Raccomandata

Incarto n. 35.2014.35

mm

Lugano 1 aprile 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 aprile 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 10 marzo 2014 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 2 agosto 2006 la __________ ha annunciato all'CO 1 che il suo dipendente RI 1, il sabato 29 luglio 2006 aveva subito un incidente con lo scooter (cfr. doc. 1), riportando un grave politrauma (cfr. doc. 27b).

Con decreto 35.2007.121 del 12 giugno 2008, il TCA ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione, consistente nell'annullamento della decisione su opposizione impugnata e nel rinvio degli atti all’CO 1 per nuovi accertamenti (cfr. doc. 75).

Con sentenza 35.2010.69 del 19 aprile 2011 - cresciuta incontestata in giudicato -, questa Corte ha condannato l’amministrazione ad ammettere la propria responsabilità relativamente all’evento infortunistico del luglio 2006 e le ha rinviato gli atti affinché stabilisse l'importo delle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr. doc. 183).

1.2. Statuendo sul ricorso interposto dall’assicurato contro la decisione su opposizione del 6 novembre 2012, mediante la quale l’assicuratore LAINF aveva segnatamente fissato l’importo dell’indennità giornaliera a fr. 29.50 dal 1° agosto 2006, rispettivamente a fr. 48.30 dal 1° gennaio 2008 (cfr. doc. 305), con sentenza 35.2012.96 del 20 giugno 2013, cresciuta incontestato in giudicato, il TCA ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché - trattandosi dell’entità del guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera dovuta per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007 -, appurasse, sentito l’azionista __________, se al momento dell’infortunio del luglio 2006, esisteva già con RI 1 un accordo inerente al suo trattamento economico a partire dal 1° gennaio 2007 e, nell’affermativa, quale ne erano i termini. Tenuto conto delle relative risultanze, l’CO 1 doveva nuovamente stabilire l’importo dell’indennità giornaliera spettante all’assicurato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.

1.3. Statuendo sul ricorso che RI 1 ha presentato contro la decisione su opposizione del 18 gennaio 2013, mediante la quale l’CO 1 aveva riconosciuto una rendita d’invalidità del 50% dal 1° novembre 2012, calcolata su un guadagno assicurato pari a fr. 29'521 e un’indennità per menomazione all’integrità del 35%, con pronunzia 35.2013.17 del 18 dicembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha retrocesso gli atti all’assicuratore affinché, da una parte, accertasse se l’assicurato era stato posto al beneficio degli assegni di famiglia e, nell’affermativa, a partire da quando, precisato che, qualora il relativo diritto fosse nato prima dell’evento traumatico del luglio 2006, l’CO 1 avrebbe dovuto determinare di nuovo il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità, computando anche gli assegni familiari e, dall’altra, interpellasse i sanitari della __________, chiedendo loro di specificare i motivi per cui i pretesi problemi alla dentatura e al setto nasale, non erano stati considerati nella valutazione dell’indennità per menomazione all’integrità (cfr. doc. 484, p. 10 e p. 19).

1.4. In data 12 settembre 2013, l’avv. RA 1 per conto dell’assicurato ha inoltrato all’CO 1 una domanda di risarcimento, facendo valere una serie di danni che sarebbero stati causati dall’agire illecito dell’assicuratore (cfr. doc. 1).

L’11 febbraio 2014, il patrocinatore ha precisato che le pretese del suo assistito erano quelle indicate ai punti 5.6 (fr. 62'231.10) e 5.7 (fr. 50'000) del suo scritto del 12 settembre 2013 (cfr. doc. 32).

1.5. Con decisione del 10 marzo 2014, l’CO 1 ha respinto la domanda di risarcimento danni presentata dall’assicurato (cfr. doc. 38).

1.6. Con tempestivo ricorso del 14 aprile 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione impugnata, l’amministrazione venga condannata a riconoscergli la somma di fr. 62'231.10 quale risarcimento per le spese legali e di fr. 50'000 a titolo di risarcimento per l’ulteriore danno e per il torto morale subito, oltre a interessi del 5%.

A sostegno delle proprie pretese riscorsuali, l’insorgente fa innanzitutto valere che, nella gestione della pratica che lo riguarda, l’Istituto assicuratore resistente avrebbe commesso alcuni atti illeciti, e meglio nella forma di una grave violazione del principio di celerità, di una violazione del diritto di essere sentito e di innumerevoli manchevolezze ed errori sistematici.

D’altro canto, l’assicurato sostiene che l’agire illecito dell’amministrazione gli avrebbe causato dei danni, e meglio l’importo di fr. 62'231.10 corrispondente ai costi di patrocinio maturati sino al 3 febbraio 2014 (dedotte le ripetibili assegnate dal TCA), l’importo di fr. 10'000 corrispondente al tempo che egli é stato costretto a dedicare alla sua pratica nel periodo antecedente il conferimento del mandato di patrocinio all’avv. RA 1, nonché l’importo di fr. 40'000 a titolo di “forfait per i tanti danni morali e i grossi problemi psichici e altro che questi 4 anni dell’assurda causa CO 1 mi hanno purtroppo provocato (v. precetti esecutivi, intimidaz. telefoniche da amm. ospedali e altro, ecc., ecc. …” (cfr. doc. F 2 e doc. I, p. 13).

1.7. Nel corso del mese di maggio 2014, il ricorrente ha prodotto documentazione destinata a supportare la sua domanda di assistenza giudiziaria (cfr. allegati al doc. VI).

1.8. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga integralmente respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.9. In data 12 giugno 2014, l’assicurato ha prodotto una certificazione del suo medico curante e ha richiamato la perizia pluridisciplinare elaborata dal SAM nel mese di marzo 2014 (doc. XI + allegato).

L’CO 1 si é pronunciato in proposito il 25 giugno 2014 (doc. XIII).

1.10. Nel mese di luglio 2014, RI 1 ha personalmente consegnato al TCA ulteriore documentazione destinata a supportare le proprie pretese (cfr. doc. XV e doc. XVII + allegati).

Le osservazioni formulate dall’assicuratore convenuto sono datate 14 agosto 2014 (doc. XIX).

1.11. In data 20 agosto 2014, l’insorgente ha formulato ulteriori precisazioni in merito al contenuto dei documenti da lui prodotti nel frattempo (cfr. doc. XXI).

1.12. Il 27 novembre 2014, il TCA ha chiesto all’CO 1 di pronunciarsi in merito alla questione relativa all’eventuale diritto a una riparazione morale legata alla violazione del principio di celerità (doc. XXXIV).

La risposta dell’Istituto assicuratore é pervenuta in data 9 dicembre 2014 (doc. XXV + allegati).

L’assicurato si é espresso al riguardo in data 19 dicembre 2014 (cfr. doc. XXVII + allegati).

1.13. In data 5 e 9 gennaio 2015, a questo Tribunale sono pervenuti due ulteriori scritti di RI 1 (cfr. doc. XXIX + allegato e XXXI + allegato).

1.14. Il 30 gennaio 2015, RI 1 ha recapitato al Tribunale un suo scritto con allegata ulteriore documentazione (cfr. doc. XXXIII + allegati).

in diritto

2.1. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a respingere la domanda di risarcimento danni presentata da RI 1, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 78 cpv. 1 LPGA, gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità di garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari.

Le condizioni dell’azione di responsabilità sono l’esistenza di un danno, un atto illecito, ossia la violazione di una norma scritta o non scritta da parte dell’amministrazione, e un nesso di causalità tra i due (cfr. U. Kieser, Haftung der Sozialversicherungsträger nach Art. 78 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2013. – St. Gallen: Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 2014, p. 116-121).

L’art. 78 cpv. 1 LPGA istituisce una responsabilità causale e non presuppone dunque una colpa di un organo dell’istituto assicuratore (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, n. 25 ad art. 78).

La responsabilità é inoltre sussidiaria nel senso che essa può intervenire soltanto se la pretesa invocata non possa essere ottenuta attraverso le procedure amministrativa e giudiziaria ordinarie in materia di assicurazioni sociali oppure in assenza di una norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali, come ad esempio gli articoli 11 LAI, 6 cpv. 3 LAINF o ancora 18 cpv. 6 LAM (cfr. DTF 133 V 14 consid. 5; Kieser, ATSG-Kommentar, n. 3 e 4 ad art. 78).

Affinché una responsabilità secondo l’art. 78 LPGA possa essere ammessa, occorre dunque valutare se sussiste un atto illecito e, nell’affermativa, un danno come pure un legame di causalità tra questi due elementi.

2.3. La condizione dell’illiceità ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LResp (a cui rinvia l’art. 78 cpv. 4 LPGA), suppone che lo Stato, attraverso i suoi organi e i suoi agenti, abbia violato delle prescrizioni destinate a proteggere un bene giuridico. Un’omissione può pure costituire un atto illecito, a condizione che esistesse, al momento determinante, una norma giuridica che sanzionava esplicitamente l’omissione commessa o che imponeva allo Stato di prendere la misura omessa a favore del leso; un tale motivo di responsabilità presuppone dunque che lo Stato abbia una posizione di garante nei confronti del leso e che le prescrizioni determinanti la natura e l’estensione di questo dovere siano state violate.

La giurisprudenza ha parimenti ritenuto illecita la violazione di principi generali del diritto (cfr. DTF 133 V 14 consid. 8.1 e riferimenti ivi citati), come ad esempio l’obbligo, per colui che crea una situazione di pericolo, di prendere i provvedimenti atti a prevenire un danno (cfr. DTF 89 I 483 consid. 6e).

Se l’atto dannoso consiste nella violazione di un diritto assoluto (quale la vita o la salute, oppure il diritto di proprietà), l’illiceità é realizzata a priori, senza che sia necessario verificare se e in quale misura l’autore abbia violato una specifica norma di comportamento. Al riguardo, si parla d’illiceità nel risultato. Se, per contro, l’atto dannoso consiste in una violazione di un altro interesse (ad esempio, il patrimonio), l’illiceità presuppone che l’autore abbia violato una norma di comportamento avente lo scopo di proteggere il bene giuridico in questione. Eccezionalmente, l’illiceità dipende dalla gravità della violazione. Ciò é il caso se l’illiceità risulta da un atto giuridico (una decisione, una sentenza). In questo caso, la violazione di una prescrizione importante dei doveri di funzione é di per sé suscettibile d’impegnare la responsabilità dello Stato (cfr. DTF 132 II 317 consid. 4.1, 123 II 582 consid. 4d/dd).

A titolo di esempio, il Tribunale federale ha qualificato d’illecito il fatto che, contrariamente alla prescrizione di cui all’art. 85bis cpv. 2 OAI, un ufficio AI abbia omesso di trasmettere al datore di lavoro il formulario per la restituzione d’anticipi, nonostante che il datore di lavoro avesse informato l’ufficio che desiderava riceverne un esemplare (cfr. DTF 133 V 14).

In una sentenza 5A.8/2000 del 6 novembre 2000 consid. 3, riguardante il caso di un’assicurata che pretendeva un indennizzo di fr. 50'000 a titolo di riparazione morale per il ritardo con il quale era stata trattata la sua domanda di riqualifica professionale in ambito AI, il Tribunale federale ha ammesso che il ritardo ingiustificato a decidere costituisce un atto illecito e che può ledere la personalità, esprimendo le seguenti considerazioni a proposito della misura del relativo risarcimento:

" (…).

Le retard injustifié à statuer constitue un acte illicite (ATF 107 Ib 155 consid. 2 et 3 p. 158 s. et 160 consid. 3d p. 166; Egli, L'activité illicite du juge, cause de responsabilité pécuniaire à l'égard des tiers, in Hommage à Raymond Jeanprêtre, p. 18, ch. 4.3). Il peut en outre porter atteinte à la personnalité. Cependant, d'après l'art. 6 al. 2 LRCF, la Confédération ne doit en répondre qu'en cas de faute du fonctionnaire et pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à l'intéressé autrement. A cet égard, toute procédure induit des conséquences d'ordre tant psychologique que financier, d'autant plus lorsqu'elle porte, comme en l'espèce, sur un problème de reclassement professionnel. Même si elles peuvent être importantes, ces répercussions liées à l'incertitude de l'issue et de la durée de la procédure doivent être supportées par le justiciable (arrêt non publié du 18 février 2000 dans la cause 5A. 27/1999, consid. 4). Dans le cas particulier toutefois, les autorités n'ont pas conduit la procédure avec toute la célérité requise et ont ainsi exposé la recourante à des désagréments en partie inutiles, dans une cause qui revêtait au demeurant une importance certaine pour elle.

En admettant que cette atteinte à la personnalité soit grave, elle se trouve compensée par le constat des retards injustifiés des organes de la Confédération. La constatation du comportement illicite constitue en effet une forme de réparation (ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; Mark Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., n. 243 p. 155 s.; Max Sidler, Die Genugtuung und ihre Bemessung, in: Schaden, Haftung, Versicherung, Bâle 1999, n. 10.40). Il se justifie en outre de tenir également compte de la violation du principe de la célérité, en réglant spécialement les frais et dépens de la présente procédure (cf. infra, consid. 4) et en libérant la recourante du paiement de l'émolument judiciaire mis à sa charge par le Département. Le chiffre deux du dispositif de la décision attaquée doit ainsi être annulé, ce qui rend sans objet le chef de conclusions subsidiaire fondé sur l'absence de base légale des frais perçus. On peut néanmoins préciser qu'il paraît douteux que celle-là existe (ATF 125 I 173 consid. 9 p. 179 ss). La réparation morale ne saurait aller au-delà de ces mesures. De ce point de vue, le recours est dès lors mal fondé.“

2.4. Il danno giuridicamente riconosciuto consiste nella diminuzione involontaria del patrimonio. Esso corrisponde alla differenza tra l’ammontare attuale del patrimonio del leso e l’ammontare che avrebbe questo stesso patrimonio qualora l’atto dannoso non si fosse prodotto (DTF 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73 consid. 4a, 403 consid. 4a, 543 consid. 2b).

Il danno può presentarsi sotto forma di una diminuzione dell’attivo, di un aumento del passivo, di un mancato aumento dell’attivo oppure di una mancata diminuzione del passivo (DTF 128 III 22 consid. 2e/aa).

La nozione di danno nell’ambito del diritto pubblico della responsabilità é di principio uguale a quella vigente nel diritto privato (cfr. STF 2A.362/2000 del 10 dicembre 2001 consid. 3.3 e i riferimenti ivi menzionati). Nel diritto della responsabilità civile, i costi che la vittima sopporta per la consultazione di un avvocato prima dell’apertura del processo civile, nella misura in cui questo passo sia necessario e adeguato, possono costituire una posta del danno, a condizione che essi non siano stati inclusi nelle ripetibili. Ciò vale anche per i costi risultanti da un’altra procedura, come per esempio una procedura penale. Se questa procedura permette d’ottenere delle ripetibili, non é più possibile far valere una pretesa di risarcimento dei costi di patrocinio nel quadro di un’ulteriore azione di responsabilità civile (DTF 4C.51/2000 del 7 agosto 2000 consid. 2 pubblicato in SJ 2001 I 153; DTF 117 II 101 consid. 5; 112 Ib 353 consid. 3a).

2.5. La responsabilità ex art. 78 LPGA presuppone infine la dimostrazione dell’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguata.

Il nesso di causalità adeguata é dato se, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, l’agire illecito é atto a causare oppure a favorire il risultato che si é effettivamente prodotto (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, n. 30 ad art. 78).

La relativa giurisprudenza non é oltremodo rigida. Non é richiesta una prova rigorosa ma é sufficiente che il tribunale maturi la convinzione che un determinato andamento dei fatti s’impone con verosimiglianza preponderante (cfr. Kieser, Haftung …, p. 120).

Il nesso di causalità adeguata può essere escluso, ovvero interrotto, quando un’altra causa concomitante - la forza maggiore, la colpa di un terzo oppure la colpa della vittima - costituisce una circostanza assolutamente eccezionale o appare straordinaria al punto tale da non essere prevedibile. Di per sé, l’imprevedibilità dell’atto concomitante non é sufficiente per interrompere il rapporto di causalità adeguata. È inoltre necessario che questo atto abbia un’importanza tale da imporsi quale causa più probabile e più immediata dell’evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a produrlo, in particolare il comportamento dell’autore (DTF 133 V 14 consid. 10.2 e riferimenti ivi citati).

2.6. Nella concreta evenienza, a titolo di atto illecito, l’assicurato fa valere innanzitutto (e soprattutto) che l’amministrazione si é resa colpevole di ripetute violazioni del principio di celerità (cfr. doc. I, p. 10: “…, la trattazione del caso da parte della CO 1, come menzionato, é avvenuta e avviene in manifesta violazione del principio di celerità, pure ritenuto e richiamato dal Tribunale di Appello con la propria decisione del 12.6.2008 (…). La tergiversazione e procrastinazione da parte della CO 1, anche successiva alla pronuncia della decisione 19/24.4.2011, non trova giustificazione e come menzionato nel caso concreto lede nuovamente in maniera grave la posizione oltre che i diritti dell’assicurato RI 1, causando danni materiali oltre che ulteriore grave sofferenza nel già difficile periodo di recupero della salute che sta vivendo …”).

Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ricorda di avere effettivamente accertato, in alcune sue sentenze, la violazione del principio di celerità, al cui rispetto l’Istituto assicuratore resistente era stato richiamato sin dall’udienza dell’11 giugno 2008 (cfr. allegato al doc. 75).

Nella STCA 35.2010.69 del 19 aprile 2011 consid. 2.1, dopo aver rilevato che l’CO 1 aveva impiegato più di due anni ad effettuare gli accertamenti dopo il rinvio degli atti e emanato la nuova decisione formale e quella su opposizione, rispettivamente, a distanza di due anni e tre mesi e due anni e cinque mesi dallo stralcio della causa, il TCA ha ritenuto manifestamente eccessivo il tempo trascorso.

Nella STCA 35.2012.96 del 20 giugno 2013 consid. 2.1., questo Tribunale ha censurato il fatto che, nonostante disponesse già alla fine del mese di agosto 2011 di tutti gli elementi necessari a stabilire l’importo dell’indennità giornaliera spettante all’assicurato a far tempo dal 1° agosto 2006, l’assicuratore aveva procrastinato di oltre un anno l’emanazione della relativa decisione formale.

Nella STCA 35.2014.54 del 30 marzo 2015 consid. 2.2., questa Corte ha giudicato eccessivo, tanto da configurare una violazione del principio di celerità, il tempo trascorso tra l’intimazione della sentenza di rinvio e l’audizione testimoniale degli azionisti, rispettivamente l’emanazione della decisione formale (8, rispettivamente 9 mesi), rispettivamente tra la sentenza di rinvio e la definizione dell’eventuale diritto all’IMI in relazione al danno dentario. Per questa ragione, essa ha peraltro condannato l’CO 1 a pagare un’indennità per ripetibili a titolo di riparazione morale.

Così come già indicato al considerando 2.3., la violazione del principio di celerità costituisce un atto illecito suscettibile di comportare un obbligo di risarcimento (si veda inoltre Kieser, Haftung …, p. 128 e la giurisprudenza ivi menzionata).

Al proposito, occorre però sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la responsabilità secondo l’art. 78 LPGA non concerne i costi di patrocinio che ne sono eventualmente risultati, in quanto esiste una regolamentazione legale esaustiva per quanto riguarda il risarcimento dei costi di rappresentanza (cfr. STF 5A.27/1999 del 18 febbraio 2000 consid. 3b, emanata prima dell’entrata in vigore della LPGA in base alla LResp, i cui principi sono però validi anche nel caso di specie: “Die Entschädigung der Parteien eines verwaltungsrechtlichen Verfahrens wird durch die betreffenden Prozesserlasse geregelt. Im Verwaltungs- wie auch im Einspracheverfahren vor der SUVA kommen die Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes und der dazugehörigen Verordnung sowie die Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (SR 172. 021) zur Anwendung. Zu beachten war hier insbesondere Art. 130 Abs. 2 UVV, wonach im Einspracheverfahren keine Parteientschädigung zugesprochen wird. In dem vor dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern durchgeführten Beschwerdeverfahren stützte sich diese Instanz auf Art. 108 Abs. 1 lit. g UVG. Diese Norm räumt dem obsiegenden Beschwerdeführer einen Anspruch auf Parteikostenersatz ein, wobei für die Bemessung der Entschädigung nicht auf den Streitwert, sondern auf den zu beurteilenden Sachverhalt und die Schwierigkeit des Prozesses abzustellen ist. Die genannten Entschädigungsregelungen sind wiederum ausschliesslich und abschliessend, und sie beantworten insbesondere auch die Frage, inwiefern vorprozessualer Aufwand abzugelten ist (dazu BGE 112 Ib 353 E. 3a S. 355 f.). Auf Grund von Art. 3 Abs. 2 VG entfällt damit auch hier die Möglichkeit, gestützt auf die allgemeinen Vorschriften über die Haftung des Bundes bzw. der von ihm beauftragten Organisationen einen weiter gehenden Ersatz für Parteiaufwand zu beanspruchen. Die Beschwerde erweist sich mithin auch in diesem Punkt als unbegründet.“ e U. Kieser, Haftung …, p. 128).

La riparazione morale di una violazione del principio di celerità consiste nella constatazione che l’autorità ha oltrepassato il termine ragionevole o adeguato e nel tener conto di ciò nella ripartizione dei costi e delle ripetibili (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.3 e STF 5A.8/2000 succitata).

In questo senso, in una sentenza I 946/05 dell’11 maggio 2007, il Tribunale federale, che aveva respinto nel merito il ricorso interposto dall’assicurato contro l’Ufficio AI, ha constatato che quest’ultimo aveva violato il principio di celerità e attribuito all’assicurato, nonostante l’esito della lite, un’indennità per ripetibili di fr. 2'500 a titolo di riparazione morale.

Con una successiva pronunzia 9C_58/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4.2, l’Alta Corte ha precisato che una soluzione analoga non é possibile nel quadro della susseguente procedura di riparazione del danno fondata sull’art. 78 LPGA.

Nel caso di specie, in ossequio alla chiara giurisprudenza appena citata, la constatazione che l’CO 1 abbia più volte violato il principio di celerità non può dunque tradursi né in una sua condanna a risarcire i costi di patrocinio inerenti alle precedenti procedure, né a versare in questa sede (fondandosi sull’art. 78 LPGA) un’indennità per ripetibili a titolo di riparazione morale.

In queste condizioni, può rimanere aperta la questione di sapere se l’assicurato abbia o meno fatto valere tempestivamente la propria pretesa di risarcimento in relazione alla violazione del principio di celerità, aspetto che l’Istituto convenuto ha sollevato in data 28 novembre 2014 (cfr. doc. XXV).

2.7. Con la propria impugnativa, RI 1 invoca, sempre a titolo di atto illecito, una violazione del diritto di essere sentito, legata alle modalità con le quali, il 4 novembre 2008 e il 12 marzo 2010, l’assicuratore aveva proceduto all’audizione dell’amministratrice unica della ditta __________, ciò che gli avrebbe cagionato un danno nella forma di maggiori spese di patrocinio (cfr. doc. I, p. 8s.).

Al riguardo, va osservato che, nella propria pronunzia 35.2010.69 del 19 aprile 2011 consid. 2.1., il TCA ha effettivamente rilevato che, in ossequio ai principi giurisprudenziali relativi al diritto di essere sentito, “… l'amministratrice unica della __________ avrebbe dunque dovuto essere sentita immediatamente alla presenza delle due parti …” e, per quanto attiene alle modalità con le quali l'CO 1 ha proceduto alla verbalizzazione delle dichiarazioni fatte dalla AU il 12 marzo 2010, che “… il verbale (anche la brutta copia) deve essere immediatamente firmato dalla persona che viene sentita oltre che dalle parti presenti e dai loro patrocinatori.”.

Ciò nonostante, la pretesa fatta valere dall’assicurato risulta infondata, già per il solo motivo che, così come é stato precisato al considerando 2.6., secondo la giurisprudenza federale, la responsabilità giusta l’art. 78 LPGA non concerne i (maggiori) costi di patrocinio che sono eventualmente risultati in quella vertenza, siccome esiste una regolamentazione legale esaustiva per quanto riguarda il risarcimento dei costi di rappresentanza.

Del resto, va ricordato che, con la sentenza 35.2010.69 del 19 aprile 2011, questo Tribunale aveva attribuito all’assicurato l’importo di fr. 3'500 a titolo d’indennità per ripetibili.

2.8. Quale altro atto illecito commesso dall’amministrazione, il ricorrente invoca la circostanza che essa avrebbe sistematicamente ignorato la sua richiesta di avere un colloquio chiarificatore personale prima di procedere all’emanazione delle decisioni di sua competenza, ciò che “… avrebbe evidentemente permesso di evitare una ulteriore procedura di ricorso …” (e, pertanto, le spese legali che ne sono derivate) (cfr. doc. I, p. 9).

A questo proposito, si rileva che, nella sentenza 35.2013.17 del 18 dicembre 2013 consid. 2.1., il TCA ha negato che, da questo profilo, l’CO 1 avesse violato il diritto di essere sentito dell’assicurato, posto che, in sede di opposizione, egli aveva avuto modo di far valere ampiamente le proprie ragioni in merito alle disposizioni contenute nella decisione formale.

Questa Corte ha peraltro espresso analoghe considerazioni e tratto la stessa conclusione nella pronunzia 35.2014.54 del 30 marzo 2015 consid. 2.2.

Non può dunque essere ammessa una responsabilità giusta l’art. 78 LPGA, visto che l’amministrazione non ha violato il diritto di essere sentito dell’assicurato.

2.9. Infine, sempre a titolo di atto illecito, RI 1 sostiene che, a seguito della sentenza cantonale di rinvio del 19 aprile 2011, l’assicuratore resistente gli avrebbe notificato “… diversi calcoli e conteggi non affatto chiari e corretti, continuamente mutati e oltretutto in manifesta contraddizione tra loro.”, con necessità per lui e per il suo patrocinatore di formulare diverse richieste di precisazione e chiarimento (cfr. doc. I, p. 8).

Dalle tavole processuali si evince che, con scritto del 23 maggio 2012, l’CO 1 ha comunicato all’avv. RA 1, in particolare, come sarebbe stato regolato il versamento dell’indennità giornaliera a far tempo dal 1° agosto 2006 (fr. 42.10 fino al 31 dicembre 2007, fr. 68.95 a decorrere dal 1° gennaio 2008, importi ridotti, rispettivamente, a fr. 25.30 e a fr. 41.40 per tenere conto della colpa grave - cfr. doc. 266).

Dopo le osservazioni formulate dal rappresentante dell’assicurato, con decisione formale del 25 settembre 2012, l’amministrazione ha rettificato l’importo dell’indennità giornaliera a fr. 29.50, rispettivamente a fr. 48.30 (cfr. doc. 292).

Con sentenza 35.2014.54 del 30 marzo 2015 consid. 2.4., il TCA ha ulteriormente corretto l’importo dell’indennità giornaliera dovuta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 per tener conto degli assegni familiari, mentre gli importi riferiti agli altri periodi (1° gennaio-31 dicembre 2006 e 1° gennaio 2008 - 31 ottobre 2012) sono invece stati confermati con il giudizio 35.2012.96 del 20 giugno 2013.

Da quanto precede risulta dunque che, nel sua comunicazione datata 23 maggio 2012, l’amministrazione aveva effettivamente indicato degli importi errati d’indennità giornaliera. Ciò non significa tuttavia che essa abbia perciò commesso un atto illecito.

In effetti, secondo la giurisprudenza, il fatto che siano state negate delle prestazioni assicurative sociali a causa di un’errata applicazione del diritto, non ricade, di principio, sotto la nozione d’illiceità giusta l’art. 78 cpv. 1 LPGA (cfr. STF 9C_143/2014 del 22 luglio 2014 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati).

Anche in questo caso, facendo difetto un atto illecito, non può essere ammessa una responsabilità dell’CO 1 fondata sull’art. 78 LPGA.

2.10. Con l’impugnativa viene inoltre chiesta la condanna dell’CO 1 a versare un importo forfettario di fr. 10'000, per il “… tempo straordinario che sono stato obbligato a dedicare in momenti tristi e dolorosi, per tutti i miei personali e iniziali reclami e/o ricorsi del 2007, e il tutto prima di spiegare la pratica e dare mandato all’Avvocato RA 1 a fine 2007; …” (scritto 20 febbraio 2012 dell’assicurato, richiamato al punto 26 del ricorso).

Ora, posto che l’insorgente domanda il risarcimento di un danno che si sarebbe prodotto antecedentemente al novembre 2007 (il mandato all’avv. RA 1 é in effetti stato conferito l’8 novembre 2007 - cfr. doc. 71) e che il primo atto illecito accertato (la violazione del principio di celerità - cfr. il consid. 2.6.) é stato commesso dall’amministrazione dopo il giugno 2008 (la sentenza di rinvio di questa Corte é infatti datata 12 giugno 2008

  • cfr. doc. 75), va da sé che il presunto danno non può essere stato causato dall’agire illecito dell’CO 1.

Anche questa pretesa appare dunque priva di fondamento.

2.11. Con il proprio ricorso, l’insorgente pretende pure che con il proprio agire l’CO 1 gli avrebbe provocato un danno alla salute, di cui egli ora chiede la riparazione nella forma di torto morale (al riguardo, si veda soprattutto il doc. XV: “… peso certificato in uscita dalla Clinica __________ di 88 kg che poi per il fatto che il sottoscritto cerca sollievo allo stress nel cibo, mi ha portato in pochi anni prima a 103 kg, ed infine a 118 kg; il sovrappeso assieme ai problemi nasali di respirazione mi hanno portato ad avere problemi di apnee notturne; il grande e continuo stress mi é sempre stato e mi é tuttora causato (con episodi di desideri suicidali) dal sistematico illegale ed assurdo comportamento dei particolari collaboratori CO 1, che ormai io non posso più vedere; …”).

Secondo l’art. 6 LResp (a cui rinvia l’art. 78 cpv. 4 LPGA), un indennizzo del torto morale (riparazione morale) può entrare in considerazione, ma soltanto nell’ipotesi di lesioni corporali o di morte di una persona (cpv. 1) oppure in quella di una lesione illecita della personalità (cpv. 2). Nel primo caso, l’indennità sarà “equa” tenuto conto delle circostanze concrete e, nel secondo, dovrà essere giustificata dalla gravità della lesione e sarà sussidiaria per rapporto ad altri modi di riparazione. In entrambi i casi - in deroga al principio generale della LResp -, é tuttavia necessaria una colpa del funzionario autore dell’atto dannoso (art. 6 LResp).

La “colpa” ai sensi dell’art. 6 LResp comprende l’intenzione, il dolo diretto, il dolo eventuale e la negligenza (cfr. H. Landolt, Die Grundrechtshaftung Haftung für grundrechtswidriges Verhalten unter besonderer Berücksichtigung der Verletzung der Rechtsgleichheitsgarantie (Art. 8 BV), in AJP 2005, p. 379ss., nota 43).

Da parte sua, Kieser sottolinea al riguardo che il presupposto supplementare della colpa commessa dall’organo interessato risulterà adempiuto soltanto in casi eccezionali (cfr. U. Kieser, Haftung …, p. 120).

Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene di poter escludere a priori che gli atti in discussione siano stati commessi dall’CO 1 con intenzione, per dolo diretto oppure per dolo eventuale.

D’altro canto, può rimanere aperta la questione della negligenza, posto che non risulta comunque dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che il pregiudizio alla salute fatto valere da RI 1 (e per il quale egli richiede una riparazione morale) sia conseguenza dell’uno e/o dell’altro degli addebiti imputabili all’Istituto assicuratore, in sostanza delle ripetute violazioni del principio di celerità (cfr. il consid. 2.6.) e della violazione del diritto di essere sentito (cfr. il consid. 2.7.).

Secondo l’insorgente, l’esistenza di un nesso di causalità naturale risulterebbe provata dalle certificazioni agli atti dei suoi medici curanti.

Il TCA constata che, in data 10 aprile 2014, lo psichiatra dott. __________ ha attestato che RI 1 si trova in sua cura dal 2007 “… per disturbi psichici e psicoorganici che, oltre ai sintomi specifici, lo rendono particolarmente vulnerabile a condizioni di stress come quelle indotte dalle incertezze e dai tempi lunghi della definizione delle questioni assicurative legate alle sue problematiche di salute.” (doc. G).

Il 2 giugno 2014, il dott. __________, spec. FMH in medicina generale, ha affermato che il suo paziente “… subisce una annosa vicenda giudiziaria che compromette la sua stabilità psico-fisica con gravi ripercussioni cliniche (stato da ictus cerebri 2013, sindrome di sleep-apnea, disturbo alimentare) e psicologiche (vedi certificato psichiatrico).” (doc. AAA).

Inoltre, con l’allegato del 12 giugno 2014, il patrocinatore dell’assicurato ha sostenuto che l’esistenza di un legame di causa-effetto emergerebbe pure dalla perizia pluridisciplinare elaborata dal SAM di __________ per conto dell’UAI (cfr. doc. XI).

Come già indicato in precedenza, questa Corte non ritiene che le succitate certificazioni dei dottori __________ e __________ bastino per dimostrare, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, l’esistenza di un nesso di causalità naturale. Infatti, entrambi si sono pronunciati in termini generici, facendo essenzialmente riferimento allo stress generato dalle annose vertenze che vedono RI 1 opposto al suo assicuratore LAINF, senza però pretendere che il danno alla salute di cui egli soffre sarebbe stato causato proprio da quelle violazioni del principio di celerità e del diritto di essere sentito che sono state accertate da pregresse sentenze cantonali.

Nemmeno dalla perizia pluridisciplinare SAM del 21 marzo 2014 (cfr. doc. 453), emergono peraltro elementi atti a supportare quanto sostenuto dal ricorrente.

È vero che a pagina 25 del rapporto si fa accenno al “… complesso e sofferto iter assicurativo nei confronti dell’Assicurazione CO 1 la quale in un primo tempo avrebbe rifiutato le prestazioni …”, tuttavia l’estensore non ha fatto altro che riprendere quanto riferitogli al riguardo dallo stesso assicurato (“L’A. ricorda …”).

Inoltre, dal referto 3 marzo 2014 della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, accluso al referto SAM, risulta che l’insorgente presenta un’accentuazione delle caratteristiche comportamentali con maggiore labilità emotiva, facile irritabilità, impulsività, voracità esagerata, iposessualità, ridotta capacità di perseverare in attività finalizzate …, il tutto riconducibile a un diagnosticato disturbo di personalità organica, conseguenza del trauma cranio-cerebrale riportato in occasione dell’infortunio del 29 luglio 2006, ciò che va contro la sua tesi ricorsuale.

In esito a tutto quanto precede, non essendo dimostrata l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra gli atti illeciti e il danno alla salute (cosicché può rimanere aperta la questione riguardante l’adeguatezza del nesso causale), l’CO 1 non può nemmeno essere condannato a risarcire il torto morale legato a quest’ultimo.

2.12. Il ricorrente domanda di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 14s.).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nella concreta evenienza, dalla documentazione agli atti, in particolare dal certificato municipale per l’ammissione all’AG del 24 aprile 2014, risulta che RI 1 - separato con una figlia, ormai maggiorenne, che vive con la madre - può contare su entrate mensili pari a fr. 5'444 (fr. 3'600 a titolo di retribuzione per il lavoro alle dipendenze delle ditte __________ e __________, fr. 480 a titolo di rendita d’invalidità LAINF e fr. 1’364 a titolo di rendita d’invalidità AI).

Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr. 1'200 quale importo base mensile per la persona che vive da sola.

Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).

Sulla scorta di quanto é stato documentato, vi é poi da computare la pigione mensile di fr. 1'220, il premio afferente all’assicurazione di responsabilità civile professionale (fr. 105/mese), i contributi sociali (fr. 61/mese), il contributo corrisposto alla figlia (fr. 400/mese), nonché il costo generato dall’utilizzo dei trasporti pubblici (fr. 63/mese), per un ammontare globale di fr. 3’049/mese.

Ora, anche aggiungendo all’importo base mensile il supplemento massimo consentito dalla giurisprudenza federale (25% - cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004), l’insorgente presenta comunque un’eccedenza pari a fr. 2’095/mese e, pertanto, non può essere dichiarato indigente.

Facendo difetto uno dei presupposti (cumulativi) da cui dipende il diritto all’assistenza giudiziaria, la relativa istanza deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é respinto.

  2. L’istanza di assistenza giudiziaria é respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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