Raccomandata
Incarto n. 35.2004.91
mm/ss
Lugano 13 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 luglio 2004 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 maggio 2003, alle ore 10:40, RI 1 – dipendente del __________ di __________ in qualità di addetto alla caffetteria e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 – è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale in sella alla propria motocicletta marca Ducati 748S, sinistro avvenuto sulla strada cantonale che da __________ porta verso gli svincoli autostradali.
L'assicurato ha riportato un grave politrauma.
Il caso è stato assunto dalla CO 1, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 19 agosto 2003, l'assicuratore infortuni ha comunicato all'assicurato che le prestazioni in contanti sarebbero state decurtate del 20% in applicazione dell'art. 37 cpv. 2 LAINF.
A RI 1 è stato rimproverato di avere circolato ad una velocità eccessiva (cfr. doc. 40).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc. 39), l'assicuratore LAINF, in data 30 luglio 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 14).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28 ottobre 2004, RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che le prestazioni in contanti gli vengano riconosciute senza riduzioni e, in via subordinata, che la riduzione decisa dalla CO 1 venga portata dal 20 al 10% (cfr. I, p. 10).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" 1. L'incidente
1.1 In data 21.5.03 il signor RI 1 è stato vittima di un incidente della circolazione. Ciò ha comportato un'incapacità lavorativa totale, dacché il diritto all'indennità giornaliera da parte dell'assicuratore Lainf.
Partito dai semafori in zona __________, che da __________ immettono sulla strada cantonale che conduce agli svincoli autostradali in direzione sud, il signor RI 1, alla guida della sua motocicletta, procedeva regolarmente sulla corsia di sinistra della doppia carreggiata di scorrimento. La vettura della signora __________
I protagonisti sono stati sentiti dalla Polizia, che ne ha verbalizzato le dichiarazioni (plico sub doc. A). Il signor RI 1 ha dichiarato che circolava a circa 80 km/h.
La velocità ammessa su quel tratto di strada è di 60 km/h. Il fondo stradale è asfaltato e in buono stato. La strada è perfettamente rettilinea, a doppia corsia e leggermente in salita. Essa conduce dall'abitato verso lo svincolo autostradale di __________. Quel giorno di 21 maggio 2003, erano circa le 10:50 del mattino, la visibilità era ottima. Non pioveva. L'asfalto era asciutto. Una separazione fisica divide la carreggiata a due corsie che conduce in senso di marcia contrario. Non ci sono abitazioni che danno direttamente sulla strada cantonale. Non c'è nemmeno un marciapiede, né tanto meno dei passaggi pedonali. L'unica via laterale che si immette nella cantonale è Via __________. La visibilità è ottima sia per chi sopraggiunge dai semafori, sia per chi si immette dalla strada laterale. Su quel tratto, è notorio, le vetture, in piena accelerazione, circolano ad una velocità ` superiore ai 60 km/h. La situazione non è affatto parificabile a quella di una strada in un centro abitato, ritenuto come 200 metri più avanti vi sia lo svincolo autostradale.
Queste sono le informazioni oggettive (completamente ignorate) di cui disponeva la spettabile CO 1 al momento della decisione di decurtazione in ordine del 20% dell'indennità giornaliera del signor RI 1.
1.2 La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha inizialmente emesso nei confronti del signor RI 1 un'intimazione di contravvenzione ritenendo la sua velocità superiore agli 80 km/h dichiarati, poiché tale affermazione sarebbe "in netto contrasto con quanto dichiarato da un teste il quale afferma che accelerava in modo violento procedendo a velocità incredibile e avvalorata dal contachilometri del motoveicolo che, dopo aver urtato posteriormente e in modo violento una vettura, si bloccava sui 150 km/h circa" (cfr. doc. B).
L'alea dei 150 km/h e di una velocità considerata come "incredibile" ha sin da subito permeato le prese di posizione ed i successivi atti della CO 1.
In buona sostanza: semplici sensazioni, pure ipotesi e nulla più.
Queste sono le informazioni soggettive, e mai comprovate, di cui disponeva la spettabile CO 1 al momento della decisione di decurtazione in ordine del 20% dell'indennità giornaliera del signor RI 1.
Sennonché, la Sezione della circolazione, sollecitata dallo scrivente legale, ha rivisto la propria posizione emettendo una contravvenzione per eccesso di velocità, conforme alla lieve colpa del signor RI 1 (doc. C).
Non così, la CO 1.
Nei confronti della signora __________ non è stato (inspiegabilmente) preso nessun provvedimento, ancorché ella abbia gravemente violato le norme della circolazione ponendo in atto una manovra di immissione sulla strada cantonale azzardata, pericolosa, irregolare ed in violazione al diritto di precedenza del signor RI 1 ed al principio dell'affidamento. Eppure ella avrebbe dovuto vedere il motociclista, che sopraggiungeva, allorquando, come dichiarato, ha verificato nuovamente, prima di inserirsi nella corsia di sinistra, se il campo stradale era sgombero (cfr. dichiarazione di cui al plico sub. doc. A).
Tant'è che la CO 1 non ha, per quanto dato di sapere, inoltrato richiesta di regresso nei confronti della signora __________ o della di lei assicurazione RC.
Se la signora __________ non avesse eseguito una manovra di immissione scorretta, lenta, imprevedibile ed in violazione al diritto di precedenza del signor RI 1, violando contemporaneamente gli artt. 26, 36 LCStr e 14 ONC, l'incidente non avrebbe avuto luogo.
La manovra posta in essere dalla signora __________ è colposa e causale all'incidente e alle lesioni subite dal signor RI 1.
3.1 Alfine di supportare la denuncia penale per lesioni gravi ed infrazione alla LCStr, nonché smentire l'errata e soggettiva immagine della dinamica dell'incidente, segnatamente in merito alla sua enorme velocità, il signor RI 1 ha commissionato all'ing. __________ una perizia. Ciò con riguardo anche alle future vertenze civili in ambito RC, non senza dimenticare il diritto preferenziale e privilegio del leso in ambito Lainf.
In data 13.10.03, il perito ha emesso il proprio responso (doc. D).
In data 19.11.03, a fronte delle risultanze peritali, è stata inoltrata denuncia penale nei confronti della signora __________ per lesioni colpose gravi (doc. E). Un'ulteriore valutazione è stata presentata dal perito con scritto 19.12.03, il quale ha precisato che la velocità minima del signor RI 1 può essere tecnicamente considerata inferiore agli 80 km/h (doc. F).
3.2 Senza voler entrare nell'inutile e a questo punto sterile controversia sulla consegna della perizia all'assicuratore Lainf, si rileva come, a conferma dell'ambiente ostile creatosi, la CO 1 abbia persino ventilato, in caso di mancata consegna del documento, l'avvio di una procedura di "refomatio in pejus"
(doc. G). Non è però noto in base a quali nuovi elementi, si fondasse siffatta allegazione.
La perizia è stata messa a disposizione della CO 1 presso questo Studio legale (doc. H).
La censura sollevata dallo scrivente in relazione ai costi di fotocopiatura ed invio della perizia, faceva invero da contro altare all'altrettanto faceta resistenza dell'avv. RA 2 nell'intraprendere un viaggio da __________ a __________, per visionare la perizia.
Inutile disquisire oltre sulla questione, ancorché riportata gratuitamente nella decisione avversata (cfr. decisione,
pag. 3 i.f.).
4.1 In data 25.7.03, la CO 1 ha inviato al signor RI 1 una semplice lettera nella quale veniva indicata la riduzione del 20% per negligenza grave (docc. I1; I2).
Una formale decisione, ancorché non sufficientemente motivata, è stata intimata il 19 agosto 2003, solo a seguito di una richiesta dello scrivente legale (docc. L; M).
Nel suo primo provvedimento l'assicuratore Lainf non si è determinato né sulla velocità effettivamente riconosciuta alfine di procedere alla riduzione per negligenza grave (art. 37 cpv. 2 Lainf), né sulle circostanze concrete in forza delle quali è stata ritenuta una negligenza grave a carico del signor RI 1. Si fa unicamente riferimento al rapporto di Polizia ufficiale (quello che insinua una velocità di 150 km/h?) e ad un'imprecisata velocità nettamente superiore ai 60 km/h ammessi.
Valutazione della negligenza grave ed apprezzamento delle circostanze, che sono subito apparsi come lacunosi ed insufficienti, come sollevato con opposizione del 18.9.03 (doc. N).
Tale carenza emerge altresì nella successiva decisione su opposizione qui impugnata, emessa oltre un anno dopo la decisione di riduzione, solo a seguito della richiesta del signor RI 1 di voler ristabilire l'effetto sospensivo alla decisione 19.7.03 che la CO 1 aveva tolto (doc. O).
4.2 Si contesta l'errato accertamento dei fatti noti da parte della CO 1 per i seguenti motivi.
Il signor RI 1 non ha violato alcun obbligo di collaborazione. La perizia è sempre stata tenuta a disposizione della CO 1, affinché ne prendesse conoscenza, e sarebbe stata consegnata in originale allorché l'assicuratore, ritenendola necessaria ai fini della contesa, ne avesse rifuso i costi in ossequio al precetto generale dell'art. 45 LPGA (doc. P). L'eventuale violazione dell'obbligo di collaborare (art. 55 Oainf) - ancorché non ammessa, né data - non poteva comunque esimere la CO 1 dal valutare oggettivamente tutte le circostanze concrete del caso, già note.
Inoltre, delle due l'una: o l'allestimento della perizia era indispensabile per l'accertamento del caso e allora la CO 1 avrebbe dovuto assumersene i costi, oppure ciò non era il caso e dunque non v'era motivo per mettere a disposizione un documento superfluo. La rinuncia da parte della CO 1 ad ulteriori accertamenti emerge altresì dalla decisione impugnata (cfr. decisione, pag. 7). Se ne prende atto, nel senso che si condivide l'assunto secondo cui i fatti rilevanti sono noti.
La CO 1 non ha preso minimamente in considerazione il comportamento colposo e causale della signora __________, né tanto meno le concrete circostanze dell'incidente, quali le condizioni di traffico, di perfetta visibilità, l'assenza di traffico in senso contrario, l'assenza di pedoni, di incroci, l'esistenza di ben due corsie parallele.
Contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, il tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente non presenta impianti semaforici. Questi sono posti solo all'ingresso della strada cantonale. Non vi sono (diversi) sbocchi laterali, bensì uno solo: Via __________. Per il resto non viene citata una sola circostanza nota ed oggettiva favorevole al signor RI 1 e di cui si dirà in seguito.
Nell'ambito delle assicurazioni sociali vige il principio inquisitorio, cui fa da corollario l'onere dell'assicuratore di sopportare le spese di accertamento (artt. 43, 45 LPGA e 58 Oainf).
Non ci sono prove a dimostrazione del fatto che se il signor RI 1 avesse circolato ad una velocità costituente semplice negligenza leggera o media (quale?), egli avrebbe potuto evitare l'impatto.
L'assicuratore Lainf pare voler invertire l'onere della prova, attribuendo al leso la mancata dimostrazione dell'assenza di negligenza grave (cfr. decisione, pag. 3). Ciò contraddice il disposto di cui all'art. 8 CC. La CO 1 confonde inoltre l'obbligo di motivazione dell'opposizione con l'attribuzione dell'onere della prova.
Valga quanto segue: Eine Kürzung oder Verweigerung der Leistungen ist unzulässig, wenn der Sachverhalt, der solche Verfügungen stützen könnte, nicht mit dem Grade der Wahrscheinlichkeit bewiesen ist. (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern, pag. 267)
La semplice possibilità che l'evento da provare si sia prodotto in un certo modo, non è tuttavia sufficiente a fondare una conseguenza giuridica.
La CO 1 deve sopportare la mancata prova dei fatti enunciati a sostegno della sua decisione.
Il signor RI 1 non ha mai sostenuto di essere in possesso di prove inconfutabili che lo scagionassero da ogni colpa (cfr. decisione pag. 7). La perizia ha semplicemente confermato che non può tecnicamente essere escluso che il signor RI 1 procedeva a 80 km/h. La conseguenza della carenza di prova quanto ad una velocità superiore deve essere sopportata dalla CO 1 (art. 8 CC).
5.1 Per procedere in specie alla valutazione della negligenza del signor RI 1 ed all'eventuale applicazione dell'art. 37 cpv. 2 Lainf (sussunzione), bisogna prescindere da tutti quei dati soggettivi che non possono essere considerati alfine di fondare un sufficiente e necessario grado di verosimiglianza preponderante, quali l'indicazione del tachimetro o le dichiarazioni di percezioni del tutto personali di un teste.
Contrariamente a quanto fatto dalla CO 1, bisogna procedere nel rispetto dei principi applicabili in ambito di assicurazioni sociali e valutare tutte le circostanze oggettive del caso concreto.
5.2 Nella decisione su opposizione - per la prima volta nell'ambito della procedura - l'assicuratore ha fatto esplicito riferimento alla velocità di 80 km/h, ancorché non emerga in modo del tutto chiaro se questa sia effettivamente la velocità considerata alfine di determinare il grado di negligenza e la colpa del signor RI 1.
Come detto in precedenza, né le informazioni esistenti, né quelle assunte dalla CO 1, permettono di ritenere che il signor RI 1 abbia concretamente circolato ad una velocità superiore agli 80 km/h.
Ciò detto, si rileva come la perizia (docc. D; F) confermi l'attendibilità tecnica della velocità dichiarata dal signor RI 1 in ordine di 80 km/h.
È questa del resto l'unica velocità che appare del tutto verosimile e deve essere considerata nell'ambito della valutazione della negligenza del signor RI 1.
5.3 Una velocità di 80 km/h su quel tratto di strada e in quelle condizioni di tempo e di traffico non costituisce un'infrazione grave alle norme della circolazione stradale. Prova ne è l'entità della multa comminata al signor RI 1 (doc. C).
Il grado di negligenza richiesto dalla legge, si determina per rapporto alle circostanze concrete di ogni caso di specie ed è altresì funzione del nesso causale tra il pregiudizio patito e la negligenza medesima.
Il concetto di colpa grave ammesso in ambito Lainf, presuppone di regola una violazione (grave) di una norma elementare o di diverse prescrizioni importanti, se posta in nesso di causalità adeguata con l'incidente. Non tutti i comportamenti contrari alle norme della circolazione ed al contempo causali, sono però costitutivi di una colpa grave. In caso contrario verrebbe a mancare il tratto distintivo tra una colpa semplice o media ed una considerata grave (DTF 118 V 305).
Come detto in precedenza sub. 1.1, le condizioni e le circostanze concrete erano tali da permettere al signor RI 1 di circolare alla velocità di 80 km/h, senza commettere una colpa grave.
Se in quella zona, il superamento in ordine di 20 km/h del limite di velocità costituisce colpa grave, ove si situa il confine della colpa leggera o media?
Nel caso di specie, l'eccesso di velocità del signor RI 1, in ordine di 20 km/h difetta già solo della necessaria intensità - da valutarsi per rapporto alle circostanze concrete e comprovate di cui si è detto - affinché possa essere considerata come grave, ancorché pure il nesso causale adeguato fa in specie difetto, avendo la signora __________ violato il diritto di precedenza del signor RI 1.
L'incidente è invero imputabile unicamente all'improvvisa ed errata immissione nella circolazione della signora __________.
La velocità del signor RI 1, che non - ha effettuato nessuna manovra, restando normalmente sulla sua corsia, non era pericolosa in quanto tale e non è nemmeno causale all'incidente. La pericolosità della situazione è stata determinata dalla manovra errata della signora __________.
Un qualsiasi conducente, mediamente accorto, avrebbe evitato di immettersi proprio sulla corsia di marcia del motociclista. Ciò anche, anzi a maggior ragione, qualora, per pura ipotesi di ragionamento, il signor RI 1 avesse circolato ad una velocità esorbitante (ciò che è contestato).
La moto era visibile, così come sarebbe stata percettibile la sua eventuale (non provata, né data) eccessiva velocità. Eppure la signora __________ ha - ciò nonostante - invaso inaspettatamente la corsia del signor RI 1 causando lo scontro tra il centauro e la sua automobile. Non vi è prova alcuna, né potrebbe essere data, che una velocità superiore, ai 60 km/h, ma inferiore a quella costitutiva di negligenza grave, avrebbe permesso al signor RI 1 di evitare lo scontro.
Anche ammettendo una velocità prossima ai 60 km/h, in caso di tamponamento di una vettura che circola al massimo a 30 km/h (cfr. docc. D, F) da parte di una motocicletta, le lesioni fisiche e l'incapacità lavorativa che potrebbe subire un motociclista, sarebbero paragonabili a quelle sofferte dal signor RI
In specie, vista la situazione concreta descritta compiutamente sub. 1.1, il signor RI 1, viaggiando a 80 km/h, che non può essere considerata come manifestamente eccessiva, non ha violato le più elementari norme di prudenza, che ogni persona ragionevole avrebbe osservato nella sua situazione e nelle medesime circostanze.
5.4 La giurisprudenza ha ammesso una riduzione del 20% essenzialmente in casi in cui la responsabilità dell'incidente e del danno corporale erano attribuibili esclusivamente al leso e ad una sua grave violazione delle norme della circolazione stradale. Fattispecie che non può essere riconosciuta in specie (esempi citati in DTF 114 V 315).
Posta la (contestata) negligenza grave del signor RI 1, una decurtazione del 20% appare sproporzionata per rapporto alla colpa a lui imputabile, sicché si chiede qui, in via del tutto subordinata, che la riduzione sia portata al 10%.
Non bisogna infine trascurare l'esiguità delle indennità percepite dal signor RI 1, per cui una riduzione del 20% comporta sacrifici finanziari, tali da porlo in una situazione di indigenza (cfr. plico sub doc. Q, relativi al settembre 2003, ma ancora validi)."
(I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. VIII).
1.5. In data 20 dicembre 2004, l'assicurato ha chiesto che il TCA abbia a predisporre un sopralluogo (XIII).
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 30 luglio 2004).
Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è la legittimità di una riduzione sulle prestazioni corrisposte a dipendenza di un infortunio avvenuto nel mese di maggio 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.2. Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Giusta l'art. 21 cpv. 1 LPGA, se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.
Il cpv. 2 prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.
L'art. 37 cpv. 2 LAINF recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Il cpv. 3 sancisce, da parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà.
Il criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 144s.).
2.3. Secondo la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, colui che viola una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle stesse circostanze, avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose prevedibili secondo l'andamento naturale delle cose (cfr. RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 145).
Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).
Già l'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p. 174).
Non sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera.
Quest'ultima può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.
Tali comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).
2.4. La specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede invece nel fatto che l'infortunio è provocato in occasione della commissione di un crimine o di un delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).
Se i primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale, rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio, da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V 224, consid. 2c).
Se ne deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex specialis. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 170).
Sono ritenuti atti delittuosi, quegli atti punibili secondo il diritto penale giusta l'art. 9 cpv. 1 e 2 CP.
Di regola, l'atto delittuoso presuppone quindi che l'autore abbia agito con intenzione o per negligenza (artt. 18, 102, 333 CP). Se, per contro, l'atto illecito è stato commesso in condizioni d'irresponsabilità non è punibile (art. 10 CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117 IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1).
Il comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V 113 consid. 1).
Una particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cfr. 2 LCStr, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione stradale" utilizzata all'art. 90 cfr. 2 LCStr, la quale presuppone che l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p. 281 consid. 1a; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305 consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art. 37 LAINF, p. 200). D'altro canto, una negligenza grave va di principio ammessa soltanto se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure una grave violazione di più regole importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25 consid. 1; RAMI 1987 U 20, p. 324).
Pertanto, l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui all'art. 90 cfr. 2 LCStr è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto. Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 172).
2.5. Con la propria impugnativa, RI 1 contesta la realizzazione delle circostanze che si trovano alla base della decisione della CO 1 di ridurre le prestazioni in contanti.
Da una parte, egli sostiene che, al momento del sinistro, la sua velocità era di 80 km/h, così come da lui stesso riconosciuto in sede di interrogatorio e confermato dalla perizia commissionata all'ing. __________, ciò che, su quel tratto di strada e tenuto conto delle condizioni atmosferiche e di traffico del momento, non avrebbe costituito una violazione grave delle norme della circolazione stradale (cfr., ad esempio, I, p. 8: "Come già detto sub 1.1, le condizioni e le circostanze concrete erano tali da permettere al signor RI 1 di circolare alla velocità di 80 km/h, senza commettere una colpa grave. Se in quella zona, il superamento di 20 km/h del limite di velocità costituisce colpa grave, ove si situa il confine della colpa leggera o media?").
D'altra parte, la colpa commessa dall'automobilista coinvolta nell'incidente stradale del 21 maggio 2003, concretamente la sua improvvisa ed errata immissione nella circolazione, sarebbe a tal punto grave da avere interrotto il nesso di causalità fra il comportamento del ricorrente ed il sinistro (cfr. I, p. 8: "L'incidente è invero imputabile unicamente all'improvvisa ed errata immissione nella circolazione della signora __________. La velocità del signor RI 1, che non ha effettuato nessuna manovra, restando normalmente sulla sua corsia, non era pericolosa in quanto tale e non è nemmeno causale all'incidente. La pericolosità della situazione è stata determinata dalla manovra errata della signora __________. Un qualsiasi conducente, mediamente accorto, avrebbe evitato di immettersi proprio sulla corsia di marcia del motociclista. Ciò anche, anzi a maggior ragione, qualora, per pura ipotesi di ragionamento, il signor RI 1 avesse circolato ad una velocità esorbitante (ciò che è contestato)".
Da parte sua, l'assicuratore infortuni convenuto sostiene, in primo luogo, che determinante è esclusivamente l'atteggiamento dell'insorgente e non quello dell'altra protagonista dell'incidente stradale, __________ (cfr. VIII, p. 6: "… che la manovra della __________ possa eventualmente anche essere ritenuta colposa e causale all'incidente, come assevera il RI 1, non riguarda questa procedura dove unicamente si deve esaminare l'atteggiamento dell'assicurato" e p. 13: "la CO 1, come pure codesto Tribunale, non devono minimamente prendere in considerazione il comportamento della __________: infatti nel campo delle assicurazioni sociali (un po' come nel campo del diritto penale) ciascuno è chiamato a rispondere delle proprie responsabilità, indipendentemente da eventuali colpe altrui, alla stregua di quanto successe in occasione di incidenti avvenuti per esclusiva colpa di terzi e coinvolgenti persone rimaste ferite (oppure decedute) per mancato porto del casco, allacciamento della cintura, ecc.").
In secondo luogo, la CO 1 precisa di aver fondato la decisione di decurtare le prestazioni in contanti su quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente a proposito della velocità del proprio motoveicolo al momento della collisione (cfr. VIII, p. 15: "Si prende atto della nuova ammissione del RI 1 di essere circolato a 80 km/h e si ribadisce che la CO 1 ha esclusivamente lavorato su quell'ammissione per decretare la riduzione per colpa grave contestata in questa causa").
2.6. Nel caso di specie, quanto successo alle ore 10:50 del mattino del 21 maggio 2003 è così stato descritto nel rapporto allestito il 4 giugno 2003 dagli agenti della Polizia cantonale intervenuti sul luogo del sinistro:
" La __________, proveniente da via __________, s'immetteva sulla cantonale in direzione __________. Una volta immessasi su questa arteria, si spostava subito sulla corsia di sinistra, essendo intenzionata ad usufruire della susseguente uscita verso __________. La sua andatura a quel momento, anche se solo indicativa come dichiarato a verbale, era di ca 40 km/h.
Da tergo giungeva il RI 1 in sella al proprio motoveicolo, ad un'andatura dichiarata di 80 km/h, il quale andava a tamponare, con estrema violenza, il veicolo guidato __________. L'impatto provocava l'impennata in senso contrario del motoveicolo (ovvero si è sollevato alla parte posteriore) schiacciando il centauro fra la parte posteriore della vettura (essendo un veicolo tipo monovolume presenta la parte posteriore completamente diritta) e la moto stessa.
(…)
Osservazioni:
A mano delle versioni dei due testimoni, in particolare quella del __________, il RI 1, una volta ripartito dai semafori di __________, imponeva al motoveicolo una violenta accelerazione raggiungendo una velocità incredibile. Fra la sua posizione e l'auto della __________, non v'erano vetture ad ostacolare la visuale del RI 1.
(…).
Sul fondo stradale asciutto, nessuna traccia di frenata, tranne una scalfittura lasciata dalla motocicletta."
(doc. 59)
In sede di interrogatorio di polizia, l'insorgente ha dichiarato che, al momento in cui è ripartito dai semafori di __________, le due corsie di scorrimento in direzione di __________ erano completamente libere da veicoli e, d'altra parte, che la sua velocità, su quel tratto di strada, era al massimo di 80 km/h. Egli ha inoltre affermato di essersi improvvisamente vista ostruita la corsia di marcia, quella di sinistra, dall'autovettura condotta dalla __________ e di avere quindi avuto a disposizione circa 1 secondo di reazione per frenare:
" Il 21 maggio 2003 alle ore 10.00 sono partito dal mio domicilio in sella al motoveicolo citato. Sullo stesso ero solo e portavo il casco integrale. Raggiungevo il Bar dora per sorbire un caffè, e di seguito ripartivo in direzione di __________, con l'intenzione di raggiungere il mio medico a __________. Percorrevo la strada cantonale della __________, e di seguito mi dirigevo verso __________. Giungevo in tal modo ai semafori che portano verso l'autostrada, arrestandomi regolarmente al semaforo indicante luce rossa. Vi erano pure altre vetture ferme.
D1. Può quantificare la sua andatura su questo tratto di strada?
R1. La mia velocità era rispettosa dei limiti vigenti sulla tratta.
A luce verde, ripartivo in direzione di __________. La strada in quel punto è composta da due corsie di scorrimento, da parte mia occupavo quella sulla sinistra.
Non ero preceduto da nessun veicolo, le corsie erano completamente libere da veicoli.
D2. Su questo tratto di strada è in grado di quantificare la sua andatura?
R2. La mia andatura era di massimo 80 km/h.
Ad un certo, mi sono trovato la mia corsia di marcia, ovvero quella di sinistra, occupata da una vettura di piccola cilindrata.
Ho avuto ca. 1 secondo di reazione per frenare, ma purtroppo non sono riuscito ad evitare il tamponamento.
D3. Mi sa spiegare da dove proveniva questa vettura?
R3. Presumo che la vettura in questione si sia immessa sulla strada, da una laterale che si trova sulla destra, rispetto alla mia direzione di marcia, situata nei pressi dell'ex __________.
Tornando al momento dell'impatto, lo stesso era di particolare violenza in considerazione della differenza di velocità fra il mio motoveicolo e la vettura, che a mio giudizio si era immessa ad andatura assai lenta, tagliandomi la strada.
(...)
D4. A mano dei verbali dei testimoni, questi asseriscono che al momento in cui lei è partito dal semaforo, effettuava una violenta accelerazione e si dirigeva verso la rampa occupando la corsia destra a velocità incredibile.
R4. Quando sono partito dal semaforo, andavo ad occupare la corsia di sinistra e non quella di destra. La mia andatura era quella dichiarata in 80 km/h. Può aver tratto in inganno il rumore del motoveicolo in fase di accelerazione."
(doc. 59
Anch'essa interrogata dagli agenti della Polizia cantonale, __________ ha spiegato, in particolare, di avere notato la presenza, all'altezza dei semafori di __________, della motocicletta del RI 1 ma di avere giudicato quest'ultimo tanto lontano da non crearle pericoli con la propria manovra d'immissione sulla strada cantonale:
" Verso le ore 10.50 mi trovavo all'intersezione di Via __________ con la rampa d'accesso autostrada A2, in zona __________, intenzionata ad immettermi su quest'ultima.
Ero sola a bordo del mio veicolo, con le cinture di sicurezza allacciate e con le luci abbaglianti accese.
Visto il sopraggiungere di alcune vetture aspettavo il momento più propizio per ripartire. Notato che non vi erano più vetture, e scorto le prime all'altezza dei semafori partivo. Svoltai a destra ed imboccavo la corsia di sinistra, poiché volevo prendere la corsia di preselezione a sinistra che porta a __________.
Attraversato tutta la carreggiata da destra verso sinistra e percorso alcuni metri venivo urtata posteriormente.
D. Aveva inserito l'indicatore di direzione? Quale?
R. Certamente, lo inserisco sempre. In questo caso avevo inserito l'indicatore sinistro.
D. Per quale ragione ha attraversato subito tutta la carreggiata?
R. Mi sono portata subito sulla corsia veloce, quella di sinistra, poiché ero intenzionata ad usufruire della corsia di preselezione a sinistra, diretta a __________. Inoltre ho fatto tale manovra perché ero sicura che non sopraggiungessero vetture.
D. Aveva già notato la moto, prima del sinistro?
R. L'avevo notata, ma era lontana, quasi all'altezza dei semafori.
D. A che velocità circolava al momento dell'urto?
R. Non ne sono certa, forse circa 40 km/h, in accelerazione.
Ribadisco comunque che mi sono permessa di spostarmi subito sulla corsia di sinistra, poiché ero certa al cento per cento che non creavo pericolo e che non sopraggiungevano altre vetture.
D. Saprebbe indicare la velocità del motoveicolo?
R. Non sono in grado di quantificarla. Ribadisco nuovamente che ho notato la moto all'altezza dei semafori. Poi, sicura di non intralciare il traffico, che tra l'altro non c'era, partivo. Visto l'accaduto suppongo fosse di certo eccessiva.
D. Una volta partita e in particolare durante la manovra di svolta, ha guardato nuovamente se sopraggiungevano veicoli?
R. Sì ho guardato nuovamente.
D. A mano della licenza di condurre ha la limitazione codice 04, la sua vettura ha il cambio automatico?
R. Sì la mia vettura ha il cambio automatico.
Nonostante aver udito l'urto, non mi sono resa conto subito dell'accaduto ed in particolare che il motoveicolo mi aveva tamponato, perché non avrei mai pensato che sarebbe successo, in quanto reputavo tale veicolo abbastanza lontano da non creargli pericoli."
(doc. 59
Dal rapporto di polizia si evince che al noto incidente della circolazione hanno assistito due testimoni, i quali sono stati immediatamente sentiti dalla Polizia.
Il primo, __________, si trovava, alla guida della propria autovettura, appaiato alla moto dell'assicurato, al momento in cui quest'ultimo è ripartito dall'impianto semaforico di __________:
" Sono di lingua madre tedesca ma comprendo molto bene la lingua italiana e sono d'accordo che il seguente verbale venga redatto in tale lingua.
Questa mattina sono partito da __________ e alla guida della mia vettura VW Passat, targata __________ mi stavo recando a __________, facendo un giro nel __________. Proveniente da __________ mi trovavo a circolare su Via __________ intenzionato ad immettermi poi in autostrada, il tutto verso le ore 10.45.
Prima di giungere all'impianto semaforico circolavo ad una velocità di circa 50 km/h e nel contempo venivo sorpassato da una moto di color rosso ad altissima velocità, la quale si arrestava con una brusca frenata ai semafori. Al momento di ripartire, la stessa moto, effettuava una violenta accelerazione e si dirigeva verso la rampa autostradale sulla corsia più a destra a velocità incredibile.
Ad un tratto si spostava sulla corsia più a sinistra.
Potevo notare che da Via __________ si stava immettendo sulla rampa autostradale una vettura.
In un momento vedevo che il motoveicolo tamponava violentemente la parte posteriore di tale vettura.
Preciso che io mi trovavo circa a 10 metri dopo l'impianto semaforico e la mia visuale era buona e non vi erano altre vetture tra me e l'incidente.
Subito scendevo dal mio veicolo per aiutare e sincerarmi delle condizioni dei protagonisti ma vi erano già altre persone.
Voglio precisare che secondo me il motociclista avrebbe potuto evitare la collisione scansando la vettura sulla destra in quanto si trovava a circolare dietro alla stessa per pochi secondi."
(doc. 59
La seconda, __________, circolava invece dietro all’automobile condotta dal __________:
" In data e ora di cui sopra mi trovavo circolare bordo della mia vettura Peugeot targata __________, sulla strada cantonale che da __________ porta a __________, e più precisamente provenivo dal mio domicilio intenzionata a raggiungere __________. Proveniente da Via __________ giunta all'impianto semaforico dell'incrocio con la strada che dal lago di __________ porta a __________, ho imboccato quest'ultima visto che il semaforo era già commutato sul verde.
Davanti a me c'era una vettura con targhe __________.
Appena mi sono immessa ho visto un'autovettura di piccole dimensioni che usciva da una strada secondaria sulla destra e s'immetteva sulla strada dove stavo circolando.
La strada che giunge da __________ in quel punto è composta da due corsie e la piccola automobile appena uscita si è spostata su quella più a sinistra rispetto il senso di marcia.
In quel momento su quella corsia stava circolando una motocicletta, che andava a tamponare violentemente la vettura.
La moto era secondo me in piena accelerazione e non ho visto se prima dell'urto ha tentato di frenare.
In ogni caso l'ho vista sbandare prima dell'urto quindi si può magari dedurre che abbia frenato.
Appena scesa dal mio veicolo ho subito chiamato la polizia e mi sono avvicinata al motociclista per vedere le sue condizioni.
Preciso che non ho visto da che parte giungeva il motociclista, e non so quantificare la velocità di quest'ultimo.
La signora al volante della macchina coinvolta nell'incidente mi ha confermato che era sua intenzione andare verso __________ e che quindi si è immessa di proposito sulla corsia di sinistra."
(doc. 59
Agli atti di causa vi è inoltre la perizia allestita il 13 ottobre 2003 dall'ing. __________ per conto del ricorrente.
Queste le conclusioni formulate dal perito di parte, a proposito segnatamente della velocità di marcia della motocicletta al momento in cui il suo conducente ha reagito, la quale, a suo dire, è stata determinata "con buona approssimazione":
" Questa relazione peritale è stata allestita in modo indipendente e neutrale, unicamente sulla base dei dati a disposizione e dopo aver ispezionato i veicoli ed esperito il sopralluogo.
È risultato possibile determinare con buona approssimazione la velocità di marcia della motocicletta al momento della reazione del conducente, e quindi risalire alle distanze tra i veicoli nelle diverse fasi precollisione.
In modo particolare mi è risultato possibile stabilire che la velocità della motocicletta era compresa tra 86 e 96 km/h: la reazione ha avuto luogo circa 1.5 secondi prima della collisione, ovvero quando l'intenzione della protagonista __________ di invadere la corsia percorsa dal motociclista è diventata evidente.
È altresì emerso che quando la protagonista __________ ha concretamente iniziato la propria manovra, la motocicletta si trovava a circa 50-60 metri dal veicolo.
Questo significa che in precedenza – quando l'automobilista ha preso la decisione di immettersi – la moto era ulteriormente distante (verosimilmente a 75-85 metri circa da lei).
Dato che la protagonista __________ ha ammesso di avere percepito – in lontananza – la presenza della moto, è verosimile che la velocità di avvicinamento del motociclista non sia stata correttamente valutata da parte dell'automobilista.
È comunque doveroso sottolineare che la velocità della moto al momento della reazione era di almeno 25 km/h oltre il limite vigente.
Per quanto attiene invece alla manovra d'immissione della __________, si deve sottolineare che la traiettoria seguita non può essere considerata corretta: lo sbocco di via __________ possiede una corsia di accelerazione che avrebbe permesso all'automobile – prima di immettersi sulla strada cantonale – di raggiungere una velocità tale da non rappresentare un pericolo alcuno per il traffico che segue. Il fatto di avere attraversato la normale corsia di marcia con una traiettoria quasi trasversale e di essersi poi immessa sulla corsia di sorpasso con una velocità – al momento dell'urto – di soli 30 km/h, rappresenta sicuramente una manovra non corretta."
(doc. 9)
Nel corso del mese di dicembre 2003, l'ing. __________, interpellato dal patrocinatore di RI 1, ha presentato un complemento alla sua relazione peritale del 13 ottobre 2003. In particolare, egli ha rivisto la velocità minima dell'insorgente al momento della reazione, riducendola da 86 a 80 km/h:
" Ho determinato la velocità della vettura __________ tramite la simulazione dinamica: questa considera tutte le peculiarità tecniche del veicolo (potenza, trazione, ecc.), la tipologia della manovra (curva, pendenza, ecc.) e le condizioni della strada (coefficiente d'aderenza, ecc.). Sulla scorta della velocità determinata ed in base alle deformazioni riscontrate sui veicoli ho potuto valutare la velocità di collisione della moto. Dato che le caratteristiche dei danni subiti dai veicoli attestano che la moto al momento dell'urto si trovava in fase di frenata, ho stabilito a ritroso la velocità persa dal motociclo durante la citata frenata, considerando l'inizio della stessa nel momento in cui la manovra di immissione sulla corsia di sorpasso da parte della vettura si è rilevata verosimilmente riconoscibile.
Un campo di apprezzamento può essere eventualmente considerato per i seguenti parametri:
velocità vettura __________ alla collisione: la velocità di 30 km/h adottata nel mio calcolo corrisponde alla velocità massima che un simile veicolo riesce a raggiungere sulla strada considerata eseguendo la manovra in oggetto. Non vi è effettivamente nessun elemento oggettivo che permetta da asserire che la protagonista __________ abbia concretamente raggiunto tale velocità. Rimanendo entro un limite attendibile valuto verosimile un'andatura comunque superiore a 20 km/h.
reazione motociclista RI 1: nel mio calcolo ho considerato la reazione del protagonista RI 1 di fronte alla situazione di pericolo già qualche istante prima che la __________ invadesse di fatto la corsia percorsa dalla moto. In questo senso è oggettivamente possibile ritenere che il motociclista ha riconosciuto la situazione di concreto pericolo solo quando la vettura ha raggiunto la linea di direzione. Considerando la velocità di spostamento della moto risulta verosimilmente difficile per il centauro valutare l'effettiva andatura dell'altro veicolo e le intenzioni del suo conducente.
Apportando i correttivi citati, la tolleranza della velocità indicata per la motocicletta deve effettivamente essere allargata: la sua velocità minima al momento della reazione va pertanto considerata entro 80 km/h.
Ciò premesso, rispondo di seguito ai suoi quesiti supplementari.
Domanda 1: è data la possibilità di considerare un elemento di ponderazione legato ai parametri da lei considerati?
Risposta 1: sì, i parametri da me considerati nel calcolo prodotto nella mia relazione 200.07/32 del 13.10.2003 hanno un margine di apprezzamento in quanto non sono basati su elementi oggettivi ma bensì su una valutazione peritale della fattispecie che, in quanto tale, contempla un margine di tolleranza.
Domanda 2: con quale approssimazione è ancora scientificamente ammissibile valutare la velocità raggiunta dal signor RI 1?
Risposta 2: il calcolo della velocità raggiunta - determinato entro 80 e 96 km/h sulla scorta dei correttivi citati in precedenza - deve in ogni caso prevedere l'applicazione di un margine di tolleranza dovuto all'impiego di alcuni elementi di calcolo derivanti da valori di stima.
Domanda 3: con quale precisione le è stato possibile determinare la posizione della motocicletta al momento della percezione del pericolo ingenerato dall'immissione dalla signora __________?
Risposta 3:la posizione di reazione del motociclista è stata stimata sulla scorta delle modalità di immissione della vettura. In questo senso ho valutato la posizione in cui si trovava l'auto in modo che - a mio parere - la sua presenza poteva rappresentare la soglia di pericolo per il motociclista.
Domanda 4: come ha estrapolato la velocità raggiunta dalla vettura __________ al momento dell'urto?
Risposta 4: ho estrapolato la velocità dell'auto mediante simulazione dinamica, ottenendo la velocità massima che tale vettura avrebbe potuto raggiungere entro il punto di collisione compiendo la manovra in oggetto.
Domanda 5: è possibile che - come dichiarato dalla conducente della vettura - lei circolasse nel punto in cui ha avuto luogo l'incidente a circa km/h 40?
Risposta 5: no. Sulla scorta della potenza del veicolo, della pendenza della strada e di tutti i parametri che influenzano la dinamica del veicolo, la vettura può aver raggiunto, nella zona di collisione, una velocità massima di 30 km/h."
(doc. 10)
Con decisione del 12 settembre 2003, l'Ufficio giuridico della Sezione cantonale della circolazione ha comminato all'assicurato una multa di fr. 500.--, così motivata, citiamo: "alla guida del motoveicolo __________ __________, circolava su un raccordo autostradale ad una velocità da lui dichiarata di 80 km/h ove vige il limite di 60 km/h, ma in netto contrasto con quanto dichiarato da un teste il quale affermava che accelerava in modo violento procedendo a "velocità incredibile" (doc. C).
Il comportamento dell'automobilista non è per contro stato sanzionato.
Per completezza, va ancora detto che, in data 19 novembre 2003, RI 1 ha presentato nei confronti di __________ una denuncia al Ministero pubblico per lesioni colpose gravi" (cfr. doc. E).
2.7. Nella concreta evenienza, va innanzitutto ricordato che, secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts …, p. 343) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato.
Pertanto, occorre procedere ad un apprezzamento globale delle prove a disposizione e, così come stabilito dall’Alta Corte (cfr., ad esempio, STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P., C 49/00, pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 p. 378; RAMI 1996 U 263, p. 279, consid. 2b), "… seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili".
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte, vagliata attentamente la documentazione contenuta nell’incarto, ritiene assodato che la velocità di marcia del ricorrente al momento in cui ha avuto luogo il noto incidente stradale era di almeno 80 km/h.
Innanzitutto, è lo stesso ricorrente ad avere riconosciuto, in occasione dell'interrogatorio da parte della Polizia cantonale, che la sua andatura era di circa 80 km/h (cfr. doc. 59).
D'altro canto, l'ing. __________, nella sua relazione peritale del 13 ottobre 2003 - allestita su mandato dello stesso ricorrente - ha concluso che la velocità della motocicletta era, "con buona approssimazione", compresa tra 86 e 96 km/h (doc. 9, p. 18).
Con il complemento del 19 dicembre 2003, l'esperto di parte ha riconsiderato il limite inferiore di velocità, ridotto da 86 a 80 km/h, procedendo ad una relativizzazione del proprio apprezzamento riguardante la velocità di marcia della __________ al momento della collisione (cfr. doc. 10, p. 2: "- velocità vettura __________ alla collisione: la velocità di 30 km/h adottata nel mio calcolo corrisponde alla velocità massima che un simile veicolo riesce a raggiungere sulla strada considerata eseguendo la manovra in oggetto. Non vi è effettivamente nessun elemento oggettivo che permetta di asserire che la protagonista Asotirino abbia concretamente raggiunto tale velocità. Rimanendo entro un limite attendibile valuto verosimile un'andatura comunque superiore a 20 km/h" (…). Apportando i correttivi citati, la tolleranza della velocità indicata per la motocicletta deve effettivamente essere allargata: la sua velocità minima al momento della reazione va pertanto considerata entro 80 km/h").
Ora, tenuto conto che l’insorgente era titolare, da appena un mese e mezzo circa (precisamente dall’8 aprile 2003), di una semplice licenza per allievo conducente valida per la categoria A (motoveicoli; cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a OAC), circostanza che ad ogni conducente normalmente ragionevole avrebbe suggerito una condotta di guida improntata ad una particolare prudenza, in modo tale da essere in grado costantemente di fare fronte alle situazioni di pericolo che si presentano con frequenza sulla strada, occorre concludere che la velocità a cui egli procedeva negli istanti antecedenti lo scontro non era adeguata alle circostanze.
Pertanto non può che essergli addebitata una negligenza grave giusta l'art. 37 cpv. 2 LAINF.
Ininfluente ai fini della presente vertenza è la censura sollevata da RI 1 a proposito della concolpa commessa dall'automobilista __________, la quale, nell'attuare la manovra d'immissione sulla strada cantonale, non avrebbe rispettato il suo diritto di precedenza.
Essa non riveste un'intensità eccezionale tale da interrompere il nesso di causalità adeguata tra il comportamento dell'assicurato ed il sinistro, visto che non si tratta di una colpa così grave (in proposito, va segnalato che il comportamento dell'automobilista non è stato oggetto di alcun provvedimento da parte delle competenti autorità).
D’altronde, è lo stesso perito incaricato dall’insorgente ad avere riconosciuto che, considerando la velocità di spostamento della moto, risultava verosimilmente difficile per il motociclista valutare l’effettiva andatura dell’altro veicolo e le intenzioni del suo conducente (cfr. doc. 10, p. 2). Ciò significa che una velocità più moderata avrebbe consentito al ricorrente di comprendere a tempo quali fossero le intenzioni della __________ e, quindi, di evitare lo scontro con l’autovettura da lei condotta (cfr., in questo ordine di idee, anche la testimonianza di __________, doc. 59: “Voglio precisare che secondo me il motociclista avrebbe potuto evitare la collisione scansando la vettura sulla destra in quanto si trovava a circolare dietro la stessa per pochi secondi”).
Secondo dottrina e giurisprudenza, la concolpa di un terzo va presa in considerazione soltanto allorché sia così eccezionalmente intensa da rendere inadeguata la relazione di causalità tra il comportamento di un assicurato e l'infortunio, ossia risulti di una rilevanza tale da valere quale fattore atto a interrompere la causalità (cfr. SVR 2003 UV Nr. 3; STFA del 20 febbraio 2002 nella causa K., U 186/01; SZS 1986 p. 251; G. Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung. Leistungskürzungen und Leistungsverweigerungen zufolge Verletzung der Schadensverhütungs- und Schadensminderungspflicht im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Friborgo 1999, p. 131).
In esito alle considerazioni che precedono, la CO 1 ha dunque legittimamente proceduto ad una decurtazione delle prestazioni pecuniarie spettanti al ricorrente.
2.8. A titolo abbondanziale, questa Corte rileva comunque che dalle tavole processuali emergono alcuni elementi – in particolare la testimonianza di __________ (raccolta dalla Polizia soltanto mezz'ora dopo il sinistro), il quale, sotto la comminatoria di cui all'art. 307 CPS, ha dichiarato che l'insorgente, ripartendo dal semaforo di __________, aveva compiuto, citiamo: "una violenta accelerazione e si dirigeva verso la rampa autostradale sulla corsia più a destra a velocità incredibile" (doc. 59) - che potrebbe permettere di concludere che la velocità di marcia della motocicletta di RI 1 era, con buona verosimiglianza, superiore a quella minima (80 km/h) indicata, in seconda battuta, dall’ing. __________.
In proposito, va sottolineato che, essendosi trovato fermo ai semafori appaiato alla moto, il teste in questione era in una posizione privilegiata per giudicare il comportamento del centauro alla ripartenza. In questo senso, se è vero che non è facile per un terzo valutare con esattezza la velocità di un veicolo, nel caso di specie, è certamente con cognizione di causa che il __________ ha potuto affermare che l'assicurato aveva impresso alla propria motocicletta una violenta accelerazione, ciò che è stato peraltro confermato anche dalla seconda testimone oculare, __________ (cfr. doc. 59: "La moto era secondo me in piena accelerazione e non ho visto se prima dell'urto ha tentato di frenare" – la sottolineatura è del redattore).
Del resto, quanto dichiarato dal teste __________ appare tanto più plausibile se si considera che RI 1, trovandosi in sella ad una moto di grossa cilindrata (748cc), era in grado di raggiungere una velocità elevata in pochi secondi (al riguardo, il TCA ha accertato che la Ducati 748 passa da 0 a 100 km/h in 4.19 secondi; http://topmoto.www5.50megs.com/Ducati748CT).
Secondo la giurisprudenza federale sviluppata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2005, della modifica della LCStr, gli eccessi di velocità vanno sanzionati secondo le seguenti soglie schematiche:
colui che supera di 25 km/h o più il limite massimo di velocità di 50 km/h, autorizzato all'interno delle località, commette oggettivamente, ossia senza considerare le circostanze concrete, un'infrazione grave alle norme della circolazione, ciò che implica una revoca della licenza di condurre in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 126 II 196 consid. 2a, DTF 124 II 97 consid. 2b, DTF 123 II 37);
colui che supera di 30 km/h o più il limite massimo di velocità di 80 km/h, autorizzato fuori dalle località, commette oggettivamente, ossia senza considerare le circostanze concrete, un'infrazione grave alle norme della circolazione, ciò che implica una revoca della licenza di condurre in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 128 II 131 consid. 2a, DTF 124 II 259 consid. 2c);
colui che supera di 35 km/h o più il limite massimo di velocità autorizzato sulle autostrade, commette oggettivamente, ossia senza considerare le circostanze concrete, un'infrazione grave alle norme della circolazione, ciò che implica una revoca della licenza di condurre in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 124 II 97 consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a, DTF 123 II 106 consid. 2c).
Occorre ancora segnalare che, siccome è stato ammesso che le disposizioni di cui agli artt. 16 cpv. 3 lett. a e 90 cifra 2 LCStr, devono essere ritenute uguali a tutti gli effetti (cfr. DTF 123 II 106 consid. 2a, DTF 120 Ib 285 consid. 1), i casi gravi appena citati generalmente comportano pure una condanna penale per colpa grave ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr, ovvero per un delitto iscritto al casellario giudiziale.
In effetti, colui che supera in modo considerevole la velocità autorizzata agisce di principio con intenzione oppure, perlomeno, commette una negligenza grave (cfr. DTF 126 II 202 consid. 1b, DTF 122 IV 173 consid. 2e, DTF 121 IV 230 consid. 2c).
Nel caso sub judice, dal rapporto di polizia del 4 giugno 2003 (cfr. doc. 59, p. 1) si evince che il tratto di strada in discussione è situato all'interno della località (art. 1 cpv. 4 OSStr).
La velocità massima consentita, debitamente segnalata (cfr. doc. 59, p. 1), è stata fissata a 10 km/h in più del limite massimo di velocità autorizzato all'interno delle località (50 km/h; cfr. art. 4a cpv. 1 lett. a ONC), giusta gli artt. 22 cpv. 2 e 108 cpv. 5 lett. d OSStr.
In una sentenza del 25 agosto 2004 nella causa X., inc. 6S.99/2004, la Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha precisato che ci si trova all'interno di una località, non soltanto quando vige la velocità massima generale di 50 km/h, ma anche quando, in applicazione delle disposizioni appena citate (ossia degli artt. 22 cpv. 2 e 108 cpv. 5 lett. d OSStr), i segnali indicano una velocità massima superiore oppure inferiore.
Pertanto, in ossequio ai suevocati dettami giurisprudenziali, se si ammettesse che la velocità di marcia della motocicletta guidata dall'assicurato era effettivamente superiore agli 85 km/h, si sarebbe in presenza di una grave violazione delle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr.
Ora, il fatto di avere commesso una colpa grave secondo l'art. 90 cifra 2 LCStr costituirebbe un delitto ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP, giustificante una riduzione delle prestazioni assicurative in forza dell'art. 37 cpv. 3 LAINF. Questa questione non merita tuttavia di ulteriori approfondimenti visto che una riduzione delle prestazioni si impone già sulla base dell'art. 37 cpv. 2 LAINF.
2.9. Per quanto attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase e cpv. 3, 2a frase LAINF).
Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni, occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), rispettivamente della gravità oggettiva dell'infrazione commessa (art. 37 cpv. 3 LAINF), anche della situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto.
Il giudice non può - senza motivi importanti - sostituire il proprio punto di vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 U 375 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Nei casi di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.; RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew, Ritter, art. cit., p. 76; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts …, p. 203ss.).
Nel caso di specie, l’assicuratore infortuni ha decurtato le prestazioni in contanti del 20% (cfr. doc. 14, p. 6: “La riduzione del 20% applicata dalla CO 1 è commisurata alla colpa propria dell’assicurato. Egli ha deliberatamente guidato il suo mezzo ad una velocità superiore a quella consentita, su una strada principale all’interno di località, che presenta impianti semaforici e sbocchi laterali; queste particolarità, fra le altre, giustificano il limite consentito di 60 km/h. L’elevata velocità non solo non gli ha permesso di evitare la collisione con l’auto immessasi sulla sua corsia di marcia, ma neppure di svolgere una qualsiasi manovra intesa a limitare l’entità dei danni fisici che, inevitabilmente, ha purtroppo riportato”).
Tale riduzione rientra nel potere di apprezzamento dell’assicuratore infortuni, tenuto conto dell’insieme delle circostanze e della colpa commessa dall’insorgente.
Alla luce dei precedenti giurisprudenziali (cfr., in proposito, A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 214s.), essa non si rivela sproporzionata.
2.10. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I, p. 9).
2.10.1. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).
Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 220/99:
" (…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,
alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."
(STFA succitata)
In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
2.10.2. In una sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo.
All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.
L'Alta Corte ha rilevato quanto segue:
" 4. L'insorgente domanda infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e federale.
4.1 La Corte cantonale ha negato la concessione del gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di indigenza del richiedente.
4.1.1 Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4 consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art. 61.; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de procédure judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du droit des assurances sociales, Institut de recherches sur le droit de la responsabilité civile et des assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e 34; dello stesso autore cfr. pure: Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la sua validità anche il principio sviluppato sotto l'egida dell'art. 108 lett. f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva già avuto modo di rilevare come il concetto di indigenza andasse interpretato al pari di quello utilizzato dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004 pag. 97). Stando a quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la normativa cantonale in materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia espressamente l'art. 21 cpv. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni), riprende questi principi. A tal proposito è sufficiente il rinvio al giudizio impugnato.
4.1.2 Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata, occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155 consid. 2). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269 consid. 4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 in re M., C 49/04, consid. 2.2.2, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid. 3a/aa [pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00, consid. 3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag. 98).
4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).
4.2 Per quanto attiene infine all'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale, essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto, vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese [RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di attestazione della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi sufficienti per dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza del 29 dicembre 2000 in re R., H 359/00). (…)."
2.10.3. In concreto, dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria si evince che l’assicurato è celibe e senza alcun obbligo di mantenimento nei confronti di terze persone (cfr. allegato a XIV).
Emerge pure che il rapporto di lavoro con il __________ è cessato a decorrere dal 1° novembre 2003 (cfr. doc. 47).
Nessun altra attività lucrativa è stata esercitata da RI 1 (cfr. allegato a XIV, p. 1).
La sua unica entrata finanziaria è costituita dalle indennità giornaliere corrispostegli dalla CO 1, ammontanti ad un importo mensile pari a fr. 2'019.— (tenuto conto della riduzione del 20% decisa dall’assicuratore convenuto; cfr. XVI + allegato).
Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'100.-- quale importo base mensile per persone che vivono sole.
Nella concreta evenienza, va però considerato che l’assicurato condivide l’economia domestica con i propri genitori, ragione per cui le spese alle quali deve fare fronte sono senz’altro inferiori rispetto a quelle che deve sopportare colui che ha un’economia domestica indipendente.
Questa constatazione giustifica, a mente del TCA, una riduzione di almeno fr. 200.-- sul dato che risulta dalla menzionata Tabella (fr. 1'100.--), motivo per cui si può partire da un importo base mensile di fr. 900.--.
Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo).
Vi sono inoltre da computare i premi dell’assicurazione contro le malattie (fr. 230.-- /mese; cfr. XVIII e l’attestato di assicurazione 2005 della Cassa malati __________ accluso a XIV), le imposte federale, cantonale e comunale (fr. 182.60/mese; cfr. la relativa documentazione acclusa a XIV), la pigione relativa alla locazione dell’autorimessa di via __________ a __________, presso la quale l’assicurato ha depositato tutto il suo mobilio nell’attesa di una sistemazione alternativa (fr. 100.--/mese; cfr. contratto di locazione del 20.2.2003 accluso a XIV e XVIII), nonché la tassa d’iscrizione al fitness (fr. 80.--/mese; cfr. XVIII), per un ammontare globale mensile pari a fr. 1'493.--.
L’ammortamento e gli interessi (fr. 282.55/mese) che l’assicurato deve versare alla banca che gli ha concesso il credito necessario all’acquisto della motocicletta, potrebbero entrare in linea di conto solo nell’ipotesi in cui quest’ultima costituisse un bene impignorabile ai sensi dell’art. 92 cifra 1 (oggetti destinati all’uso personale del debitore o della sua famiglia, in quanto indispensabili a garantire una qualità minima di vita) o cifra 3 (strumenti necessari al debitore o alla sua famiglia per l’esercizio della professione) LEF (per un commento a questa disposizione, cfr. L. Guidicelli/E. Bianchi, LEF annotata, Fontana Edizioni SA, Pregassona 2003, p. 90ss.).
Ciò non è manifestamente il caso, dal momento in cui RI 1 non è attualmente più proprietario della citata motocicletta (cfr. XVIII).
Ora, aggiungendo all'importo di base di fr. 1'493.-- il supplemento del 15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale, risulterebbe un'eccedenza oscillante tra fr. 153.-- e fr. 302.-- al mese, ovvero tra fr. 1'836.-- e fr. 3'624.--all’anno.
In simili condizioni, il ricorrente non può essere considerato indigente (cfr. RAMI 2000 KV 119, p. 154ss., in cui l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione fosse indigente poiché esso presentava un’eccedenza mensile di fr. 272.--).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti