Raccomandata
Incarto n. 35.2016.2
mm
Lugano 27 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 24 dicembre 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
chiedente la revisione della sentenza emessa il 9 gennaio 2014 da questo Tribunale (inc. n. 35.2013.43) nella causa da lui promossa con ricorso del 3 luglio 2013
contro
la decisione su opposizione del 28 maggio 2013 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 giugno 2009, RI 1, dipendente della Città di __________ in qualità di bagnino e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stato colpito al viso con un pugno da parte di un bagnante e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 2 luglio 2009 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, una commotio cerebri con ferita lacero-contusa occipitale e una contusione facciale (cfr. allegato al doc. 9).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato è stato dichiarato abile al lavoro e non più bisognoso di cure mediche a decorrere dal 4 dicembre 2009 (cfr. doc. 55).
1.2. Nel corso del mese di giugno 2010, all’CO 1 è stata annunciata una ricaduta del sinistro del 28 giugno 2009, in quanto, a causa delle cefalee, RI 1 non è più stato in grado di riprendere l’attività di bagnino (cfr. doc. 71 e 72).
1.3. Con decisione formale dell’8 agosto 2012 - poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 154) -, l’amministrazione ha negato che i disturbi denunciati dall’assicurato, privi di correlato organico, costituivano una conseguenza adeguata dell’infortunio del mese di giugno 2009 e, perciò, ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 9 dicembre 2011 (cfr. doc. 147).
1.4. Con sentenza 35.2013.43 del 9 gennaio 2014, questo Tribunale ha respinto il ricorso interposto dall’assicurato contro la decisione su opposizione dell’CO 1 (cfr. doc. 190).
La pronunzia appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.
1.5. In data 24 dicembre 2015, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha presentato un'istanza di revisione della sentenza cantonale, in quanto le perizie del neurologo dott. __________ e dello psichiatra dott. __________, elaborate nel frattempo per conto del Ministero pubblico, dimostrerebbero che egli soffre di un disturbo post-traumatico da stress, conseguenza naturale dell’evento infortunistico occorso il 28 giugno 2009. Pertanto, a suo avviso, l’esame della causalità adeguata andrebbe effettuato in applicazione della “psico-prassi” (DTF 115 V 133). In presenza di un infortunio di grado medio, l’adeguatezza andrebbe ammessa, considerata la realizzazione di cinque dei sette criteri di rilievo (circostanze concomitanti particolarmente drammatiche, disturbi somatici persistenti, cura medica errata e decorso sfavorevole della cura e grado e durata dell’incapacità lavorativa) (cfr. doc. I, p. 4 ss.).
1.6. In corso di causa, al TCA è pervenuta documentazione a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. III e allegati).
1.7. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’istanza di revisione venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.8. In data 26 febbraio 2016, l’istante si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
Pedissequamente, l'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
2.2. Perché il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).
In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
2.3. Con il giudizio di cui è ora chiesta la revisione, questa Corte ha riconosciuto la correttezza della decisione formale dell’8 agosto 2012 (doc. 160), confermata con decisione su opposizione del 28 maggio 2013 (doc. 168), mediante la quale l’CO 1 aveva dichiarato estinto il diritto alle prestazioni a contare dal 9 dicembre 2011.
In quella pronunzia, il TCA ha accertato che i disturbi denunciati dall’assicurato non trovavano sufficiente correlazione con un danno alla salute oggettivabile, ragione per la quale, in ossequio alla giurisprudenza federale, ha proceduto a un esame particolare della causalità adeguata in applicazione dei criteri sviluppati in materia di “colpo di frusta”.
Quindi, dopo aver classificato il sinistro occorso a RI 1 nella categoria degli infortuni di media gravità in senso stretto, essa ha negato l’adempimento dei criteri delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio, della gravità o della particolare caratteristica delle lesioni lamentate, della specifica cura medica protratta e gravosa, della cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio e del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute, lasciando aperta la questione di sapere se fossero realizzati i criteri dei notevoli disturbi e della rilevante incapacità lavorativa malgrado i documentati sforzi intrapresi (cfr. doc. 190).
L’avv. RA 1 motiva l’istanza di revisione mediante nuova documentazione medica, dalla quale risulta che l’istante soffre di un disturbo post-traumatico da stress, a suo avviso, conseguenza naturale e adeguata dell’evento infortunistico del mese di giugno 2009 (cfr. doc. I).
L’CO 1, da parte sua, ritiene che le condizioni per procedere a una revisione della sentenza cantonale del 9 gennaio 2014, non sono invece adempiute (cfr. doc. IV).
Il TCA constata che, nell’ambito del procedimento penale avviato nei confronti dell’autore del pugno sferrato all’istante, il Ministero pubblico ha ordinato due perizie, l’una psichiatrica, l’altra neurologica, che sono state prodotte dal patrocinatore dell’assicurato in una procedura parallela in materia di assicurazione per l’invalidità e acquisite agli atti della presente vertenza sub doc. X e XI.
Con perizia del 12 giugno 2015, il dott. __________, __________, ha posto la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress (ICD-10: F43.1), patologia ritenuta trovarsi in una relazione di causalità naturale con il sinistro del giugno 2009 (cfr. doc. XI, p. 25 e p. 31: “Sì, la patologia psichiatrica è stata causata unicamente dai fatti avvenuti a __________ il 28.6.2009.”).
D’altra parte, egli ha precisato che “il peritato indipendentemente dai mal di testa soffre della sindrome da stress post traumatica, ma i dolori non possono essere spiegati da questa diagnosi. In generale nei casi in cui non si possa trovare una spiegazione somatica o esista solo una spiegazione somatica parziale, per i dolori cronici si possono a volte trovare cause possibili a livello psichiatrico o psicologico, Nel caso concreto i neurologi rilevano una componente psico comportamentale nella spiegazione dei dolori.” (doc. XI, p. 29).
Con referto del 10 giugno 2015, il dott. __________, Caposervizio di neurologia presso l’Ospedale __________ di __________, ha formulato la diagnosi di cefalea cronica di origine post-traumatica con/su probabile componente psico-comportamentale reattiva all’aggressione (doc. X, p. 8).
Per quanto concerne l’aspetto eziologico, egli ha precisato che l’assicurato soffre di una “… cefalea cronica di origine post-traumatica considerata l’evidente relazione cronologica con l’aggressione subita nel giugno 2009 e l’assenza di significative cefalee prima dell’evento. (…), dal profilo neurologico, si tratta di una cefalea con carattere benigno, non complicata da significative lesioni sottogiacenti stando ai controlli radiologici eseguiti. Taluni suoi atipici aspetti appaiono poi chiaramente sovraccaricati da elementi psichici.” (cfr. doc. X, p. 8 s.; si veda pure la p. 9: “In considerazione degli atti a nostra disposizione, degli elementi clinici soggettivi e della temporalità in stretta connessione cronologica con i fatti avvenuti a __________ in data 28.06.2009, riteniamo questa sintomatologia cefalgica persistente probabilmente legata all’aggressione. Nel frattempo, in questo contesto molto complesso, non andrebbero persi di vista taluni elementi cronificanti con matrice psicogena.”).
Unitamente alla domanda di revisione, l’assicurato ha prodotto i verbali di delucidazione delle perizie allestite dai dottori __________ e __________.
Lo psichiatra ha sottolineato che “… nel decorso diagnostico e terapeutico, a mio modo di vedere non si è proceduto ad una diagnosi differenziale, vale a dire che nessun medico, a fronte del trauma e dei sintomi manifestatisi da parte del paziente, ha preso in considerazione la diagnosi della sindrome da stress post-traumatico. Di fatto non potendo quindi né ammettere, né escludere questa patologia, non è stato allestito un piano terapeutico adeguato. (…). Le conseguenze della mancata e corretta diagnosi sono: 1. Una non adeguata presa a carico terapeutica. 2. Un mancato miglioramento del quadro clinico e quindi una diminuzione dei sintomi con eventuale aumento della capacità lavorativa.” (doc. A 2, p. 2).
Sempre secondo il dott. __________, tenuto conto che “… dopo ormai circa 6 anni i sintomi del signor RI 1 non sono spariti, anzi sono rimasti più o meno allo stesso livello …”, si può senz’altro parlare di una cronicizzazione del disturbo. D’altro canto, in merito alla somatizzazione di quest’ultimo, egli ha spiegato che con ciò “… si intende che una parte dei sintomi di natura psichica vengono trasformati in sintomi di natura somatica, nel caso concreto trattasi di dolori. Su questo aspetto, per quanto concerne il signor RI 1, rinvio e confermo quanto ho dichiarato a pag. 20 in alto, rispettivamente a pagina 29 e 30 della mia perizia.” (doc. A 2, p. 2 s.).
Da parte sua, a proposito del trauma cranico subito da RI 1, il neurologo dott. __________ ha dichiarato che si tratta di un trauma “… di gravità media senza lesioni intracraniche e/o della nuca rispettivamente cerebrali. Non si sono riscontrati danni gravi somatici. Riassumendo ci troviamo di fronte ad una cefalea post traumatica persistente legata ad un trauma cranico di entità media. Vorrei specificare che il trauma del paziente verosimilmente raggiunge l’entità media pur essendo integrabile nei criteri di entità leggera. In sostanza siamo al limite superiore del trauma leggero secondo le classificazioni internazionali. ADR che la classificazione prevede due categorie: il trauma leggero ed il trauma medio grave. Nella fattispecie non erano adempiuti i criteri del trauma medio grave nella misura in cui non erano soddisfatte le seguenti condizioni: perdita di conoscenza oltre i 30 minuti oppure score Glasgow inferiore a 13 oppure amnesia post-traumatica di oltre 24 ore oppure alterazioni dello stato di coscienza per oltre 24 ore oppure immagini neuro-radiologiche anormali.” (doc. A 3, p. 3)
Rispondendo a una domanda del difensore dell’accusato, volta a sapere se confermasse che i disturbi accusati dall’assicurato erano dovuti essenzialmente alla sindrome da stress post-traumatico e non a delle conseguenze di tipo somatico, lo specialista in neurologia ha dichiarato di poter ipotizzare che “… esista una componente di cronicizzazione della famosa cefalea post-traumatica e dei sintomi associati dovuta a fattori facenti parte di una sindrome da stress. Contemporaneamente esistono pure alcuni elementi di tipo somatico, tra questi la tipologia del mal di testa e accessoriamente un meccanismo presumibile di esposizione farmacologia cronica” (doc. A 3, p. 4).
2.4. Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non ritiene che le perizie dei dottori __________ e __________ costituiscano dei nuovi mezzi di prova che dimostrino in modo evidente che lo stato di fatto alla base della sentenza di cui viene chiesta la revisione, fosse erroneo.
Innanzitutto, dal rapporto peritale 10 giugno 2015 del dott. __________ (cfr. doc. X), rispettivamente dal suo verbale d’interrogatorio (cfr. doc. A 3), risulta la conferma che le cefalee lamentate dall’istante non hanno sostrato organico oggettivabile, così come era già stato accertato da questa Corte nella sentenza del 9 gennaio 2014 (cfr. doc. 190, p. 10 s.: “Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA rileva che gli elementi esposti al precedente considerando, frutto di ripetuti e approfonditi accertamenti clinici e radiologici, sono sufficienti per concludere, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1 non correlano con un danno infortunistico oggettivabile.” – il corsivo è del redattore).
Da parte sua, lo psichiatra dott. __________ ha formulato la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress (cfr. doc. XI).
Al riguardo, va evidenziato che, a margine del consulto del 4 maggio 2010, il dott. __________, Primario della Clinica __________, aveva osservato che “…, non avendo evidenziato alcuna causa organica che possa giustificare la sintomatologia riferita, si consiglia di prendere in considerazione un approccio di tipo psico-terapeutico.” (doc. 57, p. 2 – il corsivo è del redattore).
Nella sua certificazione del 1° giugno 2010, il neurologo dott. __________ aveva affermato di essere d’accordo che “… una componente psicologica potrebbe essere importante, comunque il paziente non vede una possibilità in questo campo di conseguenza una valutazione psico-sociale probabilmente non è molto utile.” (doc. 61, p. 2 – il corsivo è del redattore).
Sempre il dott. __________, in occasione della visita del 14 luglio 2010, aveva consigliato la somministrazione di un farmaco antidepressivo, osservando al riguardo che “… questo medicamento ha un influsso favorevole sulla cefalea cronica e particolarmente in pazienti dove una componente depressiva è parte della pato-fisiologia.” (doc. 78 – il corsivo è del redattore).
Infine, con apprezzamento datato 29 novembre 2011, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, aveva sottolineato che da più parti era stato segnalato che avrebbe dovuto essere presa in considerazione - quale diagnosi differenziale - una componente psichica e che, tenuto conto del tipo d’infortunio subito, ciò appariva condivisibile. Egli aveva comunque invitato l’amministrazione a valutare l’adeguatezza, prima d’interpellare lo specialista in psichiatria interno (doc. 139, p. 5).
Da quanto precede si evince dunque che l’esistenza di una problematica psichica risultava già dalla documentazione che si trovava a disposizione di questo Tribunale, il dott. __________ non ha fatto altro che inquadrarla dal punto di vista diagnostico. In tale misura, la sua perizia non è servita ad accertare i fatti, ma piuttosto a valutarli, così come ha pertinentemente osservato l’amministrazione nella risposta di causa (doc. IV, p. 5: “L’opinione medica del Dr. __________, che ha riscontrato nel caso del Sig. RI 1 un errore o quantomeno una mancanza a livello diagnostico (…), non costituisce infatti un nuovo fatto o un nuovo mezzo di prova quanto semmai una valutazione diversa dello stesso complesso fattuale.” – il corsivo è del redattore). Ora, è utile ricordare che, in materia di revisione, è necessario che il mezzo di prova serva all’accertamento dei fatti e non soltanto al loro apprezzamento (cfr., in questo senso, STF U 561/06 del 28 maggio 2007 consid. 6.2).
Di conseguenza, il TCA ritiene che dalla perizia psichiatrica del dott. __________ non emerga alcun elemento di fatto nuovo ai sensi della giurisprudenza, suscettibile di fondare la revisione della sentenza 35.2013.43 del 9 gennaio 2014.
Del resto, la presente fattispecie risulta analoga a quella oggetto della STF U 247/06 del 30 ottobre 2007, riguardante un’assicurata, vittima di una contusione alla parte bassa del pollice destro, la quale aveva nel prosieguo sviluppato una sindrome algica spalla-braccio-mano a destra. Questo Tribunale aveva negato l’esistenza di un nesso causale naturale con l’infortunio, posto che i disturbi non avevano trovato correlazione con un danno organico oggettivabile. La pronunzia cantonale era quindi stata confermata dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF).
Nell’istanza di revisione del giudizio federale, l’assicurata aveva sostenuto che la perizia allestita nel frattempo dalla FMH aveva consentito di accertare che l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un nervo ulnare ascellare destro e avrebbe quindi originato una sindrome dolorosa regionale complessa di tipo II (CRPS II), diagnosi che a suo tempo non era stata posta, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.
Con la succitata sentenza U 247/06, il Tribunale federale ha respinto la domanda di revisione, e ciò in base alle seguenti considerazioni:
" (…).
5.1 La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 6.2).
Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era, all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott. S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente ("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.
5.2 Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere respinta.”
Con riferimento a quanto sostenuto nella domanda di revisione - secondo l’istante, ammessa l’esistenza di un fatto nuovo, la causalità adeguata andrebbe valutata e riconosciuta in applicazione della “psico-prassi” - va segnalato che, nel suo giudizio 35.2013.43, questa Corte ha valutato l’adeguatezza in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella DTF 117 V 359 (e precisata nella DTF 139 V 109) relativamente ai traumi cranio-cerebrali. Tale prassi è più favorevole all’assicurato rispetto a quella applicabile in caso di sviluppo psichico abnorme (cfr., fra le tante, la STF 8C_438/2009 del 3 settembre 2009 consid. 3.2). Pertanto, anche nel caso in cui si ammettesse che la perizia dello psichiatra dott. __________ rappresenta un nuovo mezzo di prova ai sensi della giurisprudenza, quest’ultimo andrebbe ritenuto rilevante, posto che, valutando la causalità adeguata secondo la “psico-prassi”, come lo pretende l’assicurato, e tenendo dunque conto unicamente del danno alla salute di natura organica (cfr., fra le tante, la RAMI 1999 U 341 p. 409), l’esito non potrebbe comunque essere quello che lui auspica.
2.5. Deve ancora essere verificato se l’istante può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 6).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 nella causa A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, doveva apparire evidente che le perizie dei dottori __________ e __________ non possono costituire dei mezzi di prova nuovi e che, pertanto, sussisteva il rischio concreto di perdere il processo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
La domanda di revisione è respinta.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti