Raccomandata
Incarto n. 35.2008.11
mm/DC/td
Lugano 17 novembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 gennaio 2008 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 11 agosto 2006, RI 1 - nato nel 1950, dipendente delle __________ in qualità di macchinista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, si trovava all’interno di una locomotrice, quando ha avuto luogo un corto circuito dell’alta tensione con deflagrazione e entrata in funzione del sistema antincendio (luminoso e acustico).
L’otorinolaringoiatra dott. __________, che l’assicurato ha consultato il 21 agosto 2006, ha diagnosticato una ipoacusia bilaterale medio-severa nelle frequenze acute e ha attestato una inabilità lavorativa completa (doc. 5).
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha corrisposto le prestazioni di legge (doc. F).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione formale del 12 novembre 2007, ha negato l’eziologia traumatica all’ipoacusia bilaterale e, d’altra parte, ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 13 novembre 2007 (doc. 21).
Interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 29 e 31), l’opposizione è stata respinta dall’CO 1 in data 21 gennaio 2008.
In particolare, l’assicuratore infortuni ha negato la propria responsabilità anche per quanto riguarda i disturbi psichici lamentati da RI 1, in quanto non si troverebbero in una relazione di causalità, né naturale né adeguata, con il sinistro dell’agosto 2006 (doc. 40).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13 febbraio 2008, RI 1, patrocinato dall’avv. __________, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conferma della decisione del 26 gennaio 2007 mediante la quale l’amministrazione aveva originariamente riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha innanzitutto rilevato che lo stesso medico di fiducia dell’CO 1 aveva ammesso che l’acufene costituisce una conseguenza naturale del sinistro assicurato (doc. I, p. 3s.).
D’altro canto, per quanto concerne l’ipoacusia bilaterale, egli ha sostenuto che le certificazioni dei dottori __________ e __________ non possono bastare per valutare in maniera attendibile l’aspetto eziologico. Questo alla luce della circostanza che l’ultimo audiogramma tonale eseguito prima dell’evento traumatico in discussione era risultato normale e del parere divergente enunciato dai suoi curanti, i dottori __________ e __________ (doc. I, p. 4-6).
A proposito dell’adeguatezza del nesso causale, RI 1 ha fatto valere che, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, una rumorosa deflagrazione avvenuta all’interno di una locomotiva è idonea a causare il danno alla salute di cui è portatore. A sua volta, un tinnito persistente nel tempo è idoneo a determinare depressioni e disturbi psicologici (doc. I, p. 7).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. Con ordinanza del 24 aprile 2008, questa Corte ha ordinato una perizia giudiziaria affidandone l’esecuzione al Prof. dott. __________, Capo del Servizio di otologia e otoneurologia dell’Ospedale universitario di __________, al quale è stata data facoltà di far capo a uno specialista in psichiatria (doc. VI).
1.6. Nel corso del mese di maggio 2008, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. VII + allegati), la quale è stata trasmessa all’esperto giudiziario ai fini peritali.
1.7. Il referto del dott. __________, unitamente a quello dello psichiatra Prof. dott. __________, sono pervenuti al TCA in data 25 settembre 2008 (doc. XIII + allegati) e sono stati immediatamente intimati alle parti per osservazioni (doc. XIV).
1.8. Il 10 ottobre 2008 l’assicurato ha informato il Tribunale di non avere osservazioni da formulare (doc. XV + allegato).
L’istituto assicuratore convenuto, da parte sua, ha preso posizione in data 20 ottobre 2008, producendo un apprezzamento del dott. __________ della Divisione di medicina assicurativa di Lucerna (doc. XVI + allegato).
Il ricorrente ha potuto esprimersi sul contenuto del rapporto del 14 ottobre 2008 del dott. __________ (doc. XIX).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato oppure no a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 13 novembre 2007.
Più concretamente, il TCA dovrà esaminare se i disturbi, organici (tinnito e ipoacusia bilaterale) e psichici, di cui ancora soffre RI 1, costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’evento infortunistico occorsogli nel mese di agosto 2006.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.5.1. Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.5.2. Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.5.3. Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.
La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i disturbi somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
In questo contesto è utile segnalare che, nella DTF 134 V 109, il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di traumi del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha parzialmente modificato i criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità dell’infortunio, devono eventualmente essere considerati nella valutazione dell’adeguatezza.
L'Alta Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo psichico abnorme post-infortunistico (cfr. DTF 134 V 109, consid. 6.1 e STF 8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).
2.5.4. Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid. 4a).
2.6. Dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di negare la propria responsabilità a proposito dell’ipoacusia bilaterale presentata dal ricorrente e, tenuto conto dei soli postumi residuali dell’infortunio, di porre termine alle proprie prestazioni a far tempo dal novembre 2007, è stata presa essenzialmente in base alle certificazioni dei dottori __________ e __________, entrambi spec. FMH in ORL.
Consultato, la prima volta, il 21 agosto 2006, il dott. __________, con referto del 2 ottobre 2006, ha affermato di non potere escludere, citiamo: “un danno di tipo sonotraumatico su esplosione.” (doc. 6).
Con rapporto del 23 ottobre 2006, il medesimo specialista, diagnosticata una ipoacusia bilaterale media-severa nelle frequenze acute, ha invece precisato che, citiamo: “la curva audiometrica corrisponde piuttosto ad una curva di presbiacusia sulla quale eventualmente può esser aggiunto un trauma acustico.” (doc. 5).
Il dott. __________ ha confermato la natura morbosa dell’affezione otologica con il suo referto del 26 marzo 2007 (doc. 27: “Il 23.03.07 (giorno che ho ricevuto la sua lettera), insistentemente il paziente mi chiede di riverificare lo stato uditivo. L’audiometria del 23.03.07 non è migliorata. Un abbassamento dell’udito d’origine traumatica, così perfettamente simmetrico, toccando ambedue le orecchie, è poco probabile. La curva assomiglia piuttosto ad un abbassamento progressivo e lento dell’udito nelle frequenze acute. (…). Inoltre, questo tipo d’udito ha tendenza a peggiorare in modo lento e progressivo. Si chiama presbiacusia, ed è la perdita lenta e fisiologica dell’udito con il passare degli anni.” (doc. 27 - il corsivo è del redattore).
Da parte sua, il dott. __________, preso atto delle conclusioni scaturite dall’analisi tecnica dell’evento (cfr. doc. 10: “Das Impulskriterium wurde nicht überschritten.”), ha sostenuto che la nota ipoacusia bilaterale si trovava in nesso causale con una presbiacusia, avallando in tal modo la valutazione del dott. __________.
Tuttavia, sempre secondo il medico di fiducia, ritenuto che dall’infortunio in poi l’assicurato ha sofferto di un tinnito, il caso doveva essere riconosciuto quale trauma acuto specifico dell’udito (doc. 11).
Unitamente alla propria impugnativa, RI 1 ha prodotto ulteriore documentazione medica.
Per il dott. __________, spec. FMH in ORL e chirurgia cervico-facciale, la perdita percettiva oggettivata grazie all’audiogramma, non poteva essere addebitata unicamente a una presbiacusia. In effetti, a suo dire, vi era, citiamo: “… oltre alla perdita fisiologica un’ulteriore perdita dovuta a danno dell’orecchio interno. Un danno di questo tipo può essere dovuto all’esposizione a rumore cronico (con allora sviluppo lento sull’arco di più anni) o a un trauma acustico importante (come un’esplosione). Un confronto con audiogrammi precedenti può aiutare a fare chiarezza al riguardo. Si noti che un importante trauma acustico subito da vicino può danneggiare entrambe le orecchie, e portare quindi anche ad una perdita più o meno simmetrica.”.
In merito al tinnito, lo specialista privatamente consultato dall’assicurato ne ha evidenziato la, citiamo: “… chiara relazione temporale con il trauma subito.” (doc. M), circostanza che egli ha ancora ribadito con la certificazione del 12 febbraio 2008 (doc. S: “In base alla documentazione esaminata e all’anamnesi nel caso in questione, sembra esservi una chiara relazione temporale con il trauma, che ne è quindi con ogni probabilità stata la causa.”).
Con rapporto dell’8 febbraio 2008, il dott. __________, medico generalista, si è dichiarato poco convinto della tesi della presbiacusia, in quanto, citiamo: “… in possesso, come i due colleghi specialisti sopra citati, di un audiogramma dell’1.09.05 eseguito dal Servizio Medico delle __________ nel quale si evidenziava una perdita di 30 dB ad una frequenza di 4'000 Hz e una perdita di 40 dB ad 8'000 Hz e questo 10 mesi prima dell’infortunio. Una perdita di 60 dB rendeva poco probabile la diagnosi di perdita progressiva evolutiva e fisiologica, anche se peggiorata momentaneamente dall’evento infortunistico.” (doc. N).
2.7. Allo scopo di chiarire la fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale, in data 24 aprile 2008, ha ordinato una perizia a cura del Prof. dott. __________, Capo del Servizio di otologia e otoneurologia presso l’Ospedale universitario di __________.
L’esame dell’assicurato, eseguito dal Prof. __________ unitamente alla dott.ssa __________, medico aggiunto, ha avuto luogo il 19 agosto 2008 (doc. XIII1, p. 1).
Il perito giudiziario, ricostruita l’anamnesi e preso atto degli esiti del bilancio uditivo effettuato all’occasione, ha immediatamente dichiarato di non poter condividere le conclusioni a cui erano pervenuti i dottori __________ e __________ (e su cui l’amministrazione aveva fondato la decisione impugnata), per le seguenti ragioni:
" Primo : Je n'ai vu aucun rapport discutant de la rapidité d'installation de cette prétendue presbyacousie. Or, il y a dans le dossier un audiogramme du 01.09.2005, fait dans le cadre des contrôles réguliers des conducteurs de locomotive aux CFF. Cet audiogramme montre une très discrète élévation des seuils dans les fréquences aigués, atteignant 30 dB à 8000 Hz. L'audiogramme que nous avons refait le jour de la consultation est identique au premier audiogramme réalisé par le Dr __________ en date du 21.08.2006, soit quelques jours après l'incident. Les seuils sont à 90 dB à 4000 Hz! Je ne connais pas de cas de presbyacousie qui s'installe aussi subitement et qui se stabilise à ce niveau de perte pendant les 2 années qui suivent. J'ai pris la peine de rapporter sur le même graphique les courbes de l'audiogramme du 01.09.2005 et du premier audiogramme réalisé chez le Dr __________ après l'incident, les courbes du 21.08.2006. Je joins en annexe ce graphique.
Secundo : Il est issu d'une famille de 5 enfants dont il est le cadet et aucun de ses frères et soeurs ne souffre de problème auditif. Il a 3 enfants de 22, 25 et 28 ans qui tous ont une bonne audition. Ses parents décédés à 60 et 65 ans n'ont jamais porté d'appareil acoustique laissant penser que l'audition était correcte. Il n'y a donc pas d'anamnèse familiale de presbyacousie chez Mr RI 1.
Tertio : La forme des courbes d'un audiogramme tonal est peu spécifique. Toutefois, chez Mr RI 1, on voit que les seuils sont meilleurs à 8000 qu'à 4000 Hz. Une telle encoche suggère plutôt une atteinte traumatique qu'une presbyacousie.
Quarto : On sous-entend que la symétrie des courbes n'est pas caractéristique d'un traumatisme acoustique, le plus souvent unilatéral. Or, dans la situation de Mr RI 1, il n'est pas du tout surprenant que l'atteinte soit bilatérale puisque Mr RI 1 était dans la locomotive au moment de l'explosion et que dans cette situation, il est très vraisemblable que l'onde de choc touche les 2 oreilles.
Quinto : En dehors d'un traumatisme acoustique, quelles pourraient être les causes d'une si subite perte de l'audition, symétrique? Il pourrait s'agir d'une toxicité. Mais le malade ne prend aucun médicament compatible avec cette hypothèse. Il pourrait aussi s'agir d'une surdité brusque bilatérale. Cette situation est rarissime. Si elle touche un sujet avec une audition aussi bonne que celle que Mr RI 1 avait avant l'incident, le malade est effrayé et court chez le médecin avec une sensation de surdité totale. Or Mr RI 1 n'a jamais consulté d'ORL entre le 01.09.2005 et l'incident. Il aurait donc fallu qu'il fasse une surdité brusque entre l'incident et le 21.08.2006. C'est tout simplement invraisemblable ! ! !
Sexto : Le Dr __________ se fie à des mesures acoustiques pour donner son opinion sur la situation. Or rien n'indique que les mesures ont été faites lors d'une explosion semblable à celle vécue par Mr RI 1. Je serais très surpris d'apprendre que les CFF ont sacrifié le moteur d'une locomotive pour reproduire expérimentalement les conditions de l'accident du 11.08.2006."
(doc. XIII1)
L’esperto ha quindi affermato di non avere riserve di sorta a concludere che la perdita uditiva di cui soffre RI 1, è certamente di eziologia traumatica. La lesione in questione correla del resto con i disturbi da lui lamentati, con le difficoltà a localizzare i suoni e di comprensione, con l’intolleranza al rumore nonché con gli acufeni (doc. XIII1, p. 3).
Rispondendo ai quesiti sottopostigli, l’esperto giudiziario ha ribadito che l’esistenza di una relazione di causa a effetto tra il trauma dell’11 agosto 2006 e i noti disturbi dell’udito è, citiamo: “… évidente sur la base de l’histoire du malade et sur la rapidité avec la quelle la chute importante s’est installée. Il n’y a pas d’autre cause vraisemblable possible.” (doc. XIII1, risposta al quesito n. 4a - il corsivo è del redattore).
Inoltre, secondo il Prof. __________, non vi sono provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare lo stato di salute dell’insorgente, di modo che esso va considerato ormai stabilizzato (doc. XIII1, risposta al quesito n. 5a: “Malheureusement non. Aucun médicament ne permet de restaurer l’audition ni de mettre fin aux acouphènes. Un appareil acoustique permet d’améliorer un peu l’audition mais la discrimination, c’est-à-dire la capacité à distinguer les interlocuteurs, reste souvent mauvaise.”).
Infine, rispondendo al primo dei quesiti proposti dal TCA, il perito giudiziario ha indicato che il tinnito, conseguenza naturale del sinistro assicurato, va considerato di livello “grave” ai sensi della relativa tabella edita dalla Divisione medica dell’CO 1 e, pertanto, che corrisponde a una menomazione all’integrità del 5% (doc. XIII1, p. 3: “… il peut être considéré comme “grave” étant permanent, d’intensité sonore subjective marquée, gênant le repos, empêchant souvent l’endormissement, perturbant les occupations réclamant de la concentration et une ambiance calme.”).
2.8. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni alle quali é giunto il Prof. dott. __________, autorevole specialista proprio nella materia che qui interessa.
In effetti, il suo referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, l’esperto giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
Del resto, il dott. __________, con il suo apprezzamento del 14 ottobre 2008 (doc. XVI bis), non ha messo in luce elementi tali da far sorgere dei dubbi circa la fondatezza della perizia __________.
A suo avviso, da quest’ultimo documento trasparirebbe una certa sopravalutazione della sintomatologia lamentata dal ricorrente, come lo dimostrerebbe la circostanza che il dott. __________ ha riferito di un forte tinnito interessante l’intera testa, mentre invece dagli atti risulterebbe che l’acufene riguardava soltanto l’orecchio sinistro.
In proposito, il TCA si limita ad osservare che la presenza di acufeni bilaterali era stata refertata dal dott. __________, già in occasione della consultazione del 21 agosto 2006 (cfr. doc. 7). D’altro canto, l’otorinolaringoiatra dott. __________ ha diagnosticato un, citiamo: “Tinnito principalmente all’orecchio sinistro …” (doc. M), dove l’utilizzo dell’avverbio “principalmente” consente di presumere che, sebbene di minore intensità, un acufene sia presente anche a destra.
Anche l’accenno all’esito dell’analisi tecnica compiuta a suo tempo presso la Divisione di fisica dell’CO 1, non è atto a scalfire il valore probatorio del referto peritale. In effetti, il Prof. __________ ha giustamente rilevato che la valutazione è stata eseguita su dati teorici, simulati e che nulla prova che siano effettivamente comparabili a quelli reali. Del resto, a rendere verosimile la tesi dell’eziologia traumatica della perdita dell’udito, concorrono cinque altri argomenti, che l’esperto ha puntualmente descritto a pagina 2s. del suo rapporto.
In conclusione, il TCA ritiene dunque provato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, posteriormente al 12 novembre 2007, RI 1 ha continuato a presentare dei disturbi organici (ipoacusia percettiva e tinnito) in relazione di causalità, naturale e adeguata (cfr., in proposito, la giurisprudenza citata al consid. 2.5. in fine), con l’evento infortunistico dell’11 agosto 2006.
2.9. Nel decorso post-infortunistico, l’assicurato ha presentato anche dei disturbi psichici.
Dagli atti di causa si evince infatti che RI 1, a contare dal luglio 2007, è entrato in cura presso il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, in ragione di uno, citiamo: “… stato di patimento psichico a causa del quale la lucidità mentale e le funzioni cognitive risultano compromesse al punto da rendergli difficoltoso qualsiasi tipo di decisione concernente il proprio futuro lavorativo.” (allegato al doc. 31).
Dal mese di settembre 2007 in poi, l’assicurato è passato in cura dello psichiatra dott. __________ (doc. W).
Con il suo referto del 29 novembre 2007, il dott. __________ ha formulato la diagnosi di, citiamo: “sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta nel quadro di un’esposizione ad una situazione professionale stressante, improvvisa e grave, con conseguente lesione organica associata a una complessa reazione psicopatologica di tipo misto: psico-fisica, somato-psichica, socio-psicologica.”, esprimendosi quindi nei termini seguenti riguardo alla patogenesi del disturbo:
" In questo caso ad essere danneggiato è l’equilibrio mentale della persona, che può comportare un’alterazione delle funzioni psichiche superiori in modo temporaneo o permanente.
Nel caso del signor RI 1 ci troviamo infatti confrontati con una Sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta nel quadro di un’esposizione ad una situazione professionale particolarmente stressante, acuta e grave, con conseguente e consecutiva reazione psicofisica e psicosociale.
Vista la mancata assistenza, l’aiuto e una adeguata presa a carico specifica da parte del datore di lavoro e di specialisti del settore medico-infortunistico - come sempre dovrebbe avvenire in questi casi - la situazione del signor RI 1 ha preso una strutturazione ed un’organizzazione psicodinamica e psicosociale permanente, cronica, invalidante.
Il signor RI 1 ha vissuto un evento che ha implicato lesioni significativamente importanti e una minaccia altrettanto marcata per la sua salute psicofisica come pure per coloro che in quel momento avrebbero potuto trovarsi insieme a lui.
Ciò ha provocato una paura intensa mista a un senso pervasivo di impotenza.
Tale esperienza rivive sottoforma di frequenti ricordi intrusivi legati all’esperienza stessa, attraverso pensieri, immagini, flashbacks.
Egli riferisce anche di una difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno e comunque di essere soggetto a frequenti episodi onirici spiacevoli riguardanti l’evento.
Ciò influisce anche sulla sua capacità di prestare attenzione o di mantenere la concentrazione durante il giorno.
In sintesi compromette tutte le sue facoltà cognitive, volitive, affettive e relazionali."
(doc. R - il corsivo è del redattore)
Per quanto qui d’interesse, lo psichiatra curante ha inoltre precisato che, citiamo:
" Quanto al nesso di causalità tra l’evento lesivo ed il disturbo psichico, partendo dal presupposto che tale fatto è stato una conditio sine qua non nella genesi della lesione, procedendo con un ragionamento controfattuale, si deduce con estrema chiarezza che, se non si fosse verificato il guasto alla locomotrice, il signor RI 1 sarebbe stato ben lieto di occupare tuttora il suo posto di lavoro."
(doc. R, p. 4)
Agli atti figura un secondo referto del dott. __________, datato 4 febbraio 2008, del tenore seguente:
" Il signor RI 1 soffre tuttora gravemente la conseguenza dell’incidente succitato, da allora ha portato con sé una sfiancante attesa, l’umiliante minaccia di licenziamento malgrado la malattia; la negazione da parte delle __________ dell’esistenza dell’incidente; la disattesa promessa di reinserimento (dopo il III. colloquio di servizio a __________ con il signor __________); sparizione di documenti (rapporti di lavoro) da parte dell’amministrazione; negazione dell’esistenza di testimoni oculari da parte della giurista __________, patrocinatrice delle __________ (successivamente smentita da due testimonianze scritte e poi smentite); angosciato per non essere creduto più da nessuno.
Il Vs. dipendente è rimasto avvilito, frastornato, gravemente ferito nella dignità e nell’orgoglio.
Confermiamo a questo punto il peggioramento delle condizioni psicopatologiche e generali del signor RI 1 e la compromissione assoluta delle risorse valetudinarie, ma anche affettive e in parte cognitive.”
(doc. O)
Nel corso del mese di febbraio 2008, l’assicurato è stato periziato, per conto del datore di lavoro, dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Con il relativo rapporto, datato 19 febbraio 2008, il dott. __________ ha diagnosticato una depressione grave con sintomi incongrui all’umore di tipo persecutorio e rivendicativo (ICD10-F32.3), nonché dei tratti ossessivi di personalità, e ha dichiarato RI 1 non più in grado di esercitare la professione di macchinista, così come altre attività alternative (doc. Z, p. 5).
Nell’ambito degli accertamenti peritali disposti dal TCA, lo stato di salute psichica dell’insorgente è stato indagato dal Prof. dott. __________, responsabile del Servizio di accoglienza, di urgenza e di intervento psichiatrico dell’Ospedale Universitario di __________.
In base alla sua valutazione, l’assicurato lamenta, oltre alle sequele dirette (organiche) del sinistro dell’agosto 2006, una grave sindrome di burn-out che si trova in un rapporto di causalità diretta con le vicissitudini legate alla valutazione medica e amministrativa del suo caso (doc. XIII 3, p. 2: “En conclusion il existe, en plus du rapport causal direct (signalé per l’expert ORL) entre trauma et perte d’ouïe, une grave syndrome de burn-out. Il existe un rapport causal direct et suffisant entre le handicap supplémentaire qui s’est ainsi établi sur le plan psycho-émotionnel et les vicissitudes de l’évaluation médicale et administrative du cas de Mr RI 1.”).
A suo avviso, dunque: “Mr RI 1 a été boulversé par un accident caractérisé par une expérience d’horreur et d’effroi qui est caractéristique des états de stress aigu DSM IV-R. Ce syndrome s’est amendé, comme il arrive le plus sovent dans les réactions traumatiques, mais a ressurgi ensuite sous forme de syndrome de burn-out. Ici, nous n’observons pas, en effet, de syndrome d’intrusion de la pensée, dissociation, hyperarousal, évitement de longue durée comme cela est le cas du trouble de stress post-traumatique classique. Il existe par contre un état dépressif majeur avec une note dominante de démoralisation et d’anxiété. (…). … une observation plus fine montre que le patient ne s’était pas totalement remis de sa réaction traumatique aigüe et que celle-ci a été donc brusquement réactivé par le stress supplémentaire infligé par ses supérieurs. Cette situation a été décrite dans la suite des névroses de guerre (lorsque le tort subi n’est pas seulement pas reconnu et devient notamment une raison d’exclusion ou de persécution), mais aussi dans les situations de harcèlement et de mobbing, de la vie civile.”
Secondo il Prof. __________, RI 1 presenta un’invalidità completa, non sensibile alle misure terapeutiche, né a provvedimenti di riformazione professionale (doc. XIII 3, p. 2).
2.10. Conformemente alla giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di causalità naturale è adempiuta quando si può ammettere che, senza l’evento infortunistico, il danno non si sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto allo stesso modo. Non è comunque necessario che l’infortunio rappresenti la causa unica o immediata del danno: è sufficiente che il sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia provocato il danno - fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti come la conditio sine qua non di quest’ultimo (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota 79; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51).
Secondo l’esperto giudiziario, la diagnosticata grave sindrome di burn-out è apparsa quando il disturbo da stress post-traumatico (che, come tale, costituiva una conseguenza diretta dell’evento infortunistico assicurato), era ancora in fase di guarigione (doc. XIII 3, p. 1: “… le patient ne s’était pas totalement remis de sa réaction traumatique aigüe et que celle-ci a été donc brusquement réactivé per le stress supplémentaire infligé par ses supérieurs.” - il corsivo è del redattore), motivo per cui è ragionevole ritenere che l’insorgenza della patologia che affligge ancora attualmente il ricorrente sia stata in ogni caso favorita dallo stato psichico imputabile all’infortunio e, quindi, che ne rappresenti una conseguenza naturale parziale.
In una sentenza U 71/02 del 27 marzo 2003 consid. 6.1, il TFA, dopo avere ricordato che un’elaborazione psichica inadeguata (scompenso) rientra, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, fra le caratteristiche di un tinnito molto grave, ha peraltro affermato che, citiamo: “Begleitende somatische Beschwerden wie Schwindel oder abnorme Lärmempflindlichkeit begünstigen die Dekompensation, ebenso vorbestehende depressive oder anderweitige psychische Prädispositionen oder erschwerende soziale Umstände.” (il corsivo è del redattore).
Del resto, anche ragionando in termini di conditio sine qua non, occorre concludere che la problematica psichica dell’assicurato, si trova in relazione di causalità con il sinistro dell’11 agosto 2006. Infatti, qualora quest’ultimo evento non fosse insorto, RI 1 non soffrirebbe di un’ipoacusia bilaterale medio-severa (né di un tinnito), avrebbe quindi continuato a svolgere normalmente la propria professione di macchinista e, pertanto, non sarebbe entrato in conflitto con il proprio datore di lavoro (anche per il fatto che quest’ultimo ha sollevato dei dubbi circa l’effettiva esistenza di un danno organico, da lui giustamente attribuito all’infortunio - cfr. doc. XIII), ciò che, in base alla perizia del Prof. dott. __________, rappresenta la causa diretta del danno alla salute psichica attuale.
Non a caso lo stesso medico fiduciario dell’CO 1, dott. __________, nel commentare la perizia giudiziaria, ha dichiarato che, per quanto riguarda i disturbi psichici, si tratta di una questione di adeguatezza (doc. XVI bis, p. 2: “Was die psychiatrischen Beschwerden anbetrifft, so handelt es sich diesbezüglich letztendlich um eine Frage der Adäquanz.“), riconoscendo in tal modo implicitamente l’esistenza della causalità naturale.
In proposito, il patrocinatore dell’assicuratore resistente, in data 20 ottobre 2008, ha peraltro dichiarato che le conclusioni del sanitario appena menzionato, citiamo: “… vengono fatte proprie dall’Istituto.” (doc. XVI).
In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi psichici denunciati dall’insorgente costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio dell’11 agosto 2006.
2.11. Si tratta ora di esaminare se la problematica psichica rappresenta una conseguenza (anche) adeguata dell’evento infortunistico assicurato.
Il TCA osserva che in occasione dell’infortunio dell’agosto 2006, RI 1 ha segnatamente riportato un tinnito bilaterale.
Nelle sentenze U 71/02 del 27 marzo 2003 e U 116/03 del 6 ottobre 2003 (quest’ultima pubblicata parzialmente in RAMI 2004 U 505 p. 246ss.), il TFA ha stabilito che la giurisprudenza relativa al carattere adeguato della relazione di causalità tra disturbi psichici e un infortunio assicurato, non è applicabile nel caso in cui il sinistro abbia causato un tinnito e che quest’ultimo abbia, a sua volta, provocato delle turbe psichiche.
In questi casi, secondo la giurisprudenza appena evocata, occorre fondarsi sulla formula abituale relativa al corso ordinario delle cose e all’esperienza generale della vita, ritenuto che il rapporto di causalità va di principio riconosciuto in presenza di un tinnito molto grave oppure grave.
L’Alta Corte ha peraltro precisato che affinché i disturbi psichici possano essere qualificati quale effetto del tinnito di origine traumatica, essi ne devono rappresentare, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, la conseguenza diretta. La qualificazione delle turbe psichiche quale conseguenza diretta del tinnito oppure quale esito secondario, rispettivamente quale mera patologica psichica, deve essere operata in base alla documentazione medica (cfr. STFA U 71/02 succitata, consid. 6.2).
La già citata sentenza federale U 71/02 del 27 marzo 2003 concerne un assicurato che, a causa di una caduta da un’altezza di tre metri accompagnata, fra l’altro, da una commotio cerebri, aveva riportato, immediatamente dopo il sinistro, soprattutto un tinnito bilaterale molto grave e, solo in un secondo tempo, una problematica psichica.
Amministrazione e tribunale cantonale, facendo capo a una perizia neuro-otologica, avevano concluso che il tinnito era espressione di una patologia psichica, la quale, facendo difetto l’adeguatezza del nesso causale, non poteva impegnare la responsabilità dell’assicuratore infortuni. A loro avviso, dalla documentazione medica agli atti non emergevano elementi tali da concludere che la problematica psichica si era sviluppata a causa del tinnito.
L’Alta Corte ha deciso differentemente. Essa ha ritenuto decisiva la circostanza che il tinnito era insorto in concidenza con il sinistro, mentre che l’apparizione delle turbe psichiche era avvenuta qualche tempo dopo. Quindi, facendo applicazione della formula abituale dell’adeguatezza, ovvero secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita (cfr. consid. 6.2: “Bezogen auf den vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt heisst dies, dass bei der psychischen Fehlverarbeitung (Dekompensation) eines durch Unfall verursachten Tinnitus, welche bei einem sehr schweren Tinnitus gleichsam zu dessen Charakteristik gehört, der adäquate Kausalzusammenhang nach der normalen Adäquanzformel, d.h. nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung, und nicht
" Entsprechend differenzierte ärztliche Berichte liegen zwar nicht vor, doch ist auf Grund der Aussagen im neurootologischen Untersuchungsbericht des SUVA-Arbeitsmediziners Dr. med. Z.________ (vgl. Erw.5.1) erstellt, dass der zentral fixierte und dekompensierte sehr schwere Tinnitus des Beschwerdeführers primär unfallbedingt ist. Auch wenn es der Aussage des Arztes an Klarheit mangelt, so hat er eine Verbindung zwischen dem Unfallereignis und dem Tinnitus eindeutig bestätigt, dabei aber sinngemäss (und richtig) zu verstehen gegeben, dass es sich bei der Beurteilung der Adäquanz nicht um eine medizinische, sondern um eine Rechtsfrage handelt.
6.4 Der Tinnitus des Beschwerdeführers wurde bereits unmittelbar nach dem Unfall und lange vor den psychischen Beschwerden rapportiert und mit dem Unfall in Zusammenhang gebracht (Erw. 5.2). Da es sich um ein körperliches Leiden handelt, bei dem die psychische Fehlverarbeitung bei sehr schwerem Verlauf gleichsam zu dessen Charakteristik gehört, sind die psychischen Beschwerden nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung direkte Folge und daher der adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem Unfallereignis vom 22.Juli 1994 und der gesundheitlichen Störung des Beschwerdeführers zu bejahen. Die Sache ist an die SUVA zurückzuweisen, die auf dieser Grundlage erneut über den Leistungsanspruch des Beschwerdeführers befinden wird.“
(STFA succitata)
In un’altra sentenza U 92/05 del 12 settembre 2006 - riguardante una fattispecie nella quale il TCA aveva escluso che vi fosse stata un’elaborazione psichica inadeguata di un tinnito e negato, alla luce della giurisprudenza applicabile in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio, il nesso di causalità adeguata in quanto non si poteva ritenere che i criteri di rilievo fossero adempiuti -, il TFA ha invece ammesso l'esistenza di un nesso di causalità adeguata.
L'Alta Corte ha sottolineato che la conclusione alla quale è pervenuto il TCA, citiamo:
" …, oltre a relativizzare eccessivamente la giurisprudenza in materia - peraltro correttamente esposta dalla precedente istanza - che ha già avuto modo di sottolineare l'idoneità, secondo l'esperienza medica, anche di un tinnito grave a scompensare e a causare degli effetti pregiudizievoli sulla salute psichica di un assicurato (cfr. ad es. RAMI 2004 no. U 505 pag. 246 segg. e i riferimenti ivi citati), non tiene conto della situazione complessiva concreta. Infatti, sia il dott. E., specialista FMH in otorinolaringoiatria, che il dott. C. - dalle cui conclusioni, motivate e convincenti, non sussiste serio motivo per distanziarsi -, pur premettendo che il disagio psichico dell'assicurato non può essere unicamente attribuito ad un'inadeguata elaborazione psichica del tinnitus, hanno nondimeno attestato che tale disturbo costituisce una patologia "sicuramente rilevante, causa di grave malessere soggettivo", suscettibile di produrre un peggioramento di uno stato depressivo e ansioso - peraltro già presente - e strettamente legato allo stato psichico generale, il quale, oltre a potere essere influenzato negativamente dal tinnito, sarebbe anche tale da incidere negativamente su quest'ultimo. In tali condizioni, questa Corte ritiene di non potere negare alle lesioni lamentate l'idoneità, secondo l'esperienza, a determinare, almeno parzialmente, i disturbi psichici lamentati.
Nulla muta a tale circostanza il fatto, rilevato dai primi giudici, che l'esame dell'adeguatezza del nesso causale secondo la formula ordinaria (DTF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a), anziché secondo quella sviluppata in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 138 consid. 6), possa avvenire solo in presenza di uno scompenso psichico dovuto a un tinnito di origine infortunistica (cfr. RAMI 2004 no. U 505 pag. 246; cfr. pure la sentenza del 20 giugno 2004 in re M., U 299/03, consid. 2.1). Tale massima, concernente l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo di determinazione del nesso di causalità, non intacca infatti l'idoneità di principio dell'affezione in parola a determinare, dal profilo medico-scientifico, i disturbi psichici lamentati.”
(STFA succitata, consid. 2.2.4)
L’Alta Corte in definitiva riconosciuto l’adeguatezza del nesso di causalità, considerata la realizzazione di almeno quattro dei criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza (la particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente alla loro idoneità, secondo l’esperienza, a determinare disturbi psichici, i disturbi somatici persistenti, la durata eccessivamente lunga della cura medica, nonché il decorso sfavorevole del trattamento).
2.12. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene che la questione di sapere se si è in presenza oppure no di un tinnito scompensato psichicamente, possa rimanere insoluta, visto che in entrambi i casi l’esito sarebbe lo stesso.
Dalla perizia 19 settembre 2008 del Prof. dott. __________ si evince che il tinnito di cui è affetto l’assicurato, va considerato di livello “grave” (doc. XIII 1, p. 3).
Dalle tavole processuali emerge inoltre che tale patologia - la cui eziologia traumatica non è in discussione (cfr., d’altronde, il doc. XIII 1, p. 3) -, è insorta immediatamente dopo l’infortunio dell’11 agosto 2006 (cfr. referto relativo al consulto 21 agosto 2006 del dott. __________ - doc. 7: “11.08.06 è stato vittima di un infortunio sul lavoro: un corto circuito della motrice, tipo deflagrazione. Subito dopo e per parecchio tempo il paziente ha presentato un fruscio ed un tinnito bilat …” il corsivo è del redattore) e che è persistita, con la stessa intensità, nei mesi e negli anni successivi.
Risulta, d’altro canto, che la presenza di disturbi psichici è stata segnalata, per la prima volta, solo nell’estate 2007, a distanza di un anno circa dall’evento traumatico (cfr. il certificato 28 agosto 2007 dello psichiatra dott. __________).
Ora, tenuto conto che, secondo l’esperienza medica, un tinnito molto grave oppure semplicemente grave è di principio idoneo a scompensare e a provocare degli effetti pregiudizievoli sulla salute psichica di un assicurato (cfr. la STFA U 382/05 del 19 ottobre 2006 consid. 3.2.3), questo Tribunale ritiene - analoga-mente a quanto il TFA ha deciso nella pronunzia U 71/02 -, che le turbe psichiche dell’insorgente siano imputabili, almeno parzialmente, ad un’inadeguata elaborazione psichica del tinnitus e, con ciò, che esse ne costituiscano pure una conseguenza adeguata (cfr. RAMI 2004 U 505 p. 246 consid. 2.3).
2.13. L’esistenza di un nesso causale adeguato andrebbe riconosciuta anche nel caso in cui tale aspetto venisse valutato, non secondo la formula ordinaria dell’adeguatezza, ma alla luce dei principi applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133).
In questo contesto, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso al ricorrente.
La dinamica dell’evento in questione non è mai stata oggetto di discussione tra le parti e si evince, in particolare, dal doc. P (“Dichiarazione e testimonianze in merito all’incidente professionale del 11.08.2006, …”):
" (…)
22.05 Ordine del distributore di preparare il treno 353 del giorno seguente
22.05 Dallo scambista ordine di presa in consegna della lok. Re 484 al binario 5 (rimessa). Egli sottolinea; già Rip.
22.05-10 Inserimento completo della lok., 5-10 secondi dopo: esplosione da cortocircuito! Entrata in funzione del sistema antincendio (luminoso + acustico)
22.16-17 Subito dopo accorrono __________ e __________. Anch’essi allarmati dall’esplosione! Si trovavano a circa 50 m dalla lok! __________ sale sulla lok. Io ero in cabina di guida stordito!
__________ prova ad entrare in sala macchine: impossibile! Il fumo acre e denso rendeva la respirazione impossibile! Occorreva la maschera antigas! Lui ed io dovemmo desistere dall’entrare nel vano interno della lok. __________ __________ mi invitava a contattare il CER, il quale voleva spiegazioni circa la caduta di tensione nella rete principale. Egli può affermare che egli chiesi di parlarmi più forte in quanto il mio udito non percepiva più nessun suono tranne un forte fruscio (acufeni)!”
(doc. P)
Alla luce della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate (lo si ricorda, una ipoacusia bilaterale medio-severa nelle frequenze acute nonché un tinnitus grave bilaterale), ricordato che si deve fare astrazione da come l'assicurato ha risentito lo choc traumatico (cfr. RAMI 1999 U335, p. 209 consid. 3b/bb), il sinistro occorso a RI 1 va classificato fra gli infortuni di media gravità all'interno della categoria media, così come ha giustamente indicato l’Istituto assicuratore in sede di decisione su opposizione impugnata (doc. 40, p. 5).
Il Giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.3.
Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza 35.2004.28 del 14 marzo 2005, cresciuta in giudicato, questa Corte ha stabilito che, in presenza di un sinistro di grado medio all’interno della categoria media, per ammettere l’adeguatezza è sufficiente l’adempimento di due criteri di rilievo.
Al riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
D’altro canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e non il modo in cui esso è stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).
Secondo questa Corte, nel caso di specie, sono adempiuti i criteri della particolare caratteristica delle lesioni lamentate, dei disturbi somatici persistenti e della rilevanza del grado e della durata dell’incapacità lavorativa dovuta alle sole lesioni fisiche, ciò che è sufficiente per ammettere l’adeguatezza del nesso causale.
Per quanto riguarda il primo dei tre fattori, il TCA si limita ad osservare che il tinnito bilaterale di cui soffre l’insorgente è stato qualificato di livello “grave” dal perito giudiziario e considerato come tale anche dal dott. __________ (cfr. doc. XVI bis, p. 2).
Ora, così come già indicato al considerando 2.11. di questa sentenza, un tinnito grave (o molto grave) è di principio idoneo a comportare, dal profilo medico-scientifico, delle turbe psichiche (cfr. STFA U 92/05 del 12 settembre 2006 consid. 2.2.4).
Per quanto attiene al secondo criterio, ossia quello dell’esistenza di disturbi somatici persistenti, occorre innanzitutto precisare che l’acufene, definibile quale sensazione uditiva non dovuta a stimoli esterni, ma causata da danni minori o maggiori all’orecchio interno, deve essere qualificato quale disturbo organico (cfr. RAMI 2004 U 505 p. 246), così come lo è del resto anche l’ipoacusia.
D’altro canto, in casu, il tinnito e l’ipoacusia sono apparsi in coincidenza con l’evento dell’agosto 2006 ed hanno assunto nel frattempo un carattere cronico, ricordato in proposito che, secondo il Prof. __________, non esistono delle misure terapeutiche che consentano di migliorare la situazione (cfr. doc. XIII 1, risposta al quesito n. 5a).
Il TCA non può infine condividere l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui l’assicurato non lamenterebbe dei disturbi importanti a causa della situazione organica post-infortunistica (doc. 40, p. 5). In effetti, l’ipoacusia medio-severa, accompagnata dal grave acufene bilaterale, pregiudica pesantemente la qualità di vita del ricorrente e per convincersene basti riferirsi a come il perito giudiziario ne ha descritto i risvolti pratici: difficoltà a localizzare i suoni, disturbi di comprensione ed intolleranza al rumore, rispettivamente, tinnito permanente, d’intensità sonora soggettivamente marcata, che perturba il riposo, che impedisce sovente l’addormentarsi e che disturba le occupazioni che richiedono concentrazione e un ambiente tranquillo (doc. XIII 1, p. 3).
Sempre in questo contesto, è utile ricordare che la perdita dell’udito ha avuto pesanti ripercussioni anche per concerne l’ambito professionale (cfr. doc. 27, p. 2: “Il problema è che le ferrovie non accettano macchinisti con difetto dell’udito ed il paziente è ampiamente al di sotto di quello tollerato dal servizio medico delle ferrovie.”).
A proposito del terzo e ultimo fattore, di indubbia rilevanza è la circostanza che, a causa soprattutto dell’abbassamento bilaterale dell’udito provocato dal sinistro dell’agosto 2006, il ricorrente non ha più potuto riprendere il proprio lavoro alle dipendenze delle FFS, non soltanto quale macchinista, ma più in generale in tutte quelle attività a contatto con le rotaie.
Non a caso il dott. __________, consulente del datore di lavoro, già nel dicembre 2006, aveva ventilato l’eventualità di mettere RI 1 al beneficio del pre-pensionamento per motivi di salute (doc. G: “Aufgrund von Vorgeschichte und aktuellem Befund kann ich festhalten, dass Herr RI 1 als Lokomotivführer definitiv untauglich geworden ist. Die vorhandenen gesundheitlichen Störungen machen ihn ebenfalls untauglich für sämtliche sicherheitsdienstliche Verrichtungen. Ein Aufenthalt im Gleisfeld ist nicht mehr möglich.“ - il corsivo é del redattore).
Sulla scorta di quanto precede, vista la realizzazione di tre criteri di rilievo, occorre concludere che l’infortunio dell’11 agosto 2006 ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui è portatore RI 1.
In siffatte condizioni, l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere ammessa.
2.14. Accertato che i disturbi, organici e psichici, lamentati dall’insorgente hanno costituito, anche dopo il 12 novembre 2007, una conseguenza, naturale ed adeguata, dell’infortunio assicurato, l’incarto va retrocesso all’amministrazione affinché definisca il diritto a prestazioni dal punto di vista sia materiale che temporale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ È annullata la decisione su opposizione impugnata.
§§ È accertato che l’ipoacusia, il tinnito ed i disturbi psichici costituivano, anche dopo il 12 novembre 2007, una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio dell’11 agosto 2006.
§§§ L’incarto è rinviato all’CO 1 affinché definisca il diritto a prestazioni dal punto di vista sia materiale che temporale.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti