Raccomandata

Incarto n. 35.2013.22

mm

Lugano 30 gennaio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2013 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 13 febbraio 2013 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 4 febbraio 1988, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, é rimasto, in particolare, intossicato per aver inalato i fumi sprigionatisi da un incendio scoppiato all’interno della propria autovettura. A causa di questo sinistro, egli ha segnatamente riportato, secondo il certificato 9 marzo 1988 del dott. __________, una laringite subacuta e uno stress polmonare (cfr. doc. 7).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Nel mese di giugno 1989, l’assicurato é stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in malattie polmonari, per conto dell’amministrazione, il quale ha diagnosticato un chiaro disturbo ventilatorio ostruttivo, compatibile con una lieve irritazione delle vie periferiche bronchiali, nonché una modica irritazione delle vie respiratorie superiori, specialmente della faringe (doc. 26).

1.3. Nel corso degli anni, RI 1 é stato sottoposto a regolari controlli clinici da parte del dott. __________, il quale ha sempre attestato una situazione più o meno stabile.

In data 27 ottobre 2005, l’assicurato ha interrotto il proprio lavoro a causa di un peggioramento della situazione respiratoria. L’incapacità lavorativa é stata indennizzata dall’assicuratore sino al 24 aprile 2006 (cfr. doc. 137).

1.4. Con decisione formale del 4 settembre 2006, l’assicurato é stato dichiarato inidoneo per tutti i lavori nell’industria tessile a decorrere dal 1° marzo 2006 (cfr. doc. 162).

A seguito di ciò, egli é stato posto al beneficio dell’indennità giornaliera di transizione e, in un secondo tempo, dell’indennità per cambiamento di occupazione.

1.5. L’11 ottobre 2012, l’Istituto assicuratore ha informato l’assicurato che, in base alle indicazioni fornite dalla propria Divisione __________, egli avrebbe dovuto soggiornare presso la Rehaklinik __________, allo scopo di “… poter valutare il diritto ad ulteriori prestazioni in contanti da parte nostra, questo tenuto conto che i risultati della capacità polmonare attualmente in nostro possesso sono contrastanti.”. A RI 1 é quindi stato assegnato un termine scadente il 5 novembre 2012 per determinarsi circa l’ordinato accertamento medico, con l’avvertimento che, in caso di rifiuto, egli sarebbe incorso nelle conseguenze previste dall’art. 43 cpv. 3 LPGA (cfr. doc. 387).

Con scritto del 22 ottobre 2012, l’assicurato ha comunicato dall’CO 1 la propria decisione di non sottoporsi all’accertamento pneumologico in questione (cfr. doc. 388).

1.6. Con decisione formale del 7 dicembre 2012, l’amministrazione ha stabilito di non poter entrare nel merito di eventuali ulteriori prestazioni in contanti per quanto riguardava i disturbi polmonari (doc. 390).

A seguito dell’opposizione interposta dal Patronato __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 391 e doc. 393), in data 13 febbraio 2013, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 395).

1.7. Con tempestivo ricorso del 14 marzo 2013, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando quanto segue:

" (…).

Ritengo infatti che una decisione da parte dell’Istituto CO 1 debba essere presa senza obbligatoriamente decidere di essere sottoposto ad un ricovero presso la loro struttura di __________.

L’amplia documentazione in possesso dell’Assicurazione é a mio avviso più che sufficiente per permettere ai loro specialisti di esprimere un giudizio, evitando al sottoscritto di subire ulteriori “torture” sia psicologiche che fisiche come avvenuto nei due precedenti ricoveri, visto che ormai il caso é a loro conoscenza dal 1988.

Le motivazioni addotte dal sottoscritto a contestazione della loro richiesta di ricovero presso l’istituto di __________, più volte indicate nei precedenti scritti inviati alla CO 1, non possono essere considerate come rifiuto ingiustificato.

Infatti ho sempre dato la mia disponibilità ad essere sottoposto ai medesimi controlli presso strutture presenti nel Cantone Ticino.

Prova é data dalle visite cui mi sottopongo regolarmente presso i dottori __________, __________ e __________, i cui referti sono già presenti nel mio incarto presso l’Istituto.

La mia richiesta di non essere sottoposto a visite in Svizzera interna é motivata da diversi fattori, sia psicologici, visto quanto ho subito nelle precedenti visite, sia personali in quanto non voglio allontanarmi da diversi miei familiari che sono in gravi condizioni di salute (é stata riscontrata una grave forma tumorale a mio fratello e lo porto a fare chemioterapia).”

(doc. I)

1.8. L’assicuratore LAINF, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.9. In corso di causa, l’insorgente ha chiesto di essere convocato “… per un colloquio per esprimervi meglio le mie motivazioni.” (doc. V).

L’CO 1 si é pronunciato al riguardo in data 21 maggio 2013 (doc. VII).

1.10. Nel giugno 2013, RI 1 si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni e ha chiesto che gli venga assegnato un patrocinatore d’ufficio (cfr. doc. IX).

1.11. In data 7 giugno 2013, questa Corte ha interpellato il dott. __________, al quale é stato chiesto di esprimersi sul parere del medico fiduciario dell’CO 1 secondo cui sarebbe indicato sottoporre l’assicurato a una valutazione polmonare su base stazionaria (doc. XI).

Il rapporto del dott. __________ é pervenuto in data 13 giugno 2013 (doc. XII).

L’Istituto assicuratore resistente ha formulato le proprie osservazioni il 23 giugno 2013 (doc. XIV), mentre il ricorrente lo ha fatto in data 25 giugno 2013 (doc. XV).

1.12. Nel corso del mese di dicembre 2013, RI 1 ha prodotto il referto relativo a una radiografia toracica eseguita il 14 novembre 2013 (doc. XVI + allegato).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. In corso di causa, RI 1 ha domandato di essere convocato dal Tribunale “… per un colloquio per esprimervi meglio le mie motivazioni.” (cfr. doc. V).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. DTF 136 I 279). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_752/2012 del 3 gennaio 2013, consid. 3.3.1). Una semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. STF 8C_752/2012 del 3 gennaio 2013; STF 8C_648/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3.2; SVR 2009 IV Nr. 22 p. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

In concreto, non essendo stata presentata una domanda esplicita di procedere a un’udienza pubblica - il ricorrente ha chiesto semplicemente che venga fissata un’udienza al fine di illustrare meglio le proprie motivazioni (cfr. doc. V) -, questo TCA rinuncia a un’audizione delle parti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 e art. 17 cpv. 1 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, secondo cui: "se le circostanze lo giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento").

2.3. Sempre in corso di causa, l’assicurato ha chiesto al Tribunale l’assegnazione di un patrocinatore d’ufficio, “… per chiarire il mio caso perché io non sono all’altezza.” (doc. IX, p. 2).

Giusta l’art. 21 cpv. 1 Lptca, il ricorrente ha diritto di farsi patrocinare. Se il giudice lo riconosce incapace a difendersi gli assegna un avvocato o un patrocinatore idoneo.

Nel caso di specie, questa Corte ritiene che le ragioni che stanno alla base del rifiuto dell’assicurato di sottoporsi all’accertamento disposto dall’amministrazione - ragioni che sono peraltro rimaste le stesse già fatte valere più volte nel quadro della procedura non contenziosa, allorquando RI 1 era rappresentato dal Patronato __________ -, siano state esposte con una sufficiente chiarezza, di modo che non vi era necessità di assegnargli un patrocinatore d’ufficio.

2.4. Il TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a non entrare nel merito della richiesta di prestazioni di lunga durata, oppure no.

2.5. Giusta l’art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Il cpv. 2 di questa disposizione prevede che se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Infine, il cpv. 3 recita che se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.

L’obbligo per l’assicurato di sottoporsi a esami medici o specialistici, dipende dunque dal doppio presupposto che l’esame sia necessario e ragionevolmente esigibile per la persona assicurata.

Il presupposto dell’esigibilità é da intendere dal profilo oggettivo e soggettivo.

Secondo la giurisprudenza, in assenza di circostanze concrete contrarie, le usuali visite presso un centro peritale vanno generalmente considerate esigibili (cfr. SVR 2007 IV n. 48 consid. 4.2 concernente una perizia presso un SAM). Il Tribunale federale ha parimenti giudicato esigibile che l’assicurato si presenti alla visita peritale senza terze persone, ossia senza il suo patrocinatore (cfr. SVR 2008 IV n. 18 consid. 4.7).

La violazione dell’obbligo di collaborare é rilevante soltanto se avviene in maniera inescusabile. Si deve trattare in ogni caso di una violazione colpevole, per cui il comportamento della persona assicurata non può più essere seguito, ciò che é il caso se una giustificazione non é in alcun modo riconoscibile oppure se il comportamento é assolutamente incomprensibile.

Le sanzioni previste all’art. 43 cpv. 3 LPGA possono essere comminate soltanto dopo diffida e concessione di un termine di riflessione adeguato. Questa procedura corrisponde a quella che deve essere seguita a norma dell’art. 21 cpv. 4 LPGA. Si tratta di una regola procedurale che deve essere osservata senza eccezioni, dalla quale non si può derogare nemmeno quando la persona interessata lascia intendere che non vuole in ogni caso conformarsi all’obbligo che le incombe. Quando la prova della diffida é contestata, l’onere probatorio spetta all’assicuratore (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, n. 50ss. ad art. 43 e riferimenti ivi menzionati).

2.6. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di non entrata in materia, troverebbe la propria giustificazione nel fatto che l’assicurato si é rifiutato di sottoporsi a una valutazione stazionaria della funzione polmonare.

Questa Corte rileva innanzitutto che l’Istituto resistente ha rispettato la procedura prevista dall’art. 43 cpv. 3 LPGA. In effetti, con scritto dell’11 ottobre 2012, esso ha assegnato un adeguato termine di riflessione all’assicurato, il quale é pure stato avvertito delle conseguenze giuridiche previste in caso di rifiuto a sottoporsi all’accertamento (cfr. doc. 387).

Fatta questa premessa, in ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.5., il TCA é chiamato, in primo luogo, a stabilire se l’accertamento ordinato dall’amministrazione era o meno necessario dal profilo medico.

Con apprezzamento del 2 aprile 2012, a fronte degli esiti degli accertamenti compiuti dal pneumologo dott. __________ durante il periodo 10-17 febbraio 2012 (esiti contenuti nel suo rapporto datato 1° marzo 2012 - cfr. doc. 364), la dott.__________, spec. FMH in medicina interna e del lavoro, ha sottolineato l’utilità di ricoverare l’assicurato presso una clinica di riabilitazione pneumologia, con lo scopo di valutare la rilevanza delle alterazioni della funzione polmonare da lui presentate (cfr. doc. 373).

In data 12 giugno 2012, la stessa dott.ssa __________ ha ribadito che, sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti nel frattempo, é molto difficile valutare la diminuzione della funzione polmonare. In effetti, i valori della funzione polmonare dell’insorgente variano in maniera molto inconsueta. Ora, gli accertamenti della funzione polmonare sono paragonabili a delle istantanee e soltanto una loro valutazione dinamica, come pure la presa in considerazione di ulteriori elementi clinici, consentono un apprezzamento veramente oggettivo, nel rispetto della parità di trattamento. Il medico fiduciario dell’CO 1 ha perciò nuovamente ritenuto indicata una riabilitazione polmonare stazionaria, come é di norma in casi del genere, ritenendo peraltro certamente esigibile che l’assicurato vi si sottoponga (cfr. doc. 379).

In corso di causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, al quale é stato chiesto di prendere posizione in merito alla valutazione della dott.ssa __________ (cfr. doc. XI).

Pronunciandosi a proposito dell’indicazione a sottoporsi a una valutazione stazionaria, il dott. __________ ha dichiarato che sarebbe “… anche d’accordo con la collega (la dott.ssa __________, n.d.r.), non tanto per stabilire il grado della limitazione respiratoria (per me chiaro), ma piuttosto per escludere una componente di aggravamento volontaria, che mi sembra poco probabile.” (doc. XII, p. 2).

Al riguardo, questo Tribunale osserva che l’accertamento proposto dal medico di fiducia dell’amministrazione, mirava a ottenere una valutazione della funzione respiratoria quanto più possibile oggettiva, proprio grazie all’esclusione di una componente d’aggravamento volontario.

D’altro canto, occorre rilevare che lo stesso dott. __________, il quale, a partire dal mese di maggio 2005, ha regolarmente seguito il ricorrente (cfr. doc. 152), ha segnalato, in più di un’occasione, la presenza di risultati discrepanti ottenuti nelle diverse prove funzionali compiute da RI 1, imputandone la causa a una componente aggravante (cfr., ad esempio, il rapporto 19 maggio 2009 - doc. 256: “Riguardando retrospettivamente le prove funzionali precedenti, é oggettivabile una certa fluttuazione del disturbo bronco-ostruttivo fra il grado leggero ed il grado medio che non mi spiego se non con una fluttuante collaborazione del paziente durante le misurazioni polmonari, tenuto conto della buona compliance farmacologica.”, il rapporto 30 marzo 2010 - doc. 282: “Eccezion fatta per una certa “fluttuazione della compliance del paziente” durante le misurazioni, …”, il rapporto 12 novembre 2010 - doc. 310: “Ripercorrendo i vari controlli eseguiti in precedenza, si nota una certa fluttuazione dei valori spirometrici misurati, a volte in discordanza fra loro, fluttuazione imputabile molto probabilmente ad una alternante compliance non ottimale (…). A questo proposito noto anche una discrepanza fra la soggettività e l’oggettività della dispnea al test della marcia, dove la soggettività risulta sempre essere ben superiore rispetto a quanto oggettivabile dal sottoscritto. Ne consegue che, in base a quanto sopra, non mi é possibile quantificare esattamente la gravità della pneumopatia, anche se sicuramente é presente un disturbo bronco-ostruttivo di grado medio senza attuali indizi per una compromissione dello scambio alveolo-capillare, problema da considerare in primo piano quale eziologia della dispnea da sforzo. (…). Considerato quanto sopra, non posso escludere che alla base della fluttuazione dei valori spirometrici misurati vi sia anche una certa componente aggravante, di origine funzionale … legata al paziente.” - il corsivo é del redattore).

Tenuto conto del tenore dei rapporti della specialista in medicina del lavoro interpellata dall’CO 1 e valutata la risposta fornita dal dott. __________ l’11 giugno 2013 alla luce delle sue pregresse certificazioni (si veda, in particolare, quella datata 12 novembre 2010, in cui lo specialista in questione si era dichiarato impossibilitato a quantificare con esattezza l’importanza della pneumopatia, considerati i risultati fluttuanti ottenuti da RI 1 nei diversi test), il TCA ritiene dimostrata, con un sufficiente grado di verosimiglianza, la necessità per l’insorgente di sottoporsi a una valutazione della funzione polmonare su base stazionaria.

D’altronde, occorre precisare che, secondo l’art. 43 cpv. 1 LPGA, la procedura é diretta dall’assicuratore, il cui margine d’apprezzamento, per quanto riguarda la necessità, l’estensione e l’adeguatezza degli accertamenti medici, é ampio (cfr. STF 8C_733/2010 del 10 dicembre 2010 consid. 5.2).

2.7. Accertato che l’accertamento in questione é necessario dal profilo medico, occorre ancora stabilire se, nel caso di specie, esistevano delle circostanze concrete suscettibili di farlo apparire come inesigibile.

La giurisprudenza federale ha già stabilito che le normali visite peritali devono essere generalmente considerate esigibili (cfr. SVR 2007 IV n. 48 succitata; STF 8C_733/2010 succitata; STF 8C_267/2010 del 24 agosto 2010 consid. 6.2).

Ora, é vero che, diversamente da quanto avviene di regola in caso di visita peritale, nella presente fattispecie, l’accertamento ordinato dall’CO 1 avrebbe dovuto aver luogo nell’ambito di una degenza di una certa durata, Tuttavia, é altrettanto vero che la natura e gli scopi dell’accertamento imponevano che esso si svolgesse su base stazionaria (in questo senso, si veda l’apprezzamento 12 giugno 2012 della dott.ssa __________, il cui contenuto non é stato smentito dal dott. __________).

D’altro canto, secondo questo Tribunale, le circostanze fatte valere dall’insorgente non sono suscettibili di validamente giustificare la sua decisione di rifiutare l’accertamento.

L’asserita sfiducia nei confronti del sistema sanitario svizzero (cfr. allegato al doc. 391: “…; il secondo [motivo, n.d.r.] deriva dalla espressa maggior fiducia nelle prestazioni mediche avute in __________ rispetto alle precedenti svolte in Svizzera.”), appare oggettivamente ingiustificata. Al riguardo, non può certo bastare il fatto che l’esame di citologia nasale (o di “brushing nasale”) - un’indagine che i rinologi considerano ormai fondamentale nella diagnostica delle patologie rinosinusali (www.microscopionline.it/2013/06/06/5834-il-ruolo-della-citologia-nasale-nella-diagnosi-delle-rinopatie) -, effettuato dall’otorinolaringoiatra dott. __________ in occasione della visita fiduciaria del 16 febbraio 2011 (cfr. doc. 321, p. 2), avrebbe provocato al ricorrente un sanguinamento dal naso (cfr. doc. XV: “2 volte sono stato a __________ e ho un pessimo ricordo, vedete lettere precedenti, di quello che mi avevano fatto. Il 22 gennaio 2012 quando ero stato su a __________, ebbi una emorragia a causa dell’inserimento nel naso di uno spazzolino.”).

Umanamente comprensibile, ma inconsistente ai fini del presente giudizio, il fatto che RI 1 non abbia voluto assentarsi dal proprio domicilio per poter continuare ad accompagnare il fratello, malato di cancro, a sottoporsi ai necessari trattamenti (cfr. doc. I).

In proposito, il TCA rileva che proprio l’Ospedale di Circolo di , presso il quale era in cura il fratello dell’assicurato (cfr. allegato al doc. 376), dispone di volontari che “… provvedono al trasporto ed accompagnamento di coloro che hanno difficoltà a farsi aiutare dai familiari o dai conoscenti per recarsi sia alle cure radio o chemioterapiche, sia alle visite ed esami diagnostici.” (cfr. http://cvv..net/associazioni/lilct/servizi). Quindi, in assenza del ricorrente, era senz’altro esigibile che il fratello facesse momentaneamente capo a quel servizio.

Del resto, visto che la Clinica di __________ (Canton __________) dista circa tre ore d’auto da __________, in caso d’improvviso aggravamento delle condizioni di salute del fratello, l’assicurato avrebbe potuto rapidamente rientrare al proprio domicilio.

Secondo il Tribunale, non può costituire una valida giustificazione neppure il fatto che l’insorgente, unitamente a sua moglie, doveva occuparsi della sorella disabile di quest’ultima, residente in Svizzera (cfr. doc. 393 e doc. IX). Anche in questo caso, il TCA giudica ragionevolmente esigibile che tale compito venisse temporaneamente assunto dalla sola moglie oppure, eventualmente, facendo intervenire ad esempio la , la quale dispone di un servizio di sostegno alle famiglie con congiunti disabili (cfr. http://www.proinfirmis.ch/disabili-e-congiunti/quotidianita/servizio-di-sostegno.html).

In esito a tutto quanto precede, questa Corte deve quindi concludere che RI 1 ha ingiustificatamente violato il proprio obbligo di collaborazione ex art. 43 cpv. 2 LPGA.

2.8. Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha sanzionato l’agire dell’assicurato non entrando nel merito della sua domanda di prestazioni di lunga durata (cfr. doc. 395, p. 4).

L’art. 43 cpv. 3 LPGA ammette due sanzioni. L’assicuratore può decidere in base agli atti oppure può - dopo chiusura dell’inchiesta - decidere di non entrare nel merito della domanda di prestazioni.

La legge non fornisce alcun criterio su come scegliere fra le due sanzioni. Nella prassi si osserva comunque che la possibilità di non entrare in materia, viene utilizzata con discrezione. Nella misura in cui, in base agli atti a disposizione, é possibile prendere una decisione materiale, una decisione di non entrata in materia non si giustifica. Quest’ultima decisione ha un significato, in particolare, laddove l’obbligo di collaborazione non rispettato concerne un presupposto dell’entrata in materia. Per contro, tale sanzione non é lecita se la fattispecie può essere accertata anche senza la collaborazione delle parti, senza difficoltà e senza un particolare dispendio (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 53ss. ad art. 43 e riferimenti ivi menzionati).

Nel caso concreto, posto che l’accertamento ordinato dall’ICO 1 serviva per valutare oggettivamente (ossia facendo astrazione dall’aggravamento volontario più volte segnalato dal dott. __________) la funzione polmonare dell’assicurato, e ciò onde definire l’esigibilità lavorativa e la menomazione all’integrità, trattandosi di decidere circa il diritto alla rendita d’invalidità e all’IMI, l’unica sanzione che poteva entrare in linea di conto era proprio quella decisa dall’amministrazione, ovvero la non entrata in materia.

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata in questa sede.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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