Raccomandata
Incarto n. 35.2005.98
DC/sc
Lugano 8 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 settembre 2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1948, è attiva dal 25 luglio 2001 in qualità di ausiliaria di cura presso la __________ di __________ ed assicurata contro gli infortuni presso CO 1.
Con notifica d'infortunio LAINF di data 4 maggio 2005 la datrice di lavoro ha informato l'assicuratore infortuni circa quanto successo in data 11 aprile 2005, ore 8.00 alla propria dipendente: "mentre eseguivo la doccia ad un ospite, nell'asciugarlo lo stesso improvvisamente ha perso le forze. Per evitare una caduta l'ho sostenuto con tutte le mie forze, in quel momento ho sentito un forte dolore alla schiena".
Gli esami medici (in particolare una risonanza magnetica del rachide lombare effettuata il 25 aprile 2005), hanno permesso di appurare l'esistenza di una frattura del corpo vertebrale di L5 di data recente (cfr. Doc. 5).
1.2. Nella decisione formale del 10 agosto 2005 CO 1 ha rifiutato di assumere il caso ritenendo che non si è in presenza nè di un infortunio nè di una lesione parificata (cfr. Doc. 26).
Con decisione su opposizione del 12 settembre 2005 l'assicuratore contro gli infortuni ha invece rifiutato di versare all'assicurata delle prestazioni fondate sulla LAINF in quanto non esisterebbe un nesso di causalità adeguata tra l'evento dell'11 aprile 2005 e il danno alla salute dell'assicurata.
Al riguardo l'assicuratore contro gli infortuni ha rilevato:
" (...)
se da un lato, è assodata l'esistenza di un nesso di causalità naturale, dall'altro, è ampiamente provato che il nesso di causalità adeguato non possa essere ritenuto poiché dalla descrizione di quanto successo non si può concludere che un tale procedere possa procurare un risultato così devastante in assenza di una critica situazione preesistente. Più precisamente, nella fattispecie in parola la presenza di una osteoporosi dev'essere ritenuta quale causa essenziale del danno alla salute della signora RI 1 - in altri termini, il fatto annunciato non può essere di per sè ritenuto idoneo a provare il risultato oggetto di richiesta di prestazioni assicurative
1.3. Contro questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore si è in particolare così espresso:
" (...)
Con la decisione su opposizione 12 settembre 2005, qui impugnata, l'assicurazione non invoca più l'assenza di un fattore esterno straordinario, ma si appella per la prima volta alla mancanza di un nesso di causalità adeguata.
In particolare la presenza di una osteoporosi sarebbe da ritenere quale causa, essenziale del danno alla salute.
Tale conclusione non può essere condivisa, per i seguenti motivi.
5/
È preliminarmente bene evidenziare come CO 1 riconosca rettamente l'esistenza di un nesso di causalità naturale, confermata anche dal proprio medico di fiducia.
Dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che, in caso di menomazione fisica, il nesso di causalità adeguata si confonde praticamente con quello di causalità naturale.
Il nesso causale adeguato viene poi riconosciuto anche qualora le conseguenze dell'infortunio appaiano singolari dal punto di vista quantitativo o straordinarie e non solo quando le stesse siano normalmente attendibili (cfr. Alexandra Rumo - Jungo Bundesgesetz über die Unfallversicherung, pag. 43 e sg).
Importante è pertanto determinare se l'infortunio possa essere considerato causa determinante per l'insorgere della lesione fisica e della conseguente incapacità lavorativa, rispettivamente se le stesse si sarebbero prodotte anche in assenza, dell'evento dannoso (DTF 125 V 456 e 112 V 38; Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 62).
Non è poi possibile escludere un nesso di causalità adeguato solo per la sussistenza di una predisposizione costituzionale, poiché la questione dell'adeguatezza non può essere riferita unicamente ad assicurati fisicamente e psichicamente sani, ma anche a quelli con preesistenti malattie (DTF 115 V 135; 125 V 462; Rumo - Jungo op cit pag. 52).
Nel caso di una rottura di un dente schiacciando un guscio di noce contenuto in« una fetta di pane, il Tribunale Federale ha ad esempio già avuto modo di statuire che il nesso causale può essere negato unicamente qualora venisse accertato che, a causa di una predisposizione, il dente si sarebbe rotto anche con una semplice sollecitazione abituale (DTF 114 V 171).
Anche nel caso una caduta con conseguente rottura ossea, l'adeguanza non può essere esclusa unicamente a motivo del fatto che l'osso in questione era fragile a causa di un'assenza di calcio (Rumo - Jungo, op cit pag. 69).
6/
Nel caso concreto è avantutto contestato che al momento dell'infortunio la ricorrente fosse già affetta da osteoporosi.
Tale malattia le è infatti stata riscontrata solo a mesi di distanza e solo dopo essere stata forzatamente ferma per un lungo periodo.
Ma anche qualora, per pura ipotesi, si volesse ammettere che l'osteoporosi possa avere in qualche modo agevolato il prodursi del danno fisico, è evidente che non è possibile escludere un nesso di causalità adeguata fra l'infortunio e le sue conseguenze.
In precedenza già si è evidenziato come a causa di un fattore esterno imprevedibile e straordinario, la signora RI 1 abbia dovuto effettuare uno sforzo estremamente violento proprio per evitare che l'anziano paziente potesse cadere completamente a terra e quindi ferirsi.
In queste contingenze si deve ritenere che senza questo sforzo particolarmente gravoso nessuna menomazione fisica sarebbe intervenuta.
Numerose sono le donne che soffrono di osteoporosi e che esercitano una normale attività senza subire lesioni particolari e tantomeno una lesione quale quella riportata dall'assicurata.
Nel caso all'esame è quindi doveroso concludere che in assenza di infortunio non sarebbe certamente subentrato un problema fisico come quello attuale e non ci sarebbe stata necessità di cure né inabilità al lavoro.
L'infortunio riveste indubbiamente fondamentale importanza nel prodursi del danno.
Unicamente qualora fosse dimostrato che la lesione fisica sarebbe subentrata anche svolgendo una normale attività, senza sforzi eccessivi e improvvisi, si potrebbe mettere in discussione la copertura assicurativa.
Ciò non è tuttavia il caso nella specie, visto in particolare come la signora RI 1 abbia sempre svolto la sua attività senza alcun genere di problema e mai abbia avuto disturbi da osteoporosi, come detto, riscontrata solo mesi dopo l'evento dannoso.
In queste contingenze, si deve ritenere che l'esistenza di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA sia stata negata a torto da CO 1.
Il fatto che l'assicurazione __________, dopo avere presentato opposizione, abbia. ritenuto di prendere a proprio carico il caso, non è di per sé significativo. Ciò può essere riconducibile a speciali accordi raggiunti fra compagnie di assicurazione e non ha nulla a che vedere con una corretta applicazione della legislazione sulle assicurazioni sociali." (Doc. I)
In conclusione il patrocinatore della ricorrente ha chiesto il versamento delle prestazioni da parte dell'assicuratore contro gli infortuni per l'evento dell'11 aprile 2005 e il riconoscimento "di un'adeguata indennità per spese di patrocinio della presente sede e della procedura su opposizione".
1.4. Nella sua risposta del 10 gennaio 2006 la CO 1 propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:
" (...)
Parte convenuta contesta le conclusioni presentate dalla signora RI 1 ed in particolare l'asserzione secondo la quale "Numerose sono le donne che soffrono di osteoporosi e che esercitano una normale attività senza subire lesioni particolari e tantomeno una lesione quale quella riportata dall'assicurata. Nel caso all'esame è quindi doveroso concludere che in assenza di infortunio non sarebbe certamente subentrato un problema fisico come quello attuale e non ci sarebbe stata necessità di cure né inabilità al lavoro".
Orbene, una tale conclusione dev'essere respinta, non solo perché trattasi di una presa di posizione soggettiva non supportata da qualsivoglia referenza medica ma pure poiché forgiata su di una generalizzazione gratuita che incoccia contro il tenore di referti medici chiari e convincenti!
Sempre da respingere alla mittente poiché basata su di un identico argilloso presupposto è l'asserzione della ricorrente a mente della quale "Il fatto che l'assicurazione __________, dopo avere presentato opposizione, abbia ritenuto di prendere a proprio carico il caso, non è di per sé significativo. Ciò può essere riconducibile a speciali accordi raggiunti fra compagnie di assicurazione e non ha nulla a che vedere con una corretta applicazione della legislazione sulle assicurazioni sociali": CO 1 contesta con forza una tale argomentazione, chiede che la ricorrente indichi a quali "speciali accordi raggiunti fra compagnie di assicurazione" si riferisca ... fermo restando che un tale rinvio ... attesti, indiscutibilmente, la pochezza della tesi addotta e di riflesso la temerarietà della richiesta.
Parte convenuta ribadisce dunque dalla lettura dell'intera documentazione disponibile che da un lato, è assodata l'esistenza di un nesso di causalità naturale, dall'altro, è ampiamente provato che il nesso di causalità adeguato non possa essere ritenuto poiché dalla descrizione di quanto successo non si può concludere che un tale procedere possa procurare un risultato così devastante in assenza di una critica situazione preesistente. Più precisamente, nella fattispecie in parola la presenza di una osteoporosi dev'essere ritenuta quale causa essenziale del danno alla salute della signora RI 1 - in altri termini, il fatto annunciato non può essere di per sé ritenuto idoneo a provare il risultato oggetto di richiesta di prestazioni assicurative
A tal proposito, a sostegno della propria lagnanza la ricorrente ha solo portato le proprie considerazioni soggettive senza minimamente offrire argomentazioni scientifiche. Anche per questo, a differenza di quanto voglia far intendere la ricorrente, il procedere dell'assicuratore malattia __________ conforta ampiamente la posizione di CO 1." (Doc. III)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto o no a prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni a seguito dell'evento accadutole l'11 aprile 2005.
Si tratta dunque di esaminare, innanzitutto, se siamo in presenza di un evento infortunistico e, in caso di risposta positiva se esiste un nesso di causalità naturale e adeguato tra l'evento e il danno alla salute lamentato dalla ricorrente.
2.3. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
Secondo l'art. 4 LPGA:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o che provochi la morte."
Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Ad esempio, la vittima deve essere inciampata, scivolata, avere urtato contro un oggetto oppure avere reagito a sproposito, presa alla sprovvista, ad un pericolo improvviso. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.4. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio (cfr. RDAT I-2003 N.79 pag. 313).
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, DTF 116 V 136ss. consid. 4b, DTF 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; DTF 116 V 141 consid. 4b).
2.5. Nella presente fattispecie il 25 maggio 2005 l'assicurata ha così riassunto, davanti all'ispettore sinistri che ha verbalizzato l'evento accadutole l'11 aprile 2005:
" L'assicurata è una donna di 56 anni, alta 160 cm, pesa 76 kg.
Il 11.04.05 verso le 08.00, stava eseguendo l'igiene personale ad un ospite della casa anziani dove lavora in qualità di assistente di cura.
L'assicurata dopo aver fatto la doccia al paziente (uomo tra gli 80 e 85 anni, alto circa 170 cm, peso 75-80 kg, sofferente del morbo di Alzheimer) l'ha fatto accomodare in posizione eretta davanti ad un lavandino (dove si teneva con entrambi le mani) per poterlo asciugare.
Mentre compiva quest'operazione (era da sola), l'uomo ha cominciato ad abbassarsi (come se volesse assumere la posizione seduta) ed ad un certo punto è scivolato ed ha cominciato a cadere.
La signora RI 1, d'istinto, per non far cadere l'uomo, l'ha trattenuto mettendogli le mani sotto le ascelle e compiendo uno sforzo fuori dal normale per sollevarlo.
Compiendo ciò ha avvertito un "crac" a livello lombare ed un fortissimo dolore, appoggiato il paziente a terra ha dato l'allarme per far intervenire i colleghi."
(Doc. 17, verbale firmato dall'ispettore sinistri e dall'assicurata)
In una sentenza del 18 aprile 2005 nella causa S., U 166/04, il TFA ha ammesso il carattere infortunistico nel caso di un'assicurata, attiva come fisioterapista presso una Casa per anziani, che si è procurata un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente che stava improvvisamente per cadere.
L'Alta Corte al proposito ha sviluppato le seguenti considerazioni illustrando in particolare la più recente giurisprudenza federale relativa alla nozione di "sforzo eccessivo":
" (...)
4.1Sulla scorta delle dichiarazioni in atti appare pacifico che nel caso di specie si sia registrato l'intervento di un fattore esterno (in concreto: l'interazione tra il corpo in caduta di J.________ e quello della ricorrente; cfr. ad es. anche la sentenza del 15 gennaio 2003 in re S., U 421/01, consid. 3).
4.2 Quanto alla straordinarietà del fattore esterno, unico elemento
controverso nella presente vertenza, la casistica sviluppata da questa Corte in vicende paragonabili a quella qui in esame permette di effettuare un esame comparativo.
4.2.1 In una sentenza pubblicata in DTF 116 V 136, il Tribunale federale delle assicurazioni ebbe modo di negare l'esistenza di uno sforzo eccessivo in relazione alle dorsalgie immediatamente lamentate da un assicurato - infermiere 36enne di buona costituzione fisica - dopo che lo stesso aveva, da solo, trasferito, da un tavolo operatorio a un letto, un paziente del peso di 100-120 kg. Il Tribunale respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 139 consid. 3c). Allo stesso modo è stato giudicato il caso di un'assicurata, anch'essa infermiera (53enne all'epoca dei fatti), la quale, intenta a sistemare una degente del peso di circa 80 kg che giaceva a letto in posizione anomala, accusò un blocco lombare in quanto la collega, impegnata con lei nell'operazione, non coordinò l'azione e fece gravare su di lei tutto il peso della paziente. Anche in quell'occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni, oltre a evidenziare che in realtà non si trattava di dovere sollevare l'ammalata, ma solo di farla scivolare nel letto, osservò che lo spostamento di una persona ricoverata in un letto
d'ospedale fa parte del lavoro quotidiano di un aiuto infermiere (sentenza inedita del 17 dicembre 1993 in re M., U 123/93).
4.2.2 In una successiva vertenza, pubblicata in RAMI 1994 no. U 185 pag. 79, questa Corte ammise per contro l'esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un'altra infermiera 32enne, la quale, impegnata a trasferire dal letto alla sedia a rotelle un degente molto pesante, si procurò un trauma da sollevamento ("Verhebetrauma") nel tentativo
Tribunale federale delle assicurazioni ebbe quindi modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente a uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e affrettata.
4.2.3 Nella sentenza pubblicata in SJ 2000 II pag. 439 - alla quale si è tra l'altro richiamata anche l'autorità giudiziaria di prime cure per motivare il proprio giudizio - il Tribunale federale delle assicurazioni ha quindi dovuto statuire sul caso di un infermiere 40enne, in buona forma fisica e con un'esperienza professionale ventennale, il quale, nel tentativo di applicare una manovra di Heimlich per ottenere l'espulsione di un pezzo di pesca sciroppata andato di traverso a una pensionata in fase di soffocamento e in perdita di conoscenza, accusò una fitta dorsale irradiante fino alla spalla destra poiché, in questa operazione, ebbe a sopportare il peso (55-60 kg) della paziente su di lui. In tale occasione, questa Corte rilevò che nessun
fattore straordinario aveva caratterizzato quell'incidente, non eccedente il quadro degli avvenimenti e delle situazioni oggettivamente quotidiane o comunque usuali per un infermiere sperimentato e attivo in una clinica di psichiatria geriatrica.
4.2.4 In un'ulteriore vertenza, anch'essa menzionata dalla pronuncia
cantonale, l'esistenza di un fattore straordinario è ugualmente stata negata in relazione al danno alla salute accusato sempre da un'infermiera (39enne) intenta, insieme a una collega, a trasferire una paziente dal letto alla poltroncina. In quell'occasione, la collega avendo perso la presa sulla degente, l'assicurata si ritrovò a doverne sostenere tutto il peso da sola onde evitarne la caduta. In considerazione dell'abitudine professionale come pure del rapporto di peso tra l'assicurata (62 kg) e la paziente (66 kg), il Tribunale federale delle assicurazioni ha escluso l'esistenza di uno sforzo
straordinario (sentenza citata del 15 gennaio 2003 in re S.).
4.2.5 Infine, in un caso analogo a quest'ultimo appena esposto, questa Corte ha per contro recentemente ammesso il carattere straordinario di uno sforzo compiuto da un'infermiera (49enne) che, occupata a spostare insieme a una collega una pensionata andicappata dal letto a una sedia, si era ritrovata, come nel caso appena esposto al consid. 4.2.4, a doverne improvvisamente
sostenere il peso in quanto la collega aveva mancato la presa. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha osservato in quest'ultima vicenda che per evitare una caduta della paziente, l'assicurata non aveva avuto altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino (sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., U 9/04). Inoltre, la stessa autorità ha precisato che pur configurando lo spostamento di una paziente da un letto a una sedia un'azione quotidiana nella professione di aiuto infermiera, questa operazione veniva sempre effettuata da due persone in considerazione dello
stato invalidante della persona ricoverata sicché, a seguito della defezione da parte della collega, l'interessata si era ritrovata a dovere fare fronte in maniera relativamente repentina a un peso inatteso (sentenza citata, consid. 5).
4.2.6 L'evento in esame costituisce un caso limite. La ricorrente, all'epoca dei fatti 35enne, apparentemente in buona costituzione fisica e con alle spalle una formazione riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera, stava svolgendo da circa quattro mesi l'attività di stagista fisioterapista allorquando l'episodio del 21 ottobre 2002 si verificò. Ora, alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, questa Corte ritiene di potere riconoscere all'evento in esame la qualifica di infortunio ai sensi di legge.
È vero che nei compiti quotidiani di una stagista fisioterapista all'interno di una casa per anziani rientra, fra gli altri, anche il controllo e la vigilanza su pazienti che non sono più in grado, per motivi di età e per ragioni di salute, di "garantire" l'equilibrio e la stabilità che per contro ci si potrebbe attendere da pazienti più giovani. È quindi pure altrettanto vero che l'interessata, al momento del fatto, non stava sollevando il paziente, bensì lo ha "unicamente" trattenuto da una caduta. Ciò non toglie tuttavia che l'insorgente, di sesso femminile e trovantesi ad agire da sola come nel caso sottoposto a questa Corte in RAMI 1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b, al pari di quanto valutato nella più recente sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., per evitare la caduta improvvisa di J.________ (cfr. la comunicazione 27 novembre 2002 alla Generali Assicurazioni, resa certamente in epoca non sospetta: "nel sostenere un paziente che stava eseguendo esercizi si è lasciato completamente andare ..."), non aveva altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. A ciò si aggiunge che - a differenza di quanto verificatosi nei casi esaminati
in SJ 2000 II pag. 439 e nella sentenza del 15 gennaio 2003 in re S. - il peso del degente in questione, attestato dalla Casa per anziani in 84 kg - indicazione riconosciuta dall'istituto assicuratore come pure dal primo giudice -, anche se di per sé non necessariamente straordinario, eccedeva di gran lunga quello dell'interessata. Infine, nemmeno può passare inosservato il fatto che un tale peso, comunque di entità non indifferente, associato alla componente di accelerazione naturalmente innescata dalla perdita di equilibrio dell'ospite che "si è lasciato completamente andare", ha sicuramente richiesto uno sforzo superiore rispetto a quello che avrebbe determinato la sua massa non in movimento. L'insieme di questi elementi permette di aderire alle conclusioni ricorsuali e di considerare lo sforzo profuso da S.________il 21 ottobre 2002 come eccedente il quadro abituale della sua attività. (...)"
Nel caso concreto l'assicurata, di 56 anni e alta 160 cm, mentre stava asciugando da sola un paziente, affetto dal morbo di Alzheimer molto anziano (80-85 anni), alto circa 170 cm, pesante tra gli 80 e 85 kg, e situato in modo eretto davanti al lavandino, ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo violento, il paziente di cui si stava occupando e che, essendo scivolato, stava per cadere.
Alla luce della sentenza federale ampiamente riprodotta qui sopra il TCA deve concludere che, anche nella presente fattispecie, pur trattandosi di un caso limite, il carattere straordinario dell'evento deve essere riconosciuto. Questa soluzione si giustifica in particolare per il fatto che l'assicurata ha dovuto da sola evitare l'improvvisa ed inattesa caduta del paziente di corporatura massiccia di cui si stava occupando.
Non a caso l'assicuratore contro gli infortuni, nella decisione su opposizione, non ha più negato l'esistenza di un evento infortunistico ma ha rifiutato di attribuire le prestazioni all'assicurata in quanto non sarebbe realizzato il presupposto del nesso di causalità adeguata.
2.6. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte; cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1; DTF 119 V 337 consid. 1).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
In una sentenza del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04 l'Alta Corte ha in particoalre sottolineato che:
" Al giudizio impugnato può quindi essere fatto riferimento pure nella misura in cui esso ha precisato che il presupposto del necessario nesso di causalità naturale è da considerarsi adempiuo qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, per contro, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno (DTF 119 V 337 consid. 1).
Giova infine ribadire che è questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della prorabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali, non bastando per contro un giudizio di mera possibilità o di probabilità (FRÉSARD, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR n. 36)."
2.7. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati (cfr. DTF 123 V 103, DTF 123 V 139, DTF 122 V 416).
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.8. In una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U 187/04 il TFA ha ricordato che "per determinarsi sull'esistenza ed estinzione di un rapporto di causalità naturale, il Tribunale deve ricorrere, in ambito medico, per necessità di cose, alle indicazioni del personale sanitario specializzato (DTF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate)".
In un'altra sentenza del 16 gennaio 2006 nella causa D., U 187/04, l'Alta Corte ha ricordato che:
" (...)
2.1Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à
des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). (...)"
In quel caso è stata negata l'esistenza di un nesso di causalità naturale, sulla base delle seguenti considerazioni:
" (...)
2.2
2.2.1L'ensemble des avis médicaux établit au degré de vraisemblance prépondérante qu'il n'existe pas de relation de cause à effet entre les troubles auditifs présentés par le recourant et l'accident du 4 décembre 2002. Dans un rapport du 24 septembre 2003, le médecin d'arrondissement de la CNA ( le docteur M.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie) indique qu'en regard des circonstances de l'accident telles que relatées par l'assuré, celui-ci aurait dû, pour présenter de tels troubles, subir une perforation traumatique des tympans, ce qui n'a pas été le cas. De même n'est-il pas non plus vraisemblable qu'une perte auditive totale et immédiate
de l'oreille interne ait pu se produire sans déficit vestibulaire associé. Ce faisant, le docteur M.________ conteste l'origine traumatique (accident de 2002) de l'affection auditive en cause. Corroborant ce point de vue, les docteurs G.________ et J.________ indiquent que le premier bilan d'oto-rhino-laryngologie effectué par le docteur F.________ a permis d'exclure un processus expansif de l'angle ponto-cérébelleux qui eût été de nature à justifier une origine traumatique de la cophose droite. Ils en concluent qu'une relation de cause à effet entre celle-ci et l'accident du 4 décembre 2002 demeure peu probable, même si elle ne peut pas être formellement exclue (rapport du 8 juin 2004).
2.2.2 A l'instar des premiers juges, la Cour de céans rappelle en outre que le seul fait que des symptômes douloureux se manifestent après la survenance d'un accident ne suffit pas pour établir un rapport de causalité avec celui-ci et le dommage (principe « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 341 consid. 2b/bb; RAMA 1999 U 341 p. 407 consid. 3b). La chute survenue le 4 décembre 2002 a au plus permis au recourant de découvrir fortuitement son déficit auditif droit (rapport précité des docteurs G.________ et J.) à la suite d'une obstruction par de l'eau du canal auditif externe gauche (rapport précité du docteur F.). Pour autant, elle n'a pas causé l'affection en question et ne se présente pas comme la condition sine qua none de celle-ci. Elle ne l'a pas non plus aggravée. (...)"
2.9. Nel caso concreto, dal profilo medico, è stata accertata l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra l'evento dell'11 aprile 2005 e la frattura del corpo vertebrale L5 (cfr. Doc. 5).
In particolare al proposito il dottor __________, specialista FMH in medicina interna e medico fiduciario dell'assicuratore contro gli infortuni, nel suo rapporto del 25 luglio 2005 si è così espresso:
" (...)
Dall'anamnesi risulta che la signora RI 1 non ha mai accusato in passato dolori alla schiena e l'esame RMI del 25.04.05 ha evidenziato una frattura del corpo vertebrale di L5 di data recente. Unitamente alla clinica, questi due elementi permettono di affermare che con grande probabilità la frattura del corpo vertebrale di L5 si è verificata in occasione dell'evento del 11.04.05. In questo senso non ci sono dubbi sulla relazione di causalità naturale.
Sarà compito dei competenti Servizi dell'Assicurazione stabilire se l'evento del 11.04.05 sia da considerare un infortunio ai sensi dell'Articolo 9.1 OAINF.
A dipendenza dell'esito degli ulteriori accertamenti ancora in corso, si dovrà in un secondo tempo valutare l'adeguatezza del nesso di causalità, ritenuto che non è per nulla abituale l'insorgenza di una frattura di un corpo vertebrale in simili circostanze, perchè le forze in gioco non sono sufficienti per spiegare un danno di questo tipo. (...)" (Doc. 23)
La CO 1 ha peraltro ammesso esplicitamente l'esistenza di un nesso di causalità naturale.
Questa valutazione si rivela corretta nella misura in cui secondo la giurisprudenza, è sufficiente che l'infortunio sia una delle cause del danno alla salute (cfr. consid. 2.6).
L'assicuratore contro gli infortuni ha tuttavia rifiutato di assumere il caso sostenendo che non esiste un nesso di causalità adeguata in quanto gli esami medici compiuti (cfr. i certificati del dottor __________ che parla di "osteoporosi secondaria", doc. 25a, e del dottor __________ che parla di "osteoporosi lombare in netto peggioramento" doc. 25b) hanno permesso di appurare che l'assicurata soffre e soffriva già al momento dell'infortunio di una grave osteoporosi.
Al riguardo il dottor __________, il 2 agosto 2005 si è così espresso:
" Avevo visitato la sopraccitata paziente il 22.07.05. Ho ora ricevuto dal Dr. __________ l'esito della densitometria ossea eseguita il 18.07.05. L'esame ha evidenziato una grave osteoporosi della colonna, che permette di ben spiegare l'insorgenza della frattura del corpo vertebrale di L5 dopo un trauma non adeguato." (Doc. 25)
L'osteoporosi viene definita come una:
" condizione morbosa caratterizzata da una riduzione della massa ossea e da un deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo, con conseguente aumento della fragilità scheletrica e del rischio di frattura. L'osso non è una struttura compatta e immutabile, ma un tessuto che si rinnova continuamente (rimodellamento osseo). Dalla nascita e durante gli anni dello sviluppo corporeo, lo scheletro si accresce e aumenta il suo grado di mineralizzazione fino a raggiungere, interno ai 20 anni, una valore massimo (picco di massa ossea). Fino ai 40 anni, la quantità di osso eliminato viene rimpiazzata con identiche quantità di osso neoformato. Superati i 40 anni, inizia una fase caratterizzata dalla progressiva perdita di massa ossea. Nel sesso femminile la perdita di massa ossea è più elevata negli anni intorno alla menopausa e nel periodo immediatamente post-menopausale, con variazioni tanto spiccate che nel giro di pochi anni possono portare a un quadro di o. conclamata. Benchè l'esatto ruolo degli estrogeni sul metabolismo dell'osso non sia ancora del tutto chiaro, è indubbio che essi svolgano un'importante funzione di controllo e regolazione dei processi di rimodellamento, funzione che viene perduta quando cessa l'attività ovarica. Menopausa e invecchiamento costituiscono pertanto principali determinanti dell'o. che tuttavia, risente sfavorevolmente anche di altre condizioni, note come fattori di rischio. Tra questi vanno annoverati: la razza bianca, la costituzione fisica gracile, uno scarso apporto di calcio con la dieta, la sedentarietà, un deficit della produzione di estrogeni durante l'età fertile, il fumo di sigaretta, un eccesso di bevande alcoliche e caffè, la dieta iperproteica, la dieta troppo ricca di fibre, l'uso cronico di farmaci che agiscono sfavorevolmente sulla mineralizzazione ossea tra cui i cortisonici).
(...)
Clinicamente l'o. si manifesta solo quando la perdita di massa ossea ha raggiunto livelli tali da determinare microfratture vertebrali (dolore vertebrale, incurvamenti della colonna vertebrale), fratture del polso o del femore. (...)"
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che l'esistenza della grave forma di osteoporosi, non è atta ad interrompere il nesso di causalità adeguata tra l'evento dell'11 aprile 2005 e il danno alla salute patito dall'assicurata.
Infatti, come è già stato ricordato al consid. 2.7, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni il nesso di causalità adeguato non gioca nessun ruolo in presenza dei disturbi fisici consecutivi ad infortunio (cfr. DTF 127 V 103:
" bb) Innerhalb des Sozialversicherungsrechts spielt die Adäquanz als rechtliche Eingrenzung der sich aus dem natürlichen Kausalzusammenhang ergebenden Haftung des Unfallversicherers im Bereich klar ausgewiesener organischer Unfallfolgen praktisch keine Rolle (BGE 123 V 102 Erw. 3b, 118 V 291 f. Erw. 3a, 117 V 365 Ers. 5d/bb mit Hinweisen)."
In questo contesto va ricordato che il TCA, trattandosi di un assicurato che aveva contestato la chiusura del caso decisa dall'assicuratore contro gli infortuni, ritenendola prematura, ha sviluppato le seguente considerazioni:
" (...)
Questa opinione sembra essere stata ispirata dal dott. X, il quale, in data 2 settembre 2003, ha indicato che l'intervento del 3 ottobre 2002 non sarebbe, citiamo: "… in relazione con il trauma, in quanto se non vi fosse stata la presenza di un'insufficienza cronica avanzata, l'ulcera sarebbe guarita in tempi molto brevi" (doc. M31).
La tesi difesa dall'assicuratore convenuto non può essere condivisa dal TCA.
Infatti, secondo la dottrina e la giurisprudenza, la responsabilità dell'assicuratore LAINF è impegnata anche quando e nella misura in cui i postumi di un infortunio sono aggravati da uno stato patologico latente, preesistente all'infortunio medesimo (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa D., U 152/01, consid. 4.3; W. Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen [Art. 36 UVG], in Schweizerischer Versicherungs-Kurier 42/1987, p. 133ss.).
Nella concreta evenienza, l'insufficienza venosa all'arto inferiore sinistro - patologia morbosa preesistente all'evento assicurato - ha probabilmente allungato i tempi di guarigione della ferita provocata dall'infortunio del 13 giugno 2001.
Nondimeno, tale circostanza non consentiva ancora a La Mobiliare di negare la propria responsabilità, per il motivo che, in assenza della preesistente malattia, l'ulcera sarebbe guarita molto tempo prima.
Tutto ben considerato - ricordato che, conformemente ad una costante giurisprudenza, per ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute (cfr. DTF 112 V 376s. consid. 3a; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 101) - deve essere riconosciuta l'esistenza di un nesso di causalità naturale (ed adeguata - cfr., a quest’ultimo proposito, DTF 118 V 286 e 117 V 365 in fine) fra i disturbi accusati da X anche dopo il 15 settembre 2002 e l'evento traumatico assicurato. (...)"
(cfr. STCA del 10 ottobre 2002 nella causa D., 35.2002.58)
In conclusione dunque visto che il TCA ha accertato sia l'esistenza di un infortunio sia quella di un nesso di causalità naturale e adeguato, tra l'evento dell'11 aprile 2005 e il danno alla salute dell'assicurata la decisione su opposizione del 12 settembre 2005 è annullata. Gli atti sono rinviati all'assicuratore contro gli infortuni affinché versi all'assicurata le prestazioni alle quale ha diritto.
2.10. All'assicurata, rappresentata da un legale, CO 1 verserà l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di rimborso delle ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per quel che riguarda la richiesta del patrocinatore della ricorrente di essere posto al beneficio di ripetibili per la procedura davanti all'amministrazione il TCA ricorda che, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPAG, "la procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili".
Inoltre, secondo l'art. 37 cpv. 4 LPGA "se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del gratuito patrocinio". Tale richiesta dovrà, se del caso essere inoltrata direttamente all'assicuratore contro gli infortuni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto e la decisione su opposizione del 12 settembre 2005 è annullata.
§ Di conseguenza l'assicurata ha diritto alle prestazioni, fondate sulla LAINF, a seguito dell'evento dell'11 aprile 2005.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- CO 1 verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti