Raccomandata
Incarto n. 35.2015.109
LG/sc
Lugano 13 aprile 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 settembre 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 luglio 2010, RI 1, nato nel 1968, gerente dell’__________ di __________ e, perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 (in seguito: CO 1), mentre stava svolgendo dei lavori di giardinaggio con il decespugliatore, è stato colpito al volto da terriccio, avvertendo un dolore/bruciore all’occhio destro (doc. 1).
Dal rapporto del 21 aprile 2011 del Dr. __________ emerge che l’assicurato ha riportato all’occhio destro una lesione corneale nummulare centrale con pieghe della Descemet localizzate (cfr. doc. 2 e 6).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di dicembre 2012, alla CO 1 è stata annunciata una ricaduta dell’evento infortunistico del 5 luglio 2010 (doc. 10).
1.3. In data 8 gennaio 2013, l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento di cheratoplastica perforante all’occhio destro a causa di uno stato dopo trauma corneale del 2010 (cfr. doc. 15).
1.4. Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 28 febbraio 2013, l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità, in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del dicembre 2012, in quanto imputabili a una problematica morbosa (cheratite erpetica) e dunque di origine extra-infortunistica (doc. 22).
1.5. In data 26 marzo 2013, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, si è opposto al provvedimento emanato dall’amministrazione, sostenendo di essere portatore di un danno alla salute in comprovato nesso causale con l’infortunio occorsogli nel 2010 (cfr. doc. 24).
1.6. Dopo alcuni solleciti, il 17 luglio 2013 la CO 1 ha comunicato al patrocinatore dell’assicurato di ritenere necessari ulteriori accertamenti in merito alla preesistente patologia morbosa (cheratite erpetica) e di voler perciò interpellare al riguardo il Dr. __________, spec. FMH in malattie degli occhi, che già si era espresso in merito all’eziologia dei disturbi oculari per conto dello stesso assicuratore (cfr. doc. 26).
A ciò ha fatto seguito un nutrito scambio di corrispondenza fra le parti, al termine del quale esse hanno convenuto di assegnare un mandato peritale al Dr. __________.
Nel corso del mese di maggio 2015, l’oftalmologo appena citato ha consegnato il proprio rapporto (cfr. doc. 57).
1.7. Con scritto del 15 luglio 2015, la CO 1 ha informato l’avv. RA 1 di ritenere che la perizia allestita dal Dr. __________ contenga delle considerazioni contraddittorie e, pertanto, che essa non soddisfi le condizioni poste dalla giurisprudenza in materia di valore probatorio attribuibile agli atti medici. L’amministrazione ha quindi fissato un termine per comunicare il nominativo dei medici che hanno avuto in loro cura l’assicurato prima dell’evento del mese di luglio 2010 (cfr. doc. 58).
1.8. Con ricorso per denegata/ritardata giustizia del 5 agosto 2015, RI 1, rappresentato dagli avvocati RA 1, ha chiesto che venga fatto ordine all’Istituto assicuratore di pronunciare entro 5 giorni dalla sentenza del TCA, la decisione su opposizione relativa all’infortunio del 5 luglio 2010 (cfr. inc. 35.2015.79).
1.9. Il TCA, con la sentenza dell’8 settembre 2015, ha accolto il ricorso dell’assicurato e fatto ordine alla CO 1 di emanare – senza indugio – la decisione su opposizione richiesta dall’assicurato (cfr. sentenza TCA 35.2015.79 dell’8 settembre 2015, pag. 8).
1.10. La CO 1, in data 16 settembre 2015, ha emesso la decisione su opposizione con la quale ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 63).
1.11. Contro questa decisione RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1 e dall’avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’erogazione a suo favore delle prestazioni LAINF per la ricaduta dell’infortunio del 5 luglio 2010, dal mese di dicembre 2012 sino alla conclusione del caso (cfr. doc. I).
Il ricorrente in via preliminare ha invocato la nullità della decisione su opposizione in quanto firmata dalla lic.iur __________, priva – secondo l’estratto del Registro di commercio – del diritto di firma per la CO 1 (cfr. doc. I, pag. 4).
Nel merito, il ricorrente ha difeso le conclusioni della perizia del Dr. __________, non ritenuta affatto contraddittoria come sostiene la CO 1. Secondo l’insorgente, dunque, l’infortunio è la causa naturale e adeguata del danno e non vi è spazio per considerare la presunta cheratite erpetica preesistente (cfr. doc. I, pag. 5).
1.12. Nella risposta del 10 novembre 2015 la CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.13. Nel mese di febbraio 2016 il TCA ha chiesto alla CO 1 di produrre l’incarto completo relativo a RI 1 (doc. VII).
1.14. L’Istituto assicuratore ha inviato al TCA – in data 23 febbraio 2016 – l’incarto LAINF completo (doc. VIII).
1.15. Questa Corte, dopo aver acquisito agli atti i documenti CO 1 (doc. 1-60 + 61-69) ha assegnato al rappresentante dell’assicurato un termine per presentare eventuali osservazioni (doc. IX).
1.16. L’avv. RA 1 ha preso posizione il 7 marzo 2016 rilevando che il Dr. __________ in data 10 settembre 2013 caldeggiava la richiesta dell’analisi istologica sulla cornea trapiantata, cui la CO 1 non ha dato seguito. Il patrocinatore ha quindi chiesto se non sia il caso di esperire una perizia istologica (cfr. doc. X).
Il doc. X è stato inviato per conoscenza alla CO 1 (doc. XI).
in diritto
In ordine
2.1. Preliminarmente l’insorgente ha sollevato il problema della nullità della decisione su opposizione della CO 1 del 16 settembre 2015, in quanto firmata dalla lic.iur. __________ che dall’estratto del Registro di Commercio del Cantone di __________ non risulta titolare di alcun diritto di firma per la CO 1 organizzazione sanitaria (cfr. doc. I, pag. 7).
Per costante giurisprudenza, qualora una decisione venga pronunciata da un'autorità incompetente, tale decisione è nulla, ossia priva di effetti giuridici (DTF 114 V 319 consid. 4b pag. 327 e la giurisprudenza e dottrina vi citata). Al riguardo va ricordato che la nullità di una decisione amministrativa può essere ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può in particolare essere dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e evidente o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 132 II 21 consid. 3.1 pag. 27 e la giurisprudenza e dottrina vi citata). D'altra parte la nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni tempo e d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (DTF 132 II 342 consid. 2.1 pag. 346). Come motivi di nullità entrano principalmente in considerazione gravi omissioni procedurali e l'incompetenza dell'autorità che ha pronunciato il giudizio. I difetti di merito non implicano invece che in rare eccezioni la nullità (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berna 2010, pag. 452-453, numeri marginali 2319-2322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 463, numeri marginali 38-39).
Va rilevato che nel diritto delle assicurazioni sociali la firma della decisione non risponde a delle specifiche esigenze di forma. Vedi su questo punto Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 560:
" Im Sozialversicherungsrecht ist die Unterschrift kein allgemeines Gültigkeitserfordernis für Verfügungen und wird weder im ATSG noch in den Einzelgesetzen verlangt. Dass die Unterschrift kein Gültigkeitserfordernis darstellt, ist auf die grosse Anzahl der zu erlassenden Verfügungen zurückzuführen, die oft mit Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen erstellt werden (z.B. Rentenverfügungen, ZAK 1987 210 E. 1).”
Nel caso concreto, la lic.iur. __________ risultava iscritta a Registro di Commercio del Cantone di __________ con diritto di firma collettiva a due per la CO 1 (doc. AB).
Sebbene la decisione impugnata risulti firmata dalla sola __________, a mente di questa Corte la decisione su opposizione va comunque ammessa anche per il fatto che in sede di risposta di causa del 10 novembre 2015, firmata dal MLaw __________ e dall’avv. __________, i contenuti della decisione su opposizione sono stati integralmente confermati (cfr. doc. III) e il ricorrente stesso, per economia processuale, ha indicato che “nulla osta quindi (….) a esaminare la decisione su opposizione” (cfr. doc. I, pag. 4).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del mese di dicembre 2012, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.7. L’Istituto assicuratore, nella decisione formale del 28 febbraio 2013, confermata su opposizione il 16 settembre 2015 –
ha negato la propria responsabilità, in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del dicembre 2012, fondandosi sulla documentazione medica agli atti che è stata poi sottoposta al medico fiduciario Dr. __________. Questo medico il 22 febbraio 2013 ha negato che l’intervento cui è stato sottoposto RI 1 fosse in relazione causale almeno probabile con l’evento iniziale. A suo parere infatti è stata posta la diagnosi di cheratite erpetica: una malattia non a carico dell’assicuratore infortuni (doc. 21 e decisione formale del 28 febbraio 2013, doc. 22).
Dalle carte processuali emerge che nel certificato medico del 24 gennaio 2011 il Dr. __________, spec. FMH in oftalmologia, ha diagnosticato una “probabile cheratite disciforme (erpetica?) post traumatica” e aggiunto che “benché non certa, è impossibile escludere una (sovra o) preinfezione erpetica” (doc. 2).
Nel referto dell’8 marzo 2011 il Dr. __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, rispondendo ai quesiti della CO 1 ha indicato che “si può considerare che anamnesticamente ha avuto probabilmente un’erosione corneale in seguito ad un incidente di giardinaggio a Luglio 2010. L’evento del 05.07.2010 sembra possibilmente essere in relazione con i distubi dell’OD” (doc. 4).
Alla domanda della CO 1 se il disturbo all’occhio destro è attribuibile solo in parte all’infortunio del 5 luglio 2010 e nell’affermativa quali sono le altre cause, lo specialista ha risposto di sì, ritenendo che si tratta di un’affezione virale (doc. 4).
Nel mese di luglio 2011 l’Istituto assicuratore ha interpellato il Dr. __________, spec. FMH in malattie degli occhi, il quale nel referto datato 3 agosto 2011 si è così espresso:
“(…)
Anamenesticamente il paziente è stato colpito da terra all'occhio destro il 05 luglio 2010 mentre lavorava con il decespugliatore ma munito dell'apposita mascherina protettiva.
Egli fino al 14 luglio non ha sentito la necessità di consultare uno specialista: ciò esclude la possibilità che un materiale estraneo fosse presente all'interno dell'occhio e avrebbe provocato una lesione corneale in quanto nessuno è in grado di sopportare un simile disturbo per sei giorni.
Ciò ci riporta alla descrizione del Dr. __________ che aveva notato una lesione corneale in profondità e appoggia il suo sospetto che si trattasse di una cheratite erpetica. Tale cheratite senz'altro era di tipo immunitario, cioè metaerpetica, infatti con le cure antifiammatorie la comea era migliorata in maniera importante e lo stesso visus nel tempo era arrivato a 8/10.
Le stesse conclusioni erano scaturite dopo le cure del Dr. __________ e ciò non fa che avvalorare la tesi della cheratite metaerpetica.
Come situazione classica dobbiamo ammettere che il paziente avesse avuto una cheratite erpetica in precedenza probabilmente di rapida guarigione e che aveva in qualche maniera scotomizzato.
Non raramente le persone affette da una cheratite erpetica possono avere una ricaduta anche in occasione di un trauma nelle vicinanze, dobbiamo quindi prendere in considerazione la possibilità
come concausa lo stress dell'incidente capitato durante il lavoro.
Un secondo parere presso la Clinica __________ di __________, con tutto il rispetto per il team di alto valore, non mi sembra sia necessario.
I disturbi ora presenti sono a mio parere da attribuire all'evento madre senz'altro accaduto molto prima del 5 luglio '10 da cui dopo possono scaturire delle recidive.
L'infortunio in se stesso non ha assolutamente aggravato lo stato preesistente.
Rimane da discutere se lo ha reso manifesto oppure sarebbe accaduto ugualmente, cosa che notiamo spesso nelle persone che hanno delle recidive di cheratite erpetica.
I disturbi attuali quindi sono da attribuire soltanto alla cheratite metaerpetica che può essere giudicata una concausa ma mai la causa.
Attualmente noto un valore del visus di 0.8 e quindi posso presumere che l'occhio abbia raggiunto il massimo del visus che si può prefissare. Se ciò è vero abbiamo raggiunto senz'altro lo status quo.
I disturbi all'occhio destro sicuramente possono accadere o possono essere accaduti in qualunque momento poiché sono causati dal disturbo madre della cheratite erpetica accaduta in
precedenza “ma che non risulta anamnesticamente” per cui avrebbero potuto subentrare anche senza l'infortunio in oggetto.” (doc. 8)
Agli atti figurano ancora le certificazioni specialistiche del PD Dr. __________ della __________ di __________ (del 19 novembre 2012, 7 e 15 gennaio 2013, dell’11 febbraio 2013, del 4 luglio 2013 e del 30 settembre 2013), quello datato 15 marzo 2013 del Dr. __________, spec. FMH in oftalmologia ed oftalmologia chirurgica e quello del Dr. __________, spec. FMH in oftalmologia ed oftalmochirurgia, del 10 settembre 2013 che, invece, attribuiscono senza riserve la problematica all’occhio destro al trauma subito il 5 luglio 2010 (cfr. doc. 14, 15, 18 e 19, 20, 23, 35).
La CO 1 ha ritenuto quindi necessario procedere a un complemento istruttorio per far luce sul ruolo causale eventualmente giocato dalla patologia morbosa (cheratite erpetica) di cui RI 1 avrebbe sofferto già prima dell’infortunio occorsogli nel luglio 2010 (cfr. doc. 26).
L’incarico peritale è stato assegnato al Dr. __________, spec. FMH in oftalmologia e Primario dell’Ospedale __________ di __________, il quale ha consegnato il proprio rapporto nel mese di maggio 2015 (doc. 57).
" (…)
Localmente avevo ritrovato una lesione nummulare centrale e superficiale della cornea con pieghe della Descement localizzate ed una camera anteriore calma, l'epitelio era intatto. Non avevo dunque constato nessuna abrasione corneale che comunque, a dieci giorni dal trauma, avrebbe potuto benissimo essersi chiusa spontaneamente.
La terapia di un'abrasione corneale consiste nell'applicazione locale di antibiotico e la prescrizione di un'antalgia locale o sistemica.
Al controllo del 28 luglio 2010, I'OD presentava un'acutezza visiva da lontano non corretta di 6/10, epitelìo corneale integro, persisteva un'opacità centrale sottoepiteliale. Polo posteriore nella norma.
II 13 agosto 2010 diminuzione dell'acutezza visiva OD non corretta a 3/10 p da lontano (8/10 OS), camera anteriore calma, ispessimento corneale stromale con cheratite puntata superficiale e 1-2
precipitati endoteliali. Avevo allora introdotto una copertura con Zovirax pomata e collirio cortisonico.
Con questa terapia, il 27 agosto, acutezza visiva OD non corretta da lontano 8/10. A livello corneale opacità stromale superficiale di 3.5 mm di diametro, epitelio fluoresceino negativo. Camera anteriore
calma. L'8 ottobre acutezza visiva invariata e persistenza a livello corneale di infiltrati stromali fino a media profondità.
Il paziente si è in seguito recato in controllo presso altri colleghi.
Non essendoci una chiara anamnesi d'infezione erpetica precedente al 5 luglio 2010, non si può affermare che si sia trattato di una ricaduta.
gennaio 2013. Vi è dunque un nesso naturale e causale tra l'infortunio e l'intervento.
suo ruolo preponderante avendo scatenato una riattivazione della stessa.
ruolo predominante del trauma e concausa erpetica secondaria” (doc. 57).
2.8. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.9. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non può confermare la decisione impugnata, per le ragioni che seguono.
La valutazione peritale del 7 maggio 2015 del Dr. __________ non presta il fianco a critiche e il TCA non ha ragioni per scostarsene.
Questa Corte, nella sentenza 35.2015.79 dell’8 settembre 2015, aveva già indicato di non intravvedere contraddizioni nella valutazione del Dr. __________. Sebbene questi, rispondendo al quesito n. 3, aveva escluso l’intervento di una ricaduta di cheratite erpetica, vista l’assenza di una anamnesi documentata d’infezione erpetica, egli aveva tuttavia precisato che se anche quest’ultima dovesse essere dimostrata, le sue conclusioni non muterebbero, avendo il trauma del 5 luglio 2010 conservato un ruolo causale preponderante (cfr. doc. 57).
Va qui ribadito che conformemente alla giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di causalità naturale è adempiuta quando si può ammettere che, senza l’evento infortunistico, il danno non si sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto allo stesso modo, di modo che non è necessario che l’infortunio rappresenti la causa unica o immediata del danno: è sufficiente che il sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia provocato il danno - fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti come la conditio sine qua non di quest’ultimo (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota 79; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51).
A corroborare le conclusioni del Dr. __________ vi sono i referti del Dr. __________ del 19 novembre 2012, del 7 gennaio 2013, del 15 gennaio 2013, dell’11 febbraio 2013 e del 4 luglio 2013, in cui lo specialista che ha effettuato l’intervento di cheratoplastica l’8 gennaio 2013 (doc. 15), ha sempre diagnosticato uno “Status nach cornealem Trauma rechts 2010” o “Status nach Horntrauma 2010” (doc. I, doc. 14, 15, 18, 19 e 35), oltre a quello del Dr. __________ del 15 marzo 2013 in cui il sanitario ha certificato che “il paziente è stato sottoposto all’intervento chirurgico di cheratoplastica perforante all’OD in seguito a conseguenze d’infortunio” (doc. 23).
Il Dr. __________, in data 10 settembre 2013, ha indicato che “l’aspetto e la forma delimitata della lesione parlano piuttosto per una origine traumatica”. Nel medesimo scritto lo specialista fa riferimento al rapporto del Dr. __________ che “parla pure di origine infortunistica” (doc. E).
Nello scritto del 30 settembre 2013 il Dr. __________ ha infatti affermato che la problematica del paziente può essere ricondotta a un trauma da corpo estraneo:
“Ich habe die Situation dahingehend beurteilt, dass ein Trauma durch einen Fremdkörper die objektivierbaren Befunde zwangslos erklären könne” (doc. G).
Il Dr. __________ – l’8 marzo 2011 – ha espresso invece una valutazione più possibilista indicando che “l’evento del 05.07.2010 sembra possibilmente essere in relazione con i disturbi dell’OD”. Alla domanda della CO 1 se il disturbo all’occhio destro è attribuibile solo in parte all’infortunio del 5 luglio 2010 e nell’affermativa quali sono le altre cause, lo specialista ha risposto di sì, ritenendo che si tratta di un’affezione virale. Lo specialista però non ha visto il paziente nel 2010 (doc. 4).
Vi è infine il parere del Dr. __________, specialista in medicina infortunistica ma non in oftalmolgia, che il 22 dicembre 2013 ha negato, peraltro in modo assai stringato, che l’intervento cui è stato sottoposto RI 1 fosse in relazione causale almeno probabile con l’evento iniziale (cfr. doc. 2) e quello del Dr. __________ che il 3 agosto 2011 ha concluso che i disturbi sono da attribuire all'evento madre “senz'altro accaduto molto prima del 5 luglio '10 da cui dopo possono scaturire delle recidive”. A suo parere l’infortunio non ha assolutamente aggravato lo stato preesistente (doc. 8).
In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte non vede ragioni che le impediscano di fare proprie le conclusioni - motivate e convincenti - a cui è pervenuto il Dr. __________ e che sono corroborate da altri tre specialisti (Dr. __________, Dr. __________ e Dr. __________) e in parte dal Dr. __________.
La valutazione del Dr. __________ – che peraltro non ha visitato l’assicurato – seppur divergente, non apporta nuovi elementi ignorati dal Dr. __________ e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione della patologia che interessa l’assicurato.
Occorre pertanto concludere che i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 3 dicembre 2012, si trovavano in una relazione di causalità, naturale e adeguata (cfr., a quest’ultimo proposito, DTF 118 V 286 e 117 V 365 in fine), con l’evento infortunistico assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ È accertata l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato tra i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 3 dicembre 2012 e il sinistro del 5 luglio 2010.
§§§ La CO 1 è condannata ad assumere le prestazioni LAINF successive al 3 dicembre 2012.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti