Raccomandata
Incarto n. 35.2016.11
MM/sc
Lugano 23 maggio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 dicembre 2015 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 gennaio 2014, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto gessatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto all’indietro inciampando in un gradino e ha riportato, secondo il rapporto 24 febbraio 2014 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, una contusione dorsale e lombare, nonché una distorsione della caviglia destra (doc. 9).
L’esame di RMN della caviglia destra del 5 marzo 2014 ha in particolare evidenziato la presenza di una lesione osteocondrale della cupola astragalica con leggero edema perilesionale e irregolarità della cartilagine, nonché una sospetta lesione di vecchia data del legamento fibulo-talare anteriore (doc. 46).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 ottobre 2014, l’amministrazione ha posto termine alle proprie prestazioni a decorrere dall’11 agosto 2014, ritenuta l’estinzione del nesso di causalità naturale.
Ai sensi dell’art. 11 OPGA l’amministrazione ha pure tolto l’effetto sospensivo a un’eventuale opposizione dell’assicurato (cfr. doc. 76).
1.3. In data 4 dicembre 2014 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato opposizione alla decisione formale del 28 ottobre 2014, con domanda di restituzione dell’effetto sospensivo (doc. 77).
1.4. Con decisione incidentale del 27 novembre 2015, l’istituto assicuratore ha respinto la richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo (doc. 92).
1.5. In data 16 dicembre 2015 l’CO 1 ha respinto l’opposizione e tolto l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso dell’assicurato (doc. 95).
1.6. Con tempestivo ricorso del 29 gennaio 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha, in ordine, chiesto che venga ripristinato l’effetto sospensivo della propria impugnativa. Nel merito, il ricorrente ha domandato l’annullamento della decisione e il ripristino del diritto alle indennità giornaliere retroattivamente dall’11 agosto 2014 (doc. I, p. 10).
In buona sostanza, l’insorgente ha contestato la valutazione eseguita dal medico di fiducia dell’amministrazione, che l’avv. RA 1 sostiene peraltro di non aver mai ricevuto. Egli ha censurato questo rapporto, in quanto stilato a seguito di un’unica visita dell’assicurato, oltre che essere stringato difetta di un’analisi strumentale e non spiega come il medico dell’CO 1 sia giunto alla conclusione che i problemi alla caviglia destra non sono più in nesso causale con l’evento del gennaio 2014 (cfr. doc. I, p. 6).
Per corroborare le proprie conclusioni il patrocinatore ha fatto riferimento alla valutazione del dott. __________ (doc. I, p. 6/7).
Il rappresentante dell’assicurato ha chiesto che venga esperita una perizia giudiziaria (doc. I, p. 6 s.).
1.7. Con decisione del 22 febbraio 2016, il TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo inoltrata dall’assicurato (doc. VI).
1.8. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.9. In data 27 aprile 2016, questo Tribunale ha chiesto al patrocinatore dell’insorgente di “… produrre la documentazione relativa a tutte le posizioni (di reddito e di spesa) indicate nel doc. B (“Certificato per l’ottenimento del gratuito patrocinio”).”, e ciò in relazione alla sua domanda di assistenza giudiziaria (doc. VII).
L’avv. RA 1 è rimasto a tutt’oggi silente.
in diritto
In ordine
2.1. Con il proprio ricorso, l’insorgente ha sollevato una presunta violazione del diritto di essere sentito da parte dell’CO 1, che non avrebbe trasmesso al ricorrente il rapporto medico del dott. __________ (doc. I, p. 3 e 6).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Secondo l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
Al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 374 consid. 6).
L’Alta Corte federale ha inoltre stabilito che una parte è tenuta a formulare una domanda per ottenere il diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone però che gli interessati vengano informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno possono conoscere, sono versati agli atti (DTF 132 V 391 consid. 6.2).
2.2. Nel caso in esame, il TCA rileva che, in data 4 dicembre 2014, l’avv. RA 1 ha presentato opposizione avverso la decisione formale del 28 ottobre 2014, allegando la procura e richiamando dall’CO 1 l’intero incarto riguardante l’assicurato (doc. 77).
Il 20 novembre 2015, l’CO 1 ha trasmesso al rappresentante dell’assicurato la documentazione completa su CD, fra cui figurava pure il rapporto 14 luglio 2014 del medico di circondario (cfr. doc. 90).
D’altro canto, dalle carte processuali emerge che, nel corso della procedura di opposizione, l’istituto ha di nuovo interpellato il dott. __________ e che all’assicurato non è stato consentito di prendere posizione sull’apprezzamento elaborato da quest’ultimo il 10 dicembre 2015 (cfr. doc. 94).
Ora, pur volendo ammettere che il diritto di essere sentito di RI 1 sia stato in tal modo leso, tale lesione è comunque stata sanata con l’inoltro dell’impugnativa al TCA, autorità di ricorso che gode di piena cognizione. Il rappresentante dell’assicurato ha in effetti potuto far valere ampiamente le proprie ragioni sia di fatto che di diritto (sulla sanatoria di una violazione del diritto di essere sentito, cfr., ad esempio, DTF 132 V 387 consid. 5; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.2.3 e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.3. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni a contare dall’11 agosto 2014, oppure no.
2.4. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.5. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla caviglia destra, sulla base del rapporto del 14 luglio 2014 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha posto la diagnosi di “stato post-distorsivo caviglia destra” e così concluso la propria valutazione:
" (…)
attualmente l'assicurato risulta inabile nella misura del 100% in qualità di gessatore.
Ritengo che al termine della terapia che inizierà il 14.07.2014 il rapporto di causalità tra i disturbi eventuali presenti e l'infortunio del 28.01.2014 si possa considerare come estinta.
Dalle indagini eseguite alla caviglia non sono emersi fattori di origine post-traumatica riferibili all'infortunio del 28.01.2014 ma si sono evidenziate delle patologie sicuramente preesistenti e per cui l'assicurato peraltro era già stato operato in Francia nel 2004.
L'infortunio quindi ha temporaneamente peggiorato uno stato morboso preesistente. Ritengo che a distanza di più di sei mesi la causalità si possa giudicare come estinta. Eventuali ulteriori inabilità lavorative e interventi chirurgici andranno quindi a carico della rispettiva Cassa malati”
(doc. 58 – il corsivo è del redattore).
Dalla risonanza magnetica della caviglia destra del 5 marzo 2014 era emersa una “lesione osteocondrale della cupola astragalica sul versante laterale, associata ad un leggero edema peri-lesionale e verosimilmente ad una irregolarità della cartilagine”. La dott.ssa __________ non aveva escluso una lesione di vecchia data a livello del legamento fibulo-talare anteriore (doc. 46).
Su richiesta del medico specialista curante, dott. __________, l’insorgente è stato sottoposto a una artro-RMN della caviglia destra in data 29 luglio 2014. Nel relativo referto del 30 luglio 2014 il radiologo ha concluso che vi era una ”osteocondrite stabile in corrispondenza del domo astragalico sul versante laterale con minimi segni di edema perilesionale senza evidenza di lesioni a tutto spessore della cartilagine sovrastante che comunque appare irregolare. Invariati i restanti reperti rispetto all’esame RM del 3/2012” (doc. 70).
Il 28 agosto 2014 il chirurgo ortopedico dott. __________ ha quindi espresso le seguenti considerazioni:
" (…).
Rammento un trauma a gennaio distorsivo-contusivo alla caviglia destra trattata in modo conservativo.
A fine luglio ho richiesto l'esecuzione di un’artro-RM della caviglia di cui allego copia del referto; tale esame ha mostrato un'osteocondrite stabile in corrispondenza dell'astragalo sul versante laterale con segni di edema peri-lesionale con tetto astragalico cartilagineo conservato.
A mio parere, in qualità di specialista in chirurgia ortopedica, tale lesione è in relazione unicamente all'infortunio del gennaio 2014 e non a quanto avvenuto in __________ nel 2004, facendo notare che il paziente dal 2004 al gennaio 2014 ha sempre lavorato.
Con il trattamento conservativo speravo di ottenere una ripresa graduale dell'attività lavorativa svolta dal signor RI 1 da fine agosto 2014. Negli scorsi giorni il paziente ha praticato piccoli lavori di muratura presso la propria abitazione, in conseguenza a ciò alla caviglia destra si è ancora rigonfiata e all'esame clinico eseguito in data odierna vi è ancora un'importante gonfiore e una dolenzia squisita laterale che ha costretto il paziente a riprendere antinfiammatori e stampelle.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, ritengo opportuno che il caso venga aperto, permettendo al paziente la prosecuzione delle cure mediche e fisioterapiche”
(doc. 68 – il corsivo è del redattore).
In sede di opposizione alla decisione formale del 28 ottobre 2014, l’assicuratore convenuto ha nuovamente interpellato il dott. __________, chiedendogli una presa di posizione sulla certificazione del 28 agosto 2014 del dott. __________.
Il medico fiduciario ha quindi espresso le seguenti considerazioni:
" (…).
Nella sua lettera del 28 agosto 2014 il dott. med. __________ omette di ricordare che l’assicurato era già stato sottoposto ad una risonanza magnetica della caviglia in data 08.03.2014 cioè a poco più di un mese dall’infortunio. Tale risonanza magnetica evidenziava già una problematica osteocondrale della cupola astragalica. La risonanza magnetica effettuata a fine luglio ha dimostrato una situazione del tutto stabile, ciò che comprova che questa lesione era già preesistente all’infortunio del 28 gennaio 2014.
Se la lesione astragalica fosse conseguenza dell’infortunio del 28.01.2014 vi sarebbe stata sicuramente una evoluzione almeno radiologica dal gennaio 2014 a fine luglio 2014.
Il dott. med. __________ inoltre nella sua lettera sempre del 28.08.2014 omette di precisare quanto successo nel 2004. In effetti, come precisato anche dall’assicurato, quest'ultimo sarebbe stato sottoposto in __________ nel 2004 ad una artroscopia della caviglia, che ha permesso di asportare numerosi piccoli frammenti cartilaginei. Ciò comprova che la patologia cartilaginea era sicuramente preesistente all'infortunio del 28.01.2014.
Le radiografie inoltre del 28.01.2014 dimostrano chiaramente uno stato artrosico della tibiotarsica che sicuramente era preesistente all'infortunio stesso.
L'unica patologia forse riferibile all'evento infortunistico è la problematica a livello legamentare del fibulo-talare anteriore che tuttavia in occasione della visita da me effettuata in __________ non è stata più dimostrabile dal punto di vista oggettivo. La caviglia risultava perfettamente stabile e l'assicurato non si è mai lamentato di problemi di insicurezza e cedimenti della caviglia ma piuttosto di dolori alla flesso/estensione della caviglia stessa, cosa che combacia perfettamente con lo stato preartrosico preesistente all’infortunio, dovuto agli speroni ossei tibiali anteriori che causano questa sindrome da impingement.
Orbene, confermo quindi la mia presa di posizione che l'infortunio del 28.01.2014 ha causato un peggioramento soltanto temporale di una grave patologia preesistente morbosa e che a distanza di quasi 7 mesi dall'infortunio in assenza di patologie post-traumatiche oggettivabili, si possa con sicurezza confermare che gli attuali disturbi non sono più in relazione causale preponderatamente probabile con l'infortunio stesso.”
(doc. 94 – il corsivo è del redattore).
2.8. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.9. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, attentamente esaminati gli atti di causa, questa Corte ritiene che, a ragione, l’assicuratore infortuni abbia dichiarato estinto il nesso causale naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato alla caviglia destra e l’infortunio del 28 gennaio 2014.
Il TCA non ha in effetti validi motivi per scostarsi dal parere dal dott. __________ (cfr. doc. 58 e doc. 94) - specialista proprio nella materia che qui ci occupa (chirurgia ortopedica), con un’ampia esperienza professionale nel campo della medicina infortunistica e assicurativa -, secondo il quale i disturbi in discussione non sono più causati dall’infortunio del 28 gennaio 2014, ma sono imputabili esclusivamente a patologie degenerative derivanti dall’intervento eseguito nel 2004.
Il medico __________ ha spiegato, in maniera puntuale e convincente, che dalle indagini eseguite alla caviglia non sono emersi reperti riconducibili all’evento del 28 gennaio 2014, ma soltanto delle patologie preesistenti al medesimo (eccezion fatta, tutt’al più, per la problematica a livello fibulo-talare anteriore, comunque asintomatica al momento della visita fiduciaria di controllo del 10 luglio 2014). Secondo il dott. __________, infatti, la risonanza magnetica della caviglia dell’8 marzo 2014 (eseguita a distanza di circa un mese dall’infortunio) mostrava già una problematica osteocondrale della cupola astragalica. La successiva risonanza magnetica, effettuata il 27 luglio 2014 (doc. 68), ha poi evidenziato una situazione immutata, ciò che comprova, sempre secondo il medico di circondario, la preesistenza di tale lesione all’infortunio del gennaio 2014, in quanto se la lesione astragalica fosse stata conseguenza di quest’ultimo sinistro, nel frattempo vi sarebbe stata un’evoluzione perlomeno radiologica.
A sostegno della propria tesi, il dott. __________ ha inoltre segnalato che RI 1 era stato sottoposto, nel 2004, a un’artroscopia della caviglia con asportazione di numerosi piccoli frammenti cartilaginei, sottolineando che tale circostanza è stata ignorata dal medico curante specialista dell’insorgente (doc. 94).
In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il legame causale naturale tra i problemi alla caviglia destra e l’infortunio del 28 gennaio 2014, si è estinto a far tempo dall’11 agosto 2014 e, con esso, pure l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore convenuto.
2.10. Deve ancora essere verificato se al ricorrente può essere concessa l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In data 29 gennaio 2016, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I). Al riguardo, è stata prodotta copia del “certificato per l’ottenimento del gratuito patrocinio” inoltrato nel frattempo all’CO 1 (cfr. doc. B).
Il 2 febbraio 2016, il TCA ha invitato il rappresentante del ricorrente a produrre, entro il termine di 20 giorni, “… la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” debitamente compilata e vidimata dalla cancelleria comunale competente, (…). Vorrete pure produrre la documentazione economica dimostrante lo stato d’indigenza (…).” (doc. III).
Siccome nel frattempo non era pervenuto alcunché da parte dell’avv. RA 1, in data 27 aprile 2016, il TCA ha assegnato “… un ultimo termine scadente il 9 maggio 2016 per dare seguito a quanto a suo tempo richiestole. Voglia segnatamente produrre la documentazione relativa a tutte le posizioni (di reddito e di spesa) indicate nel doc. B (“Certificato per l’ottenimento del gratuito patrocinio”).” (doc. VII).
Anche il succitato termine è scaduto infruttuoso.
In proposito, va rilevato che la procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è retta dalla massima ufficiale (cfr. E. Epiney-Colombo, L’assistenza giudiziaria nel diritto di famiglia: Note procedurali, in Bollettino N. 6 – dicembre 1993, p. 16), come del resto quella relativa alle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV Nr. 1). Tuttavia, nel caso in cui il richiedente non fa fronte al proprio obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti rilevanti (ovvero, nel caso dell’assistenza giudiziaria, non fornisca i documenti e le indicazioni necessarie per giudicare l’insieme della sua situazione economica), la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta (cfr. STF 2P.170/2001 del 3 luglio 2011 consid. 2c e riferimenti ivi indicati).
In concreto, l’assicurato non ha, sino ad oggi, fatto pervenire al TCA la documentazione ritenuta necessaria a comprovare il preteso suo stato d’indigenza, nonostante questa Corte gli abbia dato, in più di un'occasione (cfr. doc. III e VII), la possibilità di farlo.
In tali circostanze, in virtù della giurisprudenza suesposta, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria dev’essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti