Raccomandata
Incarto n. 35.2008.46
rs/DC/sc
Lugano 12 febbraio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 aprile 2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza dell’8 novembre 2005, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha stabilito che il tentativo di suicidio compiuto da RI 1 il 12 marzo 2003 ha costituito un infortunio ai sensi dell’art 4 LPGA, in quanto l’assicurata, a quel momento, si trovava in uno stato di totale incapacità di discernimento. Alla __________ (dal 19 marzo 2008 CO 1) è stato conseguentemente fatto obbligo di versare le prestazioni previste dalla LAINF (cfr. inc. 35.2005.9).
1.2. L’assicurazione invalidità, con decisione del 17 gennaio 2005, ha attribuito a RI 1 una rendita di invalidità intera a decorrere dal 1° febbraio 2004 (cfr. inc. AI).
1.3. Con decisione del 16 marzo 2007 la CO 1, in relazione all’evento infortunistico del 12 marzo 2003, da un lato, ha posto termine al versamento di prestazioni di cura medica a fare tempo dal 1° febbraio 2007 - ad eccezione delle cure afferenti ai problemi dentari.
Dall’altro, ha concesso all’assicurata un’indennità per menomazione dell’integrità del 26%, mentre le ha negato il riconoscimento di una rendita sulla base dell’art. 20 cpv. 2 LAINF, e meglio poiché la rendita AI di cui è al beneficio di fr. 1'439.-- al mese, pari a fr. 17'268.-- all’anno, supera il 90% della sua perdita di guadagno.
L’assicuratore LAINF resistente, in proposito, ha indicato che in tali condizioni appariva superfluo entrare in merito all’eventuale grado di invalidità post-infortunistico (cfr. doc. A29).
1.4. Il 13 aprile 2007 RI 1, rappresentata dall’RA 1, ha interposto opposizione avverso il provvedimento del 16 marzo 2007. Essa ha postulato che il guadagno assicurato venisse aumentato a circa fr. 50'000.--, importo corrispondente al 90% del guadagno assicurato determinante calcolato facendo riferimento, ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 OAINF, alla retribuzione spettante a un’assistente di cura. L’assicurata ha rilevato che al momento dell’infortunio, allorché svolgeva un stage di cure presso la __________ di __________, era già previsto, per il 31 marzo 2003, l’esame di ammissione al corso di assistente di cura. L’insorgente ha, poi, espressamente precisato di lasciare crescere in giudicato la decisione del 16 marzo 2007 per quanto concerne l’IMI (cfr. doc. A32).
1.5. Con decisione su opposizione del 28 aprile 2008 l’Istituto assicuratore resistente ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento, precisando che a causa dello stato di salute dell’assicurata già precedente al sinistro del marzo 2003 non risulta dimostrata secondo il criterio della verosimiglianza preponderante la tesi di quest’ultima, secondo cui senza l’incidente del 12 marzo 2003 con ogni probabilità avrebbe frequentato il corso di assistente di cura, conseguito il regolare diploma e percepito un’adeguata retribuzione (cfr. doc. D).
1.6. Contro la decisione su opposizione RI 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, con cui ha chiesto il riconoscimento di una rendita pari a un grado di invalidità del 100% calcolata sulla base di un guadagno assicurato corrispondente a quello di un’assistente di cura.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurata ha addotto segnatamente che avrebbe molto probabilmente frequentato il corso di assistente di cura allo scopo di conseguire il regolare diploma e che avrebbe con ogni probabilità percepito un’adeguata retribuzione, comunque ben più elevata di quella presa in considerazione dalla parte resistente.
Essa ha, inoltre, indicato, di aver lavorato fino al 2002 come parrucchiera diplomata e di aver percepito uno stipendio di poco inferiore a fr. 3'000.-- al mese.
L’insorgente ha, poi, precisato che prima dell’infortunio del marzo 2003, siccome svolgeva uno stage di cure presso la __________ di __________, non percepiva ancora, giusta l’art. 24 cpv. 3 OAINF, lo stipendio di un assicurato completamente formato e che quindi il guadagno assicurato deve essere determinato a partire dall’epoca in cui avrebbe concluso la formazione.
La stessa, al riguardo, ha precisato che, come assistente di cura CRS avrebbe avuto diritto a essere inserita nella classe 18 della scala organica dei dipendenti dello Stato e che la retribuzione annua sarebbe stata compresa fra i fr. 53'738.-- e i fr. 63'347.--
La ricorrente ha sottolineato che è stata la sua spiccata sensibilità l’origine dei problemi trattati nella causa precedente, ma che in ogni caso, senza quel maledetto black out, l’evoluzione della sua vita sarebbe stata ben diversa.
L’assicurata ha, altresì, asserito che il fatto che dopo il superamento dell’esame di ammissione alla scuola avrebbe continuato a percepire lo stipendio di stagista è corretto, visto che si sarebbe dovuto attendere il successivo inizio della scuola. Essa ha affermato che una volta conseguito il diploma, avrebbe guadagnato certamente lo stipendio previsto per il personale diplomato e che con la carenza di personale esistente nel settore, sicuramente avrebbe avuto modo di conseguire un guadagno analogo a quanto indicato nell’impugnativa.
Infine la ricorrente ha fatto valere un grado di invalidità del 100% (cfr. doc. I).
1.7. La CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa, rimandando alle considerazioni espresse nella decisione su opposizione e negli atti allegati e segnalando che anche alla luce delle nuove allegazioni della ricorrente non risulta comprovata, secondo il criterio richiesto dalla giurisprudenza, una fattispecie che permetta di applicare nel caso concreto la disposizione “speciale” dell’art. 24 cpv. 3 OAINF (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se, come sostiene la ricorrente, a torto la CO 1 non abbia considerato quale guadagno assicurato determinante per il calcolo dell’eventuale rendita di invalidità la retribuzione normalmente spettante a un’assistente di cura diplomata e abbia per contro tenuto conto del reddito conseguito quale stagiaire di cure.
2.2. A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. Il medesimo art. 15 al cpv. 3 prevede che nel fissare l’importo massimo del guadagno assicurato conformemente all’art. 18 LPGA, il Consiglio federale determina i relativi proventi accessori e redditi sostitutivi. Inoltre tale disposto permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente (lett. c), qualora l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione.
Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, ogni somma versata all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli art. 5 cpv. 2 LAVS e 6 segg. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 4 OAINF enuncia, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista.
Per evitare l’insorgere di situazioni scioccanti, il legislatore ha delegato al Consiglio federale la competenza di emanare delle norme destinate a stabilire il guadagno assicurato in alcuni casi speciali, per le indennità giornaliere e per le rendite (artt. 23ss. OAINF).
Per quanto qui d'interesse, l'art. 24 cpv. 3 OAINF recita che se l'infortunato, poiché seguiva una formazione professionale, non riceveva il salario di un assicurato completamente formato nello stesso tipo di professione, il guadagno assicurato è determinato, dall'epoca in cui avrebbe concluso la formazione, in base al salario completo che avrebbe ricevuto nell'anno precedente l'infortunio.
A mente di dottrina e giurisprudenza, la citata disposizione dell'ordinanza si applica a quell'assicurato che, al momento in cui è rimasto vittima dell'infortunio, non percepiva il pieno salario vigente nella medesima categoria professionale, giacché si trovava ancora in formazione. Per "formazione professionale" va intesa la sua formazione di base. Allorquando l'assicurato l'ha portata a termine e può quindi esercitare normalmente la sua professione, il guadagno assicurato deve venire determinato secondo il principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF. Tale disposizione legale deve essere applicata anche quando l'assicurato intende in seguito specializzarsi e raggiungere così livelli formativi più elevati (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 332; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1995, p. 89; SJ 1971 p. 231; DTF 102 V 145: "Il [la disposizione speciale di cui all'art. 78 cpv. 4 LAMI, oggi art. 24 cpv. 3 OAINF, n.d.r.] est destiné à permettre de traiter l'assuré, dès le moment où il atteint son plein développement - c'est-à-dire - dès qu'il a acquis sa formation primaire - de la même façon qu'il aurait été s'il avait terminé son apprentissage lors de l'accident. Il s'agit donc d'éviter que l'intéressé ne subisse un préjudice" e DTF 106 V 228).
In una sentenza pubblicata in DTF 106 V 228 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 : TF) ha indicato cosa debba intendersi con il termine di “completamente formato” di cui all’art. 24 cpv. 3 OAINF (cfr. art. 78 cpv. 4 LAMI), ossia:
" (…) wer sein primäres Ausbildungsziel erreicht hat und seinen Beruf normal ausüben kann."
La nostra Massima Istanza, con sentenza U 360/01 del 7 luglio 2003, ha confermato un precedente giudizio di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato chiedente che quale guadagno assicurato gli venisse riconosciuta la retribuzione spettante a una persona a conclusione della formazione in campo aeronautico - formazione complementare che al momento dell’infortunio stava seguendo dopo avere già ottenuto un attestato di capacità professionale di base (elettromeccanico) - invece dell’importo normalmente versato a un elettromeccanico al secondo anno di attività.
L’Alta Corte, contestualmente, ha segnatamente rilevato che:
" (…)
3.1 Come correttamente rilevato dalla Corte cantonale, nell'ambito della giurisprudenza sviluppata in relazione al previgente art. 78 cpv. 4 LAMI, senz'altro richiamabile anche nel presente contesto dell'art. 24 cpv. 3 OAINF, le due norme essendo sostanzialmente corrispondenti (RAMI 1992 no. U 148 pag. 117), il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di soffermarsi sul senso e lo scopo di tale normativa. Mettendo in risalto la necessità di interpretare in senso restrittivo l'ordinamento speciale istituito dall'art. 78 cpv. 4 LAMI, rispettivamente dall'art. 24 cpv. 3 OAINF - questo, per scostarsi il meno possibile dal principio sancito all'art. 78 cpv. 1 LAMI, rispettivamente all'art. 15 cpv. 2 LAINF -, la Corte giudicante ha così precisato i limiti applicativi di tale disposizione, destinata unicamente a quegli assicurati che, in ragione della loro giovane età oppure di circostanze speciali, non dispongono ancora delle capacità fisiche e professionali richieste per esercitare appieno e normalmente la propria attività e la cui capacità lavorativa è senz'altro inferiore a quella di un assicurato più anziano (STFA 1963 pag. 95 consid. 1). Con l'adozione di questa normativa speciale, di carattere eccezionale (DTF 108 V 267 consid. 2a, 96 V 29), si è inteso in particolare evitare che un assicurato, che si appresta a terminare la formazione di base e pertanto percepisce ancora un salario di gran lunga inferiore a quello di un suo collega fresco di diploma, possa essere destinato a ricevere per parte della sua vita una rendita notevolmente inferiore rispetto a quella spettante a quest'ultimo (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 333). Per contro, questa Corte ha osservato che, una volta acquisita la formazione primaria, all'assicurato può essere riconosciuto un rendimento normale e il raggiungimento del pieno sviluppo (STFA 1963 pag. 95 consid. 1; cfr. pure DTF 108 V 267 consid. 2a, 102 V 146 consid. 2). In tal caso, chi, conclusa l'istruzione di base, intende perfezionarsi e compiere una specializzazione ulteriore, non è considerato esercitare un'attività rientrante nel periodo di formazione iniziale o comunque necessaria a tale formazione. La situazione non potendo allora propriamente essere paragonata a quella di un apprendista (STFA 1963 pag. 97), il guadagno assicurato dev'essere determinato secondo le modalità generali sancite dal principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF.
3.2 Queste considerazioni, oltre a trovare ampio consenso nella dottrina (Maurer, op. cit., pag. 332) e ad essere state confermate ancora recentemente da questa Corte (cfr. sentenza dell'8 marzo 2002 in re F., U 286/01, consid. 3b/bb, con la quale il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito che la norma speciale di cui all'art. 24 cpv. 3 OAINF si applica solo in rapporto ad assicurati che si trovano nel periodo formativo di base), armonizzano pure con l'ordinamento vigente nell'assicurazione per l'invalidità. In quest'ultimo ambito, l'art. 26 cpv. 2 OAI recita in particolare che se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli si prepara. Orbene, anche in questo caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha circoscritto il campo di applicazione di tale disposto alla formazione di base (sentenza inedita del 10 marzo 1997 in re W., I 104/96, consid. 2a)."
2.3. Inoltre giusta l’art. 20 cpv. 1 LAINF in caso di invalidità totale, l’ammontare della rendita è pari all’80% del guadagno assicurato; esso è ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale.
Il cpv. 2 di questo articolo enuncia, poi, che all’assicurato che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa corrisponde, in deroga all’articolo 69 LPGA, alla differenza tra il 90% del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all’importo previsto per l’invalidità totale o parziale. La rendita complementare è fissata quando dette rendite concorrono per la prima volta e adeguata solo in caso di eventuale modifica delle parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.
Ai sensi del cpv. 3 dell’art. 20 LAINF il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate, segnatamente circa il calcolo delle rendite complementari in casi speciali.
L’art. 28 cpv. 1 OAINF, afferente alla determinazione del grado di invalidità in casi speciali, prevede che se l’assicurato non ha potuto intraprendere una formazione professionale, provando che questa era stata progettata e conforme alle proprie attitudini, oppure concludere una formazione già iniziata, causa un’invalidità conseguente a un infortunio assicurato, determinante per valutare il grado d’invalidità è il reddito che avrebbe potuto conseguire in quella professione se non fosse stato invalido.
2.4. Nel caso di specie la CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a una rendita di invalidità, in quanto l’importo della rendita AI erogatale superava già il 90% della sua perdita di guadagno ex art. 20 cpv. 2 LAINF. L’assicuratore LAINF resistente ha, infatti, tenuto conto, quale guadagno assicurato determinante, del reddito percepito dall’assicurata svolgendo lo stage di cure presso la __________ di __________ iniziato nel giugno 2002 e della durata di un anno (cfr. doc. D).
L’assicurata ha contestato tale modo di procedere, chiedendo di considerare, ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 OAINF, il salario che avrebbe conseguito un’assistente di cura diplomata, poiché, se non si fosse verificato l’infortunio del 12 marzo 2003, avrebbe seguito tale formazione, ottenuto il relativo diploma e percepito lo stipendio previsto per il personale di cura diplomato (cfr. doc. I).
Il TCA, al riguardo, constata che nel luglio 2000 RI 1 ha conseguito l’attestato di capacità federale quale parrucchiera per signora, dopo aver svolto l’apprendistato dal 1997 al 2000 presso il __________ di __________ (cfr. inc. AI).
Nell’ottobre 2000 essa è stata assunta dal __________ di __________ con una retribuzione lorda di fr. 2'800.-- al mese (cfr. inc. AI).
L’insorgente ha lavorato dal 1° ottobre al 17 novembre 2001.
In seguito essa ha presentato un’inabilità al lavoro al 100% a causa di malattia (cfr. inc. AI).
Il datore di lavoro il 12 aprile 2002 ha, conseguentemente, disdetto il rapporto di impiego con effetto dal 31 maggio 2002 (cfr. inc. AI).
Dal rapporto del 9 aprile 2003 dei Dr. __________ e __________, della Clinica __________, risulta che l’assicurata è stata ricoverata una prima volta alla __________ - trasferita dall’Ospedale __________ di __________ - il 26 novembre 2001. La degenza è durata fino al 31 marzo 2002.
La ricorrente presentava un quadro di grave ansia con crisi di iperventilazione e una grave angoscia. Tale quadro era emerso in seguito al suicidio di una sua cara amica avvenuto qualche giorno prima del ricovero presso l’__________.
Una seconda degenza presso la __________ ha avuto luogo dal 1° aprile 2002 al 7 maggio 2002.
Dal referto citato si evince inoltre che l’assicurata, durante i ricoveri, in diverse occasioni è andata in congedo al domicilio e che nel complesso vi era un discreto miglioramento sul piano relazionale con le figure genitoriali.
Infine i medici hanno segnalato che, "alla dimissione è stato possibile un aggancio con un’attività lavorativa presso la __________ di __________" e che sarebbe stata seguita dal Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, allora capo del servizio psico-sociale di __________ (cfr. inc. AI).
Da una lettera del 18 giugno 2002 del Comune di __________ risulta, infatti, che l’assicurata è stata assunta quale stagiaire presso gli Istituti sociali per anziani del Comune e che lo stipendio ammontava a fr. 951.-- per i primi tre mesi e in seguito a fr. 1’268.-- (cfr. inc. UAI).
Nel “Questionario per il datore di lavoro” l’Ufficio stipendi del Comune di __________, il 15 ottobre 2003, ha indicato che l’insorgente ha iniziato la sua attività il 1° luglio 2002; ha lavorato al 100% fino al 22 febbraio 2003 e che il salario le è comunque stato versato fino al 30 giugno 2003, data corrispondente alla scadenza del contratto (cfr. inc. AI).
Il Dr. med. __________, che è stato sentito dal Presidente del TCA il 20 ottobre 2005 in occasione della precedente causa (cfr. inc. 35.2005.9; consid. 1.1.), ha dichiarato quanto segue:
" (…)
Ho iniziato ad occuparmi della sig.ra RI 1 il 16.11.2001.
La ragazza era stata ricoverata all'__________ a seguito di uno stato depressivo, intervenuto dopo la morte di una sua cara amica. Nella mia funzione di allora sono stato chiamato ad occuparmi di quel caso.
Lo stato di salute dell'assicurata si è rapidamente aggravato per cui è stato necessario un ricovero presso la __________ dove è arrivata il 26.11.2001 ed è rimasta fino al 31.3.2002. Di nuovo è stata ricoverata dal 1.4.2002 al 7.5.2002, poi dal 7.8.2002 al 9.8.2002 (3° ammissione), dal 10.8.2002 al 13.8.2002 (4° ammissione) e dal 6.3.2003 (recte: 5 marzo) al 12.3.2003 (5° ammissione). Successivamente l'assicurata è stata lungamente ospedalizzata presso l'Ospedale __________. Non è più stata ospedalizzata alla __________.
La seguo io ambulatoriamente. Attualmente lavora in un laboratorio protetto (__________ a __________) e vive sotto lo stesso tetto dei genitori a __________.
Il presidente del TCA chiede al teste, in relazione alla 5° ospedalizzazione, quando ha visto l'assicurata e chi ha ordinato il ricovero. Il teste risponde: ho visto l'assicurata il 28.2.2003, mi sono reso conto che era piuttosto ansiosa, aveva disturbi del sonno, era piuttosto insicura, svogliata. Visto che stavo per andare in vacanza, ho avvertito il mio collega Dr. __________ e gli dissi che in caso di chiamata occorreva vedere subito la paziente e se del caso organizzare un ricovero. Ciò che lui ha fatto il 6 marzo 2003, quando ha visto la paziente e l'ha indirizzata al __________ (ricovero coatto). Lì è stata presa a carico dai dottori già menzionati in precedenza. (…)” (doc. XVI inc. 35.2005.9)
Da un verbale allestito dall'assicuratore contro gli infortuni durante l’audizione della direttrice della __________, signora __________, avvenuta il 25 luglio 2003 si evince, poi, che:
" Mi era stato chiesto dal Dr. __________ dell’__________ di impiegare come stagista la signora RI 1 al fine di valutare se era in grado di seguire la scuola di assistente di cura. Lo stage durava un anno. La scuola sarebbe iniziata nel settembre 2003. La ragazza era molto apprezzata anche dagli ospiti. Si è comportata bene. Visto il buon comportamento durante i primi mesi l’avremmo iscritta agli esami. Durante il mese di febbraio ho visto che era molto stanca. Le ho consigliato di consultare il medico. Nel suo reparto si erano verificati alcuni decessi e tale situazione poteva creare uno stress.
(…) La scuola iniziava nel settembre 2003 e cessava nel settembre 2004. la ragazza era contenta della scelta. I suoi colleghi erano soddisfatti del suo comportamento. (…)” (Doc. A7)
La ricorrente, in effetti, è stata iscritta agli esami di ammissione al corso per assistenti di cura che si sarebbero svolti il 31 marzo 2003, come risulta dalla lettera della Scuola cantonale degli operatori sociali di __________ indirizzatale il 10 marzo 2003 (cfr. doc. C).
Il Comune di __________, il 28 ottobre 2004, ha peraltro attestato che l’insorgente era alle dipendenze degli Istituti sociali del Comune per uno stage orientativo (non “protetto”) di un anno e che in seguito la medesima avrebbe dovuto sostenere degli esami di ammissione, superati i quali avrebbe continuato la propria attività presso di loro con uno stipendio invariato (cfr. inc. AI).
2.5. Questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, ritiene che sulla sola base degli atti di causa non è possibile concludere che il guadagno assicurato determinante nel caso dell’insorgente corrisponde al suo salario quale stagiaire presso la __________ di __________.
Infatti, se da una parte, le certificazioni relative allo stato di salute dell'assicurata riassunte dall'assicuratore contro gli infortuni nella decisione su opposizione (cfr. Doc. D, consid. 2.4) potrebbero effettivamente giustificare la conclusione secondo cui la ricorrente non avrebbe comunque concluso la formazione di assistente di cura ed esercitato quell'attività lavorativa, d'altra parte non possono essere ignorate le dichiarazioni rilasciate dalla direttrice della Casa anziani nel luglio 2003, secondo cui l’assicurata era molto apprezzata anche dagli ospiti, si era comportata bene e i suoi colleghi erano soddisfatti del suo comportamento (cfr. consid. 2.4., doc. A7), e, il fatto che la ricorrente era stata iscritta agli esami di ammissione al corso di assistente di cura.
Del resto i problemi di salute accusati dalla ricorrente a partire dalla fine del 2001 e i periodi di inabilità lavorativa con ricoveri presso la __________ presentati anche durante lo stage iniziato nel giugno 2002 presso l’Istituto di __________ non hanno impedito alla responsabile di quest’ultimo di formulare una valutazione positiva dell’attività prestata dall’assicurata e di ritenerla in grado di affrontare gli esami di ammissione.
Il rapporto medico del 17 settembre 2003 redatto dal Dr. med. __________ all’attenzione dell’AI, secondo cui l’assicurata era incapace al lavoro al 100% dal dicembre 2001 con già dal 2002 una diagnosi di esordio psicotico concomitante al decesso dell’amica e abuso di sostanze psicoattive (cfr. inc. AI), non risulta, dal canto suo, sufficiente per escludere un’evoluzione formativa e professionale quale assistente di cura dell’assicurata.
Allo stesso va, in effetti, opposta la circostanza concreta che l’insorgente, dalla fine di giugno 2002 al 22 febbraio 2003, ha in ogni caso effettuato lo stage presso la Casa anziani di __________ (cfr. consid. 2.4.). Anche l'AI ha peraltro ritenuto rilevante la limitazione della capacità lavorativa dell'assicurata dal febbraio 2003 (inizio dell'anno di attesa), con attribuzione di una rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2004 (cfr. inc. AI).
Secondo questo Tribunale la CO 1 avrebbe dovuto, prima di decidere circa il guadagno assicurato dell’insorgente, perlomeno richiedere al Dr. med. __________, in primo luogo, delle delucidazioni in merito alla sua attestazione del 17 settembre 2003 e, in secondo luogo, e soprattutto se riteneva o meno l’assicurata, dal profilo delle condizioni di salute, in grado di superare gli esami di ammissione al corso di assistente di cura, di seguire tale formazione, di ottenerne il diploma e di svolgere quell'attività professionale.
Al contrario la parte resistente, a questo proposito, non ha interpellato alcun medico specialista, limitandosi a richiedere un apprezzamento al medico fiduciario Dr. med. __________, spec. in chirurgia e medicina infortunistica, per quanto attiene alle problematiche organiche di cui è affetta l’assicurata al fine della determinazione dell’entità dell’IMI (cfr. doc. M8).
2.6. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
In proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.
L’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura, come visto, non ha interpellato il medico psichiatra curante, né un altro medico specialista, al fine di appurare la capacità dell’assicurata di affrontare con successo la formazione professionale di assistente di cure, di cui lo stage effettuato presso la __________ di __________ dal giugno 2002 costituiva la parte orientativa atta a valutare dal profilo pratico l’idoneità della ricorrente a tale attività.
L’apprezzamento del Dr. med. __________, o comunque di un altro medico psichiatra, sarebbe, invece, stato determinante, visto che, per i motivi già ampiamente esposti al considerando precedente, la documentazione medica di cui disponeva l’assicuratore LAINF in relazione alla precedente vertenza (inc. 35.2005.9), se raffrontata alle dichiarazioni della direttrice della __________ di __________ (cfr. consid. 2.5.), non risultava sufficiente e imponeva un complemento istruttorio.
La CO 1 ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF 8C_704/2007 del 9 aprile 2008).
2.7. Si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore LAINF resistente perché disponga accertamenti specialistici più approfonditi riguardo alla capacità della ricorrente - ritenuto il suo stato di salute senza gli esiti dell’infortunio del marzo 2003 - di seguire la formazione di assistente di cura e di ottenere il relativo diploma (cfr. consid. 2.5.).
Nell’ipotesi in cui dalle ulteriori indagini risulti che l’assicurata avrebbe potuto conseguire il diploma di assistente di cura come progettato e iniziato a concretizzare tramite lo stage presso la __________ di __________, andrà verificato se tale formazione costituisce, nel caso concreto, una formazione di base ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 OAINF.
In effetti dai documenti all’inserto non emerge in modo chiaro per quali ragioni l’assicurata non ha più continuato a svolgere la professione di parrucchiera, ma dal giugno 2002 ha iniziato uno stage di assistente di cure.
Più specificatamente, non è dato sapere se lo svolgimento dell’attività di parrucchiera non era più esigibile per motivi di salute.
In proposito giova ribadire che l’assicurata ha iniziato a essere seguita dal Dr. med. __________ nel novembre 2001 a seguito di un ricovero prima all’__________ e in seguito alla __________ e che precedentemente a tale data non risulta essere stata sottoposta ad alcun trattamento psichiatrico (cfr. inc. AI).
E’ vero che, come esposto sopra, il Dr. med. , nell’aprile 2003, ha affermato che alla dimissione del ricovero del maggio 2002 è stato possibile un aggancio con un’attività lavorativa presso la __________ di __________ e che la direttrice dell’istituto ha riferito che le era stato chiesto dal Dr. __________ dell’ di impiegare come stagista l’assicurata al fine di valutare se era in grado di seguire la scuola di assistente di cura (cfr. consid. 2.4.).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che ciò non è ancora sufficiente per concludere che l’insorgente non fosse più in grado, a causa del suo stato di salute, di essere impiegata quale parrucchiera.
Tale quesito deve essere risolto facendo capo all’ausilio del Dr. med. __________ ed eventualmente del Dr. med. __________.
Soltanto, quindi, nel caso in cui la ricorrente, da una parte, era impossibilitata a esercitare normalmente la professione di parrucchiera per la quale aveva conseguito nel 2000 il certificato di capacità federale (cfr. consid. 2.2.; 2.4.) e, dall’altra, senza il verificarsi del sinistro del marzo 2003 sarebbe stata in grado di seguire il corso di assistente di cura e ottenere il relativo diploma, andrà applicato l’art. 24 cpv. 3 OAINF.
L’assicuratore LAINF resistente prenderà allora in considerazione, a titolo di guadagno assicurato, il reddito quale assistente di cura diplomata.
In tal caso, inoltre, prima di pronunciarsi nuovamente sul diritto dell’insorgente a una rendita di invalidità, la CO 1 determinerà il grado di invalidità presentato dall’assicurata, tenendo presente quanto esposto al consid. 2.3.
Al riguardo è utile osservare che nella decisione del 16 marzo 2007 l’Istituto assicuratore ha indicato che, siccome la rendita AI superava il 90% della perdita di guadagno della ricorrente, appariva superfluo entrare in merito all’eventuale grado di invalidità post-infortunistico (cfr. consid. 1.3.; doc. A29).
Qualora per contro, uno dei due requisiti cumulativi appena esposti sopra (impossibilità a esercitare la professione di parrucchiera e in grado di seguire con successo la formazione di assistente di cure senza il sinistro del marzo 2003) non sia adempiuto, l’assicuratore LAINF si fonderà sul reddito da stagiaire presso la __________ ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 LAINF.
2.8. Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un sindacato, ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’assicuratore LAINF resistente (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla CO 1 affinché proceda come indicato ai consid. 2.5.; 2.7.
La CO 1 verserà, inoltre, all’assicurata l’importo di fr. 1’000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti