Raccomandata
Incarto n. 35.2015.99
LG/sc
Lugano 27 gennaio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 luglio 2015 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 aprile 2013, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________, in qualità di cameriera e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è rimasta coinvolta, quale passeggera, in un incidente della circolazione stradale in __________.
A causa di questo evento, ella ha riportato, secondo il rapporto 2 maggio 2013 del Pronto Soccorso della Clinica __________, la frattura composta della clavicola sinistra (cfr. doc. M 2).
In data 25 ottobre 2013, l’assicurata si è sottoposta ad un intervento di cura di pseudoartrosi sempre a livello della clavicola sinistra (cfr. doc. M 38).
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con sentenza 35.2014.34 del 12 maggio 2014, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha respinto il ricorso per denegata/ritardata giustizia interposto nel frattempo dall’assicurata, raccomandando all’assicuratore di “… procedere celermente agli accertamenti necessari per la definizione della vertenza, così da emanare, al più presto, la decisione formale richiesta dall’insorgente” (doc. A 36, p. 6).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, la CO 1 con la decisione del 10 luglio 2014, ha confermato i propri precedenti scritti (del 25 febbraio 2014, doc. A 19, 20 marzo 2014, doc. A 30) e dichiarato l’assicurata totalmente abile nella sua abituale professione di cameriera a contare dal 17 marzo 2014, a fronte dei soli postumi infortunistici oggettivabili, interrompendo l’erogazione delle indennità giornaliere, a far tempo dal 16 marzo 2014 (doc. A 43).
Il 15 luglio 2014 l’assicurata, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro la decisione formale della CO 1 (doc. A 44) e con scritti fax del 4 agosto e 6 ottobre 2014 ha sollecitato l’emanazione della decisione su opposizione (doc. A 45, 46).
1.4. Con decisione incidentale del 23 ottobre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, la CO 1 ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione inoltrata dall’assicurata (doc. A 48).
1.5. In data 4 novembre 2014 il rappresentante di RI 1 ha inoltrato a questa Corte un ricorso per denegata/ritardata giustizia (inc. 35.2014.99).
1.6. Il TCA, con sentenza 35.2014.99 del 15 dicembre 2014, ha respinto il ricorso dell’assicurata non ricorrendo gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia (doc. A 51).
1.7. Con la decisione su opposizione del 17 luglio 2015 la CO 1 ha interamente confermato il contenuto della sua decisione del 10 luglio 2014 (doc. A 62).
1.8. Contro questa decisione l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’erogazione di una rendita d‘invalidità e di un’indennità per menomazione all’integrità, mentre in via subordinata il rinvio dell’incarto alla CO 1 per gli accertamenti medici necessari, con contestuale ripristino, con effetto retroattivo dal 17 marzo 2014 della copertura delle spese sopportate dall’assicurata per la sua riabilitazione e il versamento delle indennità giornaliere (doc. I).
Il rappresentante della ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I, VI+1-9, IX+bis).
L’insorgente, in primo luogo, ha lamentato la mancata presa di posizione della CO 1 sui quesiti da lui posti al medico fiduciario Dr. __________. La convenuta si sarebbe limitata, a distanza di anni, a far esperire un rapporto al medico di fiducia Dr. __________ (cfr. doc. I, pag. 2). L’avv. RA 1 rileva inoltre che la perizia del Dr. __________ non è stata presa in considerazione dall’assicurazione invalidità (cfr. doc. I, pag. 3).
Il rappresentante dell’assicurata ha poi chiesto che qualora l’assicurata non abbia diritto al ripristino delle indennità giornaliere è senza dubbio equo riconoscere almeno la copertura delle spese di cura (cfr. doc. I, pag. 3).
L’avv. RA 1 ha contestato le conclusioni mediche dell’amministrazione che ignorano la valutazione della Dr.ssa __________. Quest’ultima ha evidenziato i problemi post-infortunistici dell’assicurata, in particolare i suoi importanti limiti funzionali (cfr. doc. I, pag. 4).
A mente del rappresentante di RI 1, l’Istituto assicuratore non ha espletato tutti gli accertamenti necessari per valutare lo stato di salute dell’assicurata (cfr. doc. I, pag. 5).
1.9. In data 28 settembre 2015 l’avv. RA 1 ha trasmesso il rapporto del 17 settembre 2015 della Dr.ssa __________, oltre ai risultati degli esami alla pedana posturometrica-stabilometrica (doc. IV).
Il doc. IV e i relativi allegati B1-7 sono stati inviati alla Axa Winterthur, ai fini della risposta di causa.
1.10. Nella risposta del 21 ottobre 2015 l’avv. RA 2, per conto della CO 1, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre termine alle indennità giornaliere a contare dal 16 marzo 2014, oppure no.
Le prestazioni di spese di cura sono invece state oggetto della decisione formale del 20 luglio 2015 (doc. A 63, doc. X, pag. 4), alla quale l’assicurata ha fatto opposizione in data 31 agosto 2015 (doc. A 67). Queste prestazioni esulano, pertanto, dall’oggetto della vertenza che qui ci occupa.
2.2. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
L’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.6. Nel caso di specie, la CO 1 ha fondato il proprio provvedimento, in primo luogo, sulla valutazione medica del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna.
Nel referto del 19 febbraio 2014 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “- Esiti di cura di pseudo-artrosi clavicola sinistra (osteosintesi con placca LCP 3.5)”. Il medico ha ripercorso l’anamnesi della paziente che ha riportato una frattura della clavicola sinistra inizialmente trattata in modo conservativo.
A seguito della diagnosi di “pseudo-artrosi della clavicola sinistra”, la ricorrente è stata sottoposta – in data 25 ottobre 2013 – a un intervento di pseudo-artrosi ed osteosintesi clavicola sinistra con placca LCP 3.5. Il decorso post-operatorio è stato privo di complicanze e i riscontri radiologici hanno indicato una frattura “attualmente consolidata con materiale di sintesi in sede”. Il Dr. __________ ha riscontrato un’articolarità alla spalla sinistra non completa, ma senza deficit neurologici. Egli ha quindi dato l’indicazione per una ripresa del lavoro al 50% dal 1° marzo 2014, per due settimane, e in seguito la ripresa a tempo pieno (100%) (doc. M 40).
Nel rapporto del 24 luglio 2014 il Dr. __________ del Servizio di chirurgia ed ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, sulla base della RM del 19 maggio 2014, ha evidenziato un’importante tendinopatia del sovraspinoso che tuttavia “non ha niente a che vedere con la problematica della frattura alla clavicola sinistra, cui evoluzione è stata di una pseudoartrosi, che ha necessitato un intervento chirurgico nell’ottobre 2013, con evoluzione favorevole” (doc. M 54, la sottolineatura è del redattore).
Nel successivo referto del 15 ottobre 2014 il Dr. __________ e il Dr. __________ hanno diagnosticato “1. Esiti di cura di pseudoartrosi clavicola sinistra il 25.10.2013. 2. Dolori cronici spalla sinistra con: • tendinopatia del sovraspinoso, modica artrosi clavicolare asintomatica 3. Dolori alla colonna cervicale di origine indeterminata”. I sanitari hanno quindi concluso che per loro è impossibile stabilire se i dolori che presenta l’assicurata siano da ricondurre alla colonna cervicale o alla spalla (doc. M 56).
Nel rapporto del 21 novembre 2014 del Dr. __________ e Dr. __________ del __________ della __________, i sanitari hanno riferito degli esiti di un ENMG (25 settembre 2014) che evidenzia “uno studio ENGrafico normale, in particolare non segni di ENGrafici e di sofferenza acuta e cronica in territorio radicolare C6, C7 e C8 a sinistra” (doc. M 57).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni della CO 1.
In sede di opposizione, l’Istituto assicuratore ha predisposto ulteriori accertamenti presso il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, il quale nel referto del 26 gennaio 2015 ha evidenziato che i disturbi lamentati dall’assicurata non sono oggettivabili: “Es sind keine objectivierbaren Befunde im Bereiche der linken Schulter nachgewiesen worden, welche das Ausmass der beschriebenen Schulterbeschwerden links und geltend gemachte Arbeitsunfähigkeit zu erklären vermögen” (doc. M 58).
A mente dello specialista, al più tardi all’inizio del mese di aprile 2014 l’assicurata è da ritenere pienamente abile al lavoro: “Aufgrund der medizinischen Aktenlage bin ich der Auffassung, dass spätestens ab Anfang April 2014 volle Arbeitsfähigkeit bestand”. Il sanitario ha, altresì, evidenziato un miglioramento dello stato di salute a partire dal 17 marzo 2014: “Seit dem 17.03.2014 bis heute wurde eine namhafte Besserung des Gesundheitszustands erreicht, weil durch regelmässig Bewegung und den regelmässigen Einsatz des Schultergürtels auch die Funktion der linken Schulterregion verbessert wurde” (doc. M 58, pag. 3, la sottolineatura è del redattore).
L’avv. RA 1, con lo scritto del 18 maggio 2015, ha posto una serie di quesiti al Dr. __________ in relazione ai referti della Dr.ssa __________ del 31 dicembre 2014 e dell’11 maggio 2015 (doc. M 59 e 61) e di quello del Dr. __________ del 3 aprile 2015 (doc. M 60).
Il Dr. __________ anche alla luce delle certificazioni della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ si è riconfermato nella propria valutazione: “Der Gesundheitszustand der Versicherten hat sich seit dem 31.12.2014 offensichtlich im sinne einer krankhaften Entwicklung verändert. Weder den Berichten M59 un M61, noch dem Bericht M60 können medizinische Anhaltspunkte entnommen werden, welche eine Kausalität des seit 31.12.2014 bestehenden Krankheitsbildes mit Bezug auf das Unfallereingnis vom 02.04.2013 ableiten lassen” (doc. M62, pag. 3)l.
Riferendosi al referto della Dr.ssa __________ egli ha, in particolare rilevato: “Allerdings fehlt in den Berichten von Frau Dr.med. __________ durchwegs eine objective Befunderhebung bettreffend die Grade der Einschränkungen und der medizinisch nachvollziehbaren und glaubhaften im Bereiche des Schultergürtels und der linken oberen Extremität” (doc. M 62, pag. 2).
Lo specialista ha quindi rilevato che i dolori alla spalla sinistra e alla colonna cervicale si sono sviluppati molte settimane dopo l’infortunio: “Diese weitete sich mit unspezifischen Schulterschmerzen links nun auch mit zervikalen Beschwerden im Sinne eines krankhaften Zervikalsyndroms aus. Diese Beschwerden traten aber erst mehrere Wochen nach der einfachen und gut verlaufenen Clavicula-Osteosynthese auf” (doc. M 62, pag. 2, la sottolineatura è del redattore).
Al riguardo, va rilevato che, secondo una costante giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013 consid. 2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno 2009 consid. 2; STF U 60/07 del 17 gennaio 2008 consid. 2; STFA U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1).
Non permettono una diversa valutazione della fattispecie neppure i brevi certificati medici del 18 giugno 2015, in cui il medico curante Dr.ssa __________ si è limitata ad indicare un’inabilità al lavoro del 100% dal 2 aprile 2013 al 21 giugno 2015 e del 50% dal 22 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 (doc. A3) aggiungendo che l’assicurata non può mantenere posture fisse prolungate a causa di un sovracarico posturale (doc. A4).
Medesimo discorso anche per il rapporto del 17 settembre 2015, con il quale la Dr.ssa __________ ha unicamente trasmesso i risultati dell’esame alla pedana poturometrica-stabilometrica, senza alcuna analisi dei dati (doc. B1).
A mente di questa Corte non si rende pertanto necessario procedere ad ulteriori accertamenti come chiesto dalla ricorrente (cfr. doc. I).
Per quanto riguarda la questione delle domande (5) che l’avv. RA 1 ha posto al Dr. __________ con lo scritto fax del 4 marzo 2014 (doc. A9), secondo il TCA le stesse sono state superate dagli accertamenti svolti successivamente dalla CO 1 presso il Dr. __________ (cui il patrocinatore ha potuto porre una serie di quesiti, doc. M62), che hanno permesso di chiarire in modo esaustivo i punti litigiosi.
In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 abbia ritrovato una piena capacità lavorativa nei tempi e nei modi stabiliti dall’Istituto assicuratore resistente nella decisione su opposizione impugnata.
La decisione su opposizione impugnata, mediante la quale la CO 1 ha posto termine al versamento dell’indennità giornaliera a contare dal 16 marzo 2014, merita dunque conferma.
2.7. Deve ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (cfr. doc. I, VI+1-9, Xbis).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole> difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso di specie, secondo il TCA, viste le certificazioni mediche prodotte dall’insorgente – in buona sostanza già sottoposte al Dr. __________ in sede di opposizione – doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle propettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti