Raccomandata
Incarto n. 35.2015.35
cr/DC
Lugano 28 settembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 marzo 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 gennaio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 marzo 2006 il dr. med. RI 1, nato nel 1961, allora attivo quale medico assistente di chirurgia presso la clinica __________ di __________ - e perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1 - è caduto nel giardino della propria abitazione “e un ferro gli si conficcava nell’avambraccio sinistro” (doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
In particolare, con decisione del 18 settembre 2006, CO 1 ha accordato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 2).
Inoltre, con decisione del 5 novembre 2007 - che annullava e sostituiva una precedente decisione del 20 luglio 2007 con la quale l’amministrazione aveva rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità (doc. 3) - l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 21% a partire dal 1° agosto 2006 (doc. 4).
1.2. In sede di revisione, con decisione del 19 settembre 2014, l’assicuratore LAINF - constatato che a partire dal 1° marzo 2012 il dr. med. RI 1 ha iniziato un’attività lavorativa presso l’Ospedale __________ di __________ in qualità di capo clinica di chirurgia – dopo avere effettuato il confronto dei redditi, ha stabilito che a partire dal 1° novembre 2014 l’assicurato non ha più diritto ad una rendita di invalidità, essendo ora il suo grado di invalidità inferiore al 10% (doc. 11).
Con la stessa decisione, l’assicuratore infortuni ha pure proceduto ad un adeguamento dell’IMI spettante all’interessato, attribuendogli un’indennità per menomazione dell’integrità supplementare del 10% (doc. 11).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato - con la quale è stata contestata unicamente la soppressione del diritto ad una rendita di invalidità, ritenendo non corretto il calcolo operato dall’amministrazione, mentre invece l’assicurato ha espressamente indicato di non avere nulla da eccepire in merito all’attribuzione, da parte dell’assicuratore LAINF, di un’IMI supplementare del 10% (cfr. doc. 14) - in data 30 gennaio 2015, CO 1, dopo avere proceduto ad ulteriori accertamenti di natura economica al fine di verificare il ben fondato o meno delle obiezioni sollevate dall’opponente, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso dell’11 marzo 2015, il dr. med. __________, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, richiamando interamente le motivazioni già esposte in sede di opposizione per quanto riguarda il calcolo del reddito da valido, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscergli una rendita di invalidità almeno del 58%.
Sostanzialmente la patrocinatrice del ricorrente - dopo avere espressamente indicato che l’assicurato “non ha obiezioni sulla somma del suo reddito da invalido stabilito da Helsana nella querelata decisione” - ha per contro nuovamente contestato l’importo del reddito da valido calcolato dall’amministrazione, ribadendo come quest’ultima non poteva limitarsi a procedere “all’adeguamento al rincaro dell’ammontare del reddito da valido già fissato nel 2007” e che aveva portato al riconoscimento di una rendita di invalidità del 21%, ma avrebbe dovuto “procedere a stabilire quale sarebbe stato il reddito annuo lordo che egli avrebbe potuto conseguire nel 2014 nel nostro Cantone, se fosse stato in grado di continuare a esercitare a tempo pieno la propria professione di medico chirurgo alle dipendenze della __________ o eventualmente dell’__________ stesso oppure ancora di un’altra struttura ospedaliera nel nostro Cantone”.
La patrocinatrice del ricorrente ha affermato che qualora non fosse subentrato l’infortunio del 2006, l’assicurato avrebbe “senz’altro già raggiunto almeno la posizione di medico capo-servizio di chirurgia”, ciò che gli avrebbe permesso di conseguire uno stipendio annuo lordo di oltre fr. 300'000 - il quale paragonato a quello da invalido di fr. 127'305.75 darebbe un grado di invalidità per lo meno del 58% - o almeno quello di fr. 162'851, pari al massimo del salario individuale lordo corrisposto per la posizione di medico capo-clinica di chirurgia alle dipendenze dell’__________ (doc. I).
1.4. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In corso di causa, il TCA ha interpellato l’Ospedale __________ di __________ al fine di ottenere delle precisazioni in merito al salario che l’assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe potuto conseguire in qualità di medico capo clinica di chirurgia in grado di eseguire tutti i compiti afferenti a tale funzione (doc. V).
Il Vice Primario di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________ ha risposto al TCA con scritto datato 2 luglio 2015 e pervenuto in data 21 luglio 2015 (doc. VI), che è stato immediatamente trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. VII).
1.6. Con scritto del 27 luglio 2015, l’assicuratore infortuni ha ribadito la correttezza della propria decisione, osservando che l’assicurato “non possa, ragionevolmente, dimostrare una perdita economica superiore a CHF 135'837.-- cioè l’ultimo reddito in una funzione che ora non può espletare per ragioni amministrative e non legate all’infortunio occorso” (doc. VIII).
In data 25 agosto 2015, la patrocinatrice del ricorrente, dal canto suo, ha nuovamente contestato il reddito da valido calcolato dall’amministrazione, ribadendo le argomentazioni ricorsuali (doc. IX).
Il doc. VIII e il doc. IX sono stati trasmessi alla rispettiva controparte (doc. X, doc. XI), per conoscenza.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se CO 1 era legittimata oppure no a sopprimere, in via di revisione, la rendita d’invalidità di cui era al beneficio il dr. med. __________.
Non è invece più contestata, come del resto già indicato nella decisione su opposizione impugnata, l’attribuzione all’assicurato di un’IMI supplementare del 10%.
Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.2. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perchè cambia lo stato di salute, sia perchè il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 134 V 131 consid. 3 pag. 132; 130 V 343 consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b; 113 V 275 consid. 1a; 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
Secondo la giurisprudenza federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).
2.3. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.4. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.5. La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 8C_606/2014 del 26 agosto 2015 cons. 5; 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4; 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.6. Nella concreta evenienza, CO 1, con la decisione formale del 5 novembre 2007, aveva attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 21% a partire dal 1° agosto 2006, calcolata paragonando, con riferimento all’anno 2007, il reddito da valido di fr. 131'938 - pari al guadagno presumibilmente perso dall’assicurato nella sua attività di medico assistente di chirurgia presso __________ di __________ - con il reddito da invalido di fr. 104'442 che egli avrebbe potuto conseguire in qualità di medico assistente senza attività chirurgica presso l’__________ (cfr. doc. 4).
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
Nel mese di aprile 2012 l’assicuratore LAINF, venuto a conoscenza del fatto che l’assicurato è stato assunto presso l’Ospedale __________ di , ha proceduto ad una revisione del diritto alla rendita di invalidità, chiedendo all’ di volere fornire informazioni riguardo al rapporto di lavoro e alla situazione salariale del dr. RI 1.
In tale occasione, l’__________, compilando il formulario ricevuto dall’assicuratore LAINF, ha comunicato che il salario lordo mensile dell’interessato ammonta a fr. 10'449, più fr. 450 di assegni; che tale importo corrisponde al suo effettivo rendimento e che il salario previsto per la medesima funzione sarebbe stato lo stesso anche nel caso in cui l’assicurato non avesse subìto l’infortunio (cfr. doc. 5).
Con lettera accompagnatoria del 14 maggio 2012, il Vice Primario di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, dr. __________, ha così risposto alle domande dell’amministrazione:
" (…)
1.1 Quali lavori svolge attualmente la persona assicurata (job description)?
L’assicurato è impiegato a tempo pieno quale capo clinica di chirurgia. Gestisce il pronto soccorso di chirurgia: ha la supervisione ed è responsabile del teaching degli assistenti in formazione, è responsabile degli accertamenti e del ricovero dei pazienti. Inoltre è responsabile chirurgico delle cure intense interdisciplinari ed esegue i consulti fuori reparto.
1.2 La persona assicurata ha delle limitazioni nella sua attività lavorativa a causa dell’infortunio del 22 marzo 2006?
A causa delle sue limitazioni fisiche non può eseguire interventi chirurgici né in pronto soccorso né in sala operatoria. Qualora vi sia l’esigenza di un intervento sui suoi pazienti viene sistematicamente coinvolto un altro capo clinica od un senior della chirurgia.
1.3 Se non avesse subìto l’infortunio, la persona assicurata svolgerebbe altre mansioni? Come?
Senza limitazioni fisiche potrebbe eseguire tutti i compiti che spettano ad un capo clinica di chirurgia, in particolare potrebbe operare ed essere inserito nei picchetti notturni e festivi a pieno titolo.”
(Doc. 5a)
Rispondendo ad una esplicita domanda attraverso la quale l’amministrazione gli chiedeva di confermare che lo stipendio lordo da lui percepito corrispondeva a fr. 135'837 annui (ossia fr. 10'449 mensili per tredici mensilità), l’assicurato, tramite messaggio di posta elettronica del 30 maggio 2014, ha rilevato che “al momento dell’assunzione la cifra è corretta, anche se dal febbraio dello scorso anno, per problemi di riconoscimento titoli di perfezionamento, è stata ridotta” (doc. 7).
Invitato quindi ad indicare a quanto ammonti il suo stipendio a partire dal mese di febbraio 2013 (cfr. doc. 7), il dr. Rossi, tramite messaggio di posta elettronica del 3 giugno 2014, ha comunicato che il salario mensile lordo da lui conseguito “corrisponde a 9'792.75 CHF al mese, per 13 mesi” (doc. 8).
L’assicuratore LAINF ha pure provveduto a richiedere i conteggi salariali concernenti l’assicurato dal 1° marzo 2012 al 31 luglio 2014 (doc. 9), ricevuti in data 27 agosto 2014 (doc. 10).
A seguito della nuova situazione salariale dell’assicurato, l’amministrazione ha deciso di sopprimere, a partire dal 1° novembre 2014, la rendita di invalidità del 21% precedentemente versatagli, ritenuto che il discapito economico risultante dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 145'275 (corrispondente al guadagno annuo del 2006, aggiornato al 2014) e quello da invalido di fr. 131'938 (come indicato nella decisione del 5 novembre 2007) è del 5%, insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita di invalidità (doc. 11).
In sede di opposizione la patrocinatrice dell’assicurato ha contestato il raffronto dei redditi operato dall’amministrazione, ritenendo che quale reddito da valido avrebbe dovuto essere preso in considerazione almeno un importo pari a fr. 300'000, posto che senza l’insorgenza dell’infortunio l’assicurato avrebbe raggiunto per lo meno la posizione di medico capo-servizio di chirurgia presso una struttura ospedaliera cantonale o, in alternativa, per lo meno un ammontare di fr. 162'851 corrispondente al massimo del salario individuale lordo riconosciuto per la posizione di medico capo-clinica di chirurgia con esperienza pluriennale alle dipendenze dell’; quale reddito da invalido, inoltre, a parere della patrocinatrice, avrebbe dovuto essere conteggiato il salario effettivamente conseguito dall’assicurato presso l’, pari a fr. 127'305.75.
Nella decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha, da una parte, fatto proprio il reddito da invalido di fr. 127'305.75 proposto dalla patrocinatrice dell’assicurato, mentre, d’altra parte - dopo avere motivatamente spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto di potere condividere il reddito da valido di fr. 300'000 o, in alternativa, quello di fr. 162'851, proposti dall’avv. RA 1 - ha comunque modificato il reddito da valido precedentemente utilizzato di fr. 145'275 (ottenuto aggiornando al 2014 il reddito percepito nel 2006 presso ), sostituendolo con l’importo di fr. 135'837, pari a quanto effettivamente conseguito dall’assicurato al momento dell’assunzione presso l’ in qualità di capo clinica (cfr. doc. A).
L’assicuratore LAINF ha, infatti, rilevato che “il riferimento all’eventuale raggiungimento della posizione di medico capo-servizio di chirurgia presso una struttura ospedaliera cantonale non possa essere condiviso: trattasi di una semplice supposizione sprovvista di attendibilità che l’opponente non sostanzia oggettivamente” e che per quanto riguarda la funzione di capo-clinica di chirurgia “il dr. RI 1 ha accettato a far tempo dal mese di marzo 2013 una decurtazione di stipendio mensile pari a fr. 656.25 (stipendio febbraio CHF 10'449.-- e stipendio marzo CHF 9'792.75). Di fatto, dal marzo 2013 il dr. RI 1 percepisce identico stipendio rispetto a quello erogato dall’__________ al momento dell’assunzione. Ora, alla luce di quest’ultima constatazione, appare pacifico che la proposta di reddito-stipendio individuale lordo di fr. 162'851 formulata dall’opponente non possa essere ragionevolmente condivisa”.
Per tali ragioni, l’assicuratore LAINF ha quindi concluso che “appurato il guadagno da valido ragionevolmente conseguibile e cioè fr. 135'837 e la fondatezza del guadagno effettivamente conseguito pari a fr. 127'305.75, ne discende che in virtù dell’art. 18 LAINF la soppressione della rendita LAINF sia giustificata poiché il discapito economico è inferiore alla soglia minima legale (10%) che presuppone il diritto ad una rendita LAINF” (doc. A).
2.7. Con la propria impugnativa, l’insorgente non censura l’entità del reddito da invalido di fr. 127'305.75 calcolato dall’amministrazione (cfr. doc. I, pag. 19).
Per contro, la patrocinatrice dell’assicurato contesta l’entità di quello da valido calcolato dall’amministrazione nella decisione su opposizione impugnata (fr. 135’837/anno), sostenendo che l’assicuratore LAINF avrebbe dovuto calcolare lo stesso tenendo conto del fatto che, senza l’insorgenza del danno alla salute conseguente all’infortunio, egli avrebbe raggiunto “per lo meno la posizione di medico capo-servizio di chirurgia presso la __________ o un’altra struttura ospedaliera privata o pubblica del nostro Cantone, ciò che gli avrebbe senz’altro permesso di conseguire uno stipendio lordo di oltre CHF 300’000”.
La patrocinatrice del ricorrente ha pure aggiunto che “anche ammesso e non concesso di volere prendere per buona la tesi dell’CO 1, secondo cui il ricorrente, se non fosse rimasto vittima dell’infortunio, avrebbe nel frattempo potuto raggiungere tutt’al più la posizione di medico capo-clinica di chirurgia alle dipendenze dell’__________, il salario di base individuale lordo, senza cioè gli elementi di stipendio variabili, che egli avrebbe potuto percepire, tenuto conto già solo dell’esperienza lavorativa maturata dall’anno 2002 in poi nel nostro Cantone, sarebbe stato comunque quello massimo di fr. 162'851.-- e non certo quello minimo di fr. 135'837.--”, aggiungendo che il problema legato al mancato riconoscimento dei titoli di specializzazione da parte della Commissione delle professioni mediche è, da una parte, solo passeggera e oggetto di contenzioso legale e, dall’altra, non si sarebbe neppure presentato “se il ricorrente non fosse rimasto vittima del menzionato infortunio e avesse quindi potuto continuare a esercitare a tempo pieno la propria professione di medico chirurgo alle dipendenze della __________ (…) poiché presso le cliniche di tale società, così come presso altre cliniche private del nostro Cantone, il riconoscimento del titolo di specializzazione non era (e non è) richiesto” (cfr. doc. I).
Da parte sua, richiamata la giurisprudenza federale relativa alla nozione di reddito da valido, l’Istituto assicuratore resistente ha ritenuto che, nel caso concreto, non vi sia alcuna prova che l’assicurato avrebbe potuto raggiungere la posizione di medico capo-servizio di chirurgia presso una struttura ospedaliera cantonale, circostanza che deve essere considerata una mera allegazione di parte (doc. III).
Quanto al raggiungimento della posizione di medico capo-clinica di chirurgia, l’assicuratore LAINF convenuto ha ribadito che, come comunicato dall’assicurato stesso, egli era stato sì assunto nel febbraio 2012 con tale funzione e retribuito inizialmente con uno stipendio di fr. 135'837, ma poi, a causa di problemi per il riconoscimento dei suoi titoli di perfezionamento, a partire dal mese di marzo 2013, aveva subìto una decurtazione di stipendio, sicché “il riferimento alla retribuzione quale medico capo-clinica di chirurgia (con esperienza lavorativa in Ticino di oltre 10 anni citata dall’allora opponente) per uno stipendio individuale lordo annuo di fr. 162'851 non può essere ragionevolmente condivisa” (doc. III).
In corso di causa, il TCA
Con scritto datato 2 luglio 2015, ma pervenuto al TCA in data 21 luglio 2015, il dr. __________ ha risposto:
" (…)
Rispondo alla vostra richiesta di chiarimenti datata 16 giugno 2015.
II Dr. RI 1, ha iniziato la propria attività lavorativa presso il nostro servizio nel mese di marzo del 2015 (recte 2012, n.d.r.) in qualità di capo clinica, con uno stipendio di Fr. 135'837.00 lordi annuali.
Dal mese di marzo del 2013 la sua funzione è diventata quella di medico assistente ospedaliero, con uno stipendio lordo annuale di Fr. 127'305.75, in quanto l'Ufficio Federale della __________ non ha riconosciuto i suoi certificati e non ha potuto ottenere l’FMH per poter
continuare a lavorare come capo clinica.
In qualità di medico assistente ospedaliero il suo stipendio è al massimo e non sono previsti aumenti futuri. Se la sua qualifica fosse rimasta quella di capo clinica il suo stipendio avrebbe subìto i seguenti aumenti:
Marzo 2013 Fr. 141'245.00 lordi annuali
Marzo 2014 Fr. 146'640.00 lordi annuali
Marzo 2015 Fr. 152'085.00 lordi annuali.”
(Doc. VI)
2.8. Secondo la giurisprudenza, per fissare il reddito senza invalidità da considerare nel quadro del raffronto dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, realmente potuto conseguire al momento determinante qualora fosse rimasta in buona salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo più concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato).
Trattandosi della questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico cambiamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del proprio reddito, se non fosse divenuto invalido. Ciò potrebbe essere il caso, ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d’intento da parte dell’assicurato non sono sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi infatti manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014 del 28 agosto 2014 consid. 3.2, 8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1, 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2, 8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2, 8C_938/2009 del 23 settembre 2010 consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).
L’intenzione di avanzare professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell’insorgenza del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014 appena citata, riguardante un assicurato che, al momento dell’infortunio, stava temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di esso, aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in automazione ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale federale ha ritenuto che, al momento dell’insorgenza del danno alla salute, non esisteva alcun indizio concreto a favore dell’intenzione dell’assicurato di terminare prossimamente la sua attività di operatore in automazione per iniziare una formazione di programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF 8C_144/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.3.4 e riferimento ivi citato).
Questa Corte non può esimersi dall’evidenziare come la giurisprudenza appena esposta sia estremamente penalizzante nei propri effetti, in special modo per coloro che subiscono un infortunio in giovane età. Tuttavia, visto che essa viene costantemente, e ancora in tempi recenti, confermata dal Tribunale federale, spetta semmai all'Alta Corte precisarla o modificarla se lo riterrà opportuno.
2.9. Nella RAMI 2005 U 554 p. 315ss., l’Alta Corte ha stabilito che nell’esaminare quale sarebbe stata la presumibile evoluzione professionale, è possibile, secondo le circostanze, fondarsi su una particolare qualifica professionale conseguita nonostante l’invalidità per trarre conclusioni a proposito dell’evoluzione ipotetica che avrebbe avuto luogo senza il danno alla salute. Ciò è in particolare ammissibile quando la precedente attività lavorativa può essere esercitata anche dopo l’infortunio. Per contro, dal successo che la persona invalida ha ottenuto in un nuovo campo di attività, non si può dedurre che essa, qualora non fosse insorto il danno alla salute, avrebbe raggiunto una posizione equivalente anche nella sua precedente professione (giurisprudenza successivamente confermata con la STF 8C_550/2009/8C_677/2009 del 12 novembre 2009 consid. 4.1 e con la DTF 139 V 28 consid. 3.3.3.2).
In quella fattispecie, si trattava di un’assicurata che, prima dell’infortunio, svolgeva l’attività di fisioterapista diplomata e che, dopo di esso, aveva intrapreso una riqualifica professionale divenendo finalmente docente di fisioterapia presso una scuola professionale. A proposito della determinazione del reddito da valido, ella ha sostenuto di avere, già prima dell’infortunio, compiuto degli sforzi concreti volti al perfezionamento quale docente di fisioterapia, di modo che, senza il danno alla salute, avrebbe lavorato in quel contesto.
Il TFA ha innanzitutto accertato che, prima dell’evento infortunistico, facevano difetto dei passi concreti ai sensi della giurisprudenza. Del resto, l’assicurata si era decisa a riqualificarsi professionalmente soltanto dopo che il consulente in integrazione professionale dell’AI le aveva illustrato le diverse opportunità e indicato che le terapie speciali fisicamente meno impegnative non sarebbero state, o lo sarebbero state solo in parte, assunte dalle casse malati. D’altro canto, a proposito al fatto che l’assicurata, (anche) senza l’invalidità, sarebbe stata in grado di portare a termine con successo la formazione quale docente di fisioterapia, l’Alta Corte ha giudicato che tale circostanza é altrettanto poco decisiva quanto le possibilità teoriche di perfezionamento dopo il conseguimento di un bachelor, ritenuto che si tratta unicamente di valutare come si sarebbe sviluppata la carriera professionale senza l’infortunio. Il fatto che l’assicurata si sia affermata con successo nel suo nuovo campo di attività e che continui a perfezionarsi, consente soltanto di presumere che, anche in qualità di fisioterapista, avrebbe fatto altrettanto.
La STF 8C_550/2009/8C_677/2009 concerne il caso di un assicurato che, prima dell’infortunio, si trovava alle dipendenze di una falegnameria quale apprendista e che, dopo di esso, terminato l’apprendistato, dapprima aveva lavorato quale falegname e, in seguito, concluso con successo una riformazione professionale quale operatore sociale. In relazione alla determinazione del reddito da valido, egli ha preteso che, senza il danno alla salute, avrebbe conseguito la maestria in falegnameria. Nell’ambito della procedura giudiziaria cantonale, é emerso che l’assicurato era un apprendista motivato, intelligente, con talento manuale. Le sue note scolastiche erano sopra la media. Testimoni hanno dichiarato che l’assicurato disponeva delle capacità per ottenere la maestria, ritenuto che egli aveva concluso l’apprendistato con la nota 5. Egli aveva inoltre dimostrato forte volontà e ambizione.
Dopo aver ricordato che indizi a favore di uno sviluppo professionale devono essere dati anche nel caso di assicurati giovani, e ciò nella forma d’indicazioni concrete esistenti già al momento in cui é occorso l’infortunio, il Tribunale federale ha accertato che, sino all’evento infortunistico, l’assicurato non aveva compiuto alcun passo concreto verso un perfezionamento quale maestro falegname.
Sempre secondo il TF, anche dalla carriera professionale che si é sviluppata dopo l’infortunio, non é possibile trarre conclusioni a proposito di quale sarebbe stata l’evoluzione senza l’infortunio stesso. In effetti, da parte dell’assicurato non sono più stati compiuti sforzi di perfezionamento nell’ambito della professione di falegname.
Infine, nella DTF 139 V 28, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato che, prima dell’infortunio, esercitava il mestiere di carpentiere e che, dopo di esso, aveva intrapreso un’attività indipendente nello stesso ambito professionale. L’assicuratore LAINF aveva stabilito il reddito da valido applicando la tabella TA 1, ramo 20, livello di qualifica 1+2.
Da parte sua, il TF ha ritenuto che, così facendo, l’amministrazione aveva insufficientemente tenuto conto del presumibile sviluppo professionale. In effetti, dalla documentazione a disposizione emergeva che l’assicurato era un operaio specializzato bravo, affidabile, impegnato e consapevole dei propri doveri, che si stava preparando per l’esame di maestria e al quale il datore di lavoro, senza il danno alla salute, avrebbe affidato la direzione del servizio clienti. L’Alta Corte ha pure ritenuto decisiva la circostanza che l’assicurato, nonostante il danno alla salute, é stato in grado di affermarsi quale indipendente in un settore di nicchia e di ben posizionarsi sul mercato. Questi aspetti costituiscono degli indizi da considerare nella determinazione dell’ipotetica evoluzione del salario da valido. Per tutte queste ragioni, il TF ha concluso che, senza l’infortunio e malgrado la sua giovane età, l’assicurato avrebbe potuto attendersi un salario chiaramente sopra la media.
2.10. Alla luce dei principi giurisprudenziali citati nei precedenti considerandi, il TCA è dunque chiamato a esaminare se, nella concreta evenienza, sono dati degli indizi concreti a favore del fatto che, come sostenuto dalla patrocinatrice del ricorrente, in assenza del danno alla salute, l’assicurato avrebbe beneficiato di un avanzamento professionale con un conseguente avanzamento salariale, raggiungendo “per lo meno la posizione di medico capo-servizio di chirurgia presso la Clinica __________ o un’altra struttura ospedaliera privata o pubblica del nostro Cantone, ciò che gli avrebbe senz’altro permesso di conseguire uno stipendio lordo di oltre CHF 300’000” o, in alternativa, quantomeno la posizione di medico capo-clinica di chirurgia alle dipendenze dell’__________, con un salario di base individuale lordo, tenuto conto già solo dell’esperienza lavorativa maturata dall’anno 2002 in poi nel nostro Cantone, pari a “quello massimo di fr. 162'851.-- e non certo quello minimo di fr. 135'837.--” (doc. I).
Al riguardo, questo Tribunale constata innanzitutto che, al momento dell’infortunio, il dr. RI 1 era occupato in qualità di medico assistente presso la __________.
Dopo l’infortunio e meglio a partire dal mese di marzo 2012, il dr. RI 1 ha trovato una nuova occupazione presso l’Ospedale __________ di __________, in qualità di medico capo clinica di chirurgia. A seguito tuttavia di problemi di riconoscimento di titoli da parte dell’Ufficio Federale della __________, la sua funzione è stata ridimensionata, a partire dal mese di marzo 2013, a quella di medico assistente ospedaliero, con uno stipendio inferiore, come indicato dal dr. __________ nello scritto del 2 luglio 2015 in risposta ad una richiesta di chiarimenti del TCA (doc. VI).
2.11. Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che, all’epoca in cui é accaduto l’infortunio, non esistessero degli indizi concreti che il ricorrente avrebbe ottenuto un avanzamento professionale (con conseguente adeguamento salariale) presso il precedente datore di lavoro o un’altra struttura privata o pubblica.
La stessa patrocinatrice del ricorrente, del resto, non ha dimostrato tramite la presentazione di indizi concreti che un avanzamento professionale si sarebbe molto verosimilmente realizzato e non fosse solo una mera possibilità teorica, limitandosi a considerare “evidente” che, senza il danno alla salute, l’assicurato “non sarebbe rimasto eternamente nella posizione che occupava in quel momento, senza alcun tipo di avanzamento nella propria carriera e continuando a percepire sempre lo stesso immutabile stipendio, ma che al contrario, egli avrebbe nel frattempo potuto raggiungere almeno la posizione di medico capo-servizio di chirurgia presso la Clinica ____________________ o un’altra struttura ospedaliera privata o pubblica nel nostro Cantone” (cfr. doc. I).
Queste considerazioni, sprovviste di prove tangibili, non possono tuttavia essere considerate sufficienti.
Pertanto, è a ragione che l’amministrazione ha ritenuto che quanto sostenuto dalla patrocinatrice del ricorrente non può che essere considerata una mera allegazione di parte, motivo per il quale non è possibile tenere conto, quale reddito da valido, di un importo pari a fr. 300'000 come preteso invece, a torto, in sede ricorsuale.
Occorre tuttavia considerare che la giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che un avanzamento professionale dipende, oltre che dalle qualità personali e dall’impegno della persona, anche da altre circostanze esterne non influenzabili. Ciò é tanto più vero quanto gli obiettivi sono elevati e lontani (cfr. la STF 8C_550/2009/8C_677/2009, citata in precedenza, dalla quale risulta che l’assicurato era stato descritto come un apprendista intelligente, dotato e motivato, con le capacità necessarie per ottenere la maestria).
Inoltre, é utile segnalare che, in una sentenza 8C_1060/2008 del 19 agosto 2009 consid. 5.2, trattandosi di un assicurato il cui datore di lavoro aveva attestato in uno scritto che, alla luce della sua formazione professionale e della grande esperienza maturata nell’ambito dei prodotti e della vendita, egli sarebbe stato proposto quale candidato ad assumere la direzione delle vendite per i Paesi scandinavi oppure, in alternativa, sarebbe stato preso in considerazione un suo coinvolgimento diretto in azienda quale responsabile dell’ufficio vendite, il TF ha stabilito che ciò consentiva soltanto di concludere che era stata ipotizzata una candidatura dell’assicurato per le attività in questione. Del resto, sempre secondo l’Alta Corte, qualora fosse stata effettivamente pianificata una carriera fino al momento dell’infortunio, di ciò si sarebbe dovuto trovare traccia nel dossier personale.
2.12. Se, al momento dell’infortunio, non vi erano dunque indizi concreti a favore di un futuro avanzamento professionale dell’insorgente – a quel momento medico assistente presso la __________
Ora, sarebbe paradossale negare che, quale persona sana, l’assicurato non avrebbe fatto carriera, quando, pur con gli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico, egli é nei fatti riuscito a migliorare la propria posizione professionale (e, quindi, retributiva).
Pertanto, al caso sub judice va applicata la giurisprudenza di cui alla RAMI 2005 U 554, successivamente più volte confermata (cfr. il consid. 2.9.), secondo la quale, trattandosi di determinare il reddito da valido, é consentito tener conto degli sviluppi prodottisi nella carriera professionale dell’assicurato nonostante l’invalidità, e ciò soprattutto quando la precedente attività lavorativa può essere svolta anche dopo l’infortunio (come é il caso nella presente fattispecie).
In tali condizioni il TCA ritiene che, qualora non fosse accaduto il sinistro del 22 marzo 2006, è plausibile che il dr. __________ avrebbe migliorato la propria posizione professionale, visto che di fatto, nel 2012, sebbene solo per un periodo limitato, egli ha ottenuto il ruolo di medico capo clinica di chirurgia presso l’__________ di __________.
Ciò è, del resto, quanto ha riconosciuto l’amministrazione stessa, la quale – nonostante la questione del mancato riconoscimento del titolo estero di specializzazione in chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica, ritenuto inferiore a quello di chirurgia generale, da parte dell’Ufficio federale della __________ per la quale, secondo quanto indicato dalla patrocinatrice del ricorrente, è in corso “un contenzioso legale che dovrebbe risolversi a favore del ricorrente” (cfr. doc. I e doc. IX) - nella decisione su opposizione impugnata, ha espressamente indicato che quale reddito da valido andava considerato quello corrisposto dall’__________ per la mansione di medico capo clinica di chirurgia.
Questo Tribunale rileva, tuttavia, che l’amministrazione ha utilizzato il reddito percepito dall’assicurato nella sua funzione di capo clinica nel 2012, mentre il raffronto dei redditi va effettuato con riferimento all’anno 2014.
Pertanto, il TCA non può considerare corretto l’importo di fr. 135'837 annui (2012) figurante nella decisione su opposizione qui impugnata, che andrebbe aggiornato al 2014.
Ora, dallo scritto del dr. __________ del 2 luglio 2015 emerge che, senza il sopraggiungere dei problemi legati al mancato riconoscimento dei titoli da parte del competente Ufficio federale, qualora l’assicurato avesse continuato a svolgere la sua attività di capo clinica, nel 2014 avrebbe conseguito un guadagno annuo di fr. 146'640 (cfr. doc. VI).
Questo Tribunale non può, tuttavia, utilizzare tale ammontare, ritenuto che, come già indicato in precedenza, a causa di un problema di riconoscimento di titoli di specializzazione da parte della __________ – per il quale, come sottolineato dalla patrocinatrice del ricorrente, è in corso un contenzioso legale (cfr. doc. I e doc. IX) - di fatto, a partire dal 2013, la funzione dell’assicurato è passata da medico capo clinica a medico assistente ospedaliero.
A tale riguardo, va osservato che resta riservata la possibilità per l’assicurato, in caso di risoluzione a suo favore, come più volte ritenuto scontato da parte della sua patrocinatrice, del contenzioso legale concernente il riconoscimento dei titoli di specializzazione, di chiedere una revisione dell’ammontare della rendita.
Alla luce di tali puntuali circostanze, questo Tribunale ritiene quindi corretto utilizzare, nella determinazione del reddito da valido dell’assicurato con riferimento al 2014, il precedente salario percepito dall’assicurato nel 2006 presso la __________, aggiornato al 2014, per un importo di fr. 145'275 annui.
Questo ammontare era, del resto, già stato indicato, in un primo momento, dall’amministrazione stessa nella decisione del 19 settembre 2014 (cfr. doc. 11).
Tale soluzione appare tanto più corretta, ritenuto che il suddetto importo di fr. 145'275 indicizzato al 2014 si discosta, di poco, dal reddito che avrebbe ottenuto l’assicurato in qualità di capo clinica nel 2014, pari a fr. 146'640 annui.
Questo Tribunale non condivide, per contro, il parere della patrocinatrice dell’assicurato, secondo la quale bisognerebbe conteggiare, quale reddito da valido per il 2014, per lo meno l’importo annuale di fr. 162'851, tenuto conto della lunga esperienza dell’interessato (doc. I).
Il TCA rileva che l’importo proposto dalla patrocinatrice del ricorrente corrisponde al salario massimo conseguibile nel 2014 da un medico capo clinica con sei scatti, secondo quanto indicato nella tabella salariale dell’__________ (cfr. doc. 15a).
L’importo indicato nella tabella salariale in questione, tuttavia, non corrisponde a quanto avrebbe potuto guadagnare l’assicurato – e solo nel caso in cui non fosse subentrato, come invece avvenuto, il problema di riconoscimento di titoli di specializzazione da parte della __________ - ritenuto che nello scritto del 2 luglio 2015 il dr. __________ ha espressamente indicato che “se la sua qualifica fosse rimasta quella di capo clinica il suo stipendio avrebbe subito i seguenti aumenti: marzo 2013 fr. 141'245 lordi annuali; marzo 2014 fr. 146'640 lordi annuali; marzo 2015 fr. 152'085 lordi annuali” (doc. VI).
Il grado d’invalidità dell’insorgente a decorrere dal 1° novembre 2014 - determinato raffrontando il reddito effettivamente percepito presso l’__________ (fr. 127'305.75/anno) con quello che egli avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr. 145’275/anno)
2.13. Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un importo di fr. 1’800 a titolo di ripetibili da mettere a carico della CO 1 (cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Il dr. med. RI 1 ha diritto ad una rendita di invalidità del 12% a far tempo dal 1° novembre 2014.
CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili parziali.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti