Raccomandata
Incarto n. 35.2006.98
mm/ll
Lugano 30 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 settembre 2006 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 agosto 2001, RI 1, all’epoca alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di caricatore di rifiuti e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha lamentato un trauma da schiacciamento al pollice e all’indice della mano sinistra.
Quest’ultimo dito è finalmente stato amputato a livello dell’articolazione metacarpo-falangeale.
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, preso atto che l’assicurazione per l’invalidità aveva rinunciato a proporre dei provvedimenti professionali, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 27 gennaio 2006, ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 20% a decorrere dal 1° aprile 2005 e un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. 152).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 160), l’CO 1, in data 7 giugno 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 181).
La decisione su opposizione è cresciuta in giudicato incontestata.
1.3. Dalle tavole processuali emerge che l’assicurazione per l’invalidità ha assegnato a RI 1 una rendita intera, fondata su un grado di invalidità del 100%, limitatamente al periodo 1° agosto 2002-30 aprile 2005 (cfr. doc. 153).
1.4. In data 23 maggio 2005, l’assicuratore infortuni ha comunicato all’assicurato che avrebbe proceduto a compensare l’importo di fr. 59'871.55, corrispondente al sovraindennizzo per il periodo 31 agosto 2001-31 marzo 2005, con gli arretrati di rendita dell’assicurazione per l’invalidità (doc. 180).
Tale provvedimento è stato integralmente confermato al termine della procedura di opposizione (doc. 189).
1.5. Con tempestivo ricorso dell’11 dicembre 2006, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che venga accertata l’inesistenza di un sovraindennizzo e, in via subordinata, la retrocessione della causa all’CO 1 affinché abbia a effettuare degli ulteriori atti istruttori, argomentando:
" L'art. 69 lainf non da ulteriori specificazioni, ne vi è giurisprudenza di dettaglio nella materia, trattandosi di una novella legislativa introdotta con la LPGA, quindi a far tempo dal 1. gennaio 2003.
Nondimeno il qui ricorrente ritiene che il testo di legge sia chiaro e si debba tener presente nel calcolo del sovrindennizzo il mancato guadagno direttamente od indirettamente indotto dal venir meno del reddito da parte dei propri congiunti, nel caso di specie dalla moglie.
Nel caso di specie è fuori discussione che il coniuge non abbia svolto la propria attività lavorativa a far tempo dal sinistro del proprio marito e qui in esame. Quasi contestualmente all'infortunio del marito è nato il terzo figlio, __________. In precedenza aveva svolto la propria attività durante sette-otto anni ininterrottamente, nonostante nel 1995 avesse avuto il secondo figlio ed all'epoca il primogenito avesse soltanto quattro anni.
Peraltro la situazione economica del nucleo famigliare era pressoché la medesima in occasione delle due nascite.
Con il presente gravame si ribadisce quanto già affermato a due riprese nel precedente scambio di allegati con, vale a dire che l'importante menomazione subita dal marito, nonché padre, aveva indotto la moglie a tralasciare la ripresa dell'attività lavorativa, poiché non le era altrimenti possibile organizzarsi chiedendo al marito una collaborazione nella tenuta della casa, nell'attendere agli altri figli ed in particolare nell'accudire al figlio più piccolo.
Con la nascita del figlio più piccolo, la moglie era intenzionata a riprendere la propria attività lavorativa quantomeno a tempo parziale sin dall'anno entrante, giacché la situazione finanziaria del nucleo coniugale era estremamente precaria. L'intendimento della moglie era quello di potersi organizzare con i propri orari di lavoro e con quelli del marito, in modo tale che potessero in modo preponderante provvedere i due alla cura dei propri figli. Ciò sarebbe stato possibile spostando i turni di entrambi in modo da farli coincidere. La moglie, come donna della pulizie, quantunque in albergo il lavoro dev'essere svolto in maniera prevalente durante la giornata, aveva una certa flessibilità nello svolgere la propria attività. Altrettanto dicasi del marito, il quale, lavorando presso la __________ quale netturbino addetto al carico ed allo scarico dell'autocarro della raccolta, aveva la facoltà di disporre di orari particolari che andassero a completare, almeno in parte quelli della moglie.
La situazione venutasi a creare con il grave handicap del marito non gli ha evidentemente permesso di porre in essere tale possibilità, giacché il marito non poteva accudire per lungo tempo al piccolo figlio. A prescindere dal fatto che ha dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici, la mano, in particolare durante i primi anni, oltre ad essere inutilizzabile, era pure particolarmente dolente, come confermano chiaramente gli atti medici all'incarto. Pertanto, stante la sua particolare situazione
era ragionevolmente improponibile richiedergli che avesse a dar seguito a mansioni quali la tenuta della casa ed in particolare ad un neonato.
Il fatto così come sopra esposto non è di difficile lettura e tutto induce a ritenere oltremodo credibile la limitazione del marito, che a sua volta a cagionato l'impossibilità della moglie di svolgere la propria attività lavorativa.
Va inoltre detto che la situazione psicofisica del marito non gli permetteva ragionevolmente di ritrovarsi da solo a svolgere simili necessità, percui la presenza della moglie era pressoché indispensabile. E' infatti impensabile che un nucleo quale quello dei coniugi __________ rinunciasse ad un reddito allorquando quello cumulato dei due non aggiungeva fr. 6'000.00 mensili, con la necessità di mantenere tre figli.
Evidentemente prima di giungere alla conclusione sopra richiesta, la Suva avrebbe dovuto dar seguito a delle chiare indagini ispettive approfondite e non limitarsi ad una telefonata al datore di lavoro alfine di accertarsi se durante l'anno appresso avrebbe o meno avuto a disposizione il posto di lavoro. Tanto più che al momento in cui si trattava di decidere se riprendere o meno l'attività lavorativa nell'anno appresso era già abbondantemente occorso l'incidente alla mano del marito ed era pure evidente la gravità delle conseguenze che ne avrebbe riportate.
L'indagine ispettiva verteva sulla possibilità dell'orario da assumere da parte dell'uno o dell'altro presso i rispettivi datori di lavoro. Un colloquio con i medesimi alfine di accertare come intendevano muoversi dinanzi a tale eventualità, segnatamente comprendere per quale motivo la moglie avesse atteso tanto a lungo prima di riprendere la propria attività lavorativa. L'accertamento medico invece é assolutamente ininfluente. E' chiara a tutti, sulla scorta degli atti all'incarto, quale fosse la situazione medica di RI 1 nel corso degli anni.
Evidentemente ci si trova dinanzi ad un'istruttoria assolutamente defatigatoria ed in insufficiente. (…)."
(doc. I)
1.6. Il 17 gennaio 2007, l’insorgente ha versato agli atti una dichiarazione, datata 16 gennaio 2007, di sua moglie, __________ (doc. III + allegato).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.8. In corso di causa, il TCA ha interpellato __________, che l’amministrazione aveva indicato quale ex datore di lavoro della moglie dell’assicurato, il quale è stato invitato a rispondere ad alcune domande attienenti alle modalità d’impiego di quest’ultima (doc. VII).
La risposta da lui fornita è datata 26 marzo 2007 (doc. IX).
Alle parti è stata concessa facoltà di esprimersi in merito.
1.9. In data 9 maggio 2007, questa Corte ha chiesto al patrocinatore dell’assicurato l’identità e il recapito dell’ex datore di lavoro di __________ (doc. XII).
Egli ha risposto il 18 maggio 2007 (doc. XIII).
1.10. Il 21 maggio 2007, il TCA ha invitato l’ispettore dell’CO 1 __________ a prendere posizione a proposito della risposta 26 marzo 2007 di __________ (doc. XIV), ciò che egli ha fatto in data 23 maggio 2007 (allegato al doc. XV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 14 giugno 2005).
Nel caso in esame, visto che l’Istituto assicuratore convenuto ha proceduto al calcolo del sovraindennizzo a far tempo dal 28 agosto 2001, in ossequio ai summenzionati principi giurisprudenziali, la correttezza del calcolo appena citato andrà verificata alla luce delle disposizioni della LPGA soltanto per il periodo posteriore al 31 dicembre 2002, il vecchio diritto rimanendo applicabile per il periodo anteriore (in questo senso, cfr. la STFA M 13/04 del 27 marzo 2006, consid. 3).
2.3. Con la propria impugnativa, RI 1 pretende che nel calcolo del sovraindennizzo si debba prendere in considerazione anche, citiamo: “… il mancato guadagno direttamente od indirettamente indotto dal venir meno del reddito da parte dei propri congiunti, nel caso di specie dalla moglie.” (doc. I, p. 3).
In proposito, il TCA osserva che l’inclusione di perdite di reddito subite da congiunti della persona assicurata, è stata introdotta dall’art. 69 cpv. 2 LPGA.
Il previgente diritto in materia di assicurazione contro gli infortuni (cfr. art. 40 vLAINF; diversamente, l’art. 29 cpv. 1 OAM) non prevedeva nulla al riguardo.
Visto quanto precede, a ragione l’CO 1 ha sostenuto che la questione sollevata dal ricorrente potrebbe avere una rilevanza unicamente per il periodo posteriore al 31 dicembre 2002, ossia a partire dall’entrata in vigore della LPGA, specificatamente del suo art. 69 cpv. 2 (cfr., in questo senso, la STFA U 108/05 del 28 agosto 2006, consid. 5.6 e la sentenza 27 gennaio 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Zurigo, inc. UV.2005.00009, consid. 4.1). Per il periodo precedente essa non può invece essere considerata.
2.4. Giusta l’art. 68 LPGA, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di altre assicurazioni sociali, salvo sovraindennizzo.
La riserva relativa al sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce all’ordinamento ancorato all’art. 69 LPGA (U. Kieser, ATSG-Kommentar, ed. Schulthess 2003, ad art. 68 n. 17).
A norma dell’art. 69 cpv. 1 LPGA, il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento dannoso.
Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti (cpv. 2).
Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita (cpv. 3).
L’art. 69 LPGA, come già era del resto il caso per l’art. 40 vLAINF, persegue lo scopo di impedire il sovraindennizzo (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69 n. 4; DTF 121 V 132).
Si é in presenza di un sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte all’interessato da parte d’assicuratori sociali diversi, lo pongono in una situazione economica migliore rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non fosse sopraggiunto l’evento assicurato (A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 236s.).
In questo ordine di idee, l’art. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui l’assicurato é presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile se non avesse subito il danno (determinante é, peraltro, il reddito lordo, ovverosia il reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi afferenti ad assicurazioni sociali - cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 538; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 157).
Per stabilire il guadagno a cui fa riferimento l’art. 51 cpv. 3 OAINF, é necessario partire da una completa capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da ciò, si devono, tuttavia, ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati mettendo a frutto la parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa. Non vanno, invece, dedotti quegli introiti che l’assicurato potrebbe realizzare valorizzando la sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore dell’art. 51 cpv. 3 seconda frase OAINF (“Si prende in considerazione il reddito effettivamente realizzato”).
In particolare, così come si evince dall’art. 68 LPGA, il divieto di sovraindennizzo si applica se esiste concorso fra indennità giornaliere e una rendita (per quanto attiene al diritto previgente, cfr. DTF 121 V 132 consid. 2b, 117 V 395 consid. 2b, 115 V 279 consid. 1c e riferimenti; A. Maurer, op. cit., p. 537; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 156; cfr., pure, Messaggio 18 agosto 1976 del Consiglio federale per una legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, cifra 403.34 ad art. 40 del disegno di legge).
Conformemente alla giurisprudenza federale elaborata in relazione all’art. 40 vLAINF (cfr. DTF 117 V 394) – valida comunque anche dopo l’entrata in vigore della LPGA (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69, n. 9: “Deshalb ist bei diesem Zusammenfallen von Leistungen [concorso fra indennità giornaliere e rendite, n.d.r.] an der bisherigen Rechtsprechung, welche bezüglich der zeitlichen Kongruenz eine Globalrechnung vornahm, festzuhalten” e n. 38) – per la determinazione del sovraindennizzo, si deve operare un calcolo globale.
Al sistema del calcolo globale è attribuita la priorità rispetto al principio della congruenza temporale.
Sapere se le indennità giornaliere vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase LPGA), rispettivamente, se quelle versate di troppo possono essere richieste in restituzione (art. 25 LPGA), va stabilito in base ad un conto globale per tutta la durata di percezione delle indennità giornaliere (DTF 117 V 394 consid. 3b).
Secondo la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente dopo la fine della corresponsione delle indennità giornaliere.
Il periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita del diritto all'indennità giornaliera (STFA U 367/01 del 21 marzo 2003, consid. 6 e STFA U 15/91 dell'8 novembre 1991).
2.5. RI 1 fa valere che il danno alla salute riportato in occasione dell’infortunio occorsogli il 28 agosto 2001, non gli avrebbe di fatto consentito di collaborare alla gestione dell’economia domestica, segnatamente di accudire il figlio __________, nato nel corso del mese di febbraio 2001.
Ciò avrebbe impedito a sua moglie, __________, di riprendere l’attività di cameriera ai piani presso il Motel __________ a __________, attività stagionale (da marzo a ottobre; cfr. allegato al doc. 177) da lei esercitata ininterrottamente dal 1994 sino al 2001 (recte: sino al 2000, cfr. allegato al doc. 177: “Poiché l’ultimo figlio è nato quando doveva iniziare la mia stagione lavorativa, nel 2001 non ho neppure iniziato il mio lavoro usuale.” – il corsivo è del redattore), contrariamente a quelli che erano i suoi intendimenti (cfr. doc. I).
Da parte sua, l’amministrazione sostiene che non sarebbe stato provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che __________ avrebbe ripreso a lavorare durante i periodi 1° aprile-31 ottobre 2003 e 1° aprile-31 ottobre 2004, oppure che le condizioni di salute dell’assicurato erano tali da necessitare un’assistenza costante da parte della moglie (doc. 189, p. 4).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte precisa innanzitutto che, da parte dell’insorgente, non è stato preteso che la moglie avrebbe rinunciato a riprendere un’attività lucrativa, in quanto costretta a prestare assistenza al marito infortunato.
In sede di decisione su opposizione, l’Istituto assicuratore convenuto ha affermato di avere interpellato l’ex titolare del Motel __________, tale signor __________, il quale avrebbe riferito che, citiamo: “… era stato posto termine al contratto di lavoro una volta chiusa la malattia e che non erano stati presi impegni di nessun genere per una riassunzione.” (doc. 189, p. 3).
Fra gli atti di causa figura in effetti un rapporto, datato 24 agosto 2006, dell’ispettore __________, da cui si evince che a gestire l’esercizio pubblico appena menzionato, ai tempi in cui vi lavorava , sarebbe stato tale “”.
D’altra parte, risulta pure che il funzionario dell’CO 1 avrebbe contattato telefonicamente il presunto ex datore di lavoro, il quale gli avrebbe comunicato quanto indicato nella decisione su opposizione (doc. 187).
In proposito - a prescindere dal fatto che ci si può seriamente chiedere se con l’accertamento in questione, per le modalità secondo cui è stato effettuato, l’assicuratore non abbia violato il diritto di essere sentito dell’assicurato (cfr. RAMI 1999 U 328, p. 113ss., consid. 3c) -, questo Tribunale ha accertato, dopo semplice consultazione online del registro di commercio del Cantone Ticino (cfr. www.hrati.ch), che __________ è divenuto proprietario del Motel __________ soltanto nel corso del 2003, motivo per cui egli non era la persona più indicata da interpellare per ottenere informazioni utili riguardo alla situazione lavorativa della moglie dell’insorgente, ciò che del resto ha lui stesso sottolineato rispondendo al TCA in data 26 marzo 2007 (doc. IX: “Dal 1.01.2003 ho acquistato Motel __________ – __________, da questa data io come proprietario del suddetto locale non ho mai avuto alle mie dipendenze codesta signora __________.” – il corsivo è del redattore).
Tutto ben considerato, secondo questa Corte, vista la situazione economica della famiglia __________, resa ancor più problematica dalla nascita di un terzo figlio (nel 2001), non può essere escluso che la moglie del ricorrente avesse effettivamente necessità di riprendere un’attività lucrativa, così come era già stato del resto il caso negli anni precedenti (1994-2000).
D’altra parte, esaminata la documentazione medica agli atti, è senz’altro plausibile che lo stato di salute dell’assicurato fosse tale da impedirgli, in particolare, di accudire il piccolo __________ durante le assenze (per lavoro) della madre.
Tenuto conto di quanto precede, il TCA ritiene che la vertenza sub judice non possa essere decisa, con piena cognizione di causa, senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio - ciò che l’CO 1 ha omesso di fare, in violazione dell’obbligo di accertamento impostogli dall’art. 43 cpv. 1 LPGA (su questo tema e sul rapporto tra gli artt. 42 e 43 LPGA, cfr. la DTF 132 V 368 e la STCA 35.2006.102 del 31 maggio 2007) - con lo scopo di appurare, in ultima analisi, se vi è o meno un nesso causale tra l’infortunio e la diminuzione di reddito che avrebbe patito la moglie dell’assicurato.
In particolare, l’assicuratore LAINF convenuto - al quale la causa va rinviata per ulteriori accertamenti -, dovrà verificare, sentiti gli ex datori di lavoro (da una parte, la ditta __________ di __________, dall’altra, i signori __________ e __________ di __________, presidente, rispettivamente, membro del CdA della società di gestione del Motel __________, ai tempi in cui vi lavorava la moglie di RI 1), se, terminata la stagione 2000, __________ aveva espresso l’intenzione di riprendere l’attività lavorativa successivamente al parto del terzo figlio e, eventualmente, se erano già stati presi degli accordi in tal senso, quali erano le modalità di occupazione dei coniugi __________ (orari di lavoro, eventuale possibilità di usufruire di un orario flessibile, ecc.), se esse avrebbero consentito un interscambio tra i coniugi nella conduzione dell’economia domestica, se ciò aveva effettivamente avuto luogo nel passato, segnatamente nel periodo successivo alla nascita del secondo figlio (1995), ecc.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La causa è retrocessa all’CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato al considerando 2.5. in fine.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'200 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti