Raccomandata
Incarto n. 35.2012.75
cr/DC/sc
Lugano 10 aprile 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 luglio 2012 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 ottobre 2007, RI 1 - dipendente della ditta __________ in qualità di lattoniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - nel rialzarsi dalla posizione accovacciata, ha perso l’equilibrio e, sbilanciandosi, ha compiuto una torsione innaturale del ginocchio destro.
Nel corso del mese di novembre 2007, egli è stato vittima di un evento analogo.
Dal rapporto 13 novembre 2007 dell’Ospedale di __________ risulta che l’assicurato presentava una lesione longitudinale del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro nonché una lesione completa del legamento crociato anteriore (LCA), e che è stato sottoposto a un intervento artroscopico di meniscectomia parziale.
Il 10 marzo 2008 è stato eseguito un intervento chirurgico di ricostruzione del LCA.
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 22 dicembre 2008, l’CO 1 ha informato RI 1 circa l’interruzione delle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a far tempo dal 13 ottobre 2008 e che, qualora in futuro avesse dovuto nuovamente ricorrere a cure mediche, egli avrebbe potuto riannunciarsi.
1.3. In data 11 giugno 2010, RI 1 si è nuovamente annunciato all’assicuratore infortuni, avendo risentito, durante una prova di lavoro, una riacutizzazione dei disturbi al ginocchio destro.
In data 3 maggio 2011, l’assicurato è stato sottoposto ad intervento di revisione artroscopica di ricostruzione del crociato con trapianto autologo di tendini del semi-tendinoso e gracile.
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 agosto 2011, l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurato che avrebbe assunto la ricaduta e che l’indennità giornaliera versata a partire dal 10 maggio 2010, sarebbe stata calcolata in base all’art. 23 cpv. 8 OAINF (cfr. doc. 123).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 127), in data 3 novembre 2011, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 136).
La decisione dell’assicuratore infortuni è stata confermata dal TCA con sentenza 35.2011.74 del 16 aprile 2012 (doc. 174), cresciuta in giudicato a seguito del decreto di stralcio 8C_426/2012 del 22 agosto 2012, con il quale il Tribunale federale ha stralciato la causa dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso da parte dell’assicurato (doc. 198).
1.4. L’assicuratore infortuni, a seguito della visita medica di chiusura del 16 gennaio 2012, con comunicazione del 16 marzo 2012 ha sospeso le prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° aprile 2012 (doc. 168).
Con decisione formale del 4 giugno 2012, l’CO 1 ha, da una parte, rifiutato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità, ritenendo che i postumi infortunistici non influiscono in modo apprezzabile sull’incapacità al guadagno e, dall’altra, ha assegnato un’IMI del 10% (doc. 184).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato – con la quale è stato contestato unicamente il mancato riconoscimento di una rendita da parte dell’assicuratore (doc. 188a) - l’CO 1, in data 26 luglio 2012, ha confermato il contenuto della sua prima decisione, sottolineando che l’assicurato non subisce un discapito economico almeno del 10% (doc. A).
1.5. Nel frattempo, in data 3 agosto 2012, l’assicurato ha annunciato all’assicuratore infortuni un’ulteriore ricaduta (doc. 190).
1.6. Con tempestivo ricorso del 14 settembre 2012, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1i, ha contestato la decisione con la quale l’assicuratore LAINF gli ha rifiutato il riconoscimento di una rendita, chiedendo l’attribuzione di una rendita del 12%.
Il rappresentante dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Il patrocinatore ha innanzitutto contestato il reddito da invalido preso in considerazione dall’assicuratore infortuni, calcolato in applicazione delle DPL, anziché, come sarebbe invece stato, a suo avviso, corretto, tenendo conto di quanto realmente percepito nella sua nuova attività presso una ditta di modellismo.
Il legale ha inoltre rilevato che essendo stato l’assicurato, nel frattempo, vittima di una ulteriore ricaduta, “vi è da credere che la guarigione del leso non sussistesse al momento in cui è stato chiuso il caso”, aggiungendo che “sorge spontaneo il dubbio se non ci si trovi di fronte ad una debolezza congenita del ginocchio che in quanto tale deve essere analizzata nel contesto della determinazione dei limiti funzionali oggettivi del leso” (doc. I).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.8. In corso di causa, il TCA ha interpellato la ditta __________ __________, al fine di ottenere alcune precisazioni (doc. V).
La ditta di modellismo ha risposto con scritto del 5 novembre 2012 (doc. VI + bis), che è stato immediatamente sottoposto alle parti per una presa di posizione (doc. VII).
1.9. Con osservazioni del 12 novembre 2012, l’assicuratore infortuni ha ribadito che l’assicurato potrebbe “percepire un reddito più cospicuo in confacente attività; non può perciò pretendere una rendita visto che non rispetta i criteri giurisprudenziali in materia” (doc. VIII).
Queste considerazioni dell’assicuratore LAINF sono state trasmesse all’assicurato (doc. IX), per conoscenza.
1.10. Il legale dell’assicurato, dal canto suo, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da presentare (doc. X).
Questo scritto dell’assicurato è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XI), per conoscenza.
1.11. In corso di causa, il TCA ha invitato l’assicuratore infortuni a produrre le schede DPL citate dall’amministrazione nella decisione impugnata, ma non presenti nell’incarto (doc. XIIIa).
L’assicuratore LAINF ha prodotto quanto richiesto in data 6 febbraio 2013 (doc. XIII + bis).
Questi documenti sono stati trasmessi al ricorrente, per una sua presa di posizione (doc. XIV).
1.12. Con scritto del 4 marzo 2013, il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto che l’assicuratore LAINF spieghi come possa il signor RI 1 svolgere le attività indicate nelle DPL di conducente di veicoli pesanti, orologiaio, meccanico e addetto alla lavorazione dei metalli preziosi, concludendo che “si tratta in tutti i casi dei posti di lavoro meglio retribuiti, che RI 1 non può svolgere” (doc. XV).
1.13. Dopo un sollecito da parte del TCA, in data 2 aprile 2013, l’assicuratore infortuni ha trasmesso copia dello scritto del 14 marzo 2013 (mai giunto al Tribunale), nel quale ha indicato che “competente per valutare l’esigibilità è il medico, per cui le domande espresse dal ricorrente nello scritto del 4 marzo scorso sono soltanto polemiche” (doc. XVII/1).
Questo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurato (doc. XVIII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto al diritto dell’assicurato o meno alla rendita e, concretamente, all’entità del reddito da invalido determinante per il calcolo del grado dell’invalidità.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Nella concreta fattispecie, è assodato e non oggetto di contestazioni tra le parti il fatto che, dal profilo medico, RI 1 è abile al lavoro al 100% in attività alternative adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, come valutato in occasione della visita medica di chiusura del 16 gennaio 2012 eseguita dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc. 151).
Non occorre quindi dilungarsi oltre su questo aspetto, ricordato che la questione relativa alla ricaduta annunciata all’assicuratore infortuni in data 3 agosto 2012 esula dalla presente vertenza e sarà oggetto di separata decisione.
2.6. Controversa tra le parti è unicamente la questione relativa all’ammontare del reddito da invalido dell’assicurato: secondo l’assicuratore infortuni, il reddito da invalido va fissato, in applicazione delle DPL, in fr. 50'453, mentre, a mente del patrocinatore del ricorrente, il reddito da invalido da utilizzare per il raffronto dei redditi corrisponde a quanto effettivamente percepito dall’assicurato nella sua attività presso la ditta __________ vale a dire fr. 46'800, che raffrontati al reddito da valido – incontestato – di fr. 53’381, darebbe diritto ad una rendita del 12%.
2.6.1. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
2.6.2. Nel caso in esame, per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF ha ritenuto di non potere considerare la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, dato che egli, “sul mercato generale del lavoro, è in grado di percepire un guadagno più elevato” (doc. A).
A proposito dell’attività intrapresa dall’assicurato presso la ditta __________, l’assicuratore infortuni ha rilevato che “in concreto, appare prematuro parlare di rapporto stabile visto che l’assicurato sta ancora assolvendo il periodo di introduzione. Ma anche se egli (e lo si spera) dovesse venire assunto in pianta stabile, la __________ non può disattendere (pur rallegrandosi del fatto che l’assicurato ha finalmente trovato un posto di lavoro) che egli, sul mercato generale del lavoro, è in grado di realizzare un salario più elevato rispetto a quello a lui oggi versato” (doc. A).
Il patrocinatore del ricorrente ha contestato la conclusione alla quale è giunto l’assicuratore infortuni, rilevando che “avantutto l’attività presso la __________ è un posto di lavoro che dovrebbe proseguire per tempo indeterminato. Questo era il chiaro intendimento delle parti al contratto di lavoro”.
Inoltre, secondo il legale, “ritenere, come vorrebbe la CO 1 nella sua decisione, che RI 1 non pone a frutto la sua capacità al lavoro è circostanza di per sé oltremodo improponibile. La differenza tra i due salari (quello concreto percepito e quello calcolato sulla scorta delle DPL) è molto simile. La differenza si situa abbondantemente all’interno di quella delle diverse attività reperite” (doc. I).
Chiamato dal TCA a fornire alcune precisazioni in merito all’attività dell’assicuratore, la ditta __________, in data 5 novembre 2012, ha risposto:
" Con la presente, come richiesto, vi comunico quanto segue:
il signor RI 1 ha iniziato la sua attività lavorativa presso di noi il 2 aprile 2012
egli lavora tuttora presso di noi
il salario corrisposto è di CHF 3'600.-- lordo al mese per tredici mensilità
la sua occupazione è a tempo pieno ed indeterminato (allegata copia contratto di lavoro).” (Doc. VI)
Alla luce delle risposte fornite dal datore di lavoro, l’assicuratore LAINF, con scritto del 12 novembre 2012, ha ribadito che “la controparte potrebbe – com’è già stato ampiamente esposto – percepire un reddito più cospicuo in confacente attività; non può perciò pretendere una rendita dato che non rispetta i criteri giurisprudenziali in materia” (doc. VIII).
Chiamato ad esprimersi, il TCA concorda con le considerazioni espresse dall’assicuratore infortuni, che trovano conferma nella giurisprudenza, anche molto recente, del Tribunale federale.
In una sentenza 8C_799/2012 del 15 gennaio 2013 - concernente il caso di un assicurato, al quale l’assicuratore infortuni aveva rifiutato il diritto alla rendita alla luce di un grado di invalidità del 7.7% scaturito dal raffronto tra il reddito da valido, incontestato, di fr. 67'143 e quello da invalido, contestato, di fr. 61'972 calcolato in base alle DPL, anziché, come preteso dall’interessato, tenendo conto del salario da lui effettivamente percepito, di fr. 57'055, ciò che avrebbe portato ad un grado di invalidità del 15% - l’Alta Corte, confermando quanto deciso dai primi giudici, ha ritenuto corretto il modo di agire dell’assicuratore infortuni, considerando, da una parte, che l’attività intrapresa dopo il danno alla salute non fosse particolarmente stabile (al momento di emanazione della decisione l’assicurato, non ancora venticinquenne, lavorava presso il nuovo datore di lavoro da un anno, dapprima al 50% e “solo” da sei mesi nella misura del 100%) e ritenendo che nello svolgimento della stessa egli non sfruttasse pienamente la sua capacità di guadagno residua (esistendo sul mercato equilibrato del lavoro altre attività, adeguate al suo stato di salute, nelle quali avrebbe potuto conseguire un reddito superiore a quello effettivamente ottenuto nell’attività svolta concretamente).
Al riguardo il Tribunale federale si è così espresso:
" (…)
4.3.1 Dem vermag der Versicherte nichts Entscheidendes entgegenzusetzen. Namentlich kann in der Begründung der Vorinstanz, wonach der ab 1. September 2010 in der Firma Y._______ bei einer 100%igen Erwerbstätigkeit erzielte Lohn nicht als massgebendes Invalideinkommen herangezogen werden könne, da bei Erlass des Einspracheentscheides noch kein besonders stabiles Arbeitsverhältnis vorgelegen habe und anderseits die Tätigkeit - wiewohl hinsichtlich des gesundheitlichen Anforderungsprofils zwar grundsätzlich geeignetes Einsatzgebiet darstellend - nicht die bestmögliche Verwertung der verbliebenen Arbeitsfähigkeit gewährleiste, keine Bundesrechtsverletzung erblickt werden. Vielmehr besteht kein Raum für das Abstellen auf das tatsächlich erzielte Einkommen, wenn mit der zumutbaren Ausschöpfung des noch vorhandenen Leistungspotenzials eine Rente zu vermeiden wäre. Der relevante ausgeglichene Arbeitsmarkt (BGE 134 V 64 E. 4.2.1 S. 70 f. mit Hinweis) bietet zahlreiche Optionen an, die im vorliegenden Fall behinderungsbedingt in Frage kämen. Es sprechen weder das Alter noch andere Faktoren dagegen, dass der Versicherte seiner Schadenminderungspflicht nachkommt und ein rentenausschliessendes Einkommen erzielt (vgl. auch Urteil 8C_825/2011 vom 11. April 2012 E. 4.3.2, wo ein im Verfügungszeitpunkt seit elf Monaten dauerndes Arbeitsverhältnis als nicht besonders stabil qualifiziert wurde).”
In un’altra sentenza 8C_763/2009 del 7 aprile 2010, l’Alta Corte, confermando quanto già deciso da questo Tribunale nella STCA 35.2009.14 del 27 luglio 2009, ha ritenuto corretto, nella quantificazione del reddito da invalido di un assicurato, far capo ai dati delle DPL, anziché, come preteso dal ricorrente, a quello da lui effettivamente percepito nella sua attività di autista, intrapresa dopo il danno alla salute, considerando che l'interessato non sfruttava in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante capacità di guadagno e che vi fossero altre attività esigibili e maggiormente redditizie.
Il TF si è così espresso:
" (…)
Nella presente fattispecie, il reddito da valido determinato dall'INSAI e ripreso dalla pronuncia cantonale impugnata non è contestato. Unico oggetto litigioso resta in sostanza l'accertamento del reddito da invalido posto a fondamento del calcolo d'invalidità, pacifico essendo l'aspetto relativo all'esigibilità, per il ricorrente, di svolgere, nonostante i postumi dell'infortunio, un'attività sostitutiva adeguata a tempo pieno e con rendimento completo. L'interessato insiste affinché la determinazione del grado d'invalidità avvenga sulla base di un reddito da invalido - effettivamente conseguito nell'attività di autista presso la ditta T.________ SA - di fr. 44'200.-.
Questa tesi non può essere seguita. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione. Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita superiore se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da limitarne l'erogazione. Se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa e di guadagno residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica, oppure dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (DPL). A tal proposito basta rinviare ai considerandi dell'impugnata pronuncia.
Ritenendo nella fattispecie che il reddito effettivamente conseguito nell'attività svolta per la ditta T.________ SA non potesse essere ritenuto quale guadagno da invalido poiché l'interessato non sfruttava in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante capacità di guadagno, il primo giudice ha osservato che il reddito da invalido determinato dall'INSAI era stato validamente fissato sulla base dei dati DPL. Il Tribunale federale condivide questa valutazione. L'interessato non contesta né la scelta, né la rappresentatività della documentazione in questione. Il giudizio cantonale, che, tutelando la decisione querelata, quantifica in fr. 62'142.- il reddito ipotetico da valido e in fr. 50'076.80 quello non meno ipotetico da invalido e che giunge, raffrontando questi due valori, a rilevare un tasso di invalidità arrotondato del 19%, merita pertanto conferma, mentre il ricorso, in quanto infondato, dev'essere respinto.”
Questa Corte, alla luce della giurisprudenza appena esposta, rileva che, nel caso di specie, a prescindere dalla questione di sapere se l’attività intrapresa dall’interessato può essere considerata o meno stabile (cfr. STF 8C_799/2012 del 15 gennaio 2013, sopra citata, nella quale l’Alta Corte non ha considerato particolarmente stabile un’attività svolta da “solo” sei mesi nella misura del 100%; STF 8C_825/2011 dell’11 aprile 2012, consid. 4.3.2, in cui non è stata considerata dal TF particolarmente stabile un’attività svolta da undici mesi) – resta il fatto che, come verrà esposto qui di seguito, per l’assicurato entrano in considerazione altre attività esigibili e maggiormente redditizie, tali da escludere il diritto ad una rendita di invalidità.
In tale contesto, va in particolare ricordato che all’insorgente incombe l’obbligo di ridurre il danno (cfr. STF 8C_763/2009 del
7 aprile 2010 consid. 4; STF 8C_742/2008 del 17 marzo 2009 consid. 6.2.; DTF 123 V 230 consid. 3c; 117 V 275 consid. 2b).
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (cfr. STF 8C_742/2008 del 17 marzo 2009 consid. 6.2.; DTF 113 V 22 consid. 4b pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita superiore se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da limitarne l'erogazione. Se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa e di guadagno residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica, oppure dalla documentazione dell'CO 1 relativa ai posti di lavoro (DPL) (cfr. STF 8C_763/2009 del 7 aprile 2010).
In concreto, come stabilito dall’assicuratore LAINF, vi sono altre attività, leggere e adeguate, esigibili dal profilo medico, nelle quali l’interessato potrebbe conseguire un reddito maggiore rispetto a quello concretamente percepito presso il negozio di modellismo.
Dalla documentazione agli atti emerge, infatti, che le attività di cui alle DPL sono leggere e adeguate, in quanto rispettose delle limitazioni funzionali indicate dal dr. Gehri nel rapporto della visita medica di chiusura del 16 gennaio 2012 (cfr. doc. 151).
Dalle schede “requisiti fisici” allegate ad ognuna delle DPL indicate dall’amministrazione, infatti, emerge il carattere leggero ed essenzialmente sedentario delle attività prescelte, le quali in ogni caso non implicano mai il dover assumere la posizione inginocchiata, impossibile per l’interessato (cfr. doc. XIII/bis).
Il TCA non ha quindi motivo per dubitare della rappresentatività delle attività indicate dall’amministrazione, la cui esigibilità, del resto, dal profilo medico, non è stata contestata dal patrocinatore dell’insorgente adducendo validi motivi di ordine medico, ma solo chiedendo in maniera generica di sapere come potrebbe l’interessato svolgere determinate attività (cfr. doc. XV).
Inoltre, dalla documentazione agli atti emerge che, nelle attività leggere adeguate di cui alle DPL, il ricorrente presenta una capacità di guadagno maggiore rispetto a quella concretamente realizzata alle dipendenze della ditta __________.
Di conseguenza, risulta appropriato attenersi, per quanto concerne la determinazione del reddito da invalido dell’assicurato, ai dati delle DPL (cfr. STF 8C_742/2008 del 17 marzo 2009).
Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio l’aiuto stampatore presso la __________, l’aiuto orologiaio presso la __________, il raffilatore presso la __________ di __________, il preparatore di cioccolata presso la __________ __________ di __________, l’aiuto montatore elettricista presso la __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2012, un reddito annuo pari a fr. 50’453.00 (cfr. doc. XIII/bis).
D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella prodotta al doc. XIII/bis si evince che sono 43 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 33’000.-- e a fr. 73’022.-- e infine che quello medio è di fr. 51’128.--.
In relazione all’esigenza di rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. DTF 129 V 472), il TCA osserva che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 50'453.--) è inferiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 51’128.--), ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.
In conclusione, accertato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano appieno le limitazioni funzionali descritte dal medico dell’CO 1, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 50'453.00.
Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'453.-- al reddito, incontestato, che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 53'381.-- (cfr. consid. 2.6.) - è del 5.49%, arrotondato al 5% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41, come calcolato dall’assicuratore infortuni.
Accertato che il grado di invalidità non raggiunge la soglia minima del 10% fissata dall’art. 18 cpv. 1 LAINF, l’amministrazione ha correttamente negato a RI 1 il diritto alla rendita.
2.7. L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. art. 3 cpv. 1 LAG, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Tenuto conto di quanto già deciso da questa Corte nella sentenza 35.2011.74 del 16 aprile 2012, RI 1 deve essere considerato indigente.
Visto che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti