Raccomandata
Incarto n. 35.2015.72
LG/DC/sc
Lugano 4 aprile 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 maggio 2015 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 ottobre 2009 RI 1, nato nel 1983, dipendente della __________ di __________, in qualità di muratore e assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto dalla scale della propria abitazione riportando, secondo il rapporto del 21 ottobre 2009 dell’Ospedale __________ di __________ una “commotio cerebri” (cfr. doc. 1, 31).
Dal rapporto di degenza dell’assicurato dal 18 ottobre al 27 ottobre 2009 presso l’Ospedale __________ di __________ è quindi emersa la diagnosi principale di “- frattura affossata parietale ds con annessa piccola contusione cerebrale sottostante; - frattura della rocca petrosa ds con bolle aeree temporali sottodurali, con associato piccolo ematoma; - frattura del corpo vertebrale di Th9; - frattura da compressione delle limitanti vertebrali superiori di Th4, Th5 e Th6” (doc. 35).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. A margine della visita medica di chiusura del 26 agosto 2011 (doc. 169), l’CO 1 con scritto del 12 settembre 2011 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni a decorrere dal 1° novembre 2011, ritenuto che dalla continuazione delle cure mediche non sono più da attendersi sensibili miglioramenti (doc. 174).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 22 dicembre 2011 l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 27%, a far tempo dal 1° novembre 2011 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 10% (doc. 190).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 203, 216) l’CO 1 ha predisposto nuovi accertamenti medici e con lo scritto del 27 giugno 2013 ha annullato la decisione del 22 dicembre 2011 e ripristinato l’indennità giornaliera a decorrere dal 1° novembre 2011 (doc. 282).
1.4. A margine della visita medica di chiusura del 14 agosto 2014 (doc. 361), l’CO 1 con scritto del 14 ottobre 2014 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni a decorrere dal 1° novembre 2014, ritenuto che ulteriori cure mediche non sono suscettibili di migliorare la situazione (doc. 373).
1.5. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 12 marzo 2015 l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 28%, a far tempo dal 1° novembre 2014 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 37,50% (doc. 401).
A seguito dell’opposizione inoltrata sempre dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 418), l’amministrazione, in data 29 maggio 2015, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 424).
1.6. Con tempestivo ricorso del 6 luglio 2015 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto il riconoscimento del diritto a una rendita d’invalidità almeno del 70,28% calcolata su un guadagno annuo di fr. 76'055.28 e un IMI almeno del 60% (cfr. doc. I).
Il ricorrente, dopo aver esposto i disturbi di cui soffre l’assicurato a seguito dell’infortunio del 17 ottobre 2009, ha evidenziato come i problemi di natura psichica dell’assicurato non hanno alcuna rilevanza in ambito di assicurazione infortuni e dunque non si giustifica – a suo dire – l’applicazione della giurisprudenza sui requisiti per riconoscere la causalità adeguata in caso di disturbi di natura psichica (DTF 115 V 133) (doc. I, pag.10).
L’avv. RA 1 lamenta, per contro, un’insufficienza da parte dell’CO 1 nell’affrontare le questioni pertinenti di questo caso, ovvero le limitazioni funzionali conseguenza dei disturbi d’ordine organico, uditivo e neurologico. Egli suppone inoltre che l’CO 1 abbia qualificato i disturbi post-infortunistici alla testa con generici distubi psichici, quando invece le cefalee croniche hanno una chiara causa organica (cfr. doc. 10 e 11).
L’insorgente ha quindi messo in evidenza che l’assicurazione invalidità ha riconosciuto un grado d’invalidità del 92% per gli stessi postumi infortunistici riconosciuti dall’CO 1 (schiena, cefalea, ipoacusia e tinnito) e non per problemi psichici (cfr. doc. I, pag. 12).
Subordinatamente, il ricorrente ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, in merito ai criteri per ammettere la causalità adeguata (cfr. doc. I, pag. 13/14). A suo dire, l’insieme dei disturbi di natura neurologica di cui soffre RI 1 sono del tutto analoghi a quelli consecutivi ad un infortunio del tipo “colpo di frusta” e dunque egli ha postulato l’applicazione della relativa giurisprudenza (DTF 134 V 109). Secondo l’assicurato tale questione andrebbe investigata tramite perizia medica specifica (cfr. doc. I, pag. 14/15).
L’avv. RA 1 ha quindi censurato le conclusioni del medico __________ Dr. __________, in merito all’esigibilità lavorativa di RI 1 che contrastano con quelle dei medici dell’AI.
A mente del patrocinatore “la capacità lavorativa residua individuata dal medico CO 1 è oggettivamente irrealizzabile per una persona che si trova come l’assicurato in uno stato di prostrazione quotidiana” (cfr. doc. I, pag. 16/17). Egli ha chiesto l’espletamento di una perizia medica anche in relazione alla “dicotomia tra la valutazione CO 1 e quella dell’AI circa il quadro entro cui sarebbe ancora possibile per l’assicurato sfruttare una residua capacità al lavoro” (cfr. doc. I, pag. 19).
Dal profilo economico, il ricorrente ha contestato il reddito da invalido utilizzato dall’amministrazione per il calcolo del grado d’invalidità, il guadagno assicurato (cfr. doc. I, pag. 19), nonché i gradi IMI considerati dall’CO 1 (cfr. doc. I, pag. 21/22).
1.7. Nella risposta del 17 settembre 2015 l’avv. RA 2, per conto dell’CO 1, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.8. Nello scritto del 19 ottobre 2015 il patrocinatore di RI 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali rilevando che i disturbi di cui soffre l’assicurato hanno tutti una causa organica oggettivabile e coerente tale da dimostrare con un grado di verosimiglianza preponderante un nesso di causalità adeguato con le lesioni subìte (doc. IX).
Egli ha ribadito le proprie censure riguardo la valutazione del medico __________ Dr. __________, l’origine traumatica delle cefalee croniche e la contraddizione tra i rapporti dei medici dell’CO 1 e quelli dell’AI (cfr. doc. IX, pag. 3).
Secondo l’avv. RA 1 è giustificato l’allestimento di una perizia medica volta ad accertare l’effettiva capacità lavorativa di RI 1, oltre che la dinamica dell’infortunio, al fine di valutare se l’infortunio è assimilabile ad un incidente del tipo “colpo di frusta” e dunque consenta l’applicazione della relativa giurisprudenza (doc. IX, pag. 4, 5 e 6).
Il doc. IX è stato inviato all’CO 1 per conoscenza (doc. X).
1.9. In data 14 gennaio 2016 il TCA ha richiamato all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) l’intero incarto di RI 1 (doc. XI) e il 25 gennaio 2016 ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni per prenderne visione e presentare eventuali osservazioni (doc. XIII).
1.10. La rappresentante dell’assicurato ha preso posizione il 16 febbraio 2016 (doc. XIV).
Il doc. XIV è stato inviato all’avv. RA 2 per conoscenza (doc. XV).
in diritto
2.1. Oggetto della lite sono l’entità della rendita di invalidità, l’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) e l’importo del guadagno assicurato.
Preliminarmente, il TCA è tenuto a esaminare se i disturbi psichici, correlano con un danno alla salute oggettivabile e, nella negativa, a valutare l’adeguatezza del nesso causale con il sinistro assicurato.
2.2. Disturbi psichici: causalità, naturale e adeguata, con l’infortunio del 17 ottobre 2009 ?
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
2.2.2. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i disturbi somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.3. Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha ritenuto estinta la relazione causale tra i disturbi psichici e l’infortunio del 17 ottobre 2009 e ha altresì negato che la problematica psichica costituisca una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico (cfr. doc. 401 e 424).
Con il proprio ricorso, il ricorrente ha concluso che i disturbi psichici di cui riferisce l’Istituto assicuratore “nulla hanno a che vedere con i disturbi ortopedici, uditivi e neurologici di cui soffre l’assicurato” (cfr. doc. I, pag. 9). A suo parere i disturbi di natura psichica “non hanno avuto alcuna rilevanza in ambito LAINF” (doc. I, pag. 10, la sottolineatura è del ricorrente).
Il TCA non ha motivo per scostarsi da quanto deciso dall’CO 1 per le ragioni che seguono.
Il medico curante dell’assicurato, Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 25 febbraio 2010 ha indicato che RI 1 è stato in cura dal 7 febbraio 2007 al 13 novembre 2008 per una “sindrome ossessiva-compulsiva con prevalenti atti compulsivi (ICD-10 F42.1)”. Il curante ha riferito che dopo aver visto per l’ultima volta il paziente il 4 maggio 2009, in data 13 gennaio 2010 ha manifestato “una riesacerbazione dei suoi sintomi, riferendomi che aveva avuto un grave infortunio cadendo dalle scale il 17.10.2009” con necessità di una nuova presa a carico (doc. 63).
L’amministrazione ha quindi interpellato il proprio medico fiduciario, Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, per determinare la presenza di eventuali disturbi psichici in relazione causale con l’infortunio del 17 ottobre 2009.
Il Dr. __________ ha esaminato l’assicurato a tre riprese: il 21 giugno 2010 (doc. 87), il 18 aprile 2011 (doc. 152) e infine il 12 agosto 2013 (doc. 293) e dal primo referto emerge come RI 1 già prima dell’infortunio fosse stato degente presso la Clinica __________ di __________ (dal 26 agosto al 5 settembre 2008) per un grave disturbo ossessivo-compulsivo accompagnato da grave angoscia.
Nella valutazione psichiatrica del 12 agosto 2013 il Dr. __________ ha quindi posto la diagnosi di “Sindrome ossessiva-compulsiva con rituali ossessivi (F42.1), disturbo di personalità misto (F60.8) con tratti dipendenti, ansiosi, immaturi” (doc. 293).
Secondo lo specialista, non sussistono più dei disturbi di natura psichica in relazione causale naturale con l’evento infortunistico, “in questo senso ritengo che da un punto di vista medico-psichiatrico sia stato raggiunto lo status quo ante” (doc. 293).
Per quanto riguarda i disturbi psichici, visto anche quanto indicato dal ricorrente (cfr. doc. I), il TCA ritiene che la questione di sapere se i disturbi presentati dall’insorgente costituiscono una conseguenza naturale del sinistro assicurato, non merita ulteriore approfondimento. Infatti, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito, essi non si trovano in nesso causale adeguato con l’infortunio in discussione.
2.2.4. Nella decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha valutato l’adeguatezza del nesso causale secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. doc. 424).
Il ricorrente, da parte sua, ha postulato l’applicazione della giurisprudenza relativa ai “colpi di frusta” (DTF 134 V 109) (cfr. doc. I, pag. 15).
Il TCA non ha ragioni per scostarsi dalla decisione impugnata, in quanto nella presente fattispecie l’CO 1 ha ammesso la causalità naturale e adeguata sia delle cefalee residue, che dei disturbi al rachide e delle problematiche ORL e definito le prestazioni di lunga durata sulla base di questi disturbi (cfr. consid. 2.3.).
Non si giustifica pertanto l’applicazione della giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili (DTF 134 V 109).
2.2.5. La dinamica dell’evento del 17 ottobre 2009 non è mai stata oggetto di discussione tra le parti. L’assicurato mentre usciva dal proprio appartamento, diretto al piazzale esterno, è sceso da una rampa di scale, con 8-9 scalini: “Non appena ho iniziato a scendere le scale sono scivolato sulle stesse. Devo avere mancato un gradino (…) Credo – ma non sono sicuro perché non ricordo esattamente i fatti siccome ho perso la memoria credo per circa 20 minuti – di essere caduto all’indietro e di avere picchiato la schiena e la testa sugli scalini” (cfr. rapporto CO 1 del 25 novembre 2011, dichiarazione dell’assicurato, doc. 18 e foto doc. F3).
Secondo la giurisprudenza, una normale caduta oppure scivolata va generalmente classificata tra gli infortuni leggeri con la conseguenza che l’adeguatezza del nesso causale tra il sinistro e i disturbi psichici deve essere senz’altro negata (DTF 115 V 133 consid. 6a). Sono per contro stati classificati nella categoria intermedia propriamente detta sino a quella medio-grave, gli infortuni in cui l’assicurato è caduto da un’altezza di più metri riportando importanti lesioni oppure fratture (per una panoramica sulla giurisprudenza in materia di cadute, si veda la RAMI 1998 U 307 p. 449 consid. 3a). È stato infine classificato fra gli infortuni di media gravità al limite della categoria inferiore, il sinistro in cui un assicurato ha perso l’equilibrio, é caduto da un’impalcatura alta 1,2 metri e ha riportato una frattura calcaneare (cfr. RAMI 1998 U 307 p. 449). Il TFA ha deciso in questo stesso senso trattandosi della caduta di un operaio attraverso un lucernario con contusione dell’anca destra e distorsione del ginocchio destro, della caduta su una scala con una lieve frattura dislocata del setto nasale e grave commotio cerebri (STFA U 141/92 del 19 settembre 1994), nonché della caduta sulla soglia della porta con contusione dorsale e sospetta compressione vertebrale (DTF 123 V 137).
All’insorgente, che pretende di essere rimasto vittima di un infortunio grave (cfr. doc. I, p. 13), si fa presente che questo Tribunale ha qualificato d’infortunio di media gravità al limite dei casi gravi, una caduta da un’altezza di circa 6 metri, a causa della quale l’assicurato aveva riportato, in particolare, multiple contusioni cerebrali con presenza di emorragia subaracnoidea parieto-occipitale a sinistra (cfr. STCA 35.2003.64 del 26 novembre 2004, cresciuta incontestata in giudicato).
Alla luce di questa giurisprudenza, l’infortunio occorso a RI 1 non può essere classificato né fra quelli leggeri, ma neppure fra quelli gravi. Si tratta, a mente di questa Corte, di un infortunio di grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti (in questo senso, si veda pure la STFA U 243/06 e U 251/06 del 23 novembre 2006).
In tale eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.2.2.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri. In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
Preliminarmente, va osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
D’altro canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e non il modo in cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).
Nel caso concreto l’evento occorso all’insorgente non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari (per un diverso caso, cfr. la sentenza del TF 8C_123/2014 del 12 maggio 2014).
Nell’incidente del 17 ottobre 2009, l’assicurato ha riportato la frattura affossata parietale destra con annessa piccola contusione cerebrale sottostante, la frattura della rocca petrosa destra con bolle aeree temporali sottodurali, con associato piccolo ematoma, la frattura del corpo vertebrale di Th9 e la frattura da compressione delle limitanti vertebrali superiori di Th4, Th5 e Th6 (doc. 35).
Quelle riportate dal ricorrente non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.
Nessun elemento all'inserto consente inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell'infortunio.
Il TCA ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Per ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4 s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).
In concreto, la cura medica è consistita nell’iniziale degenza di un giorno (dal 17 al 18 ottobre 2009) presso l’Ospedale __________ di __________, di nove giorni presso l’Ospedale __________ di __________ (dal 18 al 27 ottobre 2009) e di un giorno (dal 10 all’11 novembre 2009) presso il Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________.
RI 1 è stato quindi sottoposto, in data 3 giugno 2010, a un intervento di spondilosi dorsoventrale D7 e D9 con corporectomia parziale D8, interposizione di un cage e plastica spongiosa per sindrome algica post-traumatica e cifosi D8 (doc. 169, 361)
È d’altronde utile segnalare che l’Alta Corte federale ha negato l’adempimento di questo criterio, trattandosi di un’assicurata, vittima di un incidente stradale con diverse fratture a livello dell’estremità superiore destra, che era stata sottoposta a quattro intervento chirurgici, che era stata ospedalizzata in due occasioni (la prima per circa tre settimane, la seconda per oltre un mese) e che, per il resto, le era stata prescritta una terapia farmacologica e l’esecuzione di fisio- ed ergoterapia ambulatoriale (cfr. STF 8C_729/2012 del 4 aprile 2013 consid. 8.3).
Il TCA, da parte sua, ne ha invece ammesso la realizzazione in una sentenza 35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei anni e mezzo circa dall’evento traumatico.
Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è soddisfatto.
In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Nel caso di specie, non sono ravvisabili quelle particolari circostanze la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti complicazioni.
In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio della rilevante incapacità lavorativa e quello dei notevoli disturbi, poiché questi criteri da soli - in presenza di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti -, non potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
Si deve quindi concludere che i i disturbi psichici, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico del 17 ottobre 2009 e, come tali, non sono nemmeno di pertinenza dell’assicuratore resistente.
Visto che il relativo obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va negato facendo difetto l’adeguatezza, questa Corte ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute possa restare insoluta (cfr., in proposito, SVR 3/2012 UV 5 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
L’assicuratore LAINF resistente era dunque legittimato a definire il diritto alle prestazioni di lunga durata facendo astrazione da tali disturbi.
2.3. Entità della rendita di invalidità
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Nella concreta evenienza, dalla decisione formale del 12 marzo 2015, confermata su opposizione il 29 maggio 2015, si evince che l’amministrazione ha accordato all’assicurato una rendita d’invalidità del 28% dal 1° novembre 2014, facendo capo, per quanto riguarda la problematica delle cefalee, alla valutazione espressa dal Dr. __________.
In occasione della valutazione del 10 giugno 2014 (referto del 16 luglio 2014) il Dr. __________, spec. FMH in neurologia e medico CO 1, ha posto la seguente diagnosi:
" - Kopfverletzung nach Sturz al 17.10.2009 mit
Beteiligung des Felsenbeins und schmalem Epi-/
Subduralhämatom unterhalb der Fraktur, regelrecht abgeheilt
kleine Impressionsfraktur pariental rechts, in Fehlstellung abgeheilt
Chronischer posttraumatischer Kopfschmerz (ICHD-3.5.2)” (doc. 356).
Nella propria valutazione lo specialista dell’CO 1 è giunto alle seguenti conclusioni:
“(…)
Auf neurologischem Fachgebiet kann der Heilverlauf der Unfallfolgen des Unfalls vom 17.10.2009 als abgeschlossen betrachtet werden. Unverändert ist versicherungsmedizinisch ein teilkausaler Zusammenhang der Kopfschmerzen zum Unfall anzunehmen, auch wenn die Prognose der Kopfschmerzen heute vornehmlich durch den (schicksalhaften) Verlauf der unfallunabhängigen Gesundheitsbeeinträchtigung auf psychiatrischem Fachgebiet bestimmt wird. Eine unfallbedingte organische Grundlage für Gesundheitsbeeinträchtigungen auf neuropsychologischem oder psychiatrischem Fachgebiet konnte nicht nachgewiesen werden.
Die Voraussetzungen für die Schätzung eines Integritätsschadens sind erfüllt. Die Schätzung des Integritätsschadens erfolgt separat.
Rein unfallbedingt sind dem Versicherten unter Berücksichtigung der Kopfschmerzen mit teilkausaIem Zusammenhang zum Unfall vom 17.10.2009 mittelschwere ausbildungsäquivalente Tätigkeiten
ganztags mit zusätzlichen Pausen im Umfang von einer Stunde zumutbar. Der Einfluss unfallfremder Faktoren auf die Leistungsfähigkeit ist hierbei nicht berücksichtigt (doc. 356).
In occasione della visita medica di chiusura del 14 agosto 2014, il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano e medico __________, ha preso posizione sulle patologie al rachide ponendo la seguente diagnosi:
" (…)
dorsalgia cronica residua.
Esiti da frattura limitante superiore corpi vertebrali D3-D4, frattura comminutiva del corpo vertebrale D8 (infortunio del 17.10.2009).
Esiti da spondilodesi dorsoventrale D7 e D9 con corporectomia parziale D8, interposizione di un cage e plastica spongiosa (3.6.2010) per sindrome algica post-traumatica e cifosi D8. Esiti da frattura non dislocata calotta frontotemporale a destra inclusa piramide destra e piccolo ematoma episubdurale al di sotto della frattura, guarito.
Piccola impressione su frattura parietale a destra guarita in mal posizione.
Dolori cronici post-traumatici alla testa tipo emicrania.
Tinnito post-traumatico a destra” (doc. 361).
Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua, il Dr. __________ ha ribadito quanto già indicato in data 26 agosto 2011 (visita medica di chiusura, doc. 169), ovvero che l’attività di muratore diplomato non è più esigibile, mentre in un’attività adeguata l’esigibilità viene così espressa dallo specialista:
" L’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazioni, pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all'altezza dei fianchi senza limitazione, pesi medì dai 10 ai 25 kg fino all'altezza dei fianchi talvolta, pesi di ordine superiore fra i 25 kg e i 45 kg e oltre questa misura mai. Può sollevare oltre all'altezza del petto pesi fino a 5 kg e superiori senza limitazioni a parte quelle sopra espresse. Maneggio di attrezzi leggeri di precisione senza limitazione, medio molto spesso, lavoro pesante manuale rozzo di raro, molto pesante mai. Nessun problema di rotazione delle mani.
Posizione mobilità: lavori sopra aíla testa, senza limitazione, di rotazine del tronco talvolta, posizione seduta inclinata in avanti talvolta, posizione in piedi inclinata in avanti di raro, posizione inginocchiata e di flessione delle ginocchia talvolta. Posizione di lunga durata seduta e in piedi possibile con posizione e cambio a libera scelta. Spostamento fino a 50 m senza limitazione, oltre i 50 m molto spesso, camminare per lunghi tratti talvolta, camminare su terreno accidentato di raro, salire le scale talvolta, su scale a pioli di rado.
Uso delle due mani possibile, nessun problema attuale di equilibrio o di stare in equilibrio” (doc. 169).
Nel rapporto del 20 agosto 2014 il Dr. __________ ha aggiunto a questa esigibilità che in considerazione della cefalea cronica “sono possibili dal punto di vista neurologico lavori di gravità intermedia tutto il giorno con pause di 1 ora su necessità” (doc. 361).
In merito alla patologia ORL, l’CO 1 ha fatto capo al parere specialistico del 22 aprile 2015 del Dr. __________, spec. FMH ORL, che ha fornito la seguente valutazione:
" Oben genannter Maurer erlitt am 17.10.2009 eine Felsenbeinfraktur rechts. Seither klagt er über einen mittelschweren bis schweren Tinnitus rechts, der mit Wahrscheinlichkeit in kausalem Zusammenhang mit dem oben genannten Unfallereignis steht. Diesbezüglich war dem Versicherten im Sommer 2012 eine 7,5 %ige Integritätsentschädigung entrichtet worden. Die Schädigung des Gehörs war initial nicht erheblichen Grades, hat sich aber dann doch noch verschlechtert, wahrscheinIich unfallbedingt, sodass diesbezüglich ein weiterer unfallbedingter, entschädigungspflichtiger Integritätsschaden von 5% entrichtet worden war.
Was die Eignung anbetrifft, so ist der Versicherte aus ORL-ärztlicher Sicht mehr geeignet, in gehörgefährdendem Lärm zu arbeiten. Hingegen sind ihm sämtliche Arbeiten in der Ebene oder im Sitzen ohne gehörgefährdendem Lärm aus ORL-ärztlicher Sicht voll zumutbar. Wir gehen davon aus, dass das Tragen der Hörapparate, die dem Versicherten gemäss Schlussexpertise von Dr. __________ vom 18.02.2014 angepasst worden waren, einen therapeutischen Effekt auf den Persönlichkeitsgrad des Tinnitus ausüben. Bei einer Tätigkeit in gehörgefährdendem Lärm könnte der Versicherte seine Hörapparate nicht mehr tragen.
Was die Otalgie anbetrifft, so müsste sie durch einen ORL-Facharzt untersucht und entsprechend behandelt werden” (doc. 421).
2.6. Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa Corte non ha alcun valido motivo per discostarsi dalle valutazioni dell’esigibilità lavorativa enunciate dal Dr. __________, dal Dr. __________ e dal Dr. __________ (e fatte proprie dall’amministrazione), ragione per la quale tenuto conto del danno infortunistico di natura neurologica, ortopedica e ORL, RI 1 va ritenuto totalmente abile in attività leggere adeguate.
Il ricorrente ha contestato la decisione dell’CO 1 fondandosi sugli accertamenti effettuati dall’assicurazione invalidità che ha riconosciuto a RI 1 un grado d’invalidità del 92% (cfr. decisione UAI, doc. 259). Tuttavia, l’UAI nella propria valutazione ha preso in considerazione anche affezioni extra-infortunistiche (patologia psichiatrica) che non entrano in considerazione nella presente fattispecie.
Nel rapporto finale del Dr. __________ del SMR del 4 aprile 2012 – più volte menzionato dal ricorrente (doc. I, IX e XIV) – la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa è infatti il “Disturbo ossessivo compulsivo” e quale ulteriore diagnosi è stata poi indicata quella di “Cefalea post-traumatica dopo trauma cranico con frattura parietale destra. Stato dopo trauma commotivo parietale destro”.
Per quanto riguarda le limitazioni funzionali dal profilo somatico, il SMR ha ripreso quanto indicato dal medico __________ Dr. __________ (cfr. rapporto SMR del 4 aprile 2012, incarto AI).
Il 5 giugno 2012 il Dr. __________ ha ribadito che la cefalea post-traumatica è tra i fattori con influenza sulla capacità lavorativa, riconfermando il rapporto del 4 aprile 2012 (cfr. annotazione SMR Dr. __________, incarto AI).
Per quanto riguarda il referto del 5 ottobre 2014 del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il medico curante ha concluso che RI 1 “risulta inadeguato a qualsiasi attività lavorativa che non sia in ambito protetto”. Egli tuttavia ha preso posizione anche sulle patologie neurologiche e ORL che non sono sue specializzazioni. Su questi punti dunque il TCA non ritiene vi siano ragioni per scostarsi dai pareri specialistici del Dr. __________ e Dr. __________.
Il Dr. __________ ha poi indicato che la fistola artrovenosa destra può anche avere origine post-traumatica (doc. 375, pag. 15).
Il medico __________, Dr. __________, ha preso posizione sul referto del Dr. __________ in data 7 novembre 2014 (rapporto dell’11 novembre 2014). Egli ha precisato che “la malformazione arterio-venosa cerebrale parietale destra (…) ed embolizzata il 26.05.2011 non è di origine post-traumatica ma è una lesione di origine congenita trovata solo indirettamente a causa degli accertamenti per la problematica post-traumatica” (doc. 380).
L’insorgente ha quindi fatto riferimento, per quanto riguarda le cefalee, alla valutazione del 9 marzo 2013 – dunque antecedente a quella del Dr. __________ – della Dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, la quale ha posto la diagnosi di cefalea post traumatica cronica (ICHD-II 5.2.1) e indicato che le cefalee sarebbero dovute principalmente al trauma cranico e non alla malformazione artero-venosa (doc. 263).
Questo referto è tuttavia antecedente a quelli del Dr. __________ (18 giugno 2013, 16 luglio 2014), il quale ha sempre riconfermato la propria valutazione e comunque riconosciuto una causalità parziale con l’evento infortunistico: “Unverändert ist versicherungsmedizinisch ein teilkausaler Zusammenhang der Kopfschmerzen zum Unfall anzunehmen, auch wenn die Prognose der Kopfschmerzen heute vornehmlich durch den (schicksalhaften) Verlauf der unfallunabhängigen Gesundheitsbeeinträchtigung auf psychiatrischem Fachgebiet bestimmt wird” (cfr. doc. 356).
Per quanto riguarda la circostanza secondo cui l’assicurato “mai prima dell’infortunio 17.10.2009 (…) sia stato in cura per cefalee o emicranie” (cfr. doc. IX, pag. 2), questo Tribunale ribadisce la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
Infine, il ricorrente in data 16 febbraio 2016 fa riferimento anche al referto dell’11 febbraio 2015 del Dr. __________ il quale ha indicato un’incapacità lavorativa praticamente completa (doc. XIV). Tuttavia, anche in questo caso il neurologo ha espresso una valutazione che comprende anche la sindrome ossessiva compulsiva che – come visto in precedenza – non è di origine infortunistica.
Questa Corte ritiene quindi che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori accertamenti medici (cfr. doc. V, IX).
Alla luce di quanto precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata nei limiti indicati dai sanitari dell’CO 1.
2.7. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.7.1. Quanto al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute RI 1 avrebbe realizzato nel 2014 un reddito annuo di fr. 65'551.20 (doc. 397 e 424).
Questo dato è stato desunto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro e non è stato contestato dal ricorrente (cfr. doc. I, pag. 20).
Il TCA può dunque confermare il dato calcolato dall’CO 1 (fr. 65'551.20).
2.7.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.7.3. Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 71'529.83 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2012, livello di qualifica 2, aggiornato al 2014, e operando successivamente una decurtazione del 6.59% per il gap salariale, del 12% per la riduzione temporale di un’ora e del 20% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 47'037.92 (doc. 424).
Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1.
Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche di livello 2 nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'633.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'872.40 mensili oppure a fr. 70'468.82 per l'intero anno (fr. 5'872.40 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2014 (+0,7% per il 2013 e 0,8% per il 2014), un reddito annuo di fr. 71'529.80.
L’assicurato, quale muratore, avrebbe realizzato nel 2014 un reddito annuo di fr. 65'551.20 per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 74'151.25; cfr. Tabella TA1 2012, p.to 41-43 “Costruzioni”, livello di qualifica 2: fr. 5’874.-- : 40 ore x 41.5 ore/settimana = fr. 6'094.27 x 12 mesi = fr. 73'131.30 e aggiornato al 2014.
In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.7.2. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 71'529.80) va ridotto del 6,59%, percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 66'815.98 (risultato intermedio).
2.7.4. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 20% a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico da invalido (doc. 424). Il ricorrente non ha contestato questa riduzione (cfr. doc. I, pag. 20).
Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 20%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il reddito da invalido di fr. 66'815.98, tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta dunque a fr. 53'452.78.
L’CO 1 ha quindi ridotto il reddito da invalido del 12% corrispondente a un’ora sulla base delle conclusioni dei medici dell’CO 1. L’importo di fr. 53'452.78, tenuto conto di una decurtazione del 12%, ammonta dunque a fr. 47'038.44.
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 47'038.44 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 65'551.20 (cfr. consid. 2.7.1.) – risulta un grado di invalidità del 28,24%, arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 28%, il suo ricorso deve essere respinto su questo punto.
2.8. Diritto all’indennità per menomazione all’integrità
2.8.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.8.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.8.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.8.4. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.8.5. L’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere dei propri medici Dr. __________, Dr. __________ e Dr. __________, ha attribuito al ricorrente un’IMI complessiva del 37,5% (20% per il rachide, 5% per le cefalee, 7,5% per il tinnitus e 5% per l’ipoacusia) (cfr. doc. 138, 167).
Nel referto del 22 aprile 2015 il Dr. __________ ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
Oben genannter Maurer erlitt am 17.10.2009 eine Felsenbeinfraktur rechts. Seither klagt er über einen mittelschweren bis schweren Tinnitus rechts, der mit Wahrscheinlichkeit in kausalem Zusammenhang mit dem oben genannten Unfallereignis steht. Diesbezüglich war dem Versicherten im Sommer 2012 eine 7,5% ige Integritätsentschädigung entrichtet worden. Die Schädigung des Gehörs war initial nicht erheblichen Grades, hat sich aber dann doch noch verschlechtert, wahrscheinIich unfallbedingt, sodass diesbezüglich ein weiterer unfallbedingter, entschädigungspflichtiger Integritätsschaden von 5% entrichtet worden war.
Was die Eignung anbetrifft, so ist der Versicherte aus ORL-ärztlicher Sicht mehr geeignet, in gehörgefährdendem Lärm zu arbeiten. Hingegen sind ihm sämtliche Arbeiten in der Ebene oder im Sitzen
ohne gehörgefährdendem Lärm aus ORL-ärztlicher Sicht voll zumutbar. Wir gehen davon aus, dass das Tragen der Hörapparate, die dem Versicherten gemäss Schlussexpertise von Dr. __________ vom 18.02.2014 angepasst worden waren, einen therapeutischen Effekt auf den Persönlichkeitsgrad des Tinnitus ausüben. Bei einer Tätigkeit in gehörgefährdendem Lärm könnte der Versicherte seine
Hörapparate nicht mehr tragen.
Was die Otalgie anbetrifft, so müsste die durch ORL-Fachartz untersucht und entsprechend behandelt werden” (doc. 421, la sottolineatura è del redattore).
A margine della valutazione neurologica del 16 luglio 2014 il Dr. __________ ha espresso invece la seguente valutazione:
" Befund
Auf neurologischem Fachgebiet kann heute eine regelrecht abgeheilte nicht-dislozierte Kalottenfraktur fronto-temporal rechts mit Beteiligung des Felsenbeins einschliesslich schmalem Epi-/ Subduralhämatom unterhalb der Fraktur sowie eine in Fehlstellung abgeheilte kleine Impressionsfraktur parietal rechts infolge des Sturzes vom 17.10.2009 festgestellt werden. Neurologische Defizite
bestehen nicht. Eine substanzielle Hirnverletzung zog sich der Versicherte durch den Unfall nicht zu. Diagnostisch ist von einem chronischen posttraumatischen Kopfschmerz auszugehen, auch
wenn die Prognose der Kopfschmerzen heute vornehmlich durch die unfallunabhängige Gesundheitsbeeinträchtigung auf psychiatrischem Fachgebiet aufrechterhalten wird. Aufgrund des aktuellen
Untersuchungsbefundes und in der Beurteilung vom 16.07.2014 benannter Inkonsistenzen kann höchstens von insgesamt leicht bis mittelschweren Kopfschmerzen ausgegangen werden.
Der Integritätsschaden auf neurologischem Fachgebiet wird auf 5% geschätzt.
Gemäss Tab. 7 der Suva 'Integritätsschaden bei Wirbelsäulenaffektionen', die bei der Schätzung von Integritätsschäden bei Schmerzen im Quervergleich herangezogen werden kann, entsprechen Ieicht bis mittelschwere Kopfschmerzen einem Integritätsschaden von 10% (entsprechend ++ auf der Schmerzfunktionsskala). Da die Kopfschmerzen heute vornehmlich durch die vorbestehende und unfallfremde psychiatrische Gesundheitsbeeinträchtigung aufrechterhalten werden, ist eine
Kürzung dieses Wertes auf 5% gerechtfertigt.”
(doc. 355, la sottolineatura è del redattore).
Infine, per quanto riguarda la patologia al rachide il Dr. __________, a margine della visita medica di chiusura del 26 agosto 2011, si è così espresso:
" REFERTO
Dorsalgia cronica residua.
Frattura limitante superiore corpo vertebrale D3 e D4, frattura comminutiva del corpo vertebrale D8 (infortunio 17.10.2009).
Spondilodesi dorso ventrale D7/D9 con corporectomia parziale D8, interposizione di un cage e plastica spongiosa (03.06.2010) per sindrome algica post-traumatica e cifosi D8. Cefalea recidivante emicranio destro.
Trauma cranico con frattura della calotta parietale a destra e annessa piccola contusione cerebrale, frattura della rocca petrosa destra con associato piccolo ematoma (17.10.2009).
Malformazione arterio-venosa cerebrale parietale a destra rifornita dall'arteria cerebrale media, considerata lesione di origine congenita, non di origine post-traumatica (emboliazzazione della lesione al 26.05.2011).
Tinnito post-traumatico a destra di grado 1.
Esacerbazione post-traumatica di una sindrome ossessiva compulsiva.
VALUTAZIONE
10%
ARGOMENTAZIONE
Si considera la tabella numero 7 che concerne l'assegnazione dì menomazione d'integrità dopo affezioni traumatiche a livello della colonna vertebrale. Si ricorda in questo ambito la dorsalgia
cronica residua considerata con il segno + nella tabella visto che l'assicurato non ha praticamente dolori a riposo, solo durante lo sforzo e nel sollevare pesi. È presente una lieve ipercifosi dorsale
compensata con iperlordosi lombare, aspetto desunto dalla visita clinica dell'assicurato. Non sono presenti lesioni o deficit neurologici períferici. Sono presenti limitazioni ai movimenti attivi di flessione-estensione, rotazione ed inclinazione destra-sinistra della colonna vertebrale.” (doc. 170).
In data 14 agosto 2014 il Dr. __________ ha poi espresso la seguente valutazione:
" 1. Reperti
Dorsalgia cronica residua. Esiti da frattura limitante superiore corpi vertebrali D3-D4, frattura comminutiva del corpo vertebrale D8 (infortunio del 17.10.2009). Esiti da spondilodesi dorsoventrale D7
e D9 con corporectomia parziale D8, interposizione di un cage e plastica spongiosa (3.6.2010) per sindrome algica post-traumatica e cifosi D8. Esiti da frattura non dislocata calotta frontotemporale a
destra inclusa piramide destra e piccolo ematoma epi-subdurale al disotto della frattura guarito. Piccola impressione su frattura parietale a destra guarita in mal posizione. Dolori cronici post-traumatici
alla testa tipo emicrania. Tinnito post-traumatico a destra.
5% per la cefalea cronica (dott. __________).
12.5% per la ipoacusia e il Tinnito a destra (dott. __________)
Da rilevare che in data 26.8.2011 era stata già definita una IMI del 10% per l'aspetto della colonna vertebrale dorsale, questa non viene modificata. Sulla base delle valutazioni specialistica neurologica
(dott. __________) e ORL (dott. __________) vengono attribuite le IMI sopra segnalate dal punto di vista neurologico tabella 7 (5%). Dal punto di vista ORL in totale 12.5% (tabella 13).” (doc. 362).
Alla luce del referto del 5 ottobre 2014 del Dr. __________, l’CO 1 ha nuovamente interpellato il Dr. __________ per quanto riguarda l’IMI, in particolare sull’applicazione della Tabella 7. Lo specialista si è così espresso:
" (…)
Dal mio punto di vista valuto solo la situazione di IMI da me assegnata per la problematica alla colonna vertebrale dorsale, in considerazione della rivalutazione di tutti gli esami radiologici inclusa
la riferita radiografia della colonna vertebrale in toto del 01.10.2014; è corretto come definito dal collega dott. __________ I’aumento della cifotizzazione della vertebra D8, anch'io misuro in data odierna un angolo di cifotizzazione esattamente di 28º. Considero anche la
problematica attuale clinica dell'assicurato, si riconsidera la tabella 7 per problemi posttraumatici alla colonna vertebrale, per questo aspetto è corretto valutare la tabella n 7 citata. Si considera quindi, valutando la tabella citata al punto 1, un angolo come descritto
sopra maggiore di 21º di cifotizzazione della vertebra D8, i disturbi lamentati dall'assicurato secondo valutazione del rapporto del dott. __________ sono ++, si attribuisce quindi per la colonna vertebrale una IMI del 20%, come valutazione lorda. Quindi 10% già assegnata alla mia visita medica in __________ citata più 10% in base alla valutazione degli atti medici entrati dopo questa valutazione, portando una IMI per l'aspetto della colonna vertebrale a un totale di 20%. Per quanto riguarda le IMI attribuite dal punto di vista ORL e neurologico, la situazione è da chiarire con i rispettivi colleghi specialisti che l'hanno attribuite, in particolare il dott. __________, specialista FMH ORL e il dott. __________, specialista FMH neurologia entrambi di __________.” (doc. 380, la sottolineatura è del redattore).
Con la propria impugnativa, l’insorgente ha contestato i gradi IMI calcolati dai medici dell’CO 1 (cfr. doc. I, pag. 21 e segg.).
Per quanto riguarda la patologia al rachide, secondo il ricorrente i dolori alla schiena sono tali da giustificare una percentuale maggiore, visto anche che le dorsalgie croniche sono destinate a peggiorare nel tempo. Egli ha postulato un’IMI del 25% (cfr. doc. I, pag. 21).
Secondo il TCA la richiesta di un’IMI superiore al 20% non è sostenuta da alcun argomento medico-scientifico pertinente. Per quanto riguarda i peggioramenti futuri indicati dal ricorrente, secondo la giurisprudenza federale, aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento è probabile. Per contro, non possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).
Anche per quanto riguarda l’IMI riferito alle cefalee non vi è motivo per distanziarsi dal 5% e dalla Tabella 7 applicata dal Dr. __________.
L’avv. RA 1 in sede di ricorso ha postulato l’applicazione della Tabella 8 dell’IMI (Menomazione dell’integrità da esiti psichici di lesioni) (cfr. doc. I, pag. 21).
L’CO 1 ha interpellato il Dr. __________ a questo proposito, il quale in data 25 novembre 2014 ha chiarito per quale motivo si giustifica l’applicazione della Tabella 7 (Menomazione dell’integrità nelle affezioni della colonna vertebrale) e non della 8:
" (…)
Ja, es ist sinnvoll die Tabelle 7 bei der Schätzung des Integitätsschadens heranzuziehen. Die Tabelle 8 ist bei traumatischen Hirnverletzungen und psychischen und neuropsychologischen Funktionsstörungen anzuwenden. Im vorliegenden Fall liegt aber keine substantielle Hirnverletzung vor und es sind Kopfschmerzen bei der Schätzung der IE zu beurteilen. Deshalbkann die Tabelle 8 nicht angewendet werden und es wird die Tabelle 7 zum Quervergleich herangezogen, diese Tabelle berücksichtig im Gegensatz zur Tabelle 8 auch Schmerzen” (doc. 382).
Infine, il TCA non ritiene di doversi scostare neppure dalle percentuali IMI per il tinnitus (7,5%) e l’ipoacusia (5%). L’insorgente ha postulato percentuali maggiori (15% per tinnitus e ipoacusia) fornendo una propria valutazione che non è supportata da elementi oggettivi tali da inficiare le argomentazioni dei medici dell’CO 1.
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui all’insorgente è stata attribuita un’IMI del 37,5%.
2.9. Entità del guadagno annuo assicurato.
2.9.1. A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari.
Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista.
Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.
Per quanto qui di interesse, il cpv. 1 recita così che se nel corso dell'anno precedente l'infortunio, il salario dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio militare, servizio di protezione civile, infortunio, malattia maternità, disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che l'assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze.
Trattandosi della nozione di “disoccupazione” ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 OAINF, in una sentenza U 298/00 dell’11 giugno 2001, l’Alta Corte ha stabilito che colui che non si annuncia all’assicurazione contro la disoccupazione e che non si sottomette ai relativi obblighi, non può poi appellarsi al fatto che, già antecedentemente alla domanda di prestazioni, egli avrebbe voluto lavorare a tempo pieno anziché a tempo parziale e, perciò, pretendere che il calcolo del guadagno assicurato venga effettuato in considerazione di una disoccupazione parziale conformemente all’art. 24 cpv. 1 OAINF. Secondo la nostra Massima Istanza, ciò è altrettanto poco ammissibile nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, quanto in quello dell’assicurazione contro la disoccupazione (per un caso di applicazione di questa giurisprudenza, si veda la STCA 35.2012.92 del 26 settembre 2013, nota al patrocinatore dell’assicurata).
2.9.2. Dalle tavole processuali emerge che per ricostruire il salario conseguito da RI 1 durante l’anno precedente l’infortunio ai sensi degli artt. 15 cpv. 2 LAINF e 22 cpv. 4 OAINF, l’amministrazione ha fatto capo ai datori forniti da datore di lavoro giungendo – dopo adeguamento al 2013 – all’importo di fr. 68’156.-- (doc. 393).
L’insorgente ha contestato questo importo, in quanto a suo dire “considera il reddito che il ricorrente avrebbe percepito presso la __________ nel 2013, se non fosse intervenuto l’infortunio, che però è inferiore alla media svizzera dell’11,59%. Per cui il guadagno annuo assicurato andrebbe adeguato al rialzo a CHF 76'055.28” (cfr. doc. I, pag. 21).
Il TCA ritiene che il guadagno assicurato sia stato correttamente calcolato dall’CO 1 e che non si possa applicare il gap salariale su questo dato come richiesto dall’avv. RA 1 (cfr. consid. 2.7.3. dove l’CO 1 è giunta a un gap salariale del 6,59% nel calcolo della rendita d’invalidità).
Al riguardo è utile sottolineare che le regole e i principi posti alla base della fissazione del guadagno assicurato per calcolare la rendita non corrispondono a quelli attinenti alla determinazione del reddito da valido.
Infatti, per fissare il guadagno assicurato si considera, di principio, ciò che è stato effettivamente percepito prima del sinistro (cfr. art. 15 LAINF; 22 OAINF; DTFA 1963 pag. 93 segg.; STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008), mentre invece per determinare il reddito da valido si considera un reddito ipotetico.
In una sentenza U 308/04 del 16 gennaio 2006 il TFA ha, al proposito, indicato che:
" (…)
3.3. Quant à la différence de plus de 9'000 fr. entre le revenu sans invalidité retenu par l'office AI ( 59'824 fr.) et le gain annuel assuré par la CNA (50'903 fr.), elle n'est pas pertinente et relève d'une confusion entre la notion de gain assuré - seul déterminant en matière de rente - qui se fonde sur la situation réelle de l'assuré avant l'accident et celle de revenu sans invalidité par quoi il faut entendre le gain hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (gain assuré; ATF 122 V 316 consid. 2a et les références).”
Anche su questo punto, dunque, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti