andata
Incarto n. 35.2014.39
mm
Lugano 16 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 marzo 2014 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 ottobre 1994, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di apprendista di commercio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la __________ (ora: CO 1), ha ricevuto una gomitata da un avversario durante una partita di calcio, riportando danni dentari e una ferita al labbro superiore a destra (cfr. doc. M 0 e doc. M 5).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolamente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di aprile 2012, all’assicuratore é pervenuto un preventivo dei costi inerenti al trattamento del dente 11 (cfr. doc. M 33)
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 7 agosto 2012, la CO 1 ha al riguardo negato il proprio obbligo a prestazioni, ritenuto che i disturbi necessitanti di cure non si troverebbero in una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico dell’ottobre 1994 (doc. A 47).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. A 48), in data 31 marzo 2014, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. B).
1.3. Con tempestivo ricorso dell’8 maggio 2014, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato ad assumere le cure dentarie iniziate nell’ottobre 2011, siccome in relazione causale con l’infortunio occorsogli in data 9 ottobre 1994, in subordine, che il TCA disponga una perizia giudiziaria.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente contesta che ai rapporti allestiti dal medico-dentista fiduciario dell’assicuratore possa essere attribuito pieno valore probatorio, pretendendo che ci si debba invece fondare sulle certificazioni dei suoi curanti (cfr. doc. I, p. 7: “Ne viene che, in conclusione, le valutazioni del Dr. __________ non possono sicuramente assurgere a prova peritale tale da soppiantare addirittura le valutazioni di altri due medici dentisti. Ragione per cui o si presta fede alle conclusioni del Dr. __________ e Dr. __________eier - peraltro professionisti che hanno avuto sì in cura il ricorrente, ma a titolo e in occasioni ben diverse, e che comunque giungono alle medesime conclusioni circa la causalità naturale ed adeguata del sinistro del 1994 con il nuovo evento - oppure si fa eseguire una nuova perizia indipendente, ma degna di questo nome, che valuti con rigore scientifico quel che precede, tenuto conto dell’intera storia clinica subita dal dente del paziente. In ogni caso, tenuto conto di quel che precede, le valutazioni del Dr. __________ non potevano e non possono certamente assurgere a prova peritale definitiva dell’assenza di causalità nei termini voluti dall’assicuratrice LAINF.” (doc. I - il corsivo é del redattore)
1.4. L’assicuratore, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 23 luglio 2014, questo Tribunale ha ordinato una perizia a cura del Prof. dott. med. dent. PE 1 della Clinica di medicina dentaria dell’Università di __________ (doc. V).
1.6. Il 17 dicembre 2014, l’esperto giudiziario ha consegnato il proprio referto peritale (doc. IX), il quale é stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (doc. X).
La CO 1 ha preso posizione in merito in data 30 gennaio 2015 (doc. XIII + allegato), mentre l’assicurato é rimasto silente.
1.7. Nel corso del mese di febbraio 2015, il TCA ha di nuovo interpellato il Prof. PE 1, il quale é stato invitato a pronunciarsi sul contenuto del rapporto 17 gennaio 2015 del dott. __________ (doc. XIV).
Il complemento peritale del Prof. PE 1 é pervenuto in data 12 febbraio 2015 (doc. XV).
L’Istituto assicuratore ha presentato le proprie osservazioni il 16 febbraio 2015 (doc. XVIII), mentre l’insorgente lo ha fatto in data 26 febbraio 2015 (doc. XXI).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla cura del dente 11, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.6. In concreto, il TCA constata che la decisione dell’amministrazione di negare il diritto a prestazioni in relazione alle cure dentarie a cui l’assicurato é stato sottoposto a partire dall’ottobre 2011, trova fondamento nelle certificazioni del proprio medico dentista fiduciario.
In effetti, il 13 aprile 2012, il dott. __________, medico dentista SSO, posto che “il dente 11 in data 20 novembre 2000 risultava intatto, vitale e senza lesioni paradontali”, ha negato una relazione di causalità naturale con l’infortunio occorso nel 1994 (doc. M 34).
Il dott. __________ si é di nuovo pronunciato sull’eziologia del danno dentale con rapporto del 14 maggio 2012, il cui tenore é il seguente:
" (…).
L’incarto presso CO 1 riguardo a questo caso comprende delle radiografie eseguite alla Croce verde di __________ in data 20 settembre 2000 che mostrano i denti 11 e 21 intatti. Inoltre un referto dello stesso dr. __________, datato 4 novembre 2002, segnala che i denti 11 e 21 reagiscono positivamente alla prova della vitalità, non sono sensibili alla percussione, presentano mobilità nella norma e non presentano problemi paradontali.
Ora, non si può escludere con assoluta certezza che un riassorbimento esterno al dente 11 possa essere dovuto, a 18 anni di distanza, al trauma dell’infortunio del 1994. Ma secondo la LAINF non basta una semplice possibilità per ottenere il diritto alle prestazioni. Il nesso di causalità deve esser dimostrato con verosimiglianza preponderante. In questo caso il dentista curante non ci mette nemmeno a disposizione una radiografia per documentare la diagnosi di riassorbimento esterno che ha reso necessario, il 6 ottobre 2011, un trattamento endodontico.
Secondo il principio di verosimiglianza preponderante dobbiamo rifiutare l’assunzione dei costi in questo caso.”
(doc. M 35 - il corsivo é del redattore)
Il ricorrente fonda invece le proprie pretese sui referti agli atti dei suoi medico dentisti curanti.
Il 10 ottobre 2012, il dott. __________ ha auspicato che la CO 1 rivedesse la sua posizione, rilevando in particolare che “… il difetto riscontrato palatinale sul dente coinvolto (il dente 11) si situava circa 3 mm sottogengivale in una localizzazione in cui é assolutamente impossibile che si formi della carie. Inizialmente ho tentato una cura conservativa con delle otturazioni sottogengivali, ho dovuto poi però eseguire anche una cura endodontica ed una ricostruzione visto che il difetto era esteso. Così facendo, come spiegato al paziente fin dall’inizio, si é indebolito notevolmente il dente ed anche la ricostruzione non ha potuto essere eseguita in maniera ottimale, tanto che fin da subito ho avvisato lo stesso dicendo che si sarebbe dovuto prospettare un’estrazione ed una sostituzione tramite probabilmente impianto.” (doc. E).
Questo il contenuto del referto 23 aprile 2014 del dott__________, medico dentista SSO:
" (…)
Ho visto il paziente per la prima volta il 5.03.2012 inviatomi dal collega __________ per una valutazione impianto. Ero già stato informato delle condizioni del dente.
La situazione si presentava nel seguente modo:
Resto radicolare causa mancanza della corona del dente 11 e infiammazione di tutta la parete buccale in zona 11. Dalla radiografia (allegata) si nota la radice devitalizzata.
Buccale si sondava un cratere di parecchi millimetri, non ho annotato tale valore visto che avevo già ricevuto tutte le informazioni dal collega __________. Questo cratere buccale ha anche causato la mancanza di osso a livello orizzontale in tale regione (vedi foto allegata).
Una situazione di questo tipo é riconducibile unicamente a una microfrattura verticale della radice. In base a tutte queste informazioni e in accordo con il paziente abbiamo deciso la procedura clinica.
Questo dente frontale aveva subito un incidente in data 9 ottobre 1994. In seguito, causa granuloma esterno (in conseguenza dell’impatto), il dente ha dovuto essere devitalizzato. Le fratture verticali di denti devitalizzati sono complicazioni riconosciute.
In conclusione ritengo che la perdita di questo dente sia legata all’incidente del 1994 (incidente 1994 - granuloma - devitalizzazione - radice debole - microfrattura verticale - estrazione).”
(doc. F)
2.7. Allo scopo di chiarire la fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento al Prof. dott. med. dent. PE 1, attivo presso la Clinica di medicina dentaria dell’Università di __________.
All’esperto giudiziario é stata sottoposta tutta la documentazione a disposizione. Egli ha personalmente visitato l’assicurato in data 25 novembre 2014.
Rispondendo ai quesiti postigli dalle parti, per quanto qui d’interesse, il Prof. PE 1 ha innanzitutto indicato che, in occasione dell’infortunio dell’ottobre 1994, il dente 11 ha subìto un trauma. In seguito, dopo aver rimosso parte della gengiva palatinale, esso é stato oggetto di un’otturazione sottogengivale e, quindi, di una cura canalare con ricostruzione. Infine, accertata la presenza di una microfrattura verticale della radice, il dente 11 é stato estratto e sostituito con un impianto endosseo (cfr. doc. IX, p. 1).
L’esperto incaricato dal TCA ha quindi affermato che la patologia interessante il dente 11 si trova, con verosimiglianza preponderante, in relazione di causalità naturale con l’evento traumatico occorso all’assicurato il 9 ottobre 1994 (doc. IX, risposta ai quesiti n. 3d e 4 di parte convenuta).
Al riguardo, egli ha spiegato che l’infortunio in questione é all’origine di una reazione a catena, di cui la microfrattura verticale della radice del dente 11 é l’atto finale, e meglio il trauma subito in quell’occasione ha provocato un riassorbimento radicolare esterno sul lato palatino, per la cui cura il dott. __________ aveva praticato un’otturazione sottogengivale, seguita da una cura canalare con ricostruzione, ciò che ha portato allo sviluppo di una microfrattura verticale della radice (e, di conseguenza, all’estrazione del dente 11) (doc. IX, risposta al quesito n. 5 di parte convenuta).
Il Prof. PE 1 ha inoltre dichiarato di condividere i pareri espressi dai medici dentisti curanti del ricorrente.
In particolare, egli ha categoricamente escluso che - vista la sua localizzazione (sottogengivale) - il difetto palatinale potesse essere causato dalla carie e, d’altra parte, ha confermato l’origine traumatica del difetto e, quindi, la sua relazione di causalità naturale con l’infortunio calcistico del 09.10.1994 (doc. IX, risposta ai quesiti n. 2 e 3 di parte ricorrente).
In relazione a quanto certificato dal dott. __________ (cfr. doc. F), il perito giudiziario ha confermato che, anche a suo avviso, “… la microfrattura verticale della radice del dente 11 é in relazione di causalità naturale con l’infortunio calcistico del 09.10.1994.” (doc. IX, risposta al quesito n. 5 di parte ricorrente).
2.8. Unitamente alle proprie osservazioni, l’amministrazione ha prodotto un nuovo rapporto del dentista __________, il quale ha criticamente commentato la valutazione del caso espressa dal perito giudiziario, sostenendo che essa si fonderebbe su mere ipotesi, non documentate:
" (…).
Sulla scorta degli atti e in base al documentato decorso medico un coinvolgimento del dente 11 nell’infortunio del 1994 c’é stato. Nel questionario compilato allora dal Servizio dentario della Croce Verde il dente in questione (dente 11) risulta aver subito una contusione o sublussazione. Tuttavia, non sono documentate lesioni rilevanti del dente in oggetto o le complicanze che esso avrebbe subito in seguito: il 20 novembre 2000 esso é intatto (radiografie del Servizio dentario Crove Verde); poi ancora il 4 novembre 2002 il dr. __________ segnala che il dente 11 e i suoi viciniori sono asintomatici, vitali, con mobilità normale e non presentano segni di malattia paradontale. Mentre la lesione subgengivale sul lato palatino del 2012 non è stata documentata radiograficamente.
Tenuto conto dei dati clinici e del decorso post-infortunistico, come documentano un’evoluzione positiva per 8 anni dopo l’infortunio, la microfrattura del dente in questione, rilevata solo ben 18 anni dopo l’evento in discussione, non può ragionevolmente essere considerata - seconod il criterio della verosimiglianza preponderante -, come una conseguenza (diretta o indiretta) dell’infortunio del 1994. In particolare non risulta documentato il presunto decorso post-infortunistico nefasto che avrebbe causato la reazione a catena descritta dal perito Dr. PE 1 nella sua perizia del 15.12.14.”
(doc. 5 - il corsivo é del redattore)
2.9. In data 2 febbraio 2015, il TCA ha chiesto al Prof. PE 1 se il rapporto elaborato dal medico dentista fiduciario dell’CO 1 contenesse degli elementi di valutazione suscettibili di modificare in qualche modo le sue conclusioni riguardanti l’eziologia del danno interessante il dente 11 (cfr. doc. XIV).
Questa la risposta che ha fornito l’esperto giudiziario:
" (…).
Il rapporto del Dr. __________ non contiene elementi di valutazione suscettibili di modificare le mie conclusioni relative alla causa del danno interessante il dente 11 del signor RI 1.
Le mie osservazioni si basano su tutti gli atti a disposizione e non solamente, come citato dal Dr. __________, sulla visita peritale.
Risultati di lavori scientifici dimostrano chiaramente che un trauma dentale é una delle cause principali di riassorbimento radicolare esterno. L’evoluzione positiva durante parecchi anni del dente 11 dopo l’infortunio calcistico non esclude assolutamente l’insorgere di un assorbimento radicolare esterno. Dall’infortunio calcistico del 1994 fino al 2012 non risultano altri elementi che possano spiegare con verosimiglianza preponderante l’insorgere di un riassorbimento radicolare esterno. Il trauma dentale sul dente 11 non é solamente un’“ipotesi”, ma con verosimiglianza preponderante la causa principale del riassorbimento radicolare esterno che ha innescato la reazione a catena di terapie fino all’estrazione del dente 11.”
(doc. XV - il corsivo é del redattore)
Le considerazioni espresse dal Prof. PE 1 sono state nuovamente contestate dall’assicuratore LAINF convenuto, secondo il quale la sua valutazione “…, non è sorretta da elementi fattuali concreti. Il Dr. PE 1 si limita a segnalare come dal 1994 non siano documentati altri eventi che possano, a suo dire, aver portato al riassorbimento. Si tratta di un’argomentazione per esclusione del tutto insostenibile e che non trova una correlazione tra l’evento del 1994 e i problemi dentari riscontrati, oltre 18 anni dopo, a partire dal 2012. L’origine della microfrattura al dente 11 non é dunque documentata, né situabile temporalmente. L’unico elemento medico certo agli atti é che nel 2002 (ad oltre 8 anni dall’infortunio calcistico) il dente in questione risultava sano e perfettamente vitale. Da allora e fino al 2012 é rimasto asintomatico.” (doc. XVIII, p. 3).
2.10. In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV 130).
Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
" Per quanto concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."
2.11. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dal perito giudiziario - autorevole specialista di livello universitario proprio nella materia che qui interessa -, secondo il quale il danno dentario che ha necessitato di cure a decorrere dall’ottobre 2011, costituisce una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 9 ottobre 1994.
Innanzitutto, é utile sottolineare che la valutazione del Prof. PE 1 è sovrapponibile a quella che era stata espressa dai dentisti curanti dell’assicurato, i dottori __________ e __________, di modo che il parere del dott. __________ risulta di fatto “isolato”.
D’altro canto, la circostanza che il dentista interpellato dall’amministrazione abbia un’opinione diversa in merito alla causa del danno riguardante il dente 11, non basta certo per qualificare come contradditoria la perizia del Prof. PE 1. Del resto, le obiezioni che il dott. __________ ha sollevato sono state sottoposte all’esperto giudiziario, il quale, dopo averle attentamente vagliate, non le ha ritenute suscettibili di modificare le proprie conclusioni (cfr. doc. XV).
Inoltre, non corrisponde al vero che la valutazione del Prof. PE 1 si esaurirebbe nella constatazione che dal 1994 in poi non sono stati documentati altri eventi che possano aver provocato il noto riassorbimento radicolare (cfr. doc. XVIII, p. 3).
Questa Corte concorda con l’assicuratore che l’esistenza di un legame di causalità naturale non possa essere ammessa unicamente ragionando “per esclusione”. Ciò non é però il caso nella presente fattispecie, dove quello evocato dall’amministrazione é soltanto uno degli elementi che hanno indotto il perito giudiziario a ritenere che quella traumatica fosse la causa più verosimile fra quelle entranti in considerazione.
In effetti, esaminando attentamente il suo referto peritale, si constata che il Prof. PE 1 ha pure preso in considerazione il fatto che nell’infortunio dell’ottobre 1994 il dente 11 aveva riportato un trauma diretto, che il difetto palatinale riscontrato dal dott. __________, per la sua localizzazione (sottogengivale), non era assolutamente imputabile a una carie, che il trauma dentale é considerato come una delle principali cause di riassorbimento radicolare esterno e, infine, che l’assenza di disturbi durante parecchi anni non costituisce la discriminante per ammettere oppure per escludere l’eziologia infortunistica del riassorbimento stesso (cfr. doc. IX e doc. XV).
Non può costituire un valido argomento per rifiutare la copertura dei costi in discussione, neppure la circostanza che il dott. __________ non abbia documentato radiologicamente il riassorbimento esterno riscontrato sul dente 11 (cfr. doc. M 35). In effetti, questa Corte non vede alcun valido motivo per dubitare dell’attendibilità di quanto da lui attestato (cfr. doc. M 36: “È vero, come asserite in un vostro documento, che inizialmente non ho eseguito una radiografia del dente coinvolto, vi posso comunque garantire che il difetto riscontrato palatinale sul dente coinvolto (il dente 11) si situava circa 3 mm sottogengivale in una localizzazione in cui é assolutamente impossibile che si formi della carie.”).
Tutto ben considerato, il TCA ritiene che gli elementi evidenziati dal Prof. PE 1 dimostrino, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che il danno al dente 11 lamentato dall’insorgente é conseguenza naturale (e adeguata) dell’infortunio occorsogli il 9 ottobre 1994.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata é annullata.
§§ È accertato che il danno al dente 11 costituisce una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 9 ottobre 1994.
§§§ La CO 1 é condannata ad assumere i costi legati alla cura del dente 11.
La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti