Raccomandata

Incarto n. 35.2014.12

mm/DC

Lugano 3 novembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 dicembre 2013 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2 cerna

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 27 giugno 2003, __________, nato nel 1977, dipendente della ditta __________ in qualità di IT-Supporter e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________, riportando, secondo il rapporto di uscita 25 agosto 2003 del Dipartimento di chirurgia dell’Ospedale regionale di __________, un grave politrauma (cfr. doc. 38).

A causa di questo evento, egli ha residuato una paresi completa del plesso brachiale a sinistra (cfr. doc. 225).

L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 29 novembre 2007, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 30% a decorrere dal 1° aprile 2007, nonchè un’indennità per menomazione all’integrità del 50% (cfr. doc. 245).

La decisione formale appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.

Il grado d’invalidità del 30% è stato ancora confermato il 10 maggio 2010 (cfr. doc. 278) e il 31 maggio 2013 (cfr. doc. 284).

1.3. Nel corso del mese di luglio 2013, RI 1 ha informato l’CO 1 di aver nel frattempo cambiato datore di lavoro, passando alle dipendenze della __________ in qualità di IT-Leiter con compiti supplementari (cfr. doc. 286 e allegati).

1.4. Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 12 dicembre 2013, l’Istituto assicuratore ha ridotto al 17% la rendita d’invalidità in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2014 (cfr. doc. 289).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 290), in data 31 dicembre 2013, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 293).

1.5. Con tempestivo ricorso del 30 gennaio 2014, RI 1, rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 30% almeno, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

Nella decisione della CO 1 del 12.12.2013 viene giustamente fissato il salario da invalido del ricorrente di CHF 65'000.- all’anno. Il salario da valido invece non è giusto. La CO 1 si riferisce ad una presa di posizione della __________. Il ricorrente non è stato ascoltato debitamente riguardo a questa presa di posizione della ditta __________. Infatti il ricorrente oggi potrebbe percepire un salario da valido molto più alto che CHF 78'000.-. La CO 1 non ha chiarito quale salario da valido il ricorrente potrebbe ottenere in modo generale nel mondo del lavoro come specialista senza avere il braccio sinistro inutilizzabile a causa dell’incidente del 26 giugno 2003. Non basta chiedere alla __________ il salario da invalido del ricorrente se costui sarebbe rimasto impiegato presso la __________. Infatti, senza l’incidente del 26 giugno 2003 il ricorrente avrebbe avuto molte più possibilità di fare carriera nel mondo del lavoro vista la continua specializzazione del ricorrente prima e dopo l’incidente. Deve essere dunque ritenuto che il ricorrente sicuramente oggi potrebbe ottenere un salario da valido in un'altra ditta molto superiore a CHF 78'000.- senza avere il braccio sinistro inutilizzabile. Al momento dell’incidente il ricorrente aveva 26 anni, oggi ne ha 36. In questi dieci anni il ricorrente come valido avrebbe potuto fare una carriera lavorativa ottenendo un salario molto superiore a quello che ottiene oggi come invalido presso la ditta __________. Per questo motivo la decisione della CO 1 del 12.12.2013 non è corretta. Il ricorrente dunque tuttora subisce ancora al minimo una perdita di guadagno di 30%.”

In quella sede, il ricorrente ha inoltre chiesto che al proprio ricorso venga concesso l’effetto sospensivo (cfr. doc. I).

1.6. In data 17 febbraio 2014, l’ CO 1 ha presentato le proprie osservazioni sulla domanda d’effetto sospensivo del ricorso (cfr. doc. III).

1.7. L’Istituto assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto nel merito con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.8. In corso di causa, l’assicurato si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, ribadendo che, vista la sua ancor giovane età al momento dell’infortunio e i corsi di specializzazione svolti prima e dopo questo evento, egli avrebbe potuto avanzare professionalmente in seno alla __________, così come al di fuori di essa.

Egli ha inoltre chiesto che il TCA proceda a indica un pubblico dibattimento e senta quale teste il signor __________, dipendente della __________ (cfr. doc. VII).

1.9. Con decisione del 26 marzo 2014, il TCA ha respinto l’istanza tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (doc. X).

1.10. Sempre nel mese di marzo 2014, questa Corte ha interpellato l’ex datore di lavoro dell’assicurato, il quale è stato invitato a precisare se “…, già prima del noto infortunio della circolazione stradale (giugno 2003), al signor RI 1 era stato prospettato un avanzamento professionale oppure gli erano state fornite assicurazioni in tal senso.” (doc. IX).

La risposta della __________ (ora __________) è pervenuta in data 10 aprile 2014 (doc. XI).

L’insorgente si è espresso in proposito il 17 aprile 2014 (cfr. doc. XIII), mentre l’amministrazione lo ha fatto in data 6 maggio 2014 (doc. XIV).

1.11. In data 13 ottobre 2014 si è tenuto il pubblico dibattimento e l’audizione dell’allora responsabile delle risorse umane della ditta __________ (doc. XXI).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a ridurre al 17% la rendita d’invalidità in vigore per la via della revisione, oppure no.

2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).

2.3. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perchè cambia lo stato di salute, sia perchè il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).

L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

Secondo la giurisprudenza federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).

2.4. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.

Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

2.5. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.6. La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.

Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).

2.7. Nella DTF 140 V 70 consid. 4.2, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, è giustificato collocarsi al momento della decisione formale, quando è certo che già a quella data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del mese che segue quello in cui la decisione formale è stata emanata, rispettivamente intimata all’assicurato.

2.8. Nella concreta evenienza, a seguito dell’infortunio del mese di giugno 2003, l’assicurato è stato posto al beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 30% a contare dal 1° aprile 2007 (cfr. doc. 245).

Dalle carte processuali emerge che il grado d’invalidità dell’assicurato è stato stabilito in funzione del discapito di rendimento accertato nell’esercizio della sua abituale professione di supporto informatico presso la ditta __________, che si traduceva in una corrispondente riduzione del salario (in proposito, si veda il rapporto ispettivo 19 febbraio 2007 - doc. 227: “Il signor RI 1 continuerà la sua attività di IT-Supporter con un grado di rendimento effettivo valutato e riconfermato nella misura del 70%. (…). Questione largamente discussa sia con la responsabile del personale signora __________ che con il signor __________, diretto superiore del signor RI 1. A partire dal 1° aprile 2007 sospenderemo il versamento dell’indennità giornaliera. Da quel momento il signor RI 1 sarà messo al beneficio di una rendita mensile d’invalidità, corrispondente al calo di rendimento effettivo invariato da tempo e che si fissa nella misura del 30 per cento.” - il corsivo è del redattore), ritenuto che sul mercato generale del lavoro egli non sarebbe stato in grado di meglio sfruttare la sua residua capacità lavorativa (cfr. il rapporto 9 marzo 2007 del consulente IP dell’UAI - doc. 230: “… si determina un grado d’invalidità del 30% nella professione dell’A. (in altre attività, anche di tipo non qualificato, con un braccio completamente inutilizzabile non sarebbe in grado di raggiungere una capacità di guadagno più elevata rispetto all’attuale)” - il corsivo è del redattore).

La rendita d’invalidità in vigore è stata sottoposta a revisione d’ufficio nel corso del 2010 e del 2013. In entrambi i casi, essa è stata confermata, visto che RI 1 ha continuato a percepire dalla __________ un salario ridotto in proporzione a un discapito di rendimento del 30% (cfr. doc. 276, doc. 278, allegato al doc. 283 e doc. 284).

2.9. Nel corso del mese di luglio 2013, l’assicurato ha comunicato all’istituto assicuratore che, a far tempo dal 1° maggio 2013, egli era entrato alle dipendenze della ditta __________. Dal relativo contratto di lavoro si apprende che RI 1 era stato assunto quale responsabile del settore informatico con un salario mensile lordo di fr. 4'800 (fr. 5’000/mese dopo il periodo di prova), e ciò con un pensum del 70% (presenza del 100% con un rendimento del 70% - cfr. doc. 286 e allegati).

In occasione della sua audizione del 10 ottobre 2013, l’insorgente ha dichiarato che nella sua nuova funzione è “… chiamato a “… vegliare a che tutti i processi funzionino correttamente e mi occupo pure dell’organizzazione del materiale informatico, verifico il loro funzionamento e organizzo eventuali sostituzioni di materiali, effettuo collegamenti con aperture di “Account” nel caso di arrivo di nuovo personale, risolvo problemi tipici dell’informatica in caso di guasti. Mi occupo pure del controllo del funzionamento corretto dei server. (…). Se per quanto riguarda la parte “software” riesco a gestire il tutto con l’uso dell’informatica, per la parte “hardware” ho bisogno sovente di aiuto da parte di colleghi o necessito di maggior tempo d’esecuzione per effettuare installazioni, allacciamenti o trasporto di materiale informatico. Proprio le limitazioni che riscontro nello svolgere queste attività sono quelle che mi vedono ridotto lo stipendio del 30%.” (doc. 287, p. 1 - il corsivo è del redattore).

Con la decisione di revisione del 12 dicembre 2013, l’istituto assicuratore ha ridotto al 17% la rendita d’invalidità in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il reddito (da invalido) effettivamente percepito dall’assicurato presso la ditta __________ (fr. 65'000/anno) è stato raffrontato con quello (da valido) che egli avrebbe realizzato presso la ditta __________, qualora non fosse insorto il danno alla salute (fr. 78’000/anno, in base alla dichiarazione 27 maggio 2013 dell’ex datore di lavoro - allegato al doc. 283), donde un discapito economico (arrotondato) appunto del 17%.

2.10. Con la propria impugnativa, l’insorgente non censura l’entità del reddito da invalido ritenuto dall’CO 1 (fr. 65'000/anno - cfr. doc. I, p. 4: “Nella decisione della CO 1 del 12.12.2013 viene giustamente fissato il salario da invalido del ricorrente di CHF 65'000.- all’anno.”).

Per contro, egli contesta l’entità di quello da valido (fr. 78’000/anno).

Secondo RI 1, l’assicuratore LAINF non avrebbe dovuto limitarsi a chiedere alla ditta __________ quale sarebbe stato il reddito che egli avrebbe potuto conseguire lavorando al 100%, qualora non fosse occorso l’infortunio del giugno 2003. A suo avviso, determinante è il fatto che, al momento del noto evento infortunistico, egli aveva soltanto 26 anni, come pure la circostanza che, già prima e ancora dopo il sinistro, egli ha frequentato numerosi corsi di specializzazione, ciò che, senza il danno alla salute, gli avrebbe permesso di avanzare professionalmente (all’interno della __________, così come sul mercato del lavoro - cfr. doc. I e doc. VII).

Da parte sua, richiamata la giurisprudenza federale relativa alla nozione di reddito da valido, l’Istituto assicuratore resistente ritiene che, nel caso concreto, non vi sia nulla “… che possa confutare quanto dichiarato concretamente dal datore di lavoro nel doc. 283, che merita piena conferma.” (doc. V, p. 4).

2.11. Secondo la giurisprudenza, per fissare il reddito senza invalidità da considerare nel quadro del raffronto dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, realmente potuto conseguire al momento determinante qualora fosse rimasta in buona salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo più concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato).

Trattandosi della questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico cambiamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del proprio reddito, se non fosse divenuto invalido. Ciò potrebbe essere il caso, ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d’intento da parte dell’assicurato non sono sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi infatti manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014 del 28 agosto 2014 consid. 3.2, 8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1, 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2, 8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2, 8C_938/2009 del 23 settembre 2010 consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

L’intenzione di avanzare professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell’insorgenza del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014 appena citata, riguardante un assicurato che, al momento dell’infortunio, stava temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di esso, aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in automazione ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale federale ha ritenuto che, al momento dell’insorgenza del danno alla salute, non esisteva alcun indizio concreto a favore dell’intenzione dell’assicurato di terminare prossimamente la sua attività di operatore in automazione per iniziare una formazione di programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF 8C_144/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.3.4 e riferimento ivi citato).

Questa Corte non può esimersi dall’evidenziare come la giurisprudenza appena esposta sia estremamente penalizzante nei propri effetti, in special modo per coloro che subiscono un infortunio in giovane età. Tuttavia, visto che essa viene costantemente, e ancora in tempi recenti, confermata dal Tribunale federale, spetta semmai all'Alta Corte precisarla o modificarla se lo riterrà opportuno.

2.12. Nella RAMI 2005 U 554 p. 315ss., l’Alta Corte ha stabilito che nell’esaminare quale sarebbe stata la presumibile evoluzione professionale, è possibile, secondo le circostanze, fondarsi su una particolare qualifica professionale conseguita nonostante l’invalidità per trarre conclusioni a proposito dell’evoluzione ipotetica che avrebbe avuto luogo senza il danno alla salute. Ciò è in particolare ammissibile quando la precedente attività lavorativa può essere esercitata anche dopo l’infortunio. Per contro, dal successo che la persona invalida ha ottenuto in un nuovo campo di attività, non si può dedurre che essa, qualora non fosse insorto il danno alla salute, avrebbe raggiunto una posizione equivalente anche nella sua precedente professione (giurisprudenza successivamente confermata con la STF 8C_550/2009/8C_677/2009 del 12 novembre 2009 consid. 4.1 e con la DTF 139 V 28 consid. 3.3.3.2).

In quella fattispecie, si trattava di un’assicurata che, prima dell’infortunio, svolgeva l’attività di fisioterapista diplomata e che, dopo di esso, aveva intrapreso una riqualifica professionale divenendo finalmente docente di fisioterapia presso una scuola professionale. A proposito della determinazione del reddito da valido, ella ha sostenuto di avere, già prima dell’infortunio, compiuto degli sforzi concreti volti al perfezionamento quale docente di fisioterapia, di modo che, senza il danno alla salute, avrebbe lavorato in quel contesto.

Il TFA ha innanzitutto accertato che, prima dell’evento infortunistico, facevano difetto dei passi concreti ai sensi della giurisprudenza. Del resto, l’assicurata si era decisa a riqualificarsi professionalmente soltanto dopo che il consulente in integrazione professionale dell’AI le aveva illustrato le diverse opportunità e indicato che le terapie speciali fisicamente meno impegnative non sarebbero state, o lo sarebbero state solo in parte, assunte dalle casse malati. D’altro canto, a proposito al fatto che l’assicurata, (anche) senza l’invalidità, sarebbe stata in grado di portare a termine con successo la formazione quale docente di fisioterapia, l’Alta Corte ha giudicato che tale circostanza é altrettanto poco decisiva quanto le possibilità teoriche di perfezionamento dopo il conseguimento di un bachelor, ritenuto che si tratta unicamente di valutare come si sarebbe sviluppata la carriera professionale senza l’infortunio. Il fatto che l’assicurata si sia affermata con successo nel suo nuovo campo di attività e che continui a perfezionarsi, consente soltanto di presumere che, anche in qualità di fisioterapista, avrebbe fatto altrettanto.

La STF 8C_550/2009/8C_677/2009 concerne il caso di un assicurato che, prima dell’infortunio, si trovava alle dipendenze di una falegnameria quale apprendista e che, dopo di esso, terminato l’apprendistato, dapprima aveva lavorato quale falegname e, in seguito, concluso con successo una riformazione professionale quale operatore sociale. In relazione alla determinazione del reddito da valido, egli ha preteso che, senza il danno alla salute, avrebbe conseguito la maestria in falegnameria. Nell’ambito della procedura giudiziaria cantonale, é emerso che l’assicurato era un apprendista motivato, intelligente, con talento manuale. Le sue note scolastiche erano sopra la media. Testimoni hanno dichiarato che l’assicurato disponeva delle capacità per ottenere la maestria, ritenuto che egli aveva concluso l’apprendistato con la nota 5. Egli aveva inoltre dimostrato forte volontà e ambizione.

Dopo aver ricordato che indizi a favore di uno sviluppo professionale devono essere dati anche nel caso di assicurati giovani, e ciò nella forma d’indicazioni concrete esistenti già al momento in cui é occorso l’infortunio, il Tribunale federale ha accertato che, sino all’evento infortunistico, l’assicurato non aveva compiuto alcun passo concreto verso un perfezionamento quale maestro falegname.

Sempre secondo il TF, anche dalla carriera professionale che si é sviluppata dopo l’infortunio, non é possibile trarre conclusioni a proposito di quale sarebbe stata l’evoluzione senza l’infortunio stesso. In effetti, da parte dell’assicurato non sono più stati compiuti sforzi di perfezionamento nell’ambito della professione di falegname.

Infine, nella DTF 139 V 28, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato che, prima dell’infortunio, esercitava il mestiere di carpentiere e che, dopo di esso, aveva intrapreso un’attività indipendente nello stesso ambito professionale. L’assicuratore LAINF aveva stabilito il reddito da valido applicando la tabella TA 1, ramo 20, livello di qualifica 1+2.

Da parte sua, il TF ha ritenuto che, così facendo, l’amministrazione aveva insufficientemente tenuto conto del presumibile sviluppo professionale. In effetti, dalla documentazione a disposizione emergeva che l’assicurato era un operaio specializzato bravo, affidabile, impegnato e consapevole dei propri doveri, che si stava preparando per l’esame di maestria e al quale il datore di lavoro, senza il danno alla salute, avrebbe affidato la direzione del servizio clienti. L’Alta Corte ha pure ritenuto decisiva la circostanza che l’assicurato, nonostante il danno alla salute, é stato in grado di affermarsi quale indipendente in un settore di nicchia e di ben posizionarsi sul mercato. Questi aspetti costituiscono degli indizi da considerare nella determinazione dell’ipotetica evoluzione del salario da valido. Per tutte queste ragioni, il TF ha concluso che, senza l’infortunio e malgrado la sua giovane età, l’assicurato avrebbe potuto attendersi un salario chiaramente sopra la media.

2.13. Alla luce dei principi giurisprudenziali citati nei precedenti considerandi, il TCA è dunque chiamato a esaminare se, nella concreta evenienza, sono dati degli indizi concreti a favore di un perfezionamento professionale (e, quindi, di un conseguente avanzamento salariale).

Al riguardo, questo Tribunale constata innanzitutto che, al momento dell’infortunio, RI 1 si trovava già da circa tre anni (data d’entrata nell’impresa, il 5 giugno 2000 - cfr. doc. 1) alle dipendenze della __________ (all’epoca: __________ __________) quale supporto informatico (cfr. doc. XXI, p. 2: “Il signor RI 1 doveva lavorare quale supporto informatico, si occupava di tutto quello che aveva a che fare con gli aspetti informatici.”).

In precedenza, egli aveva svolto l’apprendistato di elettronico (con una specializzazione in informatica) presso la ditta __________ (dal novembre 1997 all’aprile 1998 - doc. A 14), conseguendo il relativo attestato di capacità (cfr. doc. A 12) e, in tale qualità, aveva lavorato alle dipendenze della __________ (dal luglio 1998 al maggio 2000 - cfr. doc. A 15).

Nei relativi attestati di lavoro, l’insorgente veniva descritto come un dipendente onesto, attento, pronto a impegnarsi e ad aiutare (cfr. doc. A 13), rispettivamente indipendente, cooperativo e fidato (cfr. doc. A 15). Da quest’ultimo documento si evince che egli aveva lasciato la __________ poiché intenzionato a perfezionarsi in ambito informatico (doc. A 15, p. 2: “Da Herr RI 1 eine EDV-Supporterausbildung absolviert hat und er sich beruflich auf diesem Gebiet weiterentwickeln will, verlässt er unser Unternehmen per ende Mai, …“).

Già prima dell’assunzione presso la __________ e ancora successivamente, il ricorrente ha frequentato diversi corsi d’informatica.

Dalla documentazione prodotta in sede di ricorso risulta in effetti che, durante il periodo settembre 1999 - marzo 2000, egli ha svolto un corso di “PC-Supporter” presso la __________ conseguendo il relativo diploma (doc. A 16 e 17), dal 5 al 9 marzo 2001 un corso quale “Supporting MS Windows 2000 Professional and Server” presso la __________ (doc. A 18 e doc. A 21), dal 4 al 6 aprile 2001 un seminario denominato “Office 2000 für PC-Betreuer” sempre presso la __________ (doc. A 20), dal 13 al 15 maggio 2002 il corso “Access 2000 Fortgeschrittene” presso la __________ (doc. A 23), dal 10 al 12 febbraio 2003 un training intitolato “Veritas Netbackup Basic NT” presso la __________ (doc. A 22) e, infine, nel marzo 2003, il corso “Utilizzo, gestione e programmazione Itastat 5” presso la __________ (doc. A 24).

La frequentazione di corsi d’informatica (e non solo) è peraltro continuata anche dopo l’infortunio del giugno 2003.

Nell’ottobre 2006, quando aveva già ripreso il proprio lavoro presso la __________ (con un rendimento del 70%), RI 1 ha frequentato un corso di formazione per System Administrator (certificazione MCSA). In realtà, egli avrebbe dovuto seguire un corso volto all’ottenimento della certificazione MCSE (Microsoft Certified System Engineer), che sarebbe stato in parte finanziato dall’assicurazione per l’invalidità (poichè mirante a migliorare il rendimento nella sua abituale attività), ma vi ha rinunciato poiché “… richiedeva un livello particolarmente alto di formazione.” (cfr. doc. 214 e doc. 230).

Dal 12 al 13 novembre 2008 egli ha frequentato il corso “MS5115 Installing and Configuring the Microsoft Windows Vista Operating System” presso la __________ (doc. A 25), dal 22 settembre 2009 al 6 luglio 2010 un corso d’inglese (livello A1) presso la Scuola __________ (doc. A 29), a cavallo tra novembre e dicembre 2011 il corso “MS50322: Configuring and Administering Microsoft Windows 7” presso la __________ (doc. A 30), nel mese di novembre 2012 il corso “Installation Mastercam X6” presso la X-Data GmbH (doc. A 31) e, infine, dal 5 al 7 giugno 2013 un corso di “Produktesicherheit im Maschinenbau” organizzato dall’CO 1 (doc. A 32).

È già stato detto che, nel corso del 2013, l’assicurato si é licenziato dalla __________ per assumere la funzione di responsabile del settore informatico presso la filiale di __________ della ditta __________ (cfr. allegati al doc. 286).

In occasione della sua audizione del 10 ottobre 2013, egli ha dichiarato che “la sede in Ticino [della __________, n.d.r.] si occupa della produzione di macchine per la lavorazione di alimentari, mentre la sede di __________ si occupa prevalentemente della loro vendita, nonché dell’amministrazione e della contabilità. Ci sono poi ancora quattro sedi minori nella Svizzera tedesca (2), in quella romanda (1) ed in __________ (1) che sono dei punti vendita. Sedi e punti di vendita sono collegati a livello informatico da un unico sistema.” (doc. 287, p. 1).

2.14. Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che, all’epoca in cui é accaduto il noto incidente stradale, non esistessero degli indizi concreti che il ricorrente avrebbe ottenuto un avanzamento professionale (con conseguente adeguamento salariale).

Innanzitutto, per quanto concerne i corsi d’informatica da lui svolti, in occasione della sua audizione testimoniale del 13 ottobre 2014, l’ex responsabile delle risorse umane della __________ ha precisato che si trattava di corsi di sviluppo continuo e di formazione, probabilmente finanziati dallo stesso datore di lavoro, che servivano a RI 1 per svolgere la funzione per la quale era stato assunto (cfr. doc. XXI, p. 2).

Del resto, dalla descrizione del suo posto di lavoro si evince che era necessaria una formazione complementare in materia di “Office-SW, Betriebssystem DOS und von Mac” e un’esperienza di due anni quale “EDV-Supporter”, nonchè, quale titolo preferenziale, la frequentazione di corsi di programmazione e esperienza in materia SAP (cfr. doc. 58), ciò a conferma del fatto che i corsi frequentati dall’assicurato miravano ad acquisire le competenze necessarie per svolgere la funzione di IT-Supporter.

D’altro canto, é vero che, sempre secondo la teste , con le qualifiche che il ricorrente aveva ottenuto il 17 giugno 2003, “… in una ditta grande come la __________ egli avrebbe potuto ottenere un profilo più alto, magari non in Ticino ma in Svizzera interna ().” (doc. XXI, p. 2).

Occorre tuttavia considerare che la giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che un avanzamento professionale dipende, oltre che dalle qualità personali e dall’impegno della persona, anche da altre circostanze esterne non influenzabili. Ciò é tanto più vero quanto gli obiettivi sono elevati e lontani (cfr. la STF 8C_550/2009/8C_677/2009, citata in precedenza, dalla quale risulta che l’assicurato era stato descritto come un apprendista intelligente, dotato e motivato, con le capacità necessarie per ottenere la maestria).

Inoltre, é utile segnalare che, in una sentenza 8C_1060/2008 del 19 agosto 2009 consid. 5.2, trattandosi di un assicurato il cui datore di lavoro aveva attestato in uno scritto che, alla luce della sua formazione professionale e della grande esperienza maturata nell’ambito dei prodotti e della vendita, egli sarebbe stato proposto quale candidato ad assumere la direzione delle vendite per i Paesi scandinavi oppure, in alternativa, sarebbe stato preso in considerazione un suo coinvolgimento diretto in azienda quale responsabile dell’ufficio vendite, il TF ha stabilito che ciò consentiva soltanto di concludere che era stata ipotizzata una candidatura dell’assicurato per le attività in questione. Del resto, sempre secondo l’Alta Corte, qualora fosse stata effettivamente pianificata una carriera fino al momento dell’infortunio, di ciò si sarebbe dovuto trovare traccia nel dossier personale.

2.15. Se, al momento dell’infortunio, non vi erano dunque indizi concreti a favore di un futuro avanzamento professionale dell’insorgente, questo Tribunale ritiene che non si possa tuttavia ignorare che, di fatto, questo avanzamento si é effettivamente realizzato, visto che, a far tempo dal maggio 2013, grazie alle sue qualità, ai corsi nel frattempo frequentati e all’esperienza maturata, RI 1 é divenuto responsabile informatico della filiale ticinese della ditta __________.

Ora, sarebbe paradossale negare che, quale persona sana, l’assicurato non avrebbe fatto carriera, quando, pur con gli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico, egli é nei fatti riuscito a migliorare la propria posizione professionale (e, quindi, retributiva).

Pertanto, al caso sub judice va applicata la giurisprudenza di cui alla RAMI 2005 U 554, successivamente più volte confermata (cfr. il consid. 2.13.), secondo la quale, trattandosi di determinare il reddito da valido, é consentito tener conto degli sviluppi prodottisi nella carriera professionale dell’assicurato nonostante l’invalidità, e ciò soprattutto quando la precedente attività lavorativa può essere svolta anche dopo l’infortunio (come é il caso nella presente fattispecie).

In tali condizioni occorre concludere che, qualora non fosse accaduto il sinistro del 27 giugno 2003, é plausibile che RI 1 avrebbe migliorato la propria posizione professionale, conseguendo un reddito perlomeno pari a quello che egli realizzerebbe presso la __________, nell’ipotesi in cui il suo rendimento fosse completo (quindi fr. 93’600/anno - cfr. il doc. 287, p. 2).

Il grado d’invalidità dell’insorgente a decorrere dal 1° gennaio 2014 - determinato raffrontando il reddito effettivamente percepito presso la ditta __________ (fr. 65'000/anno) con quello che egli avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr. 93'600 /anno) -, é dunque del 30%, ragione per la quale non vi é spazio per una revisione della rendita in vigore.

Visto l’esito della vertenza, è inutile che il TCA si pronunci sulla fondatezza della censura ricorsuale secondo la quale l’amministrazione avrebbe commesso un “venire contra factum proprium” ingiustificabile per aver ridotto la rendita d’invalidità, quando, solo qualche mese prima (il 31 maggio 2013), all’insorgente era stato assicurato che la rendita non sarebbe stata modificata (cfr. doc. I, p. 5).

Questo Tribunale si limita tuttavia a segnalare che, in realtà, dalle carte processuali si evince che l’assicuratore ha avviato la procedura di revisione, sfociata nella riduzione della rendita, dopo che il ricorrente, il 15 luglio 2013, lo aveva informato di aver nel frattempo cambiato datore di lavoro (cfr. doc. 286).

Con la propria impugnativa, l’assicurato ha pure fatto valere che la decisione di rendita del 29 novembre 2007 sarebbe manifestamente errata in quanto l’ICO 1, già in quella sede, avrebbe dovuto considerare “… le possibilità di guadagno del ricorrente senza l’incidente del 26 giugno 2003” (doc. I, p. 4).

Al riguardo, questa Corte constata che il grado d’invalidità del 30%, peraltro ripreso anche dall’UAI, è stato fissato in considerazione del discapito di rendimento accertato nell’esercizio della professione di IT-Supporter presso la ditta __________, rinunciando a far capo al mercato generale del lavoro, posto che in attività sostitutive adeguate l’insorgente non avrebbe potuto meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua (cfr. doc. 230). Pertanto, la decisione formale del 29 novembre 2007 non può essere ritenuta errata né, tantomeno, manifestamente errata.

Del resto, occorre rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, spetterebbe in ogni caso all’amministrazione decidere se riconsiderare ex art. 52 cpv. 2 LPGA la propria decisione, precisato che essa non può essere obbligata nè dagli interessati nè dai tribunali a procedere in tal senso (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo 2007).

Inoltre, il ricorrente non ha saputo allegare alcun “fatto nuovo” ex art. 53 cpv. 1 LPGA, suscettibile di fondare una revisione processuale della decisione di rendita.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione impugnata é annullata.

§§ La rendita d’invalidità del 30% é confermata anche dopo il 31 dicembre 2013.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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