Raccomandata

Incarto n. 35.2016.16

MM/sc

Lugano 27 settembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore: Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 gennaio 2016 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 12 giugno 2015, __________ ha comunicato alla CO 1 che il proprio dipendente RI 1, il 3 giugno 2015, nel piegarsi per prendere un documento da un cassetto posto in basso, aveva lamentato una distorsione del ginocchio sinistro (cfr. doc. 16).

Dagli atti dell’incarto emerge che l’assicurato aveva già sofferto di disturbi al ginocchio nel 2012, a seguito di un infortunio sugli sci che gli aveva procurato una “sospetta lesione del menisco mediale ginocchio sinistro con eventuale plica medio-patellare ginocchio sinistro …” (allegato al doc. 22).

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 2 ottobre 2015, l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi al ginocchio sinistro insorti il 3 giugno 2015, sostenendo, da un lato, che essi non era da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che non costituivano neppure una lesione parificata ai postumi di un infortunio. Inoltre, sempre secondo l’CO 1, non si sarebbe trattato neppure di una ricaduta dell’infortunio del 2012 (cfr. doc. 8).

1.3. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato il 1° novembre 2015 (cfr. doc. 7), in data 6 gennaio 2016, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 5).

L’assicuratore ha innanzitutto sostenuto che l’evento del 3 giugno 2015 non configura un infortunio ai sensi di legge:

" (…).

L’assicurato non menziona in alcun frangente che durante lo svolgimento della propria attività egli sia stato disturbato da un fuoriprogramma o da un evento imprevisto. I disturbi accusati dall’assicurato si sono verificati durante un’usuale attività lavorativa, mentre egli si muoveva sul proprio luogo di lavoro. In considerazione di ciò non si può quindi parlare di un movimento scoordinato o un fattore straordinario. L’assicurato si stava infatti semplicemente chinando verso il basso per prendere una pratica da un cassetto. Tale movimento svolto dall’assicurato fa parte delle consuete attività quotidiane eseguite in normali circostanze previste. Il fatto che l’evento dannoso sia accorso a seguito di un movimento innaturale di torsione del ginocchio non è sufficiente affinché, come esposto al punto 6 che precede, si possa parlare di un infortunio ai sensi della LAINF, in quanto manca la presenza del fattore straordinario esterno al corpo umano, non essendosi registrato alcun fuoriprogramma.” (doc. 5, p. 6)

D’altro canto, l’istituto assicuratore ha ammesso che è data una diagnosi menzionata all’art. 9 cpv. 2 OAINF, come riconosciuto pure dal dott. __________ nella sua valutazione del 15 settembre 2015 (doc. 5, p. 7), ma che comunque non si sarebbe in presenza di un evento parificabile ad infortunio (“fattore esterno”):

" (…).

In sintesi, alla luce di quanto sopra esposto e delle descrizioni dell’accaduto fornite dall’assicurato, si può quindi affermare che nel caso dell’evento del 3 giugno 2015 si è trattato di movimenti tipici e quotidiani per l’attività professionale d’ufficio, non rappresentanti quindi una messa in pericolo accresciuto rispetto al normale uso delle parti del corso, e pertanto non si tratta né di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, né di una lesione corporale parificabile ai postumi d’infortunio secondo l’art. 9 cpv. 2 della OAINF. Pertanto, non essendosi verificato un evento assicurato, decade l’obbligo di fornire prestazioni da parte dell’CO 1.” (doc. 5, p. 8)

Infine, l’assicuratore contro gli infortuni ha escluso una ricaduta dell’infortunio del 2012:

" (…).

Nel caso in analisi un nesso di causalità naturale tra i problemi fisici accusati dall’assicurato e l’infortunio del 15 febbraio 2015 non è dato, in quanto la risonanza magnetica eseguita il 24 aprile 2012 non ha evidenziato alcuna lesione meniscale o del legamento crociato anteriore e pertanto i due eventi non sono in relazione tra loro da un punto di vista LAINF. Peraltro anche l’assicurato stesso, nella sua opposizione del 1 novembre 2015 afferma che il trauma del 15 febbraio 2012 e i disturbi accorsi in occasione dell’evento del 3 giugno 2015 non vi è collegamento, trattandosi di un trauma differente.” (doc. 5, p. 9)

1.4. Con tempestivo ricorso del 4 febbraio 2016, RI 1, rappresentato dalla RA 1, ha chiesto il riconoscimento delle prestazioni di legge retroattivamente a decorrere dal 3 giugno 2015 e sino a definizione del caso, oltre a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) di almeno il 20%, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

Fondandosi esclusivamente sulla valutazione del proprio medico di fiducia, CO 1 ha formulato la decisione in oggetto, che non può essere accettata dal ricorrente. Infatti, al contrario di quanto sostiene CO 1, il proprio medico di fiducia Dott. __________ conferma con rapporto 15 settembre 2015 che nella fattispecie si tratta di una diagnosi ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF. Trattasi pertanto di un vero e proprio abbaglio preso da CO 1, poiché anche __________ con rapporto 5 giugno 2015, conferma chiaramente la presenza di una lesione del legamento crociato anteriore e lesione del collaterale mediale.

Il rapporto redatto dal dott. __________ non si basa tuttavia su una visita, poiché è incontestabile che il medico di CO 1 non abbia mai visto il paziente. Il suo rapporto non è attendibile laddove afferma che “biomeccanicamente l’avvenimento del 3 giugno 2015 non può fare una lesione meniscale + LCA”, poiché tale affermazione non si basa su fatti accertati. A non averne dubbi, tale affermazione , dopo aver in precedenza confermato che si tratta di una lesione ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, appare pretestuosa.” (doc. I).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto.

Essa ritiene sostanzialmente che, secondo la giurisprudenza, non è sufficiente constatare l’esistenza, dal profilo medico, di una delle diagnosi enumerata art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF, per poter riconoscere il caso, è pure necessario che il danno alla salute si sia verificato sollecitando il corpo in un modo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile, ciò che nella fattispecie concreta non sarebbe avvenuto:

" (…).

Il sinistro è avvenuto durante delle normali mansioni d’ufficio senza che vi fossero particolari sollecitazioni inusuali delle articolazioni e senza che si registrasse una particolare situazione di anormalità che abbia portato all’incontrollabilità dello svolgimento delle attività quotidiana del ricorrente. Il solo fatto che abbassandosi per prendere la pratica desiderata il corpo abbia effettuato un movimento innaturale comportando la lesione diagnosticata non è sufficiente per fondare un obbligo prestativo da parte dell’assicurazione, trattandosi in tal caso unicamente di movimenti consueti svolti durante l’attività lavorativa. Non si può altresì riconoscere alcuna situazione di pericolo accresciuto in quanto eseguito dal ricorrente nel momento dell’incidente.”

I rappresentanti dell’assicuratore convenuto hanno inoltre sottolineato che è irrilevante il fatto che il dott. __________ non abbia visitato personalmente il ricorrente visto che dal profilo medico la diagnosi è chiara e che oggetto del ricorso è unicamente una questione di diritto. Essi ritengono pure infondata la richiesta di un’IMI, peraltro neppure adeguatamente motivata (cfr. doc. V).

1.6. Il 1° marzo 2016, la rappresentante del ricorrente ha inviato al TCA un rapporto del dott. __________, datato 5 febbraio 2016, del seguente tenore:

" … in base alla visita del 03.12.2015 abbiamo constatato la presenza di rottura completa del crociato anteriore e rottura con parziale lussazione del menisco mediale al ginocchio sinistro.

Questo è equiparato ad infortunio, secondo l’articolo 9, capoverso 2: lacerazione dei legamenti, lacerazione del menisco.

Da sottolineare che una MRI effettuata il 24.04.2012 al ginocchio sinistro, non metteva in evidenza le lacerazioni sopraccitate.

A maggior ragione possono essere equiparate ad infortunio.” (allegato al doc. VII)

In data 10 marzo 2016, i rappresentanti dell’assicuratore resistente hanno al riguardo ribadito che “… non è contestata l’entità medica di quanto sfortunatamente accaduto al Signor RI 1, bensì unicamente la sua sussunzione giuridica e la sua qualifica quale infortunio ai sensi della LAINF e della OAINF”, sottolineando inoltre che “dal momento che l’incidente si è verificato durante lo svolgimento di abituali attività d’ufficio, senza che si registrasse alcunché di particolare, nonostante la presenza di una delle diagnosi di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF, l’assicuratore non sottostà ad alcun obbligo prestativo.” (doc. XI).

1.7. In corso di causa, questa Corte ha interpellato il dott. __________, al quale è stato chiesto di precisare alcuni aspetti della fattispecie in esame (cfr. doc. XIII).

La risposta del consulente medico dell’CO 1 è pervenuta in data 1° luglio 2016 (cfr. doc. XV).

Il 12 luglio 2016, il patrocinatore di RI 1 si è riconfermato nel ricorso e nello scritto del 1° marzo 2016 (doc. XVII).

Dal canto loro, i rappresentanti dell’istituto assicurativo hanno segnatamente sostenuto che “…, la presa di posizione del Dr. med. __________ non può che confermare la necessità di dover respingere il ricorso interposto dall’assicurato.” (doc. XVIII, p. 2).

in diritto

2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi al ginocchio sinistro annunciatigli il 12 giugno 2015, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

Il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).

2.3. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

  • la repentinità

  • il danno alla salute (fisica o psichica)

  • un fattore causale esterno

  • la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.5. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.

Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).

Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).

In questo contesto, il TCA segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

A proposito delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

Nel Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:

" Nella propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).”

(FF 2014 6846-6847 - il corsivo è del redattore).

Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385 p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e riferimenti ivi indicati).

2.6. Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi al ginocchio sinistro insorti il 3 giugno 2015 – secondo il referto della RMN dell’11 giugno 2015, si è trattato di una rottura del menisco mediale e di una rottura completa del legamento crociato anteriore (cfr. doc. 11) – per il motivo che quanto accaduto in quella data non configura né un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, né un evento assimilabile a infortunio (“fattore esterno”) ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 5, p. 8).

Secondo l’insorgente, invece, visto che il danno alla salute da lui riportato ricade fra le diagnosi enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (“lacerazioni del menisco” e “lesioni dei legamenti”), così come peraltro ammesso dal dott. __________ e dal dott. __________, l’CO 1 sarebbe tenuta a corrispondere le proprie prestazioni (cfr. doc. I e doc. VII).

2.7. Nel caso di specie, la dinamica del sinistro del 3 giugno 2015 non è oggetto di discussione tra le parti e risulta dall’annuncio d’infortunio del 12 giugno 2015:

" (…).

Durante l’attività professionale, improvvisamente, mentre mi piegavo per prendere una pratica da un cassetto posto in posizione bassa, a seguito di un movimento innaturale di torsione del ginocchio, avvertivo un forte dolore allo stesso. A seguito di tale infortunio mi era impossibile camminare non potendo più appoggiare la gamba sinistra.” (doc. 16)

Invitato dall’amministrazione a descrivere con precisione lo svolgimento dei fatti, l’insorgente ha dichiarato “distorsione al ginocchio sinistro”. D’altro canto, egli ha indicato che si è trattato di un’attività per lui abituale, svoltasi in condizioni di normalità. Infine, alla domanda se fosse successo qualcosa di particolare (scivolamento, caduta, ecc.), l’assicurato ha risposto “distorsione a seguito di movimento innaturale di torsione del ginocchio” (cfr. doc. 17).

Da quanto appena esposto si evince che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.4. e la giurisprudenza ivi citata).

Secondo questa Corte, può essere scartata a priori sia l’ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, sia quella di un movimento scombinato del corpo, precisato che affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 176 s.), ciò che il ricorrente stesso ha escluso (cfr. doc. 17).

In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

Di conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.

2.8. Occorre ancora esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica a infortunio una serie di lesioni corporali.

Sebbene la diagnosi del danno alla salute riportato dal ricorrente rientri effettivamente nell’elenco esaustivo delle lesioni parificate ai postumi dell’infortunio (lacerazioni meniscali e lesioni dei legamenti - art. 9 cpv. 2 lett. c e lett. g OAINF), ciò non basta per ammettere l’obbligo a prestazioni dell’CO 1. In effetti, sarebbe ancora necessario che all’origine del danno alla salute vi fosse stato un evento assimilabile ad infortunio.

Ora, il TCA ritiene che il semplice fatto di piegarsi per prendere un dossier da un cassetto posto in basso, non costituisca un fattore lesivo esterno ai sensi della giurisprudenza federale citata al considerando 2.5.

Del resto, in una sentenza 8C_186/2008 del 4 novembre 2008 consid. 3.3, riguardante un’assicurata che, all’atto di chinarsi, aveva avvertito un “crack” nel ginocchio destro e, successivamente, dolori ingravescenti, il Tribunale federale ha negato la realizzazione del fattore esterno, osservando che il chinarsi rappresenta un atto ordinario della vita, che si svolge nel quadro di una sollecitazione del corpo fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile, e che di principio non presenta un particolare potenziale di pericolo accresciuto. L’Alta Corte ha osservato che la fattispecie in esame non era paragonabile con il rialzarsi repentinamente dalla posizione accovacciata, con l’inginocchiarsi con un peso tra le mani accompagnato da un passo falso (cfr. STFA U 184/06 del 27 settembre 2006 consid. 3), con lo spostare una pesante cesta di panni con il piede sinistro (cfr. RAMI 2000 U 385 p. 267) oppure con il voltarsi bruscamente per prendere qualcosa dal frigorifero (cfr. STFA U 5/02 del 21 ottobre 2002 consid. 2), precisando che in quelle fattispecie, sebbene si fosse trattato di gesti ordinari della vita, era intervenuto un fattore esterno in termini di repentinità, di bruschezza (“Brüskheit”), di sollecitazione o simili, che aveva finalmente comportato l’incontrollabilità del gesto.

Ora, nel caso sub judice, dalla descrizione dell’accaduto non risulta che nel movimento di piegarsi per prendere una pratica da un cassetto, sarebbe intervenuto un elemento esterno, così come definito dalla giurisprudenza federale appena evocata. Si è trattato in effetti di un movimento sprovvisto di ogni intensità (assenza di gesto brusco, forzato o violento). Per quanto concerne il riferito “movimento innaturale di torsione del ginocchio” - diversamente dal caso di cui alla succitata STFA U 5/02, in cui la torsione del ginocchio era parte del gesto stesso (il voltarsi bruscamente) – nella presente fattispecie la torsione del ginocchio appare piuttosto come la conseguenza del movimento di chinarsi e, come tale, non giustifica il riconoscimento di un particolare potenziale di pericolo accresciuto.

Un obbligo a prestazioni non può dunque essere imposto all’assicuratore LAINF resistente, nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.

2.9. Con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha pure negato che i disturbi insorti il 3 giugno 2015, potessero essere considerati una ricaduta ex art. 11 OAINF dell’evento traumatico occorso in data 15 febbraio 2012 (cfr. doc. 9).

Tale decisione risulta fondata sul parere espresso dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia. In effetti, rispondendo alla domanda se i disturbi al ginocchio sinistro si trovassero in nesso di causalità naturale con il pregresso infortunio, il medico fiduciario lo ha negato, precisando che la RMN effettuata nel 2012 non mostrava una lesione del legamento crociato anteriore né del menisco mediale (cfr. doc. 9).

Il dott. __________ ha peraltro ribadito la propria opinione in data 28 settembre 2016, dando seguito a una domanda di chiarimenti di questa Corte (cfr. doc. XV, p. 4: “Non si tratta neanche di una ricaduta dell’infortunio del 2012, dove clinicamente non era visibile nessuna instabilità al ginocchio sinistro e anche l’artro-MRI del 24.04.2012 non ha fatto vedere nessuna rottura del legamento crociato anteriore rispettivamente del menisco mediale, ma unicamente uno stiramento secondo l’opinione del radiologo.”).

Va inoltre osservato che l’esistenza di un legame causale naturale tra i disturbi insorti nel giugno 2015 e l’infortunio del 2012, non viene sostenuta né dal ricorrente (cfr. doc. I), né tantomeno dal suo medico curante specialista (cfr. allegato al doc. VII: “Da sottolineare che una MRI effettuata il 24.04.2012 al ginocchio sinistro, non metteva in evidenza le lacerazioni sopraccitate. A maggior ragione possono essere equiparate ad infortunio.”).

In queste condizioni, il TCA ritiene di poter concludere che nel caso di specie non si è in presenza (neanche) di una ricaduta dell’evento infortunistico del 15 febbraio 2012.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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27.09.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026