__________accomandata

Incarto n. 35.2014.73

mm

Lugano 4 maggio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 settembre 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 26 giugno 2014 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 29 agosto 2011, RI 1, titolare dell’omonima impresa di costruzioni di __________ e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, è inciampato mentre stava scendendo delle scale ed è caduto in avanti.

A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 21 ottobre 2011 del dott. __________, una lussazione esposta mediale del gomito destro (cfr. doc. 22).

L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 7 febbraio 2014, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 35% a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 25% (doc. 158).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 163 e 168), in data 26 giugno 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 176).

1.3. Con tempestivo ricorso del 4 settembre 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 70% almeno, come pure un’IMI del 25% “… con riserva di adeguamento a dipendenza di ulteriori accertamenti derivanti dall’insorgenza dell’affezione psichica post-traumatica.”.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente osserva innanzitutto di soffrire di una problematica psichica,”… da ricondurre all’inabilità lavorativa di lunga durata come muratore, dovuta alla grave menomazione del membro superiore destro a seguito del noto infortunio. L’intensità dello scompenso psichico si è pure cumulato con l’esordio di un diabete ad inizio anno. Il medesimo specialista ha constatato uno stato d’ansia continuo, di giorno come di notte. L’assicurato era diventato inquieto, insofferente, poco capace di concentrarsi, costantemente stanco, in un circolo vizioso di perdita progressiva del controllo. La terapia psichiatrica di sostegno settimanale e di medicazione antidepressiva (Venlafraxine) ansiolitica ha provocato un miglioramento nella capacità di concentrazione dell’assicurato, il quale può riassumere le sue funzioni amministrative nella misura del 50%, per rispetto alla situazione pre-infortunio, escluse, evidentemente le attività quale muratore, ed ogni altra. L’equilibrio trovato è da considerare come ottimo a medio lungo termine. Un aumento della capacità lavorativa oltre questo 50%, comporterebbe il rischio di un nuovo crollo psichico deleterio associato alla perdita definitiva di qualsiasi capacità lavorativa.” (doc. I, p. 8s.).

D’altro canto, per quanto riguarda la determinazione del grado dell’invalidità, RI 1 sostiene che l’CO 1 avrebbe dovuto applicare il metodo straordinario, a discapito di quello ordinario del raffronto dei redditi, posto che “…, se una persona che dirige una tale società [una società a garanzia limitata, n.d.r.] ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché é l’unica ad avere il diritto di firma - come nel caso in questione -), é giustificato calcolare il grado di invalidità con il metodo usato per i lavoratori indipendenti, ossia il metodo straordinario del confronto delle attività.” (doc. I, p. 4ss.).

Infine, a proposito dell’entità della menomazione all’integrità, egli sottolinea che “il sensibile peggioramento dell’arto destro, così come l’insorgere di disturbi psichici post-traumatici dovrebbero avere come conseguenza l’aumento del danno all’integrità fisica, stabilita dalla CO 1 in una misura del 25%.” (doc. I, p. 9).

1.4. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. In corso di causa, questa Corte ha interpellato il medico di circondario dell’CO 1, il quale è stato invitato a esprimersi sul contenuto del rapporto 29 agosto 2014 del dott. __________ (cfr. doc. V).

Il rapporto allestito dal dott. __________ è datato 5 novembre 2014 (doc. VI + allegato).

In data 20 novembre 2014, il TCA ha chiesto al dott. __________ di precisare la propria risposta (doc. VII).

La risposta del medico fiduciario è pervenuta il 28 novembre 2014 (doc. VIII + allegato).

L’amministrazione ha formulato le proprie osservazioni in data 9 dicembre 2014 (doc. X), mentre l’assicurato lo ha fatto l’11 dicembre 2014 (doc. XI).

in diritto

2.1. Oggetto litigioso è l’entità dell’invalidità e quella della menomazione all’integrità.

Preliminarmente, questo Tribunale deve tuttavia esaminare se l’CO 1 era legittimato a negare la propria responsabilità in merito alle turbe psichiche che presenta l’assicurato, oppure no.

2.2 Disturbi psichici: causalità con l’infortunio del 29 agosto 2011

2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

2.2.2. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato.

Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

2.2.3. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

  • le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

  • la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

  • la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

  • i disturbi somatici persistenti;

  • la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

  • il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

  • il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinchè si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.2.4. Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha negato che la problematica psichica costituisca una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico dell’agosto 2011. L’assicuratore ha invece lasciato aperta la questione riguardante la causalità naturale (cfr. doc. 176, p. 5).

Unitamente alla propria impugnativa, RI 1 ha prodotto una certificazione del dott. __________, secondo il quale egli soffre di uno stato d’ansia generalizzato con logorio depressivo, imputabile, secondo lo psichiatra curante, all’inabilità lavorativa di lunga durata dipendente dal danno all’arto superiore destro, nonché all’insorgenza di un diabete (doc. E).

Su tale base, il ricorrente pretende quindi che la problematica psichica avrebbe, almeno in parte, un’eziologia infortunistica, mentre non si esprime in merito all’adeguatezza del nesso causale (doc. I, p. 8s.).

2.2.5. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che la questione di sapere se i disturbi psichici presentati dall’insorgente costituiscono una conseguenza naturale del sinistro assicurato, possa effettivamente rimanere aperta. Infatti, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito, essi non si trovano in nesso causale adeguato con l’infortunio in discussione.

Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

Per quanto riguarda la dinamica del sinistro del 29 agosto 2011, l’assicurato l’ha descritta nel seguente modo in occasione della sua audizione del 19 ottobre 2011:

" (…).

Alle ore 16:30 ho finito di lavorare. Sono uscito dal magazzino e mi sono diretto verso la mia casa, che dista circa 50 metri dal magazzino.

Mentre stavo scendendo le scale di sasso di un passaggio comunale sono inciampato nel bordino esterno della scala e sono caduto in avanti. Sono arrivato a terra proprio sulla mano destra e così facendo ho riportato una lussazione del gomito destro e con contraccolpo alla spalla destra.”

(doc. 23, p. 1)

Visto quanto precede, occorre concludere che RI 1 è dunque rimasto vittima di una banale caduta dalla posizione eretta dopo essere inciampato.

Precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo il TCA, il sinistro in discussione va classificato tra gli infortuni leggeri o insignificanti, con la conseguenza che l’adeguatezza deve essere senz’altro negata.

Al riguardo, occorre segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, una normale caduta oppure scivolata rientrano proprio in quella categoria d’infortuni (cfr. DTF 115 V 133 consid. 6 e RAMI 1992 U 154 p. 246, riguardante una caduta nel corso di una partita di calcio, la STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, nonché la STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008 consid. 7; si veda pure la STCA 35.2014.95 del 17 dicembre 2014 consid. 2.12. e la 35.2013.90 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.8.).

Ne consegue quindi che l’Istituto resistente ha correttamente valutato il diritto alle prestazioni di lunga durata tenendo conto soltanto dei postumi organici residuali dell’evento infortunistico del 29 agosto 2011.

2.3. Entità della rendita d’invalidità

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3. Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all’insorgente una rendita d’invalidità 35%, facendo capo al metodo ordinario del raffronto dei redditi (cfr. doc. 158).

L’insorgente contesta l’operato dell’amministrazione, nella misura in cui, svolgendo egli un’attività di tipo indipendente prima dell’insorgenza del danno alla salute, l’CO 1 avrebbe dovuto applicare il metodo straordinario di valutazione dell’invalidità (cfr. doc. I, p. 4 e 6-8).

A proposito dell’obiezione sollevata dal ricorrente, il TCA rileva che, secondo la giurisprudenza federale, qualora non sia possibile determinare con sufficiente affidabilità i redditi ipotetici da raffrontare, ispirandosi al metodo specifico per gli assicurati non attivi (art. 8 cpv. 3 LPGA), occorre procedere a un confronto delle attività e valutare il grado d’invalidità secondo l’incidenza della ridotta capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (procedura straordinaria di valutazione). La differenza fondamentale tra questa procedura e il metodo specifico é che l’invalidità non viene valutata direttamente in base a un confronto delle attività. Si inizia con il determinare, mediante tale comparazione, qual é l’impedimento provocato dal danno alla salute, dopo di che si valutano separatamente gli effetti di questo impedimento sulla capacità lucrativa (cfr. DTF 128 V 29 consid. 1 e 104 V 135 consid. 2).

In questo contesto, l’Alta Corte ha però pure precisato che se l’attività esercitata dopo l’insorgenza del danno alla salute non permette di valorizzare pienamente la capacità lavorativa residua dell’assicurato, quest’ultimo può essere tenuto a lasciare il proprio posto di lavoro, rispettivamente a mettere fine alla propria attività indipendente, a favore di un’attività più lucrativa, e ciò in virtù dell’obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità. Lo sforzo che ci si attende dall’assicurato é tanto più importante quanto la diminuzione del danno è sostanziale (cfr. STF 9C_147/2014 del 9 maggio 2014 consid. 7.2.1 e i riferimenti ivi menzionati).

Nel caso di specie, secondo quanto sostenuto dall’insorgente, l’applicazione del metodo straordinario giustificherebbe l’attribuzione di una rendita d’invalidità del 70%, risultante dal fatto che, a causa del danno alla salute infortunistico, egli non é più in grado di esercitare lavori da muratore/manovale edile che, prima del sinistro dell’agosto 2011, svolgeva in misura del 70% (cfr. doc. I, p. 6). Per contro, così come verrà meglio dimostrato nei considerandi che seguono, l’assicurato dispone di una piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate.

Ciò significa che l’attività indipendente consente a Romeo Capitanio di valorizzare soltanto una piccola parte della sua residua capacità lavorativa e di guadagno.

Se ne deduce pertanto che, in queste circostanze, un cambiamento di attività professionale é ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell’importanza della diminuzione del danno che ci si può attendere. In questo senso, l’Istituto assicuratore resistente ha dunque correttamente applicato il metodo ordinario del raffronto dei redditi per valutare l’invalidità del ricorrente.

D’altro canto, nel caso di specie, i due termini del raffronto dei redditi, possono essere determinati in maniera sufficientemente precisa (cfr. consid. 2.3.5. e 2.3.7.).

2.3.4. Dalle carte processuali emerge che l’assicuratore convenuto ha determinato l’esigibilità lavorativa dell’insorgente, fondandosi sul parere del proprio medico fiduciario.

In effetti, in occasione della visita medica di chiusura del 7 novembre 2013, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, ha dichiarato l’assicurato non più in grado di riprendere il suo precedente lavoro di muratore. D’altro canto, il medico ____________________ lo ha però ritenuto abile al lavoro a partire dal 1° dicembre 2013, in attività compatibili con il danno alla salute infortunistico interessante il gomito destro e la spalla destra, descrivendo l’esigibilità lavorativa nel seguente modo:

" (…).

Esigibilità lavorativa:

sollevare e portare pesi: l’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi molto spesso. Pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi talvolta, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg e oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre all’altezza del petto pesi fino e non oltre i 5 kg. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi senza limitazione e lavoro pesante manovale rozzo e molto pesante mai. Rotazione delle due mani, avambracci senza problemi.

Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili, rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata in avanti e in piedi e inclinata in avanti senza limitazione. Posizione inginocchiata senza limitazione, di flessione delle ginocchia senza limitazione, nell’alzarsi da queste posizioni l’assicurato deve aiutarsi col braccio adominante sinistro. Posizione di lunga durata seduta e in piedi o a libera scelta possibili senza limitazione. Spostamento con camminare fino e oltre 50 m senza limitazione, per lunghi tratti senza limitazione, su terreno accidentato senza limitazione, salire le scale molto spesso e su scale a pioli di rado. Uso delle due mani possibile, nessun problema di equilibrio o stare in equilibrio."

(cfr. doc. 144, p. 7)

Tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che l’apprezzamento espresso dal dott. __________ possa validamente costituire da base al giudizio che essa è chiamata a rendere. Del resto, esso risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA é pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).

In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del ricorso, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

È vero che, nel caso di specie, l’infortunio ha interessato l’arto dominante dell’assicurato (quello destro). Ciò è tuttavia irrilevante alla luce della giurisprudenza federale.

In effetti, ad esempio in una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

Unitamente alla propria impugnativa, RI 1 ha prodotto un rapporto, datato 29 agosto 2014, del dott__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

Per quanto qui d’interesse, lo specialista appena citato ha dichiarato che “il quadro clinico riscontrato all’arto superiore destro del signor RI 1 non si discosta sostanzialmente da quello ritenuto dal dr. __________ in occasione della visita medica di chiusura del 7.11.2013 per quanto attiene alla mobilità del gomito (in presenza di un leggero miglioramento della supinazione), così come della spalla al di sopra dell’orizzontale. La situazione attuale si discosta per contro significativamente per quanto attiene alla rotazione della spalla destra, con abolizione della rotazione esterna (in precedenza 35°) e diminuzione della rotazione interna/postergazione (in precedenza L1, ora L4).” (doc. D, p. 2s.).

Questa Corte prende atto di quanto sostenuto dal sanitario privatamente consultato dall’assicurato, il quale, in buona parte, concorda con la valutazione del medico di circondario. Per quanto concerne la divergenza riguardante la rotazione della spalla destra, il TCA non ritiene che tale aspetto vada approfondito oltre, nella misura in cui, così come verrà dimostrato in seguito, ciò non ha di fatto rilevanza per la quantificazione dell’esigibilità lavorativa.

2.3.5. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2014 (su questo aspetto si veda la DTF 128 V 174) – qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato – un importo annuo di fr. 77'174 (cfr. doc. 175).

Questo dato, desunto dalle informazioni fornite dall’assicurato stesso nella sua qualità di titolare dell’omonima impresa di costruzioni (cfr. doc. 148), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.3.6. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.3.7. Dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 50'796 il reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (doc. 176, p. 7s.).

È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio il collaboratore check-in/cassa presso la __________ di __________, l’addetto al lavaggio presso la __________ di __________, l’operatore presso la __________ di __________, l’affilatore presso la __________ di __________ e, infine, l’operaio di spedizione presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2014, un reddito annuo pari a fr. 50'796 (doc. 175).

D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella di cui al doc. 174 si evince che sono 91 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 33’799 e a fr. 70'200, e infine che quello medio è di fr. 50’175.

Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 50'796) è leggermente superiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 50’175).

In base alla giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

In effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

Nel proprio rapporto del 29 agosto 2014, il dott. __________ ha ammesso “… una capacità lavorativa completa nello svolgimento delle attività di assistente amministrativo presso la __________ (DPL 654000), di operaio di spedizione presso la __________ (DPL 11508), di aiuto operaio nell’industria chimica presso la __________ (DPL10493) e di raffilatore presso la __________ (DPL 10497). Benché leggera dal punto di vista del carico ponderale (da questo punto di vista medicalmente adatta) il modulo DPL (10543) del regolatore di macchine presso __________ non contiene descrizioni più precise dei movimenti da effettuare con l’arto superiore destro (rotazioni?) per lo svuotamento e la pulizia del posto di lavoro, rispettivamente la conduzione delle macchine affidate.” (doc. 182, p. 3).

Pendente causa, questo Tribunale ha interpellato il medico di circondario a proposito dell’interrogativo sollevato dal dott. __________ (cfr. doc. V e doc. VII).

Con apprezzamento del 26 novembre 2014, il dott. __________ ha affermato che (anche) l’attività lavorativa presso la ditta __________ rispetta i limiti funzionali risultanti dal danno alla salute infortunistico (cfr. doc. VIII 1: “Si tratta di un’attività variata per lo svuotamento o la pulizia del luogo di lavoro, rispettivamente conduzione macchine affidate, secondo la descrizione dal punto di vista del carico ponderale questa attività é medicalmente adatta, non prevede movimenti continui e ripetitivi del braccio destro, tiene conto delle limitazioni funzionali dell’assicurato, in particolar modo del deficit di rotazione esterna. I valori funzionali dei movimenti sono descritti nei miei precedenti rapporti. È chiaro che i movimenti di rotazione esterna sono limitati, il lavoro viene però svolto in posizione neutra, rispettivamente rotazione interna del braccio/avambraccio destro. Per questo, anche l’ultima citata attività viene ritenuta esigibile nell’ambito delle valutazioni di esigibilità da me precedentemente espresse.” - il corsivo é del redattore).

Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non vede alcun motivo per dubitare della correttezza delle considerazioni espresse dal medico fiduciario dell’CO 1, motivi che nemmeno l’insorgente é d’altronde stato in grado d’individuare (cfr. allegato dell’11 dicembre 2014 in cui si ribadisce in sostanza che l’CO 1 avrebbe dovuto applicare il metodo straordinario di valutazione dell’invalidità - doc. XI).

In conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 50’175.

Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'175 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 77'174 (cfr. consid. 2.3.5.) - è del 34.98% arrotondato al 35% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 35%, il suo ricorso deve essere respinto.

2.4. Entità della menomazione all’integrità.

2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.4.5. Nella concreta evenienza, in occasione della visita di chiusura del 7 novembre 2013, il dott. __________ ha quantificato in un 25% la menomazione all’integrità presentata dall’assicurato. Questa la sua valutazione:

" (…).

  1. Reperti

Infortunio del 29.08.2011 con lussazione ed esposizione mediale del gomito destro, il giorno stesso in urgenza revisione chirugica con sutura capsulo-articolare e legamento collaterale mediale dell’articolazione (dott. __________). Il 02.11.2012 artrolisi aperta secondo la metodologia colonnare al gomito destro fecit dott. __________ Clinica __________ di __________. Sullo stesso infortunio e nello stesso tempo trauma da contraccolpo spalla destra con importante limitazione funzionale, dolori frozen shoulder e limitazione funzionale al gomito destro dominante. Il 22.03.2013 intervento di capsulotomia circoferenziale alla spalla destra. Sospetta lesione parziale del tendine infraspinato (fecit dott. __________ __________).

  1. Valutazione del danno all’integrità

15% per la situazione alla spalla destra e 10% per la situazione al gomito destro = totale del 25%.

  1. Motivazione

Viene considerata la tabella n. 1 del prontuario per l’assegnazione del diritto ad IMI, tabella che comprende le situazioni di deficit funzionali alle estremità superiori, nel nostro caso l’arto superiore destro dominante, con gli esiti netti funzionali sia alla spalla destra che al gomito destro. Per quanto riguarda la spalla destra i movimenti attivi non sono possibili al di sopra della linea orizzontale delle spalle, questo da diritto ad un’IMI del 15%, il deficit funzionale al gomito destro con mancanza di estensione fissa di 40° e di flessione massima attività fino a 105° determina l’attribuzione di una IMI del 10%. Sommando i valori per le due articolazione citate, si addiviene quindi ad una IMI totale del 25% sopradescritta.”

(doc. 145).

Con la propria impugnativa, RI 1 pretende invece di avere diritto a un’IMI maggiore rispetto a quello assegnatogli dall’Istituto convenuto, tenuto conto del peggioramento intervenuto a livello dell’arto superiore destro e della problematica psichica (cfr. doc. I, p. 9).

Al riguardo, il TCA rileva innanzitutto che il chirurgo ortopedico dott. __________, specialista interpellato dall’assicurato stesso, nel suo rapporto del 29 agosto 2014, ha esplicitamente negato che il peggioramento a livello della rotazione della spalla destra si ripercuota “… sulla quantificazione complessiva della IMI, in presenza tuttora di un quadro clinico equivalente a un’omartrosi di iniziale grave entità.” (doc. D, p. 3).

Da notare che, secondo la tabella n. 5 edita dalla Divisione di __________ dell’CO 1, a un’artrosi gleno-omerale (omartrosi) grave corrisponde una menomazione all’integrità del 10-25%. Nel caso di specie, essendo in presenza di un’artrosi d’iniziale grave entità, il tasso riconosciuto dal dott. __________ (15%) non presta il fianco a critiche.

D’altro canto, occorre rilevare che i disturbi psichici di cui soffre l’assicurato non sono di pertinenza dell’assicuratore LAINF (cfr. il consid. 2.2.5.), ragione per la quale essi non possono neppure entrare in considerazione nella valutazione dell’indennità per menomazione all’integrità.

In esito a tutto quanto precede, il ricorso di RI 1 si rileva quindi infondato anche per quanto concerne la quantificazione dell’IMI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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