Raccomandata
Incarto n. 35.2016.108
PC/sc
Lugano 23 febbraio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 dicembre 2016 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 aprile 1994, RI 1, a quel momento dipendente del __________ in qualità di "carpentiere" e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di un trauma acustico. L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Per tener conto delle sequele dell’evento traumatico, con decisione formale del 9 aprile 2002, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 36% a decorrere dal 1° ottobre 1999. A RI 1 è pure stata riconosciuta, in tre tranche diverse, un’indennità per menomazione all’integrità complessiva del 60%. Nel corso del mese di dicembre 2011, l’assicurato ha annunciato all’assicuratore un peggioramento del suo stato di salute infortunistico. Con decisione formale del 23 marzo 2012, poi confermata in sede di opposizione, l’amministrazione ha attribuito all’assicurato un’IMI aggiuntiva del 10% per tener conto del peggioramento dell’udito all’orecchio sinistro, mentre gli ha negato un aumento del grado dell’invalidità. In data 23 agosto 2012, RI 1 ha nuovamente chiesto un aumento della rendita d’invalidità in vigore. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15 gennaio 2015, l’Istituto assicuratore ha negato che fossero adempiuti i presupposti per procedere a una revisione della rendita d’invalidità in vigore. A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato, in data 16 febbraio 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione. Con tempestivo ricorso del 10 marzo 2015, RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venisse condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 50% almeno e, in subordine, l’allestimento di una perizia specialistica per valutare la capacità lavorativa residua (cfr. STCA 35.2015.34 del 18 giugno 2015, consid. 1.1-1.5: doc. 258).
1.2. Con sentenza 35.2015.35 del 18 giugno 2015, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall’interessato contro la decisione dell’assicuratore infortuni, annullando la determinazione avversata e retrocedendo gli atti all'CO 1 per "accertare se nonostante il peggioramento, RI 1 è tutt’ora in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, la professione di venditore. Nella negativa, l’assicuratore avrebbe dovuto quantificare la perdita di guadagno e verificare se, svolgendo un’attività lavorativa maggiormente adeguata agli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico, l’insorgente sarebbe in grado di ridurre il danno" e decidere di nuovo in merito al preteso aumento della rendita d'invalidità in vigore (doc. 258).
1.3. Dopo aver completato l'incarto raccogliendo agli atti il parere del 16 giugno 2016 del dr. med. __________, Fachartz für Ohren-, Nasen-und Halskrankeiten, Hals- und Gesichtschirurgie, Allergologie, Klinische Immunologie und Arbeitmedizin, giusta il quale "Herrn RI 1, geboren am __________1956 kann di Tätigkeit als Verkäufer bei an Taubheit grenzender Innenhorschwerhörigkeit beidseits aus ORL-ärtzlicher Sicht nicht zugemutet werden" (doc. 268), e la "Valutazione del grado d'invalidità - revisione della rendita" del 28 settembre 2016 (doc. 276) - con decisione formale del 29 settembre 2016, l’CO 1 - a fronte di un reddito "da valido" fr. 77'512.05, arrotondato a fr. 77'512.00, determinato mediante rivalutazione nominale di quello del 1999 (ramo F, costruzioni) fissato sulla base dei dati forniti direttamente dall'ex datore di lavoro, e di un reddito "da invalido" fr. 56'485.15 (ovvero fr. 66'453.12 a cui è stata applicata una deduzione sociale del 15% per tenere conto del fatto che anche in attività adatte l'assicurato potrebbe percepire un salario inferiore alla media, determinato in base alla tabella TA1 2014), arrotondato a fr. 56'485.00, e, quindi, di un discapito economico del 27.12%, arrotondato al 27% - ha concluso che "considerato il fatto che accordiamo già una rendita d'invalidità del 36%, la stessa non subisce modifiche" (a decorrere dal 1° ottobre 2014, ovvero dal primo giorno del mese in cui è stato annunciato - il 10 ottobre 2014 - il peggioramento dello stato di salute da parte dell'assicurato; doc. 277).
Con decisione su opposizione del 7 novembre 2016 l’CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurato del 1° novembre 2016 (doc. 280) e confermato il contenuto della sua prima decisione, puntualizzando che quand'anche " - per ipotesi di lavoro - si dovesse operare una riduzione sociale del 20% le condizioni per aumentare il grado di invalidità non sarebbero date. Raffrontando il guadagno senza l'infortunio (fr. 77'512.--) con il guadagno post-infortunistico esigibile (fr. 56'485.-- risp. fr. 53'162.--) si giunge ad un discapito del 27,12% risp. del 31.41% e pertanto inferiore alla rendita d'invalidità che percepisce l'assicurato." (doc. 282).
1.4. Con tempestivo ricorso del 29 novembre 2016 RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il riconoscimento di "una rendita d'invalidità del 50%, eventualmente di una rendita maggiore, a decorrere da agosto 2012" rispettivamente, in via subordinata, "l'allestimento di una perizia medico-specialistica a valutazione della capacità lavorativa residua." (doc. I, pag. 4).
Il patrocinatore dell'insorgente stigmatizza l'operato dell'CO 1 in quanto, non ha eseguito "nessuna indagine concreta in posti di lavoro eventualmente accessibili a una persona presentante una sordità bilaterale quasi completa" e ritiene, pertanto, che "l'incidenza sull'esigibilità del notevole danno di indubbia causalità traumatica non sia stata valutata con la dovuta diligenza e che la documentazione medica e amministrativa sulla quale l'intimata fonda la decisione di negare una aumento della rendita d'invalidità sia incompleta". Il rappresentante del ricorrente postula quindi l'allestimento di "una perizia medico-specialistica allo scopo di ottenere una valutazione attendibile della capacità lavorativa residua anche in ambiente lavorativo non rumoroso". Da ultimo, egli chiede il riconoscimento di un'adeguata indennità per ripetibili.
1.5. Nella risposta del 9 gennaio 2016 l'CO 1, rappresentato dall'avv. RA 2, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, in particolare ribadendo che l'assicurato è in grado di svolgere in misura normale un lavoro di fabbrica dove non debba interloquire con i suoi colleghi e nel contempo puntualizzando di aver utilizzato i dati statistici per quantificare il guadagno post-infortunistico "tenuto conto della tipologia del danno lamentato dall'assicurato e considerato che i DPL non sono stati concepiti per valutare il guadagno post-infortunistico in caso di problematiche alla vista o all'udito." (doc. III).
1.6. In data 11 gennaio 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV). A tutt'oggi non è pervenuto a questo Tribunale alcun nuovo documento.
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare l’aumento della rendita d’invalidità in vigore, oppure no (cfr. doc. I).
2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subìto sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.3. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perchè cambia lo stato di salute, sia perchè il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
Secondo la giurisprudenza federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).
2.4. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.5. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.7. Nel caso di specie, al fine di stabilire se le condizioni di salute oggettive dell'assicurato avessero subito rilevanti modifiche rispetto a quanto constatato al momento in cui è stata fissata la rendita d’invalidità, l'CO 1 ha fatto capo al dr. med. __________, Fachartz für Ohren-, Nasen-und Halskrankeiten, Hals- und Gesichtschirurgie, Allergologie, Klinische Immunologie und Arbeitmedizin, attivo presso la __________ di __________, il quale, con apprezzamento del 26 novembre 2001, aveva definito al momento della costituzione della rendita d’invalidità in vigore la seguente esigibilità lavorativa: "(…) Was die Arbeitsfähigkeit anbetrifft, so ist der Versicherte rein aus ORL-ärtzlicher Sicht nur noch für Arbeit in der Ebene, mit Vorteil in sitzender Stellung fähig, ohne Exposition gegenüber gehörgefährdendem Lärm." (doc. 118). Con apprezzamento dell’11 settembre 2012, il medico fiduciario dell'CO 1 ha rilevato che, in base alle misurazioni effettuate dal medico curante specialista, era in effetti subentrato un significativo peggioramento dell’udito a sinistra rispetto a quanto era stato refertato nel 2001 (doc. 187). Preso atto degli esiti degli accertamenti compiuti nel frattempo (doc. 200), i quali avevano confermato uno stato di sordità a destra e messo in evidenza una progressione dell’ipoacusia neurosensoriale, ai limiti della sordità, a sinistra (doc. 201), con apprezzamento del 27 ottobre 2014, il medico fiduciario dell'CO 1 ha rilevato che l’esigibilità lavorativa descritta nel 2001 era rimasta sostanzialmente immutata ("Grundsätzlich hat sich am Zumutbarkeitsprofil gemäss 26.11.2001 und 07.03.2012 nichts Wesentliches verändert": doc. 241). Da ultimo, con apprezzamento del 16 giugno 2016, il medico fiduciario dell'CO 1 ha puntualizzato che "Herrn RI 1, geboren am __________1956 kann di Tätigkeit als Verkäufer bei an Taubheit grenzender Innenhorschwerhörig-keit beidseits aus ORL-ärtzlicher Sicht nicht zugemutet werden" (doc. 268).
Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'attività di "venditore" non fosse più esigibile e che l'assicurato andava considerato abile al lavoro al 100% (e con un rendimento completo) in un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico e, quindi, con decisione formale del 29 settembre 2016 (doc. 277), confermata con decisione su opposizione del 7 novembre 2016 (doc. 282), a fronte di un discapito del 27,12% risultato dal raffronto dei redditi ("da valido" fr. 77'512.00 e da invalido" fr. 56'485.00 ovvero fr. 66'453.12 a cui è stata applicata una deduzione sociale del 15% per tenere conto del fatto che anche in attività adatte l'assicurato potrebbe percepire un salario inferiore alla media, determinato in base alla tabella TA1 2014), ha mantenuto l'attuale grado di invalidità del 36%.
2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (in particolare, doc. 200), questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista nella materia che qui ci occupa e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.8) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (in particolare, all'esperimento di una "perizia medico-specialistica a valutazione della capacità lavorativa residua", così come postulato dal rappresentante del ricorrente nel gravame: cfr. doc. I, pag. 4).
Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere del rappresentante legale dell'assicurato che medico non è. In particolare, le contestazioni (segnatamente, circa l'asserita impossibilità per il suo assistito di essere in grado di eseguire in misura normale un lavoro di fabbrica dove non deve interloquire con i suoi colleghi) mosse dal patrocinatore del ricorrente nel gravame all'esigibilità lavorativa del suo assistito determinata dal medico fiduciario, dr. med. __________ (cfr. doc. 118 e 241), non trovano fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno specialistico, ed hanno pertanto il valore di una semplice dichiarazione di parte. Non possono quindi essere condivise dal TCA.
Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dallo specialista dell'CO 1 risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che soffrivano, in maniera più o meno grave, di problemi di udito.
In una sentenza 32.2010.166 del 15 dicembre 2010, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha ritenuto un operaio di fabbrica, affetto da sordità assoluta a destra e rischio di diminuzione della capacità uditiva a sinistra, in grado di svolgere al 100% (e con rendimento completo) un lavoro adeguato "(professione a grado normale di competenza uditiva e senza rischio di aggravamento uditivo da esposizione a rumore)", in particolare "in quei settori d'attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio", ribadendo che "sia nell'ambito industriale che nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività che non richiedono un udito da ambo le parti, che non sono particolarmente rumorose e che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e/o una formazione specifica".
In una sentenza 35.2011.6 del 17 marzo 2011, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha ritenuto un operaio di fabbrica che aveva patito un danno uditivo (segnatamente: una anacusia a destra con assenza di qualsiasi risposta e una ipoacusia di tipo percettivo a sinistra più accentuata sui toni acuti) prevalentemente da ricondurre all'attività professionale e che era pure scivolato su una lastra di ghiaccio riportando una contusione all'emitorace e al polso destro, in grado di svolgere al 100% (e con rendimento completo) "un’attività leggera dal profilo dell'impegno fisico, da svolgere in posizione seduta e a livello dell'orizzontale, e che non dipenda da informazioni acustiche", ritenuto come "al TCA appare plausibile che sul mercato generale del lavoro esistano delle attività semplici e ripetitive, che l'assicurato, una volta acquisito l'automatismo potrebbe svolgere in maniera indipendente, nonostante lo stato di sordità quasi totale in cui versa".
È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
D'altra parte se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989, p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3). Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio (STCA 32.2015.109 del 27 giugno 2016, consid. 2.7.8).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere rispetto a quella originariamente esercitata (di "carpentiere" nell'edilizia).
Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno. Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
In concreto questo Tribunale, pur comprendendo le difficoltà nel reperire un'occupazione vista la problematica uditiva di cui è affetto l'assicurato, ritiene che il ventaglio di attività esigibili è da ritenere ampio visto che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistono delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, aperte a personale non qualificato o semi qualificato (le attività adeguate entranti in linea di conto - ISS, livello di qualifica 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la TA1 2012, semplici e ripetitive - non richiedono difatti né un’esperienza professionale diversificata né un grado di istruzione particolare; cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.), che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa (cfr. per un caso analogo, STF 8C_776/2008 del 18 giugno 2009, consid. 5 e la già citata STCA 35.2011.6 del 17 marzo 2011, cresciuta incontestata in giudicato). Val qui la pena di ricordare che in STF 8C_652/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 3.2 l'Alta Corte ha confermato il giudizio cantonale ("dass die Versicherte faktisch taub sei, weshalb allein schon die Kommunikations-probleme Fragen zur Verwertbarkeit der ärztlich attestierten Rest-arbeitsfähigkeit aufwürfen; daneben bestünden mannigfaltige weitere gesundheitliche Einschränkungen, aufgrund welcher kaum anzunehmen sei, dass sich ein Arbeitgeber - selbst in einem Nischenarbeitsplatz - bereit erklären würde, die Versicherte zu beschäftigen.") riguardante un assicurato nato nel 1998 ed affetto, tra l'altro, da una "doppelseitiger Schwerhörigkeit", impugnato dall'UAI del Cantone Argovia, in quanto: "(…) Die IV-Stelle verkennt zum einen, dass sämtliche der von ihr angeführten Anstellungsverhältnisse Tätigkeiten im Bereich des Gastgewerbes betrafen, die der Versicherten wegen der vorinstanzlich festgehaltenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht mehr zumutbar waren. (…). Das von ihr zitierte Urteil 8C_776/2008 vom 18. Juni 2009 ist wenig einschlägig, da danach die Schwerhörigkeit der versicherten Person mit einer Cochlea-Implantation wesentlich vermindert werden konnte und im Übrigen keine weiteren körperlichen oder psychischen Einschränkungen bestanden. Abschliessend ist zur Verdeutlichung der vorinstanzlichen Erwägungen darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdegegnerin gemäss Gutachten der medizinischen Abklärungsstelle B.________ vom 25. Februar 2013 wegen der Geburtsgebrechen (Goldenhar-Syndrom; ICD-10: Q87.0) binokulär nicht zu sehen vermochte, weshalb ihr Arbeiten, die visuelle Anstrengungen erforderten, wie sie bspw. bei einer Tätigkeit an einem Bildschirm anfielen, nicht zumutbar waren, weil damit Doppelbilder entstehen konnten. (…).Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz bei der Beurteilung der Frage, ob die Versicherte das ihr verbliebene Leistungsvermögen auf dem ausgeglichen Arbeitsmarkt zu verwerten vermochte, zu Recht von weiteren Abklärungen abgesehen und sich auf die allgemeine Lebenserfahrung berufen, wonach in Fällen, wie dem zur Diskussion stehenden, keine nennenswerten Arbeitsgelegenheiten mehr offen standen. (…)".
In siffatte circostanze, questo Tribunale non condivide le argomentazioni ricorsuali sollevate dal rappresentante dell'assicurato, che ha stigmatizzato l'operato dell'CO 1 per non aver eseguito "nessuna indagine concreta in posti di lavoro eventualmente accessibili a una persona presentante una sordità bilaterale quasi completa" e ha conseguentemente ritenuto che "l'incidenza sull'esigibilità del notevole danno di indubbia causalità traumatica non sia stata valutata con la dovuta diligenza e che la documentazione medica e amministrativa sulla quale l'intimata fonda la decisione di negare una aumento della rendita d'invalidità sia incompleta".
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno uditivo di cui è affetto, e, quindi, un lavoro in posizione seduta, senza rischio di aggravamento uditivo da esposizione a rumore e che non dipenda da informazioni acustiche.
2.10. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.11. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno infortunistico, RI 1, nel 2014 (data di decorrenza della rendita - 1° ottobre 2014, ovvero dal primo giorno del mese in cui è stato annunciato il peggioramento dello stato di salute: doc. doc. 277), avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 77'512.05, arrotondato a fr. 77'512.00, determinato mediante rivalutazione nominale di quello del 1999 (ramo F, costruzioni) fissato sulla base dei dati forniti direttamente dall'ex datore di lavoro (doc. 276).
Questo dato, desunto dai dati forniti direttamente dall'ex datore di lavoro e non contestato dal rappresentante del ricorrente (doc. 276), può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.
2.12. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Giova infine ricordare che, nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’INSAI, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
2.13. Dalle tavole processuali risulta che l'CO 1, dopo aver osservato che il sistema dei Dispositivi Posti di Lavoro (DPL) non è idonea a valutare il grado di invalidità nei casi di problematiche alla vista o all'udito (doc. 276 e 277), ha determinato in fr. 66'453.12 il reddito "da invalido", applicando la tabella TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore, e operando successivamente una decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 56'485.15 (doc. 276 e 277).
Innanzitutto questa Corte osserva che, come correttamente appurato dall'CO 1, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.--. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12). Detto questo, il TCA rileva che quand'anche si applicasse al caso di specie - per mera ipotesi - la deduzione sociale massima del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 confermata in STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6; e, da ultimo, STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2), come effettuato dall'Alta Corte al considerando 6 della già citata STF 8C_776/2008 del 18 giugno 2009, si giungerebbe in ogni caso ad un reddito "da invalido" annuo di fr. 49'839.84, che non darebbe diritto ad un aumento della rendita. Infatti, raffrontando, nel 2014, il reddito "da valido" di fr. 77'512.00 (cfr. consid. 2.11) con quello "da invalido" di fr. fr. 49'839.84, si otterrebbe un grado di invalidità del 35.70%, arrotondato al 36% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. Il TCA non ha quindi riscontrato alcun aumento del grado di invalidità (laddove, per ottenere la revisione di una rendita in corso, deve essere appurato un aumento di almeno il 5%: cfr. consid. 2.4), nemmeno avendo considerato - giova ribadire, per mera ipotesi - la deduzione sociale massima del 25% consentita dalla giurisprudenza.
Stante quanto precede, questo Tribunale non condivide la richiesta del rappresentante dell'insorgente di riconoscere al suo assistito una rendita di invalidità di almeno 50% (doc. I, pag. 4).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’amministrazione ha confermato la rendita del 36% in vigore deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti