Raccomandata

Incarto n. 35.2015.82

mm/DC/sc

Lugano 28 settembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza del 14 luglio 2015 di

RI 1

contro

CO 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 2 agosto 2006 la __________ ha annunciato all'CO 1 che il suo dipendente RI 1, il sabato 29 luglio 2006 aveva subìto un incidente con lo scooter (cfr. doc. 1), riportando un grave politrauma.

Con sentenza 35.2010.69 del 19 aprile 2011 - cresciuta incontestata in giudicato -, questa Corte ha condannato l’amministrazione ad ammettere la propria responsabilità relativamente all’evento infortunistico del luglio 2006 e le ha rinviato gli atti affinché stabilisse l'importo delle prestazioni dal profilo materiale e temporale.

1.2. Statuendo sul ricorso interposto dall’assicurato avverso la decisione su opposizione del 6 novembre 2012, mediante la quale l’assicuratore LAINF aveva segnatamente fissato l’importo dell’indennità giornaliera a fr. 29.50 dal 1° agosto 2006, rispettivamente a fr. 48.30 dal 1° gennaio 2008, con sentenza 35.2012.96 del 20 giugno 2013, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché - trattandosi dell’entità del guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera dovuta per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007 -, appurasse, sentito l’azionista __________, se al momento dell’infortunio del luglio 2006, esisteva già con RI 1 un accordo inerente al suo trattamento economico a partire dal 1° gennaio 2007 e, nell’affermativa, quale ne erano i termini. Tenuto conto delle relative risultanze, l’CO 1 doveva nuovamente stabilire l’importo dell’indennità giornaliera spettante all’assicurato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.

1.3. Statuendo sul ricorso che RI 1 ha presentato contro la decisione su opposizione del 18 gennaio 2013, mediante la quale l’CO 1 aveva riconosciuto una rendita d’invalidità del 50% dal 1° novembre 2012, calcolata su un guadagno assicurato pari a fr. 29'521 e un’indennità per menomazione all’integrità del 35%, con pronunzia 35.2013.17 del 18 dicembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha retrocesso gli atti all’assicuratore affinché, da una parte, accertasse se l’assicurato era stato posto al beneficio degli assegni di famiglia e, nell’affermativa, a partire da quando, precisato che, qualora il relativo diritto fosse nato prima dell’evento traumatico del luglio 2006, l’CO 1 avrebbe dovuto determinare di nuovo il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità, computando anche gli assegni familiari e, dall’altra, interpellasse i sanitari della __________, chiedendo loro di specificare i motivi per cui i pretesi problemi alla dentatura e al setto nasale, non erano stati considerati nella valutazione dell’indennità per menomazione all’integrità.

1.4. Statuendo sull’impugnativa interposta contro la decisione su opposizione del 14 maggio 2014, mediante la quale l’assicuratore LAINF aveva ammesso che, al momento del noto infortunio, l’assicurato aveva diritto agli assegni familiari (motivo per cui il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità é stato aumentato da fr. 29'521 a fr. 31'921), confermato l’importo dell’indennità giornaliera (fr. 29.50) dovuta per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007, in quanto dall’audizione degli azionisti della __________ era emerso che non erano stati presi accordi in base ai quali l’assicurato avrebbe beneficiato di un aumento salariale a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, infine, trattandosi dell’indennità per menomazione all’integrità, posticipato la relativa decisione in attesa di ricevere copia completa della perizia medica SAM e, in seguito, decidere su eventuali ulteriori accertamenti, questo Tribunale, con pronunzia 35.2014.54 del 30 marzo 2015, cresciuta incontestata in giudicato, ha annullato il provvedimento impugnato nella misura in cui l’importo dell’indennità giornaliera dovuta per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2007 era stato fissato a fr. 29.50, condannando l’CO 1 a computare gli assegni familiari nel relativo guadagno assicurato.

1.5 Con decisione informale dell’8 luglio 2015, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato l’importo di fr. 1'629.75, corrispondente agli assegni familiari per l’anno 2007 (importo all’80%), dedotta la decurtazione del 30% ex art. 37 cpv. 3 LAINF e aggiunti gli interessi moratori.

1.6. Con istanza del 14 luglio 2015 indirizzata all’CO 1, RI 1 ha chiesto che lo stesso calcolo eseguito per l’anno 2007 venga esteso a “… tutto il periodo nel quale mi avete versato le indennità giornaliere, e più precisamente dal 01.08.2006 al 31.10.2012 quando poi è iniziata la rendita di invalidità, che appunto avete giustamente calcolato da uno stipendio che già a partire dal 2006 e negli anni a seguire comprendeva gli assegni familiari …” (doc. I).

1.7. In data 18 agosto 2015, l’amministrazione ha trasmesso al TCA copia dell’istanza 14 luglio 2015, rilevando al riguardo che essa “… sembrerebbe costituire una domanda di revisione contro la sentenza 35.2014.54 del 30 marzo 2015, per la quale, secondo l’art. 24 della Legge di procedura per le causa davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), è data la vostra competenza.” (doc. II).

1.8. Il 21 agosto 2015, questa Corte ha assegnato all’CO 1 un termine per presentare osservazioni scritte sull’istanza dell’assicurato (doc. III).

Le osservazioni dell’amministrazione sono pervenute in data 2 settembre 2015 (doc. IV).

in diritto

2.1. Questa Corte rileva innanzitutto che, in data 14 luglio 2015, l’assicurato si è rivolto all’CO 1 chiedendo che il principio posto con la sentenza 35.2014.54, ossia l’esistenza del diritto agli assegni familiari al momento determinante ai fini di stabilire il guadagno assicurato su cui calcolare l’importo dell’indennità giornaliera, e in quella sede applicato limitatamente all’anno 2007, lo fosse anche per tutti gli altri anni in cui ha beneficiato dell’indennità giornaliera (in questo senso, si veda la nota manoscritta da lui apposta sulla decisione de facto dell’8 luglio 2015: “Solo 2007 e 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 dove li mettete???? Nelle vostre tasche????”).

L’amministrazione non ha evaso direttamente la pretesa di RI 1 ma l’ha invece trasmessa al Tribunale a titolo di domanda di revisione ex art. 24 Lptca della pronunzia 35.2014.54 del 30 marzo 2015 (cfr. doc. II).

Tutto ben considerato, il TCA ritiene che l’atto che l’assicurato ha inoltrato all’assicuratore comporti tutt’al più una domanda d’interpretazione del succitato giudizio e, come tale, verrà trattato qui di seguito.

Visto quanto precede, le considerazioni formulate dall’Istituto assicuratore nell’allegato d’osservazioni del 1° settembre 2015 (cfr. doc. IV), non appaiono dunque pertinenti.

2.2. L’interpretazione di una decisione di un tribunale cantonale delle assicurazioni è regolata dal diritto federale soltanto nella misura in cui il diritto di esigere l’interpretazione di una sentenza entro certi limiti, deve essere considerato quale principio attinente al diritto federale risultante dal principio d’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost), allo stesso titolo del diritto di rettifica degli errori di calcolo (DTF 130 V 320 consid. 2.2 in fine e 2.3). Oltre questa garanzia, la procedura d’interpretazione deriva esclusivamente dal diritto cantonale (art. 61 LPGA ab initio; DTF 130 V 320 consid. 1.1 e 3).

2.3. L’art. 62 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) del 24 settembre 2013 (in vigore dal 1° marzo 2014), applicabile al caso di specie grazie al rinvio di cui all’art. 31 Lptca (cfr. STCA 38.2015.26 del 15 aprile 2015), stabilisce quanto segue:

" 1Se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l’autorità, su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica. Nella domanda devono essere indicati i punti contestati e le modifiche auspicate.

2L’articolo 59 capoversi 2-4 e l’articolo 60 sono applicabili per analogia.

3La decisione interpretata o rettificata è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un’autorità cantonale d’ultima istanza.

4L’autorità può correggere in ogni momento gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione. “

Dal Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo alla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 32-33, emerge che:

" 22. L’interpretazione, la rettifica e la correzione

22.1 L’art. 40 LPamm viene riformulato e completato alla luce degli art. 69 PA, 334 CPC e 129 LTF, ribadendo inoltre la giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo secondo il quale l’interpretazione o la rettifica d’ufficio non sono ammissibili228: l’autorità competente

  • amministrativa o di ricorso - può procedere all’interpretazione o alla rettifica del dispositivo di una sua decisione (e non della sua motivazione)229 soltanto su istanza di parte, che non soggiace a termine ma che deve comunque essere esperita nel rispetto del principio di buona fede230. Se la domanda è accolta231, la decisione interpretata o rettificata è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto, limitatamente tuttavia al solo dispositivo o ai soli dispositivi che sono stati effettivamente precisati232. La decisione interpretata o rettificata che emana da un tribunale superiore ai sensi dell’art. 86 cpv. 2 LTF è suscettibile anch’essa di ricorso ordinario o sussidiario al Tribunale federale.

22.2 L’art. 62 cpv. 4 del disegno di legge riprende l’art. 69 cpv. 3 PA, che consente all’autorità di correggere d’ufficio e in ogni momento (semplici) errori di scrittura o di calcolo o errori di svista che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione233; se ciò non è il caso, la correzione dev’essere perseguita in altro modo, attraverso una procedura ordinaria di interpretazione e rettifica o attraverso una procedura di revoca o di revisione234.

228 MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 1b all’art. 40. Nella procedura amministrativa federale, l’interpretazione d’ufficio di un dispositivo non è a priori inammissibile, e questo malgrado il testo dell’art. 69 cpv. 1 PA (STEFAN VOGEL, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, n. 7 all’art. 69).

229 STEFAN VOGEL, n. 2 e 9 all’art. 69.

230 STEFAN VOGEL, n. 15 all’art. 69; ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, n. 5.81; MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 2 all’art. 40.

231 Nella procedura di interpretazione e di rettifica la PA non prescrive lo scambio degli allegati scritti: questo scambio, almeno di regola, sembrerebbe infatti superfluo (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ

KNEUBÜHLER, n. 5.82; STEFAN VOGEL, n. 12 all’art. 69).

232 STEFAN VOGEL, n. 18 all’art. 6; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER. n. 5.83; contra: MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 3 all’art. 4. Un ricorso può peraltro essere interposto anche contro decisioni che rifiutano l’interpretazione o la rettifica (STEFAN VOGEL, n. 16 all’art. 69; BLAISE KNAPP, Précis, n. 1150).

233 La correzione di questi errori procede del resto da una massima di diritto federale, che si impone ai Cantoni (DTF 99 V 64 consid. 2; STEFAN VOGEL, n. 20 all’art. 69).

234 STEFAN VOGEL, n. 21 e 23 all’art. 69.”

In particolare, secondo l’art. 59 cpv. 2 LPAmm, se non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, l’istanza è comunicata alla controparte alla quale viene assegnato un congruo termine per la risposta.

2.4. I casi d’interpretazione di cui all’art. 62 cpv. 1 LPAmm sono analoghi a quelli previsti dall’art. 129 cpv. 1 LTF.

Ora, secondo la giurisprudenza relativa all’art. 129 LTF, l’interpretazione é volta a rimediare a una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca oppure contraddittoria del dispositivo della decisione pronunciata. Essa può inoltre avere per oggetto delle contraddizioni esistenti tra le motivazioni della decisione e il dispositivo. I considerandi possono essere oggetto d’interpretazione se e nella misura in cui é possibile stabilire il senso del dispositivo della decisione soltanto facendo ricorso alle motivazioni. Infine, l’interpretazione ha per scopo di rettificare gli errori di redazione, di calcolo oppure di scrittura.

L'interpretazione ha per solo scopo di riformulare chiaramente e completamente una decisione che non è stata originariamente redatta in tal senso. Per mezzo di una domanda d'interpretazione non può d'altra parte neanche essere provocata una discussione d'insieme sulla decisione resa, segnatamente in merito alla conformità al diritto o alla pertinenza di quest'ultima (cfr. STF 2G_1/2012 del 30 agosto 2012 consid. 5; 1G_3/2011 del 7 giugno 2011 consid. 3; 5G_1/2008 del 17 novembre 2008 consid. 1.1).

In una sentenza 9C_93/2014 del 20 maggio 2014 consid. 2.1., il Tribunale federale ha riassunto la giurisprudenza concernente l’art. 129 LTF, e meglio:

" (…) L’interprétation tend à à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie ou la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble de la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (voir par ex. arrêts 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 3.2.2 et 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n. 4 s. ad art. 129 LTF).”

Al riguardo, cfr. pure la STF 9C_677/2014+9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 7.2.

2.5. Nel caso di specie, questa Corte osserva che, nell’ambito della causa 35.2012.96, in cui si era posta la questione riguardante l’entità del guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera spettante all’assicurato a partire dal 1° agosto 2006, il patrocinatore dell’assicurato aveva sollevato una serie di obiezioni, ma non quella secondo cui nel guadagno assicurato avrebbero dovuto essere computati anche gli assegni familiari.

È per questa ragione che il tema non era stato affrontato dal TCA, il cui rinvio degli atti all’amministrazione aveva quindi riguardato unicamente l’eventuale esistenza di un accordo inerente il trattamento salariale dell’assicurato a partire dal 1° gennaio 2007, e ciò nell’ottica di calcolare l’importo dell’indennità giornaliera dovuta per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2007.

La questione della computazione degli assegni di famiglia è invece stata esplicitamente sollevata nell’ambito della causa 35.2013.17, in relazione al guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità riconosciuta a RI 1 a far tempo dal 1° novembre 2012.

Con la relativa pronunzia, datata 18 dicembre 2013, questo Tribunale aveva quindi ordinato all’Istituto resistente di accertare se l’assicurato era stato posto al beneficio degli assegni familiari e, nell’affermativa, a partire da quando, precisando che, qualora il relativo diritto fosse nato prima dell’infortunio del luglio 2006, l’assicuratore avrebbe dovuto determinare di nuovo il guadagno assicurato su cui calcolare l’importo della rendita, includendo questa volta gli assegni di famiglia.

Con la decisione formale del 24 marzo 2014, l’CO 1 ha riconosciuto che, al momento dell’infortunio, l’assicurato aveva diritto agli assegni familiari, di modo che il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita è stato portato da fr. 29‘521 a fr. 31‘921.

Chiamata a stabilire l’entità del guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera dovuta per l’anno 2007, con sentenza 35.2014.54 del 30 marzo 2015, questa Corte ha dato per accertata la circostanza secondo il quale “… il diritto agli assegni familiari esisteva al momento determinante ai fini di stabilire il guadagno assicurato su cui é calcolata l’indennità giornaliera (momento in cui è occorso l’infortunio – cfr. art. 15 cpv. 2 LAINF e 22 cpv. 3 OAINF), …“. Di conseguenza, l’assicuratore è stato condannato a computare gli assegni familiari nel calcolo dell’indennità giornaliera (cfr. punto 1§§ del dispositivo: “Nel guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera dovuta per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2007, l’CO 1 dovrà computare gli assegni familiari.”), ciò che esso ha fatto con la decisione informale dell‘8 luglio 2015.

Ora, considerato che nelle motivazioni della sentenza (cfr. STF 9C_93/2014 del 20 maggio 2014) il TCA ha stabilito che, siccome al momento dell’infortunio l’assicurato beneficiava degli assegni familiari, questi ultimi devono essere computati nel guadagno assicurato su cui calcolare l’importo dell’indennità giornaliera (cfr. consid. 2.4. pagg. 11 e 12) e che questa soluzione è stata in effetti applicata dall’amministrazione, questa Corte ritiene che l’CO 1 avrebbe dovuto utilizzare il medesimo guadagno assicurato per tutto il periodo in cui RI 1 ha percepito le indennità giornaliere, quindi dal 1° agosto al 31 dicembre 2006 e, poi ancora, dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2012.

In effetti, posto che, secondo l’art. 15 cpv. 2 prima frase LAINF, il guadagno assicurato viene di principio fissato una sola volta e corrisponde all’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio, non si vede per quale motivo gli assegni familiari non debbano essere computati anche negli anni in questione.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, a seguito della sentenza di rinvio 35.2013.17, l’amministrazione ha tenuto conto di tali prestazioni per calcolare l’importo della rendita d’invalidità assegnata a contare dal 1° novembre 2012.

A ciò si aggiunga il fatto che in gioco vi sono degli importi tutto sommato modesti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. L’istanza d’interpretazione è accolta.

§ Gli assegni familiari vanno computati anche nel guadagno assicurato su cui calcolare l’importo delle indennità giornaliere corrisposte dal 1° agosto al 31 dicembre 2006 e, poi ancora, dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2012.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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