Raccomandata
Incarto n. 35.2016.22
cr
Lugano 16 agosto 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 dicembre 2015 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 luglio 2003 RI 1, nato nel 1981, di professione elettricista, mentre stava correndo ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore, trattata con plastica legamentare in data 31 luglio 2003 (doc. 15).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
In data 13 febbraio 2004, l’assicuratore LAINF ha comunicato all’interessato la sospensione delle prestazioni di corta durata a decorrere dal 23 febbraio 2004, data a partire dalla quale egli è stato ritenuto di nuovo abile al lavoro al 100% (doc. 11 fascicolo 4).
1.2. In data 30 marzo 2004, mentre stava giocando a calcio, l’assicurato ha subito un nuovo infortunio al ginocchio sinistro (doc. 15 e 52 fascicolo 1).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.3. In data 23 gennaio 2005, giocando a tennis, vi sarebbe, poi, stata una ricaduta, con nuovo cedimento al ginocchio sinistro e nuova rottura della plastica del legamento crociato anteriore, come pure lesione del menisco mediale (doc. 52 fascicolo 1).
L’assicuratore LAINF, in data 11 febbraio 2005, ha accordato al dr. __________ il benestare per un’artroscopia al ginocchio sinistro (doc. 1 fascicolo 1), il cui esito è stato positivo, con scomparsa dei dolori constatata al controllo del 31 marzo 2005 (doc. 2 fascicolo 1) e totale recupero della capacità lavorativa a decorrere dal 1° aprile 2005 (doc. 3 fascicolo 1).
1.4. In data 17 gennaio 2007, l’assicurato, a seguito di un nuovo cedimento del ginocchio sinistro, è caduto dalle scale mentre si trovava in cantiere, subendo una torsione al ginocchio sinistro (doc. 2 fascicolo 3).
Vista la nuova rottura della plastica del legamento crociato anteriore e lesione del corno posteriore menisco mediale riscontrata presso __________ in data 2 marzo 2007 (doc. 5 fascicolo 3), l’assicurato in data 30 aprile 2007 è stato sottoposto da parte del dr. __________ ad una re-plastica LCA e a meniscectomia parziale interna, AMO (doc. 22 fascicolo 3).
L’assicurato è stato nuovamente considerato abile al lavoro al 100% a partire dal 1° ottobre 2007 (doc. 52 fascicolo 1).
1.5. Il 27 aprile 2009, l’assicurato ha annunciato una seconda ricaduta dell’infortunio del 2004 (doc. 22 fascicolo 1), a seguito della quale, in data 12 maggio 2009, egli è stato oggetto di una nuova artroscopia e osteotomia di valgizzazione al ginocchio sinistro (doc. 18 fascicolo 1).
Con comunicazione del 12 maggio 2010, l’assicuratore LAINF ha informato l’assicurato circa la sospensione delle indennità giornaliere e delle spese di cura a partire dal 1° settembre 2010, data a partire dalla quale egli è stato considerato nuovamente abile al lavoro nella misura massima possibile (doc. 79 fascicolo 1).
1.6. In ambito AI, con progetto di decisione del 6 dicembre 2010 (doc. 102 fascicolo 2), poi confermato con decisione del 12 gennaio 2011 (doc. 104 fascicolo 2) all’assicurato è stato, da un lato, negato il diritto ad una rendita di invalidità, mentre, dall’altro, è stato riconosciuto l’adempimento dei requisiti necessari per ottenere il diritto a provvedimenti professionali.
Con comunicazione del 3 giugno 2011, l’Ufficio AI ha quindi assunto i costi per una riqualifica quale impiegato di commercio, dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2014 (doc. 105 fascicolo 2).
L’Ufficio AI ha, pure, accordato all’interessato il diritto ad un’indennità giornaliera di attesa dal 9 giugno 2011 al 30 giugno 2011 (doc. 106 fascicolo 2).
1.7. Con decisione del 29 giugno 2011, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20%, aggiungendo che l’eventuale diritto ad una rendita di invalidità avrebbe potuto essere esaminato solo al termine della riqualifica professionale a carico dell’assicurazione invalidità (doc. 109 fascicolo 2).
1.8. Con decisione del 3 febbraio 2012, dopo avere preso atto del fatto che l’Ufficio AI ha accordato all’assicurato il diritto ad una riformazione professionale, con versamento delle indennità giornaliere per il periodo dal 9 giugno 2011 al 30 giugno 2014, CO 1 ha riconosciuto all’assicurato, per tenere conto degli impedimenti cagionati dall’infortunio del 30 marzo 2004, una rendita di invalidità transitoria del 26% dal 1° settembre 2010 all’8 giugno 2011 (doc. 116 fascicolo 2).
1.9. In data 15 gennaio 2014, RI 1 ha comunicato telefonicamente all’assicuratore LAINF che, a seguito di un trasloco eseguito in data 31 dicembre 2013/2 gennaio 2014, ha accusato un aumento dei dolori al ginocchio sinistro, tanto da spingerlo in data 8 gennaio 2014 a recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 132 fascicolo 2).
In data 6 febbraio 2014 la dr.ssa __________ della Clinica __________ di __________ ha complilato il certificato medico LAINF in relazione ad una nuova ricaduta dell’infortunio del 30 marzo 2004, ponendo la diagnosi di “algia ginocchio sinistro in stato dopo plurimi interventi per rottura dei crociati” (doc. 141 fascicolo 2).
1.10. In data 6 agosto 2014, l’Ufficio AI, una volta appreso che l’interessato non ha superato gli esami per ottenere il diploma di impiegato di commercio, ha concesso ad RI 1 il prolungamento della garanzia per una riformazione professionale, dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 (doc. 163 fascicolo 2).
Con decisione del 21 settembre 2015, l’Ufficio AI, dopo essersi complimentato con l’assicurato per l’ottenimento del diploma di impiegato di commercio, ha ritenuto conclusa la lavorazione della pratica in quanto l’assicurato “risulta convenientemente reintegrato senza diritto ad una rendita”, visto che “grazie alla riformazione quale impiegato di commercio (profilo B) il discapito conseguibile nella nuova attività permette il totale recupero della capacità di guadagno” (doc. 123 fascicolo 2).
Tale decisione è stata confermata dal TCA con sentenza 32.2015.157 del 2 agosto 2016.
1.11. Preso atto della riformazione professionale riconosciuta dall’Ufficio AI terminata con successo dall’assicurato, CO 1 ha proceduto, come annunciato nella decisione di rendita transitoria del 3 febbraio 2012, alla valutazione del diritto alla rendita.
Con decisione del 2 novembre 2015, l’Istituto assicuratore ha rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita ordinaria di invalidità, essendo il discapito economico dell’1.2% insufficiente a tale fine (doc. 178 fascicolo 2).
A seguito dell’opposizione inoltrata in data 30 novembre 2015 dall’assicurato – con la quale ha sostanzialmente criticato l’ammontare del reddito da invalido calcolato dall’amministrazione (cfr. doc. 179 fascicolo 2) – in data 9 dicembre 2015 CO 1 ha confermato il contenuto della sua precedente decisione (doc. 182 fascicolo 2).
1.12. Con tempestivo ricorso del 7 gennaio 2016, l’assicurato ha contestato l’ammontare del reddito da invalido calcolato con riferimento ai dati statistici RSS delle categorie professionali indicate dall’amministrazione, pari a fr. 5'804 mensili, a suo avviso “non realistico”, evidenziando che in Ticino “un simile salario per una persona come me che deve inserirsi nel mercato del lavoro partendo dalla base di una riqualifica, di fatto, come se avessi terminato un apprendistato a vent’anni, non è offerto da nessuna azienda o servizio pubblico”.
A conferma di quanto addotto, il ricorrente ha rilevato che “la realtà è che ho potuto lavorare presso __________ di __________ durante il mese di agosto (una supplenza) e il mio primo salario dopo la riqualifica è stato di 3'472.10 CHF lordi per 13 mensilità” (doc. I).
1.13. CO 1, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, oppure no, CO 1 ha rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità, ritenendo che i postumi infortunistici, dopo la conclusione con successo della riformazione quale impiegato di commercio concessa dall’Ufficio AI, non influiscono in modo apprezzabile sull’incapacità al guadagno.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita ordinaria di invalidità, ritenendo che, grazie alla riformazione professionale in qualità di impiegato di commercio con AFC accordata in ambito AI e portata a compimento con successo nel mese di agosto 2015, egli non subisca una perdita di guadagno indennizzabile (doc. 182 fascicolo 2).
Nel caso di specie, è indubbio e non oggetto di contestazione tra le parti il fatto che, come ritenuto dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, dr. __________, in occasione della visita medica del 7 maggio 2010, l’assicurato non possa più, a causa del danno alla salute, svolgere la propria precedente professione di elettricista, mentre sia totalmente abile al lavoro in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 84 fascicolo 2).
Altrettanto pacifico e incontestato, come già stabilito nella sentenza STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016, il fatto che l’attività di impiegato di commercio, nella quale l’assicurato si è diplomato ottenendo l’attestato federale di capacità (AFC) grazie ai provvedimenti professionali riconosciutigli in ambito AI, sia del tutto rispettosa delle limitazioni funzionali dell’interessato.
Non occorre, quindi, dilungarsi oltre sull’argomento.
2.5. Si tratta, quindi, di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico e stabilire se, come ritenuto dall’amministrazione, grazie alla riformazione conseguita in qualità di impiegato di commercio, l’assicurato abbia recuperato la propria capacità di guadagno, oppure no, come da lui sostenuto.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie, visto che, a norma dell’art. 16 LPGA, per valutare il grado d’invalidità, va confrontato il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, sono determinanti i dati del 2015, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, avendo l’assicurato portato a termine la propria riformazione professionale nel mese di giugno 2015.
2.6. Per quel che concerne il reddito da valido, CO 1 ha quantificato in fr. 68'047.-- il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire nel 2015.
L’assicuratore LAINF è giunto a tale risultato partendo dal reddito da valido di fr. 66'547.-- per il 2009 indicato dal precedente datore di lavoro dell’interessato, poi aggiornato tenendo conto degli aumenti salariali annui risultanti dal CCL nel ramo svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni, per un importo finale di fr. 68'046.64 (cfr. doc. 175 fascicolo 2).
Il TCA, come del resto ha già avuto modo di esporre nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016, ritiene corretto tale modo di agire dell’assicuratore LAINF, rimasto peraltro incontestato, e può farlo proprio.
2.7. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
2.7.1. Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.7.2. Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Nella DTF 139 V 592 consid. 7, il TF ha ribadito la validità del metodo di determinazione del reddito da invalido fondato sulle DPL.
2.7.3. A proposito della relazione tra i due metodi di determinazione del reddito da invalido (DPL e dati statistici), il Tribunale federale, dopo aver rilevato che la soluzione secondo la quale l’assicuratore é libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di priorità posto che entrambi i metodi presentano dei vantaggi e degli svantaggi, nella DTF 129 V 472, ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore é tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici salariali dell'ISS.
In una sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha ritenuto auspicabile che CO 1 produca un estratto della banca dati DPL, nel caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in funzione del risultato desiderato.
In merito al requisito di rappresentatività dei profili DPL, il TCA, nella STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014, consid. 2.7., ha già ricordato che, per prassi, l’assicuratore resistente lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln - Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006, p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (= Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen? Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“).
L’Alta Corte ha ancora una volta ribadito, in una recente STF 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 consid. 3.3., la necessità per l’CO 1 di motivare le ragioni per le quali, ritenendo non rappresentativi i profili di cui alle DPL, decida di fare capo, nella determinazione del reddito da invalido, ai dati statistici salariali di cui alle RSS.
In quel caso, il TF ha rimproverato ai giudici cantonali di avere calcolato il reddito da invalido di un assicurato fondandosi sui dati statistici di cui alle RSS (attribuendo così una rendita del 25%), senza tuttavia previamente avere esaminato ed esposto le ragioni per le quali, nel caso di specie, non fosse possibile, nel rispetto dei criteri posti dalla giurisprudenza, fare riferimento ai dati salariali DPL indicati dall’amministrazione (giunta ad un grado di invalidità del 7%).
Il Tribunale federale - dopo avere ricordato che, qualora l’assicuratore LAINF ritenga di non poter validamente determinare il reddito da invalido secondo le DPL, è comunque tenuto ad allegare agli atti la documentazione a comprova della non rappresentatività dei profili DPL a disposizione, spettando poi, nella procedura di ricorso, al primo giudice esaminare l’ammissibilità o meno delle DPL - ha, pertanto, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’autorità di prima istanza affinché provveda a colmare tale lacuna.
2.8. Nel caso di specie, l’amministrazione – facendo proprio il mettodo di calcolo utilizzato dall’Ufficio AI, ma riferendosi alla versione 2012 anziché a quella 2010 della Tabella TA1 – ha quantificato in fr. 67'231.44 il reddito da invalido per il 2015, applicando la tabella RSS 2012 TA1, settore 3 servizi (categorie 45-96), livello 2, uomo, aggiornandolo al 2015 (cfr. doc. 177 e 178 fascicolo 2).
L’assicurato ha contestato il reddito da invalido calcolato dall’CO 1, ritenendolo irrealistico in quanto “in Ticino la paga media di una persona che svolge il mio mestiere è di fr. 4’574 mensili” e aggiungendo che il suo primo salario dopo la riqualifica, per una supplenza di un mese presso __________ di __________, è stato di fr. 3’472.10 lordi mensili, come risulta dal contratto di lavoro del 5 agosto 2015 (doc. I; doc. IV).
2.8.1. In concreto, l’assicurato, una volta ottenuto il diploma di impiegato di commercio con AFC, è stato incaricato, in qualità di segretario supplente, dal 5 agosto 2015 e fino al rientro del titolare, presso la sede di __________ di __________, con un salario lordo di fr. 3'472.10 per tredici mensilità (cfr. contratto di lavoro del 5 agosto 2015, doc. 180 fascicolo 2).
Tale supplenza è durata, come indicato dall’assicurato stesso, per il solo mese di agosto 2015 (cfr. doc. I; IV).
Di tutta evidenza, come già sottolineato da questa Corte nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016, questo salario, percepito unicamente durante un mese, non può essere ritenuto rappresentativo, non potendo certo essere considerata la breve supplenza in questione un rapporto di lavoro particolarmente stabile come richiesto dalla giurisprudenza (cfr. STF 8C_989/2009 del 31 maggio 2010, riprodotta per esteso al consid. 2.9. della STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016).
2.8.2. Pertanto, in mancanza, nel caso di specie, di un salario effettivamente percepito nell’attività di impiegato di commercio nella quale è stato riformato, rispettoso delle condizioni poste dalla giurisprudenza per potere essere posto alla base del calcolo del grado di invalidità quale reddito da invalido, il reddito da invalido da prendere in considerazione è da calcolare, per forza di cose, come ricordato sopra (cfr. consid. 2.7.1-2.7.3.), facendo capo ai dati statistici, o alle DPL.
Nel caso di specie, il TCA considera che, a ragione, l’Istituto assicuratore abbia deciso, riprendendo il metodo scelto dall’Ufficio AI, di far capo ai dati statistici, anziché utilizzare i dati salariali delle DPL.
A tale proposito, questo Tribunale rileva che se è vero, da una parte, che nello stabilire il reddito da invalido in ambito LAINF l’CO 1 fa capo, di regola, in prima battuta, secondo la giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 consid. 3.3. riassunta al consid. 2.7.3.), ai salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”), d’altra parte non va dimenticato che i profili rientranti in tali banche dati concernono attività semplici e ripetitive, che non richiedono, in genere, una formazione specifica, ma sono accessibili al termine della scuola dell’obbligo o tramite una formazione empirica.
Ora, posto che, nel caso di specie, il reddito da invalido dell’interessato non va stabilito in relazione allo svolgimento di attività semplici e ripetitive, bensì con riferimento a degli impieghi qualificati afferenti al settore degli impiegati di commercio con AFC, nel quale l’assicurato è stato riformato, appare maggiormente corretto basarsi sui dati statistici di cui alle RSS.
2.8.3. In tale ambito, tuttavia, come questo Tribunale ha già avuto modo di spiegare diffusamente nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente – il quale ha più volte indicato che in Ticino il salario medio per la sua professione sarebbe di fr. 4’574 mensili, senza tuttavia precisare sulla base di quali parametri si giunga a tale ammontare (cfr. doc. I e doc. IV, sottolineatura della redattrice) – non è possibile fare riferimento ai dati statistici regionali, ma unicamente a quelli nazionali.
Il Tribunale federale ha, infatti, come esposto al considerando 2.7.1, già dichiarato non più applicabili i valori salariali statistici regionali, stabilendo che sono esclusivamente utilizzabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali statistici nazionali di cui alla Tabella TA1 dell’ISS e non i valori di cui alla Tabella TA13 dell’ISS, che fa riferimento alle “grandi regioni” (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56).
Su questo tema vedi anche Daniele Cattaneo, “Alcuni impulsi del TCA allo sviluppo delle norme e della giurisprudenza nelle assicurazioni sociali” in: Rivista ticinese di diritto, I-2015, pag. 301.
L’Alta Corte, come già indicato nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016, ha ancora una volta ribadito l’inapplicabilità dei dati regionali, ad esempio, nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 e nella STF 9C_843/2015 del 7 aprile 2016.
Conformemente alla giurisprudenza federale, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano, dunque, applicabili i dati statistici nazionali, come stabilito dall’amministrazione riprendendo, correttamente, quanto stabilito dall’Ufficio AI (cfr. STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016).
Al riguardo, questo Tribunale rileva nuovamentte, come già indicato nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016, che la scelta operata dall’amministrazione nella decisione su opposizione impugnata di fare capo ai dati della Tabella TA1 appare favorevole all’assicurato.
In una sentenza STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012, infatti, il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che, alla luce della natura trasversale della professione di impiegato di commercio, sarebbe maggiormente appropriato fare riferimento ai dati statistici per genere di attività di cui alla Tabella TA7 anziché a quelli stabiliti secondo il ramo economico di cui alla Tabella TA1, ciò che, di tutta evidenza, porterebbe ad un reddito da invalido ancora maggiore, stante i dati statistici più elevati figuranti nella tabella TA7.
Utilizzando, quindi, nel caso maggiormente favorevole all’assicurato come scelto dall’Ufficio AI, i dati forniti dalla Tabella TA1, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone un livello di competenze 2 - cui ha fatto correttamente capo l’amministrazione, visto che l’assicurato ha concluso la propria riformazione professionale ottenendo l’AFC di impiegato di commercio (cfr., sul tema, STF 8C_499/2014 del 12 agosto 2015, concernente il caso di un assicurato, messo dall’Ufficio AI al beneficio di una misura di riformazione professionale della durata di due anni, interrotta tuttavia dopo 11 mesi per motivi non legati al danno alla salute, nel quale l’Alta Corte ha considerato corretto calcolare il reddito da invalido facendo capo al livello 3 delle tabelle statistiche, come se l’interessato avesse portato a termine la misura professionale, e non al livello 4, come stabilito invece, a torto, dai primi giudici) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’285.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'509.60 mensili oppure a fr. 66'115.35 per l'intero anno (fr. 5'509.60 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+0.8% per il 2013, +0.7% per il 2014 e +0.3% per il 2015, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2015 un reddito annuo di fr. 67’312.11.
L’amministrazione non ha apportato alcuna riduzione percentuale al reddito da invalido calcolato secondo i dati statistici, circostanza rimasta incontestata dal ricorrente.
Il TCA concorda con l’amministrazione, ritenuto che una tale riduzione non si applica automaticamente, ma risulta giustificata solo quando esistono degli indizi sufficienti per ammettere che, in considerazione di circostanze particolari (legate all'handicap della persona o ad altri fattori quali l’età, la nazionalità e il tipo di permesso di dimora, il grado di occupazione; cfr. DTF 126 V 75 consid. 5b/aa pag. 79), la persona assicurata è in grado di sfruttare la propria capacità lavorativa residua sul piano economico solo in maniera inferiore alla media, ciò che non è il caso nella fattispecie presente (cfr. STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012).
2.9. Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2015, partendo da un salario da invalido di fr. 67’312 confrontando ora questo dato con l'importo di fr. 68'047.--, corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2015 (cfr. consid. 2.6.), emerge - come già indicato nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016 - un’incapacità al guadagno pari a 1,08%, arrotondato all’1% (secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità come stabilito dall’amministrazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti