Raccomandata

Incarto n. 35.2015.113

LG/sc

Lugano 4 aprile 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1° ottobre 2015 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 16 aprile 2002, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________, in qualità di carpentiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre camminava sul terreno sconnesso ha appoggiato male il piede riportando una distorsione del ginocchio destro (cfr. doc. 1,4,11, inf. no. __________).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. In data 28 settembre 2005 l’assicurato, sempre alle dipendenze della ditta __________ di __________, mentre si trovava in cantiere è caduto da un’altezza di tre metri circa riportando – secondo il referto del 3 ottobre 2005 dell’Ospedale __________ di __________ – una commozione cerebrale, la frattura dell’osso scafoide della mano sinistra, una ferita sopracilliare destra e una ferita al ginocchio sinistro (doc. 1 e 4, inf. no. __________).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso l’CO 1, con la decisione formale del 2 luglio 2014, poi confermata con decisione su opposizione del 25 novembre 2014 (doc. 206 e 219, inf. no. __________), cresciuta incontestata in giudicato, ha negato ulteriori prestazioni assicurative per la colonna cervicale, in quanto i disturbi lamentati dall’assicurato non possono più essere ricondotti, secondo il criterio della probabilità preponderante, all’infortunio del 28 settembre 2005.

1.3. Il 21 aprile 2009 RI 1, mentre si trovava su un cantiere di __________, scendendo da un ponteggio ha riportato la distorsione della caviglia sinistra (cfr. certificato del 26 maggio 2009 del Dr. __________, doc. 1, 3 e 6, inf. __________).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto anche in questo caso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.4. A margine della visita medica di chiusura del 20 giugno 2013 l’CO 1, riferendosi agli infortuni del 2002 e del 2009, con lo scritto del 14 agosto 2013 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), a decorrere dal 1° settembre 2013, ritenuto che dalla continuazione della cura medica non sono più da attendersi sostanziali miglioramenti per la caviglia sinistra e il ginocchio destro (doc. 247, inf. __________).

1.5. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con la decisione del 6 maggio 2015 l’Istituto assicuratore ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 27% a far tempo dal 1° settembre 2013 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% (doc. 300, inf. __________).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato (doc. 304, 309, inf. __________), l’CO 1 in data 1° ottobre 2015 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 313, inf. __________).

1.6. Con tempestivo ricorso del 30 ottobre 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1 ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’CO 1 per ulteriori accertamenti medici ed economici (doc. I).

Preliminarmente il ricorrente ha chiesto che la procedura in ambito LAINF venga “combinata”, ovvero congiunta, con quella già pendente presso il TCA in ambito AI (cfr. doc. I, pag. 2).

Dal punto di vista medico, l’insorgente ha contestato le conclusioni del medico __________ che differiscono da quelle dei periti del SAM svolte in ambito AI, in particolare per quanto concerne le limitazioni funzionali nell’esercizio di un’attività adeguata (cfr. doc. I, pag. 4/5).

Secondo l’avv. RA 1, lo stato di salute di RI 1 è nel frattempo peggiorato in maniera considerevole, ciò che giustifica un riesame delle precedenti decisioni, come pure delle prestazioni di corta durata, del diritto alla rendita d’invalidità e all’indennità per menomazione dell’integrità (cfr. doc. I, pag. 6).

Dal profilo economico, il ricorrente ha chiesto l’applicazione del metodo specifico per le persone che svolgono un’attività indipendente (cfr. doc. I, pag. 6/7).

In via subordinata egli ha quindi chiesto di tenere conto del valore minimo delle DPL piuttosto che di quello medio (cfr. doc. i, pag. 7).

Per quanto riguarda l’IMI, l’insorgente ha postulato l’assegnazione di un indennizzo per la lesione alla colonna vertebrale (cfr. doc. I, pag. 8).

1.7. Nella risposta del 14 dicembre 2015 l’avv. RA 2, per conto dell’CO 1, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.8. Con lo scritto del 21 dicembre 2015 il patrocinatore di RI 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni rilevando che gli accertamenti dell’CO 1 non tengono conto della nuova situazione medica (doc. VII).

Secondo l’avv. RA 1, l’CO 1 avrebbe, a torto, fatto astrazione nelle proprie valutazioni dei problemi al rachide cervicale e dunque delle conclusioni del SAM: “lo stato di salute dell’assicurato va sempre esaminato in ogni suo dettaglio e non quindi escludendo a priori degli accertamenti” (doc. VII, pag. 2).

Il ricorrente ha quindi ritenuto adempiuti, nel caso concreto, i presupposti per procedere ad un riesame delle decisioni cresciute in giudicato (doc. VII, pag. 2/3).

Dal punto di vista economico, egli ha ribadito la necessità di applicare il metodo specifico per le persone che svolgono un’attività indipendente. Mentre con riferimento alle DPL l’insorgente ha nuovamente chiesto l’applicazione del valore minimo “e ciò considerato come le DPL riguardano attività nuove che l’assicurato non ha mai eseguito e per cui non possiede né formazione né esperienza” (doc. VII, pag. 3).

Anche le considerazioni riguardanti l’IMI sono nuovamente sollevate dall’avv. RA 1 (doc. VII, pag. 4).

Infine, il patrocinatore dell’assicurato ha postulato l’allestimento di una perizia economica “atta a stabilire le attività da esso esercitate prima e dopo il suo infortunio e ciò con conseguente riscontro confronto delle attività” (doc. VIII, pag. 4).

Lo scritto del 21 dicembre 2015 è stato trasmesso all’avv. RA 2 dell’CO 1 per osservazioni (doc. VIII).

1.9. In data 11 gennaio 2016 l’avv. RA 2 si è riconfermato nella decisione impugnata e nella risposta di causa opponendosi all’allestimento di una “perizia economica” (doc. IX).

Il doc. IX è stato inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. X).

in diritto

In ordine

2.1. In sede di ricorso l’avv. RA 1 ha postulato che la presente procedura in ambito LAINF venga “combinata”, ovvero congiunta, con quella in ambito AI (inc. 32.2015.71), anch’essa pendente dinanzi questa Corte (cfr. doc. I, pag. 2).

Secondo l’art. 51 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

Nell'evenienza concreta, il TCA rileva in primo luogo che i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro due decisioni che non sono emesse dal medesimo assicuratore: in una procedura la decisione è stata emessa dall’CO 1, mentre nell’altra dall’Ufficio AI. Inoltre, sebbene le vertenze traggano origine dai medesimi eventi infortunistici, in ambito AI si tratta di valutare se l’amministrazione ha soppresso, a giusta ragione oppure no, la rendita (revisione), mentre in ambito LAINF la questione da dirimere è se l’CO 1 era legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata e a versare una rendita del 27% e un’IMI del 20%.

Il TCA non ritiene quindi che le due procedure ricorsuali vadano a congiungere in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K 150/04 e K 151/04 del 4 agosto 2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K 139+142/97 consid. 1 del 29 settembre 1998; DTF 123 V 215 consid.1).

Nel merito

2.2. L’oggetto della lite è, in primo luogo la questione a sapere se, l’istituto assicuratore era legittimato oppure no a porre fine alle prestazioni di corta durata, in particolare all’indennità giornaliera, a contare dal 1° settembre 2013, e ad attribuire una rendita di invalidità del 27% e un’IMI del 20%.

2.3. Condizioni di salute infortunistiche stabilizzate al 1° settembre 2013?

2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.3.2. Nel caso di specie, a margine della visita medica di chiusura del 20 giugno 2013, il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, ha dichiarato che per quanto riguarda la problematica della colonna vertebrale cervicale e capo, essa non è più spiegabile con le conseguenze dell'infortunio del 28 settembre 2005 (doc. 241, inf. no. __________).

L’CO 1, a proposito di questa problematica, con la decisione su opposizione del 25 novembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, ha negato ulteriori prestazioni assicurative, in quanto i disturbi lamentati dall’assicurato non possono più essere ricondotti, secondo il criterio della probabilità preponderante, all’infortunio del 28 settembre 2015 (doc. 219, inf. no. __________).

Per quanto riguarda invece le problematiche alla caviglia sinistra e al ginocchio destro, il medico __________ ha confermato l'esigibilità lavorativa già espressa durante la visita __________ del 14 marzo 2012. A suo parere l'ultimo intervento alla caviglia sinistra non ha modificato la situazione né dal punto di vista oggettivo né da quello soggettivo. Egli ha quindi fissato la capacità lavorativa nella misura massima possibile, a partire dal 1° agosto 2013 (doc. 241, inf. no. __________).

Il 14 agosto 2013 l’CO 1 ha comunicato a RI 1 la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), a decorrere dal 1° settembre 2013 (doc. 247, inf. __________).

Il ricorrente ha contestato la stabilizzazione dello stato di salute sulla base delle conclusioni della perizia SAM e di un presunto recente peggioramente dello stato di salute (cfr. doc. I, pag. 6).

A torto.

Il consulente in reumatologia del SAM, Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nella perizia del 7 gennaio 2015 ha infatti indicato una serie di misure terapeutiche (correzione del sovrappeso corporeo, ricondizionamento del corsetto muscolare lomboaddominale, ginnastica di stabilizzazione articolare) volte a migliorare la qualità di vita dell’assicurato ma “che non sono tuttavia in grado di modificare la capacità funzionale e di carico” (cfr. perizia Dr. __________, pag. 12, la sottolineatura è del redattore).

Da parte sua il consulente in ortopedia del SAM, Dr. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia, nel referto del 21 novembre 2014 ha precisato che “per quanto riguarda l’esito dei numerosi interventi che il paziente ha eseguito, l’evoluzione a medio-lungo termine potrà essere sostanzialmente stazionaria considerando che ad oggi la caviglia ha recuperato una normo-stabilità ed al ginocchio persistono dei dolori che possono essere controllati con una terapia farmacologica saltuaria”. Egli ha poi aggiunto che “non vi sono possibilità terapeutiche di carattere riabilitativo che possono migliorare le problematiche sull’arto inferiore sinistro e queste possibilità non avrebbero comunque degli effetti di miglioramento sulla capcità lavorativa” (cfr. perizia Dr. __________, pag. 2/3, la sottolineatura è del redattore).

Non permette una diversa valutazione della fattispecie neppure lo scritto del 27 ottobre 2015 dell’Ospedale __________ di __________, prodotto in sede di ricorso, nel quale i sanitari riferiscono di un peggioramento della lombosciatalgia destra risolti meno di 24 ore dopo. Il referto conclude indicando che “in assenza di deficit di tipo sensitivo motorio rilevabili alla rivalutazione clinica” il paziente è stato dimesso (doc. G).

Ora, alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione medica appena riassunta, questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 1° settembre 2013, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza.

Pertanto, data la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata.

2.4. In sede di ricorso l’avv. ha postulato un riesame delle precedenti decisioni, in particolare della decisione su opposizione del 25 novembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, in cui l’Istituto assicuratore ha negato le prestazioni assicurative per la colonna cervicale, in quanto i disturbi lamentati da RI 1 non possono più essere ricondotti, secondo il criterio della probabilità preponderante, all’infortunio del 28 settembre 2015 (cfr. doc. 219, inf. no. __________).

Secondo il TCA, a ragione l’CO 1 non è entrato nel merito della richiesta dell’avv. RA 1, ritenendo che nel caso di specie non vi siano i presupposti per procedere ad una revisione processuale della decisione su opposizione del 25 novembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato.

Infatti, a norma dell’art. 53 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Nella fattispecie concreta, l’assicurato ha chiesto un riesame di questa decisione, senza tuttavia apportare alcun motivo concreto di revisione. Tale non può essere il certificato del 20 maggio 2014 – anteriore dunque alla decisione su opposizione del 25 novembre 2014 – prodotto dall’assicurato il 18 settembre 2015 (doc. 233, inf. no. __________).

Su questo referto ha preso posizione anche il Dr. __________ nell’apprezzamento del 16 settembre 2015 rilevando quanto segue:

“(…)

Da notare che sul rapporto citato del 20.05.2014 della dott.ssa med. __________ sulla recente risonanza quest'ultima mostrava una chiara evoluzione di un noto problema artrosico in C3/C4 attualmente diffuso anche in C5/C6. Ciò conferma quindi la progressione della sintomatologia ma dovuta a fattori artrosici degenerativi non traumatici o post-traumatici” (doc. 236, inf. no. __________, la sottolineatura è del redattore).

Come rilevato dall’CO 1 nella decisione impugnata e in sede di risposta (cfr. doc. V), anche il rapporto del 5 maggio 2015 del Dr. __________ non scalfisce le conclusioni dell’amministrazione. Il neurologo infatti non ha rilevato segni clinici e anamnestici di una problematica C6 a sinistra o di altre radicolopatie cervicali e neuropatie periferiche. Non vi è neppure più “l’evocazione di un chiaro dolore nevralgico alla palpazione dei punti di Arnold da entrambi i lati”. Un miglioramento è inoltre stato constatato per quanto riguarda i dolori emicraneiformi (doc. 309, inf. no. __________).

Ne discende che anche su questo punto il ricorso va respinto.

2.5. Entità della rendita di invalidità

2.5.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.5.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5.3. Nella concreta evenienza l’CO 1 ha calcolato il grado d’invalidità mettendo a confronto il reddito che RI 1 avrebbe percepito se avesse potuto continuare a svolgere la propria professione di carpentiere (reddito da valido di fr. 73'659.--) con un reddito da invalido post-infortunistico calcolato facendo capo alla propria documentazione di posti di lavoro (DPL) (reddito da invalido di fr. 53'546.--). L’amministrazione è così giunta a un discapito del 27% (doc. 300 e 313, inf. no. __________).

Il ricorrente invece ha postulato l’applicazione – per il calcolo del grado d’invalidità – del metodo specifico per le persone che svolgono un’attività indipendente, ritenuto che RI 1 attualmente è titolare unico di un’azienda che – malgrado i pregiudizi alla salute – nel 2012 ha prodotto ricavi per oltre fr. 260’324.05 e nel 2013 per oltre fr. 375'943.21 (cfr. doc. I, pag. 6/7, doc. VII, pag. 3).

A proposito dell’obiezione sollevata dal ricorrente, il TCA rileva che, secondo la giurisprudenza federale, qualora non sia possibile determinare con sufficiente affidabilità i redditi ipotetici da raffrontare, ispirandosi al metodo specifico per gli assicurati non attivi (art. 8 cpv. 3 LPGA), occorre procedere a un confronto delle attività e valutare il grado d’invalidità secondo l’incidenza della ridotta capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (procedura straordinaria di valutazione). La differenza fondamentale tra questa procedura e il metodo specifico é che l’invalidità non viene valutata direttamente in base a un confronto delle attività. Si inizia con il determinare, mediante tale comparazione, qual é l’impedimento provocato dal danno alla salute, dopo di che si valutano separatamente gli effetti di questo impedimento sulla capacità lucrativa (cfr. DTF 128 V 29 consid. 1 e 104 V 135 consid. 2).

In questo contesto, l’Alta Corte ha però pure precisato che se l’attività esercitata dopo l’insorgenza del danno alla salute non permette di valorizzare pienamente la capacità lavorativa residua dell’assicurato, quest’ultimo può essere tenuto a lasciare il proprio posto di lavoro, rispettivamente a mettere fine alla propria attività indipendente, a favore di un’attività più lucrativa, e ciò in virtù dell’obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità.

Lo sforzo che ci si attende dall’assicurato é tanto più importante quanto la diminuzione del danno è sostanziale (cfr. STF 9C_147/2014 del 9 maggio 2014 consid. 7.2.1 e i riferimenti ivi menzionati).

Nel caso di specie, secondo quanto sostenuto dall’insorgente, l’applicazione del metodo straordinario si giustificherebbe visti i ricavi del 2012 e del 2013 dell’azienda, di cui il ricorrente è titolare, nonostante i pregiudizi derivanti dal danno alla salute (cfr. doc. I, p. 6/7, doc. VII, pag. 3).

Il TCA non intravede ragioni per scostarsi dal calcolo dell’CO 1.

Dallo scritto del 10 settembre 2014 della __________ (amministratore unico con firma individuale è lo stesso assicurato) emerge che RI 1 percepiva uno stipendio lordo mensile (dal 1° settembre al 31 dicembre 2013) di fr. 4'000.--. Nel 2014 inoltre “la retribuzione non dovrebbe scendere sotto il minimo di fr. 1'000.-- mensili” (doc. 275, inf. no. 10.60673.09.4).

Come verrà meglio dimostrato nei considerandi che seguono, l’assicurato dispone di una piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate.

Ciò significa che l’attività indipendente consente a RI 1 di valorizzare soltanto una parte della sua residua capacità lavorativa e di guadagno.

Se ne deduce pertanto che, in queste circostanze, un cambiamento di attività professionale è ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell’importanza della diminuzione del danno che ci si può attendere. In questo senso, l’Istituto assicuratore resistente ha dunque correttamente applicato il metodo ordinario del raffronto dei redditi per valutare l’invalidità del ricorrente.

D’altro canto, nel caso di specie, i due termini del raffronto dei redditi, possono essere determinati in maniera sufficientemente precisa (cfr. consid. 2.6.).

2.5.4. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 27% fondandosi, dal profilo medico, sulla valutazione del medico __________ Dr. __________, il quale nel rapporto del 20 giugno 2013, a margine della visita medica di medesima data, ha posto la seguente diagnosi:

“(…)

nota incipiente gonartrosi mediale ginocchio destro con ginocchio varo e stato dopo tre volte meniscectomia mediale parziale, vedasi sotto valutazione radiologica standard odierna del ginocchio destro.

Nota neuropatia del nervo occipitale maggiore bilaterale in stato dopo contusione collo e frattura C4 curata conservativamente.

Esiti da trauma distorsivo caviglia sinistra su infortunio del 21.04.2009 con sviluppo di un focolaio di osteocondrite sul domo talare, irregolarità del legamento tibioastragalico anteriore da possibile danno parziale.

In data 06.10.2010 artroscopia caviglia sinistra, riparazione dei legamenti collaterali mediale e laterale, microfratturazione aperta della parte laterale del talo sinistro (fecit prof. __________, specialista chirurgia ortopedica ortopedia FMH, Ospedale __________ di __________).

Esiti da persistente instabilità sintomatica alla caviglia sinistra con ripetuti traumi distorsivi e di ipersupinazione.

05.12.2012: shaving artroscopico, asportazione granulomi da filo sutura e valutazione caviglia sinistra fecit prof. __________. Nella stessa seduta AMO alla tibia prossimale sinistra, situazione del ginocchio sinistro non di pertinenza CO 1” (doc. 241, inf. no. 60673.09.4).

Per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa (caviglia sinistra, ginocchio destro), il medico dell’CO 1 ha fatto riferimento a quanto da lui già espresso in data 14 marzo 2012, ovvero ad una capacità lavorativa massima in un’attività leggera, rispetto a quella di carpentiere, con le seguenti limitazioni:

“(…)

sollevare e portare pesi: l'assicurato può sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg e fra i 5 e i 10 kg quindi leggeri fino all'altezza dei fianchi senza limitazione.

Pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all'altezza dei fianchi molto spesso, pesi fra i 25 e i 45 kg fino all'altezza dei fianchi di raro, pesi superiori ai 45 kg fino all'altezza dei fianchi mai.

Può sollevare oltre all'altezza del petto pesi fino e oltre i 5 kg con le limitazioni sopramenzionate.

Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi senza limitazione, lavoro pesante manuale rozzo talvolta e di raro, molto pesante mai, nessun problema di rotazione delle due estremità superiori.

Posizione e mobilità: lavori sopra la testa senza limitazione, lavori di rotazione del tronco senza limitazione, posizione seduta inclinata in avanti senza limitazione, posizione in piedi inclinata in avanti spesso, posizione inginocchiata mai, flessione delle ginocchia di raro.

Posizione di lunga durata seduta e in piedi possibile senza limitazioni e con possibilità di posizione a libera scelta.

Spostamento: camminare fino a 50 m senza limitazione, oltre i 50 m senza limitazione, per lunghi tratti talvolta, camminare su terreno accidentato di raro, salire le scale talvolta, su scale a pioli di raro o mai.

Uso delle due mani possibile, attualmente nessun problema di equilibrio o di stare in equilibrio.

Considerando l'esigibilità lavorativa espressa l'assicurato è ritenuto abile al lavoro nella misura massima possibile a partire dal 01.04.2012.

L'assicurato verrà informato della situazione dal punto di vista amministrativo, spiegherà Ia situazione della sua ditta fondata recentemente.

II caso può essere chiuso sia dal punto di vista medico che amministrativo a partire dal 31.03.2012 a meno che non ci sono dei cambiamenti rilevanti da segnalare” (doc. 173, inf. no. 60673.09.4).

Questa valutazione è stata confermata dal Dr. __________ nel rapporto del 20 marzo 2013 e in quello dell’8 ottobre 2014: “non essendoci stati cambiamenti di rilievo alle due estremità inferiori si conferma l’esigibilità lavorativa già precedentemente espressa” (cfr. doc. 241 e 250, inf. no. 60673.09.4)

Con la propria impugnativa, il ricorrente ha contestato la valutazione del medico dell’CO 1 facendo riferimento alla perizia SAM svolta in ambito AI, in particolare ai limiti funzionali indicati dai medici del SAM. Secondo l’avv. RA 1 “nel frattempo lo stato di salute dell’assicurato ha presentato un considerevole peggioramento che come tale, oltre a giustificare un riesame delle condizioni e quindi delle precedenti decisioni, pure giustifica ancora il diritto a prestazioni di breve durata, una rendita d’invalidità e non da ultimo pure il diritto ad un’indennità per la menomazione dell’integrità” (cfr. doc. I, pag. 4/5).

2.5.5. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.5.6. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA non ha validi motivi per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico dell’CO 1 Dr. __________.

Non può essere seguito il ricorrente quando sostiene che le conclusioni del medico __________ differiscono in modo sostanziale dalle conclusioni della valutazione SAM.

Dal referto del 5 febbraio 2015 del Servizio di accertamento Medico (SAM) di __________, emerge che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (Dr. __________), ortopedica (Dr. __________), neurologica (Dr. __________) e psichiatrica (Dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome cervicospondilogena cronica bilaterale e lonnbospondilogena cronica a ds. in:

  • alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide cervicale (disidratazione dei dischi con alterazioni di tipo Modic I ai livelli C3-C4 e C5-C6, con stenosi moderata e protrusione discale erniaria mediolaterale sin. C5-C6, piccola protrusione discale erniaria paramediana a sin. C3-C4);

  • disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, protrazione del capo, iperlordosi lombare terminale, scoliosi sinistro convessa dorsale);

  • sbilancio e decondizionamento muscolare;

  • obesità con SM! 31 Kg/m2.

Gonalgie meccaniche bilaterali in

  • ginocchio varo a ds.;

  • gonartrosi bicompartimentale a ds.;

  • esiti da meniscectomia mediale parziale a ds. il 19.4.2002;

  • esiti da meniscectomia mediale parziale a ds. il 20.9.2002;

  • esiti da resezione del menisco mediale residuo a ds. il 30.6.2003;

  • gonartrosi tricompartimentale a sin.;

  • esiti da resezione artroscopica di plica sinoviale, da osteotomia di valgizzazione a livello della tibia al ginocchio sin., il 6.10.2010;

  • esiti da asportazione di ematoma e cambio di una vite prossimalmente alla tibia sin., il 9.10.2010;

  • obesità.

Dolori meccanici cronici alla caviglia sin, in

  • piedi trasversopiatti bilaterali con retropiede valgo a sin.;

  • esiti da intervento di plastica legamentare alla caviglia sin, dopo lesione dei legamenti laterali, il 5.7.2004;

  • esiti da sutura dei legamenti mediali e laterali alla caviglia sinistra con microfratturazione aperta della parte laterale del tab o sin, in osteocondrosi dissecante del domo tatare superolaterale, il 6.10.2010;

  • esiti da shaving artroscopico alla caviglia sinistra con asportazione di granulomi da filo e del materiale di osteosintesi alla tibia sinistra, il 5.12.2012.

Alla luce dei singoli consulti specialistici, accertato che le limitazioni della capacità lavorativa sono dovute alle affezioni d’origine reumatologico e ortopedico, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua abituale attività di carpentiere.

I periti hanno invece valutato una piena abilità lavorativa in attività adeguate, dal 1° settembre 2013, precisamente:

" (…)

Secondo il nostro consulente in reumatologia, per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, egli può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-15 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre 115 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, di rado assumere la posizione inginocchiata o accovacciata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può, talvolta salire le scale, di rado salire su scale a pioli. Come risulta dagli atti, la CO 1 a decorrere dal .9.2013 ha giudicato l'A. abile al lavoro nella misura massima possibile; di conseguenza il consulente afferma che l'A. a decorrere da tale data, in un lavoro adatto allo stato di salute, tenente dunque pienamente conto di tutti i limiti funzionali e di carico sopratracciati, è abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con un rendimento massimo del 100%.

Anche secondo il nostro consulente in ortopedia nell'ambito di un lavoro adatto allo stato di salute, l'A. potrebbe essere reintegrato senza alcuna limitazione in percentuale, per esempio in posizione seduta o in attività lavorative dove l'A. può alternare posizioni sedute e posizioni erette. Egli risulta abile al 100% per tulle quelle attività che non vengono svolte su terreni accidentati, che non prevedano o richiedano di salire o scendere le scale o sui ponteggi. Le limitazioni constatate riguardano la possibilità di mantenere una stazione eretta prolungata nel tempo, eseguire lunghe camminate, sollevamento pesi, con appoggio sul ginocchio e la caviglia nella misura di una ridotta capacità funzionale in stazione eretta, in posizione seduta una normale capacità funzionale residua. Riesce a camminare in maniera normale are i 50 metri. Ha una capacità di impiego degli arti superiori normalmente possibile ed in equilibrio bilanciandosi: il trasporto dei carichi potrà essere svolto con impegno medio in modo normale. Per quanto riguarda le posizioni di lavoro o dinamiche, potrà eseguire attività a braccia elevate con rotazione, in posizione seduta o piegato in avanti in maniera normale; posizioni erette, -piegato in avanti in maniera normale; la posizione inginocchiata 6 ridotta, a ginocchia flesse in maniera molto ridotta. Per quanto riguarda l'attività attuale in proprio (sempre nel settore della carpenteria, come amministratore e delegante) il nostro consulente ritiene che l'A. non abbia un reale limite, considerando che non sottopone le articolazioni indagate a stress tale da poter impedire quest'attività lavorativa.

Come già descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista neurologico e psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa per qualunque attività. (…)” (doc. 290, inf. no. 10.60673.09.4).

Di conseguenza, sia dal lato reumatologico che da quello ortopedico RI 1 è ritenuto abile al lavoro in un’attività adeguata nella misura massima possibile dal 1° settembre 2013.

Vi sono, è vero, delle lievi differenze a livello di limiti funzionali tra quanto è stato indicato dal Dr. __________ e le conclusioni del SAM (cfr. doc. 173 e 290 inf. no. 10.60673.09.4), tuttavia queste non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico dell’CO 1 e vanno intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che hanno le patologie dell’assicurato sulla sua capacità di lavoro.

Questa Corte ritiene quindi che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori accertamenti medici (cfr. doc. I).

Pertanto, in esito alle considerazioni che precedono, è dunque lecito concludere che, da un profilo medico, a giudizio di questa Corte il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa fisicamente adeguata per tutto il giorno, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

2.6. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.6.1. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo pari a fr. 73'659.-- (cfr. doc. 298, 300 e 313, inf. no. __________).

Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 298) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.

2.6.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

2.6.3. Nella presente fattispecie, l’assicuratore convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile dell’assicurato, mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l’insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio il rettificatore di metalli presso la __________ di __________, l’incassatore-imballatore presso la __________ di __________, il preparatore di cioccolata presso la __________ di __________, il programmatore macchine CNC presso la __________ di __________ e il rappresentante presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2013, un reddito annuo pari a fr. 53'546.-- (cfr. doc. 299, inf. no. __________).

D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l’assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall’assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella di cui al doc. 299, si evince che sono 57 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 32'663.-- e a fr. 71'045.--, e infine quello medio è di fr. 49'156.--.

Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 53'546.-- annui) è superiore di circa l’8,1% rispetto alla media dei salari medi (fr. 49'156.-- annui).

In base alla giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

In effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

Il ricorrente ha chiesto di non tenere conto del valore medio delle DPL, bensì di quello minimo (cfr. doc. I, pag. 7).

La richiesta non può essere accolta vista l’età di RI 1 (nato nel 1976) e il fatto che dispone quale carpentiere del CFC (doc. 159, inf. no. __________).

In conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’istituto assicuratore rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico (in proposito, si vedano gli apprezzamenti del medico __________ Dr. __________, secondo il quale è possibile l’esercizio di un’attivita adeguata al 100%) - il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 53'546.--.

Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 2.5.2).

2.6.4. Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 53'546.-- annui al reddito che ella avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 73'659.-- annui (cfr. consid. 2.6.1.) - è del 27,3% arrotondato al 27% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 27%, il suo ricorso deve essere respinto.

2.7. Entità della menomazione all’integrità

2.7.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.7.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.7.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.7.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.7.5. Nella concreta evenienza, dalla decisione del 6 maggio 2015, confermata con decisione su opposizione del 1° ottobre 2015 si evince come l’istituto assicuratore abbia attribuito all’assicurato un’IMI del 20% (5% per le problematiche alla caviglia sinistra e 15% per il danno al ginocchio destro) - fondandosi sull’apprezzamento espresso al riguardo dal proprio medico __________ Dr. __________ (doc. 174 inf. no. __________ e doc. 148, inf. no. __________).

Con la propria impugnativa, il ricorrente non ha contestato l’entità della menomazione all’integrità quantificate dal medico __________ per la caviglia sinistra (danno del 2009) e il ginocchio destro (danno del 2002), bensì la mancata attribuzione di un’IMI alla colonna vertebrale (cfr. doc. I, pag. 8).

Anche in questo caso non vi è ragione per scostarsi dalle conclusioni dell’CO 1.

Nel rapporto del 23 giugno 2014 (apprezzamento del 12 giugno 2014) il Dr. __________ si è così espresso sulla patologia alla colonna vertebrale:

“(…)

La frattura del corpo C4 è guarita con lievissima depressione

della limitante superiore, questa valutazione viene ancora sopportata dall'ultimo e terzo esame RM della colonna vertebrale cervicale eseguito il 28.03.2014 e comparato con i due precedenti. L'esame mostra situazioni plurime disco-legamentarie degenerative, valutato

personalmente questo esame nel nostro sistema elettronico, non si vedono più assoIutamente lesioni traumatiche in particolare a livello del corpo vertebrale C4. Neppure la specialista radiologa dott.ssa __________ descrive lesioni traumatiche a questo esame.

L’esame dunque mette in evidenza aspetti multipli degenerativi disco-legamentari, rispetto ai due precedenti esami RM del 2006/2008 vi è quindi una naturale progressione della patologia degenerativa disco-legamentaria che non è in relazione con I’infortunio del settembre 2005. Si ribadisce per questo che i problemi lamentati dall’assicurato a livello della colonna vertebrale cervicale non sono più spiegabili con le conseguenze infortunistiche del trauma succitato. Questo viene confermato alla valutazione odierna” (doc. 204, inf. no. __________).

Il medico dell’CO 1 nell’apprezzamento del 17 luglio 2015 ha ribadito che l’assicurato non ha diritto ad alcuna IMI (doc. 230, inf. no. __________).

Il Dr. __________ ha nuovamente preso posizione sulla questione con l’apprezzamento del 16 settembre 2015 esprimendosi a proposito del referto del 20 maggio 2014 della Dr.ssa __________ dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 233, inf. no. __________).

“(…)

Rimando alla valutazione di decorso secondo gli atti del 16.07.2015 con valutazione di tutti gli esami RM della colonna vertebrale cervicale. Gli esami mostravano situazioni plurime discolegamentarie

degenerative alla colonna vertebrale cervicale, avevo personalmente valutato tutte le indagini radiologiche, non si vedevano più assolutamente lesioni traumatiche in particolare al corpo vertebrale C4, neppure la specialista radiologa dott.ssa __________ FMH radiologia descriveva Iesioni traumatiche all'ultimo esame. Come detto gli esami mettevano in evidenza aspetti multipli degenerativi disco-legamentari, con quindi naturale progressione delle patologie degenerative discolegamentarie appunto plurime e a più livelli non in relazione con l'infortunio del settembre 2005. Avendo estinto il nesso causale ne consegue direttamente logicamente che l'assicurato non ha diritto all’attribuzione di IMI per la colonna vertebrale cervicale dove non sono più rilevabili aspetti traumatici o post-traumatici. In questo senso la nuova documentazione medica prodotta dal signor Avv. RA 1 non apporta nessuna modifica alle mie precedenti sottoposizioni ed apprezzamenti in particolare quello del 16.07.2015. Da notare che sul rapporto citato del 20.05.2014 della dott.ssa med. __________ sulla recente risonanza quest'ultima mostrava una chiara evoluzione di un noto prob[erna artrosico in C3/C4 attualmente diffuso anche in C5/C6. Ciò conferma quindi la progressione della sintomatologia ma dovuta a fattori artrosici degenerativi non traumatici o post-traumatici” (doc. 236, inf. no. 10.61441.05.7).

Chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal Dr. __________, specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.

L’insorgente ha lamentato la mancata attribuzione di un’indennità per la menomazione all’integrità (IMI), ma in maniera del tutto generica e senza fornire pertinente documentazione medica specifica.

Il certificato del 27 ottobre 2015 dell’Ospedale __________ di __________ (doc. G), prodotto in sede di ricorso, non modifica questa valutazione, in quanto i sanitari hanno rilevato unicamente un peggioramento temporaneo della lombosciatalgia (cfr. consid. 2.3.2.).

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui all’insorgente non è stata attribuita un’IMI per il danno alla colonna vertebrale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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