Raccomandata
Incarto n. 35.2016.12
cr
Lugano 11 luglio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 gennaio 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 novembre 2013 RI 1, nata nel 1983, attiva quale impiegata presso la ditta __________ di __________, è stata tamponata in autostrada dall’automobile che la seguiva, riportando una distorsione della colonna cervicale (cfr. doc. 2).
Nel certificato medico del 6 dicembre 2013, il dr. __________ ha posto la diagnosi di “distorsione del rachide cervicale”, riscontrando “cervicalgia, vertigini” e aggiungendo “reperto radiografico: non fratture” (cfr. doc. 3).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
All’assicurata sono state prescritte cure consistenti in sedute di fisioterapia e di osteopatia. Ella ha ripreso il lavoro al 100% a partire dal 1° dicembre 2013 (cfr. doc. 5).
Esperiti gli accertamenti del caso, preso atto dell’efficacia della cura osteopatica appena terminata e della conseguente stabilizzazione dello stato di salute, con comunicazione e-mail del 25 agosto 2014 l’assicuratore LAINF, con l’accordo dell’assicurata, ha quindi chiuso il caso “su riserva di ulteriori “ricadute” che lei potrà annunciare direttamente al nostro indirizzo” (cfr. doc. 5).
1.2. In data 18 marzo 2015, per il tramite del proprio patrocinatore, avv. RA 1, l’assicurata ha notificato l’insorgenza di ulteriori disturbi alla schiena, per i quali necessitava di nuove cure (cfr. doc. 6).
L’avv. RA 1 ha poi provveduto a trasmettere all’assicuratore due referti del dr. __________, attestanti l’esistenza di una ricaduta dell’infortunio del 15 novembre 2013 (cfr. doc. 7 e doc. 10).
Con scritto del 25 giugno 2015, l’avv. RA 1 ha informato l’amministrazione, non senza manifestare il proprio stupore, che il dr. __________, come comunicato all’assicurata, “non intende compilare il formulario” medico concernente la ricaduta. Il legale dell’interessata ha quindi proposto all’assicuratore infortuni di ordinare una perizia in Ticino (cfr. doc. 11).
Con comunicazione datata 7 luglio 2015, la CO 1 ha rilevato che “in assenza di un rapporto medico dettagliato, non ci è consentito di verificare l’esistenza di un eventuale nesso di causalità naturale tra l’apparente “ricaduta” e l’evento del 15 novembre 2013. Tuttavia, a prescindere da tale nesso e nel pieno rispetto della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di distorsioni cervicali, abbiamo provveduto all’analisi della causalità adeguata, che esula dalla competenza medica e rientra esclusivamente in quella dell’amministrazione”.
In applicazione della giurisprudenza federale relativa agli infortuni con “colpo di frusta”, dopo aver qualificato l’infortunio subito dall’interessata di grado medio, l’assicuratore LAINF ha negato l’adempimento nel caso di specie dei criteri oggettivi richiesti per ammettere l’esistenza di un nesso di causalità adeguato tra i disturbi fatti valere dall’assicurata e l’infortunio, ritenendo pertanto che “la valutazione del diritto a prestazioni è di competenza dell’assicuratore malattia privato” (doc. 12).
L’avv. RA 1 ha contestato la presa di posizione del 7 luglio 2015 dell’assicuratore LAINF, ritenendo che spetti a quest’ultimo ordinare una perizia ai sensi della LAINF e della LPGA, non potendo l’assenza di un certificato medico da parte del curante esimere l’amministrazione dal verificare l’esistenza di una ricaduta e delle sue conseguenze (doc. 13).
Il legale ha, pure, considerato data la causalità adeguata (cfr. doc. 13).
Egli ha, infine, trasmesso un referto della dr.ssa __________ (doc. 14).
1.3. Con scritto del 21 agosto 2015, l’amministrazione, richiamandosi a quanto stabilito dal Tribunale federale in due pronunce, ha ribadito che “facendo difetto il requisito di cui al nesso di causalità adeguato tra la sintomatologia dolorosa evocata attualmente e l’evento traumatico del 15 novembre 2013, è lecita e non affatto censurabile la rinuncia a qualsivoglia investigazione dal profilo medico, in quanto anche laddove il nesso di causalità naturale tra i disturbi attuali e l’evento del 15 novembre 2013 venisse ammesso, si rivelerebbe irrilevante ai fini della valutazione del nostro obbligo contributivo” (doc. 15).
Con decisione formale del 29 settembre 2015, la CO 1 ha ribadito il contenuto del proprio scritto del 21 agosto 2015, rifiutando di riconoscere il diritto ad ulteriori prestazioni in assenza di un nesso di causalità adeguato tra i disturbi annunciati a titolo di ricaduta dall’interessata e l’evento del 15 novembre 2013 (doc. 16).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 17) – con la quale ha chiesto nuovamente all’amministrazione di compiere gli accertamenti medico specialistici del caso, compresa una RM, al fine di verificare la presenza o meno di affezioni oggettivabili - in data 7 gennaio 2016 la CO 1 ha confermato il contenuto della sua precedente decisione (doc. A).
1.4. Con tempestivo ricorso del 2 febbraio 2016, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che le vengano “riconosciute le prestazioni LAINF (fra cui anche le cure mediche) e ciò anche dopo il 25 agosto 2014 / 1 settembre 2014 ed in ogni caso a far tempo dall’annuncio di ricaduta” (doc. I).
Il patrocinatore della ricorrente ha, sostanzialmente, messo in evidenza come l’istruttoria compiuta dall’amministrazione sia stata “del tutto incompleta”, non avendo previsto né la realizzazione di una valutazione biomeccanica per valutare il delta-v, né l’analisi dell’esistenza o meno di un nesso di causalità naturale.
Per tale ragione, l’avv. RA 1 ha chiesto che l’incarto venga rinviato all’assicuratore infortuni affinché predisponga “una perizia ai sensi della LAINF e della LPGA”, così come pure di una “RM per verificare l’esistenza di lesioni organiche”.
Il legale ha aggiunto che anche “nella denegata ipotesi in cui (in casu) non vi fossero disturbi organici oggettivabili (ciò che si contesta), si rileva nuovamente che il Tribunale federale ha modificato la sua giurisprudenza sulle rendite di invalidità per chi soffre di “disturbi somatoformi dolorosi”: d’ora in avanti i casi dovranno essere valutati singolarmente (ciò che CO 1 non ha fatto e non fa) e non si partirà più dal principio che i problemi possono essere superati con la volontà”, ritenendo pertanto che la realizzazione di una perizia da parte dell’amministrazione sia imprescindibile.
Egli ha, inoltre, rilevato come l’assicuratore LAINF non abbia neppure spiegato per quali ragioni lo stato di salute dell’assicurata sarebbe da considerare stabilizzato, circostanza che dovrà, quindi, essere acclarata in sede peritale.
Infine, posto che l’evento infortunistico va classificato come medio-medio, l’avv. RA 1 ha ritenuto che, anche qualora fossimo in presenza di lesioni organiche non oggettivabili, l’adeguatezza del nesso causale sarebbe comunque data, vista la cura lunga, la sintomatologia dolorosa e il decorso non favorevole (cfr. doc. I).
1.5. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. Con scritto del 23 marzo 2016, il patrocinatore della ricorrente, dopo avere rilevato che “in casu siamo in presenza di disturbi organici oggettivabili”, ha ribadito la richiesta formulata in sede di ricorso di “effettuazione di una perizia biomeccanica come pure di una perizia medica e perizia sulla dinamica dell’evento”, così come pure di una “valutazione sulla base di un catalogo di indizi legati ai disturbi psicosomatici” (doc. VII).
1.7. Con osservazioni del 5 aprile 2016, l’assicuratore infortuni convenuto ha comunicato al TCA di “rimandare a quanto già avuto modo di esporre nella risposta di causa, in quanto la ricorrente non fa altro che ripetere quanto già fatto valere in sede di ricorso” (doc. IX).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi annunciatigli nel corso del mese di marzo 2015 quale ricaduta del sinistro del novembre 2013 oppure no.
2.2. L’art. 6 cpv. 1 LAINF recita che, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Secondo l’art. 7 cpv. 1 LAINF, sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA) di cui è vittima l’assicurato nell’eseguire lavori per ordine del datore di lavoro o nell’interesse di quest’ultimo (lett. a) oppure durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente alla sua attività professionale (lett. b).
Sono pure infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati a tempo parziale, la cui durata di lavoro è inferiore al minimo previsto dal Consiglio federale, e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno (cpv. 2).
Giusta l’art. 8 cpv. 1 LAINF, sono infortuni non professionali tutti quelli (art. 4 LPGA) che non rientrano nel novero degli infortuni professionali. Gli occupati a tempo parziale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 non sono assicurati contro gli infortuni non professionali (cpv. 2).
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.7. Nella DTF 134 V 109, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi - una perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;
la specifica cura medica protratta e gravosa;
i notevoli disturbi;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.8. La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.
In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati nè neurologicamente nè mediante esami strumentali per immagini.
Infine, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.9. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
Ricadute e conseguenze tardive configurano dei casi particolari di revisione (cfr. DTF 127 V 456 consid. 4b pag. 457; 118 V 293 consid. 2d pag. 297; SVR 2003 UV no. 14 pag. 43 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 86/02 del 20 marzo 2003] consid. 4.3). Ciò significa che un'eventuale ricaduta o conseguenza tardiva non può dare luogo a un riesame incondizionato. Partendo dalla situazione esistente alla crescita in giudicato del provvedimento originario, l'ammissione di una ricaduta o di conseguenze tardive presuppone una modifica successiva delle circostanze rilevanti per il riconoscimento del diritto invocato. Per contro il diverso apprezzamento di fatti essenzialmente rimasti invariati non costituisce motivo sufficiente per ammettere una ricaduta o delle conseguenze tardive (cfr. STF 8C_603/2009 del 1° febbraio 2010 consid. 4.2.; STF U 34/07 del 4 marzo 2008 consid. 4.3.; RAMI 2003 no. U 487 pag. 341 consid. 2; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 98/05 del 19 luglio 2005, consid. 2.2).
2.10. Nel caso di specie, nel mese di marzo 2015 l’assicurata ha annunciato all’amministrazione una ricaduta, trasmettendo, a comprova di quanto addotto, dei referti medici del dr. __________ (cfr. doc. 7 e doc. 10).
In particolare, con succinto referto del 23 aprile 2015, il dr. __________ ha attestato l’esistenza di una “ricaduta di infortunio”, ponendo le cervicalgie e le lombalgie dell’interessata in relazione con il “pregresso evento traumatico del 15 novembre 2013” (cfr. doc. 10).
L’assicurata ha, poi, trasmesso all’assicuratore LAINF anche un altro referto, datato 24 luglio 2015, con il quale la dr.ssa __________, medico chirurgo specialista in fisiatria, dopo avere riassunto gli esiti del trauma subito dall’interessata in data 15 novembre 2013, ha indicato che “attualmente visto la persistenza dei disturbi post-trauma con visite periodiche mensili MMG per terapia farmacologica (fans + miorilassanti), viene a visita specialistica fisiatrica per valutazione ed eventuale terapia riabilitativa”, aggiungendo che “all’esame obiettivo rachide in toto rigido ipomobile con marcata contrattura muscolare ed ipostenia arti superiori, ROT ndp, limitazione articolare ai massimi gradi articolari nei vari distretti. Utile Rx rachide cervicale e lombare” (doc. 14).
L’assicuratore LAINF ha ritenuto che, sulla base di questi elementi prodotti dall’assicurata e, in particolare, non essendo in possesso di un “rapporto medico dettagliato” - che il dr. __________ non avrebbe voluto compilare, come comunicato alla CO 1 dall’assicurata stessa (cfr. doc. 11) - non fosse possibile “verificare l’esistenza di un eventuale nesso di causalità naturale tra l’apparente “ricaduta” e l’evento del 15 novembre 2013” (cfr. doc. 12; doc. 16 e doc. A).
Di parere opposto il patrocinatore della ricorrente, a mente del quale l’istruttoria compiuta dall’amministrazione è stata “del tutto incompleta, già solo per il fatto che la parte avversa non ha proceduto ad effettuare una valutazione biomeccanica onde valutare il delta-v, valutazione che era stata chiesta e che in ogni caso si chiede nuovamente”, oltre che per la mancanza di un’analisi dell’esistenza o meno di un nesso di causalità naturale. Secondo il legale dell’interessata, il fatto che il curante dell’interessata non abbia provveduto a compilare il questionario medico richiesto dall’assicuratore LAINF non esimeva quest’ultimo dal dovere di ordinare una perizia (cfr. doc. I).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale condivide le critiche sollevate dal patrocinatore della ricorrente.
Alla luce del fatto che l’annuncio di ricaduta presentato dall’assicurata è stato corredato dalla presentazione di documentazione medica a comprova, seppure in maniera sommaria, di quanto fatto valere, il TCA considera che l’assicuratore CO 1 non potesse, come invece ha fatto, limitarsi a concludere di non essere in grado, in assenza di un rapporto medico dettagliato, di verificare l’esistenza o meno di un nesso di causalità naturale tra i disturbi annunciati a titolo di ricaduta e l’evento del 15 novembre 2013, per poi aggiungere che, a prescindere da ciò, fosse comunque da negare, in ogni caso, l’adeguatezza del nesso causale.
Questo Tribunale ritiene, al contrario, che spettasse proprio all’assicuratore infortuni convenuto, nel rispetto dell’art. 43 cpv. 1 LPGA – a norma del quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno – mettere in atto gli approfondimenti medici necessari al fine di verificare se i disturbi fatti valere da RI 1 e attestati dai medici da ella consultati (consistenti, in particolare, come indicato dalla dr.ssa __________, in “algie diffuse al rachide, vertigini, capogiri, brachialgia bilaterale persistente, acufeni saltuari”, cfr. doc. 14) fossero o meno oggettivabili e, solo una volta esclusa tale eventualità, passare, se del caso, all’esame dell’adeguatezza.
In ossequio al proprio obbligo di accertamento, l’assicuratore LAINF avrebbe, infatti, dovuto effettuare, in prima battuta, gli approfondimenti medici più opportuni, ordinando degli esami clinici specialistici, in particolare di natura neurologica vista l’origine dei disturbi dell’assicurata, così come pure delle mirate e approfondite investigazioni diagnostiche radiologiche e neuro-radiologiche.
In tale contesto va, infatti, ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
Non avendolo fatto, il TCA non può che considerare l’istruttoria compiuta dall’assicuratore LAINF incompleta.
Per tali ragioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione, affinché realizzi gli accertamenti medico-specialistici necessari al fine di appurare se, nel caso di specie, i disturbi fatti valere dall’interessata a titolo di ricaduta correlino con delle affezioni oggettivabili oppure no.
Solo una volta effettuati questi imprescindibili accertamenti medico-specialistici sia clinici che diagnostici e unicamente nel caso in cui, dagli stessi, non dovesse emergere l’esistenza di affezioni oggettivabili, l’amministrazione potrà, previa verifica dell’avvenuta stabilizzazione dello stato di salute – circostanza, quest’ultima, parimenti contestata dall’avv. RA 1 e che, quindi, dovrà pure essere oggetto di approfondimenti (cfr. doc. I) - decidere di eventualmente procedere ad un esame specifico dell’adeguatezza del nesso causale, lasciando momentaneamente in sospeso, ai sensi della giurisprudenza federale, la questione della causalità naturale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 1’800 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti