Raccomandata

Incarto n. 35.2013.61

mm

Lugano 14 luglio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 luglio 2013 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Tra il 2003 e il 2009, RI 1, agente di sicurezza e amministratore della ditta __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, é rimasto vittima di diversi infortuni, accaduti il 20 luglio 2003, il 1° novembre 2005, l’11 novembre 2008 e il 23 aprile 2009, che hanno interessato, rispettivamente, la spalla destra, il ginocchio sinistro, il ginocchio destro e, nuovamente, la spalla destra.

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità per tutti gli eventi e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Il 12 agosto 2011, nel disarmare un aggressore e nel bloccarlo a terra in attesa dell’arrivo della polizia, l’assicurato ha lamentato forti dolori alla spalla destra, con diagnosi di tenosinovite del capo lungo del bicipite di destra.

L’assunzione di tale evento é stata rifiutata dall’amministrazione per il motivo che i dolori alla spalla destra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, d’altra parte, che essi non costituivano neppure una lesione parificata ai postumi di un infortunio.

Con sentenza 35.2012.73 del 21 marzo 2013, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha respinto il ricorso presentato da RI 1 contro la decisione su opposizione 8 agosto 2012 della CO 1.

1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 agosto 2012, l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 30 settembre 2011 e ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 28% dal 1° ottobre 2011, come pure di un’indennità per menomazione all’integrità del 10% a carico del sinistro del 1° novembre 2005 e del 15% a carico di quello del 23 aprile 2009 (cfr. doc. 312).

A seguito dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 315, 320 e 336), in data 5 luglio 2013, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 338).

1.4. Con tempestivo ricorso del 12 settembre 2013, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’assicuratore convenuto venga condannato ad assumere l’evento occorsogli il 12 agosto 2011 e, in via subordinata, il rinvio degli atti alla CO 1 per complemento istruttorio.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere - a proposito dell’evento dell’agosto 2011 -, che “sono quindi dati i presupposti per riconoscere l’evento quale nuovo infortunio (o subordinatamente quale ricaduta d’infortunio), ritenuto che gli elementi costitutivi essenziali dell’infortunio sono cumulativamente dati. Si fa altresì presente come proprio nella querelata decisione su opposizione, la CO 1 sostenga che l’evento del 12.08.2012 ha riacutizzato dolori alla spalla destra (oggetto dell’ultimo infortunio) seppur non cagionando nessuna lesione supplementare. A maggior ragione, questa asserzione depone per una ricaduta dell’infortunio precedente assunto.”).

Per quanto riguarda gli aspetti economici della determinazione del grado dell’invalidità e, specificatamente, l’entità del reddito da valido, l’assicurato rimprovera all’amministrazione di non avere considerato che avrebbe beneficiato, oltre al salario, anche di bonus pari a fr. 20’000/anno (doc. I, p. 6).

In merito al reddito da invalido, egli sostiene che quello ritenuto dalla CO 1 deve essere rivisto “… in funzione dell’effettiva capacità lavorativa residua.” (doc. I, p. 7).

Per quanto concerne infine l’IMI riconosciutagli, RI 1 l’ha definita “… scorretta e da contestare in funzione dell’avvenuto peggioramento dello stato di salute.” (doc. I, p. 7).

1.5. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. L’8 ottobre 2013, il ricorrente ha informato il TCA che, nel corso del mese di novembre 2013, egli sarebbe stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico alla spalla destra, e ciò a comprova dell’intervento di un peggioramento del suo stato di salute imputabile all’evento dell’agosto 2011 (doc. V).

L’Istituto resistente si é espresso al riguardo in data 14 ottobre 2013 (doc. VII).

1.7. Nel mese di febbraio 2014, l’amministrazione ha prodotto ulteriore documentazione (cfr. doc. IX + allegati).

Le relative osservazioni espresse dall’assicurato sono pervenute in data 12 marzo 2014 (doc. XIII).

in diritto

2.1. Con la sentenza 35.2012.73 del 21 marzo 2013, questo Tribunale ha stabilito che l’evento occorso all’assicurato in data 12 agosto 2011 non costituiva un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA e che un relativo obbligo a prestazioni della CO 1 non poteva essere ammesso neppure a titolo di lesione parificata ai postumi di un infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 38/fasc. 1).

Alla luce di quanto precede, nella misura in cui l’assicurato pretende che l’evento dell’agosto 2011 venga assunto dall’ammministrazione a titolo di (nuovo) infortunio, la sua impugnativa é irricevibile, posto che tale aspetto é già stato risolto con una sentenza cresciuta incontestata in giudicato.

Diverso é il discorso per quanto riguarda la questione di sapere se i disturbi alla spalla destra insorti il 12 agosto 2011 costituivano una ricaduta (o un postumo tardivo) dell’infortunio del 23 aprile 2009, aspetto che il TCA non ha potuto esaminare vista l’assenza di decisione da parte dell’amministrazione (cfr. doc. 38/fasc. 1, p. 3s.)

2.2. Disturbi alla spalla destra insorti il 12 agosto 2011 ricaduta (o postumo tardivo) dell’infortunio del 23 aprile 2009?

2.2.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

  • quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

  • quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.2.2. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.2.3. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

2.2.4. Con la decisione su opposizione impugnata, la CO 1 ha negato che i disturbi in questione potessero andare a suo carico a titolo di ricaduta dell’evento traumatico del 23 aprile 2009, ritenuto che “il fatto che lo stato della spalla destra sia stato considerato stabilizzato dai periti non significava che fosse intervenuta una guarigione. Si evince al contrario dagli atti medici che, già prima del 12 agosto 2011, l’opponente presentava una menomazione definitiva della spalla destra, che comportava dolori residui e limitazione funzionale, oltre ad una patologia infiammatoria preesistente a livello del muscolo bicipite. Gli esami esperiti dopo l’evento del 12 agosto 2011 (radiografia e sonografia, inc. LAINF 11-1195114, doc. 3) non hanno dimostrato l’esistenza di lesioni organiche supplementari alla spalla destra. Di fronte ai postumi presenti alla spalla destra, é dunque inevitabile che lo stato algico non resti sempre stabile ma che ci siano dei periodi nei quali il ricorrente presenta maggiori dolori alla spalla a dipendenza dei movimenti effettuati.” (doc. 338, p. 6s.).

Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte constata che, nel corso del mese di dicembre 2013, preso atto che nel frattempo l’assicurato era stato sottoposto a un intervento d’impianto di protesi della spalla destra (nel novembre 2013), l’Istituto assicuratore ha interpellato il Prof. dott. __________, Direttore della Clinica universitaria __________ di __________, al quale ha rivolto alcune domande inerenti l’operazione in questione ed il ruolo giocato dall’evento dell’agosto 2011 (cfr. allegato 5 al doc. IX).

Dal rapporto 1° febbraio 2014 del dott. __________, Capoclinica di chirurgia della spalla presso la __________ risulta che l’insorgente lo aveva consultato nel gennaio 2013, lamentando un’evidente limitazione funzionale dolorosa della spalla destra. In quell’occasione, egli gli aveva riferito che, soltanto un paio di mesi prima, era ancora in grado di elevare il braccio destro sopra il livello delle spalle, movimento divenuto nel frattempo impossibile. L’esame radiologico aveva evidenziato una chiara irregolarità articolare delle superfici glenoidali, nonché delle alterazioni artrosiche omerali. Da parte sua, l’artro-RMN del 6 maggio 2013 aveva mostrato la presenza di un’ampia lesione cartilaginea come pure una lesione del labbro glenoidale, motivo per cui era stata posta l’indicazione per l’impianto di una protesi della spalla con ricostruzione della glena.

D’altro canto, il medico curante specialista interpellato dall’amministrazione ha precisato che il noto intervento protesico costituiva, con verosimiglianza preponderante, una conseguenza tardiva dei pregressi infortuni alla spalla destra (“Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit (Wahrscheinlichkeit höher als 50% stellt die Implantation der Prothese eine Spätfolge (organiche Veränderung eines scheinbar geheilten Leidens, die zu einem anders-gearteten Krankheitsbild führen) von den Unfällen vom 20.07.2003 und vom 23.04.2009 dar.”), mentre l’evento del 12 agosto 2011, come tale, aveva provocato un semplice aggravamento transitorio dello stato della spalla destra (cfr. allegato 6 al doc. IX).

Tenuto conto delle chiare indicazioni fornite dal dott. __________, dalle quali non vi é motivo di scostarsi, occorre concludere che i disturbi insorti in occasione dell’evento del 12 agosto 2011 non potevano andare a carico della CO 1 nemmeno a titolo di ricaduta (o di conseguenza tardiva) dei pregressi infortuni che avevano interessato la spalla destra (in particolare di quello occorso il 23 aprile 2009).

La decisione su opposizione impugnata merita pertanto conferma, nella misura in cui l’assicuratore ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi provocati dall’evento dell’agosto 2011.

2.3. Con la decisione formale dell’8 agosto 2012, poi confermata in sede di opposizione, la CO 1 ha definito il diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e IMI), ritenendo ormai stabilizzato lo stato di salute infortunistico dell’assicurato a decorrere dal mese di ottobre 2011 (cfr. doc. 312, p. 2).

Al proposito, questa Corte osserva che dalle perizie amministrative 21 (concernente la spalla destra) e 29 settembre 2011 (riguardante il ginocchio sinistro) elaborate dai dottori __________ e __________ della Clinica __________ di __________, si evince effettivamente che, a quel momento, non entravano più in linea di conto provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare sensibilmente lo stato della spalla destra e del ginocchio sinistro (cfr. doc. 257, p. 17s. e doc. 258, p. 31s.).

Così come già indicato al considerando 2.2.4., nel corso del mese di gennaio 2013, il dott. __________ ha oggettivato l’intervento di un notevole peggioramento a livello della spalla destra rispetto a quanto era stato refertato dai suoi colleghi __________r e __________ (doc. 327: “Im Vergleich zur Untersuchung bei der Begutachtung am 19.11.2010 hat sich die aktive Schultherbeweglichkeit wie auch die passive Schulterbeweglichkeit verschlechtert.”), peggioramento che non aveva però intaccato la residua capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate (doc. 327: “Für rein administrative Tätigkeit ist eine volle Arbeitsfähigkeit gegeben.”).

In data 5 novembre 2013, ha avuto luogo l’intervento d’impianto di protesi alla spalla destra (cfr. allegato 6 al doc. IX).

Con scritto del 19 febbraio 2014, la CO 1 ha comunicato al TCA di aver preso a carico l’operazione in questione, “in quanto raffigura una conseguenza tardiva degli infortuni del 20 luglio 2003 e del 23 aprile 2009”, e di aver di conseguenza ripristinato il diritto all’indennità giornaliera a partire dal 5 novembre 2013, precisato che “le conseguenze di tale intervento sul grado di invalidità e sul grado di menomazione dell’integrità verranno esaminate ulteriormente.” (doc. IX).

Alla luce di quanto precede, posto che il peggioramento a livello della spalla destra (che ha successivamente reso necessaria l’esecuzione di un intervento protesico) é intervenuto prima dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata (al riguardo, si veda la giurisprudenza secondo cui la data di emanazione della decisione impugnata segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali - cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), questo Tribunale é tenuto a valutare se l’Istituto assicuratore poteva ancora considerare stabilizzato lo stato di salute del ricorrente.

2.4. Stato di salute infortunistico stabilizzato a far tempo dal 1° ottobre 2011?

2.4.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

In una sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei termini seguenti:

" Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio 2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung" e "sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art. 19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano, così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001, consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).“

2.4.2. Nella concreta evenienza, dalle due perizie elaborate dai sanitari della Clinica __________ emerge che, a dipendenza sia del danno alla spalla destra che di quello al ginocchio sinistro, RI 1 era stato ritenuto impedito in misura rilevante a esercitare la sua precedente professione (relativamente alle mansioni che egli era chiamato a svolgere quale addetto alla sicurezza - cfr. doc. 257, p. 16 e doc. 258, p. 30).

Per contro, per attività lavorative leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi, da svolgere in posizione prevalentemente seduta e che non implicano lavori sopra l’altezza del capo (come lo erano, ad esempio, le mansioni amministrative legate all’attività alle dipendenze della ), i dottori S e __________ avevano attestato una piena capacità lavorativa (cfr. doc. 257, p. 16s. e doc. 258, p. 30s.).

Ora, posto che il peggioramento refertato nel gennaio 2013 non ha avuto alcuna incidenza sulla capacità lavorativa residua dell’insorgente (cfr. doc. 327) e, d’altra parte, che l’intervento di protesi della spalla non era in ogni caso atto a migliorare la capacità lavorativa nella precedente professione, ricordato che l’esercizio di quest’ultima é limitato (anche) in ragione del danno al ginocchio sinistro, il TCA ritiene che la CO 1 era legittimata a considerare stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche del ricorrente e, quindi, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, a porre termine alle prestazioni di corta durata a partire dalla fine del mese di settembre 2011.

Questa Corte prende atto che l’amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente all’intervento chirurgico del 5 novembre 2013 a titolo di postumo tardivo e che, a partire da quella data, ha pure ripristinato il diritto all’indennità giornaliera (cfr. doc. IX).

In esito a quanto precede, questo Tribunale può quindi procedere, qui di seguito, all’esame delle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e indennità per menomazione all’integrità).

2.5. Entità della rendita di invalidità.

2.5.1. Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.5.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5.3. Nella presente fattispecie, secondo il TCA, l’esigibilità lavorativa é stata validamente definita grazie alle perizie elaborate dai sanitari della Clinica universitaria __________ di __________

Occorre quindi ritenere che RI 1, impedito in larga misura a esercitare la sua precedente professione alle dipendenze della __________, sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico, concretamente un’attività fisicamente leggera da svolgere in posizione prevalentemente seduta (in questo senso, si veda pure la STCA 32.2013.31 del 28 marzo 2013 consid. 2.7., emanata nella parallela procedura in materia di assicurazione per l’invalidità).

2.5.4. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito da valido, secondo la CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2011, qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 135'130 (fr. 10'000 x 13 mesi = fr. 130'000 + adeguamento all’evoluzione dei salari nominali - cfr. doc. 312, p. 2).

Questo dato é contestato dall’assicurato, il quale fa valere che il reddito da valido riferito all’anno 2011 ammonterebbe invece a fr. 155'000 (fr. 135'000 + fr. 20'000 di bonus) (cfr. doc. I, p. 6).

Il TCA rileva che, in occasione della sua audizione del 28 febbraio 2012, RI 1 ha dichiarato - sottoscrivendo pure il relativo verbale - che, a quel momento, il suo salario sarebbe stato di fr. 130’000/anno (cfr. doc. 294, p. 1: “CHF 130'000 annuale (CHF 10'000.00 con 13 mensilità). Il salario é stato incrementato secondo una scala convenuta internamente alla ditta e secondo lo sviluppo della stessa (aumenti di ca. CHF 1'000.00 mensili all’anno).”).

Nel corso del mese di giugno 2012, l’assicurato ha quindi fatto presente alla CO 1 di aver percepito un bonus di fr. 20'000 per l’anno 2009, sostenendo che egli “… avrebbe verosimilmente potuto reperire altri bonus di quell’entità se avesse continuato a prestare ininterrottamente la sua attività.” (doc. 307).

L’avvenuto versamento del bonus risulta in effetti dal certificato di salario 2010 (cfr. doc. 310).

D’altro canto, dalle decisioni di tassazione agli atti non emerge che egli abbia regolarmente beneficiato di tale prestazione anche negli anni precedenti il 2009 (cfr. allegati al doc. 296).

Ora, tenuto conto di quest’ultima circostanza e di quanto dichiarato in occasione della sua audizione del febbraio 2012, questo Tribunale non ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che in assenza del danno alla salute, il ricorrente avrebbe beneficiato di bonus anche negli anni successivi al 2009.

Tale conclusione si giustifica tanto più se si considera che la prestazione in questione gli é stata corrisposta in un anno in cui la sua capacità lavorativa era già del 30%, ossia limitata alle sole incombenze amministrative.

In esito a quanto precede, il reddito da valido ammonta quindi a fr. 130'000.

2.5.5. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.5.6. Dalle decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 97'883.60 il reddito da invalido. Essa ha considerato il reddito effettivamente realizzato dall’assicurato nel 2011 lavorando alle dipendenze della __________ (fr. 45'746.40), e lo ha addizionato al reddito che egli potrebbe realizzare sul mercato generale del lavoro mettendo a frutto la restante capacità lavorativa del 70% (fr. 52'137) (cfr. doc. 338, p. 8).

Tutto ben considerato, questa Corte condivide l’operato dell’amministrazione.

Da un lato, non é contestato che nel 2011, lavorando per la __________ in misura del 30%, RI 1 ha conseguito un reddito pari a fr. 45'746.40 (si vedano, del resto, i doc. 280 - 290).

Dall’altro, tenuto conto della sua posizione dirigenziale in seno alla suddetta società (amministratore unico - cfr. doc. 294), secondo il TCA, é ragionevolmente esigibile che l’assicurato organizzasse il proprio lavoro alle dipendenze di quest’ultima in modo tale da permettergli di sfruttare contemporaneamente la residua capacità lavorativa del 70% sul mercato generale del lavoro.

Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per stabilire quanto l’insorgente potrebbe realizzare sul mercato generale del lavoro, ci si deve riferire ai dati statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone conoscenze professionali e specializzate (livello di qualifica 3) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’909.

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 6'145.36 mensili oppure a fr. 73'744.32 per l'intero anno (fr. 6'145.36 x 12).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 74'481.76.

Secondo questo Tribunale, nella concreta evenienza, non entra in linea di conto una riduzione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale (cfr. la giurisprudenza citata al consid. 2.5.5. in fine), vista la particolare posizione di RI 1 in seno alla società __________ (egli é amministratore unico e, di fatto, datore di lavoro di sé stesso, con dunque la facoltà di determinare l’importo del proprio salario) (per un caso analogo, si veda la STCA 35.2011.72 dell’8 agosto 2012 consid. 2.4.7.).

Posto che la capacità lavorativa da sfruttare sul mercato generale del lavoro é del 70%, il reddito statistico deve essere ridotto in proporzione e ammonta quindi a fr. 52'137.23 (risultato intermedio).

2.5.7. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In concreto, la CO 1 ha preteso non esservi valide ragioni per applicare una decurtazione percentuale del reddito statistico (cfr. doc. 338, p. 9).

Questa Corte ritiene per contro giustificato ridurre del 5% il reddito statistico da invalido per tenere conto del danno alla salute, cosicché esso si attesta a fr. 49'530.36 (95% di fr. 52'137.23).

2.5.8. In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 95'276.76 (fr. 45'746.40 + fr. 49'530.36) al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 130’000 -, risulta essere del 26.71%, arrotondato al 27% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Il TCA potrebbe quindi, in linea di principio, riformare la decisione impugnata a detrimento del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 20 cpv. 2 Lptca).

Questa Corte, tuttavia, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, vista l’esigua differenza (1%) e considerato che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; DTF 119 V 249).

Nella misura in cui l'assicuratore resistente ha riconosciuto all'assicurato una rendita di invalidità del 28%, il ricorso da lui interposto va respinto.

2.6. Entità della menomazione all’integrità.

2.6.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.6.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.6.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.6.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.6.5. Dalle tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui é portatore RI 1 é stata eseguita dagli specialisti della Clinica universitaria __________.

Questo il tenore del loro apprezzamento riferito alla situazione della spalla destra:

" (…).

Gemäss Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG 2000) ergibt sich bei einer Schulterbeweglichkeit bis zur Horizontalen ein Integritätsschaden von 15%. Da die aktuelle Schulterflexion des Exploranden 80° misst, gehen wir von einem Integritätsschaden von 15% aus.“

(doc. 257, p. 18)

Essi si sono invece espressi nel seguente modo a proposito della menomazione interessante il ginocchio sinistro:

" (…).

Gemäss Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG 2000) ergibt sich bei Gelenkinstabilität des Kniegelenkes ausgehend von den Kreuzbändern ein Integritätsschaden zwischen 0 und 15%. Aus unserer Sicht besteht ein Integritätsschaden von 10%“

(doc. 258, p. 32)

Chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti -, questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dai medici __________, specialisti proprio nella materia che qui interessa.

D’altro canto, l’Istituto assicuratore resistente si é già dichiarato pronto a rivalutare il grado della menomazione all’integrità in funzione degli esiti dell’intervento protesico del novembre 2013 (cfr. doc. IX).

Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata anche nella misura in cui a RI 1 è stata assegnata un’IMI del 25%.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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