RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00033
mm
Lugano 20 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 1999 di
__________, rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 21 dicembre 1998 emanata da
__________, rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 settembre 1997, __________ __________ - alle dipendenze della __________ __________ SA in qualità di __________ - si é ferito al pollice, al dito indice ed al dito medio della mano sinistra, mentre stava utilizzando la sega circolare ().
A seguito del succitato evento, __________ __________ ha riportato la frattura aperta dell’interfalangea e la lesione del flessore lungo del pollice sinistro, la frattura aperta dell’interfalangea prossimale e la lesione del flessore lungo dell’indice sinistro e la perdita di sostanza alla punta del dito medio sinistro ().
Il caso é stato assunto __________ che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’Istituto assicuratore, con decisione 14 agosto 1998, ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità degressiva, del 15% dal 1° giugno 1998 e del 10% dal 1° giugno 1999 fino al 1° giugno 2001, nonché un’indennità per menomazione dell’integrità del 7.5% ().
1.3. Con opposizione 24 agosto 1998, __________ __________ ha personalmente contestato la predetta decisione __________, e ciò nella misura in cui gli é stata riconosciuta una rendita d’invalidità di carattere degressivo ().
1.4. Con l’impugnata decisione 21 dicembre 1998, l’assicuratore LAINF ha integralmente respinto l’opposizione interposta dall’assicurato, ribadendo il contenuto della sua prima decisione ().
1.5. Con tempestivo ricorso, l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto che gli venga assegnata una rendita d’invalidità di durata indeterminata del 15% a contare dal 1° giugno 1998 (I, p. 8), facendo valere, in sostanza, che la natura dell’attività professionale da lui esercitata - quella di __________ - non lascerebbe spazio per un processo d’assuefazione, rispettivamente, d’adattamento.
1.6. __________, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.7. In replica, __________ __________ ha chiesto di poter presentare un certificato medico attuale o, alternativamente, che il TCA ordini l’allestimento di una perizia medica giudiziaria (V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é soltanto la questione di sapere se é o meno corretto che __________ abbia messo __________ __________ al beneficio di una rendita scalare e limitata nel tempo. A notare che l’insorgente non ha affatto contestato né l’entità dell’iniziale incapacità di guadagno (15%) né quella dell’indennità per menomazione dell’integrità, di modo che, su questi punti, la decisione formale 14 agosto 1998 é cresciuta in giudicato (cfr. DTF __________ V __________).
2.2.1. L'invalidità è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Così l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1.1.1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali.
In questo senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "È considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante".
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti.
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Tuttavia, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993, U168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
2.2.2. Secondo la giurisprudenza, l’assicuratore può accordare rendite temporanee o degressive anche se l’art. 18 LAINF non ne fa cenno (RAMI 1986, p. 258ss., consid. 2a; 1987, p. 306, consid. 2; DTF 106 V 48; 109 V 23 consid. 2b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 105ss.).
Simili rendite vanno accordate se, al momento della loro fissazione, é già prevedibile e verosimile che l’incidenza delle affezioni consecutive all’infortunio sulla capacità di guadagno diminuiranno completamente o in parte in un avvenire più o meno vicino a causa di assuefazione o adattamento.
L’adattamento risulta da mutamenti anatomici e, inoltre, dal fatto che le funzioni perse da un organo sono progressivamente riprese dagli organi vicini. Ad esempio, un’articolazione completamente bloccata può essere compensata da un’accresciuta mobilità di altre articolazioni.
L’assuefazione é, invece, l’attitudine funzionale massima che acquista l’organo leso in ragione della ripetizione continua di un’attività (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 370; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 105).
Al momento in cui la riduzione o la soppressione della rendita prendono effetto, é ancora possibile verificare l'esattezza delle previsioni iniziali. Tale esame va fatto tramite l'apertura d'ufficio di una procedura di revisione oppure mediante la presentazione da parte dell'assicurato di una domanda di revisione (RAMI 1993 145ss.; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, pag. 128; STFA inedita 15 dicembre 1992 nella causa G.L.M.; STFA inedita 15 dicembre 1995 nella causa G.L.M. consid. 2b).
2.3. Ritornando alla presente fattispecie, __________ __________i, a seguito dell’evento traumatico del settembre 1997, é dunque rimasto ferito a tre dita della mano sinistra (pollice, indice e medio).
In occasione della visita medica di chiusura 4 maggio 1998, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, così ha descritto i postumi infortunistici ancora lamentati dal ricorrente, peraltro gli stessi evidenziati, già nel corso del mese di gennaio 1998, dal dottor __________, medico curante (doc _; cfr., pure, doc. __________):
" Pollice sinistro: anchilosi dell’interfalangea, disturbo di sensibilità al polpastrello.
Dito indice: artrodesi dell’articolazione interfalangea prossimale, anchilosi dell’interfalangea distale, disturbo della sensibilità sul bordo ulnare alla metà distale del dito, disturbo trofico residuale.
Dito medio: onicodistrofia con minimo difetto di sostanza al polpastrello, parte ulnare” (doc. __________).
Il medico di circondario __________ ha, altresì, avuto modo d’esprimersi in merito alla necessità d’ulteriori cure mediche, così come riguardo all’esigibilità lavorativa:
" Dal punto di vista terapeutico, con riferimento pure al referto del dr. __________ del 9.1.1998, il paziente non necessita al momento attuale di misure particolari, fatta eccezione al ricorso saltuario ad un anti-infiammatorio a dipendenza dell’intensità dei disturbi accusati verso la fine della giornata all’avambraccio sinistro.
Il processo d’adattamento, rispettivamente d’assuefazione, é tuttora in atto: chiaro segno in questo senso l’asimmetria delle tracce di lavoro al palmo della mano, con carico maggiore sul lato ulnare.
(...).
ESIGIBILITÀ DEL LAVORO
Se da una parte l’anchilosi dell’articolazione interfalangeale del pollice viene già adesso ben compensata, il paziente accusa attualmente ancora delle difficoltà sul lavoro legate al bloccaggio praticamente completo del dito indice in estensione, con diminuzione dello sviluppo della forza nella presa a pinza, a chiave, oppure di oggetti di dimensioni più grandi appoggiati nell’incisura e tenuti con il pollice, rispettivamente con l’indice.
Praticamente, la diminuzione di motilità del dito indice sinistro rende più difficoltosa la manipolazione di determinati utensili quali per esempio la sega circolare portatile.
Il processo di adattamento, rispettivamente di assuefazione, non risulta tuttavia ancora essersi concluso” (doc. __________).
Proprio fondandosi sulle suesposte puntuali indicazioni di carattere medico nonché sulle risultanze dell’indagine economica esperita in data 16 giugno 1998 (doc. __________), l’Istituto assicuratore convenuto ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità scalare e limitata nel tempo: 15% dal 1° giugno 1998 e 10% dal 1° giugno 1999 sino al 1° giugno 2001 (doc. __________).
2.4. La prognosi, espressa dal dottor __________, relativa alle possibilità di miglioramento della capacità lavorativa, risulta del tutto verosimile poiché é nota la capacità generale di assuefazione ed adattamento nelle persone con lesioni alle mani simili a quelle lamentate dal ricorrente. A questo proposito, si può senz’altro fare riferimento ad un’abbondante giurisprudenza, tanto federale quanto cantonale, dalla quale questa Corte non vede, in casu, ragioni per doversi scostare. Le sentenze citate qui di seguito riguardano, infatti, assicurati esercitanti attività lucrative di tipo manuale (il meccanico, il falegname, il carrozziere, ecc.), senz’altro comparabili - da un profilo dell’utilizzo delle mani - a quella svolta da __________ __________:
a) DTF 106 V 48ss.: rendita limitata del 20-10% dal 18.1.1976 al 31.1.1979 per frattura trasversale dell’indice sinistro con frattura del vertice distale della falange intermedia di un meccanico:
" Es ist eine Erfahrungstatsache, dass Fingerverstümmelungen geringeren Ausmasses trotz des bleibenden Defekts nach einer gewissen Phase der Anpassung und Angewöhnung keine oder nur noch eine minimale Verminderung der Erwerbsfähigkeit bewirken. Dieser Faktor ist bei der Festsetzung der Rente zu berücksichtigen und daher in solchen Fällen in der Regel eine zeitlich befristete Rente zuzusprechen (EVGE 1952 S. 81, 1951 S. 78, 1938 S. 81; unveröffentlichte Urteile Vinals vom 26. Januar 1977 und Jeandupeux vom 18. Juni 1959).
Da der Unfallschaden des Beschwerdeführers einen verhältniss- mässig geringen Funktionsausfall der linken Hand bewirkt, hat die SUVA zu Recht der vorstehend genannten Praxis des Eidg. Versicherungsgerichts Rechnung getragen. Es konnte aufgrund der unfallmedizinischen Erfahrung beim Beschwerdeführer erwartet werden, dass er die Behinderung der linken Hand durch vermehrte funktionelle Umstellung auf die rechte allmählich wettmache. Der Beschwerdeführer kann sich im weiteren damit behelfen, dass er kleine und kleinste Gegenstände etwa mit dem Daumen und dem Mittelfinger der linken Hand fasst und handhabt. Nach einiger Übung dürfte so auch für kompliziertere Handgriffe die frühere Fertigkeit der linken Hand annähernd wieder erreicht werden. Aufgrund dieser erfahrungsgemäss zu erwartenden Anpassung und Angewöhnung an den Unfallschaden durfte die __________ berechtigtermassen annehmen, die Invalidität würde sich im Laufe der Zeit verringern und schliesslich unter den von der Praxis für die Ausrichtung einer Rente angenommenen Grenzwert fallen (unveröffentlichtes Urteil Romano vom 11. April 1975; maurer, a.a.O., S. 229). Die Bemessung der Invalidität (20% bis 31. Juli 1978, ab dann 10%) und der erforderlichen Anpassungs- und Angewöhnungszeit ist nicht zu beanstanden."
b) sentenza TFA 29.1.1992 in re S. S.:
rendita limitata per due anni del 10% per amputazione subtotale del pollice destro di un muratore;
c) sentenza TFA 27.5.1993 in re J. M.:
rendita limitata per tre anni del 10% per amputazione parziale di indice e medio destri di un falegname;
d) sentenza TFA 21.4.1995 in re F. M.:
rendita per due anni del 15% per deformazione pollice destro di un carrozziere;
e) sentenza TCA 4.9.1995 in re C. B. - inc. 35.95.133:
rendita limitata nel tempo del 20-10% dall'1.1.1994 al 31.12.1995 per amputazione di medio e indice della mano destra;
f) sentenza STFA 8.7.1997 in re L. c. I.: la decisione __________ di accordare solo una rendita limitata nel tempo (15% per 3 anni) a un falegname che aveva riportato la sezione del tendine estensore all'altezza della falange interdigitale prossimale dei diti indice - medio - anulare, ha trovato tutela presso la nostra Corte federale, la quale ha, tra l'altro, ribadito che, segnatamente in caso di lesioni alle mani, è da attendersi per esperienza un processo di adattamento;
g) sentenza TCA 14.10.1998 in re N. c. I. - inc. 35.96.78:
rendita limitata nel tempo del 20-10% dal 1.7.1995 al 30.6.1997 per amputazione subtotale della falange distale del III° e IV° dito della mano destra di un’addetta alla lavorazione della pasta.
Anche il contenuto del rapporto 20 novembre 1998 del dottor __________ __________ (doc. __________), a cui l’assicurato si é più volte rivolto, non permette al TCA di giungere ad una diversa soluzione del caso ora sub judice. In effetti, il summenzionato specialista ha, in primo luogo, confermato che il danno alla mano sinistra presentato da __________ __________ é da ritenere ormai definitivo, quindi non più suscettibile di miglioramento attraverso ulteriori trattamenti medici, ciò che il medico di circondario __________ già aveva affermato in occasione della visita medica di chiusura (cfr. doc. __________, p. 2). Il dottor __________ - facendo appello alla sua esperienza - ha poi manifestato scetticismo riguardo al pronostico espresso dall’assicuratore LAINF convenuto. Tale opinione non può, ovviamente, bastare a porre in dubbio quella più generalmente diffusa secondo cui gli infortunati con lesioni analoghe a quelle dell'assicurato riescono, di regola, in poco tempo a recuperare, per assuefazione ed adattamento, le facoltà originarie. Del resto, lo stesso dottor __________ non ha affatto escluso che, con il passare del tempo, la situazione possa migliorare per assuefazione ed adattamento, prova ne sia il fatto che ha espressamente suggerito di “.... rivalutare l’invalidità ...” alla fine del mese di giugno 1999 (cfr. doc. __________, p. 2).
Ora, dovendo, per costante giurisprudenza, limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (cfr., fra le tante, STFA del 6 dicembre 1991 in re R. C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF 107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), lo scrivente TCA non può che constatarne la fondatezza.
Diversa é, invece, la questione a sapere se la prognosi effettuata dai medici __________ troverà poi effettiva realizzazione pratica. Tale questione dovrà, comunque, essere valutata nell'ambito di una procedura di revisione avviata secondo quanto indicato al considerando 2.3.2..
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti