Raccomandata

Incarto n. 35.2012.61

mm

Lugano 28 gennaio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20 giugno 2012 emanata da

terzo chiamato in causa

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

TERZ 1

ritenuto, in fatto

1.1. In data 6 febbraio 2012, la ditta __________ di __________ ha informato l’ICO 1 che il proprio dipendente RI 1, il 23 gennaio 2012 aveva lamentato una distorsione al polso destro nello scaricare dei sacchi (cfr. doc. 3).

Con rapporto del 20 febbraio 2012, la dott.ssa __________ ha diagnosticato un trauma distorsivo al polso destro (cfr. doc. 10).

L’artro-RMN del 5 marzo 2012 ha evidenziato la presenza di un ganglio posto tra lo scafoide e l’osso capitato, una lesione del legamento radio-scafoideo e radio-scafo-capitato all’inserzione prossimale, nonché una lesione legamentaria parziale tra il radio e lo scafoide (cfr. doc. 24).

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20 aprile 2012, l’Istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni, ritenendo che il sinistro del gennaio 2012 non configuri né un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA né un evento parificabile ad infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 31).

A seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 37 e doc. 43), in data 20 giugno 2012, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 47).

1.3. Con tempestivo ricorso del 20 agosto 2012, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via preliminare, la chiamata in causa della TERZ 1, quale assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e, nel merito, il rinvio degli atti all’amministrazione affinché assuma il caso e gli riconosca le prestazioni legali di sua competenza.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente sostiene di essere rimasto vittima di una lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF e, a proposito del fattore esterno, argomenta quanto segue:

" (…).

La dinamica dell’evento - così come liberamente descritta dal signor RI 1 allo scrivente (da qui la firma dello stesso apposta in calce al ricorso) - é stata la seguente.

Il signor RI 1 si trovava in piedi sul montacarichi del furgone intento a trasferire i sacchi di malta da 25 kg l’uno sulla carretta posta lateralmente. I sacchi sono di materiale plastico ed in quanto accatastati l’uno sopra l’altro, risultano come incollati. Il signor RI 1, tenendo con le due mani per le “orecchie” (angoli) il sacco posto in cima, ha effettuato un movimento violento verso l’alto per staccare il sacco “incollato” (appiccicato) a quello posto sotto e al contempo ha effettuato un movimento di rotazione/torsione per spostare il sacco sulla carretta posta a lato. Il tutto tenendo il sacco per gli angoli. È in occasione di questo movimento di strappo-sollevamento-rotazione che ha avvertito il rumore all’interno dell’articolazione ed il dolore al polso.

Tale dinamica é in tutto e per tutto compatibile con le lesioni rilevate dai medici e con la descrizione dell’evento torsione o distorsione del polso e si attaglia, a non averne dubbi, alle condizioni poste dalla giurisprudenza in materia di lesioni parificabili ad infortunio.

Si tratta difatti di un movimento che secondo l’esperienza medico-infortunistica, é sovente suscettibile di originare dei traumi sviluppanti all’interno del corpo (“körpereigene Trauma”). Tale questione potrà/dovrà essere delucidata dai medici.

In una manovra complessa, quale quella posta in essere dal signor RI 1 al momento dell’infortunio, che presuppone un movimento sotto sforzo rapido e secco, con il sollevamento di un peso sbilanciato a motivo della presa sugli angoli e contemporanea rotazione, sempre sotto sforzo, del corpo e della braccia (nonché dei polsi) per posare un sacco di 25 kg a lato, é caratterizzato da un potenziale di pericolo accresciuto. Si tratta a tutti gli effetti di un movimento particolare ed anomalo, finanche scomposto, in relazione al quale, visti il peso dei sacchi, la presa agli angoli, l’esistenza di forze variabili (grado di “incollatura” del sacco e forza peso diversamente distribuita) e la velocità d’esecuzione (volta appunto ad ottenere al contempo il distacco del sacco e lo slancio per operare la rotazione e lo spostamento laterale dello stesso) non é possibile operare un controllo costante delle forze che agiscono sull’organismo, in particolare sulle braccia e sulle articolazioni dei polsi.

Che la lesione sia intervenuta in maniera repentina lo dimostra la tipologia della stessa, nonché la descrizione fatta dall’assicurato secondo cui il dolore sarebbe apparso in maniera subitanea ed in concomitanza con il rumore all’interno dell’articolazione.

Si tratta pertanto, senza ombra di dubbio, di una dinamica nella quale si riconoscono tutti i crismi giurisprudenziali atti a definire l’esistenza di una lesione parificabile a carico dell’assicuratore Lainf.”

(doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che la domanda di chiamata in causa dell’assicuratore contro la perdita di guadagno venga dichiarata irricevibile e che l’impugnativa venga respinta nel merito, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.5. Nel corso del mese di ottobre 2012, il ricorrente ha prodotto la dichiarazione di un suo collega di lavoro, testimone oculare dell’evento del 23 gennaio 2012 (cfr. doc. VI + allegato).

L’assicuratore LAINF resistente ha preso posizione al riguardo in data 10 ottobre 2012 (doc. VIII).

1.6. Con decreto del 17 ottobre 2012, il TCA ha chiamato in causa la TERZ 1 (doc. X).

In data 29 ottobre 2012, la TERZ 1 si é determinata sull’oggetto litigioso (cfr. doc. XI).

All’assicurato e all’ICO 1 é stato concesso di formulare delle osservazioni in merito (cfr. doc. XIII e doc. XIV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto della lite é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno alla salute al polso destro, oppure no.

2.3. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.4. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

  • l'involontarietà

  • la repentinità

  • il danno alla salute (fisica o psichica)

  • un fattore causale esterno

  • la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

2.6. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. Nel caso di specie, dall’annuncio d’infortunio del 6 febbraio 2012 si evince che, mentre scaricava dei sacchi, RI 1 si é procurato una distorsione del polso destro (doc. 3). Nel questionario sottopostogli dall’CO 1, egli ha risposto negativamente alla questione si sapere se gli era accaduto qualcosa di particolare, precisando “mentro scaricavo la malta ho stortato il polso” (cfr. doc. 9; analoga descrizione risulta pure dal rapporto 20 febbraio 2012 della dott.ssa __________ - doc. 10). Dal referto 3 marzo 2012 del chirurgo della mano dott. __________ risulta che il ricorrente era “… caduto sul polso a destra, procurandosi una distorsione in iperestensione.” (doc. 13).

Sentito nel marzo 2012 da un funzionario dell’CO 1, l’assicurato ha dichiarato che il 23 gennaio 2012 stava scaricando dei sacchi di malta di venticinque chilogrammi dal camioncino per portarli sul montacarichi. “Mentre spostavo uno di questi sacchi con la mano destra e con il braccio allungato ho avvertito un forte dolore al polso destro, alla parte superiore. Avevo sentito anche un rumore all’interno dell’articolazione.”. Egli ha peraltro precisato che “contrariamente a quanto indicato il dott. __________ sul suo rapporto non sono scivolato o caduto.” (doc. 21, p. 2).

Infine, in sede di ricorso, RI 1 ha descritto nel seguente modo la dinamica del sinistro del 23 gennaio 2012: “Il signor RI 1 si trovava in piedi sul montacarichi del furgone intento a trasferire i sacchi di malta da 25 kg l’uno sulla carretta posta lateralmente. I sacchi sono di materiale plastico ed in quanto accatastati l’uno sopra l’altro, risultano come incollati. Il signor RI 1, tenendo con le due mani per le “orecchie” (angoli) il sacco posto in cima, ha effettuato un movimento violento verso l’alto per staccare il sacco “incollato” (appiccicato) a quello posto sotto e al contempo ha effettuato un movimento di rotazione/torsione per spostare il sacco sulla carretta posta a lato. Il tutto tenendo il sacco per gli angoli. È in occasione di questo movimento di strappo-sollevamento-rotazione che ha avvertito il rumore all’interno dell’articolazione ed il dolore al polso.” (doc I).

Il TCA rileva innanzitutto che può rimanere aperta la questione relativa all’applicabilità del principio giurisprudenziale della “dichiarazione della prima ora”, siccome l’esito della vertenza non potrebbe essere quello che desidera l’insorgente, nemmeno fondandosi sulla descrizione da lui fornita con l’impugnativa.

D’altro canto, é accertato che nel caso di specie non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è infatti manifestato senza che vi sia stato impatto con altre persone o con oggetti.

Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA U 9/04 del 15 ottobre 2004). L’Alta Corte ha negato il carattere infortunistico nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg (cfr. DTF 116 V 136 consid. 3c), mentre lo ha riconosciuto nel caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l’improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con una sforzo violento e repentino (cfr. STFA U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II n. 56 p. 265, citata nella STF 8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1).

Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

Secondo questa Corte, l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo va scartata. L’insorgente - 26 anni al momento dei fatti (doc. 3) -, stava in effetti svolgendo un’operazione strettamente connessa alla sua abituale attività professionale (manovale edile - cfr. doc. 21), la quale di norma prevede proprio il sollevamento/trasporto di carichi. Del resto, dall’esame della giurisprudenza federale emerge che il fatto di sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STF 8C_319/2009 del 23 ottobre 2009 consid. 3.3; A. Bühler, op. cit., p. 241).

Si tratta quindi di valutare se il danno al polso destro di RI 1 sia o meno da imputare a un movimento scoordinato o incongruo del corpo.

Come già indicato, affinché una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile ad infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.).

Dalle carte processuali, con riferimento alla versione dei fatti fornita in sede di ricorso (cfr. doc. I), non risulta che in quel frangente si sono presentate delle circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma (non può essere ritenuto tale il fatto che il sacco sollevato dall’assicurato aderiva - ma non era certamente incollato nel senso letterale del termine, visto che il sacco era plastica e, quindi, ermetico -, a quello sottostante), che hanno interrotto oppure interferito nel normale svolgimento del movimento. Ciò é tanto più vero se si considera che é stato l’insorgente stesso, rispondendo alle domande postegli dall’assicuratore, a escludere che fosse successo qualcosa di particolare (cfr. doc. 9).

Il criterio del movimento scoordinato non è, dunque, adempiuto.

In esito a quanto precede, questa Corte deve concludere che non sono, in casu, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento (ciò che d’altronde nemmeno l’insorgente ha preteso).

2.8. Occorre ancora esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica a infortunio una serie di lesioni corporali.

L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.

Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, l'Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 4.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; si veda pure la STF 8C_802/2011 del 2 febbraio 2012 consid. 5.5).

Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

2.9. Nella fattispecie in esame, é incontestato che a causa del sinistro del gennaio 2012, l’assicurato ha riportato la rottura di un legamento.

RI 1 ha dunque presentato una lesione corporale contemplata all’art. 9 cpv. 2 OAINF, e meglio alla sua lettera g (“lesioni dei legamenti”

  • cfr. il doc. 23).

Non resta ora che da valutare se vi é stato l’intervento di un fattore esterno ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 466.

2.10. Si é già detto che, secondo la giurisprudenza federale, gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3).

In applicazione di tali principi, la Corte federale ha ad esempio negato l’esistenza di un fattore esterno ai sensi della DTF 129 V 466, trattandosi di un piastrellista, giovane uomo abituato al lavoro pesante, che si era procurato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel salire i gradini di una casa in costruzione con un pacco di piastrelle fra le mani del peso di circa 25 kg e delle dimensioni di 40 x 40 cm, sottolineando appunto come il trasporto, all'interno di un cantiere, di un pacco di piastrelle di 25 kg e di dimensioni non eccessive rientri nel novero dei procedimenti motori consueti di tale professione e configuri pertanto un atto ordinario non presentante il necessario potenziale di pericolo accresciuto (STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).

Il TFA ha deciso in questo stesso senso in merito alla richiesta di un'assicurata - alta 156 cm e pesante 75 kg - che, intenta nell'ambito della sua attività professionale abituale a sballare degli elementi da costruzione del peso di 14 kg, aveva riportato una lesione alla schiena. Pur riconoscendo, in considerazione del peso non indifferente dell'elemento per costruzione, l'esistenza di un caso limite, la Corte federale ha infatti respinto il ricorso dell'assicuratore malattia dell'interessata facendo appunto notare che i processi motori nell'ambito dell'abituale attività professionale sono da considerare degli atti quotidiani e non degli eventi assimilabili a infortunio (STFA U 94/03 del 31 ottobre 2003 consid. 3.2).

Chiamata ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte non ravvede nella descrizione dell’accaduto contenuta nell’impugnativa, nulla che sia andato oltre a quelli che sono i normali processi motori richiesti dall’esercizio dell’abituale attività professionale dell’assicurato.

RI 1 é un giovane adulto, ventiseienne al momento del sinistro e, dunque, nel pieno delle forze, abituato, in quanto manovale edile, a svolgere attività pesanti, in particolare a trasportare pesi. Tenuto conto di queste circostanze, il fatto di sollevare con uno strattone un sacco di materiale plastico pesante 25 kg, afferrandolo agli angoli con le due mani, e di riporlo sulla carretta posta a lato della pila mediante un movimento di rotazione del tronco e delle braccia, non può essere qualificato quale avvenimento in cui é insito un certo potenziale di pericolo accresciuto ai sensi della giurisprudenza appena citata.

Nemmeno da questo profilo può quindi essere riconosciuta la responsabilità dell’amministrazione.

2.11. In conclusione, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha negato ab initio il proprio obbligo a prestazioni in relazione al sinistro del gennaio 2012, il quale di per sé non costituisce né un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, né un avvenimento parificabile a infortunio secondo l’art. 9 cpv. 2 OAINF.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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