Raccomandata

Incarto n. 35.2012.28

mm

Lugano 19 settembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 16 aprile 2012 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Nel mese di gennaio 2011, la Cassa disoccupazione RA 1 ha informato l’CO 1 che, in data 7 gennaio 2011__________ aveva toccato i fili elettrici della ferrovia con un pezzo di ferro (cfr. doc. 1).

Secondo il rapporto 16 maggio 2011 del __________, l’assicurato presentava bruciature estese sul 90% della superficie corporea. Risulta inoltre che egli é deceduto il 12 maggio 2011 a causa di uno choc settico (doc. 30).

1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 25 maggio 2011, l’Istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla salute insorto il 7 gennaio 2011 (cfr. doc. 24).

A seguito dell'opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto della vedova dell’assicurato (cfr. doc. 28 e 39), in data 16 aprile 2012, l'assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 42).

1.3. Con tempestivo ricorso del 16 maggio 2012, RI 1, sempre patrocinata dall'RA 1, ha chiesto che l’INSAI venga condannato a riconoscere la propria responsabilità per quanto accaduto il 7 gennaio 2011 e a corrispondere “… in modo particolare le indennità giornaliere per il periodo di degenza, le spese di cura e la rendita superstiti.”.

Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

" (…).

I motivi che hanno portato l’RA 1 sono elencati nell’opposizione e vengono integralmente riproposti in sede di ricorso.

In modo particolare, mal si capisce come il Dr. __________ che non ha mai né visto né conosciuto il sig. __________ possa esprimersi sul suo gesto estremo.

Altri medici hanno avuto in cura l’assicurato, in modo particolare il Dr. __________ e il Dr. __________, e gli stessi hanno prescritto cure per lo stato psicologico del sig. __________.

In sede di istruttoria la RA 1 ha interrogato la vedova assistita dal sig. __________ dell’RA 1, ma la stessa per comprensibile imbarazzo e riservatezza non ha citato episodi che sicuramente avrebbero presentato la situazione psichiatrica del marito sotto un’altra prospettiva.

In sede di questo colloquio sono pure stati evidenziati particolari inerenti i familiari del sig. __________ che la CO 1 non ha preso in considerazione.

A nostro avviso un peso determinante é stato dato ad uno scritto ritrovato tra le carte del defunto, non datato, in cui egli voleva giustificare agli occhi della moglie e dei figli il proprio gesto. Di detto gesto la CO 1 però non ha analizzato i particolari, per esempio sull’interpretazione della “lotta contro i titani” che a non averne dubbio denota senz’altro che l’autore dello scritto non era certamente in grado né di comprendere né di volere (di chi si trattava? dirigenti Implenia? esseri extraterrestri? o altre entità?).

A nostro parere solo questo dettaglio prova che l’autore del gesto non era in grado di discernere.

La CO 1 ha pure sentito il responsabile Implenia, sig. __________, il quale ha affermato che non vi erano problemi di alcun genere con il sig. __________, e che era persona “cordiale, espansiva” e anche su questo dettaglio sicuramente la CO 1 vorrebbe contraddire l’ipotesi della Dr.ssa __________ che stava alla base dell’opposizione dell’RA 1.

Il parere del sig. __________ per ovvi motivi non ha potuto essere contraddetto dal sig. __________, ma l’RA 1 ha formulato le proprie riserve suffragate dalla conoscenza personale dell’assicurato ed avendo pure letto documentazione lasciata dal sig. .

Appare dunque che il caso del sig. sia meritevole di un ricorso in cui i diversi attori, medici curanti (Dr. e , superiori diretti sig. __________ e conoscenti - __________i RA 1) siano ascoltati.”

(doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5. In corso di causa, la ricorrente ha prodotto una certificazione della psichiatra dott.ssa __________ e si é riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XI + allegato).

L’amministrazione ha preso posizione al riguardo in data 5 ottobre 2012 (doc. XIII).

Il 16 ottobre 2012 RI 1 ha ancora trasmesso al TCA alcune puntualizzazioni (cfr. doc. XV).

1.6. Nel mese di gennaio 2013, questo Tribunale ha richiamato dal Servizio di psichiatria del __________ la cartella clinica dell’assicurato (cfr. doc. XVII).

Con scritto del 14 febbraio 2013, i sanitari interpellati hanno informato il TCA che, in ragione delle sue condizioni di salute, non era stato possibile entrare in relazione con __________ (doc. XIX).

in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’CO 1 debba essere tenuto a versare le proprie prestazioni a dipendenza dell'evento del 7 gennaio 2011.

In primo luogo, occorre determinare se l’evento in questione è stato un atto involontario oppure no.

Qualora si sia trattato di un tentativo di suicidio, questa Corte dovrà ancora stabilire se, al momento del gesto, l’assicurato era o meno completamente privo della capacità di discernimento.

2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.3. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.

La precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli elementi caratteristici della stessa continua a essere valevole (SVR 2005 UV Nr. 2).

Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

  • l'involontarietà

  • la repentinità

  • il danno alla salute (fisica o psichica)

  • un fattore causale esterno

  • la straordinarietà di tale fattore."

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4. L'art. 37 LAINF distingue, nei tre paragrafi di cui si compone, diverse ipotesi di riduzione, rispettivamente di diniego, delle prestazioni in contanti.

In particolare, nel cpv. 1, il legislatore ha ancorato il principio secondo cui l'assicurato che ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte non ha diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie.

L'art. 48 cpv. 1 OAINF precisa, nondimeno, che "anche se é provato che l'assicurato intendeva suicidarsi o automutilarsi, l'art. 37 capoverso 1 della legge non è applicabile se l'assicurato, al momento dell'azione e senza propria colpa, era completamente incapace di agire ragionevolmente, o se il suicidio, il tentativo di suicidio o l'automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un infortunio assicurato.".

La giurisprudenza ha ammesso la legalità di questo disposto (cfr. DTF 129 V 95; RAMI 2003 p. 197 seg.; J.M. Frésard/M. Moser/Szeless, Refus, réduction et suspension des prestations de l'assurance-accidents: états des lieux et nouvautés, in HAVE/REAS 2/2005, p. 127 seg.).

Essa ha inoltre precisato che il suicidio come tale costituisce un infortunio assicurato soltanto se è stato commesso in uno stato di totale incapacità di discernimento ai sensi dell'art. 16 CCS. Di conseguenza, affinché la responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni sia impegnata, è necessario che, al momento dell'atto e tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, in relazione anche all'atto in questione, l'interessato fosse totalmente privato della facoltà di agire ragionevolmente, a causa, segnatamente, di infermità o debolezza mentale (cfr. DTF 129 V 95, in particolare 99; RAMI 1996 U 267, p. 310 consid. 2b, 1989 U 84, p. 449 consid. 2b; DTF 113 V 61 = RAMI 1987 U 22, p. 352; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 86).

L’esistenza di una malattia psichica o di un grave disturbo della coscienza deve essere stabilita conformemente al principio del grado della verosimiglianza preponderante (DTF 129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b). Deve trattarsi di sintomi psicopatologici quali la follia, le allucinazioni, il raptus, ecc. Il motivo che ha indotto al suicidio o al tentativo di suicidio deve trovarsi in relazione con i sintomi psicopatologici. L’atto deve apparire “insensato”. Un semplice gesto sproporzionato, nel corso del quale il suicida valuta unilateralmente e con precipitazione la sua situazione in un momento di depressione e di sconforto, non é sufficiente (cfr. STFA U 25/05 del 21 febbraio 2006 consid. 2.2).

Per stabilire l’assenza della capacità di discernimento, non é sufficiente considerare l’atto del suicida e, pertanto, esaminare se tale atto era irragionevole, inconcepibile oppure insensato.

Occorre piuttosto esaminare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, in particolare del comportamento e delle condizioni esistenziali dell’assicurato prima del suicidio, se egli era ragionevolmente in grado di evitare di mettere fine o di tentare di mettere fine ai propri giorni. Il fatto che il suicidio si spieghi unicamente con uno stato psicopatologico escludente la libera formazione della volontà, costituisce soltanto un indizio di un’incapacità di discernimento (cfr. STF 8C_936/2010 del 14 giugno 2011 consid. 3.1 e RAMI 1996 U 267 p. 309 consid. 2b e riferimenti ivi citati).

2.5. Quando vi é un dubbio circa la questione di sapere se la morte é dovuta a un infortunio oppure a un suicidio, ci si deve fondare sulla forza dell’istinto di conservazione dell’essere umano e porre la presunzione naturale del carattere involontario della morte, ciò che comporta il riconoscimento della tesi dell’infortunio. Il fatto che l’assicurato si é volontariamente tolto la vita sarà considerato provato soltanto se esistono dei seri indizi che escludono ogni altra spiegazione conforme alle circostanze. In tali casi, occorre esaminare se le circostanze sono sufficientemente convincenti per rovesciare la presunzione del carattere involontario della morte. Qualora gli indizi a favore di un suicidio non fossero sufficientemente convincenti per rovesciare oggettivamente la presunzione, l’assicuratore contro gli infortuni deve sopportarne le conseguenze (STF 8C_550/2010 del 6 settembre 2010 consid. 2.3; RAMI 1996 U 247 p. 172 consid. 2b).

2.6. Nella concreta evenienza, le parti sono concordi nel ritenere che, quel 7 gennaio 2011, __________ ha tentato il suicidio.

A questa tesi lo scrivente TCA non può che aderire.

2.7. Ritenuto, dunque, accertato che le lesioni riportate dall'assicurato (che, in un secondo tempo, ne hanno favorito il decesso) sono conseguenti a un tentativo di suicidio, determinante è la questione di sapere se egli, al momento dell'atto, fosse o meno totalmente incapace di discernimento.

Con la decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore resistente ha ritenuto inapplicabile l'art. 48 cpv. 1 OAINF, non potendo ammettere che al momento dell’atto l’assicurato era completamente privo della capacità di discernimento, riferendosi alle valutazioni del proprio psichiatra di fiducia, dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

In effetti, visto il tenore del rapporto 31 gennaio 2011 del dott. __________, medico curante dell’assicurato, secondo il quale “… dopo 1 anno dall’ultima visita in dicembre 2009 il signor __________ si é presentato da me nuovamente il 16 dicembre 2010 con chiari sintomi di una sindrome depressiva, aggravata anche dal suo licenziamento in ottobre 2010. In occasione di questa visita esprime fortemente la sua delusione per questo licenziamento, accusa un’importante insonnia e stati di agitazione e dichiara di non vedere più un futuro per sè, fa molta fatica ad affrontare i problemi della giornata e di motivarsi per andare avanti nella vita. In occasione di questa prima visita il paziente rifiuta un consulto specialistico psichiatrico o un ricovero in una clinica psichiatrica ma accetta una terapia antidepressiva medicamentosa associata ad un sonnifero. Nelle due visite seguenti in data 23.12. e 30.12.2010 dichiara di sentirsi meglio, di dormire meglio e di organizzare con i sindacati un eventuale pre-pensionamento. Dopo l’ultima visita da me in data 30 dicembre 2010 non ho più rivisto il paziente …” (doc. 13) e quanto emerso dall’audizione 4 febbraio 2011 della consorte dell’assicurato (doc. 15, in particolare p. 2: “(…). In passato non ci sono stati sintomi di squilibrio mentale. Nessuna cura psichiatrica. Nessuna malattia in passato. (…). È solo dopo l’avvenuto licenziamento da parte della ditta __________ che il signor __________ si é chiuso progressivamente sempre di più. Da persona come abbiamo detto solare, il signor __________ é entrato in una fase depressiva completamente buia. Ha terminato il lavoro a __________ a fine ottobre 2010, ma già prima della fine del lavoro denotava segni di demoralizzazione. Dal 1.11.2010, ossia da quando é rimasto a casa del tutto, il comportamento del signor __________ é diventato proprio l’opposto di quello positivo prima descritto. Non parlava più. Ogni tanto piangeva. Non mangiava quasi più. Ha chiesto aiuto morale a diverse persone: ha scritto al già __________ e ad altre persone, ma la famiglia non sa a chi e cosa scriveva. Era andato anche dal dr. __________ per farsi aiutare. Non era andato da uno psicologo o da uno psichiatra. Ultimamente prendeva dei tranquillanti (Temesta e Remeron).”), il dott. __________, con apprezzamento del 28 febbraio 2011, ha dichiarato di non aver rilevato “… elementi clinici che permettono di concludere per un’alterazione della coscienza di una gravità tale da misconoscere totalmente gli aspetti importanti della realtà e quindi anche le conseguenze dell’atto. Al contrario, si deve, con verosimiglianza preponderante, presumere che egli abbia agito secondo una sua logica certamente distorta e limitata, ma non del tutto irrazionale e incontrollata.”. In questo ordine di idee, egli ha sottolineato l’assenza di “… segni psico-patologici deponenti per un atto di follia (stato psicotico acuto con deliri e allucinazioni), stupore o stato di obnubilamento profondo, raptus psicotico, o altre cause biologiche come debolezza mentale, ebbrezza patologica, intossicazione acuta.” (doc. 17).

Nell’ambito della procedura di opposizione, é stato prodotto un referto della dott.ssa __________, psichiatra curante della moglie dell’assicurato dal mese di aprile 2011, in base al quale, a partire dall’estate 2010, __________ avrebbe manifestato un improvviso cambiamento di comportamento, nel senso che “… dorme poco, ride scherza anche in momenti inopportuni, parla molto, mentre era sempre conosciuto come piuttosto taciturno. Spende molti soldi, soprattutto in croci religiose. Gira in Val __________, dove possiede una casa di vacanza, con una gran croce sulle spalle, s’inchina, prega, come non ha mai fatto prima. La moglie, preoccupata, cerca di convincerlo ad andare dal medico. Ma lui, non sentendosi malato, rifiuta. Così la moglie usa l’inganno e gli comunica che il dr. __________, medico curante di lei vorrebbe parlargli. Il 23 luglio 2010 il dr. __________ parla con i due e diagnostica uno stato maniacale con elementi mistico-psicotici, bisognoso di cure. Propone una presa a carico psichiatrica urgente e una terapia medicamentosa specifica, ma il signor __________ non ne volle sapere (informazione telefonica). Si presenta sul lavoro in questo stato che per ognuno, anche senza conoscenze mediche, é sospetto di un’alterazione psichica grave. Nasce il dubbio che il licenziamento a fine agosto sia avvenuto in relazione a questo inspiegabile, strano comportamento. A fine agosto, come visto dai parenti si normalizza e probabilmente il signor __________ entra in una fase depressiva. Il licenziamento é da vedersi come fattore stressante. Solo su pressione dei familiari si reca finalmente il 16 dicembre dal suo medico dr. __________ che descrive un grave stato depressivo e propone un ricovero o almeno una visita psichiatrica. Il paziente non accetta e riceve un antidepressivo che prende per soli 12 giorni (…).”. Quindi, secondo questa specialista, l’assicurato era probabilmente affetto da “… un disturbo bipolare: prima con un episodio maniacale, poi con un possibile intermezzo di relativa stabilità o una lenta ma progressiva evoluzione verso un episodio depressivo grave con suicidalità.” (allegato al doc. 28).

Fra gli atti prodotti dall’amministrazione figura anche il rapporto 10 novembre 2011 del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, medicina psicosomatica e psicosociale AMPP. In quella sede, il sanitario in questione riferisce di aver incontrato __________ in tre occasioni. A margine della consultazione del 13 luglio 2010, egli aveva ipotizzato una sua possibile malattia maniacale, introdotto un trattamento a base di sali di litio e consigliato una presa a carico psichiatrica da parte del dott. __________. Il 15 novembre 2010, l’assicurato presentava un disturbo del sonno in relazione a uno stato ansioso, per cui il medico gli aveva proposto un trattamento con farmaci ipnotici. Infine, il 29 novembre 2010, il dott. __________ aveva refertato un discreto miglioramento del disturbo del sonno, nonché discusso dell’ulteriore procedere terapeutico e delle prospettive professionali (cfr. doc. 38).

Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore ha chiesto al proprio psichiatra di fiducia di prendere posizione sulla documentazione acquisita nel frattempo.

Queste le considerazioni che egli ha espresso in data 6 febbraio 2012:

" (…).

Va innanzitutto precisato che da un punto di vista diagnostico il dott. __________ ha ritenuto possibile uno stato maniacale ma ha pure descritto un paziente “senza tratti psicotici, “non delirante”.

Anche la dott.ssa __________, afferma che si tratta “con grande probabilità di un disturbo bipolare: prima con un episodio maniacale, poi un possibile intermezzo di relativa stabilità o una lenta ma progressiva evoluzione verso un episodio depressivo grave con suicidalità”.

In questo senso la dott.ssa __________ concorda con il sottoscritto. menziona pure espressamente il fattore stressante costituito dal licenziamento ma non indica, contrariamente a quanto affermato dall’RA 1, al momento del tragico evento, dei “chiari sintomi manifestamente psicotici, nel senso di schizofrenico, caratterizzati da allucinazioni, deliri e raptus”.

Uno stato schizofrenico, un grave disturbo di personalità borderline, uno stato maniacale o un grave episodio depressivo con sintomi psicotici, non comportano, di regola, una totale incapacità di intendere e volere. Ciò nonostante si tratta di gravi disturbi psichici con un alto rischio suicidale.

Non per questo i suicidi compiuti in tali condizioni, sono attribuibili ad un infortunio ma, nella stragrande maggioranza dei casi, rappresentano il tragico epilogo di una malattia. A meno che non si possa provare, con verosimiglianza preponderante, che al momento dell’atto suicidale ci fosse una completa alterazione della coscienza. Questa condizione, da un punto di vista medico-psichiatrico, non emerge tuttavia in alcun modo dalla nuova documentazione che é stata prodotta.

La lettera di addio e i gesti preparatori descritti nel rapporto di Polizia lasciano invece intendere, con grande probabilità, che si sia trattato di un gesto suicidale nell’ambito di un disturbo depressivo grave ma non di un’azione fortuita, totalmente non intenzionale, un incidente appunto, come succede ad esempio in uno stato psicotico acuto dove la persona, attribuendosi delle capacità magiche (ritenendosi ad esempio capace di volare), precipita da una torre.

In conclusione: le diagnosi poste dal dott. __________, dalla dott.ssa __________ e dal sottoscritto, non si contraddicono in modo sostanziale. Non ha infatti alcuna rilevanza sapere se l’atto suicidale sia stato compiuto nel contesto diagnostico di un disturbo bipolare o di un episodio depressivo grave. Entrambe le diagnosi sono caratterizzate da fasi depressive gravi e comportano un elevato rischio suicidale.”

(doc. 40)

In corso di causa, la ricorrente ha versato agli atti un’ulteriore certificazione della psichiatra dott.ssa __________, il cui tenore é in particolare il seguente:

" (…).

Personalmente non ho conosciuto il signor __________, ma due medici hanno diagnosticato, in tempi diversi, disturbi psichici importanti come uno stato maniacale con elementi mistico-deliranti (23.07.2010, dr. __________, __________ e uno stato depressivo grave (16.12.2010, dr. __________, __________).

Questi medici non sono riusciti a convincere il paziente a recarsi da uno specialista in psichiatria o addirittura di accettare un ricovero in ambiente specialistico.

Si deve quindi dedurre che il paziente non aveva critica di malattia o che, almeno in dicembre, non aveva più speranza di vita e si trovava probabilmente già in una fase presuicidale, mascherata con una certa abilità.

L’idea di morte diventata preponderante, imperativa, non poteva più essere coscientemente superata.”

(allegato al doc. XI)

2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussistano dubbi circa la correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.9. Nella concreta evenienza, tutto ben considerato, secondo questo Tribunale, l’apprezzamento espresso dallo psichiatra di fiducia dell’CO 1, per il quale non é dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che al momento dell’atto suicidale sussisteva una completa alterazione della coscienza, può validamente servire da base al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere all’atto istruttorio richiesto dal ricorrente (perizia psichiatrica).

D’altro canto, esso non ritiene che i referti della dott.ssa __________ (cfr. allegato al doc. 28 e al doc. XI), presso la quale la moglie dell’assicurato é entrata in cura a decorrere dall’aprile 2011, giustifichino una conclusione diversa.

Innanzitutto, occorre rilevare che - contrariamente a quanto sostenuto dalla psichiatra appena menzionata (cfr. allegato al doc. 28: “… con elementi mistico-psicotici …”) -, né nella cartella clinica (allegato al doc. 35) né nella certificazione 10 novembre 2011 del dott. __________ (doc. 38), viene refertata la presenza di un disturbo psicotico (“…, senza tratti psicotici, …” - il corsivo é del redattore). Peraltro, anche l’esistenza di uno stato maniacale era stata da lui semplicemente ipotizzata a margine della prima consultazione (“…, e avevo ipotizzato una possibile malattia maniacale …” - il corsivo é del redattore) e, del resto, neppure successivamente ripresa (in occasione della visita del 15 novembre 2010, il dott. __________ aveva anzi descritto l’assicurato come “non delirante, non ansioso, coerente”).

Il TCA osserva che quanto precisato dalla dott.ssa __________ nel rapporto 14 giugno 2011 in merito ai pretesi “elementi mistico-psicotici” (“Spende molti soldi, soprattutto in croci religiose. Gira in val __________, dove possiede una casa di vacanza, con una gran croce sulle spalle, s’inchina prega, come non ha mai fatto prima.”), non collima con la restante documentazione. In effetti, simili circostanze non emergono né dalle dichiarazioni della moglie dell’assicurato (cfr. il rapporto di polizia del 7 marzo 2011: “Come già detto __________ non amava esternare i suoi problemi e quindi non parlava molto di questa sua depressione e si comportava normalmente.” e il verbale d’audizione del 4 febbraio 2011 - il corsivo é del redattore), né dalla cartella clinica del dott. __________ (cfr. allegato al doc. 35: “… non spese inusuali.”).

In secondo luogo, non trova parimenti riscontro negli atti l’affermazione della psichiatra curante di RI 1, secondo la quale lo stato psichico dell’assicurato sarebbe stato a tal punto scompensato “… che per ognuno, anche senza conoscenze mediche, é sospetto di un’alterazione psichica grave. Nasce il dubbio che il licenziamento a fine agosto sia avvenuto in relazione a questo inspiegabile, strano comportamento.” Infatti, sentito da un ispettore dell’CO 1 nell’ottobre 2011, __________, diretto superiore di __________ sul cantiere __________, ha dichiarato che “… durante il periodo di occupazione qui a __________ il signor __________ si é sempre comportato correttamente. Nessuno si é mai lamentato di lui. Il signor __________ era una persona cordiale, espansiva. Non l’ho mai visto depresso.”. In merito ai motivi del licenziamento, egli ha precisato che “come a tutti i suoi colleghi, gli é stata data la disdetta del rapporto di lavoro quando i lavori per i locomotoristi sono finiti.” (cfr. doc. 33).

Inoltre, se é vero che disturbi depressivi gravi comportano un alto rischio suicidale, ciò non significa ancora che la capacità di agire ragionevolmente della persona interessata sia in ogni caso annientata. In questo senso, si veda la sentenza U 28/01 del 18 luglio 2002 consid. 4.2, in cui il TFA ha negato l’assenza di una totale incapacità di discernimento, trattandosi di un assicurato affetto, al momento del tentamen, proprio da un grave disturbo depressivo maggiore (si veda pure la STF 8C_936/2010 del 14 giugno 2011 consid. 3.2 e la STCA 35.2007.54 del 29 agosto 2007, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un assicurato che, al momento del tentativo di suicidio, era in preda a una crisi depressiva acuta - senza sintomi psicotici - sviluppatasi nel contesto di un disturbo bipolare; per un caso in cui questo Tribunale ha invece ammesso l’applicabilità dell’art. 48 OAINF, si veda la STCA 35.2005.9 dell’8 novembre 2005, riguardante il caso di un’assicurata che aveva compiuto il tentativo di suicidio, in preda a una crisi psicotica acuta e a un disturbo di personalità schizoide).

Secondo questa Corte, anche il comportamento avuto da __________ nelle ore che hanno preceduto il tentativo di suicidio (cfr. doc. 26: “Ieri abbiamo pranzato a casa di mia sorella __________ che abita proprio sotto di noi ed il pranzo si é svolto tranquillamente. La sera io e mio marito abbiamo cenato e verso le 21:30 io sono andata in camera a dormire.”), così come la lettera d’addio trovata dalla ricorrente accanto al computer dell’assicurato, da lui scritta in modo chiaro e comprensibile (allegato al doc. 26: “Scusatemi e perdonatemi, non ce la faccio a rifarmi una vita nuova, alla soglia della 3a età con forze ridotte ad un lumicino! e lottare contro i titani! Vi amo!”), parlano piuttosto a sfavore di un atto risultante da una pulsione totalmente irrazionale e incontrollabile (cfr. STFA U 369/00 del 22 marzo 2002 consid. 2b).

Il TCA non condivide peraltro la tesi ricorsuale secondo cui il riferimento al “lottare contri i titani” denoterebbe “… che l’autore dello scritto non era certamente in grado né di comprendere né di volere …” (doc. I, p. 2). Le parole lasciate da __________ vanno evidentemente contestualizzate. Per quanto emerge dall’incarto, l’ipotesi più probabile é quella che egli intendesse riferirsi al trattamento riservatogli dal suo ex datore di lavoro, a cui egli non é stato in grado di resistere.

In esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19 settembre 2005; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406 consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I - 1996 p. 225), il TCA ritiene che il 7 gennaio 2011, al momento in cui ha tentato di togliersi la vita, __________ non si trovava in uno stato di totale incapacità di discernimento, di modo che i presupposti di cui all’art. 48 OAINF non sono adempiuti.

Di conseguenza l’assicuratore infortuni resistente ha correttamente negato il proprio obbligo a prestazioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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