Raccomandata

Incarto n. 35.2015.100

mm

Lugano 4 maggio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 3 luglio 2015 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 19 gennaio 2011, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto-gessatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto da un ponteggio e ha riportato, secondo il rapporto 15 febbraio 2011 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, fratture a livello del pilon tibiale e della tibia distale a destra (cfr. doc. 28).

L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 25 novembre 2014, l’istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi lombari e a quelli psichici. Quindi, tenuto conto soltanto del danno alla salute infortunistico, ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 10% a contare dal 1° settembre 2014 e di un’indennità per menomazione all’integrità del 15% (doc. 242).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 255 e 263), l’amministrazione ha parzialmente riformato la sua prima decisione, nel senso che il grado dell’invalidità è stato aumentato all’11% (cfr. doc. 271).

1.3. Con tempestivo ricorso del 14 settembre 2015, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga obbligato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 25% e un’IMI del 20% e, in via subordinata, che venga ordinata una “… perizia multidisciplinare in contraddittorio, chiamando a chiarimenti il prof. __________ per rivalutare la pratica …”.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, per quanto concerne l’entità dell’invalidità, l’insorgente fa valere che l’istituto convenuto non avrebbe né considerato “… il reddito (comunque già percepito) che l’assicurato potrebbe realizzare sul mercato del lavoro, affidandosi esclusivamente ai dati DPL” né valutato “… (fino a scartarla) la relazione tecnica del prof. __________, ritenendo preponderante la tesi del medico di circondario.”. Trattandosi invece della quantificazione della menomazione all’integrità, il ricorrente osserva che “… - dopo l’infortunio – la gamba dell’assicurato è più corta di 3/4 cm. Secondariamente, si ribadisce come la conclusione CO 1 non tenga in debito conto delle lesioni alle parti molli, portando l’indennizzo liquidabile al 20%. Su tale punto, nel disaccordo del medico di circondario, non è stato espletato un corretto contraddittorio, poiché non è stata concessa replica al medico dell’assicurato.” (doc. I).

1.4. In data 6 ottobre 2015, l’assicurato ha prodotto documentazione destinata a supportare la sua domanda di assistenza giudiziaria (doc. IV + allegati).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.6. Nel corso del mese di novembre 2015, RI 1 ha versato agli atti un rapporto datato 9 novembre 2015 della dott.ssa __________ (doc. X + allegato).

L’assicuratore si è espresso in proposito il 4 novembre 2015 (doc. XII).

in diritto

2.1. L’oggetto litigioso è circoscritto all’entità della rendita d’invalidità e a quella dell’IMI.

2.2. Entità della rendita d’invalidità.

2.2.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.2.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.2.3. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che, per chiarire la questione riguardante l’esigibilità lavorativa, l’istituto assicuratore ha fatto capo alla valutazione espressa dalla dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, a margine della visita di chiusura del 26 agosto 2013.

In quell’occasione - dopo aver negato l’eziologia traumatica ai disturbi lombari e a quelli psichici (cfr. doc. 180, p. 5) -, il medico __________ appena citato ha così descritto l’esigibilità lavorativa:

" (…).

sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e pesi leggeri tra i 5 e i 10 kg come pure pesi medi tra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione. Mai più possibile sollevare pesi pesanti oltre i 25 kg e neanche molto pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi. Nessuna limitazione per sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino e oltre i 5 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri/di precisione, maneggio di attrezzi medi. Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti/lavoro manuale rozzo e maneggio di attrezzi molto pesanti. Nessuna limitazione per la rotazione della mano. Nessuna limitazione per i lavori sopra la testa, la rotazione del tronco, la posizione seduta e inclinata in avanti. Talvolta a spesso possibile la posizione in piedi e inclinata in avanti con appoggio a sinistra. Nessuna limitazione per la posizione inginocchiata e la flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per la seduta di lunga durata, spesso possibile la posizione in piedi di lunga durata. Molto spesso possibile la posizione a libera scelta. Nessuna limitazione per camminare fino e oltre i 50 metri. Spesso possibile camminare per lunghi tratti. Di rado possibile camminare su terreno accidentato, salire le scale, salire su scale a pioli. Nessuna limitazione per l’uso delle due mani, equilibrio e stare in equilibrio. L’assicurato è considerato abile nella misura dell’esigibilità da subito al 100%.”

(doc. 180, p. 6)

La dott.ssa __________ ha ribadito il proprio apprezzamento a margine della visita di controllo del 21 maggio 2014, ossia dopo l’intervento di asportazione del materiale di osteosintesi e di release del tunnel tarsale del dicembre 2013 (cfr. doc. 216, p. 4).

Nell’ambito della procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 2 marzo 2015, del Prof. dott. __________, Primario di ortopedia e traumatologia presso l’Ospedale __________ di __________.

Da quel documento si evince innanzitutto che lo specialista in questione non ha potuto né ammettere né escludere che i disturbi lombari si trovino in relazione causale naturale con l’evento del gennaio 2011 (ciò che equivale a sostenere che il nesso causale è semplicemente possibile, ciò che non basta dal profilo probatorio).

D’altro canto, in merito alla questione della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, egli ha osservato che quest’ultimo è destinato in futuro a peggiorare (il sanitario non ha dunque sostenuto che vi sarebbero ancora dei provvedimenti terapeutici atti a migliorarlo notevolmente).

Infine, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa e i posti di lavoro considerati dall’CO 1 per stabilire il reddito da invalido, il dott. __________ ha affermato di non essere stato in grado, per motivi linguistici, di comprendere esattamente le attività proposte ma di ritenere in ogni caso una piena capacità lavorativa in attività sedentarie. Per contro, sempre a suo avviso, se il lavoro comporta lo stare a lungo in piedi, la deambulazione oppure il sollevamento di pesi, occorrerebbe ammettere una riduzione di rendimento (cfr. doc. 264).

Chiamata dall’amministrazione a pronunciarsi sulle considerazioni espresse dal Prof. __________, con apprezzamento del 5 maggio 2015, si è riconfermata nella propria valutazione dell’esigibilità lavorativa (doc. 267, p. 3: “Confermo nuovamente che non posso condividere la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa da parte del prof. dott. med. __________. Per questo ribadisco che l’esigibilità lavorativa definita nella mia visita __________ viene mantenuta.”; si veda pure il doc. 269, p. 3).

Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte constata che tra la valutazione dell’esigibilità formulata dal medico di circondario e quella che invece risulta dal referto 2 marzo 2015 del Prof. __________, sussistono in effetti delle divergenze per quanto riguarda la natura delle limitazioni funzionali legate al danno alla salute infortunistico. Tuttavia, il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre tale aspetto, in considerazione del fatto che, in sede di decisione su opposizione, l’amministrazione ha sostituito due delle cinque DPL (cfr. doc. 271, p. 5), in modo tale da renderle tutte compatibili con il profilo tracciato dallo specialista interpellato dall’assicurato.

D’altro canto, questo Tribunale non ignora che, con certificazione del 9 novembre 2015, la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, ha dichiarato che l’assicurato è totalmente inabile in qualsiasi attività lavorativa (cfr. doc. E2). Tuttavia, nella misura in cui la curante ha preso in considerazione anche la problematica psichica (aspetto già definito [nel senso che ne è stata negata l’origine traumatica] con la decisione formale del 25 novembre 2014 e non contestato né con l’opposizione né con il ricorso), al suo rapporto non può essere riconosciuto valore probatorio.

In esito a tutto ciò, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata.

Da notare ancora che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

2.2.4. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2014, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo pari a fr. 56'663.10 (cfr. doc. 270, p. 1).

Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (doc. 235) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.

2.2.5. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.2.6. Nella presente fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile dall'assicurato, mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute infortunistico, e meglio l’addetto alla pulitura/lucidatura presso la __________ di __________, l’assemblatore presso la __________ di __________, l’affilatore presso la __________ di __________, l’orologiaio presso la __________ di __________ e, infine, il montatore di quadri elettrici presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2014, un reddito annuo pari a fr. 50'212.60 (doc. 270).

D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella allegata al doc. 270 si evince che sono 72 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 34’450 e a fr. 67'600, e infine che quello medio è di fr. 50’115.

Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 50'212.60) è pressoché uguale alla media dei salari medi (fr. 50’115), ragione per la quale non vi è motivo di dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

In conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute (in effetti, si tratta di attività molto leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi da svolgere spesso/molto spesso in posizione seduta) -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 50'212.60.

Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'212.60 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 56'663.10 – risulta essere dell’11.38%, arrotondato all’11% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2..

Visto che l’CO 1 ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità proprio dell’11%, almeno su questo punto la decisione su opposizione deve essere confermata.

2.3. Entità della menomazione all’integrità.

2.3.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.3.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.3.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.3.5. L’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________, ha posto il ricorrente al beneficio di un’IMI del 15% (cfr. doc. 242, p. 3).

A margine della visita di chiusura del 26 agosto 2013, la dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha espresso la seguente valutazione:

" (…).

  1. Reperti

Come esiti importanti e durevoli abbiamo uno stato da osteotomia di correzione sovramalleolare della tibia destra del 29.01.2013 in stato da artrodesi primaria tibiotarsica del 04.02.2011 e revisione di pseudo-artrosi tibiotarsica con artrodesi il 04.11.2011.

  1. Valutazione del danno all’integrità

15%

  1. Motivazione

Secondo la tabella 5.2 uno stato da artrodesi tibiotarsica da diritto ad una IMI del 15%.

Il raccorciamento dell’arto inferiore destro di 2 cm non da diritto ad una IMI secondo la tabella 2.2.”

(doc. 179)

Con il rapporto del 2 marzo 2015, il Prof. dott. __________ si è pronunciato anche in merito all’entità della menomazione all’integrità. A suo avviso, il 15% riconosciuto dall’CO 1 potrebbe essere giustificato per uno stato dopo artrodesi della caviglia in una posizione corretta, così come è in effetti il caso nella fattispecie. Egli rimprovera però all’istituto di non aver considerato né il danno alle parti molli, nervo tibiale compreso, né lo stato delle articolazioni peri-talari, segnatamente le alterazioni degenerative che sono verosimilmente insorte a quel livello. Secondo il dott. __________, da un profilo ortopedico, RI 1 dovrebbe quindi beneficiare di un’indennità del 20% (cfr. doc. 264, p. 3).

Con apprezzamento dell’11 giugno 2015, il medico __________ ha criticamente commentato la valutazione del Prof. __________, rilevando in particolare quanto segue:

" (…).

Per quanto riguarda la valutazione dell’IMI da parte del prof. dott. med. __________ posso pure negare l’aggiunta del 5% basandomi sulla tabella Suva 2.2 e confermo quindi anch’in essa la mia valutazione già espressa nella visita __________ del 26.08.2013.

La motivazione di questo fatto si evince nel reperto operatorio del prof. dott. med. __________ del suo intervento del 10.12.2013 ove viene diagnosticato un neuroma del ramo calcaneare del nervo tibiale del piede destro, motivo per cui esegue la resezione del neuroma del ramo calcaneare e pone un neurotube. Nella valutazione del collaboratore del prof. dott. med. __________ in visita del 04.04.2014 non si notano dolenzie alla palpazione neppure irritazione dei tessuti molli. Unicamente un fenomeno di Tinel ancora positivo in sede del tunnel tarsale. Non vengono previste ulteriori visite ed il caso viene definito chiuso. Si richiede al medico curante di prescrivere scarpe ortopediche in serie con correzione dell’artrometria. Nella visita medico-circondariale del 21.05.2014 noto un retropiede a destra in posizione neutra, a sinistra in valgo di 7°. Viene riferito dall’assicurato un dolore in sede inframalleolare mediale e laterale di destra. Nessun Tinel in sede del tunnel tarsale apprezzabile. L’assicurato riferisce un’anestesia del III medio in modo circolare fino alle punte dei piedi sia dorsale che plantare. Il dott. med. Maino nota nella diagnosi principale la neuropatia post-traumatica dolorosa dei tronchi nervosi peroneo profondo, tibiale e surale di destra verosimilmente a livello del III distale della gamba in sede della pregressa frattura, descrivendo nel suo esame obiettivo e neurologico semplice che si trova una sensibilità superficiale al tatto dell'arto inferiore destro ridotta, un’anestesia al freddo, non sono però presenti iperalgie o allodinie. La palpazione delle ferite è indolente.

Concludo che si tratta di una neuropatia periferica come si evince nell’ENMG del 05.06.2013, non coinvolgendo la parte motoria di tali nervi. Solo una paresi – e quindi solo la lesione della parte motorica del nervo – dà diritto ad una IMI secondo la tabella Suva 2.2, motivo per cui non posso aggiungere il 5%, visto che siamo in assenza di tale paresi secondo gli specialisti di neurologia.

Concordo però completamente con la valutazione del prof. Hintermann che la neuropatia è in relazione probabile con l’infortunio. Concordo pure che in futuro è probabilmente da aspettarsi un peggioramento per quanto riguarda le articolazioni peri-talari. Mi sembra molto arbitrario di definire già sin d’ora che in futuro dovrebbe aggiungersi un’artrodesi della sottoastragalica, dell’articolazione Chopart e pure dell’articolazione Lisfranc – lesioni con una IMI di ulteriore 5%, 15% e 15%. Mi sembra pure arbitrario consegnare attualmente l’IMI del 20%, valore che corrisponde ad una paresi totale del nervo tibiale, motivo per il quale confermo nuovamente che in caso di ulteriore peggioramento in un futuro lontano, tali affezioni vengono prese in considerazione non in modo arbitrario ma in modo reale.”

(doc. 269, p. 4)

Con la propria impugnativa, fondandosi sull’apprezzamento del dott. __________, RI 1 pretende di aver diritto a un’indennità del 20% (cfr. doc. I).

Chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, questa Corte ritiene che l’apprezzamento della menomazione all’integrità espresso dal chirurgo ortopedico dott.ssa __________, possa validamente costituire da fondamento al proprio giudizio.

Secondo il TCA, il medico __________ ha spiegato, in maniera senz’altro convincente, perché la diagnosticata neuropatia dolorosa dei tronchi nervosi peroneo profondo, tibiale e surale di destra, non giustifica di per sé il riconoscimento di un’indennità supplementare (la tabella 2.2 edita dal Servizio di medicina assicurativa dell’INSAI prevede in effetti il riconoscimento d’indennità soltanto in caso di paralisi nervosa) rispettivamente, trattandosi delle articolazioni peri-talari, perché non è attualmente possibile quantificare la menomazione all’integrità legata al peggioramento (al riguardo, l’istituto assicuratore si è peraltro già dichiarato pronto a rivalutare l’IMI, nel caso in cui in futuro dovesse effettivamente insorgere un peggioramento a quel livello – cfr. doc. 271, p. 7).

È vero che il prof. __________ ha fatto valere che l’indennità del 20% si giustificherebbe anche in considerazione del danno alle parti molli dell’estremità inferiore destra.

In precedenza, si è già detto delle ragioni per le quali la neuropatia non può fondare il diritto a un’IMI supplementare.

Per il resto, occorre osservare che lo specialista basilese ha sì segnalato la presenza di dolori residuali interessanti le parti molli in stato dopo gli interventi chirurgici del 29 gennaio e 10 dicembre 2013, senza tuttavia oggettivare uno specifico danno alla salute (cfr. doc. 264, p. 1). Ora, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti gli assicurati che presentano la stessa situazione medica, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.). Ai fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione con un danno alla salute oggettivabile. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto) soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più a una valutazione astratta e egualitaria di una menomazione all’integrità.

In conclusione, anche per quanto riguarda l’entità dell’IMI, il ricorso di RI 1 non può dunque essere accolto.

2.4. Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. 7).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella presente fattispecie, dall’atto di ricorso e dalla documentazione prodotta in corso di causa (cfr. doc. IV + allegati) risulta che il ricorrente è sposato con due figli a carico, l’uno maggiorenne ma ancora agli studi, l’altro minorenne.

Le entrate familiari sono rappresentate dalla rendita AI (fr. 2’735/mese) e da quella LAINF (fr. 443.25/mese) percepite dall’assicurato, nonché dal prodotto del lavoro della consorte (occupata con un pensum del 25% - fr. 1’364/mese).

Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr. 1’700 quale importo base mensile per coniugi, alla quale va aggiunto l’importo di fr. 1'200 per il mantenimento dei figli.

Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).

Vi è poi da computare la pigione mensile di fr. 1’640, per un ammontare globale di fr. 4’540/mese.

Già soltanto considerando queste poste e aggiungendo all’importo base mensile il supplemento minimo del 15%, l’assicurato presenta delle uscite maggiori alle entrate.

In tali circostanze, la sua indigenza dev’essere ammessa.

Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va accolta, riservate eventuali modifiche della situazione economica dell’interessato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é respinto.

  2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 35.2015.100
Entscheidungsdatum
04.05.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026