Raccomandata

Incarto n. 35.2014.86

mm

Lugano 25 giugno 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 settembre 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 luglio 2014 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 15 giugno 2012, RI 1, dipendente della __________ di __________ in qualità di autista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre stava togliendo la rete di protezione dal container di un camion, é caduto all’indietro da un’altezza di 135 centimetri, battendo a terra la testa.

A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita 25 giugno 2012 dell’Ospedale __________ di __________, un trauma cranico lieve con frattura occipitale destra e frattura della rocca petrosa destra con coinvolgimento del forame carotideo (cfr. doc. 46).

L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 31 marzo 2014 - tenuto conto dei soli postumi residuali dell’evento infortunistico del giugno 2012 -, l’amministrazione ha dichiarato l’assicurato totalmente abile nella sua abituale professione di autista a contare dal 1° aprile 2014 e non più bisognoso di cure mediche (doc. 162).

In data 1° aprile 2014, l’CO 1 ha emanato una seconda decisione formale mediante la quale ha assegnato a RI 1 un’indennità per menomazione all’integrità del 20% per il danno uditivo (cfr. doc. 161).

1.3. Il 15 maggio 2014, l’avv. RA 1 per conto dell’assicurato ha interposto opposizione contro la decisione formale del 31 marzo 2014 (doc. 168).

1.4. In data 15 luglio 2014, l’assicuratore LAINF ha rilasciato la decisione su opposizione, mediante la quale ha in sostanza confermato il contenuto della decisione formale del 31 marzo 2014. L’Istituto ha in particolare stabilito che i disturbi localizzati al rachide non costituivano più una conseguenza naturale del sinistro assicurato. Trattandosi dei disturbi neuropsicologici, delle cefalee, dei disturbi psichici e degli acufeni, accertata l’assenza di un sostrato organico, l’CO 1 ha proceduto a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non é data (cfr. doc. 177).

1.5. Con tempestivo ricorso del 15 settembre 2014, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a ripristinare il diritto alle prestazioni a far tempo dal 1° aprile 2014, sino al termine della cura medica.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente fa innanzitutto valere, fondandosi sulle certificazioni agli atti dei suoi medici curanti, che tutti i disturbi da lui ancora presentati sarebbero addebitabili, “senza il minimo dubbio”, all’infortunio del 15 giugno 2012.

D’altro canto, per quanto riguarda la classificazione di quest’ultimo evento, l’assicurato sostiene che si tratterebbe di un infortunio grave, di modo che egli avrebbe “… diritto a continuare a ricevere le prestazioni legali assicurative.”.

Inoltre, con particolare riguardo ai disturbi al rachide e a quelli psichici, il ricorrente osserva che “…, prima dell’infortunio in oggetto, (…) non ha mai avuto né si é rivolto al suo medico curante per simili disturbi alla schiena o psicologici, né é mai stato inabile al lavoro. Pertanto, conformemente all’art. 36 cpv. 1 LAINF, il ricorrente ha diritto alle prestazioni assicurative legali anche oltre il 1 aprile 2014 - e sino al termine delle cure - in quanto le eventuali alterazioni o patologie degenerative preesistenti l’infortunio 15 giugno 2012 sono sicuramente state rese manifeste e aggravate dall’infortunio stesso.”.

Infine, a proposito della capacità lavorativa, egli fa notare che i suoi medici curanti - la dott.ssa __________ e il dott. __________ - hanno escluso che possa riprendere l’attività di autista in misura completa (cfr. doc. I).

1.6. L’CO 1, in risposta, chiede che l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

2.1. Oggetto della lite é la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare l’assicurato totalmente abile al lavoro dal 1° aprile 2014 (e, di fatto, a negargli il diritto alla rendita d’invalidità), oppure no.

Preliminarmente, questa Corte é però tenuta a stabilire l’eziologia dei disturbi interessanti il rachide, come pure a esaminare se i disturbi neuropsicologici, quelli psichici, le cefalee e il tinnitus correlano con un danno alla salute oggettivabile e, nella negativa, a valutare l’adeguatezza del nesso causale con il sinistro assicurato.

2.2. Disturbi alla schiena: causalità con l’infortunio del 15 giugno 2012?

2.2.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.2.2. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.2.3. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

  • le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

  • la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

  • la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

  • i disturbi somatici persistenti;

  • la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

  • il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

  • il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.2.4. In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.2.5. Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

  • le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

  • la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;

  • la specifica cura medica protratta e gravosa;

  • i notevoli disturbi;

  • la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

  • il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

  • la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.2.4. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

2.2.6. La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio, questo principio é stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.

In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.

Infine, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.2.7. In concreto, dalle carte processuali emerge che, successivamente al sinistro del giugno 2012, RI 1 ha denunciato dolori interessanti la regione lombo-sacrale, la zona interscapolare e, con minore intensità, il rachide cervicale.

Dalla decisione su opposizione impugnata risulta inoltre che l’CO 1 ha dichiarato estinto il nesso causale naturale tra il sinistro assicurato e i disturbi al rachide, facendo capo al parere espresso in proposito dal proprio medico di circondario (cfr. doc. 191, p. 7).

In effetti, con apprezzamento del 28 gennaio 2014, il dott. __________, spec. FMH in ortopedica e chirurgia ortopedica, ha dichiarato che “dagli accertamenti effettuati non si sono potute mettere in evidenza delle patologie di origine post-traumatica evidenti. In particolare nessuna ernia discale, nessuna frattura, nessun edema osseo. Da notare che l’assicurato era già portatore di importanti segni degenerativi e mal formativi prima dell’infortunio in questione. Era stata anche proposta una stabilizzazione chirurgica della colonna vertebrale nel 1999 che l’assicurato aveva rifiutato. Dal 2012 l’assicurato é stato debitamente trattato e abbondantemente curato per quanto riguarda la schiena. Ritengo quindi che gli attuali disturbi siano prevalentemente da ricondurre ai fattori morbosi preesistenti e quindi attualmente non siano più in relazione causale probabile in modo preponderante con l’infortunio del 15.06.2012.” (doc. 151, p. 3).

Con la propria impugnativa, l’insorgente contesta l’estinzione del nesso di causalità naturale, in particolare siccome “… le eventuali alterazioni o patologie degenerative preesistenti l’infortunio del 15 giugno 2012 sono sicuramente state rese manifeste e aggravate dall’infortunio stesso.”. Per questa ragione, egli ritiene di aver diritto alle prestazioni anche dopo il 1° aprile 2014, in applicazione dell’art. 36 cpv. 1 LAINF (cfr. doc. I, p. 7).

2.2.8. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.2.9. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti e vista anche l’assenza di rapporti specialistici divergenti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dall’ortopedico dott. __________, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Il TCA rileva del resto che la conclusione a cui é pervenuto il medico di circondario é conforme alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

In una sentenza 8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 -, il TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione traumatica di uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale (STF 8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere, in via di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.

È inoltre utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il TFA ha precisato che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine.

Nel caso di specie, il TCA ritiene certo che le alterazioni presenti a livello della colonna toracale (scoliosi sinistro-convessa e discopatia D8-D9 con piccola ernia discale in sede paramediana senza conflitti radicolari) e lombo-sacrale (spondilosi e spondilolistesi L5-S1) siano preesistenti al trauma occorso in data 15 giugno 2012. Al riguardo, occorre osservare che i reperti interessanti il rachide toracale erano già stati evidenziati dalla RMN del 22 maggio 2012 (cfr. doc. 43). Inoltre, le diagnosi di spondilosi e spondilolistesi L5, di protusione discale mediana L5-S1 e di lieve scoliosi sinistra convessa toraco-lombare figuravano già nel rapporto di uscita 20 dicembre 2001 della Clinica di riabilitazione __________ di __________ (cfr. doc. 99, p. 1). Da quest’ultimo documento si apprende inoltre che il ricorrente soffriva di dolori alla schiena recidivanti sin dal 1993, tanto é vero che era addirittura stata posta l’indicazione chirurgica (cfr. doc. 99, p. 2).

D’altro canto, non risulta che sia stato dimostrato, successivamente al sinistro assicurato, l’intervento di un aggravamento significativo e duraturo delle preesistenti alterazioni degenerative nel senso indicato dalla succitata giurisprudenza federale.

Ne consegue che l’infortunio del giugno 2012 può avere tutt’al più aggravato transitoriamente il preesistente stato (morboso) del rachide.

Alla luce della giurisprudenza menzionata in precedenza, secondo cui le conseguenze di un infortunio che ha interessato la colonna vertebrale si estinguono - in assenza di fratture traumatiche dei corpi vertebrali oppure di lesioni strutturali al rachide -, trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative, l’Istituto resistente era dunque legittimato a negare la propria responsabilità a far tempo dal 1° aprile 2014, visto il tempo trascorso dalla data del sinistro (giugno 2012 - aprile 2014).

Il raggiungimento dello status quo sine vel ante comporta l’estinzione del nesso di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato, di modo che non vi é più spazio per applicare l’art. 36 cpv. 1 LAINF, disposizione che presuppone che l’infortunio giochi un, seppur parziale, ruolo causale relativamente al danno alla salute in questione.

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita conferma, perlomeno nella misura in cui l’CO 1 ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale tra i disturbi al rachide e il sinistro del 15 giugno 2012.

2.3. Disturbi neuropsicologici, psichici, cefalee e acufeni: oggettivabili e, nella negativa, causalità adeguata con l’infortunio del 15 giugno 2012?

2.3.1. Dalle carte processuali risulta che l’assicuratore convenuto ha ritenuto oggettivabile (e pure di eziologia infortunistica) il danno uditivo patito dall’insorgente (cfr. doc. 159 e la decisione formale di riconoscere un’IMI del 20% proprio per il danno uditivo - cfr. doc. 161).

Per contro, esso ha sostenuto che i disturbi neuropsicologici, quelli psichici, le cefalee e il tinnito non correlano con un danno alla salute oggettivabile.

In occasione dell’infortunio assicurato, RI 1 ha riportato un trauma cranico (nel rapporto di uscita 25 giugno 2012 dell’Ospedale __________ di __________ figura la diagnosi di “trauma cranico lieve” [doc. 46, p. 1], in quello, datato 20 agosto 2012, del Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ di “trauma cranico” [doc. 21, p. 1]).

Successivamente al trauma, egli ha lamentato, fra l’altro, cefalee, difficoltà cognitive, disturbi psichici e acufeni a destra.

Per quanto concerne le cefalee, gli specialisti del Servizio di neurologia ne hanno riconosciuta l’eziologia infortunistica (cfr. doc. 21, p. 2: “La cefalea descritta dal paziente, vista la stretta relazione temporale con un evento traumatico in data 15.06.2012 é sospetta per una cefalea da attribuire a un trauma cranico.”).

Nell’ambito della degenza presso la Clinica __________ (7 - 28 febbraio 2013), é stato valutato anche lo stato neuropsicologico dell’insorgente. Dal relativo rapporto, datato 5 marzo 2013, risulta che egli presentava dei “… disturbi dell’area attenzionale (rallentamento, riduzione della memoria di lavoro, difficoltà di attenzione e concentrazione prolungata nel tempo) che influenzano la qualità della memoria a lungo termine anterograda in assenza di deficit mnestici primari.”. Gli specialisti hanno comunque pure precisato che “le difficoltà riscontrate a livello cognitivo sono tuttavia da considerare nell’intero quadro clinico del paziente. Siamo, infatti, confrontati con un paziente con importante sintomatologia depressiva (già nota in precedenza, si veda il rapporto psicologico del 10.12.2001 effettuato durante la degenza presso la nostra Clinica in quell’anno) esacerbata dalle conseguenze dell’incidente sul lavoro del giugno 2012.” (doc. 103, p. 3).

Trattandosi dello stato psichico, agli atti figurano diverse certificazioni dello psichiatra curante, dott. __________, per il quale l’assicurato soffre di un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (cfr. doc. 168, p. 11; lo psichiatra ha invero formulato anche la diagnosi differenziale di sindrome depressiva organica nell’ambito di un trauma cranico, precisando al riguardo di non poter escludere la possibilità di una sequela organica cerebrale del trauma subito. Ora, proprio perché si tratta di una mera possibilità, quanto sostenuto dallo psichiatra curante non può essere ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza), “senza il minimo dubbio da collegare al trauma subito.” (doc. B, p. 2).

Figura inoltre una valutazione della dott. __________, psichiatra di fiducia dell’assicuratore, secondo la quale RI 1 presenta una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave. Per quanto concerne l’aspetto eziologico, la specialista ha osservato che “anche se l’infortunato ha già sofferto di disturbi psichici in passato, al momento dell’infortunio il suo stato di salute psichico era compensato. Sicuramente la sua struttura psichica con scarse capacità strategiche e reazioni di regressione depressiva ed aggressività di fronte alle difficoltà impediscono una reazione adeguata e costruttiva alla situazione influenzando così negativamente il decorso del disturbo psichico.” (doc. 127).

Interpellato dall’amministrazione a proposito dell’esistenza di un danno organico oggettivabile a cui ricondurre la sintomatologia denunciata dall’assicurato, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha affermato che, dal suo punto di vista, data la mancata oggettivazione di una lesione cerebrale, non può essere ammesso, con verosimiglianza preponderante, un sostrato organico a cui correlare i disturbi neuropsicologici e quelli psichici (cfr. doc. 178, p. 9).

Al riguardo, va rilevato che in effetti gli accertamenti radiologici eseguiti a livello cerebrale, non hanno permesso di oggettivare la presenza di lesioni morfologiche, tantomeno di natura traumatica (cfr. doc. 18, p. 1: “Non evidenza di fenomeni post-traumatici a carico del parenchima cerebrale. Normale rappresentazione delle strutture intra- od extra-assiali.” e doc. 44, p. 2: “RM cerebri nei limiti della norma in particolare non si notano lesioni post-traumatiche.”).

A proposito infine degli acufeni, con apprezzamento del 13 gennaio 2014, il dott. __________, spec. FMH in ORL, ha indicato che il ricorrente soffre di un danno cocleare, il quale può essere all’origine di un tinnitus (cfr. doc. 142, p. 1: “Als Folge dieser objektivierbaren Innenohrschädigung kann ein Tinnitus generiert werden, …” - il corsivo é del redattore).

2.3.2. Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, alla luce di quanto emerge dalla documentazione che é stata riassunta al precedente considerando, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi neuropsicologici e psichici, nonché le cefalee e il tinnitus presentati da RI 1, non correlano con un danno infortunistico oggettivabile.

D’altronde, va sottolineato che l’insorgente non ha al riguardo sollevato alcuna specifica obiezione (cfr. doc. I).

In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

Per quanto riguarda il tinnitus, nella già citata DTF 138 V 248, il Tribunale federale ha precisato che non esiste una base scientifica sicura per considerare il tinnito un disturbo organico, né per attribuirlo imperativamente a una causa organica. Neppure la sua gravità consente di concludere a una conseguenza infortunistica di natura organica.

Riportando l’opinione del Prof. B. Kellerhals, il TF ha osservato che sulla questione di sapere come é causato un tinnito, esistono principalmente delle ipotesi. Pertanto, secondo l’Alta Corte, l’affermazione secondo la quale un danno all’orecchio interno può essere ritenuto la vera causa del tinnitus, non trova sufficiente conferma nella succitata pubblicazione, così come non la trova la conclusione secondo la quale il tinnito é un disturbo organico (cfr. DTF 138 V 248 consid. 5.8.1).

In esito a ciò, il TCA non può quindi che fare propria l’affermazione dell’amministrazione, secondo la quale, nonostante quanto dichiarato dal dott. __________, “…, nel caso d’ispecie, alla luce dei criteri ripresi dall’Alta Corte, non può essere ammessa l’esistenza di un tinnitus oggettivo.” (doc. 177, p. 10; si veda pure il doc. 133, p. 2: “Dagli accertamenti eseguiti risulta inoltre che le cause organiche non sono sufficienti a spiegare i disturbi tuttora lamentati (i disturbi psichici e gli acufeni).” - il corsivo é del redattore).

2.3.3. In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.3.2.), occorre effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.

Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.

Al riguardo, l’assicurato sottolinea che, secondo lo psichiatra curante dott. __________, nel caso di specie, “… si imporrebbe inizialmente una misura stazionaria (clinica), in seguito semi-stazionaria (centro di riabilitazione) per rendere possibile l’avviamento di un processo riabilitativo.” (doc. I, p. 8).

Il TCA ne prende atto, tuttavia i provvedimenti prospettati, nella misura in cui non sono indicati dal punto di vista somatico, non ostacolano la chiusura del caso a far tempo dal marzo 2014 con esame dell’adeguatezza in applicazione - così come verrà meglio dimostrato qui di seguito - della DTF 115 V 133 (in questo senso, si veda la STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.2).

Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).

Nella decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha valutato l’adeguatezza del nesso causale in applicazione della “psico-prassi” (cfr. doc. 191, p. 8 ss.).

RI 1, da parte sua, non si é pronunciato al riguardo (cfr. doc. I).

Questa Corte osserva che, in base alla documentazione medica agli atti, in occasione dell’evento infortunistico del giugno 2012, l’assicurato ha riportato tutt’al più una commozione cerebrale, di modo che, già per questa ragione (lasciando aperta la questione di sapere se i disturbi psichici, già presenti in passato e riapparsi immediatamente dopo il trauma, hanno assunto un ruolo di primo piano, tanto da relegare in secondo piano quelli somatici, ciò che costituirebbe un ulteriore motivo per applicare la “psico-prassi” - cfr. RAMI 2002 U 465 p. 437) il nesso di causalità adeguata deve essere valutato secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_358/2014 del 14 agosto 2014 consid. 2.4.1; 8C_691/2013 succitata e i riferimenti ivi citati). Ciò vale peraltro anche per il tinnito (cfr. consid. 6.2 non pubblicato della DTF 138 V 248).

2.3.4. Nel valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio di cui l’assicurato é rimasto vittima il 15 giugno 2012.

Dal rapporto di polizia agli atti risulta la seguente dinamica:

" (…).

L’operaio RI 1, dopo aver scaricato una benna contenente rifiuti (dimensioni 2.5 x 2.5 x 5m) dal suo autocarro ed averla piazzata al suolo, era intento a togliere la rete di protezione che ne copriva il carico. Detta benna era posizionata a una distanza di 115 cm da un cordolo in cemento armato alto 55 cm e largo 20 cm, mentre dall’altro lato di questo cordolo vi era un piazzale asfaltato. Su questo piazzale l’altezza era di 135 cm.

Mentre cercava di districare la rete di protezione menzionata, perdeva presumibilmente la presa delle mani e, dopo aver fatto uno o due passi all’indietro, urtava con la parte posteriore delle gambe il cordolo in cemento, dalla parte la cui altezza era di 55 cm. Rovinava quindi al suolo, di testa, cadendo dalla parte alta 135 cm. Per le lesioni subite, RI 1 veniva elitrasportato all’Ospedale __________ di __________.”

(doc. 47, p. 4).

Tenuto conto della descrizione suesposta (in particolare dell’altezza di caduta) e considerato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio né le circostanze concomitanti (cfr. STF 8C_584/2010 dell’11 marzo 2011 e SVR UV Nr. 8 p. 26), il TCA ritiene che il sinistro accaduto al ricorrente debba essere classificato tra gli eventi di grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.

In effetti, é utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, una normale caduta oppure scivolata va generalmente classificata tra gli infortuni leggeri con la conseguenza che l’adeguatezza del nesso causale tra il sinistro e i disturbi psichici deve essere senz’altro negata (DTF 115 V 133 consid. 6a).

Sono per contro stati classificati nella categoria intermedia propriamente detta sino a quella medio-grave, gli infortuni in cui l’assicurato é caduto da un’altezza di più metri riportando importanti lesioni oppure fratture (per una panoramica sulla giurisprudenza in materia di cadute, si veda la RAMI 1998 U 307 p. 449 consid. 3a). Ad esempio, l’Alta Corte ha qualificato di grado medio in senso stretto l’infortunio occorso a un aiuto-elettricista che era precipitato da un’altezza di circa tre/quattro metri, terminando la caduta sul pavimento di un balcone del primo piano (STF 8C_747/2012 del 22 gennaio 2013 consid. 5.3), la caduta da un’altezza di 2.8 metri su pavimento di beton (STF 8C_826/2011 del 17 dicembre 2012 consid. 6.2) oppure ancora la caduta da una scala da un’altezza di 4.5 metri (STFA U 144/05 del 27 dicembre 2005 consid. 6).

È stato invece qualificato fra gli infortuni di media gravità al limite della categoria inferiore, il sinistro in cui un assicurato ha perso l’equilibrio, é caduto da un’impalcatura alta 120 centimetri e ha riportato una frattura calcaneare (cfr. RAMI 1998 U 307 p. 449) oppure trattandosi della caduta di un operaio attraverso un lucernario con contusione dell’anca destra e distorsione del ginocchio destro, della caduta su una scala con una lieve frattura dislocata del setto nasale e grave commotio cerebri (STFA U 141/92 del 19 settembre 1994).

All’insorgente, che pretende di essere rimasto vittima di un infortunio grave (cfr. doc. I, p. 6 s.), si fa presente che questo Tribunale ha qualificato d’infortunio di media gravità al limite dei casi gravi, una caduta da un’altezza di circa 6 metri, a causa della quale l’assicurato aveva riportato, in particolare, multiple contusioni cerebrali con presenza di emorragia subaracnoidea parieto-occipitale a sinistra (cfr. STCA 35.2003.64 del 26 novembre 2004, cresciuta incontestata in giudicato).

In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.2.3.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.2.3.).

In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

Preliminarmente, occorre sottolineare che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in considerazione nella valutazione dell’adeguatezza secondo la DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).

Alla luce della casistica in materia di cadute, l’evento occorso all’insorgente non risulta né particolarmente drammatico né spettacolare (cfr., ad esempio, STFA U 392/05 del 16 dicembre 2005 consid. 2.2, U 215/01 del 3 aprile 2002 consid. 4 e U 68/87 del 28 novembre 1989 consid. 8c).

Nell’infortunio del 15 giugno 2012, l’assicurato ha riportato un trauma cranico, accompagnato da una frattura composta dell’osso occipitale destro con interessamento della rocca petrosa e del seno carotideo, nonché una contusione del rachide toraco-lombare (cfr. doc. 21 e doc. 54, p. 3). A seguito di ciò, egli ha denunciato, a destra, una perdita completa dell’udito e, a sinistra, un’ipoacusia da lieve a moderata, come pure disturbi neuropsicologici, psichici, cefalee e un tinnito a destra risultati privi di sostrato organico (cfr. il consid. 2.3.2.). I disturbi alla schiena sono rimasti in nesso di causalità naturale con l’infortunio per la durata massima di un anno (cfr. consid. 2.2.9.).

Il TCA giudica soddisfatto il criterio della gravità o della particolare caratteristica delle lesioni lamentate, con particolare riferimento alla sentenza 8C_742/2009 del 13 settembre 2010 consid. 5.2.1, in cui il TF ha ammesso l’adempimento di tale criterio, posto che l’assicurato nella caduta attraverso il vano di un lift aveva subito una violenta contusione del capo e riportato un trauma cranio-cerebrale con frattura della rocca petrosa sinistra, frattura della calotta parietale sinistra e un piccolo sanguinamento epidurale parietale a sinistra, l’emorragia si era arrestata dopo due giorni e l’audiometria aveva evidenziato un’ipoacusia dovuta all’ematotimpano e all’interruzione della catena degli ossicini dell’udito.

Nessun elemento all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

Il TCA ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

Per ammettere l’adempimento di questo criterio, non ci si deve basare unicamente sull’aspetto temporale. Occorre parimenti considerare la natura e l’intensità del trattamento e se ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato (cfr. STF 8C_577/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 7 e riferimento ivi citato). In questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici e la prescrizione di manipolazioni, sono stati giudicati insufficienti a fondare questo criterio (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4).

In concreto, la cura medica legata alle sequele organiche oggettivabili dell’infortunio del giugno 2012, é consistita nell’iniziale degenza presso il Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (dal 15 al 21 giugno 2012), durante la quale sono state disposte misure diagnostiche e somministrata all’assicurato una terapia analgesica medicamentosa (cfr. doc. 46). Durante il periodo 7-28 febbraio 2013, RI 1 ha soggiornato presso la Clinica __________ di __________, dove sono stati essenzialmente applicati dei provvedimenti fisioterapici per ridurre il dolore al rachide (cfr. doc. 96). Dalle tavole processuali emerge inoltre che il ricorrente si é sottoposto a periodiche visite mediche di controllo in ambito ORL (presso il Servizio di otorinolaringoiatria dell’Ospedale __________ di __________ e il dott. __________).

Di tutta evidenza, la cura medica applicata all’assicurato non ha dunque avuto un’intensità tale da giustificare l’adempimento del criterio in discussione (per un caso in cui questa Corte ne ha per contro ammesso la realizzazione, si veda la STCA 35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l’ultima delle quali eseguita a distanza di sei anni e mezzo circa dall’evento traumatico).

Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é soddisfatto.

In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

Nel caso di specie, il decorso si é in effetti rivelato complicato ma ciò poiché si é ben presto sovrapposta una sintomatologia giudicata priva di sostrato organico che, come tale, non può essere presa in considerazione nella valutazione dell’adeguatezza del nesso causale (cfr. STF 8C_1044/2010 succitata).

In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa, poiché anche se ciò dovesse essere il caso, in presenza di un infortunio di media gravità al limite di quelli leggeri, la realizzazione di tre criteri (quello della gravità o della particolare caratteristica delle lesioni lamentate é stato ammesso in precedenza) non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

Si deve quindi concludere che i disturbi neuropsicologici, quelli psichici, le cefalee e il tinnito, non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico del 15 giugno 2012 e, come tali, non sono nemmeno di pertinenza dell’assicuratore resistente.

Visto che il relativo obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va negato facendo difetto l’adeguatezza, questa Corte ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute possa restare insoluta (cfr., in proposito, SVR 3/2012 UV 5 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

2.4. Capacità lavorativa a far tempo dal 1° aprile 2014, tenuto conto dei soli postumi somatici oggettivabili dell’infortunio del 15 giugno 2012.

2.4.1. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

L’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.

Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.4.2. Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che, tenuto conto dei soli postumi infortunistici della sfera ORL, l’amministrazione ha reputato l’insorgente in grado di riprendere a tempo pieno la sua abituale professione di autista di mezzi pesanti (cfr. doc. 191, p. 8).

In proposito, va innanzitutto rilevato che RI 1 soffre di un’ipoacusia neurosensoriale confinante con una sordità a destra e di un’ipoacusia da lieve sino a moderata a sinistra.

D’altro canto, il TCA constata che, secondo il parere del medico fiduciario dell’CO 1, anche al danno uditivo all’orecchio sinistro deve essere riconosciuta una (almeno parziale) eziologia infortunistica (cfr. doc. 172, p. 1).

Per quanto concerne la capacità lavorativa, il dott. __________ ha ammesso che, dal profilo ORL, é senz’altro esigibile che l’assicurato eserciti l’attività lavorativa d’autista di mezzi pesanti, a condizione che porti un adeguato apparecchio acustico, ciò che é peraltro esigibile (cfr. doc. 172, p. 1 s.: ”Was die Eignung anbetrifft, so kann oben genanntem Versicherten die Tätigkeit als Lastwagenchauffeur aus ORL-ärztlicher Sicht voll zugemutet werden, vorausgesetzt, dass er ein adäquates Hörgerät trägt. Auch das Tragen eines Hörapparates ist ihm aus ORL-ärztlicher Sicht durchaus zumutbar.“ - il corsivo é del redattore).

2.4.3. L’art. 21 cpv. 4 LPGA prevede che:

" Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute."

Giusta l’art. 61 OAINF, relativo al rifiuto di cure e provvedimenti d’integrazione esigibili, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2003:

" L’assicurato che senza sufficiente motivo rifiuta cure o provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili ha diritto solo alle prestazioni che verosimilmente sarebbero dovute considerato l’attendibile esito di dette misure."

Fino al 31 dicembre 2002, la questione era disciplinata dagli articoli 48 cpv. 1 e 2 LAINF e 61 cpv. 1-3 OAINF.

Per quanto riguarda il quesito di sapere se e quando un trattamento che promette un essenziale miglioramento della capacità di guadagno di un assicurato sia esigibile o meno, la nuova regolamentazione non ha sostanzialmente modificato quanto previsto in precedenza (cfr. STFA U 199/04 del 14 luglio 2005 consid. 3.2.).

Secondo la giurisprudenza federale, in virtù dell’obbligo generale di riduzione del danno, un assicurato deve sottoporsi a un intervento che, secondo l’esperienza, non implica difficoltà, non presenta un pericolo per la vita, comporterà con certezza o con grande verosimiglianza la guarigione totale o un miglioramento importante dell’affezione - conseguentemente un aumento notevole della capacità di guadagno - e infine non provoca delle sofferenze eccessive. Determinanti al fine di decidere circa l’esigibilità o meno di un trattamento sono le circostanze concrete, tenendo in considerazione la persona implicata (cfr. STFA U 199/04 del 14 luglio 2005 consid. 3.2.; RAMI 1995 U 213, p. 68; RAMI 1996 U 244, p. 144; DTF 105 V 176).

Le sanzioni previste possono essere comminate soltanto se la procedura d’ingiunzione ha avuto luogo e il termine di riflessione é scaduto. Questa regola procedurale deve essere rispettata senza eccezioni (cfr. SVR 2005 IV Nr. 30).

Va ancora precisato che l’art. 21 cpv. 4 LPGA si applica anche alle prestazioni in natura, le quali comprendono pure i mezzi ausiliari (cfr. DTF 133 V 511 consid. 4.2).

2.4.4. In sede di decisione su opposizione, l’CO 1 ha osservato, da una parte, che “… il tentativo effettuato, su suggerimento del dott. __________, specialista ORL alla CO 1, (…), di adattare un apparecchio acustico a destra per mascherare il rumore e a sinistra per migliorare la capacità uditiva e quella di comprensione non ha portato alcun frutto.” e, dall’altra, che “dopo aver preso atto dei certificati del dott. __________ prodotti a sostegno dell’opposizione in data 3.6.2014, il dott. __________ ha ribadito che l’attività di autista di mezzi pesanti risulta esigibile per l’assicurato a condizione che porti un apparecchio acustico e indicato che il porto di un apparecchio acustico é esigibile.” (doc. 191, p. 8).

Ora, delle due l’una. O l’utilizzo di un apparecchio acustico a sinistra é inesigibile e allora, in base alla valutazione del dott. __________ (“… vorausgesetzt, dass er ein adäquates Hörgerät trägt.” - il corsivo é del redattore), RI 1 non avrebbe potuto essere dichiarato totalmente abile nell’attività di autista oppure il provvedimento in parola é esigibile ma, in tal caso, l’amministrazione avrebbe dovuto rispettare la necessaria procedura di cui all’art. 21 cpv. 4 LPGA (sollecitazione scritta + assegnazione di un adeguato termine di riflessione), ciò che non risulta che essa abbia fatto.

Alla luce di quanto precede, questo Tribunale reputa quindi che già la questione inerente all’esigibilità della protesizzazione dell’orecchio sinistro, questione determinante visto che il fiduciario dell’CO 1 ha fatto dell’utilizzo di un apparecchio acustico la conditio sine qua non per ammettere la piena abilità lavorativa del ricorrente, non sia stata sufficientemente delucidata dall’assicuratore resistente.

2.4.5. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”. (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere del proprio medico fiduciario (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni esposte al considerando 2.4.4., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, nella misura in cui, tenuto conto dei soli postumi infortunistici della sfera ORL, l’assicurato é stato dichiarato totalmente abile al lavoro dal 1° aprile 2014.

L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre una perizia esterna (cfr. art. 44 LPGA) volta a chiarire se l’utilizzo di un apparecchio acustico a sinistra costituisce o meno un provvedimento esigibile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata é annullata nella misura in cui, tenuto conto dei soli postumi infortunistici della sfera ORL, l’assicurato é stato dichiarato totalmente abile al lavoro dal 1° aprile 2014.

§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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