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Incarto n. 35.2015.21

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Lugano 18 gennaio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 dicembre 2014 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 15 novembre 2013, il medico dentista __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che la propria dipendente RI 1, il 19 ottobre 2013, aveva avvertito un forte dolore al ginocchio sinistro nel rialzarsi da terra grazie all’aiuto di una terza persona che le aveva porto la mano (cfr. doc. 0).

Con certificazione del 18 dicembre 2013, il dott. __________ ha diagnosticato una rottura post-traumatica del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro, insorta “dopo un falso movimento” (cfr. doc. 5).

1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’istituto assicuratore, con decisione formale del 4 marzo 2014, ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente al danno meniscale, sostenendo, da un lato, che non era da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che esso non costituiva neppure una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 23).

1.3. A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 il 31 marzo 2014 (cfr. doc. 25), l’amministrazione, in data 23 dicembre 2014, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 33).

1.4. Con tempestivo ricorso del 2 febbraio 2015, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannata a riconoscere il proprio obbligo a prestazioni relativamente all’evento del 19 ottobre 2013.

Per quanto riguarda innanzitutto lo svolgimento dei fatti, l’insorgente sostiene che, nel caso di specie, non troverebbe applicazione il principio della “dichiarazione della prima ora”, in quanto non si sarebbe “… in presenza di “versioni contraddittorie” di un assicurato, bensì da un lato di una descrizione (giocoforza) sommaria e dall’altro di una più estesa che specifica e completa la prima.”.

L’assicurata fa quindi valere che sarebbero realizzate tutte le condizioni per riconoscere un infortunio ai sensi di legge, in particolare l’intervento di un fattore esterno straordinario (doc. I, p. 7 s.: “…, è palese che se il signor __________ non avesse (inaspettatamente) “tirato” (dato uno “strattone”) alla ricorrente, il di lei ginocchio non avrebbe subito un “anomalo movimento” (verosimilmente un’anomala rotazione) e non vi sarebbe stata alcuna conseguenza infortunistica. Il “falso movimento” indicato dalla ricorrente non è un evento a sé, ma la diretta conseguenza dell’inaspettato “strattone” che il signor __________ ha operato. Quello che è senza dubbio un “fattore esterno” (l’intervento del signor __________), è anche “straordinario”(non rientra nella normalità delle cose che al porgere una mano segua involontariamente uno strattone che si rileva esagerato) …”.

A titolo subordinato, secondo la ricorrente, l’obbligo a prestazioni dell’CO 1 andrebbe comunque ammesso a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio (doc. I, p. 8 s.: “Si rileva infatti come nel caso in questione non ci si trovi di fronte unicamente ad un caso in cui “la comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita (decisione impugnata, pag. 7, p.to 19) ma in ogni caso almeno ad un “fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano” rispettivamente ad uno “specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo eccedente il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile” (…). E se “l’intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l’esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi”, a maggior ragione deve essere ammesso nel caso in questione in cui non solo vi è stato un cambiamento di posizione suscettibile di originare un trauma, ma questo è risultato conseguente ad un cambiamento di posizione reso straordinariamente repentino dal conosciuto “strattone”.”).

1.5. L’istituto convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. Con scritto del 4 marzo 2015, l’assicurato ha personalmente formulato alcune osservazioni (cfr. doc. V).

L’CO 1 si è espressa in proposito in data 13 marzo 2015 (doc. VII).

1.7. Nel mese di luglio 2015, il TCA ha richiamato dal patrocinatore dell’insorgente il formulario a cui si fa accenno nel ricorso, non figurante agli atti di causa (cfr. doc. IX e doc. X + allegato).

1.8. Sempre in corso di causa, questo Tribunale ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a rispondere ad alcune domande inerenti alla natura del danno meniscale presentato dalla ricorrente (doc. XI).

La risposta dello specialista è pervenuta in data 14 dicembre 2015 (doc. XIII + allegato).

Le parti hanno potuto formulare le loro osservazioni in merito (cfr. doc. XV e doc. XVI).

in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione a sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare le proprie prestazioni relativamente alla lesione meniscale dell’assicurata, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie professionali.

Il cpv. 2 di questa disposizione prevede che il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio.

2.3. Gli assicuratori contro gli infortuni devono dunque corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF.

L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.

Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile a infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, sentenza del TFA U 76/03 del 15 aprile 2004; sentenza del TFA U 94/03 del 31 ottobre 2003).

In questo contesto, il TCA segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2017 (il termine di referendum scadrà il 14 gennaio 2016).

A proposito delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

Nel Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:

" Nella propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).”

(FF 2014 6846-6847 - il corsivo è del redattore).

Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, p. 88; Ibidem, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341)

2.4. Nella presente fattispecie, va rilevato che l’amministrazione non contesta il fatto che RI 1 sia portatrice di una lacerazione del menisco ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lettera c OAINF (cfr. doc. 33, p. 7: “È da constatare che la Dr.ssa __________ e il Dr. __________ entrambi danno per scontato che la lesione riportata al ginocchio sinistro dell’assicurata è una rottura del (corno posteriore del) menisco. Tale lesione è riportata nell’elenco esaustivo dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (lett. c).”).

Al proposito, il TCA constata che in effetti l’esame di risonanza magnetica eseguito in data 4 dicembre 2013, ha segnatamente evidenziato la presenza di una rottura del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro (cfr. doc. 13), lesione che ricade indubbiamente sotto la lettera c dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

Facendo riferimento al contenuto del rapporto 20 gennaio 2014 del dott. __________, chirurgo del ginocchio presso la __________ di __________, il quale ha attestato che la lesione meniscale è di natura degenerativa (cfr. doc. 12: “Degenerativer medialer Meniskusläsion” – il corsivo è del redattore), l’amministrazione fa però valere che il danno alla salute in questione non sarebbe stato causato dal sinistro dell’ottobre 2013 (cfr. doc. 33, p. 9: “Perciò non si può ammettere – senza ulteriore motivazione – un nesso causale tra l’evento del 19 ottobre e le lesioni del menisco.”).

In questo contesto, è utile ricordare che la nozione di lesione parificata a infortunio ha lo scopo di evitare la sovente difficile distinzione tra malattia e infortunio. Gli assicuratori LAINF devono quindi assumere un rischio che, in ragione della distinzione appena citata, dovrebbe di principio essere coperto dall’assicurazione contro le malattie. Le lesioni menzionate all’art. 9 cpv. 2 OAINF vengono assimilate a un infortunio anche nel caso in cui abbiano un’origine verosimilmente morbosa oppure degenerativa, a condizione che una causa esteriore abbia per lo meno scatenato i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1, 129 V 466 e 123 V 43 consid. 2b). Per contro, se una tale lesione è insorta senza che sia stata scatenata da un fattore esterno repentino e involontario, essa è indubbiamente attribuibile a una malattia o a fenomeni degenerativi ai sensi della prima frase dell’art. 9 cpv. 2 OAINF e spetta quindi all’assicurazione contro le malattie farsene carico (cfr. STF 8C_357/2007 del 31 gennaio 2008 consid. 2).

Nella concreta evenienza, in corso di causa, il TCA ha chiesto al dott. __________ di precisare se, a suo avviso, la diagnosticata lesione del menisco mediale fosse attribuibile indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi e, d’altra parte, se condividesse il parere della radiologa dott.ssa __________, secondo la quale il reperto oggettivato a livello del corno posteriore del menisco mediale sarebbe compatibile con una rottura post-traumatica (cfr. doc. XI).

Con rapporto del 9 dicembre 2015, lo specialista ha affermato di non credere che la nota lesione meniscale sia insorta in occasione della distorsione del ginocchio sinistro. La distorsione ha semplicemente traumatizzato una lesione preesistente e, contemporaneamente, l’incipiente artrosi presente a livello del compartimento mediale. A suo avviso, ciò è anche avvalorato dal fatto che, grazie alle cure conservative disposte nel frattempo, l’assicurata è divenuta completamente asintomatica.

D’altro canto, il dott. __________ ha dichiarato di non condividere il parere della dott.ssa __________ e di ritenere che si sia trattato piuttosto di una rottura degenerativa, asintomatica al momento dell’evento dell’ottobre 2013 (cfr. doc. XIII).

Secondo lo specialista della __________, la rottura meniscale in discussione era dunque di natura degenerativa, preesistente al trauma subito in data 19 ottobre 2013, il quale ha semplicemente giocato un ruolo scatenante (nel senso che ha reso doloroso uno stato morboso che sino ad allora si presentava asintomatico).

Alla luce di queste affermazioni, il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione di sapere se, come parrebbero sostenere la dott.ssa __________ e il dott. __________ (cfr. doc. 19), la rottura meniscale sia stata causata (in senso stretto) dal noto sinistro, in quanto, secondo i principi giurisprudenziali appena evocati, le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono essere assimilate a infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte, in una malattia o in fenomeni degenerativi. È sufficiente che l’evento abbia per lo meno scatenato i disturbi denunciati dalla persona assicurata (ciò che è il caso nella presente fattispecie).

Chiariti gli aspetti medici della fattispecie, il TCA deve qui di seguito esaminare se RI 1 è rimasta vittima di un evento parificabile a infortunio ai sensi della giurisprudenza federale.

2.5. In concreto, il datore di lavoro, compilando il 15 novembre 2013 l’annuncio d’infortunio LAINF, ha così descritto l’evento occorso alla propria dipendente:

" Ich spielte am Boden mit einem Kind, wollte aufstehen. Herr __________ hat mir die Hand gereicht um mir zu helfen und da spürte ich ein grossen Schmerz.”

(doc. 0)

Nel certificato LAINF del 18 dicembre 2013, sotto “Angaben des Patienten/der Patientin”, il dott. __________ ha indicato: “Dopo un falso movimento → gonalgia sin.” (doc. 5).

Il 30 dicembre 2013 la ricorrente ha personalmente compilato il “questionario lesioni del corpo” sottopostole nel frattempo dall’assicuratore resistente, fornendo la seguente descrizione del sinistro:

" Il 18 ottobre alle ore 15 ca. Giocavo in terra con una nipotina, volli alzarmi e il signor __________ mi allungò la mano per aiutarmi. Nell’alzarmi sentii un dolore lancinante al ginocchio sinistro.”

Sempre in quella sede, l’insorgente ha negato che fosse successo qualcosa di particolare, di imprevedibile, come ad esempio una caduta o un colpo (cfr. doc. 6).

Con referto del 26 febbraio 2014, il dott. __________ ha segnalato all’assicuratore che la propria paziente aveva subito un infortunio il 19.10.2013 “… eseguendo un falso movimento rialzandosi da terra.” (doc. 19).

In data 24 marzo 2014, dunque successivamente all’emanazione della decisione di rifiuto del caso, RI 1 ha espresso in particolare le seguenti considerazioni a titolo di opposizione:

" (…).

Ripeto l’accaduto: il 19.10.2013 ore 15 mi trovavo in __________, giocavo seduta, meglio sdraiata a terra con un bambino, il signor __________ voleva accomiatarsi, vedendomi a terra volle agire da gentiluomo e mi porse il braccio e la mano per aiutarmi ma mi diede uno strappo tale (mi sono forse mal spiegata nell’annuncio scritto in tedesco del 15.11.2013, di cui trovate copia annessa) che mi fece subito un dolore forte al ginocchio sinistro.”

(allegato al doc. X)

2.6. Chiamato a definire la dinamica del sinistro occorso il 19 ottobre 2013, il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

Nel caso concreto, l’CO 1 postula l’applicazione del principio della “dichiarazione della prima ora”, siccome “… l’esposizione dei fatti resa in un secondo tempo si sofferma per la prima volta su dettagli importanti (movimento falso, strattone) che all’assicurata non potevano sfuggire, soprattutto in considerazione delle precise domande formulate da CO 1. Infatti secondo il questionario lesioni del corpo l’assicurata deve fornire una descrizione precisa e dettagliata della dinamica e in più deve dichiarare se era successo qualcosa di particolare o imprevedibile. L’assicurata non ha menzionato né movimento falso né strattone repentino fino alla lettera di CO 1 che dichiarava che non sussiste un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA né una lesione corporale parificabile a un infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.” (doc. 33, p. 6).

Al riguardo, questo Tribunale constata che l’essere stata aiutata da una terza persona a rialzarsi da terra, così come l’aver compiuto un falso movimento, sono circostanze che già emergevano da documenti allestiti prima dell’emanazione della decisione formale di rifiuto, e meglio dal “questionario lesioni del corpo” che la ricorrente ha compilato il 30 dicembre 2013 (cfr. doc. 6), rispettivamente dal certificato 18 dicembre 2013 del medico curante dott. __________ (cfr. doc. 5).

Detto questo, il TCA ritiene che l’elemento fornito dall’insorgente con l’opposizione - ossia che la terza persona impresse una certa forza al proprio gesto di aiutarla a rialzarsi da terra (“… mi porse il braccio e la mano per aiutarmi ma mi diede uno strappo tale (…) che mi fece subito un dolore forte al ginocchio sinistro”) -, non contraddica la prima versione ma, piuttosto che la completi.

Il fatto che nel “questionario lesioni del corpo” figuri l’indicazione che la descrizione della dinamica debba essere “precisa e dettagliata” deve essere relativizzato, posto che per gli assicurati è talvolta difficile capire quando un dettaglio è rilevante e quindi meritevole di essere dichiarato e quando invece non lo è.

2.7. Si tratta ora di valutare se, alla luce delle circostanze che sono state appurate in precedenza, è intervenuto o meno un fattore esterno ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 466.

Secondo questa Corte, se compiuto in condizioni di normalità, il semplice gesto di rialzarsi da terra, costituisce un atto ordinario non presentante il necessario potenziale di pericolo accresciuto, ciò che esclude l’intervento di un evento parificabile ad infortunio (in questo senso, si vedano, ad esempio, la STF 8C_492/2014 dell’8 settembre 2015 consid. 5.1, la STF 8C_282/2013 del 27 maggio 2013 consid. 3.1 e la STF 8C_772/2009 del 7 maggio 2010 consid. 3.3).

Tuttavia, nel caso di specie, non può essere ignorato che durante il gesto medesimo, è accaduto qualcosa – concretamente lo “strattone” dato a RI 1 dalla persona che la stava aiutando a rialzarsi da terra, ciò che l’ha indotta a compiere un falso movimento - che ha comportato una sollecitazione del corpo, concretamente del ginocchio sinistro, che ha ecceduto il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile.

Di conseguenza, contrariamente a quanto pretende l’CO 1, occorre riconoscere l’esistenza di un fattore esterno. Posto che anche i presupposti dell’involontarietà, della repentinità e dell’influsso dannoso apportato al corpo umano, sono senz’altro adempiuti, la ricorrente ha un diritto alle prestazioni, fondato su una lesione parificata ad infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ L’CO 1 è condannata ad assumere il danno alla salute causato dall’evento occorso il 19 ottobre 2013 e a corrispondere le relative prestazioni di legge.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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