Raccomandata

Incarto n. 35.2015.28

LG/sc

Lugano 24 giugno 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 gennaio 2015 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 16 settembre 2012, RI 1, nato nel 1961, socio e gerente della __________, e pertanto, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 (in seguito: CO 1) – camminando nel cortile di casa è inciampato e per evitare di cadere ha appoggiato malamente il piede sinistro. Il ginocchio non ha retto e l’assicurato è caduto a terra (doc. 1, 4).

A seguito del sinistro l’assicurato ha riportato, secondo il referto dell’Ospedale __________ di __________, una frattura pluriframmentaria plateau tibiale laterale a sinistra (AO 41-B3.1) e una frattura di lussazione omero prossimale a sinistra (AO 11-A1.3) (doc. 6).

L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con la decisione del 13 ottobre 2014, la CO 1 ha posto fine alle prestazioni assicurative LAINF al 31 marzo 2014, ha rifiutato di versare all’interessato una rendita d’invalidità, in quanto dal confronto dei redditi risulta un’incapacità al guadagno che non permette l’erogazione di una rendita di invalidità e, infine, ha accordato all’assicurato un’IMI del 20% (doc. 148).

1.3. A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato (cfr. doc. 153, 158), in data 22 gennaio 2015 la CO 1 ha confermato il contenuto della sua decisione del 13 ottobre 2014 (doc. 161).

1.4. Con tempestivo ricorso del 23 febbraio 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e la riforma della stessa ai sensi dei considerandi. In via subordinata egli ha chiesto il rinvio degli atti alla prima istanza per nuova istruttoria (doc. I).

Il ricorrente ha contestato l’aspetto economico della decisione impugnata, in particolare, la mancata applicazione, da parte della CO 1, del metodo straordinario di graduazione dell’invalidità (doc. I).

1.5. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

2.1. Oggetto della lite è innanzitutto l’entità della rendita d’invalidità spettante a RI 1. Non è invece oggetto di contestazione ed esula quindi dalla presente vertenza il riconoscimento di un’IMI del 20%.

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3. Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’insorgente una rendita d’invalidità, facendo capo al metodo ordinario del raffronto dei redditi (cfr. doc. 148, 161).

L’insorgente ha contestato l’operato dell’amministrazione, che avrebbe dovuto – a suo dire – applicare il metodo straordinario di valutazione dell’invalidità (cfr. doc. I).

A proposito dell’obiezione sollevata dal ricorrente, il TCA rileva che, secondo la giurisprudenza federale, qualora non sia possibile determinare con sufficiente affidabilità i redditi ipotetici da raffrontare, ispirandosi al metodo specifico per gli assicurati non attivi (art. 8 cpv. 3 LPGA), occorre procedere a un confronto delle attività e valutare il grado d’invalidità secondo l’incidenza della ridotta capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (procedura straordinaria di valutazione). La differenza fondamentale tra questa procedura e il metodo specifico é che l’invalidità non viene valutata direttamente in base a un confronto delle attività. Si inizia con il determinare, mediante tale comparazione, qual è l’impedimento provocato dal danno alla salute, dopo di che si valutano separatamente gli effetti di questo impedimento sulla capacità lucrativa (cfr. DTF 128 V 29 consid. 1 e 104 V 135 consid. 2).

In questo contesto, l’Alta Corte ha però pure precisato che se l’attività esercitata dopo l’insorgenza del danno alla salute non permette di valorizzare pienamente la capacità lavorativa residua dell’assicurato, quest’ultimo può essere tenuto a lasciare il proprio posto di lavoro, rispettivamente a mettere fine alla propria attività indipendente, a favore di un’attività più lucrativa, e ciò in virtù dell’obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità. Lo sforzo che ci si attende dall’assicurato è tanto più importante quanto la diminuzione del danno è sostanziale (cfr. STF 9C_147/2014 del 9 maggio 2014 consid. 7.2.1 e i riferimenti ivi menzionati; vedi anche la sentenza di questa Corte 35.2014.73 del 4 maggio 2015 cresciuta incontestata in giudicato).

Come si vedrà al consid. 2.4., dal punto di vista medico l’assicurato può svolgere la sua precedente attività al massimo nella misura del 33 e 1/3%, mentre è da ritenersi abile al lavoro in misura completa in un’attività confacente e rispettosa delle limitazioni indicate dal medico fiduciario (cfr. rapporto del 27 gennaio 2014 del Dr. __________, doc. 87, pag. 6).

Ciò significa che l’attività indipendente consente a RI 1 di valorizzare soltanto una piccola parte della sua residua capacità lavorativa e di guadagno.

Se ne deduce pertanto che, in queste circostanze, un cambiamento di attività professionale è ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell’importanza della diminuzione del danno che ci si può attendere. In questo senso, l’Istituto assicuratore resistente ha dunque correttamente applicato il metodo ordinario del raffronto dei redditi per valutare l’invalidità del ricorrente.

D’altro canto, nel caso di specie, i due termini del raffronto dei redditi, possono essere determinati in maniera sufficientemente precisa (cfr. consid. 2.5.1. e 2.5.3.).

2.4. Dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore ha fatto capo al parere del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia.

Nel rapporto del 27 gennaio 2014 il Dr. __________ ha posto la seguente diagnosi:

" (…)

Gonartrosi post- traumatica prevalentemente laterale con deficit di sostanza ossea del ginocchio destro in stato dopo frattura e osteosintesi del ginocchio sinistro con trapianto osso-artificiale.

Stato dopo AMO e artroscopia diagnostica.

Stato dopo frattura omero prossimale sinistro e lussazione dell'articolazione gleno-omerale trattata conservativamente.

Alla MRI sospetto di una lesione parziale del sovraspinato” (doc. 87, pag. 5).

Il Dr. __________, dopo aver indicato che il paziente non è in grado e neppure vuole cambiare la sua attività lavorativa in quanto la ditta è ben avviata, ha valutato la capacità lavorativa nelle sue attuali mansioni:

" (…)

Dal punto di vista della esigibilità ritengo che il paziente possa molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg. Talvolta pesi anche fino a 10 kg ma mai oltre i 10 kg.

Può sollevare pesi fino a 5 kg molto spesso oltre l'altezza del petto mentre di rado può sollevare pesi oltre i 5 kg oltre l'altezza del petto.

Può svolgere attività leggera e di precisione molto spesso, talvolta anche attività medie ma non può più svolgere attività pesanti e molto pesanti.

La rotazione della mano può essere svolta molto spesso.

Di rado può fare lavori sopra la testa. Molto spesso può fare lavori che comportano la rotazione del busto. Molto spesso può mantenere la posizione seduta ed inclinata in avanti. Di rado la posizione in piedi e inclinata in avanti.

Il paziente non può più assumere la posizione inginocchiata e con ginocchio in flessione. Molto spesso può mantenere la posizione seduta.

Talvolta anche la posizione in piedi.

Molto spesso può camminare per distanze oltre i 50 metri. Talvolta anche per tragitti più lunghi. Di rado può spostarsi su terreni accidentati così come salire le scale. Non può più salire le scale a pioli.” (doc. 87, pag.6).

Secondo il perito, l’assicurato è da ritenersi abile al lavoro in misura completa in un’attività confacente con le limitazioni suindicate (doc. 87, pag. 6)

Interpellato dalla CO 1 in merito alla capacità lavorativa nella sua professione (cfr. doc. 95), il Dr. __________ ha aggiunto – in data 11 marzo 2014 – che visto il mansionario dell’assicurato egli ritiene “che il paziente possa svolgere la sua precedente attività al massimo nella misura del 33 e 1/3%” (doc. 97).

Essendo il quadro clinico dell’assicurato incontestato, è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti (cfr. doc. I, III).

2.5. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.5.1. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo la CO 1 l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2014 (su questo aspetto si veda la DTF 128 V 174) – qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato – un importo annuo di fr. 65'000.-- (fr. 5'000.-- mensili per tredici mensilità) (doc. 148).

Questo importo è stato comunicato alla CO 1 dal ricorrente stesso (cfr. scritto dell’8 maggio 2014 del precedente rappresentante, doc. 114) e il TCA non intravede ragioni per non applicarlo.

2.5.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).

In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.5.3. Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella tabella TA1.

La CO 1 ha calcolato il reddito da invalido su due varianti: la variante 1 con le tabelle TA1 attività pratiche come vendita, cura delle persone, elaborazione dati e amministrazione, utilizzo di macchinari e apparecchiature elettroniche, servizi di sicurezza e trasporti; e la variante 2, con le tabelle TA1_b settore privato livello 4 responsabili dell’esecuzione di lavori senza funzione di quadro) (doc. 148, 161).

Anche applicando le tabelle TA1 2012, in una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero, livello di qualifica 1 (attività semplici di tipo fisico o manuale), come proposto dal ricorrente (cfr. doc. I, pto. 7), il risultato finale non cambia (cfr. consid. 2.5.5.).

Utilizzando dunque i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'210.--.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3/4-2015, p. 88), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2014 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 3/4-2015, p. 89, e la stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali dell’Ufficio federale di statistica), un reddito mensile di fr. 5'513.20 oppure di fr. 66'158.40 per l'intero anno (+0,7 per il 2013; +0,8 per il 2014).

2.5.4. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 10% sul reddito statistico da invalido per tenere conto delle limitazioni funzionali e dell’età dell’assicurato (doc. 148, 161). L’insorgente, da parte sua, ha postulato una riduzione del 15% senza tuttavia addurre particolari argomentazioni al riguardo (cfr. doc. I, pto. 7).

Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 10%, la CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr. 59'542.55.

2.5.5. Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 59'542.55 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 65'000.-- risulta essere dell’8,3%.

Accertato che il grado di invalidità non raggiunge la soglia minima del 10% fissata dall’art. 18 cpv. 1 LAINF, come stabilito dall’amministrazione nella decisione su opposizione del 22 gennaio 2015 (cfr. doc. 161), il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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