Raccomandata

Incarto n. 35.2002.73

rs/cd

Lugano 18 marzo 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 settembre 2002 di


rappr. da: __________

contro

la decisione del 21 giugno 2002 emanata da


rappr. da: avv. __________

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 18 luglio 2001, __________ - alle dipendenze della __________ in qualità di costruttore di prototipi di macchine come tritacarne, tagliaverdure, impiegate da grosse catene di distribuzione o nel ramo alberghiero, e di responsabile di tale reparto - lavorando una lamiera a disco sotto il trapano si è tagliato il tendine estensore lungo del pollice sinistro (cfr. doc. _).

Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore, con decisione formale 17 maggio 2002, ha assegnato all'assicurato una rendita d'invalidità scalare limitata nel tempo, del 20% dal 1° maggio 2002 e del 10% dal 1° maggio 2003 fino al 30 aprile 2005 (cfr. doc. _).

1.3. A seguito dell'opposizione interposta da __________ il 4 giugno 2002 (cfr. doc. ), l'_________, in data 21 giugno 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

1.4. Con tempestivo ricorso 19 settembre 2002, l'assicurato, rappresentato dal Sindacato __________ Ticino, ha chiesto che la decisione su opposizione venga annullata limitatamente alla riduzione della rendita a partire dal 1° maggio 2003 e che la rendita del 20% sia mantenuta fintanto che l'__________, previo nuovo accertamento da effettuare prima della scadenza del 30 aprile 2003, non abbia emanato, se del caso, un ulteriore provvedimento.

A motivazione della propria pretesa ricorsuale l'insorgente ha rilevato:

" (…)

  1. In data 18.7.2001 __________, costruttore presso la ditta ________, ha riportato sul posto di lavoro, una lesione del tendine estensore lungo del pollice sinistro. La __________ ha sopperito alle spese di cura e versato l'indennità giorna­liera.

Per tener conto dei postumi infortunistici residuali, la __________, con decisione 17.5.2002, ha riconosciuto all'assicurato una rendita di invalidità scalare limi­tata nel tempo, e meglio:

  • del 20% dall'1.5.2002 al 30.4.2003;

  • del 10% dall'1.5.2003 al 30.4.2004.

  1. La decisione è stata oggetto di tempestiva impugnazione e rigettata dall'Ente assicurativo con la decisione oggetto del presente gravame.

  2. Oggetto del presente ricorso è la riduzione della rendita a partire dall'1.5.2003 e la sua soppressione con effetto 30.4.2004.

  3. Le condizioni fisiche dell'infortunato sono ancora attualmente quelle accertate al momento dell'assegnazione della rendita nella misura del 20%. Nessun mi­glioramento è intervenuto.

Ne consegue che al momento attuale non è ipotizzabile un miglioramento tale da rendere legittima una riduzione della rendita.

Appare del tutto corretto che prima della scadenza del 30 aprile 2003 venga esperito un accertamento inteso a stabilire le reali condizioni dell'interessato. Infatti a mente del ricorrente la __________ avrebbe dovuto stabilire la rendita del 20% fino al 30 aprile 2003 ed in seguito procedere ad una verifica intesa ad accertare se vi fossero i presupposti per procedere ad una riduzione che oggi appare perlomeno molto dubbia." (cfr. doc. _)

1.5. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: 21 giugno 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.

2.3. Oggetto della lite è la questione a sapere se è o meno corretto che l'__________ abbia messo __________ al beneficio di una rendita scalare e limitata nel tempo.

A notare che l'insorgente non ha contestato l'entità dell'iniziale incapacità di guadagno (20%), per cui su questo punto la decisione formale 17 maggio 2002 è cresciuta in giudicato (cfr. DTF 119 V 347; DTF 122 V 351; STFA del 24 ottobre 2002 nella causa L., U 303/00).

2.3.1. L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Lo stesso con­cet­to vale negli altri set­tori delle assicura­zio­ni sociali e nello stesso sen­so va letto l'­art. 18 cpv. 2 LAINF secondo cui "è considerato invalido chi è presu­mi­bilmente altera­to nel­la sua ca­pacità di guada­gno in modo per­manente o per un pe­riodo ri­levante".

Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

  1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

  2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la se­conda.

L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si mi­sura in base alla riduzione della capacità di guada­gno e non se­condo il grado di menomazione dello stato di salute.

Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa uni­camente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione attua­le che nelle altre relativamente confacenti.

La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e, all'occorrenza, al giudice.

L'invalidità, evento di natura essenzialmente eco­nomica, si misura raffrontando il reddito che l'as­sicu­rato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavora­tiva in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, pre­via adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

2.3.2. Secondo la giurisprudenza, l’assicuratore può accordare rendite temporanee o degressive anche se l’art. 18 LAINF non ne fa cenno (cfr. STFA del 20 novembre 2001 nella causa A., U 354/00; STFA del 4 settembre 2001 nella causa P., U20/01; RAMI 1993 pag. 146 consid. 2; RAMI 1986, p. 258ss., consid. 2a; 1987, p. 306, consid. 2; DTF 106 V 48; 109 V 23 consid. 2b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 105ss.).

Simili rendite vanno accordate se, al momento della loro fissazione, è già prevedibile e verosimile che l’incidenza delle affezioni consecutive all’infortunio sulla capacità di guadagno diminuiranno completamente o in parte in un avvenire più o meno vicino a causa di assuefazione o adattamento (cfr. STFA del 26 luglio 2002 nella causa V., U 101/00; STFA del 25 gennaio 2002 nella causa K, U 38/00; DTF 106 V 50 consid. 1; RAMI 1987 pag. 306).

L’adattamento risulta da mutamenti anatomici e, inoltre, dal fatto che le funzioni perse da un organo sono progressivamente riprese dagli organi vicini. Ad esempio, un’articolazione completamente bloccata può essere compensata da un’accresciuta mobilità di altre articolazioni.

L’assuefazione è, invece, l’attitudine funzionale massima che acquista l’organo leso in ragione della ripetizione continua di un’attività (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 370; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 105).

Al momento in cui la riduzione o la soppressione della rendita prendono effetto, è ancora possibile verificare l'esattezza delle previsioni iniziali. Tale esame va fatto tramite l'apertura d'ufficio di una procedura di revisione oppure mediante la presentazione da parte dell'assicurato di una domanda di revisione (RAMI 1993 145ss.; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, pag. 128; STFA inedita 15 dicembre 1992 nella causa G.L.M.; STFA inedita 15 dicembre 1995 nella causa G.L.M. consid. 2b; STFA del 20 novembre 2001 nella causa A., U 354/00).

2.4. Nell'evenienza concreta, __________, a seguito dell'infortunio del 18 luglio 2001, ha subito la lesione del tendine estensore lungo del pollice sinistro.

Il 22 ottobre 2001 ha avuto luogo una visita medica circondariale da parte del Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, il quale si è così espresso in merito al quadro clinico del ricorrente:

" (…)

STATO LOCALE

Pollice sinistro

Presenza di una cicatrice obliqua della lunghezza di 5 cm, priva d'irritazione, che parte dalla base radiale del pollice verso il centro dorsale dell'articolazione interfalangeale. Allo sfiorare la cicatrice prossimalmente e distalmente, il paziente avverte una scossa. Vi è un deficit di flessione di 40°. Riesce a fare la flessione fino a 38°, paragonando con gli 80° a destra. Raggiunge la base del dito IV, facendo la stessa posizione di destra. Forza di prensione del pollice sinistro con le altre dita buona.

D I A G N O S I

  • Iperestesia al pollice sinistro dopo iniziale ferita lacero-contusa con le­sione del tendine estensore il 18.7.2001.

  • Stato dopo sutura secondaria del tendine estensore del pollice sinistro il 24.7.2001.

Diagnosi collaterale

  • Stato dopo lussazione della spalla sinistra nel 1983 e nel 1996.

CONCLUSIONI

Soggettivamente l'assicurato si sente invalido parzialmente, a causa dei problemi alla spalla e al pollice sinistri.

Vorrebbe una valutazione del suo caso.

Oggettivamente esiste un'iperestesia al pollice sinistro vicino alla cicatrice. Non si può escludere un neuroma. C'è un deficit di flessione di 40° al pollice sinistro.

Consigliamo di fare ancora ergoterapia con intensa desensibilizzazione." (cfr. doc. _)

L'11 dicembre 2001 l'assicurato è stato riconvocato dal medico di circondario dell'Istituto assicuratore convenuto, Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica.

Dal relativo rapporto si evince che:

" (…)

STATO LOCALE

Pollice sinistro

All'ispezione la cicatrice obliqua, di una lunghezza di 5 cm, è priva d'irritazione.

Alla palpazione si trova un'ipersensibiltà allo sfioramento distalmente al dorso del pollice.

Nella regione della punta nessuna particolarità; riesce a sentire bene gli oggetti piccoli/fini.

Attivamente riesce a flettere il pollice di 35°, passivamente 40° con un fermo du­ro. L'estensione è completa.

La forza tra pollice e indice è di 15 pounds (a destra 30 pounds).

La forza in tutta la mano a sinistra è 90 pounds, a destra 120 pounds. Riesce a toccare con il pollice la punta del mignolo.

Spalla sinistra

All'ispezione senza particolarità. Alla palpazione nessun dolore pressorio è evi­denziabile.

Il test globale della funzione è completamente nella norma, nessun risparmio. Il test della stabilità non è esigibile a causa della paura del paziente. Globalmente però, la spalla sembra stabile.

D I A G N O S I

  • Ipersensibilità al dorso del pollice sinistro distalmente della cicatrice obliqua, in stato dopo ferita lacero-contusa con lesione del tendine esten­sore il 18.7.2001.

  • Stato dopo sutura secondaria del tendine estensore del pollice sinistro il 24.7.2001.

  • Lussazione abituale della spalla sinistra.

VALUTAZIONE

L'assicurato asserisce problemi per l'esecuzione di lavori fini, di precisione. Accusa un'ipersensibilità al dorso del pollice sinistro distalmente.

Clinicamente la flessione dell'articolazione interfalangeale è ridotta su 40°. L'estensione è completa come pure la sensibilità nella regione della punta è normale. La forza tra indice e pollice è ridotta della metà.

Nella regione della spalla sinistra, si trova una funzione normale, nessun punto d'appoggio per un'instabilità.

Per quanto concerne la spalla sinistra, l'assicurato è abile come prima dell'infortunio del 18.7.2001.

Per quanto concerne il pollice, si trova ancora una certa difficoltà per l'esecuzione di lavori fini, però con un'assuefazione/adattamento nei prossimi me­si, un miglioramento è da aspettarsi.

L'attuale riduzione di rendimento sul lavoro è paragonabile al 10%." (cfr. doc. _; la sottolineatura è del redattore)

In occasione della visita medica di chiusura del 5 febbraio 2002, il Dr. med. __________ ha riscontrato, oggettivamente, una cicatrice al dorso del pollice sinistro calma, con una certa ipersensibilità distalmente. La sensibilità alla punta e al polpastrello è invece completamente normale. Il medico di circondario ha inoltre rilevato che l'assicurato riesce, con il pollice sinistro, a girare un bottone senza problemi e a toccare la punta del mignolo. La forza di tutta la mano a sinistra è di 90 pounds, mentre a destra di 120 pounds.

Pertanto il Dr. med. __________ ha così valutato il caso, in particolare riguardo alla questione dell'esigibilità lavorativa:

" (…)

VALUTAZIONE

L'assicurato asserisce come in precedenza problemi per l'esecuzione di lavori fini di precisione, ed accusa una certa sensibilità alle vibrazioni.

L'ipersensibilità al dorso del pollice è pure esistente, però ridotta. La funzione della spalla è completamente normale, nessun risparmio.

Tutti i test sono negativi, una lesione della cuffia è quindi esclusa.

ESIGIBILITÀ DEL LAVORO

L'assicurato può molto spesso sollevare/portare pesi di media entità da 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, e talvolta pesi pesanti da

25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, ma non potrà mai più sollevare/portare pesi di pesante entità.

Può, però, molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto e talvolta pesi sopra l'altezza del petto oltre i 5 kg.

Può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera e media entità e di rado, di pesan­te entità. La rotazione manuale non è impedita.

Può talvolta eseguire lavori sopra la testa, può molto spesso eseguire la rotazione come molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, in piedi ed inclinata in avanti.

Può molto spesso inginocchiarsi ed eseguire lavori con la flessione delle ginoc­chia.

La posizione di lunga durata in sé, posizione seduta o in piedi, non è impedita. Può molto spesso camminare oltre i 50 metri e molto spesso fare lunghi tragitti, nessun problema per camminare su terreno accidentato.

Può salire le scale ed anche quelle a pioli molto spesso."

(cfr. doc. _)

Fondandosi sulle suesposte puntuali indicazioni fornite dai medici di circondario dell'__________, nonché sul guadagno assicurato dell'insorgente relativo all'anno precedente l'infortunio e sugli impedimenti riscontrati nello svolgimento della sua professione originaria di costruttore - che può comunque continuare ad esercitare (cfr. doc. _) -, l'Istituto assicuratore convenuto ha posto __________ al beneficio di una rendita d'invalidità scalare e limitata nel tempo: 20% dal 1° maggio 2002 e del 10% dal 1° maggio 2003 sino al 30 aprile 2005 (cfr. doc. _).

2.5. La prognosi, espressa dal Dr. med. __________, relativa alla possibilità di miglioramento delle condizioni del pollice sinistro (cfr. consid. 2.3.) - e quindi della capacità lavorativa -, risulta del tutto verosimile, poiché è nota la capacità generale di assuefazione e adattamento nelle persone con lesioni alle mani o alle dita simili ai disturbi lamentati dal ricorrente (cfr. P. Omlin, Dauerrenten - Zeitrenten- Terminierte Renten, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, S. Gallo 1999, pag. 134; STFA del 26 luglio 2002 nella causa V., U 101/00).

A questo proposito si può fare riferimento ad un'abbondante giurisprudenza, tanto federale quanto cantonale, dalla quale questa Corte non vede, nel caso di specie, ragioni per doversi scostare.

Infatti le sentenze qui di seguito citate riguardano, tutte, assicurati esercitanti attività lucrative di tipo manuale (il meccanico, il falegname, il carrozziere, ecc.), senz'altro comparabili - da un profilo dell'impegno delle mani - a quella praticata da __________, che oltre a essere responsabile del reparto sviluppo e costruzione di macchine speciali, è costruttore delle stesse e si occupa della realizzazione di prototipi, nonché della loro ottimizzazione (cfr. doc. _). Inoltre le fattispecie oggetto di tali decisioni concernono delle lesioni alle estremità superiori sia della stessa entità e importanza del taglio subito dall'insorgente in occasione dell'evento traumatico del 18 luglio 2001, che di maggiore gravità (taluni giudizi si riferiscono, in effetti, ad assicurati rimasti vittime di amputazione di uno o più dita, persino della mano dominante):

a) DTF 106 V 48ss.: rendita limitata del 20-10% dal 18.1.1976 al

31.1.1979 per frattura trasversale dell’indice sinistro con frattura

del vertice distale della falange intermedia di un meccanico:

" Es ist eine Erfahrungstatsache, dass Fingerverstümmelungen geringeren Ausmasses trotz des bleibenden Defekts nach einer gewissen Phase der Anpassung und Angewöhnung keine oder nur noch eine minimale Verminderung der Erwerbsfähigkeit bewirken. Dieser Faktor ist bei der Festsetzung der Rente zu berücksichtigen und daher in solchen Fällen in der Regel eine zeitlich befristete Rente zuzusprechen (EVGE 1952 S. 81, 1951 S. 78, 1938 S. 81; unveröffentlichte Urteile Vinals vom 26. Januar 1977 und Jeandupeux vom 18. Juni 1959).

Da der Unfallschaden des Beschwerdeführers einen

verhältnissmässig geringen Funktionsausfall der linken Hand bewirkt, hat die ________zu Recht der vorstehend genannten Praxis des Eidg. Versicherungsgerichts Rechnung getragen. Es konnte aufgrund der unfallmedizinischen Erfahrung beim Beschwerdeführer erwartet werden, dass er die Behinderung der linken Hand durch vermehrte funktionelle Umstellung auf die rechte allmählich wettmache. Der Beschwerdeführer kann sich im weiteren damit behelfen, dass er kleine und kleinste Gegenstände etwa mit dem Daumen und dem Mittelfinger der linken Hand fasst und handhabt. Nach einiger Übung dürfte so auch für kompliziertere Handgriffe die frühere Fertigkeit der linken Hand annähernd wieder erreicht werden. Aufgrund dieser erfahrungsgemäss zu erwartenden Anpassung und Angewöhnung an den Unfallschaden durfte die ________berechtigtermassen annehmen, die Invalidität würde sich im Laufe der Zeit verringern und schliesslich unter den von der Praxis für die Ausrichtung einer Rente angenommenen Grenzwert fallen (unveröffentlichtes Urteil Romano vom 11. April 1975; maurer, a.a.O., S. 229). Die Bemessung der Invalidität (20% bis 31. Juli 1978, ab dann 10%) und der erforderlichen Anpassungs- und Angewöhnungszeit ist nicht zu beanstanden."

b) sentenza TFA 29 gennaio 1992 nella causa S.:

rendita limitata per due anni del 10% per amputazione subtotale del pollice destro di un muratore;

c) sentenza TFA 27 maggio 1993 nella causa M.:

rendita limitata per tre anni del 10% per amputazione parziale di indice e medio destri di un falegname;

d) sentenza TFA 21 aprile 1995 nella causa M.:

rendita per due anni del 15% per deformazione pollice destro di un carrozziere;

e) sentenza TCA 4 settembre 1995 nella causa B. - inc. 35.95.133:

rendita limitata nel tempo del 20-10% dall'1.1.1994 al 31.12.1995 per amputazione di medio e indice della mano destra;

f) sentenza STFA 8 luglio 1997 nella causa L.: la decisione dell'INSAI di accordare solo una rendita limitata nel tempo (15% per 3 anni) a un carpentiere che aveva riportato la sezione del tendine estensore all'altezza della falange interdigitale prossimale dei diti indice - medio - anulare, è stata tutelata dalla nostra Corte federale, la quale ha, tra l'altro, ribadito che, segnatamente in caso di lesioni alle mani, è da attendersi per esperienza un processo di adattamento;

g) sentenza TCA 14 ottobre 1998 nella causa N. - inc. 35.96.78:

rendita limitata nel tempo del 20-10% dal 1.7.1995 al 30.6.1997 per amputazione subtotale della falange distale del III° e IV° dito della mano destra di un’addetta alla lavorazione della pasta;

h) sentenza TCA 20 maggio 1999 nella causa G. - inc. 35.99.33:

rendita limitata nel tempo del 15-10% dall'1.6.1998 al 1.6.2001 per frattura aperta dell'interfalangea e lesione del flessore lungo del pollice sinistro, frattura aperta dell'interfalangea prossimale e lesione del flessore lungo dell'indice sinistro e perdita di sostanza alla punta del dito medio sinistro di un carpentiere.

i) sentenza TCA del 4 settembre 2000 nella causa P., pubblicata in RDAT N. 67/I-2001:

rendita limitata nel tempo del 20%-10% dal 1° ottobre 1999 al 1° ottobre 2001 per amputazione dell'anulare e del mignolo della mano sinistra a livello della falange intermedia di un aiuto-meccanico mentre utilizzava una sega elettrica.

l) sentenza TFA del 20 novembre 2001 nella causa A., U 354/00:

rendita limitata nel tempo del 10% dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 2000 per il distacco dell'indice della mano destra che ha implicato, a causa di un'infezione grave, l'amputazione della falange distale e, a seguito di un'evoluzione problematica, l'amputazione anche della seconda falange, oltre che per un taglio profondo del dito medio occorsi a un assicurato adoperando una sega elettrica mentre lavorava su un cantiere.

m) sentenza TFA del 25 gennaio 2002 nella causa K., U 38/00:

rendita limitata nel tempo del 10% dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 2001 per amputazione della falange distale del dito medio della mano sinistra e per lesione al polpastrello dell'anulare di un manovale che, mentre effettuava dei lavori di giardinaggio per la sua datrice di lavoro, è caduto con la mano sinistra dominante sulla lama roteante della tosaerba.

n) sentenza TFA del 26 luglio 2002 nella causa V., U 101/00:

rendita limitata nel tempo del 15% dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 2000 per amputazione parziale di indice, anulare e mignolo destri di una tessitrice causata dall'utilizzo di un telaio meccanico.

2.6. In simili condizioni, dovendo, per costante giurisprudenza, limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (cfr. consid. 2.2.; fra le tante: STFA del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; RAMI 2001 pag. 101; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366; STFA del 6 dicembre 1991 in re R. C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF 107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), lo scrivente TCA non può che constatare la fondatezza della decisione su opposizione emessa dall'_________ il 21 giugno 2002.

Diversa è, invece, la questione a sapere se la prognosi effettuata dai medici dell'_________ troverà poi effettiva realizzazione pratica. Tale questione dovrà, comunque, essere valutata nell'ambito di una procedura di revisione avviata secondo quanto indicato al considerando 2.3.2. In questo senso, i diritti dell'assicurato non appaiono, dunque, affatto compromessi.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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25.03.2026