Raccomandata

Incarto n. 35.2016.23

DC/gm

Lugano 5 settembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° marzo 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 gennaio 2016 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 29 settembre 2015 RI 1, nato nel 1950, fiduciario immobiliare, impiegato presso la __________ di __________ e assicurato contro gli infortuni presso la CO 1 (in seguito: CO 1), ha annunciato un infortunio avvenuto il 9 marzo 2011 precisando che mentre stava svolgendo un esercizio ad un attrezzo in palestra, ha sentito uno strappo alla spalla destra, che al momento non sembrava grave (cfr. doc. 1.1).

1.2. Il 1° ottobre 2015 l’assicurato ha subìto un intervento di ricostruzione artroscopica della cuffia dei rotatori (CDR) alla spalla destra (cfr. rapporto operatorio del dott. __________ che ha posto la diagnosi di “Rottura del tendine sottoscapolare, del sovra spinoso ed infraspinoso, artrosi acrominonclaveare, impingement subacromiale con borsite della spalla destra”, doc 8).

Il 6 ottobre 2015 RI 1 ha poi precisato che si trattava di un esercizio di muscolatura, che non è accaduto nulla di particolare, che dopo l’evento non è stato visitato da un medico e che l’attrezzo portava un peso di 3 kg (cfr. doc. 7).

L’assicurato, chiamato dalla CO 1 a descrivere in maniera più dettagliata quanto accaduto il 9 marzo 2011, il 26 ottobre 2015 ha precisato quanto segue:

" In riferimento alla vostra richiesta di chiarimento del 21 ottobre 2015 vi informo come segue:

  1. inizio febbraio 2011 ho deciso di iniziare delle sedute di allenamento in palestra. Non ho mai frequentato palestre precedentemente;

  2. durante le prime sedute mi limitavo alla bicicletta e al tappeto. Un giorno, il 9 marzo 2011 ho chiesto di provare anche i vari attrezzi per migliorare un pochino la tonicità della muscolatura superiore (pancia, petto e braccia);

  3. l'attrezzo per la muscolatura della spalle e dei bicipiti, nonché l'apparecchio per la muscolatura dei pettorali richiedono l'applicazione di pesi;

  4. non avendo idea del peso necessario, ritenuto che fisicamente stavo abbastanza bene, e non avendo mai avuto problemi con il mio stato muscolare, non ho applicato il peso più basso (mi pare un chilo) e senza chiedere agli addetti alla palestra, ho messo tre o quattro chili. Non ricordo in quale dei due apparecchi mi sono lesionato la spalla. In un primo tempo pensavo fosse solo uno strappo che si sarebbe messo a posto da solo.

  5. probabilmente senza alcun allenamento il peso applicato era eccessivo, come mi hanno poi confermato in altra sede;

  6. è stata l'ultima seduta in palestra.” (doc. 13)

1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 2 dicembre 2015 (cfr. doc. 17), la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni.

All’opposizione è stato allegato un certificato del dott. __________ del 17 dicembre 2015, del seguente tenore:

" Il paziente si presenta dopo l'intervento di ricostruzione artroscopica della CDR alla spalla destra del 01.10.2015 e che presenta un decorso favorevole. Ricordo che il paziente aveva sofferto un evento traumatico in palestra alzando dei pesi in data 09.03.2011, lacerando i tendini della CDR e presentando in seguito dei dolori, peggiorando hanno portato alla necessità di intervento chirurgico.

Anche la situazione intra-operatoria mostrava una chiara lesione sub-totale del sovraspinoso e dell'infraspinoso e del sottoscapolare, pertanto una lesione tendinea che precisava una ricostruzione con ancore.

Secondo il mio parere, sia le circostanze dell'evento traumatico che della descrizione del decorso in seguito a tale evento traumatico sostengono l'ipotesi di una causalità infortunistica. Non si tratta pertanto di un caso che si possa attribuire indubbiamente ad una malattia o un fenomeno degenerativo della lesione tendinea osservata. Per questo motivo sostengo l'opposizione del paziente alla decisione della CO 1 del 02.12.2015.” (doc. 22)

1.4. Il 29 gennaio 2016 la CO 1 ha respinto l’opposizione ritenendo che l’evento del marzo 2011 non configuri né un infortunio, né una lesione parificata ai postumi di un infortunio, rilevando in particolare:

" (…)

Nella fattispecie, la lesione a tutto spessore del tendine sovraspinoso riscontrata il 29 aprile 2015 configura una lacerazione del tendine di cui all'art. 9 cpv. 2 let. f OAINF.

Un esame radiologico effettuato a distanza di più di 4 anni non dimostra però, secondo un grado di verosimiglianza preponderante, che una vera e propria lacerazione del tendine esisteva già subito dopo l'evento incriminato e che il danno constatato in aprile 2015 non è piuttosto il risultato di un logoramento progressivo del tendine, associato a micro-traumi ripetitivi.

La questione dell'esistenza di un nesso causale almeno verosimile tra l'evento del 9 marzo 2011 e il danno alla salute pub tuttavia rimanere in sospeso in quanto, per i motivi di cui si dirà più avanti, viene comunque a mancare la condizione del fattore esterno.

2.3 II Tribunale federale ha infatti precisato che non c'è evento assimilabile ad infortunio laddove la prima comparsa dei dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita. Il riconoscimento di un fattore esterno è subordinato all'esistenza di un evento che presenta un certo potenziale di pericolo accresciuto nel senso che l'atto in questione deve implicare una sollecitazione del corpo eccedente il quadro di quanto fisiologicamente normale (DTF 129 V 466).

Nella fattispecie, l'opponente ha avvertito un dolore alla spalla destra nell'atto di sollevare un peso di 3 o 4 kg attaccato ad un apparecchio di tonificazione muscolare.

Anche se l'esercizio veniva effettuato per la prima volta, non si ravvede nell'azione descritta dall'opponente una situazione di pericolo accresciuto o l'intervento di un fattore esterno, prendente origine fuori dal corpo, che rendesse incontrollabile l'esecuzione del movimento. Per un adulto, sollevare pesi di quell'ordine di grandezza fa parte degli atti ordinari della vita quotidiana.

A titolo di paragone, si fa notare che l'esistenza di un fattore esterno ai sensi dell'art. 9 cpv.2 OAINF stato negato dal Tribunale federale:

  • nel caso di un assicurato che ha riportato una lesione alla spalla sollevando una valigia che pesava 20 kg, nonostante il fatto che la spalla fosse già fragilizzata a seguito di un precedente trauma (sentenza 80_656/2008 del 13.02.2009, consid. 3.3);

  • nel caso di un assicurato che ha riportato una lesione alla spalla sollevando da terra un compressore di 25 kg per sistemarlo su un carrello (sentenza 80_922/2011 del 19.06.2012, consid. 7.2). (…)”

(doc. B).

1.5. Con tempestivo ricorso del 1° marzo 2016, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’amministrazione sia condannata ad assumere l’evento del 9 marzo 2011 (cfr. doc. I).

Il patrocinatore dell’assicurato contesta la conclusione dell’assicuratore contro gli infortuni e ritiene che siamo in presenza di un infortunio (sforzo eccessivo: “l’attrezzo ginnico con un peso di sollevamento troppo elevato ha agito in maniera troppo importante sul corpo del signor RI 1”, doc. I pag.2), rispettivamente di un fattore esterno che ha causato la lacerazione del tendine. A questo riguardo egli si è cosi espresso:

" (…)

Il signor RI 1, al momento dell’evento traumatico era una persona di oltre 60 anni che chiaramente può sollevare senza problemi un peso di 4 chilogrammi circa, però durante lo sforzo fisico eseguito sul macchinario della palestra egli si è trovato in una posizione tale, e quindi facendo pure un movimento tale, che questo peso era chiaramente superiore a quanto egli, o meglio il suo corpo, potesse sopportare.

(…)

Vero che il sollevamento di 3 o 4 kg, da terra, con l'ausilio di tutto il corpo, può sembrare poco per una persona di oltre 60 anni, però bisogna che l'Assicurazione tenga conto del fatto che facendo l'esercizio sull'attrezzo della palestra il signor RI 1 non ha sollevato un peso di 3 o 4 kg davanti al suo corpo, da terra verso l'alto, bensì lo ha fatto portando le braccia piegate da una posizione a 90° verso l'alto da una posizione laterale al corpo fino ad arrivare a ricongiungere le braccia sempre piegate a 90° dinanzi al viso. Questo movimento non può certamente essere preso in considerazione come un atto ordinario della vita, il peso sollevato in questa posizione non può essere comparato allo stesso peso sollevato dinanzi al corpo. Per nulla l'Assicurazione ha appurato il tipo di esercizio effettuato dal signor RI 1 quindi ha preso la sua decisione secondo nozioni di tipo generale e non secondo il caso concreto come in realtà avrebbe dovuto fare.

Anche la casistica portata dall'Assicurazione a titolo di esempio per giustificare la sua decisione non può essere presa in considerazione, come già detto, si ribadisce che il sollevamento da terra di due corpi pesanti circa 20 o 25 kg con uno o due braccia dal basso verso l'alto non possono essere comparati allo sforzo che il braccio deve fare per sollevare un peso da una posizione rialzata all'altezza delle spalle con il braccio piegato a 90° linearmente al corpo e facendo roteare le braccia quindi conseguentemente le spalle fino a portare i gomiti e le mani a congiungersi dinanzi al viso. (…).” (doc. I)

1.6. La CO 1, rappresentata dagli avv. __________, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.7. Il 15 marzo 2016 il TCA ha concesso alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Il rappresentante dell’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria (cfr. doc. V), mentre la CO 1 ritiene che la fattispecie non necessiti di ulteriori accertamenti (cfr. doc. VIII).

In diritto

2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno interessante la spalla destra oppure no.

Preliminarmente va comunque sottolineato che l’evento in questione è avvenuto il 9 marzo 2011, ma è stato annunciato soltanto più di quattro anni dopo, il 29 settembre 2015, pochi giorni prima della ricostruzione della cuffia rotatoria avvenuta il 1° ottobre 2015.

In simili condizioni ci si potrebbe chiedere se il danno alla salute emerso con un esame di artro-risonanza magnetica della spalla destra eseguita il 29 aprile 2015 sia stato realmente provocato in quell’occasione o, comunque, se tale danno alla salute possa essere fatto risalire con il grado della probabilità preponderante all’evento del 2011 e non ad altre cause (ad esempio ad una affezione degenerativa, cfr. consid.1.4).

Tali questioni possono rimanere aperte in quanto il ricorso va comunque respinto, per le ragioni che verranno esposte nei prossimi considerandi.

2.2. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

  • la repentinità

  • il danno alla salute (fisica o psichica)

  • un fattore causale esterno

  • la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.3. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b) .

2.4. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b) .

2.5. Nella concreta evenienza, dagli atti dell’incarto emerge che l’assicurato si è procurato il danno alla spalla mentre faceva un esercizio con un attrezzo da palestra, per rafforzare la muscolatura, caricato con un peso di 3 kg.

Non è dunque intervenuto nessun fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

D’altra parte non vi è neppure stato un movimento scoordinato del corpo ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.3. del presente giudizio.

Inoltre, pur considerando le modalità con le quali il peso di 3 kg è stato portato (carico con le braccia a 90° con spostamento dalla posizione laterale a quella centrale davanti al viso: cfr. http://bodybuilding-wizard.com/pec-deck-fly-butterfly-press) non si può ammettere che l’assicurato abbia compiuto uno sforzo straordinario.

Del resto, secondo la giurisprudenza federale, in assenza di particolari circostanze, l’elemento della straordinarietà va negato anche per i danni alla salute intervenuti praticando lo sport (cfr. DTF 130 V 17 ; SVR 2014 UV Nr. 21, a proposito di un normale contrasto durante una partita di pallacanestro).

In tale contesto e semplicemente a titolo di esempio il TCA ricorda che la giurisprudenza federale ha stabilito che il sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg, trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali, non viene considerato sforzo eccessivo - cfr. STF U 252/06 del 4 maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3).

Questo Tribunale deve pertanto concludere che non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.

2.6. Occorre ancora esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica a infortunio una serie di lesioni corporali.

L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.

Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, l’Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).

In questo contesto, il TCA segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

A proposito delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

Nel Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:

" Nella propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).”

(FF 2014 6846-6847 - il corsivo è del redattore).

In una sentenza 8C_134/2016 del 15 giugno 2016 il Tribunale federale ha negato ad un’assicurata il diritto alle prestazioni LAINF, sviluppando le seguenti considerazioni :

" Alla luce di questa fattispecie, un falso movimento, secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante, non può essere occorso. Il fatto che una persona l'abbia aiutata ad alzarsi non cambia nulla a fronte della mancanza di un fattore esterno straordinario. Il movimento effettuato, ossia quello di alzarsi, rientra proprio in quelli oggettivamente usuali e quotidiani senza che si sia manifestato nulla di imprevisto. Non si è verificato alcun rischio potenziale, anche nell'ipotesi in cui il giudice facesse propri i fatti così come presentati dall'opponente (e a lei più favorevoli). La circostanza di essere accovacciati o in ginocchio e poi di alzarsi in piedi, perfino tenendo per mano un bambino, è assimilabile a un gesto quotidiano, benché sia necessario darsi un certo slancio (sentenze 8C_152/2015 del 22 luglio 2015 consid. 4.1; 8C_282/2013 del 27 maggio 2013 consid. 3.1 e 8C_772/2009 del 7 maggio 2010 consid. 3.3). Ad ogni modo questa dinamica non costituisce né un infortunio ai sensi della legge né una lesione corporale parificabile ai postumi di infortunio secondo l'art. 9 OAINF.”

Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

2.7. La giurisprudenza ha riconosciuto che un potenziale di rischio accresciuto è presente in parecchie attività sportive (sul tema, cfr. D. Cattaneo, Sport et assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, n. 45/2010, p. 147ss.).

Essa ha tuttavia anche precisato che non in ogni attività sportiva si riscontra un rischio accresciuto (cfr. SVR 2016 UV Nr. 5; SVR 2014 UV Nr. 3). Ad esempio esso è stato negato a proposito della ginnastica aerobica (cfr. STF 8C_11/2015 del 30 marzo 2015).

Tale potenziale è stato invece ammesso nel caso di un allenamento con il proprio istruttore di fitness (SVR 2016 UV Nr. 5); trattandosi di un esercizio a coppie in un corso di autodifesa (SVR 2014 UV Nr. 3); praticando il cosidetto Squat-Jumping (SVR 2014 UV Nr. 29); a proposito dello sci (SVR 2016 UV Nr.16) oppure del calcio, della pallacanestro e della pallavolo (SVR 2015 UV Nr. 11).

Il TCA ha ammesso tale situazione nel caso di un assicurato che aveva svolto un esercizio consistente nel sollevare ripetutamente un bilanciere di 90 Kg con la forza delle braccia e dei muscoli pettorali da una posizione supina (cfr. STCA 35.2014.101 del 13 aprile 2015; vedi pure la STCA 35.2011.39 del 21 novembre 2011, nella quale la questione è stata lasciata aperta trattandosi di un assicurato che aveva sollevato un bilanciere di circa 35/40 kg).

Nel caso concreto tuttavia, anche considerando le particolari modalità con le quali è avvenuto il carico di soli 3 kg (cfr. consid 1.5) e che l’assicurato non era allenato (cfr. consid.1.2), non si può considerare che tale attività ecceda quella compiuta abitualmente.

Come giustamente ricordato dall’amministrazione, il Tribunale federale è arrivato ad analoga conclusione trattandosi di un’assicurata che aveva sollevato un peso di 8 kg (cartone di vini), anche se il movimento era stato effettuato in una posizione non ottimale dal punto di vista ergonomico (cfr. STF 8C_705/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 3.3).

L’Alta Corte non ha riconosciuto un “potenziale di pericolo accresciuto”, neppure trattandosi di un’assicurata la quale, nel sollevare una valigia del peso di 20 kg, aveva riportato una lesione tendinea alla spalla, oltretutto già danneggiata da precedenti sinistri (cfr. STF 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009).

Il Tribunale federale è arrivato allo stesso risultato nel caso di un assicurato che aveva caricato sul camion della spazzatura in movimento un sacco dell’immondizia del peso di 15/20 kg (cfr. STF 8C-665/2010 del 10 gennaio 2011) e nel caso di un aiuto-cuoco che si era procurato la rottura di un tendine della spalla sinistra, nel sollevare una pesante padella (cfr. STFA U 205/06 del 6 ottobre 2006 consid. 3.1).

Di conseguenza, l’evento in discussione non può essere preso a carico dall’assicuratore LAINF resistente nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.

2.8. Il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria per valutare “le conseguenze degli esercizi eseguiti sul macchinario ginnico su cui il signor RI 1 si è infortunato” (cfr. Doc. V).

Tale domanda viene respinta. Infatti, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Ora, nel caso concreto, il TCA ha potuto pronunciarsi fondandosi sugli atti contenuti nell’incarto.

In conclusione, la decisione su opposizione del 29 gennaio 2016 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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