DTF 127 V 102, 8C_326/2008, 8C_412/2008, 8C_452/2011, 8C_677/2007, + 3 weitere
Raccomandata
Incarto n. 35.2011.65
mm
Lugano 3 maggio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 settembre 2011 emanata da
CV 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 ottobre 2009, RI 1 - fisioterapista indipendente assicurato facoltativamente contro gli infortuni presso la CV 1 -, é caduto dalle scale presso il proprio domicilio e ha riportato, secondo il rapporto 31 ottobre 2009 dell’Ospedale regionale di __________, un politrauma con fratture multiple (cfr. doc. 2/31 e 32).
L’assicuratore LAINF ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Dalle tavole processuali emerge che, nel corso del mese di novembre 2009, l’assicurato é stato sottoposto a un intervento chirurgico di fenestrazione L5/S1 a sinistra con rimozione di un’ernia discale mediana e paramediana a sinistra (cfr. doc. 2/29).
Ulteriori operazioni si sono rese necessarie a causa di recidive erniarie (marzo 2010 e aprile 2011).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico amministrativi del caso, con decisione formale del 21 marzo 2011, la CV 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni con effetto immediato, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi lamentati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in una relazione di causalità naturale con il sinistro dell’ottobre 2009 (cfr. doc. 1/19).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 1/15), in data 28 settembre 2011, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 1/4).
1.4. Con tempestivo ricorso del 4 novembre 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto sia condannato a riconoscergli il diritto alle prestazioni legali a seguito al sinistro del 13 ottobre 2009.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha sviluppato in particolare le considerazioni seguenti:
" (…).
… nella fattispecie in esame é incontestato che immediatamente dopo l’infortunio di cui é stato vittima, RI 1 é stato ospedalizzato presso l’Ospedale regionale di __________ e sottoposto alle cure del dott. __________, dal 13 ottobre 2009 fino al 23 novembre 2009 ininterrottamente.
Il dott. Luca Gabutti ha accertato e dichiarato che “nel contesto una sindrome lombovertebrale cronica con ernia discale L5-S1 si é scompensata con una sindrome lomboradicolare sensitiva S1 a sinistra”.
Ciò significa che le rigorose e cumulative condizioni previste dalla giurisprudenza per riconoscere un nesso di causalità tra l’infortunio e il danno alla salute sono tutte presenti.
L’evento infortunistico del 13 ottobre 2009 presenta infatti una particolare gravità (frattura colonna vertebrale L1, frattura non dislocata diametafisaria distale MC V mano sinistra, frattura sternale e probabile contusio cordis, contusione ginocchio) ed é di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale (protrusione discale ad ampio raggio L5/S1 con conflitto radici S1 bilateralmente) nonché a far insorgere in modo acuto una sindrome algica derivante dall’ernia discale L5/S1 con irritazione della radice S1 bilateralemente.
… il neurochirurgo PD dr. __________ che ha operato RI 1 ha dichiarato esplicitamente che
“Die Diskusprotrusion kann durch ein Unfallereignis verstärkt werden”
e che
“Die Situation stark schmerzhaft war”
osservando infine che
“Ein Unfallmechanismus kann einen Vorfall provozieren sowohl links als auch rechts”.
… Nessuno pretende che l’infortunio del 13 ottobre 2009 rappresenti la causa primaria ed esclusiva della sindrome lombovertebrale cronica con nota ernia discale L5/S1.
Sulla scorta di tutti gli accertamenti medici, ad eccezione del rapporto che il dr. __________ ha allestito unicamente sulla base dei referti medici messi a sua disposizione (senza visitare l’assicurato), emerge in modo inoppugnabile che in occasione e a seguito dell’infortunio del 13 ottobre 2009 si é manifestata una insopportabile sindrome algica (sindrome lombo radicolare sensitiva S1 sinistra), derivata dall’accertata ernia discale L5-S1, che ha reso necessario un primo intervento chirurgico, a cui ne sono seguiti altri due (2 marzo 2010 presso la __________ e 4 aprile 2011 presso la Clinica __________).
In seguito ad una recidiva RI 1 dovrà risottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico programmato il prossimo 21 novembre 2011 presso la Clinica __________.
(…).”
(doc. I)
1.5. La CV 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).
1.6. Nel corso del mese di gennaio 2012, l’insorgente ha versato agli atti il rapporto operatorio 21 novembre 2011 del PD dott. __________ e ha chiesto che il TCA abbia a ordinare una perizia medica specialistica (doc. VIII + allegato).
L’assicuratore si é espresso in proposito il 19 gennaio 2012 (cfr. doc. XII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008.
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se i disturbi denunciati da RI 1 costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 13 ottobre 2009, anche dopo il marzo 2011.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una relazione di causalità fra infortunio e ernia del disco (cfr. STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).
Un'ernia discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente (cfr. STF U 547/06 del 22 febbraio 2007, consid. 5 e riferimenti ivi citati).
Nella già menzionata sentenza U 194/05, il TFA ha al riguardo ribadito che:
" (…).
3.3.2 Richiamando la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la Corte cantonale ha ricordato che solo eccezionalmente un infortunio può costituire la causa di un'ernia discale, quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un contesto di alterazione dei dischi intervertebrali di origine degenerativa (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190). Essa ha quindi correttamente esposto che un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica unicamente se - cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare gravità, se era di per sè idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190 e no. U 379 pag. 192).
3.3.3 Ora, giustamente i primi giudici, che peraltro, ai fini della loro pronuncia, si sono pure fondati sulle conclusioni di una perizia resa in altra vertenza dal prof. __________, direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale universitario di Berna, secondo il quale in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa, hanno rilevato come già solo il fattore temporale dell'insorgenza immediata della sintomatologia vertebrale o radicolare farebbe difetto nel caso di specie. Infatti, nè da verbale di pronto soccorso del 28 gennaio 2003, nè dal certificato rilasciato tre giorni dopo dal dott. X, nè tantomeno dal rapporto 3 febbraio 2003 dell'Azienda ospedaliera di Y risulta il benché minimo accenno a disturbi nella regione lombare."
I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1).
In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 28 ottobre 2006, già citata).
Qualora un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione.
Nella più volte evocata pronunzia U 194/05 del 28 ottobre 2006, il TFA si è al riguardo così espresso:
" 3.3.4 Quanto poi alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio avere provocato, quantomeno avere reso manifesta l'ernia discale, con conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non trova riscontro sufficiente nelle tavole processuali. La precedente istanza ha giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devono essere insorti entro un breve lasso di tempo, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, consid. 6.1). Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi è, quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17 febbraio 2003, dell'esame radiologico lombosacrale poi messo in atto il 6 marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003 neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L.”
Occorre precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco. Per il segmento toracale e lombare é ammesso un tempo di latenza massimo di otto fino a 10 giorni. In presenza di una preesistente ernia discale cervicale, l’intervallo libero da disturbi é di regola di alcune ore soltanto (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1).
In tale ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.
Le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA U 170/00 del 29 dicembre 2000 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA U 149/99 del 7 febbraio 2000, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190).
2.6. In una sentenza 8C_412/2008 del 3 novembre 2008, l'Alta Corte federale ha ribadito che, secondo le attuali conoscenze della medicina, nel caso di lombalgie postraumatiche e di ischialgie, lo status quo sine é da ritenere raggiunto trascorsi dai tre ai quattro mesi, mentre un eventuale peggioramento direzionale va dimostrato radiologicamente e deve distinguersi da una progressione compatibile con l’età dell’interessato. Un aggravamento traumatico di un preesistente stato morboso (non manifesto) al rachide, va considerato estinto di regola dopo sei-nove mesi, al più tardi trascorso un anno.
In una sentenza 8C_677/2007 del 4 luglio 2008, pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1, il Tribunale federale ha stabilito che non soltanto in caso di aggravazione traumatica di uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale (8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio occorre ammettere, in via di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.
2.7. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che il 13 ottobre 2009 RI 1 é caduto scendendo le scale di casa (cfr. doc. 2/32) e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 23 novembre 2009 dell’Ospedale regionale di __________, la frattura del corpo vertebrale di L1, la frattura non dislocata diametafisaria distale del V. metacarpo della mano sinistra, la frattura dello sterno con probabile contusio cordis, nonché una contusione al ginocchio. La RMN lombare del 19 ottobre 2009 ha evidenziato la presenza di un’ernia discale L5/S1 con irritazione della radice S1 bilateralmente (cfr. doc. 2/30).
Dal rapporto di uscita appena citato risulta che in data 23 novembre 2009 l’assicurato é stato trasferito presso la __________ di __________ per sottoporsi a un intervento neurochirurgico alla colonna vertebrale (cfr. doc. 2/30, p. 4).
L’operazione in questione - una fenestrazione L5/S1 a sinistra con rimozione di ernia discale subligamentare mediana e paramediana a sinistra - ha avuto luogo il 24 novembre 2009 (cfr. doc. 2/28). Dal relativo rapporto del PD dott. __________, Primario di neurochirurgia/chirurgia della colonna vertebrale, si evince in particolare che l’insorgente lamentava già da anni dolori lombari con irradiazione del dolore all’estremità inferiore sinistra (doc. 2/29).
Nel corso del mese di gennaio 2010 é stata nuovamente eseguita una risonanza magnetica lombare che ha mostrato una recidiva erniaria L5-S1 a sinistra (doc. 2/26).
In data 2 marzo 2010, il dott. __________ ha quindi sottoposto l’assicurato a un nuovo intervento chirurgico (revisione della fenestrazione L5-S1 sinistra con rimozione dell’ernia del disco associata a adesiolisi - cfr. doc. 2/21).
In data 22 giugno 2010 RI 1 é stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, per conto della . Per quanto qui di interesse - dopo avere formulato la diagnosi (collaterale) di “sindrome lombovertabrale cronica su conosciuta ernia discale L5-S1 da epoca antecedente l’evento in causa, già oggetto di valutazione neurochirurgica nel 1999 (Prof. __________ Clinica __________) trattata cruentemente a due riprese, l’ultima volta il 2 marzo 2010 …” -, il medico fiduciario ha affermato che non erano “… ravvisabili fattori estranei all’infortunio che ci occupa a fronte della frattura di L1 stabile trattata conservativamente, della frattura metafisaria del V. metacarpo mano sinistra, della frattura sternale.” (doc. 2/13, p. 6).
La RMN lombare del 25 giugno 2010 ha posto in luce una residua obliterazione sia del recesso a sinistra con restringimento del forame a sinistra leggermente peggiorato rispetto all’indagine del gennaio 2010 con possibile recidiva erniaria (doc. 2/14).
Tale reperto ha reso necessario un ulteriore intervento chirurgico, eseguito nel corso del mese di aprile 2011.
Con certificazione del 29 settembre 2010, il dott. __________, spec. FMH in medicina generale, ha rilevato che il suo paziente “… prima dell’infortunio mai ha presentato una compressione radicolare a livello sinistro, bensì aveva presentato allora unicamente delle protrusioni discali in sede paramediana destra sempre nei segmenti L5-S1 (vedi allegato 2). Pertanto le patologia discali che il paziente presentava prima dell’infortunio erano unicamente sul lato destro di L5-S1, mentre il trauma in questione ha provocato un’ernia discale L5-S1 sinistra. Per questo motivo non si può affermare che l’ernia discale sinistra sia preesistente al trauma e che quindi ora si può ritenere raggiunto lo stato quo ante: in effetti questo non entra in considerazione considerata la controlateralità dell’ernia precedentemente presente.” (doc. 2/12).
Nel corso del mese di dicembre 2010, la CV 1 ha posto alcune domande al PD dott. __________ (doc. 2/6).
Alla questione a sapere se l’ernia discale sarebbe divenuta sintomatica anche senza l’infortunio dell’ottobre 2009, rispettivamente se essa era già antecedentemente sintomatica, lo specialista appena citato ha risposto “Höchstwahrscheinlich ja.”.
Egli ha quindi dichiarato che il nesso causale con il sinistro assicurato é tutt’al più possibile (“höchstens möglicherweise”), precisato che nel 2007 già esisteva una protrusione discale paramediana, più sul lato destro. A suo avviso, la protrusione discale può essere aggravata da un evento traumatico (“Die Discusprotusion kann durch ein Unfallereignis verstärkt werden.”).
Chiamato a pronunciarsi sull’eventualità di un peggioramento temporaneo dello stato preesistente, il dott. __________ ha precisato di non poter rispondere in modo inequivocabile alla domanda. Comunque, anche qualora fosse intervenuto un peggioramento transitorio, esso sarebbe certamente rientrato entro la data dell’operazione.
Egli ha infine spiegato che un trauma può provocare un prolasso del disco a sinistra così come a destra. Al riguardo, il fatto che l’ernia sia più accentuata a sinistra oppure a destra non gioca alcun ruolo per la valutazione della causalità (cfr. doc. 2.4).
Prima di procedere all’emanazione della decisione formale, l’amministrazione ha ancora interpellato il neurologo dott. __________, al quale é stata sottoposta la documentazione a disposizione (cfr. doc. 2/2).
Il dott. __________ ha innanzitutto condiviso il parere del PD dott. __________ secondo il quale l’ernia del disco sarebbe divenuta sintomatica anche senza il sinistro dell’ottobre 2009. Inoltre, visto che, in base ai dati anamnestici contenuti nel rapporto 25 novembre 2009 del dott. __________, l’assicurato lamentava delle lombalgie con irradiazione di dolore prevalentemente alla gamba sinistra già prima dell’infortunio in questione, le immagini della RMN del 2007 non possono essere considerate decisive, siccome é molto verosimile che, tra il 2007 e il 2009, il processo degenerativo abbia modificato la morfologia a livello di L5-S1. Ciò é avvalorato dal fatto che la risonanza del 2007 mostra delle protrusioni discali degenerative plurisegmentali, come pure delle manifestazioni osteofitarie (posteriori e anteriori) interessanti più corpi vertebrali. D’altro canto, anche i dischi intervertebrali L3/L4 e L4/L5 si sono nel frattempo degenerativamente modificati. Secondo lo specialista consultato dall’amministrazione, il decorso naturale delle degenerazioni discali é svariato e un’ernia del disco può manifestarsi e causare dei disturbi in ogni momento, anche eseguendo delle normali attività corporee (risposta al quesito n. 1).
Il neurologo ha quindi definito inverosimile l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’infortunio assicurato e la nota ernia discale lombo-sacrale (risposta al quesito n. 2), così come, a suo avviso, é altamente inverosimile che quest’ultima sia stata aggravata dall’evento traumatico del 13 ottobre 2009 (risposta al quesito n. 3).
A proposito della tesi sostenuta dal dott. __________ (cfr. doc. 2/12), il dott. __________ ha rilevato che, in presenza di un’ernia di natura degenerativa senza dati clinici corrispondenti, il fatto che, radiologicamente, l’ernia discale nel 2007 fosse più pronunciata a destra mentre nel 2009/2010 più a sinistra, non consente di formulare alcuna attendibile conclusione circa la causa di tale modifica. A suo avviso, essendo trascorsi due anni, il cambiamento si spiega con il decorso naturale del processo degenerativo. Per contro, l’affermazione secondo cui la caduta del 13 ottobre 2009 ne sarebbe la causa, non é supportata da argomenti attendibili. In questo senso, il neurologo in questione ha osservato che, in casu, RI 1 ha riportato una frattura del corpo vertebrale di L1. Ciò significa che l’energia che ha causato la gran parte del danno é stata assorbita dalla colonna lombare alta. È dunque a questo livello che ci si sarebbe potuti attendere l’apparizione di un’ernia discale traumatica, e non quattro segmenti vertebrali più in basso. Per il dott. __________, la frattura della vertebra L1 parla pertanto a sfavore di un’eziologia traumatica dell’ernia discale L5/S1 (risposta al quesito n. 4).
2.8. Il TCA constata che tanto il neurochirurgo PD dott. __________, quanto il neurologo dott. __________ hanno ritenuto inverosimile che l’ernia discale L5-S1 sia stata causata dalla caduta occorsa all’assicurato il 13 ottobre 2009 (cfr. doc. 2.4: “Es besteht höchstens möglicherweise ein kausaler Zusammenhang mit dem Sturzereignis. Im Jahre 2007 bestand bereits eine Diskusprotrusion paramedian, damals mehr rechtsseitig.” e doc. 2.1: “Gestützt auf meine Analyse der zugestellten Dokumente ist der Zusammenhang zwischen dem Sturz vom 13.10.2009 und der lumbo-sakralen Diskushernie links unwahrscheinlich.” - il corsivo é del redattore).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte non ha alcun valido motivo per dubitare dell’affidabilità del parere dei due sanitari appena citati (di cui l’uno é stato il medico curante specialista dell’assicurato). La preesistenza del danno discale a livello di L5-S1 risulta del resto già dal referto relativo alla RMN lombare del 22 novembre 2007 (cfr. doc. 2.33: “Protrusione discale in sede paramediana destra nel segmento L5-S1 con possibile irritazione radicolare S1 a destra, …”).
Dalle tavole processuali emerge inoltre che, nonostante il trauma subito, RI 1 é stato in grado di rialzarsi e, in seguito, di guidare la propria autovettura da __________ fino all’Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. 3.1).
Ora, tutto ciò contrasta con quelli che avrebbero dovuto essere gli effetti immediati di una rottura traumatica del disco intervertebrale, quali sono stati illustrati dal Prof. dott. __________, Direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale universitario di Berna, in una perizia del 27 ottobre 1998 allestita su incarico del Tribunale delle assicurazioni del Canton __________.
Esprimendosi a proposito dell'eziologia delle ernie discali, egli ha affermato, tra le altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:
" (…).
In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________ (Neurochirurgische Klinik des Inselspitals Bern) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)."
(sentenza UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001, consid. 3b – il corsivo è del redattore)
Del resto, anche il dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di __________, in una perizia da lui eseguita per conto di questa Corte nella causa 35.2004.39 - concernente un assicurato che era caduto, mentre stava per scendere da un autocarro, da un’altezza di circa un metro, riportando una contusione al rachide lombare e uno strappo ai nervi sciatico e femorale -, aveva dichiarato che un simile sinistro comporta per il rachide un trauma di esigua entità (“eine geringgradige Traumatisierung“), inadeguato a causare un danno vertebrale acquisito, come pure a provocare un aggravamento direzionale del preesistente stato morboso:
" Zur Unfallkausalität
Der Sturz aus ca. 1 m Höhe auf die Beine und das Gessäs (mit untergeschlagenem Bein) stellt bezüglich Wirbelsäule eine geringgradige Traumatisierung dar im Sinne eine Kontusion der LWS. Entsprechend bestanden Rückenschmerzen mit schmerzhaft eingeschränkter Beweglichkeit der LWS und druckdolenter Muskulatur (= Lumbovertebralsyndrom). Eine Nervenschädigung trat nur vorübergehend ein und verschwand völlig. Eine solche Kontusion führt normalerweise zu Beschwerden in einem zeitlichen Rahmen von einem bis zwei Monaten. Bei dem Patienten traf das Trauma nun eine krankhaft vorgeschädigte Wirbelsäule (lumbale Diskopathien), was sich auf die Heilungsdauer auswirken kann. Eine solche zeitliche Verzögerung ist erfahrungsgemäss bis zu ca. sechs Monaten möglich.
(…).
Das Trauma war mit Bestimmtheit nicht geeignet, eine definitive dauerhafte Schädigung oder eine richtunggebende Verschlechterung eines krankhaften Vorzustandes zu bewirken. Die heutigen Beschwerden und Befunde lassen sich mit den vorbestehenden degenerativen Veränderungen (Diskopathien und arthrotisch-rheumatischer Prozess) allein erklären, neben der erwähnten psychosomatischen Komponente. Es finden sich keine Hinweise, die ausschliesslich mit einem Unfallereignis vereinbar wären. Es handelt sich somit um eine vorübergehende Verschlimmerung eines Grundleidens mit schicksalsmässigem VerIauf, wobei der Status quo sine im Oktober 2003 als erreicht angenommen werden muss. Da keine dauerhafte Läsion entstanden ist, kommt der Unfall auch nicht als Teilursache in Frage.“
Visto quanto precede, occorre concludere che l’infortunio occorso al ricorrente nel mese di ottobre 2009 - una caduta dalle scale a partire dalla posizione eretta - non era idoneo né a causare la lesione del disco intervertebrale, né, in ossequio alla giurisprudenza menzionata al considerando 2.5., a provocare un peggioramento duraturo dello stato morboso preesistente a livello di L5-S1. In questo contesto, non può essere ignorata la spiegazione fornita dal dott. __________ ossia che la diagnosticata frattura del corpo vertebrale di L1 dimostra che l’energia che ha causato la gran parte del danno é stata assorbita dalla colonna lombare alta, piuttosto che da quella bassa (doc. 2.1, p. 3). D’altro canto, merita di essere sottolineato che, in base all’anamnesi contenuta nel rapporto operatorio 25 novembre 2009 della __________ Klinik, RI 1 soffriva già da diversi anni di dolori lombari che irradiavano nell’arto inferiore sinistro (cfr. doc. 2.29), ciò che dimostra che già allora egli presentava una sindrome lomboradicolare.
Per queste medesime ragioni, il TCA non può seguire l’apprezzamento enunciato dal dott. __________ (cfr. il consid. 2.7.).
In esito a quanto precede, il sinistro assicurato può avere tutt’al più aggravato transitoriamente il preesistente stato (morboso) del rachide.
Secondo la dottrina medica e la giurisprudenza citate al considerando 2.6. di questo giudizio, le conseguenze di un trauma che ha interessato la regione lombare si estinguono trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative.
In concreto, la CV 1 ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino al mese di marzo 2011 (cfr. doc. 1.4, p. 12), dunque per circa un anno e cinque mesi, andando addirittura oltre a quanto richiede la giurisprudenza federale.
In conclusione, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il preesistente stato del rachide lombare é stato soltanto transitoriamente aggravato dall’infortunio del 13 ottobre 2009 e che - trascorso oltre un anno da quest’ultimo -, i relativi disturbi non ne costituivano più una conseguenza naturale.
La decisione su opposizione del 28 settembre 2011 deve quindi essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti