Raccomandata
Incarto n. 35.2012.73
mm/DC/sc
Lugano 21 marzo 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 agosto 2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 settembre 2011, alla CO 1 é pervenuto un rapporto, datato 12 agosto 2011, del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________ da cui risultava che RI 1
Da notare che, già in precedenza, per la precisione nel mese di aprile 2009, RI 1 era rimasto vittima di un infortunio alla spalla destra (cfr. doc. 171 e doc. 181/fasc. 4), con diagnosi di rottura del labbro anteriore e di rottura parziale del tendine del muscolo sovrapinato (cfr. doc. 193/fasc. 4), relativamente al quale la CO 1 aveva riconosciuto la propria responsabilità.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 16 aprile 2012, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni, sostenendo, da un lato, che i dolori alla spalla destra destra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano neppure una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 30/fasc. 2).
A seguito dell’opposizione interposta dalla __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 34/fasc. 2), in data 8 agosto 2012, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 36/fasc. 2).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13 settembreRI 1, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto, in via principale, che la CO 1 venga condannato ad assumere l’evento del 12 agosto 2011 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Dalla dinamica dei fatti descritta dal nostro assicurato, si evince chiaramente come in una situazione eccezionale, di pericolo, dettata dal fatto che una persona armata di un vetro, ne stava aggredendo un’altra, istintivamente il nostro mandante ha reagito bloccando questa persona proprio per evitare che il peggio si avverasse. Egli, a seguito del movimento improvvisamente effettuato con la spalla, ha subito avvertito un forte dolore che con il tempo non é affatto migliorato, tanto da portarlo a rivolgersi per le cure del caso all’ospedale.
Il movimento improvviso é andato ad intaccare la problematica alla spalla, già oggetto degli altri incarti LAINF e a peggiorarne la situazione (egli era infatti inabile al lavoro e si trovava lì per svago).
(…).
È assolutamente assodato il fatto che trattavasi di una situazione per nulla normale e particolarmente insolita (visto che si trattava di un tentativo di aggressione verso terzi), in cui il brusco e disconnesso movimento della spalla (cagionato dai movimenti inconsulti e maldestri delle braccia della persona fermata con cui era in costante contatto) ha cagionato dei forti dolori (tenosinovite del capo lungo del muscolo bicipite di destra) ed un peggioramento della patologia già a carico di pregressi infortuni).
(…).
Sono quindi dati i presupposti per riconoscere l’evento quale infortunio (o subordinatamente quale ricaduta d’infortunio), ritenuto che gli elementi costitutivi essenziali dell’infortunio sono cumulativamente dati. Si fa altresì presente come proprio nella querelata decisione su opposizione, la CO 1 sostenga che l’evento del 12.08.2011 ha riacutizzato dolori alla spalla destra (oggetto dell’ultimo infortunio) seppur non cagionando nessuna lesione supplementare. A maggior ragione, questa asserzione depone per una ricaduta dell’infortunio precedente assunto.”
(doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. In corso di causa, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, rilevando al riguardo che “il peggioramento dello stato di salute é stato quindi comprovato proprio nell’arco di tempo in cui si é verificato l’episodio del nuovo infortunio del 12.08.2011. Il fattore scatenante di questo peggioramento é senz’altro da addebitare all’infortunio in questione, che é andato ad intaccare uno stato di salute stabilizzato, seppur non raggiunto lo status quo sine, generando il diritto a nuove prestazioni infortunistiche sino alla definizione dello stato di salute dopo tale evento.” (doc. IX + allegati).
L’amministrazione si é espressa in merito il 15 novembre 2012, sottolineando in particolare che i nuovi documenti “… non portano nessun elemento pertinente per quel che concerne il tema processuale, ovvero la questione di sapere se l’evento avvenuto in data 12 agosto 2011 configura o meno un infortunio o una lesione parificabile a infortunio.” (doc. XI).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare la propria responsabilità relativamente all’evento occorso a RI 1 in data 12 agosto 2011, oppure no.
Questa Corte non può pronunciarsi in merito all’esistenza di un nesso di causalità, naturale e adeguata, tra i disturbi alla spalla destra insorti il 12 agosto 2011 e l’infortunio occorso all’assicurato nel mese di aprile 2009, visto che, su questo specifico tema, l’amministrazione non ha emanato alcuna decisione (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a).
Dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’Istituto assicuratore resistente ha negato il proprio obbligo a prestazioni poiché, da una parte, l’evento del 12 agosto 2011 non sarebbe costitutivo di un infortunio ai sensi di legge e, dall’altra, l’assicurato non avrebbe presentato una delle diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (doc. 36/fasc. 2).
2.2. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.3. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
2.4. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.5. Nel caso di specie, una descrizione dettagliata della dinamica dell’evento del 12 agosto 2011 - peraltro non messa in discussione dall’amministrazione -, é contenuta nello scritto del 5 aprile 2012 di RI 1:
" (…).
Essendo uno dei lavori svolti dalla __________ ditta della quale sono amministratore unico, mi sono soffermato a salutare i vari dipendenti che stavano prestando servizio.
Mentre parlavo con mio fratello (responsabile di serata) un avventore aggrediva uno dei dipendenti e la cosa si é protratta per alcuni minuti ed in seguito sono stati separati, l’individuo veniva allontanato da due altri agenti.
Dopo pochi secondi questa persona tornava armata di un bicchiere rotto con l’intento di ferire l’agente aggredito in precedenza, essendo lui vicino a mio fratello e me, ma girato di spalle che si accingeva a rientrare in posizione e quindi non in grado di difendersi, mio fratello e io siamo istintivamente intervenuti bloccando questa persona per evitare il peggio.
Nello specifico ho dovuto bloccargli il braccio destro e spalla mettendogliela in leva per fargli lasciare il bicchiere rotto che impugnava, per poi finire a terra dove veniva immobilizzato fino all’arrivo dopo pochi istanti di una pattuglia di polizia che si trovava nei pressi e che lo ha preso in consegna.
Purtroppo vista la mia situazione precedente, lo sforzo e i movimenti fatti in questa circostanza ho accusato già dopo pochi minuti un forte dolore che mi ha costretto ad avviarmi a casa dove ho preso immediatamente dafalgan e voltaren nell’intento di alleviare i forti dolori.”
(doc. 29/fasc. 2)
Alla luce di quanto dichiarato dall’assicurato, é dunque da ritenere accertato che nel caso di specie non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è infatti manifestato senza che vi sia stato impatto con altre persone o con oggetti.
2.6. Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA U 9/04 del 15 ottobre 2004). L’Alta Corte ha negato il carattere infortunistico nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg (cfr. DTF 116 V 136 consid. 3c), mentre lo ha riconosciuto nel caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l’improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino (cfr. STFA U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II n. 56 p. 265, citata nella STF 8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1).
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
In una sentenza U 403/01 del 14 ottobre 2002 consid. 4.2 - riguardante il caso di un agente della Polizia cantonale che, nel corso di un’azione di arresto, aveva proceduto allo sfondamento di una porta d’entrata, riportando così un’ernia discale -, il TFA ha negato l’intervento di un infortunio ai sensi di legge (e pure di una lesione parificata ex art. 9 cpv. 2 OAINF), in quanto “… l’abbattimento della porta in esame non ha costituito un fatto straordinario, né tanto meno imprevedibile, trattandosi di un’azione abbastanza frequente e, quindi, certamente non inusuale. In siffatte condizioni, non si può parlare di uno sforzo manifestamente eccessivo per l’assicurato, cognito dei rischi connessi alla sua professione …”.
Secondo questa Corte, nella concreta evenienza, l’ipotesi che il danno alla salute sia imputabile a un movimento scoordinato o incongruo del corpo, va scartata.
Come già indicato, affinché una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.).
Per il ricorrente, sarebbe chiaro che quel 12 agosto 2001 si é trovato confrontato a “… una situazione per nulla normale e particolarmente insolita (visto che si trattava di un tentativo di aggressione verso terzi), in cui il brusco e disconnesso movimento della spalla (cagionato dai movimento inconsulti e maldestri delle braccia della persona fermata con cui era in costante contatto) ha cagionato dei forti dolori …” (doc. I, p. 5).
Quest’affermazione non può essere condivisa. In effetti, questa Corte ritiene invece che l’essere chiamato a compiere delle operazioni di bloccaggio nel contesto di un’aggressione, con tutto ciò che ne consegue (in particolare, il fatto di dover effettuare anche dei movimenti energici con le braccia per reprimere i tentativi di divincolarsi della persona bloccata), rientri nel quadro degli avvenimenti a cui é confrontato, se non quotidianamente ma comunque con una certa frequenza, un agente di sicurezza, per fronteggiare i quali egli riceve peraltro una specifica istruzione (si veda, su quest’ultimo aspetto, il sito web della __________: “La costante istruzione, da parte di istruttori certificati e riconosciuti, nei vari settori della sicurezza permettono alla __________ di fornire agenti specializzati che, grazie alla loro capacità di analisi e tecnico-fisica possono contrastare qualsiasi tipo di aggressione, e perciò difendere il cittadino, se minacciato.” - il corsivo e il grassetto sono del redattore).
Tutto ben considerato, secondo il TCA, non si può nemmeno ritenere che l’insorgente - un giovane adulto (35 anni al momento dell’evento), di corporatura robusta (dagli atti si evince che l’assicurato é alto 190 cm e ha un peso attorno ai 100 kg- cfr. doc. 178, p. 13) e che, in quanto agente di sicurezza professionista, gode di una specifica formazione per gestire simili contingenze -, disarmando l’aggressore e bloccandolo a terra in attesa dell’arrivo della polizia, oltre tutto con l’aiuto di suo fratello, abbia compiuto uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza federale.
È vero che dalle carte processuali, in particolare dal referto peritale 21 settembre 2011 della Clinica universitaria __________, emerge che, al momento in cui é avvenuto l’evento in questione, l’assicurato era limitato nell’utilizzo del braccio destro, a causa di una preesistente lesione alla spalla (cfr. doc. 257, p. 16).
In una sentenza 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 3.3, simile circostanza é stata giudicata irrilevante dal Tribunale federale, il quale ha stabilito che i requisiti che la giurisprudenza ha posto a proposito del fattore esterno, non possono essere affievoliti prevalendosi di un eventuale danno preesistente alla parte del corpo interessata.
Questo principio é stato sviluppato in materia di lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF, più concretamente a proposito del requisito del “potenziale di pericolo accresciuto”, trattandosi di un’assicurata la quale, nel sollevare una valigia del peso di 20 kg, aveva riportato una lesione tendinea alla spalla, già danneggiata da precedenti sinistri. Il Tribunale federale si é in particolare così espresso:
" (…).
Beim Heben eines bepackten ca. 20 kg schweren Koffers ist nach Gesagtem - wie die Vorinstanz selber ausführt - ein äusserer Faktor rechtsprechungsgemäss zu verneinen. Es fehlt an einem gesteigerten Schädigungspotenzial im oben umschriebenen Sinn. Wenn das kantonale Gericht ein solches angesichts einer erlittenen Vorschädigung trotzdem bejaht, verkennt es
(STF 8C_656/2008 consid. 3.3)
Secondo il TCA, il principio posto dall’Alta Corte deve trovare applicazione anche in materia d’infortunio, allorquando si tratta di decidere se la persona assicurata ha compiuto uno sforzo manifestamente eccessivo.
In esito a tutto quanto precede, il TCA deve concludere che nella presente fattispecie non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico all’evento nel quale é incorso l’assicurato.
2.7. Occorre ancora esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica a infortunio una serie di lesioni corporali.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 4.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).
Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
2.8. L’assicuratore LAINF resistente dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1 è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha sostenuto pure l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, vista l’assenza di una delle diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (doc. 36, p. 4: “… l’opponente non ha riportato una lesione parificata ad infortunio. La prima condizione per la presa a carico giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF viene dunque a mancare e rende superfluo l’esame della condizione giuridica.”).
Questo Tribunale condivide la posizione dell’amministrazione. In effetti, dalla documentazione medica agli atti, successiva al sinistro dell’agosto 2011, risulta la diagnosi di tenosinovite del capo lungo del muscolo bicipite di destra (cfr. doc. 3), la quale - trattandosi di un fenomeno infiammatorio (cfr. www.infiammazione.com/infiammazione-del-bicipite/), non può ricadere sotto la diagnosi di “lacerazioni dei tendini” giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.
Un obbligo a prestazioni non può pertanto essere imposto all’assicuratore LAINF convenuto, nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti