Raccomandata
Incarto n. 35.2005.34
mm/ss
Lugano 19 ottobre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 febbraio 2005 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 ottobre 2002, RI 1 – dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è inciampato e ha battuto a terra il ginocchio destro, riportando la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco mediale.
Il 28 ottobre 2002, l’assicurato si è sottoposto a un intervento artroscopico con meniscectomia mediale parziale, débridement centrale e abrasione delle zone condropatiche (doc. 7).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente versato le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di novembre 2002, l’assicurato ha accusato una trombosi venosa profonda della vena poplitea destra fino a livello inguinale, problematica trattata con anticoagulanti (doc. 14).
1.3. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 5 novembre 2002, RI 1 è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 28% a far tempo dal 1° agosto 2004 (doc. 136).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 141), l’assicuratore LAINF, in data 28 febbraio 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 144).
1.4. Con tempestivo ricorso del 27 maggio 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che gli venga assegnata una rendita di invalidità del 75% e, in via subordinata, che l’incarto venga retrocesso all’CO 1 affinché abbia a decidere ai sensi dei considerandi, argomentando:
" 3. Con la decisione qui avversata la CO 1 ritiene avantutto che
l'attività attualmente svolta dall'assicurato non è adatta. Che dovrebbe svolgere un'altra attività più leggera, ove può intercalare la posizione, mantenendo prevalentemente una posizione seduta, ciò che gli permetterebbe di svolgere la sua attività lavorativa in misura completa, quindi in un'attività leggera e semplice, che, in ossequio ai noti DAP, gli permetterebbe di percepire un salario pari al 72% di quello percetto nell'anno precedente il sinistro. Da cui il diritto ad una rendita del 28%.
Si noti come durante questo periodo il signor RI 1 abbia sempre lavorato in misura molto ridotta, non salendo sui ponteggi, non portando pesi importanti, comunque lavorando a ritmo ridotto con la facoltà di riposare anche durante quella mezza giornata di lavoro. Non per nulla, anche durante tale attività lavorativa sull'arco di metà del tempo, la sua resa è stata contabilizzata - quindi ritenuta - in misura del 50%. Da qui la sua capacità al lavoro in misura del 25%.
Non per nulla durante due giorni di attività lavorativa praticamente libera, con una resa computata in ordine del 33%, vale a dire in misura del 50% durante la prima metà della giornata ed in misura del 25% durante la seconda metà della giornata, egli ha dovuto assentarsi dal lavoro dal mercoledì al venerdì successivi per riprendersi. Quindi per ben tre giorni.
All'epoca la situazione, come ha accertato l'angiologo consultato (il dr. __________), era sostanzialmente stabilizzata e definitiva. Nel senso che la situazione non sarebbe migliorata, ma semmai peggiorata, e che non vi era, nè poteva essere previsto un processo riabilitativo soggetto a guarigione.
Senonché la CO 1 ha ritenuto che il signor RI 1 non debba svolgere tale attività, ma debba svolgerne una più leggera, ma sull'arco dell'intera giornata. Per il che è stato dato seguito all'esame dell'esigibilità per l'appunto alla luce di un'attività leggera sull'arco di tutto il giorno.
Che tale soluzione lavorativa sia possibile da un profilo medico lo riferisce il dr. __________ nel contesto del proprio referto medico del 13.5.2004, redatto a seguito della visita medica di chiusura.
In effetti ad un dato momento del rapporto medico, allorquando il medico è tenuto ad emettere la propria valutazione, prima di proporre la propria esigibilità, afferma "nella posizione seduta il piede non si gonfia".
Si noti che in occasione dell'anamnesi (non solo nel rapporto in esame, ma pure in tutte quelle precedenti, di altri medici, così come nel contesto delle visite di cortesia) tale affermazione o accertamento oggettivo non è svolto in alcun modo, da nessuno.
Sulla base di quale ragionamento in occasione della visita medica di chiusura il medico __________ possa giungere a tale affermazione non è in alcun modo dato a conoscere, nè è ravvisabile da una concatenazione di accertamenti deduttivi, di natura scientifica o altro.
Evidentemente non è difficile accertare quanto fuorviante possa essere tale affermazione emessa nel contesto della visita medica di chiusura. E' sulla scorta di questa frase che l'intera esigibilità al lavoro riportata nella decisione e nella decisione su opposizione è poi stata ripresa.
Si noti però
che in precedenza alcun referto medico aveva fatto propria tale affermazione, neppure tra quelli emessi dai fiduciari della CO 1;
l'aspetto caratterizzante della patologia di RI 1 è di natura angiologica. L'angiologo richiesto ad esprimersi riguardo la situazione di RI 1 , il dr. __________, non ha mai accertato che il signor RI 1 possa svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno. Nè, circostanza ancora più illuminante, nessuno glielo ha mai richiesto. Quest'ultimo quantunque affermi essere difficile esprimere una prognosi circa l'attività lavorativa di RI 1, sicuramente avrebbe potuto riferire con maggior circospezione e conoscenza di causa relativamente all'attitudine ad un'attività lavorativa a tempo pieno da parte di Jovic. Ma ciò non è stato.
Ad onor del vero del dr. __________, si deve anche riferire che questi in occasione della visita di chiusura afferma che il piede non si gonfia. Cosa succeda del resto della gamba non è dato a sapere. Ci sia permesso - senza inutile polemica
accertare che tale sottigliezza altro non è che un distinguo sibillino all'interno di un'affermazione sibillina.
Inutile dire che l'assicurato non è effettivamente in grado di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno, quand'anche questa richieda un'attività lavorativa seduta o prevalentemente seduta. Non per nulla in occasione della visita di cortesia del 9.2.2004 (atto 97), allorquando questi lavorava a tempo parziale soltanto sull'arco di una mezza giornata - prima di svolgere due giorni con presenza sul cantiere durante tutta la giornata - il piede e la gamba destra dal ginocchio in giù erano gonfi ed il piede bluastro. Questo evidentemente al più tardi sul finire della mattinata ("dopo un lungo colloquio" [durante il quale sarà stato seduto, ndr]).
La visita di cortesia del 9.2.2004 si conclude affermando che anche durante il fine settimana la gamba si gonfia e che il pomeriggio ha sempre dovuto riposare la gamba.
All'ora attuale l'accertamento del suo grado di rendita è difficile. Si potrebbe ritenere che sia del 75%, oppure della metà di un lavoro in un'attività leggera, quindi non superiore al 64%. Eventuali accertamenti medici più dettagliati, comunque necessari, potrebbero condurre ad ulteriori indicazioni, che all'ora attuale non esistono.
Con le dovute riserve, si richiede il riconoscimento di una rendita del 75%, con la protesta delle relative ripetibili, in subordine, il rinvio alla CO 1 perché abbia a dar seguito agli accertamenti ai sensi dei considerandi."
(I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.6. In data 3 agosto 2005, il ricorrente ha prodotto un rapporto, datato 21 giugno 2005, del dott. __________, spec. FMH in medicina interna e flebologia (doc. B), e ha inoltre chiesto che venga ordinata una perizia medica giudiziaria (XII).
L’assicuratore LAINF convenuto ha preso posizione in merito il 6 settembre 2005, versando agli atti una certificazione del medico di circondario (XVIII + allegato).
1.7. In corso di causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, al quale è stato chiesto di pronunciarsi in merito agli effetti di una trombosi venosa profonda agli arti inferiori sull’esigibilità lavorativa (cfr. XIX).
La risposta dello specialista è pervenuta il 30 settembre 2005 (XX) ed è stata immediatamente intimata alle parti per osservazioni (XXI e XXII).
Le osservazioni dell’CO 1 datano del 12 ottobre 2005 (XXIII), mentre l’assicurato è rimasto silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 28 febbraio 2005).
Di conseguenza, nel caso in esame, visto che contestata è l’entità di una prestazione (rendita di invalidità) il cui diritto è sorto il 1° agosto 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la seconda.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Nella presente fattispecie, la questione relativa alla valutazione dell'esigibilità lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.
Da un canto, l’assicuratore infortuni convenuto – fondandosi sull’apprezzamento 15 maggio 2004 espresso dal medico __________, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della visita medica di chiusura (cfr. doc. 124, p. 2) - ha dichiarato l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, che non comporti il sollevamento/trasporto di pesi rilevanti, rispettivamente, che consenta, di tanto in tanto, di alternare la posizione seduta a quella eretta.
RI 1 ritiene invece di non essere in grado di lavorare a tempo pieno, neppure in un’attività leggera (I, p. 4: "Inutile dire che l’assicurato non è effettivamente in grado di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno, quand’anche questa richieda un’attività lavorativa seduta o prevalentemente seduta").
Il ricorrente fonda la propria obiezione, principalmente sul fatto che il suo stato valetudinario è condizionato, in primo luogo, dalla patologia di natura angiologica (I, p. 3: "Si noti però: (…); che l’aspetto caratterizzante della patologia di RI 1 è di natura angiologica"), aspetto che l’Istituto assicuratore avrebbe però omesso di approfondire.
Nel corso del mese di maggio 2005, egli ha quindi interpellato il dott. __________, autore di due valutazioni angiologiche eseguite per conto dell’CO 1 (doc. 59 e 113), al quale ha chiesto di indicare le limitazioni funzionali legate, in particolare, alla patologia angiologica, rispettivamente, di esprimersi in merito alla possibilità di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno (XIV bis).
Da parte sua, il citato angiologo ha declinato l’invito a pronunciarsi sull’esigibilità lavorativa dell’assicurato, onde evitare il conflitto d’interessi che ne deriverebbe (doc. B).
Chiamato a prendere posizione in merito a quanto dichiarato dal dott. __________, il dott. __________, medico __________, ha sottolineato il fatto che uno specialista in chirurgia ortopedica (quali sono lui e il dott. __________), è perfettamente in grado di valutare le conseguenze di una trombosi venosa profonda e, d’altra parte, che l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa a suo tempo espressa dal dott. __________ (doc. 124), tiene adeguatamente conto degli impedimenti derivanti dall’affezione angiologica:
" Mi riferisco alla visita di chiusura del dott. __________ effettuata il 13.5.2004 e all'esigibilità del lavoro espressa in occasione di tale visita medica di chiusura.
La CO 1 sulla base di questa esigibilità ha stabilito una rendita.
Ora si ritiene che essendovi stata una trombosi venosa profonda, questa esigibilità espressa non sia adeguata.
L'avvocato RA 1 ha ritenuto che dovrebbe essere un angiologo ad esprimersi sull'esigibilità del lavoro, visto appunto lo stato dopo trombosi venosa profonda a destra.
Si richiede un parere al dott. __________ che praticamente ritiene di non volersi esprimere in quanto, dovrebbe valutare la situazione globale del paziente stesso e non soltanto dal profilo angiologico-flebologico e d'altro canto vi è un conflitto della sua posizione, per cui ritiene che si dovrebbe effettuare una valutazione peritale.
L'assicurato è stato valutato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in seguito vi è stata una valutazione degli atti da parte mia (anche FMH in chirurgia ortopedica).
Voglio far notare il fatto che i chirurghi ortopedici sono perfettamente abituati a trattare le trombosi venose profonde e conoscono anche le conseguenze di tali complicazioni essendo la trombosi venosa profonda agli arti inferiori, una delle complicazioni più frequenti in ortopedia e traumatologia. In generale si può dire che dopo trombosi venosa profonda vi è la tendenza, per l'arto colpito, ad una difficoltà di riflusso del sangue venoso verso il centro del corpo (cuore) perché il sistema venoso è in parte compromesso.
Dopo un ragionevole lasso di tempo la situazione può essere considerata stabilizzata anche se un certo danno permane.
In sostanza bisogna evitare quel tipo di posizioni in cui vi è un accumulo di sangue agli arti inferiori, per esempio la posizione in piedi di lunga durata, in quanto questo favorisce l'accumulo di sangue nell'arto inferiore colpito precedentemente da trombosi venosa profonda.
Si consiglia ai pazienti affetti da trombosi venosa profonda, dopo l'iniziale cura con anticoagulazione e mobilizzazione di effettuare molto movimento, alfine di attivare la pompa muscolare e quindi favorire il riflusso sanguineo dagli arti inferiori per contrastare una certa insufficienza del sistema venoso.
II dott. __________ ha ben tenuto conto di questa situazione, infatti, nell'espressione dell'esigibilità del lavoro del 13.5.2004, ha detto che la posizione statica in piedi o in piedi inclinata in avanti può essere assunta soltanto talvolta nell'arco di una giornata lavorativa.
Ha invece privilegiato quelle attività in cui vi è movimento per esempio, camminare per lunghi tragitti.
Ritengo, a questo punto, che la valutazione di un angiologo non porterebbe ulteriori elementi suscettibili di cambiare l'esigibilità del lavoro."
(doc. 147)
In data 22 settembre 2005, questa Corte ha preso contatto con il dott. __________, il quale è stato invitato a precisare se, citiamo: "… in genere, uno stato post-TVP agli arti inferiori é o meno compatibile con un’attività lavorativa a tempo pieno, da svolgere in posizione prevalentemente seduta, con possibilità di cambiare di tanto in tanto posizione" (XIX).
Questa è stata la risposta da lui fornita il 23 settembre 2005:
" La sindrome post-trombotica degli arti inferiori con fenomeno di occlusione parziale delle vene e riflusso a livello delle vene poplitea limita generalmente il paziente soprattutto a causa del gonfiore e dei dolori che possono insorgere localmente.
In generale si distinguono 2 situazioni.
Da una parte la sindrome post-trombotica compensata cioè presente ma che arreca pochi segni di, malattia venosa quali gonfiore o segni di malattia venosa cronica evolutiva (pigmentazione della pelle, atrofizzazione della cute stessa, processi ulcerativi) e
la sindrome post-trombotica mal compensata o scompensata dove i sintomi descritti qui sopra sono più evidenti.
Bisogna quindi categorizzare il paziente in queste due varianti dove la sindrome post-trombotica compensata o scompensata può limitare l'attività lavorativa ma non in maniera tale da impedire un lavoro poco gravoso dal punto di vista fisico con l'accortezza, per l'appunto, di ben poter muovere l'arto colpito da trombosi regolarmente in particolar modo lasciando la possibilità alla persona di cambiare la posizione effettuando una deambulazione adeguata.
E inoltre fondamentale che il paziente indossi la calza elastica regolarmente che, al di fuori dell'attività professionale, eserciti una costante attivazione della deambulazione.
Posso ben immaginare che la sindrome post-trombotica quando mal compensata, provochi dolori e fastidi al paziente che sono relativamente importanti.
Questo limiterebbe eventualmente l'attività professionale seppur in misura parziale richiedendo l'accortezza di avere una pausa sul mezzogiorno sufficiente affinché il paziente possa deambulare. Un tempo pieno di lavoro (8 ore continuative senza interruzione) è logico che non è richiedibile per una sindrome post-trombotica, ma 2 periodi di 4 ore intervallata da una distanza sufficiente di tempo per permettere al paziente di muoversi mi sembra fattibile.
L'incapacità lavorativa correlata alla malattia venosa cronica è da rivalutarsi nel tempo poiché l'evoluzione è talvolta sfavorevole verso una problematica di peggioramento. A priori quindi non è giustificato prendere una decisione duratura bensì rivalutare regolarmente la situazione clinica."
(XX)
Tutto ben considerato, il TCA ritiene che - in assenza di qualsiasi parere medico contrario - la documentazione che figura all'inserto, specificatamente i referti dei dott. __________ (cfr. doc. 124) e __________ (il quale ha esplicitamente avallato la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal suo collega; cfr. doc. 147), possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamata a rendere, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
In proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In questo contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).
I dubbi sollevati da RI 1 a proposito della compatibilità di un’attività a tempo pieno con il suo stato di salute angiologica, non possono essere condivisi da questa Corte, alla luce delle considerazioni espresse dal dott. __________ nella sua certificazione del 23 settembre 2005.
In effetti, lo specialista in angiologia ha riconosciuto che, anche qualora ci si trovasse confrontati ad una sindrome post-trombotica mal compensata o scompensata, quindi alla peggiore delle ipotesi, il paziente sarebbe in grado di svolgere un’attività adeguata, ovvero poco gravosa dal punto di vista fisico, a tempo pieno, a condizione di poter introdurre una pausa sul mezzogiorno per consentirgli di deambulare (cfr. XX).
Ora, lo scrivente Tribunale è dell’avviso che nel settore secondario, settore in cui l’assicurato potrebbe trovare delle opportunità d’impiego, è usuale che i lavoratori beneficino regolarmente di una "pausa-pranzo", di modo che la condizione posta dal dott. __________ non si traduce in una riduzione di rendimento.
A proposito dell’affermazione contenuta nel rapporto 23 settembre 2005 del dott. __________, secondo il quale, citiamo: "a priori, quindi non è giustificato prendere una decisione duratura …", siccome vi è la possibilità che lo stato post-trombotico peggiori con il trascorrere del tempo (XX; cfr., inoltre, il doc. 114), questo Tribunale si limita a ricordare che, qualora le condizioni di salute di RI 1 dovessero effettivamente aggravarsi, a quest’ultimo è riservato il diritto di chiedere una revisione della rendita di invalidità secondo le condizioni poste dall’art. 17 cpv. 1 LPGA.
In simili condizioni - senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria) - il TCA deve concludere che, da un lato, l'assicurato non può più svolgere la sua originaria professione di muratore, ma, dall'altro, è totalmente abile in attività a lui confacenti.
2.6. Per quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano all'incarto (cfr. doc. 132), l'assicurato avrebbe guadagnato, nel 2004 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio del mese di ottobre 2002, un importo annuo di fr. 64'636.--.
Tale importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato.
2.7. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto segue.
Trattandosi della determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p. 183, che il reddito annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998 (STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re C.).
Per alcuni anni, questi parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).
In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" (…)
3.- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.-, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare - percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite." (STFA succitata)
La nostra Corte federale ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).
La prima di queste pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del 22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi: STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21 giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2 luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U 256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154
Sostanzialmente, il TFA ha approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino al limite massimo del 25%:
" (…)
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17% merita di essere ristabilita." (STFA 22 maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p. 4ss.)
L'Alta Corte nelle sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, in RDAT II-2001 p. 604-605).
Tale questione è stata invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 + U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre un ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477, consid. 4.2.1) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere soddisfatti affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL:
" (…)
Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht, wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw. 4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch, zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen." (DTF succitata, consid. 4.2.2)
Al riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.8. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)"." (cfr. doc. Vbis)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. Vbis)
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:
" La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»."
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 p. 84-85):
" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes (…)." (STCA succitata - la sottolineatura è del redattore)
In una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.
Ad esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde gelegt worden sind").
Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.
In una sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (n.d.r. recte: TA13) - (…) -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa)".
In un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.).
Il TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza del
20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 7.4.
Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
2.9. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado di esercitare, e meglio il preparatore di veicoli d’occasione presso il Garage __________ di __________, l’aiuto meccanico industriale presso la __________ di __________, l’addetto alle consegne presso la __________ di __________, il serviceman presso il garage __________ di __________ e l’operaio di fabbrica presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2004, un reddito annuo pari a fr. 46'726.40 (cfr. doc. 132).
L’idoneità medica delle attività ritenute dall’Istituto assicuratore convenuto è stata confermata dal dott. __________ con il rapporto del 21 febbraio 2005 (doc. 143: "Mi riferisco alla visita medica di chiusura effettuata dal dott. __________ il 13.5.2004 e al riassunto delle DPL datato 20.10.2004. Le attività 2512, 2276, 2409, 2479 e 2303 sono tutte esigibili sull’arco dell’intera giornata e con pieno rendimento senza necessità di pause e senza diminuzione del rendimento in quanto queste attività descritte corrispondono in tutto e per tutto all’esigibilità espressa dal dott. __________, anzi in alcuni casi queste attività descritte richiedono attività fisica minore rispetto a quella descritta dal dott. __________ ").
Alla luce della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL prodotte in causa sono numericamente sufficienti.
D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 132 si evince che sono 20 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 35'321.-- e a fr. 62'701.--, e infine che quello medio è di fr. 46'822.--.
Da quanto precede, risulta che il reddito da invalido considerato dall’CO 1 (fr. 46'726.40) si situa sotto questa media
(fr. 46'822.--), ragione per la quale esso è rappresentativo.
A titolo abbondanziale, va sottolineato che l'Alta Corte, in una sentenza del 27 gennaio 2005 nella causa C., U 42/04, ha rilevato:
" 4.3 La CNA a comparé le revenu sans invalidité de 71'500 fr. - non contesté - à un revenu d'invalide de l'ordre de 45'000 fr., montant correspondant à la moyenne des salaires ressortant de cinq DPT n'exigeant que des travaux légers et le port de charges légères (comprises entre 5 et 10 kilos). Certes, la CNA n'a pas communiqué à l'assuré le nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que le salaire le plus haut, le salaire le plus bas et le salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Cependant, de son côté, l'assuré n'a pas soulevé d'objections quant au choix et à la représentativité de ces DPT durant la procédure d'opposition, comme l'exige la jurisprudence (ATF 129 V 472 s.). Quoi qu'il en soit, si l'on compare le revenu sans invalidité avec le revenu d'invalide ressortant des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et que l'on admet même un taux de réduction maximal de 25 % (ATF 126 V 75; RAMA 2002 n° U 467 p. 513 consid. 3b), la fixation à 37 % du taux d'invalidité par la CNA n'apparaît ni contraire au droit ni inappropriée."
Nel caso in esame il ricorrente non ha contestato né la scelta, né la rappresentatività delle DPL prese in considerazione dall’assicuratore LAINF convenuto.
Pertanto occorre concludere che, in casu, il reddito da invalido è stato fissato validamente sulla base delle DPL (per un caso analogo, cfr. STCA del 12 settembre 2005 nella causa C., inc. 35.2004.89).
Del resto, come verrà più dettagliatamente esposto in seguito (cfr. consid. 2.10), anche volendo per ipotesi procedere al raffronto dei redditi facendo capo ai dati statistici, il tasso di invalidità del 28% determinato dall’CO 1 utilizzando le DPL si rileva appropriato.
2.10. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2002 (cfr., a quest’ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA13, afferente ai dati ticinesi, conformemente alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr. consid. 2.8.), il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2005, p. 98), esso ammonta a fr. 4'272.16 mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. 4'272.16 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex", tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 10-2005, p. 83 - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.) - si ottiene, per il 2004, un reddito annuo di fr. 52'379.81.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una recente sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% ("Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15 % wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen").
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, "en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé" (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Nel caso di specie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle sequele infortunistiche interessanti l’arto inferiore destro, l'assicurato è stato giudicato in grado di esercitare a tempo pieno un'attività sostitutiva (cfr. consid. 2.5.).
Sempre a causa del danno alla salute, egli si trova nell’impossibilità di compiere lavori pesanti e anche l’esercizio di un’attività leggera non può prescindere dal rispetto di determinati limiti funzionali.
In tali circostanze, si giustifica una riduzione del 10% per le limitazioni addebitabili al danno alla salute.
Al momento determinante, RI 1 (1956) aveva l’età di 49 anni.
Egli è di nazionalità bosniaca ma lavora in Svizzera dal lontano 1980 (a contare dal 1987, ininterrottamente, alle dipendenze della ditta __________) e beneficia del permesso di domicilio (cfr. doc. 121 e 133).
Questi aspetti non giustificano ulteriori deduzioni.
Tutto ben considerato, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 10% si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.
Confrontando il reddito statistico da invalido risultante dalla tabella TA13 di fr. 52'379.81 ridotto del 10%, corrispondente a fr. 47’141.82, al reddito che lo stesso avrebbe guadagnato nel 2004 presso la __________ di fr. 64'636.--, il grado di invalidità risulta essere di circa il 27%.
Il raffronto dei redditi utilizzando i dati statistici ha dimostrato che il tasso di invalidità del 28% determinato dall’CO 1 utilizzando le DPL è corretto.
Pertanto, l’assegnazione all’insorgente di una rendita di invalidità del 28% non presta il fianco a critiche.
La decisione su opposizione del 28 febbraio 2005 emessa dall’CO 1 merita conferma in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti