RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2001.00030

rs/nh

Lugano 28 novembre 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 aprile 2001 di

__________,

rappr. da: __________,

contro

la decisione del 24 gennaio 2001 emanata da


in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 3 ottobre 2000 l'autovettura guidata da __________, durante una manovra di sorpasso, ha colliso in un primo tempo con il veicolo che la precedeva e in seguito con il muro sulla sua destra.

In tale incidente, __________ ha riportato un'importante riduzione della mobilità della colonna cervicale e dolenzia locale in sede dorsale.

1.2. La __________ ha assunto il caso.

Appurato che l'incidente era da ricollegare a una manovra azzardata dell'assicurata, e meglio a un sorpasso in curva con il conseguente ingiustificato mancato rispetto della linea di sicurezza, l'assicuratore LAINF, con decisione del 17 novembre 2000, ha ridotto le prestazioni in contanti di indennità giornaliera del 20%.

L'opposizione interposta dall'assicurata è stata respinta con decisione 24 gennaio 2001.

1.3. L'assicurata, rappresentata dalla __________ Protezione giuridica, ha presentato tempestivo ricorso contro tale decisione, postulando:

" La decisione su opposizione 24 gennaio 2000 della __________ è annullata.

  1. In via principale

E' riconosciuto alla signora __________ il diritto alle prestazioni senza riduzione.

  1. In via subordinata La riduzione delle prestazioni assicurative è stabilita nella misura del 10%.

  2. In entrambi i casi spese e ripetibili protestate." (Doc. _)

A motivazione del proprio gravame l'assicurata ha in particolare rilevato:

" (…)

  1. L'art. 37 LAINF sancisce al cpv. 2 la facoltà dell'assicuratore di ridurre le prestazioni dovute qualora l'infortunato abbia provocato l'infortunio per negligenza grave.

La grave negligenza è imputabile a chi viola le più elementari norme della prudenza.

La gravità della negligenza viene commisurata in relazione alle peculiarità dell'incidente. La riduzione deve corrispondere alla misura della colpa.

" Die Kürzung von Versicherungsleistungen nach Art. 37 Abs. 2 UVG erfolgt nach Massga­be des Verschuldens" ATF 114 V 315.

  1. Da quanto sopra esposto emerge, senza dubbio, che l'assicuratore LAINF è autorizzato ad effettuare una riduzione delle prestazioni assicurative, qualora ritenga, sulla base delle cir­costanze in cui si è verificato il sinistro, che lo stesso sia da imputare a una grave negligenza delle norme della legge circolazione stradale. Di conseguenza può decidere, secondo il suo libero appezzamento la misura della riduzione.

E' altrettanto evidente che la decisione e l'apprezzamento dell'assicuratore, debbano essere adeguati al grado di responsabilità, e che per giudicarne l'adeguatezza bisogna tener conto dei principi giuridici applicabili alla materia.

  1. Secondo la prassi del Tribunale federale delle assicurazioni, un'eventuale riduzione delle prestazioni LAINF oscilla generalmente tra il 10 % e 20 % in caso di incidenti della circola­zione.

Una casistica ricca è contenuta nella ATF 114 V 315 che premette:

" Bei der Unangemessenheit geht es um die Frage, ob der zu überprüfende Entscheid, den die Behörde nach dem ihr zustehenden Ermessen im Einklang mit den allgemeinen Rechtsprinzipien in einen konkreten Fall getroffen hat, nicht zweckmässigerweise anders hätte ausfallen sollen."

Fra i casi elencati, i seguenti:

‑ riduzione del 10 % a seguito di sorpasso alla velocità di ca. 80 km/h malgrado traffico in senso inverso

‑ riduzione del 10 % per una momentanea disattenzione rispettivamente valutazione errata della situazione di fatto e di diritto.

  1. Nel giudicare la presente fattispecie si deve pertanto tener conto di tutte le circostanze, delle modalità di sinistro, e delle conseguenze dello stesso per la ricorrente, e ciò in rispetto del principio della eguaglianza.

La sentenza soprammenzionata recita infatti:

" Auch ist, den Bestrebungen der Verwaltung, bzw. der Versicherer Rechnung zu tragen, die darauf abzielen, durch interne Weisungen, Richtlinien, Tabellen, Skalen, usw. eine rechtsgleiche Behandlung der Versicherten zu gewährleisten."

  1. L'incidente del 3 ottobre 2000 è evidentemente da mettere in relazione al sorpasso ef­fettuato dalla ricorrente.

Bisogna tuttavia tenere conto di tutte le circostanze del momento ed in particolare che la signora __________ è stata indotta a una momentanea errata valutazione dall'andatura insicura della vettura che la precedeva.

Accortasi poi del sopraggiungere della vettura in senso inverso ha cercato di porvi rimedio rientrando sulla sua destra. Quest'ultima manovra che ha in pratica avuto come conse­guenza la collisione, prima con l'auto che precedeva e in seguito con il muro rappresenta il tentativo estremo di evitare il peggio.

PROVE: documenti

  1. La signora __________ è stata oggetto di una procedura di multa e una procedura amministra­tiva di revoca della licenza.

Dalla risoluzione di multa datata 3 ottobre 2000, risulta che nella fattispecie è stata ravvisa­ta una violazione dell'art. 90 cifra 1 della Legge circolazione stradale. Non le è stata perciò contestata la violazione del paragrafo 2 dello stesso articolo, la cui applicazione è sempre determinata da colpa grave.

Dice a questo proposito Bussy & Rusconi a pag. 684, art. 90 4.2

" Distinction avec l'infraction réprimée au ch. 1.

Pour que la violation d'une règle de la circulation tombe sous le coup de l'art. 90 ch. 2, il faut:

a) qu'elle soit grave…"

e più sotto alla nota 4.4.

" le TF a posé que la violation grave supposait une faute grave (critère subjectif), et, en cas de négligence, une négligence grave: comportement sans scrupule ou lourdement con­traire aux règles de la circulation, une faute particulièrement intense."

L'Ufficio Giuridico di __________ non ha ravvisato nel comportamento della ricorrente una negligenza grave.

Ne consegue che gli stessi criteri debbano essere considerati anche dall'assicuratore LAINF nella sua decisione di applicare o meno l'art. 37 LAINF e nella valutazione della portata del­l'eventuale riduzione.

  1. Si rileva, a titolo abbondanziale, che la signora __________ ha già pagato, pesantemente la sua imprudenza.

Danni materiali (danno totale alla vettura) e corporali, aggravamento dei premi r.c. e casco, sanzione penale e revoca della licenza di circolazione di 2 mesi.

  1. Per quanto sopra esposto si ritiene che nel caso che ci occupa la portata della negligenza della signora __________ non giustifichi una riduzione delle prestazioni assicurative, e che co­munque la decurtazione non sia adeguata alle circostanze." (Doc. _)

1.4. L'interessata, il 25 aprile 2001, ha inviato il seguente scritto:

" Fatti

La sottoscritta lavorava e lavora tuttora come parrucchiera presso la __________ e per tramite della ditta è assicurata contro gli infortuni professionali e non professionali con la spett.le __________.

In data __________ho avuto un incidente della circolazione con la mia auto a seguito di qualche problema dell'auto o del fondo stradale non sono riuscita a governare il veicolo, resami conto che non riuscivo a fermarlo, senza tamponare l'auto che mi precedeva d'istinto per evitare un danno ancor piu' grave ho dovuto sorpassare l'auto che mi precedeva collidendo pero' poi con l'auto che veniva da senso inverso.

In concreto il sinistro non è stato consapevolmente causato, è stato una sequenza di decisioni immediate che hanno portato ad evitare un sinistro ben più grave per causarne uno meno grave, comunque assolutamente senza intenzionalità.

A seguito del sinistro anzidetto ho riportato delle contusioni che mi hanno costretta ad un periodo d'inabilità lavorativa.

Il persistere da parte dell'assicurazione __________ nel ridurre le prestazioni del 20% del salario mi costringe a questo ricorso, tenuto conto che questa copertura non è derivante da un'assicurazione privata, bensì la perdita di salario in relazione ad un rapporto di lavoro con __________ che copre gli infortuni professionali e non professionali. Ho pure interpellato il datore di lavoro che mi ha interamente anticipato, il salario senza riduzione, lo stesso mi ha riferito che: nella polizza con la compagnia non è indicata alcuna limitazione e tantomeno l'art. 37 cpv. 2, so che l'art. 37 cpv. 2 esiste nella legge Federale ma non in polizza e nemmeno nelle disposizioni allegate alla stessa, inoltre il predetto art. non e' di semplice interpretazioni circa la "gravità" e quantomeno non è correlato in alcun modo a casi legati a rapporto di lavoro come dipendente. In virtu' di quanto sopraesposto e di un rimborso al datore dì lavoro di quanto anticipatomi il che mi causerebbe non pochi problemi economici,

CHIEDO: a codesto Tribunale

di annullare la decisione della spett. __________, ed a riconoscere l'indennita' totale come da contratto d'assicurazione, collettivo per perdita di salario." (Doc. _)

1.5. Nella sua risposta del 10 maggio 2001 l'__________ ha chiesto di respingere integralmente il ricorso e ha osservato:

" ad 1. agli atti

ad 2. parzialmente contestato

La descrizione dell'accaduto appare, indiscutibilmente, sbrigativa. Infatti, dalla lettura del rapporto di polizia si può evincere che la reale causa dell'incidente dev'essere fatta risalire alla velocità eccessiva e alla conseguente perdita del controllo del veicolo. Questa precisazione appare doverosa atteso come controparte descriva il fatto limitandosi a dire che teatro dell'incidente era una curva (!) con visuale limitata. Pure degna di nota è l'affermazione della signora __________ che con scritto 25 aprile 2001, indirizzato al codesto lod. Tribunale, in merito al proprio incidente così si è espressa: "a seguito di qualche problema dell'auto o del fondo stradale non sono riuscita a governare il veicolo". Inspiegabilmente ... entrambe le versioni sono assolutamente silenti circa la velocità con cui la signora __________ procedeva. A mente della __________ ‑ non solo ‑ la velocità dev'essere adeguata alle condizioni della strada, ma pure, dalle versioni date dalla controparte scaturisce che il sorpasso della signora __________ ha avuto luogo su di un tratto di strada caratterizzato da una curva e dunque con una visibilità, giocoforza, limitata, con un fondo stradale alterato o forse con un veicolo non in perfetto stato di marcia. A tutti gli effetti, la ricorrente ha passato sotto silenzio che il tratto di strada cantonale __________ ‑ __________ è molto trafficato nonchè caratterizzato da diverse curve che impongono prudenza, più precisamente, sarebbe pericoloso confondere detto tragitto con l'autodromo di Monza.

Prove: documenti, testi, si richiamo l'intero rapporto di polizia, perizia

ad. 3 agli atti

ad. 4 agli atti

ad. 5 agli atti con la precisazione seguente

Ci mancherebbe che un incidente di questo tipo fosse stato causato intenzionalmente.

Prove: come sopra

ad. 7 ‑ 9 recisamente contestato

Pacifica l'esistenza del diritto dell'assicuratore LAINF a procedere ad una riduzione delle prestazioni assicurative: a tal proposito, le affermazioni della signora __________ nello scritto 25 aprile 2001 possono essere tranquillamente tralasciate rilevato come la __________ non contesti il principio sicchè la discussione si riduce all'ammontare della riduzione.

La __________ contesta l'ammontare della riduzione e cioè la percentuale del 20%. Per sostanziare la propria posizione fa riferimento ad una ricca casistica in materia e precisa che "un'eventuale riduzione delle

prestazioni LAINF oscilla generalmente tra il 10% e 20% in caso di incidenti della circolazione ".

La posizione della ricorrente necessita la seguente specifica. Infatti, se rettamente la __________ fa notare che per giudicare la fattispecie in narrativa bisogna "tener conto di tutte le circostanze, delle modalità di sinistro, e delle conseguenze dello stesso per la ricorrente", la stessa __________ ritiene, bontà sua, che l'incidente è stato originato da un sorpasso che ha avuto luogo a causa "dell'andatura insicura della vettura che" precedeva la signora __________. Ora, questa è una tipica affermazione di parte, che non trova nessun riscontro negli atti che

dunque può essere tranquillamente definita gratuita.

Per contro, dal rapporto di polizia si evince, fra l'altro, che la signora __________ conduceva il proprio veicolo in modo assolutamente imprudente rispetto alla situazione e che se la velocità fosse stata adeguata la signora __________ avrebbe avuto almeno il tempo necessario per evitare il concretizzarsi di uno spiacevole incidente.

Inoltre, non bisogna dimenticare che la strada cantonale __________ ‑ __________ è percorsa giornalmente da centinaia di veicoli (traffico dei frontalieri) ciò che impone ‑ pure alla signora __________ sicuramente a conoscenza di questo particolare ‑ una condotta prudente ed indiscutibilmente più rispettosa degli altri utenti della strada. La __________ sottolinea più rispettosa poichè la signora __________ ‑ anche nel suo scritto 25 aprile 2001 ‑ si guarda bene dal menzionare la velocità con la quale percorreva la

citata strada ma attribuisce, pateticamente, la cause dell'incidente ad un problema tecnico, oppure, al fondo stradale. Per fortuna che la lettura del rapporto di polizia dissipa ogni dubbio in proposito e ciò malgrado il fatto che l'Ufficio giuridico di __________ non ha ravvisato nel comportamento della signora __________ l'esistenza di una negligenza grave va pur detto, che "il n'en demeure pas moins qu'en matière de circulation routière, les peines infligées en pratique, qu'il s'agisse de leur genre ou de leur quotité, révèlent de grandes disparités, pour ne pas dire des inégalités de traitement choquantes. …" (cfr. Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière ‑ commentaire ‑ 1996 ‑ nota 4.1., p. 683).

Sulla base di quanto sopra, la casistica indicata nella DTF 114 V 315 appare sicuramente interessante, ma inapplicabile alla presente vertenza poichè il traffico è vieppiù aumentato e pertanto ci si chiede ‑ visto che la stessa controparte indica come "un'eventuale riduzione delle prestazioni LAINF oscilla generalmente tra il 10% e 20% in caso di incidenti della circolazione" se il TFA, ad anni di distanza, avrebbe ‑ oggi ‑ quantificato delle riduzioni dell'ordine del 10% rispetto alle fattispecie indicate da controparte. Ora, senza voler certo fare opera di profeta la tendenza in questo campo è verso l'inasprimento delle misure e comunque la riduzione effettuata dall'Ente assicuratore qui convenuto non eccede certo quanto già indicato dalla ricorrente stessa sicchè appare ‑ in questo contesto ‑ equa.

Non da ultimo, le argomentazioni circa i danni sopportati dalla signora __________ appaiono ininfluenti. Infatti, se la signora __________ avesse tenuto un comportamento stradale corretto, non solo, non avrebbe dovuto sopportare delle sequele d'ordine finanziario (spese di riparazione del proprio mezzo, aggravamento premio RC / Kasco) ma pure la revoca del permesso di condurre per ben 2 mesi e la relativa sanzione." (Doc. _)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99).

Nel merito

2.2. Giusta l'art. 37 cpv. 1 LAINF se l'assicurato ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte, non vi è diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie.

Il cpv. 2 prevede che se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.

Il cpv. 3 sancisce che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo un crimine o un delitto.

Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento dei congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti ovvero se egli muore dei postumi dell'infortunio.

Il principio della riduzione per colpa - già presente nell'art. 98 cpv. 1 LAMI - trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (A. Ghélew/O. Ramelet/J.-B. Ritter, Commentaire sur l'assurance-accidents, Ed. réalités sociales, p. 144ss): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal com­portamento colpevole di alcuni assicurati.

La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione di prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 144-145).

2.3. Secondo la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF colui che viola una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle stesse circostanze, avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose preve­dibili secondo l'andamento naturale delle cose (cfr. RDAT II-1997 pag. 228 consid. 2.5.; RDAT II- 1996 pag. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit. p. 147).

L'art. 37 cpv. 3 LAINF per contro presuppone la realizzazione degli elementi obiettivi costitutivi di un'infrazione, e meglio di un crimine o di un delitto ai sensi dell'art. 9 CP (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a), ma non necessariamente per quanto riguarda l'intenzione o la negligenza grave. L'infortunio non deve forzatamente essere causato in modo colpevole, bensì è sufficiente che esso avvenga in occasione della commissione di un crimine o di un delitto (cfr. RAMI 2000 pag. 178; RAMI 1996 pag. 281; DTF 120 V pag. 224 consid. 2c).

Inoltre, a differenza del cpv. 2., il cpv. 3 prevede, oltre all'eventualità di una riduzione delle prestazioni in contanti, anche la possibilità di rifiutare le medesime (cfr. consid. 2.2.).

2.4. Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).

Già l'inosservanza di una regola elementare - non rispetto di un semaforo, violazione del diritto di prio­rità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 343ss) - o di diverse dispo­sizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurispru­denza, una negligenza grave (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 148; A. Ghélew/J.-B. Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, pag. 76).

La nozione di negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è infatti più ampia rispetto a quella sancita dall'art. 90 cifra 2 LCStr, la quale implica un comportamento senza scrupoli e particolarmente contrario alle norme, ovvero una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 pag. 281; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305 consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, ad art. 37 LAINF, pag. 171).

Non sempre è possibile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera.

Quest'ultima può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.

Tali comportamenti non possono essere penalizzati: l'infor­tunato, leggermente colpevole, ha il diritto alle presta­zioni complete (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 148).

2.5. Come visto a titolo esemplificativo al considerando precedente, il fatto di non avere allacciato la cintura di sicurezza costituisce di massima una colpa grave che giustifica una riduzione delle prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr RAMI 1986 343ss consid 2):

" ...stellt das Nichttragen der Sicherheitsgurten grundsätzlich eine grosse Fahrlässigkeit dar, welche eine Kürzung der Versicherungsleistungen rechtfertigt , wenn zwischen einem solchen Verschulden und dem Unfallereignis oder seine Folgen eine adäquater Kausalzusammenhang besteht (DTF 109 V 151 Erw 1 mit Hinweisen)..." (RAMI 1986 347, consid 2)

Il legame fra il mancato uso di tali cinture e le lesioni va, di regola, ritenuto dato senza che sia necessario procedere a valutazioni particolari dei singoli casi. Infatti, secondo il TFA, convincenti esperienze scientifiche hanno provato il nesso di causalità adeguata fra il mancato uso delle cinture di sicurezza e le lesioni lamentate:

" ...Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht in BGE 109 V 150 unter Hinweis auf einschlägige Untersuchungen ausgeführt hat, werden Autoinsassen durch richtig angelegte Sicherheitsgurten wirksam geschützt, sei es dass Verletzungen überhaupt vermieden werde, sei es dass die Verletzungen weniger schwer ausfallen als beim Nichtragen der Gurten. Und zwar gilt dies praktisch für alle Unfallsituationen, insbesondere aber für Frontalkollisionen, welche den höchsten Traumatisierunsgrad aufweisen, sowie für Seitenkollisionen und Überschläge. Aufgrund der wissenschaftlich gesicherten Erfahrungen mit Sicherheitsgurten kann daher im Regelfall auch ohne aufwendige unfalltechnische und unfallmedizinische Untersuchungen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass Sicherheitsgurten wirksam gewesen wären und dass Verletzungen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge nicht oder nicht im selben Ausmass entstanden wären. Im diesem Sinne ist der adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem Nichttragen der Gurten und den erlittenen Unfallfolgen als gegeben zu betrachten, soweit aufgrund besonderer Unfallumstände nicht das Gegenteil angenommen werden muss (BGE 109 V 154)" (RAMI 1986 354)

Dunque, il nesso causale adeguato fra l'omissione e le lesioni deve essere presunto e tale presunzione può essere rovesciata soltanto "se circostanze particolari attinenti all'infortunio portano a concludere in senso contrario".

Nella sentenza emanata il 19 agosto 1996 nella causa R., pubblicata in RDAT I-1997 pag. 242 seg., il TCA ha deciso, sulla base di quanto stabilito dal TFA, che il fatto di non aver allacciato la cintura di sicurezza giustifica una riduzione delle prestazioni. Infatti per ammettere il ruolo causalmente adeguato della negligenza grave imputabile a un assicurato, è sufficiente poter ritenere che l'allacciamento della cintura avrebbe diminuito la gravità delle lesioni.

2.6. Per quanto concerne invece l'art. 37 cpv. 3 LAINF, la nostra Alta Corte ha stabilito che una riduzione delle prestazioni si giustificava, ai sensi di tale disposto, nel caso in cui un automobilista ha attraversato una linea di sicurezza e in seguito ha colliso con due altri veicoli provenienti in senso inverso provocando la morte di due persone. Il conducente, violando gravemente le norme della circolazione stradale, ha in effetti commesso un delitto giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr (cfr. DTF 119 V 241 segg.).

Questo Tribunale in una sentenza del 14 giugno 1993 nella causa K., confermata dal TFA con decisione del 13 gennaio 1994, pubblicata parzialmente in RDAT II-1994 pag. 192-193, ha concluso che l'art. 37 cpv. 3 LAINF trovava applicazione in un caso dove un'assicurata alla guida di un autoveicolo in stato di ebrietà (1,77%0) aveva perso il controllo dell'automobile ed era uscita di strada riportando delle ferite. Il comportamento dell'automobilista realizzava infatti gli estremi dell'art. 91 cpv. 1 LCStr e si configurava penalmente quale delitto ai sensi dell'art. 9 CP.

Il nesso causale fra la guida in simili condizioni e la sopravvenienza dell'infortunio era indubbio, visto che dalla documentazione non emergevano altri fattori (estranei alla guida stessa) atti a spiegare l'accaduto e che il grado di alcolemia riscontrato nell'assicurata era idoneo, secondo esperienza, a causare la perdita di padronanza di un veicolo.

2.7. Nell'evenienza concreta risulta dalla documentazione all'incarto che l'assicurata il 3 ottobre 2000 verso le ore 8.00 circolava alla guida della sua automobile da __________ in direzione di __________. Su un tratto di strada in salita e in curva dove è marcata la linea di sicurezza, la ricorrente ha iniziato a sorpassare il veicolo che la precedeva. Notando che una vettura giungeva in senso opposto, per non collidere frontalmente con la stessa, si è spostata sulla destra urtando la fiancata dell'auto che stava sorpassando. L'automobilista giunto in senso contrario ha potuto così transitare senza problemi. L'assicurata, dopo il primo urto, ha perso il controllo del suo veicolo ed ha urtato un muretto sulla sua destra. Dopo una sbandata ha invaso la corsia di contromano dove ha terminato la sua corsa (cfr. Informazioni complementari della Polizia cantonale, doc. _).

Va pure rilevato che il fondo stradale in asfalto era asciutto, che era giorno e non vi erano precipitazioni (cfr. doc. _).

L'assicurata nel verbale di interrogatorio della Polizia cantonale del 3 ottobre 2000 ha ammesso di aver avuto fretta poiché era in ritardo. Di conseguenza vedendo che la vettura che la precedeva circolava a velocità moderata, ha deciso di sorpassarla (cfr. doc. _).

La conducente del veicolo urtato ha inoltre dichiarato che l'assicurata guidava ad alta velocità (cfr. doc. _).

Alla ricorrente è stata inflitta una multa ed è stata oggetto di una procedura amministrativa di revoca della licenza di circolazione per 2 mesi (cfr. consid. 1.3.).

L'assicurata sostiene che, visto che l'Ufficio giuridico della circolazione di __________ le ha contestato unicamente la violazione dell'art. 90 cifra 1 LCStr., il quale prevede che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con l'arresto o con la multa, anche l'assicuratore LAINF non deve ravvisare nel suo comportamento una negligenza grave (cfr. consid. 1.3.).

Tuttavia, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).

Già l'inosservanza di una regola elementare o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 148).

Nel caso di specie sorpassando la linea di sicurezza in salita e in curva, l'assicurata ha violato delle regole fondamentali per la sicurezza del traffico (cfr. art. 34 cpv. 2 e 35 cpv. 4 LCStr).

Pertanto essa ha certamente commesso una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF.

A tale negligenza inoltre è addebitabile la sopravvenienza dell'incidente e le conseguenti lesioni riportate dalla ricorrente.

Legittimamente dunque la __________ ha proceduto alla riduzione delle indennità giornaliere.

2.8. Per quanto attiene all'entità della riduzione, va ribadito che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni, se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2 LAINF; consid. 2.2.).

Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni per negligenza grave, occorre tener conto di tutte le particolarità del caso concreto: non soltanto, dunque, della gravità della colpa commessa dall'assicurato, ma anche della sua situa­zione economica e personale (RAMI 1989, p. 368, consid. 2c; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 147).

In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è legato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (DTF 105 V 217; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 147).

Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto.

Il giudice non può, senza motivi importanti, sostituire il suo punto di vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 pag. 178 segg.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 pag. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 p. 52ss; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 147).

Nei casi di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 pag. 178 segg.; RDAT I-1997 pag. 243; RDAT II-1996 pag. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; A Ghélew/J.-B. Ritter, op. cit., pag. 76; A. Rumo-Jungo, op. cit., ad art. 37 LAINF, pag. 174segg.).

In concreto, il tasso applicato (20%) non presta il fianco a critica alcuna.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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