Raccomandata
Incarto n. 35.2016.10
mm
Lugano 4 febbraio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 gennaio 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Dalle carte processuali si evince che la società RI 1 e la CO 1 sono vincolate da un contratto di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
La polizza del 16 marzo 2011, in vigore dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2014, prevedeva un grado di rischio 5 per gli infortuni professionali e una sottoclasse 5 per quelli non professionali, come pure un tasso di premio del 3.87‰ per gli infortuni professionali e del 14.40‰ per quelli non professionali (cfr. doc. 4).
Dal 1° gennaio 2013, il tasso di premio è stato ridotto al 3.82‰ per gli infortuni professionali e al 14.18‰ per quelli non professionali (cfr. doc. 5).
Nuova riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, allorquando i tassi di premio sono stati portati al 3.76‰, rispettivamente al 13.96‰ (cfr. doc. 6).
1.2. Nel corso del mese di ottobre 2015, la CO 1 ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2016, la società contraente sarebbe stata attribuita al grado di rischio 10 per gli infortuni professionali e alla sottoclasse 10 per quelli non professionali, corrispondenti a un’aliquota dei premi dell’8.27‰, rispettivamente del 17.68‰ (cfr. doc. 7).
A seguito dell’opposizione interposta dalla __________ per conto della società RI 1 (cfr. doc. 8), in data 23 dicembre 2015, l’assicuratore infortuni ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 1).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28 gennaio 2016, la società RI 1, rappresentata dallo RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Nella comunicazione in merito all’adeguamento del premio, che equivale a una decisione, la CO 1 ha motivato l’aumento dei premi con l’accresciuta aspettativa di vita e l’aumento delle spese di trattamento. La generale riduzione dei casi di sinistro avrebbe invece avuto un effetto limitativo dei costi. Tuttavia, questa motivazione molto sommaria non giustifica un aumento del premio IP di addirittura il 220% (da 3,76‰ a 8,27‰) e del premio INP di un pur sempre eccessivo 27% (da 13,96‰ a 17,68‰). Anche la decisione su opposizione non fornisce ulteriori informazioni in merito alle motivazioni e alla necessità dell’aumento dei premi disposto. Alla cifra 12 delle considerazioni di fa riferimento in maniera generale all’esperienza di settore relativa alla comunità di rischio. Il massiccio aumento dei premi non è dunque condivisibile in alcun modo. La sua motivazione è inattendibile, e persino contraddittoria, considerando che per la durata contrattuale trascorsa i premi sono stati ridotti. La convenuta deve provare la necessità di un aumento dei premi. Non può semplicemente celarsi dietro l’ampio margine d’apprezzamento che è concesso agli assicuratori LAINF nello stabilire le classi e i gradi di rischio (cfr. cifra 13 delle considerazioni della decisione su opposizione). Non le dovesse riuscire questa prova, allora bisogna rinunciare completamente all’adeguamento dei premi disposto.”
(doc. I, p. 4 s.)
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Dal profilo materiale, litigiosa è, in ultima analisi, la questione di sapere se la CO 1 era legittimata ad aumentare i premi afferenti all’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, nell’affermativa, in quale misura.
Preliminarmente, questa Corte è però tenuta a esaminare la propria competenza ratione materiae. Nonostante non sia stata sollevata dalle parti, in quanto presupposto processuale, la questione della competenza materiale deve essere verificata d’ufficio dal Tribunale (cfr. Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Soziaversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2. Aufl., 2009, § 2, n. 14).
Giusta l’art. 4 cpv. 1 Lptca, il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile.
2.3. Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccorso con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
A norma dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.
L'art. 105 LAINF, nella versione in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2003, precisa che i conteggi dei premi fondati su una decisione possono essere impugnati anche facendo opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA.
L'art. 56 cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Giusta l'art. 57 LPGA, il tribunale cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.
L’art. 58 cpv. 1 LPGA recita che è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.
Se l'assicurato o il terzo è domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'organo d'esecuzione (cpv. 2).
L'autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).
L'art. 109 lett. a-c LAINF, nella versione in vigore a contare dal 1° gennaio 2007, prevede dei casi speciali relativamente ai quali compete al Tribunale amministrativo federale (TAF) e non al Tribunale cantonale delle assicurazioni giudicare i ricorsi contro le decisioni su opposizione, in deroga all'articolo 58 cpv. 1 LPGA.
Si tratta delle decisioni concernenti la competenza dell'INSAI di assicurare i lavoratori di un'azienda (lett. a), l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi (lett. b), le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali (lett. c).
2.4. Nella DTF 112 V 206 consid. 3, il Tribunale federale delle assicurazioni (a partire dal 1° gennaio 2007, Tribunale federale) ha stabilito che il problema della legalità del modo in cui sono stati fissati i premi nella classe di rischi alla quale è stata attribuita l’azienda, può essere esaminato soltanto nell’ambito di un ricorso interposto contro la fattura dei premi, fondata a sua volta sulla decisione di attribuzione. La decisione su opposizione resa su questo oggetto potrà semmai essere impugnata davanti al competente tribunale cantonale delle assicurazioni.
In una sentenza C-6926/2007 del 3 giugno 2008, il Tribunale amministrativo federale (TAF), che a partire dal 1° gennaio 2007 ha sostituito la Commissione di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni, ha riconosciuto la propria competenza ratione materiae (dopo che il Tribunale amministrativo del Cantone di Neuchâtel si era dichiarato incompetente), trattandosi di un ricorso interposto da un’azienda contro la fattura dei premi trasmessale dall’INSAI. Dopo aver ricordato che, alla luce della DTF 112 V 206, occorre distinguere tra decisioni di attribuzione nella tariffa dei premi in applicazione dell’art. 92 cpv. 5 LAINF e la consecutiva fatturazione dei premi, l’autorità giudiziaria succitata ha ritenuto determinante il fatto che, benché sollevate formalmente contro la fatturazione dei premi, tutte le censure ricorsuali riguardavano in realtà la collocazione dell’azienda nella tariffa dei premi.
A proposito dell’applicabilità della lett. b dell’art. 109 LAINF, in una sentenza pubblicata nella RAMI 2000 U 396 p. 324 ss., il TFA ha stabilito che la valutazione della legalità e della costituzionalità del premio minimo per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni - questione che non ha nulla a che vedere con l'attribuzione di un’azienda alle classi e ai gradi tariffali - è materialmente di competenza del TCA e pertanto non della Commissione di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni.
Nella DTF 131 V 431 consid. 6.4, l’Alta Corte ha negato la competenza ratione materiae della Commissione di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni, trattandosi di una contestazione riguardante il supplemento di premio per spese amministrative, siccome - diversamente dalla decisione iniziale d’attribuzione di un’azienda alle classi e ai gradi della tariffa dei premi, come pure dalla successiva modifica di questa collocazione -, i costi amministrativi non dipendono direttamente dal rischio, ma corrispondono a dei costi generali indipendenti dai dati attuariali dell’assicurazione contro gli infortuni. Infatti, essi non sono ripartiti tra diverse comunità di rischio ma vengono assunti dall’integralità degli stipulanti legati allo stesso assicuratore contro gli infortuni. Il loro tasso non dipende dalla collocazione dell’azienda interessata nella tariffa dei premi ma può per contro variare in funzione dei costi amministrativi che l’assicurazione dell’azienda interessata potrebbe generare. Per tenere conto di ciò ma anche per aumentare la concorrenza in questo ambito, il legislatore ha progressivamente aumentato la libertà degli assicuratori privati, lasciando maggiore spazio alla trattativa tra i partner contrattuali. Il supplemento presenta dunque un marcato carattere contrattuale che lo sottrae alla procedura di modifica unilaterale dell’art. 113 cpv. 2 OAINF.
In una sentenza 35.2015.18 del 10 agosto 2015, il TCA ha dichiarato irricevibile per incompetenza ratione materiae, il ricorso di un datore di lavoro che contestava la legittimità della decisione dell’assicuratore di modificare il grado di rischio e la sottoclasse, con lo scopo dichiarato di risanare il contratto.
2.5. Nella concreta evenienza, il TCA constata che, a far tempo dal 1° gennaio 2016, in applicazione dell’art. 92 cpv. 5 LAINF, la società ricorrente è stata attribuita al grado di rischio 10 per gli infortuni professionali e alla sottoclasse 10 per quelli non professionali, corrispondenti a un’aliquota dei premi dell’8.27‰, rispettivamente del 17.68‰ (cfr. doc. 7).
Con la propria impugnativa, la società insorgente contesta la necessità per l’assicuratore resistente di modificare il grado di rischio per gli infortuni professionali e la sottoclasse per quelli non professionali e, in ultima analisi, di aumentare le rispettive aliquote dei premi (cfr. doc. I).
Il tema litigioso è dunque rappresentato dalla nuova collocazione della società RI 1 all’interno della tariffa dei premi della CO 1, ragione per la quale, in virtù dell’art. 109 lett. b LAINF e dei principi giurisprudenziali esposti al considerando 2.4., la competenza materiale per statuire nella vertenza sub judice appartiene al Tribunale amministrativo federale.
Accertata l’incompetenza ratione materiae di questa Corte, il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi, per competenza, al Tribunale amministrativo federale (su quest’ultimo aspetto, si veda l’art. 58 cpv. 3 LPGA, come pure U. Kieser, ATSG-Kommentar, n. 21 ad art. 58).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Gli atti vengono trasmessi, per competenza, al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti