Raccomandata
Incarto n. 35.2011.26
DC/sc
Lugano 6 giugno 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 aprile 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione su opposizione del 29 aprile 2011 la CO 1 ha respinto l’opposizione interposta dall’assicurata contro una decisione formale del 24 febbraio. L’assicuratore contro gli infortuni ha indicato la possibilità di inoltrare un ricorso presso “il competente Tribunale cantonale delle assicurazioni del luogo di domicilio dell’interessato“ (cfr. doc. A)
con il presente ricorso l’assicurata, rappresentata dal RA 1, chiede l’annullamento della decisione su opposizione e l’attribuzione di una rendita d’invalidità LAINF del 23% (cfr. Doc. I);
visto lo scritto del 16 maggio 2011 del segretario del TCA (cfr. doc. II) e la risposta del rappresentante dell’assicurata che ha chiesto di trasmettere il ricorso al competente Tribunale delle assicurazioni del Cantone __________ (cfr. DOC III).
ricordato che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA);
l’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv.1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3);
nel caso in esame risulta dagli atti che l’assicurata è domiciliata a __________; competente a trattare la causa che vede RI 1 opposta alla CO 1 è, pertanto, il Tribunale amministrativo del Cantone __________ (sul tema cfr. STF 8C_769/2008 del 18 marzo 2009 );
il presente ricorso si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di competenza ratione loci;
gli atti vanno trasmessi al Tribunale amministrativo del Cantone __________ per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Tribunale amministrativo del Cantone __________, __________, __________, __________.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti