Raccomandata

Incarto n. 35.2006.20

mm/td

Lugano 20 settembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9 dicembre 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Nel corso del mese di maggio 2005, il Servizio del personale della Città di __________ ha informato l’CO 1 che, in data 24 maggio 2005, il proprio dipendente RI 1, operaio, era rimasto vittima di un incidente d’auto all’interno della galleria del __________ sull’autostrada A2 (doc. 1).

Dal rapporto di uscita 17 giugno 2005 del Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (degenza 2-20 giugno 2005) risulta che l’assicurato ha tentato il suicidio, prima sbattendo volontariamente con l’autovettura contro un muro, in seguito tagliandosi il cuoio capelluto con un falcetto, procurandosi in tal modo delle ferite lacero-contuse multiple profonde fino all’osso con distacchi ossei (doc. 5).

Durante il periodo 24 maggio-2 giugno 2005, RI 1 è rimasto degente presso l’Ospedale __________ di __________, dove è stato sottoposto alle cure del caso (allegato al doc. 9).

Nel prosieguo (dal 4 luglio 2005), l’assicurato è stato ricoverato presso il Reparto di psichiatria della Clinica __________ di __________ (doc. 15).

1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’Istituto assicuratore, con decisione formale del 7 ottobre 2005, ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente all’evento del 24 maggio 2005, ritenendo che l’assicurato si é procurato intenzionalmente il danno alla salute (doc. 19).

A seguito delle opposizioni interposte dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 26), l’CO 1, in data 9 dicembre 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 27).

1.3. Con tempestivo ricorso del 10 marzo 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata, argomentando:

" Nella fattispecie, è indubbio che ci si trova davanti ad un atto "insensato" ai sensi del TFA. Il signor RI 1 ha infatti tentato di togliersi la vita con un modus operandi che evidenzia l'irragionevolezza dell'atto e che rispecchia di conseguenza la sua situazione psichiatrica al momento dei fatti.

Come meglio risulta dall'incarto, l'assicurato si è visto confrontato ad una situazione di estremo disagio famigliare. Solo tre giorni prima dell'incidente il ricorrente è infatti venuto a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie, relazione che peraltro durava da più di un anno e mezzo. Il giorno precedente l'incidente, inoltre, la signora __________ ha annunciato al marito la volontà di separarsi per vivere con il suo nuovo compagno ed il giorno stesso dell'incidente, e meglio pochi minuti prima, la moglie lo ha invitato a non fare più ritorno a casa in quanto non voleva più rivederlo né parlare con lui.

Queste circostanze hanno portato il ricorrente ad una situazione di totale irrazionalità, vedendo crollare in soli quattro giorni tutto ciò che egli aveva costruito in anni e anni, non facendogli vedere nessuna soluzione se non quella di togliersi la vita.

Al momento dell'atto il signor RI 1 versava in una condizione tale da non essere in grado di valutare il senso, l'opportunità e gli effetti dell'atto in questione e non era certamente in grado di agire in funzione di tale apprezzamento.

Lo stato psicofisico di una persona nei mesi o anni precedenti un tentativo suicidale possono solo essere un aiuto per la determinazione dello stato della persona al momento dell'atto ma non devo sicuramente essere considerati come determinanti. L'assenza di disturbi psichici evidenti nel signor RI 1 nel periodo antecedente al 24.5.2005, non deve quindi escludere a priori che l'assicurato non può essere ritenuto totalmente incapace di discernimento al momento del tentativo suicidale ma, se la capacità di discernimento deve essere valutata al momento dell'atto, è necessario nella fattispecie considerare il momento stesso in cui il ricorrente ha deciso di schiantarsi contro la parete di una galleria.

Una valutazione degli "sviluppi interiori intervenuti nel momento stesso del fatto", di cui la decisione del Tribunale federale di cui sopra, può solo portare a concludere che il ricorrente, al momento dell'atto, versava in uno stato di totale incapacità di discernimento.

  1. Tale argomento è peraltro confermato dal rapporto medico del dott. __________, psichiatra del ricorrente (doc. B).

Dalla diagnosi risulta che il signor RI 1 sia affetto da sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta della personalità con marcati aspetti dipendenti, passivo - aggressivi ed impulsivi.

Lo psichiatra ritiene che il tentato suicidio 24.5.2005 sia conseguenza di una reazione a corto circuito (raptus) indotto da una forte carica emotiva (comunicazione della volontà di separarsi di fatto da parte della moglie) con caratteristiche di accessualità (relativo rapido recupero di una condizione di maggior discernimento fuori dal contesto emotivo favorente), nel quale la capacità di intendere il senso di ciò che sta compiendo risulta solo relativamente compromessa, mentre le capacità di agire conseguentemente ed adeguatamente appare fortemente alterata, risultando quest'ultima decisiva nello svolgimento dei fatti considerati.

Dal rapporto consegue evidentemente che il paziente, al momento del tentativo suicidale, non presentava la capacità di discernimento richiesta ai sensi della definizione di cui sopra: la capacità di agire essendo elemento determinante per la valutazione della stessa.

L'episodio suicidale è inoltre stato qualificato dal dott. __________ quale raptus (reazione a corto circuito), sintomo psicopatologo esplicitamente menzionato dal TFA nella sentenza di cui sopra.

L'art. 48 OAINF risulta pertanto pienamente applicabile alla fattispecie e non vi è motivo di negare al signor RI 1 le prestazioni assicurative CO 1.

La perizia psichiatrica, che dovrà essere ordinata in corso di procedura, confermerà sicuramente la tesi del ricorrente."

(I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

1.5. In corso di causa, questa Corte ha interpellato lo psichiatra dott. __________, autore della visita fiduciaria del 21 marzo 2005, il quale è stato invitato a prendere posizione circa il contenuto della certificazione 7 marzo 2006 dello psichiatra dott. __________ (V).

La risposta del dott. __________ è datata 23 giugno 2006 (VI bis).

L’assicurato ha presentato le proprie osservazioni il 17 luglio 2006 (VIII).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1 deve essere tenuto a versare delle prestazioni a dipendenza dell'evento del 24 maggio 2005 oppure no.

In primo luogo, occorre determinare se l’evento in questione è stato un atto involontario oppure no.

Qualora si sia trattato di un tentativo di suicidio, questa Corte dovrà ancora stabilire se, al momento del gesto, l’assicurato era o meno completamente privo della capacità di discernimento.

2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.3. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.

La precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (SVR 2005 UV Nr. 2).

Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

  • l'involontarietà

  • la repentinità

  • il danno alla salute (fisica o psichica)

  • un fattore causale esterno

  • la straordinarietà di tale fattore."

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4. L'art. 37 LAINF distingue, nei tre paragrafi di cui si compone, diverse ipotesi di riduzione, rispettivamente di diniego, delle prestazioni in contanti.

In particolare, nel cpv. 1, il legislatore ha ancorato il principio secondo cui l'assicurato che ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte non ha diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie.

L'art. 48 cpv. 1 OAINF precisa, nondimeno, che "seppur dimostrabile intendesse l'assicurato suicidarsi o automutilarsi volontariamente, l'art. 37 cpv. 1 della legge non è applicato se l'assicurato, al momento dell'azione e senza propria colpa, era completamente incapace di agire ragionevolmente o se il suicidio, il tentativo di suicidio o l'automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un infortunio assicurato".

La giurisprudenza ha ammesso la legalità di questo disposto (cfr. DTF 129 V 95; RAMI 2003 p. 197 seg.; J.M. Frésard/M. Moser/Steless, Refus, réduction et suspension des prestations de l'assurance-accidents: états des lieux et nouvautés, in HAVE/REAS 2/2005, p. 127 seg.).

Essa ha inoltre precisato che il suicidio come tale costituisce un infortunio assicurato soltanto se è stato commesso in uno stato di totale incapacità di discernimento ai sensi dell'art. 16 CCS. Di conseguenza, affinché la responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni sia impegnata, è necessario che, al momento dell'atto e tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, in relazione anche all'atto in questione, l'interessato fosse totalmente privato della facoltà di agire ragionevolmente, a causa, segnatamente, di infermità o debolezza mentale (cfr. DTF 129 V 95, in particolare 99; RAMI 1996 U 267, p. 310 consid. 2b, 1989 U 84, p. 449 consid. 2b; DTF 113 V 61 = RAMI 1987 U 22, p. 352; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 86).

2.5. In una sentenza del 26 febbraio 1997 nella causa F., inc. n. 35.1996.102, confermata dal TFA con pronunzia del 25 marzo 1998, U 101/97, riguardante un assicurato rinvenuto sulla massicciata di fianco a uno dei binari della stazione di Mendrisio, con una grave ferita alla parte sinistra della calotta cranica, il TCA, valutata la documentazione medica agli atti, nonché quel che accadde il giorno stesso dell’evento, ha ritenuto che non emergevano elementi tali da rovesciare la presunzione, istituita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 1996 U 247, p. 168ss.), dell’involontarietà del gesto.

2.6. Nel caso di specie, le parti appaiono concordi nel ritenere che, quel 24 maggio 2005, vi è stato un tentativo di suicidio.

A questa tesi lo scrivente TCA non può che aderire, anche alla luce delle modalità scelte da RI 1 per togliersi la vita.

2.7. Ritenuto, dunque, che risulta accertato che le lesioni presentate dall'assicurato sono conseguenti a un tentativo di suicidio, determinante è la questione di sapere se egli, al momento dell'atto, fosse o meno totalmente incapace di discernimento.

L'art. 16 CC definisce il discernimento come la facoltà di agire ragionevolmente. Esso comporta due elementi: un elemento intellettuale, la capacità di valutare il senso, l'opportunità e gli effetti di un determinato atto, e un elemento caratteriale, la facoltà di agire in funzione di tale apprezzamento, secondo la libera volontà (DTF 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a ed i riferimenti ivi menzionati; DTF 113 V 61 consid. 2c, DTF 111 V 58 consid. 3a; Rippe/Schwarzenegger/Bosshard/Kieswetter, Urteilfähigkeit von Menschen ..., in SJZ 2005, p. 81ss. (83-84)).

In una sentenza del 28 ottobre 2003 nella causa X. (12.2002.190), la seconda Camera civile del Tribunale di appello al riguardo ha ricordato che:

" Vi è assenza di capacità di discernimento - in generale - a causa di disturbi mentali o intellettuali (Carré, op. cit., ibidem, 175); in particolare, la fattispecie è stata ammessa in caso di grave obnubilamento reattivo della volontà, oppure se l'agente è sotto l'influsso di un contrasto insostenibile di passioni (Rep 1939, 375 e segg.), rispettivamente se ha agito in seguito a malattia psichica grave di natura depressiva o a disturbi dello stato psichico e dell'umore causati da idee paranoidi (Keller/Roelli, Komm. zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Berna 1968, vol. I, pag. 484). Per giudicare l'assenza di capacità di discernimento dell'agente (con riferimento all'art. 16 CC) è necessario stabilire se egli, al momento di risolversi al suicidio, era privo della facoltà di valutare il significato e gli effetti dell'atto poiché la sua funzione intellettiva era alterata, oppure se non poteva agire liberamente siccome la sua funzione volitiva era turbata, ancorché a fronte della comprensione della portata dell'atto di autodistruzione che stava per compiere. Inoltre, l'impossibilità di agire ragionevolmente dev'essere dipesa da una delle cause biologiche indicate dalla legge: l'età infantile, l'infermità o la debolezza mentale, l'ebbrezza o uno stato con simile (Viret, op. cit., pag 190)."

(n.d.r.: le citazioni si riferiscono a Carré, "Loi fédérale sur le contrat d'assurance", Losanna 2000 e a Viret, "Le suicide en droit suisse de l'assurance privéé sur la vie" in HAVE/REAS 2002 p. 189)."

La capacità di discernimento è relativa: essa non deve essere valutata in astratto, ma concretamente, in rapporto ad un determinato atto, in funzione della sua natura e della sua importanza, le facoltà richieste dovendo esistere al momento dell'atto (DTF 118 Ia 236 consid. 2b in fine; 117 II 331 consid. 2a ed i riferimenti ivi citati).

Una persona è privata del discernimento ai sensi della legge se la sua facoltà di agire ragionevolmente è alterata da una delle cause enumerate all'art. 16 CC, fra le quali figurano l'infermità e la debolezza mentale, ossia degli stati anormali sufficientemente gravi per avere effettivamente alterato la facoltà di agire ragionevolmente in un caso particolare. Per malattia mentale, si intende dei disturbi psichici durevoli e caratterizzati che hanno sul comportamento esterno della persona interessata delle conseguenze evidenti, qualitativamente e profondamente sconcertanti per un profano accorto (DTF 117 II 231 consid. 2a in fine e riferimenti ivi menzionati).

Il TFA, in una sentenza inedita del 1° luglio 1993 nella causa H., U 136/92, ha precisato - riferendosi a Bucher, Berner Kommentar, N. 6 zu Art. 16 ZGB - che l'elenco della cause d'incapacità di discernimento di cui all'art. 16 CCS è esemplificativo e non esaustivo. In particolare, in relazione ai disturbi di natura psichica, ciò comporta che, per ammettere l'incapacità di discernimento, non necessariamente occorre essere confrontati ad una malattia mentale o ad una debolezza mentale: l'incapacità di discernimento può essere ammessa anche di fronte ad uno stato che, pur essendo anormale, non è esattamente definibile e delimitabile (cfr. STFA succitata, consid. 5a).

Secondo la giurisprudenza, colui che pretende di avere diritto alle prestazioni a causa d'infortunio deve provare, segnatamente, l'involontarietà del danno alla salute e - in caso di suicidio - l'assenza della facoltà di agire ragionevolmente al momento dell'atto (RAMI 1996 succitata, 1988 U 55, p. 362 consid. 1b).

Tuttavia, nel processo in materia di assicurazioni sociali, caratterizzato dalla massima inquisitoria, alle parti non incombe un onere della prova soggettivo ai sensi dell'art. 8 CC. Un onere della prova esiste unicamente nella misura in cui, in assenza di prove, la decisione andrà a discapito di colui che intendeva dedurre dei diritti da una fattispecie finalmente rimasta indimostrata.

Siccome la questione della capacità di discernimento va valutata sulla base di "sviluppi interiori" al momento in cui è stato commesso un determinato atto suicida (DTF 113 V 63) e dunque una prova certa della sua assenza è da escludersi (cfr. DTF 91 II 338 consid. 8, 74 II 205 consid. 1), non possono essere poste delle esigenze probatorie troppo severe. Perciò, si considera fornita la prova dell'assenza della facoltà di agire ragionevolmente, quando "… eine durch übermächtige Triebe gesteuerte Suizidhandlung als wahrscheinlicher erscheint als ein noch in erheblichem Masse vernunftgemässes und willentliches Handeln" (cfr. STFA 1° luglio 1993 succitata; RAMI 1996 U 267, p. 311 consid. 2d; STFA del 2 luglio 2001 nella causa A., B. e C., U 55/99, consid. 1b).

2.8. In una sentenza del 28 aprile 2003 nella causa C., U 37/03, l'Alta Corte ha ammesso che l'assicurata era totalmente incapace di discernimento al momento del tentativo di suicidio, sulla base delle seguenti considerazioni:

" (...)

3.1 Le 26 février 2001, C.________ s'est retirée dans sa chambre après avoir terminé son service. Elle a rédigé une lettre de démission pour fin du mois d'avril, bu du punch, puis appelé une collègue qui était de piquet à l'hôpital; celle-ci est venue une première fois, vers 23 heures, puis une seconde fois entre 2 et 3 heures du matin. Peu après, C.________ s'est défenestrée.

3.2 Aux termes de l'expertise du docteur A., cet événement s'inscrit au plan temporel dans le cadre de l'évolution larvée d'un trouble dépressif récurrent, dont les modalités d'expression et l'intensité étaient modulés par une pathologie de la personnalité marquée par des aspects post-traumatiques; à fin février 2001, C. se trouvait dans un épisode dépressif d'intensité moyenne (CIM-10, F33.1).

Au moment du passage à l'acte, elle présentait un trouble de la conscience associant un trouble dissociatif aigu (confusion psychogène ou état crépusculaire psychogène; CIM-10, F44.88) et une intoxication éthylique aiguë avec distorsion des perceptions (CIM-10, F10.04). La présence isolée d'un état crépusculaire psychogène ou d'une ivresse avec alcoolémie de l'ordre de grandeur de 2 o/oo ne permettrait pas de retenir une altération de la conscience d'un degré de gravité tel qu'il ait pu résulter une méconnaissance d'aspects importants de la réalité. Par contre, la combinaison de ces deux facteurs, qui se renforçaient et se potentialisaient mutuellement, amenaient à retenir une ivresse compliquée ou intoxication éthylique aiguë avec distorsion des perceptions (CIM-10, F10.04).

L'absence de comportement suicidaire préalable, ou d'idée de suicide avant l'événement parlaient contre un comportement réfléchi. Par ailleurs, la brutalité et le caractère subit de la tentative de suicide, de même que les nombreuses possibilités de se supprimer d'une manière moins violente, dont une infirmière sujette au vertige disposait dans un hôpital, donnaient également à penser que l'acte n'était pas raisonné. En s'enivrant, C.________ ne s'était pas mise sciemment en danger de voir survenir les troubles qu'elle avait présentés dans la nuit du 26 au 27 février 2001.

En définitive, l'expert a retenu une abolition de la capacité de discernement, soit une grave altération de la conscience avec méconnaissance fondamentale de la situation et comportement n'obéissant à aucune logique rationnelle; si des aspects latents ou mal reconnus de la personnalité s'étaient exprimés dans ce geste, C.________ n'avait pas eu la possibilité à aucun moment d'intervenir de manière correctrice et raisonnable. Elle était vraisemblablement dans un état d'ivresse compliquée susceptible de la priver de la faculté de se comporter raisonnablement et on pouvait admettre qu'elle se trouvait en état d'incapacité de discernement; elle ne s'était pas mise fautivement dans cet état en buvant de l'alcool et n'était pas en mesure de mesurer la portée de son acte au moment de l'absorption.

S'appuyant essentiellement sur cette expertise, les premiers juges ont considéré que C.________ n'avait pas la capacité de discernement lorsqu'elle a agi et qu'elle ne s'était pas mise fautivement en incapacité de discernement. La défenestration devait dès lors être considérée comme un accident.

3.3 Il y a lieu de suivre les premiers juges dans leur analyse. Il ressort clairement de l'expertise du docteur A.________ et de ses conclusions que l'intimée souffrait de troubles psychiques et qu'elle a présenté lors de l'événement du 27 février 2001 un état psychopathologique grave avec altération fondamentale de la réalité et abolition de la capacité de discernement, qui doit être assimilé à une maladie psychique symptomatique.

En considérant le mode opératoire de l'acte et l'ensemble des circonstances objectives et subjectives entourant celui-ci (notamment, l'absence d'antécédents suicidaires, les démarches concrètes pour trouver un nouvelle place, la lettre de démission, le court moment où l'intimée s'est retrouvée seule, le saut dans le vide par une personne sujette au vertige), il ne saurait être fait reproche aux premiers juges d'avoir considéré que l'intimée, au moment où elle a agi, était sans faute de sa part totalement incapable de se comporter raisonnablement.

3.4 Les griefs soulevés par la recourante, qui ont trait essentiellement à la qualité de l'expertise psychiatrique, doivent être écartés.

3.4.1 Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le rapport du docteur A.________ constitue une expertise détaillée et circonstanciée; elle comprend une anamnèse psychiatrique conséquente, qui repose sur plusieurs entretiens avec l'intimée, la psychologue B., la doctoresse D., ainsi que l'examen du dossier du Centre Y.________; elle définit de manière nuancée et pertinente les interférences des différents troubles psychiques présentés par l'intimée avant et lors de l'événement du 27 février 2001, analyse la situation de l'intimée tant objectivement que subjectivement lors de cet événement et aboutit à des conclusions convaincantes.

3.4.2 En revanche, l'analyse de la situation que fait la recourante - qui considère que l'envie de mettre fin définitivement à une existence aussi pénible s'était dessinée à l'esprit de l'intimée et qu'elle avait pris la décision, après réflexion, de mettre fin sciemment à sa vie, ou que son esprit libéré par l'alcool l'avait conduite au constat ultime qu'il n'y avait aucun espoir et à la décision de mettre un terme à son existence - n'est étayée par aucune pièce médicale et ne constitue qu'une réflexion de profane dénuée de toute pertinence.

3.4.3 En outre, contrairement à l'avis de la recourante, on ne peut reprocher à l'expert d'avoir cité l'art. 16 CC en prémisse de sa discussion - au vu du mandat que lui avait confié les premiers juges, ni d'avoir mentionné des avis de la doctrine médico-légale, qu'il s'agisse de Kind, Foerster ou Venzlaff; on attend justement de l'expert qu'il se réfère à la littérature pertinente pour asseoir ses conclusions.

Il en va de même lorsque la recourante considère que l'expert a dépassé son rôle en supposant que la chambre de l'intimée avait été fermée de l'extérieur. Savoir si l'intimée a demandé à sa collègue de l'enfermer ou si elle a été enfermée contre sa volonté n'est en effet pas sans incidence dans l'analyse de l'état psychique présenté par l'intimée; il suffit de renvoyer sur ce point la recourante à l'expertise et au jugement cantonal.

Enfin, la recourante se borne à critiquer les conclusions de l'expert sur la consommation d'alcool de l'intimée, mais ne propose cependant aucune autre analyse ou démarche propre à les mettre en doute. (...)"

Il TFA è arrivato al risultato opposto in una sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa B., C. e D., U 328/02, riguardante un assicurato che si è suicidato.

La Corte federale ha in particolare rilevato:

" (...)

3.3

3.3.1 Selon la jurisprudence, le suicide comme tel n'est un accident assuré, conformément à l'art. 48 OLAA, que s'il a été commis dans un état de totale incapacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Par conséquent, il faut, pour entraîner la responsabilité de l'assureur-accidents, qu'au moment de l'acte et compte tenu de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives, l'intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement, en raison notamment d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit, ou encore d'un grave trouble de la conscience (ATF 113 V 63 s. consid. 2c; RAMA 1996 no U 267 p. 310 consid. 2b; 1990 no U 96 p. 185 consid. 2). L'existence d'un trouble de ce genre doit être établie conformément à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il doit s'agir de symptômes psychopathologiques comme la folie, les hallucinations, la stupeur profonde, le raptus, etc. Le motif qui a conduit au suicide ou à la tentative de suicide doit être en relation avec les symptômes psychopathologiques. L'acte doit apparaître « insensé ». Un simple geste disproportionné, au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement et précipitamment sa situation dans un moment de dépression et de désespoir ne suffit pas (RAMA 1996 no U 267 p. 310 consid. 2b; arrêt non publié F. du 22 mai 1996 [U 223/94]; Kind, Suizid oder «Unfall», Die psychiatrischen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 48 UVV, RSAS 1993 p. 291).

Pour établir l'absence de capacité de discernement, il ne suffit pas de considérer l'acte de suicide et, partant, d'examiner si cet acte est déraisonnable, inconcevable ou encore insensé. Il convient bien plutôt d'examiner, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du comportement et des conditions d'existence de l'assuré avant le suicide, s'il était raisonnablement en mesure d'éviter ou non de mettre fin ou de tenter de mettre fin à ses jours. Le fait que le suicide en soi s'explique seulement par un état pathologique excluant la libre formation de la volonté ne constitue qu'un indice d'une incapacité de discernement (RAMA 1996 no U 267 p. 311 consid. 2b et les références).

3.3.2 En l'espèce, l'assuré a subi deux épisodes dépressifs: le premier à la suite du décès de son père en 1994 et le second en raison de problèmes relationnels dans sa vie privée et ses rapports de travail. Pour le second, il a été soigné à l'aide d'une médication antidépressive (Seropram) et d'entretiens psychothérapeutiques par le docteur G.________ dès le mois d'octobre 1996. Ce médecin a mis fin au traitement le 7 juillet 1997 en raison de l'amélioration de l'état de santé. De son côté, le docteur I., médecin de famille, a confirmé que l'assuré était guéri à l'issue du traitement administré par le docteur G. (rapport du 22 septembre 2000). Dans une note du 20 août 2001 à l'attention du docteur H., le docteur I. a indiqué avoir prescrit un emballage de Deanxit le 8 janvier 1998, parce que l'assuré souffrait d'anxiété modérée. Il a cependant indiqué que celui-ci ne se sentait plus du tout dépressif.

Cela étant, en l'absence de toute maladie psychique au moment de l'acte, on ne saurait conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, à l'absence de capacité de discernement. D'ailleurs, il n'existe pas d'éléments en faveur de la thèse d'un acte insensé. Le mode avec lequel l'assuré a mis fin à ses jours ne constitue pas un indice permettant d'admettre l'existence d'un acte fatal spontané. Le point de vue du docteur H.________, selon lequel la capacité de discernement était peut-être altérée mais très probablement pas absente est à cet égard convaincant.

3.4 Après avoir entendu un certain nombre de témoins, le juge délégué à l'instruction de la cause en instance cantonale a informé les recourants qu'il ne procéderait pas à d'autres auditions (lettre du 2 juillet 2002).

Bien que ceux-ci n'aient pas réagi à cette décision, ils réitèrent toutefois leur demande de preuve en instance fédérale.

La Cours de céans ne saurait toutefois faire suite à cette requête. Plus de cinq ans après les faits litigieux, les preuves requises ne sont pas pertinentes, face aux constatations médico-légales ci-dessus mentionnées, pour trancher le point de savoir si le décès est dû à un suicide ou à un homicide. Par ailleurs, une expertise au sujet de la capacité de discernement de l'assuré n'apporterait pas de renseignements complémentaires qui ne figurent déjà dans les avis médicaux versés au dossier.

3.5 Vu ce qui précède, force est de considérer que le décès de l'assuré est dû à un suicide et qu'au moment où il a agi, le prénommé n'était pas incapable de se comporter raisonnablement. L'intimée était dès lors en droit, par sa décision sur opposition du 20 septembre 2001, de refuser l'octroi de ses prestations, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires. Le recours se révèle ainsi mal fondé."

La capacità di discernimento è stata ammessa dal TFA in un'altra sentenza del 18 luglio 2002 nella causa P., U 28/01, relativa ad un assicurato che ha ucciso i suoi figli ed ha poi tentato di suicidarsi, sulla base delle seguenti motivazioni:

" (...)

4.2 En l'espèce, il ressort notamment du rapport établi le 17 janvier 1996 par les docteurs C.________ et D., du département de psychiatrie des Hôpitaux W., que le recourant souffrait, au moment de sa tentative de suicide, d'un trouble dépressif majeur sévère. A la date de son examen par ces praticiens, il ne présentait toutefois pas de traits psychotiques évidents. Par ailleurs, selon les docteurs A.________ et B., P. présentait une personnalité pathologique immature, dépressive et narcissique, de sorte que sa capacité interne de liberté psychique était limitée. Dans le même sens, le docteur E., psychiatre à l'institut V. de médecine légale, a indiqué que la séparation d'avec sa famille avait provoqué chez l'assuré un sentiment de perte et une atteinte narcissique ayant entraîné des mécanismes de défenses archaïques capables d'altérer le rapport à la réalité.

Ces rapports médicaux permettent de retenir que les facultés cognitive et volitive de l'assuré étaient altérées par ses troubles de la personnalité et sa grave dépression. On ne saurait toutefois en déduire que celui-ci était incapable de discernement au moment de son acte. A cet égard, les docteurs A.________ et B.________ ont clairement précisé que les troubles psychiques dont souffrait P.________ n'avaient pas complètement aboli, altéré ou entravé son discernement ou le contrôle de ses actes. Ces conclusions sont corroborées par les circonstances objectives et subjectives entourant le drame. D'après les renseignements donnés par la soeur du recourant, celui-ci lui avait remis, le 31 décembre 1995, une mallette fermée contenant de l'argent, des chèques et une lettre indiquant à qui ces biens devaient revenir; il lui avait par ailleurs déjà confié cette mallette à plusieurs reprises depuis qu'il était en conflit avec son épouse. On peut en déduire que le recourant avait déjà envisagé le suicide avant le 1er janvier 1996.

Dans une certaine mesure, son acte était ainsi prémédité et n'apparaît pas comme résultant d'une pulsion totalement irrationnelle et incontrôlable.

Aussi convient-il de nier l'absence de discernement du recourant au moment de son acte, sans qu'un complément d'instruction soit nécessaire. (...)"

Nella sentenza pubblicata in DTF 113 V 61 l'Alta Corte ha invece riconosciuto l'incapacità di discernimento ad un assicurato che ha tentato il suicidio, rilevando:

" 3. a) Im vorliegenden Fall hat die Psychiatrische Klinik L. im Anschluss an die notfallmässige Einweisung des Beschwerde­gegners am 26. Februar 1985 folgende Diagnose gestellt: schwere Depression, Berufsproblematik, Suizidalität, Verfolgungsgedanken. Im Administrativgutachten vom 14. Mai 1985 ergänzte Prof. Dr. med. K., dass der Beschwerdegegner in L. an einer paranoiden depressiven Psychose gelitten habe, die auf dem Untergrund einer depressiv-zwanghaften Persönlichkeit entstanden sei; es bestehe kein Zweifel, dass der Versicherte in jenen Tagen von einem unkorrigierbaren Wahndenken beherrscht gewesen sei, weil er glaubte, für hohe finanzielle Verluste und eine Misswirtschaft seiner Arbeit­geberfirma verantwortlich gemacht zu werden. Als er am 5. März 1985 mit seiner Ehefrau zum Büro des behandelnden Psychologen gegangen sei, habe er vor dem Haus ein Auto mit einer Zürcher Nummer gesehen. Zu dem nun folgenden Geschehen nahm Prof. Dr. med. K. folgendermassen Stellung:

«Nun kam ihm [dem Beschwerdegegner] nach seinen Angaben plötzlich der

Gedanke, jetzt stehe die entscheidende Verhandlung mit seiner Frau über sein Schicksal bevor und man würde ihn ins Gefängnis bringen.

Dieser Gedanke habe ihn in blinder Panik beherrscht, so dass er nur noch den Suizid als Ausweg gesehen habe. In dieser Verfassung habe er sich aus dem Warteraum in die anschliessende Toilette gestürzt und von dort durch das enge Fenster in die Tiefe. Der Explorand gibt jetzt ohne weiteres zu,

dass er sich das Leben nehmen wollte. Das Motiv zu dieser Suizidhandlung war aufgrund der Zusammenhänge eindeutig in den depressiven Wahn­-ideen begründet...

Alle mir zugegangenen Informationen weisen darauf hin, dass der Explo­rand im Zeitpunkt der Suizidhandlung diese kritische Steuerung seines Handelns nicht mehr besessen hat. Nur so lässt sich erklären, dass er sich aus dem engen Toilettenfenster zwängte, gewissermassen auf blinder Flucht in den Tod, vermutlich weil er glaubte, vor der Haustür warte bereits das Auto, um ihn abzuholen. Es sei ihm also ein anderer Ausweg versperrt. Diese letztere Interpretation ist zwar eine Vermutung, weil der Explorand keine klare Erinnerung an seine inneren Erlebnisse vor dem Sturz in die Tiefe hat. Er weiss nur, dass er in blinder Panik war, im Tod den einzigen Ausweg sah, um dem Schicksal der Verurteilung oder Versenkung zu entgehen. Dass es sich um einen schwer wahnhaften, psychoti­sehen Zustand gehandelt hat, wird auch durch den Umstand bewiesen, dass er nach dem Sturz noch während längerer Zeit angehalten hat. Erst durch eine Behandlung mit hohen Dosen eines Psychopharmakons beruhigte sich der Explorand im Spital T. und bekam Abstand von seinem Wahndenken. Im Sinne des ZGB muss der Explorand m. E. für seine Suizidhandlung als völlig urteilsunfähig bezeichnet werden.»

b) Auf diese schlüssigen und einleuchtenden fachärztlichen Darlegungen ist abzustellen. Die Beschwerdeführerin bringt nichts vor, was an der Stellungnahme des Prof. Dr. med. K. erhebliche Zweifel wecken könnte. Insbesondere bestehen keine Anhaltspunkte für eine Voreingenommenheit des Administrativexperten.

Dass sich, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend ge­macht wird, der Zustand des Beschwerdegegners in den Tagen nach der Klinikeinweisung gebessert haben soll und dass eine Selbsttötung oder ein Suizidversuch nicht erwartet wurde, ändert nichts daran, dass der seelisch kranke Versicherte durch die Um­stände am 5. März 1985 in panische Angst geriet und jegliche vernünftige Einsicht über die tatsächliche Lage verlor. Schliesslich deckt sich die Stellungnahme des Prof. Dr. med. K. mit den übrigen, in den Akten befindlichen Unterlagen, insbesondere mit dem Attest des Dr. med. G. vom 12. November 1985, welcher den Beschwerdegegner nach dem Unfall als psychiatrischer Konsilia­rius im Spital T. betreute und aus eigenen Untersuchungen ein schweres depressives Zustandsbild mit paranoiden Zügen diagnostizierte, das den Versicherten zwangsläufig zum Suizidversuch ­trieb. Bei dieser Aktenlage hat das kantonale Gericht zu Recht d e Urteilsfähigkeit verneint, weshalb die Voraussetzungen des Art. 48 UVV erfüllt sind mit der Folge, dass die Beschwerdeführerin die gesetzlichen Leistungen zuzusprechen hat."

(DTF 113 V 65)

In una sentenza del 14 febbraio 2002 nella causa G., inc. n. 35.2001.7, cresciuta in giudicato, questo Tribunale ha ammesso che un'assicurata, in preda ad un episodio depressivo grave con manifestazioni psicotiche nel quadro di un disturbo bipolare, era totalmente incapace di discernimento al momento del tentativo di suicidio.

In quell'occasione il perito giudiziario così aveva risposto ai principali quesiti:

" (...).

2.1) Al momento dell'atto si è trovata essa in uno stato alterato di

coscienza che le impediva di determinarsi ragionevolmente?

Sì, al momento dell'atto la peritanda si trovava in uno stato alterato di coscienza nel senso che il suo pensiero era delirante e centrato sull'idea del suicidio. Tutto il pensiero della signora era rivolto all'attuazione del gesto autolesivo e non era in grado di essere critica né riguardo a ciò che stava pensando né a ciò che stava agendo.

2.2) Era essa totalmente incapace di agire ragionevolmente?

Se per "ragionevolmente" s'intende la capacità di valutare il gesto che si va compiendo, la sua portata, i suoi effetti, la peritanda era incapace di agire ragionevolmente.

D'altra parte pensare in modo ossessivo al suicidio, pianificarne le mosse ed i tempi, avere come unico scopo il suicidio non è certo "ragionevole": una simile modalità di pensiero trova spiegazione nel riconoscimento di uno Stato di malattia, la depressione grave con sintomi psicotici, che pregiudica la capacità di giudizio. La peritanda per un mese intero pensa e pianifica il suo suicidio, perché non dobbiamo dimenticare che tale doveva essere nel suo pensiero cioè senza possibilità di salvezza: come già detto questo è un "mancato" suicidio e non un "tentato" suicidio."

Inoltre, l’esperto aveva in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:

" (...)

La capacità critica era alterata. Quanto in quel momento ella fosse inadeguata, quanto il suo pensiero fosse distorto ci viene rivelato proprio dal biglietto d'addio: in quel momento particolare, così disperato ritiene doveroso che venga avvertita la collega che ella sarà impedita a presentarsi il giorno dopo sul lavoro.

L'ideazione delirante riguardava anche il suicidio nel senso che tutto il pensiero della peritanda era rivolto ad esso ed alle modalità d'attuazione. Ci pensa per un mese, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Né è in grado di dirsi e credere che sia un'assurdità, che esistano alternative: tutto il suo mondo psichico impallidisce e perde senso di fronte al pensiero del suicidio.

E' proprio la presenza di un'ideazione delirante che giustifica il termine nosografico "psicosi depressiva".

Nel caso in questione, inoltre, dobbiamo parlare di "mancato suicidio" e non di "tentato suicidio" né la distinzione è solo formale. Il suicidio è un gesto che si consuma assolutamente in privato ed in segreto; il tentato suicidio è un gesto che potremmo definire pubblico nel senso che avviene di solito con spettatori o potenziali tali (per esempio la possibilità di poter essere scoperti poco prima). Il suicidio comporta la consapevolezza dei mezzi atti all'attuazione e alla riuscita dello stesso; il tentato suicidio è più estemporaneo, meno pensato, meno programmato. Il suicidio non è una richiesta di aiuto, ma una vera e propria ricerca della fine, il tentato suicidio è una richiesta d'aiuto per poter continuare a vivere.

E' importante ascoltare il racconto del paziente, come sono stati i suoi pensieri, come si sono concatenati, quanto era in grado di capire e criticare le proprie idee per poter apprezzare la modalità patologica di giudizio che caratterizza il pensiero delirante e come questa modalità si sia progressivamente sviluppata.

Oggi la perítanda gode di buona salute, fisica e psichica. E' in grado di raccontare in modo cronologicamente corretto i fatti, accompagnando il racconto con un'affettività adeguata ed è capace di essere critica rispetto all'accaduto ed alla sua malattia. Ciò significa che la particolare condizione psichica che ha condotto al suicidio era strettamente legata allo stato di malattia depressiva in cui versava."

Il TCA ha in particolare così motivato la propria sentenza:

" A mente dello scrivente TCA, il referto peritale della psichiatra X ha dimostrato, nei limiti della verosimiglianza preponderante richiesti dalla giurisprudenza del TFA, che la ricorrente, al momento del tentativo di suicidio, non era capace di discernimento a causa di una malattia psichica.

Del resto, la nostra Corte federale è pervenuta ad una identica soluzione nella sentenza del 3 giugno 1992 nella causa R. G. - citata da H. Kind, Suizid oder "Unfall", in SZS 1993, p. 276ss. - concernente il suicidio di un uomo di 48 anni. L'autorità di prima istanza aveva respinto il ricorso giacché, sulla base di una perizia psichiatrica, era stata diagnosticata una "semplice" depressione, senza carattere psicotico. Nella procedura ricorsuale, lo psichiatra curante ha sostenuto, per la prima volta, che il suo paziente aveva sofferto di idee deliranti. Il perito psichiatra (analogamente al dottor X) ha definito queste idee come una sopravvalutazione ("überwertig") nel quadro della depressione, tuttavia non come deliranti. Il TFA ha fatto propria la diagnosi di depressione caratterizzata da idee deliranti, ed ha finalmente riconosciuto che il suicidio è stato commesso in uno stato di totale incapacità di discernimento.

Infine, alla convenuta non può essere di nessun soccorso osservare che "la signora X ha programmato il suicidio giorno dopo giorno, nei minimi dettagli, …" (XV). In effetti, secondo la giurisprudenza federale, comportamenti pianificati e coerenti avuti nei giorni precedenti ed immediatamente prima del suicidio, non escludono affatto una totale incapacità di discernimento al momento dell'atto (cfr. STFA dell'11 luglio 2001 nella causa A., B., C., U 55/99, consid. 3b, e riferimenti ivi menzionati)."

Alla medesima conclusione il TCA era giunto in una sentenza pubblicata in RDAT I-1996, p. 225ss. ed aveva rilevato in particolare:

" In particolare per quanto riguarda la capacità di discernimento nella senten­za 1. luglio 1993 citata, il TFA ha precisato che una prova sicura della sua as­senza è da escludersi proprio per la natura stessa della questione poiché vanno valutati «sviluppi interiori intervenuti nel momento stesso del fatto»: al suo riguardo, non devono, pertanto, essere formulate richieste di prova troppo severe. Una grande verosimiglianza e l'assenza di un serio dubbio è sufficiente (DTF 117 II 233 seg., consid. 2b; RAMI 1993 1 66 seg. consid. 4b).

...

È, dunque, accertato che, prima del tentativo di suicidio, «soffriva di una ma­lattia mentale, denominata distimia, che si innestava su di una personalità di tipo caratteriale ("oppositiva") in cui si era instaurato anche uno stato di di­pendenza dall'alcool, complicato da ebbrezze acute serali». (...)

Infine, il perito ribadisce che «si può ritenere che, al momento dell'azione im­pulsiva di tipo suicida, la capacità di ragionare del peritando fosse totalmen­te assente, nel senso che era in grado soltanto di seguire sia pure superfi­cialmente pensieri (o meglio: schemi di attuazione del piano) che avessero attinenza con contenuti depressivi e le ossessioni suicidarie di cui era afflit­to. La distimia giustifica il fine suicidale, mentre l'alcolismo giustifica l'azione impulsiva a fine suicida».

Dunque, secondo quanto risulta dalla perizia giudiziaria, l'assicurato, al momento del tentativo di suicidio, era privato della capacità di agire ragionevol­mente a causa dell'interazione di una malattia mentale e di un'ebbrezza acuta.

2.10. II dott. B. dell'INSAI non ha ritenuto di poter condividere la valutazione del perito sull'incapacità di discernimento: secondo lui la capacità di ra­gionare di X. non era del tutto soppressa.

Dopo attenta riflessione, questo TCA ritiene di non poter condividere le cen­sure mosse dal dott. B. alle conclusioni peritali. (...)

Ora, in concreto, non e condivisibile l'argomentazione secondo cui «soltan­to uno stato depressivo con sintomi qualitativi psicotici o, se non, un'eb­brezza patologica potrebbero generare una totale incapacità di intendere e volere» (cfr. doc. 7 pag. 5). In effetti, in concreto, appare più convincente l'opinione del perito secondo cui il ricorrente era, al momento dell'atto, total­mente incapace di comprendere la portata del suo gesto e di determinarsi in

conseguenza a causa dell'interazione della malattia mentale e dell'alcol:

«al di là della distimia, ossia della neurosi depressiva, e della costituzione

particolare del suo carattere (queste personalità sono particolarmente inclini ad atti a corto circuito oppu­re ad agire sotto influsso), aveva assunto alcol. Ho attribuito il passaggio all'atto propria­ mente a questa assunzione alcolica. È noto che l'alcool funziona quale catalizzatore di azio­ni impulsive a corto circuito in particolari personalità, specialmente quando queste sono af­flitte da stati mentali abnormi» (cfr. presa di posizione del perito al parere del dott. B.).

Il dott. B. si chiedeva se il perito sarebbe giunto alle stesse conclusioni se, in­vece di un tentativo di suicidio, l'assicurato avesse compiuto un tentativo d'o­micidio. Tale domanda, come rilevato dal perito, è, qui, un falso problema: «salvo casi eccezionali, le motivazioni (i sentimenti, i pensieri, le emozioni) che conducono al suicidio non sono di certo le stesse che muovono un indi­viduo verso l'omicidio. Quindi, a circostanze diverse, considerazioni diverse».

Anche nel diritto svizzero, la capacità di discernimento è relativa: essa va cioè, apprezzata non in abstracto ma concretamente, in rapporto ad un atto determinato (RAMI 1993 1 66 seg. consid. 4b.; DTF 117 V 232 seg. consid. 2a e riferimenti).

In concreto, andava dunque verificato se fosse o meno annullata la capacità di valutazione e di controllo in riferimento all'azione del suicidio (cfr. STFA 1.7.1993 in re H. non pubbl.) e non in riferimento ad altre azioni.

Nella sentenza 1.7.1993 appena citata, in un altro caso di tentato suicidio, il TFA aveva ritenuto che questa capacità di controllo è da ritenersi annullata quando «l'impulso irrompe direttamente e primariamente nell'azione non permettendo più lo svilupparsi di quel controllato fenomeno di distacco dal mondo che è proprio dell'azione intenzionale».

A mente dello scrivente TCA, la perizia (completa ai sensi di quanto definito in RAMI 1991 pag. 311 consid. 1) ha dimostrato, nei limiti della verosimi­glianza preponderante richiesti dalla giurisprudenza del TFA, che il ricorrente, al momento del tentativo, non era capace di discernimento.

La conseguenza di tale conclusione è che la decisione impugnata va annul­lata ed all'INSAI va fatto obbligo di erogare le prestazioni previste dalla LAINF."

Una completa assenza della capacità di intendere e volere al momento dell’atto, è stata ancora ammessa da questa Corte in una sentenza dell’8 novembre 2005 nella causa T., inc. n. 35.2005.9, cresciuta in giudicato, segnatamente sulla base delle considerazioni seguenti:

" (…).

Dalle affermazioni del dottor B. occorre ritenere che, al momento in cui ha compiuto il tentativo di suicidio, l'assicurata era in preda ad una crisi psicotica acuta (che si caratterizza per la presenza di deliri e allucinazioni e da una grave compromissione del comportamento abituale) e ad un disturbo di personalità schizoide (che si caratterizza per una tendenza ad agire impulsivamente, da sentimenti costanti di vuoto interiore, da relazioni interpersonali intense ed instabili, e da una tendenza ad un comportamento autolesionistico, compresi atti e tentativi di suicidio) che, per la natura stessa delle affezioni ed in quelle particolari circostanze, non le hanno permesso nè di comprendere la gravità del gesto che stava compiendo, nè di agire diversamente.

Come già visto, il dottor B. al riguardo ha in particolare sottolineato che:

“(...)

il tipo di angoscia di cui soffriva l'assicurata sin dal momento in cui l'ho conosciuta è un tipo di angoscia che quando monta può fare perdere la testa, non capire più niente, non rendersi conto di quello che si sta facendo.

Si tratta di stati d'animo facilmente trasmissibili che io avevo già percepito in passato e che sono confermati dalla diagnosi. Non è un caso che queste tre ragazze si siano incontrate ed abbiano avuto un'evoluzione piuttosto fragile tutte e tre.

Io ritengo che le diagnosi poste contribuiscono entrambe a fare concludere per l'incapacità di discernimento nei due aspetti: il disturbo di personalità per quel che riguarda il carattere di volontà e invece l'altra diagnosi (disturbo psicotico) per quel che riguarda l'aspetto intellettivo.

Va comunque detto che anche già solo il disturbo di personalità "Borderline" comporta caratteri autolesionistici e di suicidio. Tengo pure a sottolineare che questa conclusione vale anche in relazione alla diagnosi posta dalla dr.ssa G.. (...)" (Doc. XVI)

Le affermazioni del medico curante coincidono del resto, almeno in parte con le descrizioni della dottoressa G., che ha usato termini quali "corto circuito", "grave disturbo psichiatrico il quale distorce la realtà nei momenti di scompenso", "delirio con bisogno di emulazione dell'amica perduta".

Il dottor B. ha poi sottolineato che il tentativo di suicidio dell'assicurata è avvenuto nel contesto di un'emulazione della sua grande amica deceduta e dopo che nel corso del ricovero coatto deciso pochi giorni prima (il 5 marzo 2003) si erano già manifestate delle allucinazioni.

Secondo questo Tribunale a nulla di diverso può portare la circostanza che l'assicurata abbia lasciato un biglietto con scritto "perdonatemi" e che si è chiusa a chiave nell'appartamento dall'interno.

Tale aspetto non è infatti inabituale nel caso di persone che compiono un gesto tragico nel contesto di una grave crisi psicotica come quella dell'assicurata ("Il fatto di scrivere un biglietto di addio non esclude la presenza di uno scompenso psicotico con delirio e allucinazioni”), che, peraltro, per le ragioni descritte dal medico curante, viveva con grossi sensi di colpa.

La circostanza di avere lasciato uno scritto non è comunque decisiva neppure secondo la giurisprudenza (cfr. consid. 2.8).

(…)."

Per contro, in una recente sentenza del 16 marzo 2006 nella causa N., inc. n. 35.2005.72, questo Tribunale ha giudicato inapplicabile l’art. 48 OAINF, trattandosi di un assicurato che aveva tentato di togliersi la vita, gettandosi da un autosilo nel contesto di un delirio di gelosia, abuso etilico cronico e abuso di cannabis.

2.9. Con la decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto inapplicabile l'art. 48 cpv. 1 OAINF, non potendo ammettere che al momento dell’atto l’assicurato era completamente privo della capacità di discernimento, riferendosi essenzialmente al parere espresso il 29 agosto 2005 dal proprio psichiatra di fiducia, dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 18: “… con grande probabilità l’ass. non era completamente incapace di intendere o di volere, al momento del gesto. Non ci sono infatti segni deponenti per un’intossicazione acuta, un raptus psicotico, uno stato epilettico o un disturbo metabolico. Sono stati descritti solo dei tratti di personalità (ma non un vero disturbo!) borderline-dipend.”).

Il ricorrente contesta questa tesi, facendo capo alle certificazioni del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, co-primario del Reparto di psichiatria della Clinica __________ di __________, dove l’insorgente è rimasto degente, per una prima volta, dal 20 giugno al 6 settembre 2005.

Con certificato del 28 novembre 2005, prodotto in sede di opposizione, lo psichiatra curante ha attestato che il ricovero si era reso necessario per, citiamo: “… un disagio psichico già presente nel momento dei fatti citati, che ne ha chiaramente condizionato lo svolgimento. Per questo motivo, da un punto di vista psichiatrico, si ritiene la responsabilità del sig. RI 1 come fortemente scemata relativamente agli stessi. Una valutazione di piena intenzionalità del danno provocato alla salute, come quella avanzata dalla CO 1 di __________ nella lettera del 7.10.2005, andrebbe riconsiderata sulla base di queste osservazioni.” (allegato al doc. 26).

Un ulteriore referto del dott. __________, datato 7 marzo 2006, è stato versato agli atti unitamente al ricorso.

Questo, in particolare, il suo tenore:

" Il signor RI 1 è in trattamento psichiatrico dal 24.05.2005, giorno in cui ha tentato il suicidio dapprima provocando un incidente della circolazione con la propria auto (senza coinvolgere altri veicoli ed uscendone illeso), in seguito automutilandosi al capo e al collo con strumenti da taglio.

E' stato nel frattempo ricoverato due volte nel reparto di psichiatria dell'Ospedale __________ di __________, la prima dal 20.06.2005 al 06.09.2005, la seconda dal 14.11.2005 al 24.11.2005; nel corso di quest'ultima degenza il signor RI 1 ha messo in atto un ulteriore grave tentato suicidio, procurandosi con una forbice profondi tagli ad entrambi i polsi, ad entrambe le caviglie e in parte al collo. Soccorso tempestivamente, dopo aver ricevuto le cure del caso all'Ospedale __________ di __________, è stato infine trasferito alla Clinica Psichiatrica di __________ dove risulta tuttora degente.

E' stata posta una diagnosi di sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta in personalità con marcati aspetti dipendenti, passivo-aggressivi ed impulsivi.

L'evento esistenziale traumatico vissuto dal signor RI 1 con particolare drammaticità fa riferimento ad una conflittualità di coppia con esplicitate intenzioni del partner a separarsi definitivamente.

Il decorso dei disturbi presentati appare alquanto sfavorevole, con il persistere di un serio rischio per la vita del paziente.

Relativamente all'episodio del primo tentato suicidio del 24.5.2005 ho già espresso una valutazione psichiatrica di responsabilità fortemente scemata che può essere ulteriormente specificata in questi termini.

Si è trattato, a mio giudizio, di un agito di tipo reazione a corto circuito (raptus) indotto da una forte carica emotiva (comunicazione della volontà di separarsi di fatto da parte della moglie) con caratteristiche di accessualità (relativo rapido recupero di una condizione di maggiore discernimento fuori da un contesto emotivo favorente), nel quale la capacità di intendere il senso di ciò che si sta compiendo risulta solo relativamente compromessa, mentre la capacità di agire conseguentemente ed adeguatamente appare fortemente alterata, risultando quest'ultima decisiva nello svolgimento dei fatti considerati.

La personalità descritta del signor RI 1 è, a mio avviso, portata ad una modalità reattiva ed impulsiva di questo tipo, soprattutto quando confrontato con importanti frustrazioni quali l'allontanamento o la separazione definitiva da figure ritenute da lui significative."

(doc. B)

Invitato dal TCA a prendere posizione circa la valutazione espressa dallo psichiatra curante, il dott. __________ ha ribadito il parere secondo cui, al momento dell’atto, RI 1 non era totalmente privo della capacità di discernimento, sulla base delle considerazioni seguenti:

" Lo psichiatra curante dott. __________, nel suo certificato del 7.3.2006, pone la diagnosi di sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta in personalità con marcati aspetti dipendenti, passivo-aggressivi ed impulsivi. Nel rapporto, per contro, non vengono descritti dei segni riferiti ad una crisi psicotica acuta (caratterizzata da idee deliranti o allucinazioni). Si può pertanto escludere che si sia trattato, nel caso presente, di un cosiddetto "raptus" di stampo psicotico in cui il soggetto, imperativamente, misconoscendo totalmente gli aspetti importanti della realtà e quindi le conseguenze dell'atto, compie un gesto suicidale insensato.

Neppure nel citato rapporto vengono descritte delle cause biologiche concomitanti, come ad es. uno stato di debolezza mentale, di ebbrezza patologica, di intossicazione acuta abbinato ad uno stato crepuscolare psicogeno.

Anche negli atti clinici a nostra disposizione, in particolare nei rapporti della Clinica di __________, non abbiamo trovato la descrizione di segni psicopatologici come quelli indicati sopra.

Il tentativo di suicidio, che purtroppo l'assicurato ha ripetuto in tempi recenti, va pertanto interpretato, con grande probabilità, come un gesto certamente drammatico e sproporzionato, conseguente ad un apprezzamento unilaterale e distorto della propria realtà esistenziale, in particolare della sua situazione relazionale, ma non può essere considerata una pulsione totalmente irrazionale e incontrollata.

In conclusione, il quadro clinico (e la qualità del "raptus") menzionato dal dott. __________ nel suo certificato del 7.3.2006, non essendo in relazione con uno stato psicotico delirante o allucinatorio o con uno stato di intossicazione acuta, rispettivamente uno stato di stupor psicogeno, considerata la ripetitività del gesto suicidale in tempi recenti, visto che lo stesso medico curante ammette una capacità di intendere "solo relativamente compromessa", non permette di concludere per un'incapacità totale da parte dell'assicurato, di auto-determinarsi ragionevolmente.

In altre parole, al momento dell'atto, l'assicurato, a nostro giudizio, non era totalmente incapace di discernimento."

(VIbis)

2.10. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte osserva che la tesi ricorsuale di una totale assenza della facoltà di agire ragionevolmente al momento del tentativo di suicidio, non risulta supportata neppure dalle certificazioni dello psichiatra curante dell’assicurato, aspetto che è stato ben evidenziato dal dott. __________ (VIbis: “… visto che lo stesso medico curante ammette una capacità di intendere “solo relativamente compromessa”, non permette di concludere per un’incapacità totale da parte dell’assicurato, di auto-determinarsi ragionevolmente.” – il corsivo è del redattore).

In effetti, nel suo certificato del 28 novembre 2005, il dott. __________ ha fatto stato di una responsabilità, citiamo: “… fortemente scemata …” e ha auspicato che l’CO 1 riconsiderasse la propria, citiamo: “valutazione di piena intenzionalità del danno provocato alla salute, …” (allegato al doc. 26).

Indicazioni analoghe si ritrovano peraltro nel suo rapporto del 7 marzo 2006, allestito verosimilmente su invito del patrocinatore di RI 1 e prodotto unitamente all’impugnativa.

In quella sede, il dott. __________ ha infatti ribadito la propria valutazione psichiatrica di una, citiamo: “responsabilità fortemente scemata”, concetto che egli ha precisato in questi termini, citiamo: “Si è trattato, a mio giudizio, di un agito di tipo reazione a corto circuito (raptus) …, nel quale la capacità di intendere il senso di ciò che si sta compiendo risulta solo relativamente compromessa, mentre la capacità di agire conseguentemente ed adeguatamente appare fortemente alterata, …” (doc. B).

Pertanto, nella misura in cui né il dott. __________ (per il quale la capacità di discernere era sì fortemente ridotta [scemata], ma non completamente assente), né tantomeno lo psichiatra di fiducia dell’CO 1, il quale, in quanto specialista FMH in psichiatra e psicoterapeuta, già __________ del Settore __________ dell'__________, deve essere ritenuto come particolarmente qualificato ad esprimersi nella materia che qui interessa, hanno sostenuto che l’insorgente sarebbe stato completamente privo della capacità di agire ragionevolmente al momento del gesto, le loro valutazioni risultano essere convergenti sull’aspetto decisivo della vertenza.

In queste condizioni, il TCA può esimersi dall’ordinare l’atto istruttorio postulato dall’assicurato (perizia psichiatrica; cfr. VIII, p. 2s.).

Del resto, il TCA attribuisce un significato particolare al fatto che dalle tavole processuali non emerge che RI 1 abbia sofferto nel passato di una patologia psicotica, tale da pregiudicare la sua capacità di intendere e volere.

Questo a differenza dei casi, giudicati dal TFA e dal TCA, nei quali gli assicurati interessati, già prima del tentativo di suicidio, avevano lamentato delle pesanti patologie psichiatriche (per un caso in cui l’Alta Corte ha concluso all’inapplicabilità dell’art. 48 OAINF, cfr. la già citata STFA del 9 dicembre 2003 nella causa B., C. e D., concernente un assicurato che nel passato aveva sì presentato due episodi depressivi risoltisi nel frattempo grazie a una farmacomedicazione ma che, al momento del suicidio, appariva libero da patologie psichiatriche).

È vero che, in base alle indicazioni contenute nel referto 6 settembre 2005 dalla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, l’assicurato, nel mese di maggio 1999, aveva presentato uno scompenso ansio-depressivo reattivo a difficoltà insorte sul posto di lavoro.

Tuttavia, grazie a una farmacoterapia ansiolitica e antidepressiva accompagnata da colloqui psicoterapici di sostegno, si era assistito a un totale riassorbimento della sintomatologia, tanto che la psichiatra appena citata aveva potuto dichiarare chiusa la cura già a far tempo dal 3 aprile 2000 (doc. 17).

Indicazioni in questo senso erano state fornite dallo stesso ricorrente in occasione della sua audizione del 22 agosto 2005 (cfr. doc. 16, p. 4: “Non prendevo medicamenti negli ultimi tempi. Ho preso medicamenti circa cinque anni fa quando avevo consultato uno psicologo per una depressione. Depressione che era guarita bene nel giro di pochi mesi. Avevo consultato la dott.ssa __________ circa quattro volte.” – il corsivo è del redattore).

In esito a quanto precede, il TCA, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 19 settembre 2005 nella causa G., U 200/04; STFA del 14 settembre 2005 nella causa F., C 192/04; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406 consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I - 1996 p. 225), ritiene che il 24 maggio 2005, al momento in cui ha compiuto il tentativo di suicidio, l'assicurato non si trovava in uno stato di totale incapacità di discernimento, di modo che i presupposti di cui all’art. 48 OAINF non sono adempiuti.

Di conseguenza l’assicuratore infortuni convenuto ha correttamente negato il proprio obbligo a prestazioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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