaniche, i dottori __________ e __________ hanno sostenuto che non vi è ragione di ritenere che RI 1 non possa svolgere a tempo pieno un’attività professionale rispettosa delle limitazioni funzionali definite dal medico __________ (doc. 365, p. 14).

Unitamente all’impugnativa, l’assicurato ha prodotto una perizia di parte elaborata nel settembre 2013 dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Secondo questo sanitario, a causa del danno all’estremità inferiore sinistra, il ricorrente non sarebbe più in grado di lavorare in professioni pesanti con deambulazione su terreni sconnessi, irregolari, ripidi e scivolosi, di portare pesi oltre i 5 kg camminando, di inginocchiarsi e accovacciarsi, di salire su scale a pioli e avrebbe infine difficoltà a mantenere a lungo la posizione seduta (cfr. doc. A 5, p. 9).

In corso di causa, l’insorgente ha versato agli atti ulteriore documentazione medica.

Rispondendo ad alcune domande postegli dal patrocinatore dell’assicurato, il dott. __________, Capoclinica presso il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, ha dichiarato che gli ultimi esami radiologici non hanno evidenziato la presenza di artrosi a livello dell’articolazione tibio-tarsica superiore, che la caviglia è libera con appoggio senza problemi in posizione seduta, di non poter valutare il grado di sviluppo d’artrosi in altre parti del piede o del corpo e che non è facile “oggettivare i limiti funzionali del Signor RI 1 …” (doc. B 5).

Con perizia del 7 gennaio 2016, elaborata per conto dell’Ufficio AI, la dott.ssa __________ ha in sostanza riproposto la sua tesi relativa all’alterazione della catena muscolare ascendente provocata dalla disfunzione del piede traumatizzato (cfr. doc. B 1).

Con referto del 18 febbraio 2016, interpellata dal rappresentante dell’assicurato, la dott.ssa __________ ha segnatamente preso posizione su quanto fatto valere dai dottori __________ e __________, nel loro apprezzamento del 20 novembre 2015.

Ella ha affermato di condividere “… il fatto che l’articolazione tibio-fibulo-astragalica è effettivamente libera e permette un appoggio plantare corretto durante la posizione assisa, difatti il paziente non riferisce dolore a carico dell’articolazione tibio-fibulo-astragalica in posizione seduta ma riferisce una tumefazione e un dolore pulsante a carico del medio piede oltre che un iniziale disagio che si tramuta gradualmente in dolore ingravescente a carico del bacino e del basso schiena, ragione per cui non riesce a mantenere per lungo tempo la posizione assisa ma è costretto a cambiare posizione. Per questo motivo l’osservazione della CO 1 riguardo l’articolazione libera è corretta ma incompleta perché non viene posta l’attenzione sul piede in toto e sulla connessione muscolare con il bacino.” (doc. B 3, p. 4 –il corsivo è del redattore).

Con rapporto datato 4 aprile 2016, le dott.sse __________ e __________, entrambe spec. FMH in chirurgia, hanno criticamente commentato il tenore delle considerazioni espresse dalla dott.ssa __________.

In merito alla teoria secondo la quale un funzionamento alterato del piede può provocare dolori a livello delle articolazioni lombo-sacrali e sacro-iliache, i medici fiduciari dell’CO 1 hanno rilevato che essa potrebbe anche essere corretta, a condizione che ci si trovi in posizione eretta oppure seduta con le gambe a penzoloni, ciò che non corrisponde a quanto è stato consigliato nel caso concreto. Inoltre, seguendo la catena muscolare, prima delle articolazioni lombo-sacrali e sacro-iliache, vi è quella del ginocchio, la quale, in caso di problema al piede, è la prima ad essere sollecitata. Di conseguenza, le dott.sse __________ e __________ hanno dichiarato di non poter condividere la valutazione della specialista privatamente consultata dall’assicurato, nel caso in cui quest’ultimo benefici di un posto di lavoro adattato in maniera ergonomica, che elimina quindi lo sviluppo di meccanismi compensatori (doc. VII 1, p. 3).

Con referto del 12 febbraio 2016, il dott. __________ ha sostenuto che “è possibile ricollegare i dolori di cui soffre il paziente inerenti al piede quando è in posizione seduta ai suddetti disturbi ai tessuti molli, ma non è probabile. I dolori maggiormente tipici sono quelli riferiti al carico.”. D’altra parte, il succitato medico curante specialista ha precisato che “… gli esami stabilometrici effettuati alla pedana non figurano tra gli strumenti che permettono di valutare i limiti funzionali. Ci troviamo di fronte a qualcosa che non si può obiettivare dal momento che il paziente può caricare diversamente il piede e così cambiare la posizione di esso.” (doc. E).

Invitata dall’avv. RA 1 a pronunciarsi sul rapporto delle dott.sse __________ e __________, il 21 aprile 2016, la dott.ssa Schütz si è riconfermata nella propria valutazione, precisando che “inizialmente la teoria riguardo ad una posizione ergonomica risolutiva è valida, purtroppo con il tempo gli squilibri si fissano per alterazione strutturale permanente di muscoli e scheletro, quindi le misure ergonomiche non risultano più sufficienti, l’incidente subito dal Sig. RI 1 risale al 2010. Le catene muscolari alterate, lo squilibrio e la degenerazione scheletrica sono irreversibili, il bacino rimane sempre in torsione, sia in posizione eretta, assisa che supina, l’appoggio plantare per terra o su poggiapiedi non è risolutivo, una posizione assisa prolungata procura disagio e soprattutto dolore al paziente e lo costringe a cambiare posizione.” (doc. F).

Con apprezzamento dell’11 maggio 2016, le dott.sse __________ e __________ hanno osservato che né la perizia 1° settembre 2013 del dott. __________, né il referto 25 aprile 2016 della dott.ssa __________, né ancora le obiezioni sollevate dall’avv. RA 1 sono atti a modificare le loro conclusioni (cfr. doc. XIII 1).

In data 31 maggio 2016, il TCA ha chiesto al dott. __________ di precisare se “…, tenuto conto unicamente dei postumi oggettivabili dell’infortunio dell’agosto 2010, l’assicurato sarebbe attualmente in grado di svolgere, senza limitazioni d’orario o di rendimento, un’attività lavorativa in posizione prevalentemente seduta, che non implichi spostamenti frequenti o prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su terreno sconnesso” e se egli “… condivide la tesi della dott.ssa __________ …” (doc. XVII).

Questo il tenore della risposta da lui fornita in data 3 giugno 2016:

" (…).

In merito a quanto richiesto, le confermo che il signor RI 1 è attualmente in grado di svolgere, senza limitazioni d’orario o di rendimento, un’attività lavorativa in posizione prevalentemente seduta, che non implichi spostamenti frequenti o prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su terreno sconnesso.

L’ideale sarebbe quindi di integrare il Signor RI 1 in un ambito lavorativo che soddisfi le summenzionate condizioni, come ad esempio lo svolgimento di lavori amministrativi.

Per quanto riguarda la tesi sostenuta dalla Dr.ssa __________, posso esprimermi solo a livello ortopedico inerente al piede sinistro: il paziente, a mio modo di vedere, può svolgere un’attività lavorativa al 100% rispettando sempre le condizioni soprascritte.” (doc. XVIII – il corsivo è del redattore)

2.5. Chiamata ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte non vede alcun valido motivo che le impedisca di fare proprio l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espresso dai medici fiduciari dell’CO 1, in base al quale RI 1 sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa in posizione prevalentemente seduta, che non implichi spostamenti frequenti o prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su terreno sconnesso.

Va constatato che tale valutazione, espressa dal medico __________ a margine della visita di chiusura del 23 giugno 2015 (cfr. doc. 343), è stata più volte avallata dagli specialisti del Centro __________ di __________ (cfr. doc. 365, doc. VII 1 e doc. XIII 1), come pure dal medico curante specialista, il chirurgo ortopedico dott. __________ (cfr. doc. XVIII: “… il paziente, a mio modo di vedere, può svolgere un’attività lavorativa al 100% rispettando sempre le condizioni soprascritte.”).

Questo Tribunale non ignora che, secondo il dott. __________ (cfr. doc. A 5) e la dott.ssa __________ (cfr. doc. 359, doc. B 1, doc. B 3 e doc. F), l’insorgente presenterebbe una capacità lavorativa limitata anche in attività sostitutive adeguate, poiché egli non sarebbe in grado di mantenere la posizione seduta di lunga durata.

Il rapporto del dott. __________ non appare tuttavia atto a sminuire il valore probatorio attribuito ai rapporti dei medici fiduciari dell’CO 1, nella misura in cui egli non ha minimamente motivato perché l’esercizio di un’attività seduta dovrebbe rivelarsi difficoltoso (per il resto, le limitazioni funzionali da lui descritte sono sovrapponibili a quelle indicate dal medico __________), così come hanno pertinentemente osservato le dott.sse __________ e __________ l’11 maggio 2016 (cfr. doc. XIII 1, p. 2: “Par contre dans ses conclusions il rajoute tout d’un coup une limitation lors d’activité professionnelle en position assise sans aucune explication.” – il corsivo è del redattore).

D’altra parte, a proposito della teoria sostenuta dalla dott.ssa __________, secondo la quale un piede traumatizzato presentante un funzionamento alterato provoca squilibri all’origine d’alterazioni strutturali muscolari e scheletriche a livello del rachide e del bacino, il TCA osserva di aver già avuto modo in passato di pronunciarsi su questa problematica, facendo capo a perizie specialistiche.

Ad esempio, nella causa sfociata nella sentenza 35.1999.92-93 del 4 maggio 2000, i periti giudiziari, i dottori __________ e __________, all’epoca primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale __________ di __________, avevano spiegato che solo in casi eccezionali lo zoppicare può condurre a un sovraccarico del rachide:

" Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall __________, im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?

Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5 cm oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr . ist die Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar." (perizia 7.3.2000 della Clinica di chirurgia ortopedica dell' di __________, p. 8s.)

Tali principi sono stati costantemente confermati in successive pronunzie (cfr. STCA 35.2011.22 del 20 marzo 2012 consid. 2.3.3., 35.2006.93 del 26 luglio 2007 consid. 2.3.3., 35.2007.33 del 27 giugno 2007 consid. 2.5., 35.2006.73 del 14 giugno 2007 consid. 2.13., 35.2004.100 del 9 marzo 2005 consid. 2.8. e 35.2001.79 del 25 febbraio 2002 consid. 2.5.2.2., confermata dal TFA con sentenza U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD II-2004 n. 62).

Più di recente, confrontato con una perizia di parte che metteva in dubbio la fondatezza della valutazione espressa a suo tempo dai dottori __________ e __________, questo Tribunale ha disposto l’allestimento di una perizia giudiziaria a cura del PD dott. __________ __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

Chiamato segnatamente a precisare se condividesse o meno il parere degli specialisti bernesi, l’esperto giudiziario ha dichiarato che i principi sviluppati da questi ultimi sono pienamente condivisibili (“Das angeführte Zitat ist aus klinischer Erfahrung gut nachvollziebar”) (cfr. STCA 35.2013.63 del 4 dicembre 2014 consid. 2.2.4.; si veda pure la STCA 35.2013.90 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7., confermata dall’Alta Corte con sentenza 8C_66/2015 del 3 novembre 2015 consid. 3.1).

Il caso di RI 1 non rientra fra quelli limite enumerati dai dottori __________ e __________.

Da un lato, dalla documentazione agli atti non risulta che l'assicurato presenti una dismetria degli arti inferiori (cfr. doc. 365: “Nel caso concreto, lo stato dopo molteplici artrodesi del piede sinistro non ha modificato la lunghezza degli arti inferiori, di modo che non entra in considerazione uno squilibrio del bacino senza calzature.” – il corsivo è del redattore).

Dall'altro, i disturbi al rachide sono apparsi, al più tardi, nel giugno 2015 (al riguardo, si veda il doc. 343, p. 2: “Lamenta mal di schiena …”). Al proposito, va sottolineato che nella fattispecie di cui alla STCA 35.1999.92-93, la sindrome lombare era insorta circa 8 anni dopo l'evento traumatico che aveva interessato il piede destro.

Il TCA ritiene che quanto precede sia senz’altro atto a generare dubbi circa la fondatezza della tesi difesa dalla dott.ssa __________.

Del resto, va segnalato che, in una recente sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato che presentava le sequele di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).

Tutto ben considerato, quindi, occorre ritenere accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che il ricorrente sarebbe in grado di esercitare un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute infortunistico nella misura del 100%.

2.6. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 59'831.20.

Questo dato – desunto dalle informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 349) e non contestato dal ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.7. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

2.8. Nella presente fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute infortunistico, mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di esercitare, e meglio il cassiere presso la __________ di __________, l’estrusore per stampaggio a iniezione presso la __________ di __________, l’aiuto orologiaio presso la __________ di __________, l’aiuto d’ufficio presso la __________ di __________ e, infine, il raffilatore presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo pari a fr. 50'148.40 (cfr. doc. 352, p. 2).

D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella di cui al doc. 352, p. 2 si evince che sono 28 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 36'000 e a 71'370, e infine che quello medio è di fr. 49'755.

Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 50'148.40) è leggermente superiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 49'755).

In base alla giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL. In effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

In conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’istituto rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico (soprattutto nella misura in cui si tratta di attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta) -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 50'148.40.

Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

2.9. Il grado d’invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 50'148.40 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 59'831.20, risulta essere del 16.18%, arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2 (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Posto che RI 1 è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità proprio del 16%, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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