Raccomandata

Incarto n. 35.2007.99

DC/sc

Lugano 23 gennaio 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2007 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 3 settembre 2007 emanata da

in relazione al caso

CO 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

PI 1

ritenuto, in fatto

1.1. Il 29 marzo 2007 la __________ di __________ ha informato l'CO 1 che il 21 marzo 2007 la propria dipendente PI 1 "posizionando per il pranzo un'ospite allettata, con l'aiuto della collega, sente un forte dolore alla spalla" (cfr. Doc. 1).

1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’Istituto assicuratore, con decisione formale del 29 maggio 2007, ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute alla spalla, siccome esso non sarebbe da porre in relazione a un infortunio, né sarebbe ravvisabile una lesione parificabile a infortunio (cfr. doc. 14).

1.3. A seguito dell’opposizione interposta il 22 agosto 2007 dalla RI 1, l'CO 1, il 3 settembre 2007, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A1).

Contro questa decisione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

" (...)

  1. Durante il colloquio con il collaboratore __________ della CO 1 del 07.05.2007, l'assicurata ha spiegato in modo preciso lo svolgimento dell'infortunio: "nello spostare l'ospite, che pesava oltre i 90 chilogrammi, la mia collega non l'aveva presa bene ed a seguito di questo fatto era venuta a gravitarmi con tutto il peso del corpo sul mio braccio destro. A seguito di questo fat­to la mia spalla destra è stata caricata in modo violento dal peso dell'ospite. Avevo il braccio destro piegato e tenevo l'ospite sotto la schiena. Nel momento in cui la spalla ha subito la forte trazione, ho sentito un dolore interno abbastanza violento, come una fitta".

Mezzi di prova:

rapporto di colloquio con l'assicurata del 07.05.2007 ordinare la sua edizione dall'opponente.

L'assicurata ha ancora precisato lo svolgimento dell'infortunio nell'annesso all'avviso d'infortunio del 13.06.2007: "Nel sistemare un ospite allettato per prepararlo per consumare il pranzo a letto, assieme ad una collega lo abbiamo sollevato, prendendolo sotto le ascelle (tecnica adeguata alla circostanza). Durante questa operazione la mia collega ad un certo momento ha involontariamente ed improvvisamente allentato la sua presa ed il peso della persona si è caricato su di me costringendomi ad eseguire un movimento ed uno sforzo im­previsto e immediato che mi ha fatto sentire subito un forte dolore alla spalla destra".

Mezzi di prova:

Copia avviso d'infortunio dell'assicurata del 13.06.2007 annesso 2

L'opponente ha negato la presenza di un infortunio o di una lesione corporale parificabile a infortunio con decisione del 29.05.2007. Al seguito dell'opposizione definitiva della ricorrente del 22.08.2007, l'opponente ha confermato il suo rifiuto di prestazioni con decisione su oppo­sizione del 03.09.2007. La ricorrente richiede l'annullamento della decisione su opposizione precitata e la presa a carico dell'infortunio del 21.03.2007 dall'opponente.

B) In diritto

L'opponente ha negato l'esistenza di un fattore esterno straordinario (necessario per ammet­tere un infortunio) nella presente fattispecie. Questo parere non può esser condiviso.

Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha dovuto esaminare un caso molto simile de­scritto in questo modo nella sentenza: «En voulant lever une patiente avec une collègue, celle-ci n'ayant pas su bien prendre la patiente, j'ai dû pallier à ce manque pour éviter la chu­te de celle-ci, et c'est là que je me suis blessée puisque j'ai dû supporter tout le poids de la pensionnaire.» Dans le cadre de l'opposition qu'elle a soulevé contre la décision du 13 août 2002 de la Generali, la recourante a précisé que: «L'activité était habituelle et devait être ac­complie par deux personnes. La collègue qui travaillait avec moi, ayant mal assuré sa prise, n'a pas réussi à maintenir la pensionnaire et l'a, soudainement et sans me prévenir, lâchée. J'ai dû alors soutenir seule tout le poids de la pensionnaire et tirer avec le pied une chaise vers moi pour y asseoir la pensionnaire.» Le 7 novembre 2002, elle a indiqué que, le jour même de l'accident, elle avait informé, verbalement et dans les termes figurant dans l'opposi­tion, la directrice de la pension, en précisant que la collègue « temporaire » n'était pas « compétente » pour ce travail. Elle a confirmé ces dernières déclarations à une employée de la Generali lors d'une visite domiciliaire effectuée le 13 novembre 2002. Interrogée par la ju­ridiction cantonale le 9 octobre 2003, la recourante a indiqué: «Lorsque nous avons voulu lever cette personne, ma collègue et moi, nous nous trouvions toutes les deux du même côté du lit à côté du fauteuil et à proximité de la personne encore allongée. C'est moi qui ai sorti les pieds de la pensionnaire afin qu'elle puisse les poser par terre. Ensuite, ma collègue et moi prenons chacune un bras de la personne mais ma collègue n'a pas supporté le poids de la pensionnaire de sorte que celle-ci m'est tombée dessus, sur la poitrine du côté droit. Je l'ai retenue pour éviter qu'elle ne tombe. C'est à ce moment que j'ai senti mon dos craquer comme si des élastiques se déchiraient» (STF del 15.10.2004 nella causa R [ref. U 9/04], consid. 4).

Nella sentenza del TF precitata, egli afferma che il sollevare una paziente da un letto ad una sedia fa effettivamente parte del lavoro quotidiano di un'ausiliaria di cure. Ma quest'operazione è sempre svolta a due e il giorno dell'infortunio, l'assicurata aveva dovuto reggere da sola una grande parte del peso della paziente a seguito della defezione della sua collega a mantenere la paziente. A questo fatto si aggiunge che il trasferimento del carico si è prodotto in un modo relativamente inaspettato che l'assicurata non doveva aspettarsi. In un tal caso il fattore straordinario deve essere ammesso (STF del 15.10.2004, consid. 5).

La giurisprudenza della STF U 9/04 è stata confermata in un'altra sentenza relativamente re­cente: STF del 04.05.2007 nella causa "Compagnie d'Assurance Nationale Suisse" [ref. U 252/06], consid. 2 e 4 con le referenze. Il TF ha così precisato che la sopravvenienza di un movimento non programmato durante lo svolgimento naturale dell'evento (ossia il sol­levamento di un peso) conduceva ad ammettere un fattore esteriore straordinario. L'infortunio della nostra assicurata essendo paragonabile a quelli descritti nella giurispruden­za citata, la sopravvenienza di un infortunio doveva chiaramente essere ammessa da parte dell'opponente.

Se tuttavia l'esistenza di un infortunio dovesse essere negata dalla Vostra Corte, andrebbe riconosciuta una situazione di pericolo accresciuto in cui sarebbe verosimilmente sopravve­nuta una piccola lesione muscolo-tendinea del sovraspinato e dunque un caso di lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio (art. 9 cap. 2 lett. f OAINF).

Il fatto di dover inaspettatamente reggere da sola un peso di 90 kg non è certo un atto ordi­nario della vita per una donna (anche perché un tale movimento è sempre eseguito in modo simultaneo da due persone). Si tratta senza dubbio di una sollecitazione del corpo eccedente il quadro di quanto fisiologicamente normale per una giovane donna. Ci si trova dunque di fronte ad una situazione di pericolo accresciuto nella presente fattispecie.

Circa la lesione del sovraspinato il dott. __________, radiologo presso la Clinica __________, ha eseguito una RM della spalla con ricostruzione 2D/3D. Egli ha diagnosticato una piccola lesio­ne muscolo-tendineo del sovraspinato. Da parte sua il medico circondariale dell'opponente, il dott. __________, ha affermato di non aver visto nessuna rottura della cuffia dei rotatori.

Visto i pareri contraddittori dei due medici precitati, l'opponente doveva assolutamente pro­cedere a degli accertamenti medici complementari per accertare la presenza o meno di una lesione corporale parificabile all'infortunio. Avrebbe dovuto per lo meno chiedere il parere di un terzo medico. A questo si aggiunge il fatto che il dott. __________ è specializzato in radiologia. Non sembra essere il caso del dott. __________.

Tra l'altro i rapporti medici interni all'assicurazione hanno valore di prova soltanto se sonno completi e motivati (STF 125 V 353, consid. 3b, ee). Questo non è il caso per quanto con­cerne la raccomandazione del dott. __________, per di più illeggibile e che non contiene assolu­tamente nessuna spiegazione.

L'opponente doveva d'ufficio intraprendere gli accertamenti complementari necessari per chiarire questo punto (art. 43 LPGA). Contentandosi del parere privo di spiegazioni del suo medico circondariale e scartando in modo arbitrario il parere del dott. __________, l'opponente non ha dato seguito correttamente al suo dovere d'accertamento d'ufficio. Per questa ragio­ne la decisione su opposizione deve essere annullata e la causa rinviata all'opponente per accertamenti complementari circa un'eventuale Iesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cap. 2 lett. f OAINF." (Doc. I)

1.4. PI 1, alla quale è stato assegnato un termine di venti giorni per prendere posizione in merito al ricorso (cfr. doc. III), il 23 ottobre 2007 ha indicato:

" (...)

Con la presente confermo quanto affermato nel verbale redatto con il perito dell'CO 1 e quanto scritto sul formulario inviatomi dalla cassa malati RI 1.

Inoltre confermo che tale caso è chiaramente un infortunio, non malattia." (Doc. III)

1.5. L'Istituto assicuratore, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

1.6. Il 17 gennaio 2007 il Presidente del TCA ha sentito come teste __________, collega di lavoro dell'assicurata.

In quell'occasione si è pure svolto il dibattimento (cfr. Doc. VIII)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l'CO 1 deve o no essere tenuto a corrispondere prestazioni assicurative a dipendenza del danno alla salute lamentato da PI 1 e annunciatogli il 29 marzo 2007.

Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

Secondo l'art. 4 LPGA:

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o che provochi la morte."

Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Ad esempio, la vittima deve essere inciampata, scivolata, avere urtato contro un oggetto oppure avere reagito a sproposito, presa alla sprovvista, ad un pericolo improvviso. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (cfr. sentenza del Tribunale federale U 528/06 del 29 ottobre 2007; RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.3. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313).

Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, DTF 116 V 136ss. consid. 4b, DTF 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; DTF 116 V 141 consid. 4b).

2.4. In una sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265, il TFA ha ammesso il carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57 kg, attiva come fisioterapista presso una Casa per anziani, che si è procurata un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg, che stava improvvisamente per cadere.

L'Alta Corte al proposito ha sviluppato le seguenti considerazioni, illustrando in particolare la più recente giurisprudenza federale relativa alla nozione di "sforzo eccessivo":

" (...)

4.1Sulla scorta delle dichiarazioni in atti appare pacifico che nel caso di specie si sia registrato l'intervento di un fattore esterno (in concreto: l'interazione tra il corpo in caduta di J.________ e quello della ricorrente; cfr. ad es. anche la sentenza del 15 gennaio 2003 in re S., U 421/01, consid. 3).

4.2 Quanto alla straordinarietà del fattore esterno, unico elemento

controverso nella presente vertenza, la casistica sviluppata da questa Corte in vicende paragonabili a quella qui in esame permette di effettuare un esame comparativo.

4.2.1 In una sentenza pubblicata in DTF 116 V 136, il Tribunale federale delle assicurazioni ebbe modo di negare l'esistenza di uno sforzo eccessivo in relazione alle dorsalgie immediatamente lamentate da un assicurato - infermiere 36enne di buona costituzione fisica - dopo che lo stesso aveva, da solo, trasferito, da un tavolo operatorio a un letto, un paziente del peso di 100-120 kg. Il Tribunale respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 139 consid. 3c). Allo stesso modo è stato giudicato il caso di un'assicurata, anch'essa infermiera (53enne all'epoca dei fatti), la quale, intenta a sistemare una degente del peso di circa 80 kg che giaceva a letto in posizione anomala, accusò un blocco lombare in quanto la collega, impegnata con lei nell'operazione, non coordinò l'azione e fece gravare su di lei tutto il peso della paziente. Anche in quell'occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni, oltre a evidenziare che in realtà non si trattava di dovere sollevare l'ammalata, ma solo di farla scivolare nel letto, osservò che lo spostamento di una persona ricoverata in un letto

d'ospedale fa parte del lavoro quotidiano di un aiuto infermiere (sentenza inedita del 17 dicembre 1993 in re M., U 123/93).

4.2.2 In una successiva vertenza, pubblicata in RAMI 1994 no. U 185 pag. 79, questa Corte ammise per contro l'esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un'altra infermiera 32enne, la quale, impegnata a trasferire dal letto alla sedia a rotelle un degente molto pesante, si procurò un trauma da sollevamento ("Verhebetrauma") nel tentativo

  • riuscito grazie a uno sforzo eccessivo e repentino - di evitare l'improvvisa caduta del paziente che si era inaspettatamente afflosciato. In quell'occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni rilevò che con l'imminente e inaspettato pericolo di caduta del pesante paziente si era manifestamente verificato un evento esternamente percettibile che aveva costretto l'assicurata a uno sforzo fulmineo ed eccessivo (RAMI 1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b). In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37, il

Tribunale federale delle assicurazioni ebbe quindi modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente a uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e affrettata.

4.2.3 Nella sentenza pubblicata in SJ 2000 II pag. 439 - alla quale si è tra l'altro richiamata anche l'autorità giudiziaria di prime cure per motivare il proprio giudizio - il Tribunale federale delle assicurazioni ha quindi dovuto statuire sul caso di un infermiere 40enne, in buona forma fisica e con un'esperienza professionale ventennale, il quale, nel tentativo di applicare una manovra di Heimlich per ottenere l'espulsione di un pezzo di pesca sciroppata andato di traverso a una pensionata in fase di soffocamento e in perdita di conoscenza, accusò una fitta dorsale irradiante fino alla spalla destra poiché, in questa operazione, ebbe a sopportare il peso (55-60 kg) della paziente su di lui. In tale occasione, questa Corte rilevò che nessun

fattore straordinario aveva caratterizzato quell'incidente, non eccedente il quadro degli avvenimenti e delle situazioni oggettivamente quotidiane o comunque usuali per un infermiere sperimentato e attivo in una clinica di psichiatria geriatrica.

4.2.4 In un'ulteriore vertenza, anch'essa menzionata dalla pronuncia

cantonale, l'esistenza di un fattore straordinario è ugualmente stata negata in relazione al danno alla salute accusato sempre da un'infermiera (39enne) intenta, insieme a una collega, a trasferire una paziente dal letto alla poltroncina. In quell'occasione, la collega avendo perso la presa sulla degente, l'assicurata si ritrovò a doverne sostenere tutto il peso da sola onde evitarne la caduta. In considerazione dell'abitudine professionale come pure del rapporto di peso tra l'assicurata (62 kg) e la paziente (66 kg), il Tribunale federale delle assicurazioni ha escluso l'esistenza di uno sforzo

straordinario (sentenza citata del 15 gennaio 2003 in re S.).

4.2.5 Infine, in un caso analogo a quest'ultimo appena esposto, questa Corte ha per contro recentemente ammesso il carattere straordinario di uno sforzo compiuto da un'infermiera (49enne) che, occupata a spostare insieme a una collega una pensionata andicappata dal letto a una sedia, si era ritrovata, come nel caso appena esposto al consid. 4.2.4, a doverne improvvisamente

sostenere il peso in quanto la collega aveva mancato la presa. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha osservato in quest'ultima vicenda che per evitare una caduta della paziente, l'assicurata non aveva avuto altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino (sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., U 9/04). Inoltre, la stessa autorità ha precisato che pur configurando lo spostamento di una paziente da un letto a una sedia un'azione quotidiana nella professione di aiuto infermiera, questa operazione veniva sempre effettuata da due persone in considerazione dello

stato invalidante della persona ricoverata sicché, a seguito della defezione da parte della collega, l'interessata si era ritrovata a dovere fare fronte in maniera relativamente repentina a un peso inatteso (sentenza citata, consid. 5).

4.2.6 L'evento in esame costituisce un caso limite. La ricorrente, all'epoca dei fatti 35enne, apparentemente in buona costituzione fisica e con alle spalle una formazione riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera, stava svolgendo da circa quattro mesi l'attività di stagista fisioterapista allorquando l'episodio del 21 ottobre 2002 si verificò. Ora, alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, questa Corte ritiene di potere riconoscere all'evento in esame la qualifica di infortunio ai sensi di legge.

È vero che nei compiti quotidiani di una stagista fisioterapista all'interno di una casa per anziani rientra, fra gli altri, anche il controllo e la vigilanza su pazienti che non sono più in grado, per motivi di età e per ragioni di salute, di "garantire" l'equilibrio e la stabilità che per contro ci si potrebbe attendere da pazienti più giovani. È quindi pure altrettanto vero che l'interessata, al momento del fatto, non stava sollevando il paziente, bensì lo ha "unicamente" trattenuto da una caduta. Ciò non toglie tuttavia che l'insorgente, di sesso femminile e trovantesi ad agire da sola come nel caso sottoposto a questa Corte in RAMI 1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b, al pari di quanto valutato nella più recente sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., per evitare la caduta improvvisa di J.________ (cfr. la comunicazione 27 novembre 2002 alla Generali Assicurazioni, resa certamente in epoca non sospetta: "nel sostenere un paziente che stava eseguendo esercizi si è lasciato completamente andare ..."), non aveva altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. A ciò si aggiunge che - a differenza di quanto verificatosi nei casi esaminati in SJ 2000 II pag. 439 e nella sentenza del 15 gennaio 2003 in re S. - il peso del degente in questione, attestato dalla Casa per anziani in 84 kg - indicazione riconosciuta dall'istituto assicuratore come pure dal primo giudice -, anche se di per sé non necessariamente straordinario, eccedeva di gran lunga quello dell'interessata. Infine, nemmeno può passare inosservato il fatto che un tale peso, comunque di entità non indifferente, associato alla componente di accelerazione naturalmente innescata dalla perdita di equilibrio dell'ospite che "si è lasciato completamente andare", ha sicuramente richiesto uno sforzo superiore rispetto a quello che avrebbe determinato la sua massa non in movimento. L'insieme di questi elementi permette di aderire alle conclusioni ricorsuali e di considerare lo sforzo profuso da S.________il 21 ottobre 2002 come eccedente il quadro abituale della sua attività. (...)" (Le sottolineature sono del redattore)

In una sentenza 35.2005.98 dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 pag. 181 ha stabilito che "Nella fattispecie relativa a un'assicurata di 56 anni, altra 160 cm, che mentre stava asciugando da sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra gli 80 e 85 kg, l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo violento, poiché stava scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena (esami medici hanno riscontrato uno frattura del corpo vertebrale di L5) va ammessa la straordinarietà dell'evento e quindi l'esistenza di un infortunio.

Tra l'evento traumatico e la lesione patita dall'assicurata sussiste, inoltre, una relazione di causalità naturale e adeguata.

La grave forma di osteoporosi di cui soffre la medesima non è atta a interrompere il nesso causale. In effetti, per quanto concerne la causalità naturale, è sufficiente che l'infortunio sia una delle cause del danno alla salute, mentre il nesso di causalità adeguato non gioca nessun ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi a un sinistro.

L'assicuratore LAINF è di conseguenza tenuto a versare all'assicurata le prestazioni assicurative".

2.5. Nella presente evenienza il datore di lavoro, il 29 marzo 2007, compilando la “Notifica d’infortunio LAINF” ha così descritto l’evento occorso a PI 1 il 21 marzo 2007:

" Posizionando per il pranzo un'ospite allettata, con l'aiuto della collega, sente un forte dolore alla spalla." (Doc. 1)

L'assicurata, il 14 aprile 2007, rispondendo alle domande contenute nel “Questionario d’infortunio LAINF”, per quanto concerne la descrizione dettagliata dell’accaduto, ha affermato

" Nel posizionare un ospite allettato durante il tempo di lavoro presso la __________ di __________ il 21.03.2007.

(non ricordo il nome della collega con la quale stavo lavorando)." (Doc. 5)

Il 7 maggio 2007 l'assicurata è stata sentita da un ispettore dell'CO 1 e ha così descritto l'evento in questione:

" (...)

L'evento è successo il 21.3.07 verso le ore 11.00.

Unitamente ad una collega dovevo posizionare un'ospite nel letto per poi procedere a nutrirla.

Nello spostare l'ospite, che pesava oltre i 90 chilogrammi, la mia collega non l'aveva presa bene ed a seguito di questo fatto era venuta a gravitarmi con tutto il peso del corpo sul mio braccio destro.

A seguito di questo fatto la mia spalla destra è stata caricata in modo violento dal peso dell'ospite.

Avevo il braccio destro piegato e tenevo l'ospite sotto la schiena.

Nel momento in cui la spalla ha subito la forte trazione, ho sentito un dolore interno abbastanza violento, come una fitta.

I dolori erano poi leggermente regrediti ed avevo potuto portare a termine la giornata lavorativa." (Doc. 11)

Il 13 giugno 2007 l'assicurata ha così descritto l'evento alla RI 1:

" Nel sistemare un ospite allettato per prepararlo per consumare il pranzo a letto, assieme ad una collega lo abbiamo sollevato, prendendolo sotto le ascelle (tecnica adeguata alla circostanza).

Durante questa operazione la mia collega ad un certo momento ha involontariamente ed improvvisamente allentato la sua presa ed il peso della persona si è caricato su di me costringendomi ad eseguire un movimento ed uno sforzo imprevisto e immediato che mi ha fatto sentire subito un forte dolore alla spalla destra." (Doc. A2)

Al fine di chiarire la dinamica dell'evento il 17 gennaio 2008 il Presidente del TCA ha sentito come teste __________.

Le sue dichiarazioni sono state così verbalizzate:

" Svolgo la professione di infermiera e lavoro presso la __________ di __________. Conosco la sig.ra PI 1, lavoriamo insieme.

Mi devo occupare dell'igiene dell'ospite, lavare, accompagnare alle terapie.

Riguardo al pranzo posso dire che molti prendono i pasti nella sala da pranzo, mentre coloro che non sono autosufficienti e alcune altre persone mangiano a letto (si tratta di poche persone).

Per le persone che mangiano a letto abbiamo un tavolino con le rotelle che può essere posizionato davanti all'ospite il quale può mangiare. Se non è in grado di farlo deve essere aiutato.

Il vassoio viene portato evidentemente da una persona sola, invece il paziente viene posizionato da due persone.

Quando sono io in servizio andiamo sempre in due per il benessere dell'ospite (non deve essere trascinato) e per evitare di farsi male.

Faccio questo lavoro da 30 anni e ho sempre agito in questo modo.

Effettuo il lavoro in due persone indipendentemente dal peso dell'ospite.

Mi ricordo di un episodio avvenuto nel mese di maggio 2007 nel quale la sig.ra PI 1 mi ha detto di essersi fatta male.

Presso la Casa per Anziani abbiamo degli ospiti che risiedono da anni. In quell'occasione si trattava della sig.ra __________. Si tratta di una signora molto robusta, sicuramente più di 80 kg.

Abbiamo dovuto posizionarla per il pranzo.

Preciso che quando un paziente è a letto lo schienale è già un po' alzato, ad esempio per permettere all'ospite di guardare la televisione per far trascorrere il tempo.

Posizionare un ospite per il pranzo vuol dire abbassare totalmente lo schienale. Sottolineo al riguardo che il paziente mentre è adagiato tende a scivolare all'ingiù per cui deve essere rimesso in posizione per il pranzo. L'ospite con una presa particolare viene di fatto spinto verso il cuscino dopodiché lo schienale viene rialzato per metterlo in posizione per il pranzo.

In quell'occasione quando abbiamo "tirato su l'ospite", al riguardo preciso che per essere coordinati contiamo sempre fino al tre prima di effettuare questo movimento la sig.ra PI 1 ha detto che si era fatta male. Io le ho chiesto cosa era successo e lei mi ha detto che aveva del dolore.

Il Presidente del TCA chiede alla testimone se in quell'occasione la paziente ha allentato la presa. La testimone risponde di avere effettuato come sempre il suo lavoro.

L'abbiamo alzata come sempre non so cosa dire di più.

L'avv. RA 1 non ha domande da rivolgere al teste.

L'avv. __________ chiede alla teste se è assolutamente sicura di come sono andate le cose.

La teste risponde che quanto da lei descritto è ciò che lei si ricorda.

La teste sottolinea che si tratta un lavoro che svolgiamo mille volte al giorno. (...)" (Doc. VIII)

L'audizione della teste non ha permesso di confermare la versione dell'assicurata secondo cui la sua collega avrebbe perso la presa della paziente.

Di conseguenza visto che l'evento è avvenuto mentre la ricorrente svolgeva la sua attività abituale che consisteva, oltretutto, nel sistemare una paziente per il pranzo all'interno del suo letto e, non ad esempio, di trasportarla su una sedia senza che sia avvenuto qualcosa di particolare, questo Tribunale ritiene che non siano dati in concreto gli estremi per ammettere l'esistenza di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA secondo i severi criteri fissati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4).

Questa conclusione è stata peraltro condivisa nel corso del dibattimento anche dal rappresentante della ricorrente (cfr. Doc. VIII).

Quest'ultimo chiede tuttavia che l'assicuratore LAINF assuma il caso in quanto ci troveremmo in presenza di una lesione parificata ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.

2.6. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF.

L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.

Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, sentenza del TFA U 76/03 del 15 aprile 2004; sentenza del TFA U 94/03 del 31 ottobre 2003).

Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

Anche in caso di lesione parificata ai postumi di un infortunio è necessario poter dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un legame causale tra la lesione stessa e l’influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno (cfr. DTF 114 V 298ss., consid. 3c e A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 93). Tuttavia, la necessaria causalità è data già per il solo fatto che l’evento in questione ha aggravato un preesistente stato patologico o degenerativo oppure che lo ha semplicemente reso manifesto (doloroso; cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 114).

Nella DTF 123 V 43, la nostra Corte federale ha in effetti stabilito che uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt".

In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. - la nostra Corte federale ha deciso che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano a essere validi anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:

" Das mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet - also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige" krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel."

(RAMI succitata, consid. 2c)

Questa giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STFA del 28 giugno 2004 nella causa D., U 60/03, consid. 3.3).

Infine, occorre ancora ricordare che la citata sentenza del 5 giugno 2001 aveva dato adito a discussioni in dottrina.

A. Bühler

  • in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2340).

Da parte loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung

  • Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p. 580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di avere attribuito un particolare significato al presupposto del "fattore esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9 cpv. 2 OAINF. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un fattore esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il TFA ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle prove: ogni volta che un assicurato dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una controprova, secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra, A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).

A mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20, p. 999s.).

2.7. Esaminando l'art. 9 cpv. 2 OAINF con riferimento alle lacerazioni dei tendini (lett. f), il TFA ha ricordato che le disposizioni speciali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF non tollerano interpretazione né restrittiva né estensiva bensì conforme al loro senso e scopo, nei limiti della norma generale. La lista delle lesioni corporali parificate non può essere estesa attraverso un'interpretazione per analogia (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3e).

La nostra Corte federale ha segnatamente riconosciuto che la mancata menzione degli stiramenti tendinei - a differenza di quelli muscolari che sono esplicitamente elencati - costituisce un silenzio qualificato dell'ordinanza e non una semplice svista redazionale (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3d) e, sempre secondo il TFA, la non parificazione degli stiramenti dei tendini a infortunio non è né contraria alla legge né arbitraria né costitutiva di disparità di trattamento (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3c).

A proposito delle rotture parziali dei tendini ("Sehnenteilruptur"), il TFA ha espresso le seguenti considerazioni:

" (…)

5.- a) Gemäss den medizinischen Unterlagen liegt eine Sehnenzerrung sowohl bei überproportionaler Streckung bzw. Spannung der Sehne als auch bei Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel (Teilruptur) vor. Ein eigentlicher Sehnenriss besteht erst dann, wenn die Sehne vollständig gerissen ist. Nach der Praxis der SUVA werden indessen nicht nur vollständige Sehnenrisse als unfallähnliche Körperschädigungen übernommen, sondern auch Teilrupturen, sofern sie, was in der Regel nur operativ oder durch Kontrastmitteldarstellung geschehen kann, eindeutig nachgewiesen sind. Im Hinblick auf diese Praxis der SUVA erkannte die Vorinstanz, solange in einem konkreten Fall eine medizinische Feststellung fehle, wonach das Vorliegen eines Teilrisses nicht wahrscheinlich, sondern allenfalls bloss möglich sei, müsse die Diagnose einer blossen Zerrung ebenfalls zur Annahme eines Sehnenrisses im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV führen. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Nach den zutreffenden Ausführungen der SUVA besteht zwar kein Anlass, die Sehnenteilruptur nicht als unfallähnliche Körperschädigung im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV zu qualifizieren. Weil die Diagnose eines Teilrisses mangels eines Funktionsausfalles jedoch klinisch schwierig zu stellen ist und nach Sehnenteilrupturen sehr rasch eine Irritation des Begleitgewerbes entsteht, so dass ein Teilriss nicht mehr von der Pathologie des Sehnenbegleitgewerbes unterschieden werden kann, sind an den Nachweis eines Teilrisses strenge Anforderungen zu stellen. Nur unter dieser Voraussetzung bleibt eine klare Abgrenzung der Sehnenteilrupturen von den Sehnenzerrungen gewährleistet.

(…).

c) Zusammenfassend ergibt sich somit, dass sich die Leistungspflicht der obligatorischen Unfallversicherung für unfallähnliche Körperschädigungen aufgrund von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV nach Sinn und Zweck dieser Vorschrift streng auf Sehnenrisse beschränkt (Erw. 5a). Ausgeschlossen ist insbesondere der Einbezug der übrigen Sehnenpathologie, einschliesslich der Krankheiten des Begleitgewerbes. Weil sich die partiellen Sehnenrisse in der Regel klinisch nicht von sekundären entzündlichen Reaktionen (Tendinitis, Peritendinitis, Paratenonitis, Tendovaginitis) unterscheiden lassen (RAMSEYER, a. a. O., S. 576), fällt eine Qualifikation als unfallähnliche Körperschädigung nur in Betracht, wenn die Teilruptur als solche medizinisch eindeutig festgestellt ist, sei dies intraoperativ oder durch Kontrastmitteldarstellung. Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden, so hat der Leistungsansprecher die Folgen zu tragen (Erw. 5b)." (DTF 114 V 305s. consid. 5 – il corsivo è del redattore).

In sintesi, secondo la nostra Corte federale, alle lacerazioni vere e proprie ("Sehnenrisse") vanno dunque assimilate le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli fasci di fibre tendinee ("Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel"), ma unicamente a condizione che possano essere provate in modo inequivocabile mediante esami con mezzi di contrasto (artro-RMN) oppure intervento operatorio. Tale rigore probatorio si giustifica in ragione delle difficoltà a porre la diagnosi clinica, vuoi per l'assenza di deficit funzionale vuoi per le reazioni infiammatorie secondarie (cfr., pure, A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 104, nota 101).

In una sentenza U 235/02 del 6 agosto 2003, l’Alta Corte ha dichiarato inapplicabile l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, nel caso in cui una lesione tendinea parziale non presenti i segni di una lacerazione oppure di una rottura del tendine stesso:

" 2.1 Contrariamente a quanto per esempio disposto in relazione ai legamenti (art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF), per la cui regolamentazione il legislatore ha consapevolmente utilizzato il concetto più ampio di "lesioni", comprendente cioè i fenomeni di lacerazione, di stiramento come pure di dilatazione (cfr. RAMI 1990 no. U 112 pag. 373; Ramseier, Unfallähnliche Körperschädigungen, in: Therapeutische Umschau, 1985, pag. 576), non tutte le lesioni tendinee possono, alla luce dei principi suesposti (consid. 1.2), essere parificate ad infortunio, bensì, giusta la lett. f del predetto articolo, solo le lacerazioni o rotture totali (DTF 114 V 302 consid. 3d, 306 consid. 5c) e, a condizioni più severe, le lacerazioni o rotture parziali (DTF 114 V 306 consid. 5c).

2.2 Già solo per questo motivo non può essere condivisa la tesi – peraltro contrastante con la precedente prassi sviluppata dallo stesso Tribunale cantonale, il quale, nel giudizio pubblicato in RDAT 1996 II n. 74 pag. 257 segg., aveva (giustamente) sottolineato, riguardo al concetto di lesione, che esso riveste un significato più ampio rispetto a quello di rottura e comprende, secondo il senso ad esso comunemente dato, tanto gli strappi quanto le deformazioni o gli stiramenti - sostenuta nella pronuncia querelata secondo cui il concetto di lesione del tendine sarebbe equivalente a quello di lacerazione e di rottura, i termini non potendo essere ritenuti sinonimi.

Né può essere tratta conclusione diversa dal fatto che, secondo la terminologia medica richiamata dalla parte opponente, la lacerazione sia qualificata quale lesione conseguente alla rottura di un tessuto, tale definizione presupponendo comunque l'esistenza (inequivocabile) di una rottura, anche solo parziale, del tendine, ossia, alla luce della giurisprudenza summenzionata (consid. 1.2), l'accertamento di una lacerazione di singoli fasci di fibre tendinee.

2.3 A conferma di ciò, si ricorda inoltre che, nella sentenza del 28 agosto 2000 in re F., U 441/99, consid. 4, evocata dalle parti come pure dal giudizio impugnato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di precisare che una lesione parziale della parte inferiore del tendine del sopraspinato ("Partialläsion der Supraspinatussehnen-Unterfläche"), non presentante i segni di una lacerazione del tendine stesso, non configura una lesione assimilata ad infortunio (nello stesso senso anche la sentenza inedita dell'11 settembre 1998 in re L., U 64/97, nel cui contesto la qualifica di lesione parificabile ai postumi d'infortunio è stata negata a una "semplice" lesione della cuffia dei rotatori non mostrante segni di lacerazione; cfr. pure DTF 123 V 43)." (STFA succitata)

In una sentenza del 10 aprile 2007 nella cuasa U 162/06 l'Alta Corte ha in particolare sottolineato che:

" Dans ce contexte, on rappellera qu'une rupture de la coiffe des rotateurs constitue une déchirure de tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA; elle est assimilée à un accident, même si elle fait suite à un événement en soi relativement ordinaire, insuffisant pour entraîner à lui seule une déchirure en l'absence d'une atteinte dégénérative préexistante (ATF 123 V 43)."

2.8. Nella presente fattispecie la risonanza magnetica effettuata il 4 aprile 2007 del dottor __________ presso il servizio di radiologia della Clinica __________ Sede di __________, ha dato il seguenti esito:

" (...)

Piccola lesione focale della giunzione muscolo-tendinea del sovraspinato.

Minimo versamento nella borsa subacromion deltoidea.

Non lesioni del cercine glenoideo." (Doc. 4)

Il dottor __________, medico di __________ dell'CO 1 (sul valore probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore") il 14 maggio 2007 ha attestato l'esistenza "di una tendinosi del sopraspinato destro" e che non si vede "nessuna rottura" (cfr. Doc. 13).

Analogamente al caso di cui alla STFA U 235/02 del 6 agosto 2003 appena citata e ad un'altra sentenza del Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007, nella presente fattispecie è stata diagnosticata una semplice lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato della spalla destra, senza segni a favore di una sua lacerazione o rottura (per un diverso caso cfr. STCA 35.2004.10 del 27 febbraio 2006), ragione per la quale è da escludere il riconoscimento del diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.

Nel corso del dibattimento il rappresentante della Cassa malati ricorrente ha sottolineato quanto segue:

" (...)

L'avv. __________ per quel che riguarda il pericolo accresciuto chiede alla sig.ra PI 1 di precisare quanto pesa. La sua risposta è 60 kg.

Riguardo alla paziente in questione l'assicurata afferma che si tratta di una persona colpita da ictus con paralisi. Si tratta sostanzialmente di un "peso morto". In teoria potrebbe usare l'arto destro, però non lo usa (neppure negli spostamenti) in quanto demotivata."

(Doc. VIII, pag. 4)

La Cassa malati RI 1, viste le caratteristiche della paziente e del suo peso ritiene che siamo in presenza di una situazione di pericolo accresciuto.

In una sentenza U 76/03 del 15 aprile 2004 il Tribunale federale delle assicurazioni ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Sempre nella stessa occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni ha specificato che gli eventi verificantisi durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3 e la casistica ivi sviluppata; cfr. pure sentenza del 7 novembre 2003 in re P., U 113/03, consid. 3.2).

6.3 Nel caso di specie, l'assicurato ha dato atto che l'evento si è

verificato nell'ambito della propria attività abituale di piastrellista.

Potendo anche altrimenti ritenere che il trasporto, all'interno di un

cantiere, di un pacco di piastrelle di 25 kg e di dimensioni non eccessive rientri nel novero dei procedimenti motori consueti di tale professione e configuri pertanto un atto ordinario non presentante il necessario potenziale di pericolo accresciuto, l'esistenza di un fattore esterno nel senso suesposto dev'essere negata. In questo senso si è peraltro recentemente pronunciata questa Corte in merito alla richiesta di un'assicurata

  • alta 156 cm e pesante 75 kg - che, intenta nell'ambito della sua attività professionale abituale a sballare degli elementi da costruzione del peso di 14 kg, aveva riportato una lesione alla schiena (sentenza del 31 ottobre 2003 in re P., U 94/03, consid. 3.2). Anche in quella circostanza, pur riconoscendo, in considerazione del peso non indifferente dell'elemento per costruzione (senz'altro equiparabile a quello delle piastrelle trasportate da F.________, giovane uomo abituato al lavoro pesante), l'esistenza di un caso limite (sentenza citata, consid. 3.3), il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti respinto il ricorso dell'assicuratore malattia dell'interessata facendo appunto notare che i processi motori nell'ambito dell'abituale attività professionale sono da considerare degli atti quotidiani e non degli eventi assimilabili ad infortunio (cfr. inoltre la casistica sviluppata da questo Tribunale in DTF 129 V 471 consid. 4.3).

6.4 In tali condizioni, la presenza del fattore esterno dovendo essere

esclusa, non mette più conto di esaminare ulteriormente se l'azione lesiva lamentata dall'interessato - che, peraltro, si osservi di transenna, ha ammesso di avere accusato i disturbi, anche se in modo leggero, già un anno prima dell'evento - fosse o meno repentina."

Nella presente fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dalla RI 1, visto che l'assicurata stava svolgendo la sua attività professionale abituale senza che sia avvenuto nulla di particolare (per un diverso caso, a proposito di un meccanico, cfr. SVR 2007 Nr. 32; o di un muratore, cfr. STCA 35.2006.53; o di una persona che stava alzando un tavolo, STFA U 123/04 del 5 luglio 2004), secondo questo Tribunale ben difficilmente si può ammettere che siamo in presenza di una situazione di potenziale pericolo accresciuto, secondo la giurisprudenza federale (in questo senso cfr. STCA 35.2006.71 del 15 gennaio 2007 a proposito di un falegname; la sentenza del TFA U 205/06 del 6 ottobre 2006 a proposito di un aiuto cuoco. Vedi pure: STF del 5 ottobre 2007 nella causa U 574/06; STCA 35.2007.48 del 29 agosto 2007).

Tale questione non deve essere risolta in questa sede, visto che comunque, l'assicurata non ha subito una lesione corporale parificata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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