Raccomandata

Incarto n. 35.2013.32

mm

Lugano 20 giugno 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 aprile 2013 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 24 settembre 2012, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di impiegata d’ufficio e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1 -, è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento), avvenuto in territorio del Comune di __________.

A causa di questo sinistro, ella ha riportato, secondo il certificato 24 settembre 2012 del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, un trauma alla colonna cervicale (doc. 12).

L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione formale del 18 febbraio 2013, ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° febbraio 2013 (cfr. doc. 3).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 2), l’assicuratore infortuni, in data 8 aprile 2013, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 1).

1.3. Con tempestivo ricorso del 10 maggio 2013, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in ordine, che venga ripristinato l’effetto sospensivo del suo ricorso e, nel merito, la condanna de CO 1 a riprendere la corresponsione dell’indennità giornaliera con effetto retroattivo a decorrere dal 1° febbraio 2013.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere, in particolare, che al rapporto 13 febbraio 2013 del dott. __________ non possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio, e ciò alla luce degli elementi che emergono dalla restante documentazione medica agli atti (cfr. doc. I).

1.4. L’assicuratore resistente, in risposta, ha postulato che il ricorso venga integralmente respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a decorrere dal 1° febbraio 2013, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

2.4. Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

2.5. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

  • le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

  • la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

  • la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

  • i disturbi somatici persistenti;

  • la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

  • il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

  • il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.6. In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.7. Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

  • le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

  • la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;

  • la specifica cura medica protratta e gravosa;

  • i notevoli disturbi;

  • la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

  • il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

  • la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

2.8. Nella presente fattispecie, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore infortuni convenuto ha negato il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° febbraio 2013, sostenendo che “i medici specialistici intervenuti nonché gli esami effettuati hanno permesso di escludere lesioni traumatiche, mettendo tuttavia in evidenza una componente di natura malattia (discopatia C4/C5 e C5/C6) nonché sospetti di estensione dei sintomi e autolimitazione. I medici considerano che al più tardi a partire dal 29.01.2013 (data dell’ultimo esame neurologico) il nesso causale fra la sintomatologia lamentata e l’evento assicurato é da ritenersi estinta.” (doc. 1, p. 10).

D’altro canto, sempre secondo l’amministrazione, posto che “l’incidente della circolazione stradale in causa - tamponamento da tergo - nella sua dinamica deve essere considerato come un evento banale come ne succedono tutti i giorni sulle nostre strade”, anche “… il nesso causale adeguato può essere negato senza ulteriori esami.” (doc. 1, p. 10s.).

Questo Tribunale constata innanzitutto che, in occasione della consultazione del 13 dicembre 2012, dopo aver diagnosticato uno stato da trauma distorsivo cervicale con dolori cervicali persistenti, nausea e vomito, sintomi vertiginosi soggettivi, ipoestesia intermittente alla mano destra, in presenza di uno stato neurologico normale, il dott__________, spec. FMH in neurologia, ha ritenuto probabile la persistenza di un nesso di causalità naturale con il sinistro del settembre 2012, soprattutto per quanto riguardava la sindrome dolorosa cervicale, precisando che, trattandosi della restante sintomatologia, giocava un ruolo causale anche “… una componente ansiosa-funzionale che si é innestata sul trauma iniziale.” (doc. 8, p. 6). D’altro canto, egli ha negato che nel frattempo l’insorgente avesse ritrovato lo status quo sine vel ante, rilevando che erano comunque date le premesse per un recupero pressoché totale. Proprio per favorire questo recupero, il neurologo in questione ha consigliato l’esecuzione di una RMN cerebrale con lo scopo di “… dare una certezza ancora maggiore per quel che concerne l’assenza di patologie neurologiche concomitanti e così poter meglio a medio termine gestire il caso rassicurando la paziente e reinserendola progressivamente nelle usuali attività quotidiane e lavorative”, come pure una presa a carico dell’assicurata “… in ambito reumatologico, eventualmente anche con un breve periodo di due-tre settimane su base stazionaria per evitare una cronicizzazione dei sintomi.” (doc. 8, p. 7).

L’esame strumentale precedentemente citato é stato effettuato il 29 gennaio 2013, con esito negativo per quanto riguardava eventuali lesioni sia traumatiche che d’altro tipo.

Con referto del 30 gennaio 2013, il dott. __________ ha pertanto confermato che “… non vi sono patologie neurologiche sottogiacenti, in particolare non vi sono danni neurologici di origine traumatica. Ritengo inoltre che non siano indicate altre indagini. La paziente mi ha comunicato che ha previsto di sua iniziativa una valutazione otorinolaringoiatrica, che però da parte mia non ritengo indicata.” (doc. 4).

Prima di procedere all’emanazione della decisione formale, CO 1 ha ancora interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale aveva personalmente visitato la ricorrente nel corso del mese di novembre 2012.

Con rapporto del 13 febbraio 2013, il sanitario ha negato che la sintomatologia denunciata dall’assicurata costituisse ancora una naturale conseguenza dell’infortunio occorsole il 24 settembre 2012, e ciò già a far tempo dall’ultimo esame neurologico (29 gennaio 2013). In proposito, egli ha osservato che “i disturbi della paziente, come dolori cervicali, disturbi dell’equilibrio, nausea, non possono essere messi in relazione con una lesione strutturale. (…). L’esperienza clinica, le informazioni della letteratura mostrano che questi reperti soggettivi possono essere scatenati anche psichicamente. Altri sintomi, frequentemente menzionati da questi pazienti, come problemi di concentrazione e deficit di memoria possono come reperti neuropsicologici essere messi in un contesto di una lesione organica e cerebrale.” (doc. 7, p. 8).

Proprio facendo capo alla valutazione di questo medico, CO 1, con decisione formale del 18 febbraio 2013, ha negato il diritto a ulteriori prestazioni a contare dal 1° febbraio 2013 (cfr. doc. 3).

2.9. Chiamata a pronunciarsi, tutto ben considerato, questa Corte ritiene di non poter fondare il proprio giudizio circa la causalità naturale, sulla valutazione enunciata dal dott. __________.

Innanzitutto, essa si trova in contrasto con le conclusioni a cui era pervenuto il neurologo dott. __________, altro specialista consultato dalla stessa amministrazione. Quest’ultimo, in occasione della visita del dicembre 2012, aveva in effetti riconosciuto sussistere un legame causale naturale, perlomeno parziale, tra i disturbi ancora accusati dall’insorgente e il sinistro del 24 settembre 2012. L’esame di RMN cerebrale eseguito in data 29 gennaio 2013 era stato disposto con il solo obiettivo di rassicurare l’assicurata circa l’assenza di eventuali patologie sottogiacenti, e non per completare la valutazione circa l’eziologia della sintomatologia, tanto più che il dott. __________ aveva già anticipatamente ritenuto “… tutto sommato poco probabile che possa esservi un reperto significativo …” (cfr. doc. 8, p. 5).

D’altro canto, nella misura in cui il dott. __________ fa dipendere l’estinzione del nesso di causalità naturale dall’assenza di un correlato organico suscettibile di spiegare i disturbi denunciati da RI 1, egli sembra misconoscere il fatto che, in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (ciò che è proprio il caso nella presente fattispecie), è tipico che i disturbi soggettivamente accusati dall'assicurato non trovino sufficiente riscontro sul piano oggettivo (cfr. consid. 2.7). L'assenza di correlazione non basta dunque a negarne ogni rilevanza nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni.

Del resto, in una sentenza U 261/01 del 9 luglio 2003, l’Alta Corte federale ha stabilito, nel caso di un assicurato vittima di una distorsione cervicale, che è da ritenere manifestamente errata la decisione dell'assicuratore LAINF che nega la causalità naturale, per il semplice fatto che i disturbi lamentati non sono oggettivabili.

Alla luce di tutto quanto precede, al parere del dott. __________ non può essere attribuito un sufficiente valore probatorio.

Da questo profilo, quindi, il caso di specie necessita di un complemento istruttorio.

2.10. Come già indicato in precedenza (cfr. consid. 2.8.), l’amministrazione ha posto termine al proprio obbligo a prestazioni anche in ragione di una pretesa estinzione del nesso di causalità adeguata.

Per costante giurisprudenza federale, sapere se i disturbi lamentati da un assicurato sono delle conseguenze adeguate dell’infortunio, è un aspetto che va valutato soltanto al termine del normale processo di guarigione, e non fintantoché dalla prosecuzione della cura medica ci si possa ancora attendere un sensibile miglioramento delle condizioni di salute post-infortunistiche (cfr. STF 8C_518/2012 del 27 maggio 2013 consid. 5 e segg.).

Nella DTF 134 V 109 consid. 4.3, il TF ha precisato che la questione del “sensibile miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche.

Nella presente fattispecie, nel caso in cui i disturbi presentati da RI 1 fossero stati ancora una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del settembre 2012 - aspetto che dovrà fare l’oggetto di un approfondimento specialistico -, l’Istituto assicuratore avrebbe prematuramente proceduto all’esame della causalità adeguata, posto che, in base all’apprezzamento del dicembre 2012 del dott. __________, le condizioni di salute non erano stabilizzate ma suscettibili di migliorare notevolmente, sino a un recupero pressoché completo, grazie a un’adeguata terapia (cfr. doc. 8, p. 7: “Penso che lo stato di salute dell’A. possa migliorare ulteriormente, é sicuramente importante rassicurarla per quel che riguarda l’assenza di patologie preoccupanti e, se entro gennaio 2013 la situazione non dovesse sbloccarsi sarebbe utile una presa a carico in ambito reumatologico, eventualmente anche con un breve periodo di due-tre settimane su base stazionaria per evitare una cronicizzazione dei sintomi.” - il corsivo é del redattore).

Sempre in questo contesto, è utile segnalare che, in ossequio alla giurisprudenza federale, la necessità di cure (nel senso di una terapia medicamentosa antidolorifica e di una fisioterapia) durante un lasso di tempo di 2 sino a 3 anni dopo un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, è da ritenere consueta (cfr., fra le tante, STF 8C_579/2007 del 12 febbraio 2008 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).

2.11. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

Nella presente fattispecie, trattandosi della valutazione della causalità naturale, tale aspetto non necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che CO 1 ha fondato la propria decisione sul solo parere del dott. __________, suo medico di fiducia. Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465; si veda pure la STCA 35.2011.10 del 12 ottobre 2011, cresciuta in giudicato).

Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.9., si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale interdisciplinare (che includa pure l’aspetto psichiatrico; cfr. DTF 134 V 109 consid. 9.5) con lo scopo di appurare se i disturbi denunciati dall’assicurata oltre il 31 gennaio 2013, costituivano ancora una conseguenza naturale del trauma subito il 24 settembre 2012. Sulla base delle relative risultanze, l’Istituto dovrà decidere di nuovo sull’ulteriore diritto a prestazioni, dal profilo materiale e temporale.

2.12. Con l’emanazione della presente sentenza, diventa priva di oggetto l’istanza tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (cfr. doc. I, p.17ss.).

2.13. L'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I, p. 19).

Visto l'esito favorevole del ricorso, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto al versamento da parte de CO 1 di fr. 2'000 a titolo di ripetibili.

Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata é annullata.

§§ La causa é retrocessa a CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato al considerando 2.11. in fine.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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Gerichtsentscheide

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20.06.2013
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25.03.2026