Raccomandata

Incarto n. 34.2025.11

MP/sc

Lugano 21 luglio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

redattore:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

Manuel Piazza, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sulla petizione del 14 marzo 2025 di

AT 1 rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. AT 1, nata nel 1964, dal 1. aprile 2015 al 30 novembre 2021 è stata attiva quale conducente presso la __________ con un pensum del 60% e assicurata per la previdenza professionale presso la CV 1 (in seguito: Cassa; doc. 56 incarto AI, pag. 1 e 7).

1.2. Con decisione del 7 maggio 2024 l’Ufficio AI le ha attribuito il diritto ad una rendita con un grado d’invalidità del 50% dal 1. febbraio 2022 e del 56% dal 1. gennaio 2024 (doc. 162 seg. incarto AI). La decisione è passata in giudicato, non essendo stata contestata.

1.3. Vista la succitata decisione dell’Ufficio AI i Servizi HR de __________ hanno trasmesso all’assicurata il modulo “Annuncio alla: Rendita di invalidità parziale”, da ella compilato e restituito il 7 giugno 2024 (doc. III n. 3 e allegato 5).

Con scritto del 18 giugno 2024 la Cassa ha comunicato che l’assicurata ha diritto a una rendita con grado d’invalidità del 27% dal 1. gennaio 2024, ridotta però per evitare una sovraindennizzazione (doc. I H).

1.4. Dopo un nutrito scambio di scritti, messaggi di posta elettronica e telefonate tra il patrocinatore dell’assicurata (avv. RA 1) e la Cassa (cfr. docc. III 7-9 e 11), quest’ultima con scritto del 10 settembre 2024 ha riconosciuto di aver erroneamente ridotto la rendita (doc. I P).

1.5. Quanto invece al calcolo del grado d’invalidità, contestato dall’assicurata (doc. I Q), con scritto del 4 novembre 2024 la Cassa si è confermata nella propria posizione (doc. I R).

1.6. Con la presente petizione l’assicurata, dopo aver in sostanza rilevato che la Cassa è vincolata alla decisione – da essa non contestata – dell’Ufficio AI che ha stabilito il grado d’invalidità tramite il metodo ordinario del raffronto dei redditi applicabile ai salariati a tempo pieno, chiede che la Cassa sia tenuta a versarle la rendita corrispondente a un grado d'invalidità del 50% dal 1. febbraio 2022 e del 56% dal 1. gennaio 2024.

1.7. Con la risposta di causa la Cassa chiede la reiezione della petizione, adducendo in sostanza di non aver avuto motivo di contestare il metodo scelto dall’AI per valutare il grado d’invalidità. Lo status determinato dall’AI non sarebbe infatti vincolante per la Cassa, per la previdenza professionale contando solo il salario effettivamente assicurato al momento dell’incapacità lavorativa e la perdita di guadagno dovuta all’invalidità in base alla copertura assicurativa, limitata all’entità dell’occupazione a tempo parziale.

1.8. Con scritto del 12 maggio 2025 l’attrice si è confermata nelle sue domande e allegazioni, aggiungendo però che l’agire della Cassa si avvera in contrasto con il principio della buona fede. Essa non avrebbe infatti mai anticipatamente esposto il tema del ricalcolo del grado d’invalidità, pur sapendo che l’Ufficio AI aveva fatto capo a una proiezione ipotetica del reddito da valida dell’attrice a tempo pieno comunicatagli dalla stessa __________.

Al riguardo, la Cassa non ha formulato osservazioni.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 852.100).

Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Siccome il luogo in cui l’attrice è stata assunta si trova in Ticino, e meglio a (doc. 201 incarto AI), e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa, alla quale l’attrice è stata assicurata nel periodo dal 1. aprile 2015 al 30 novembre 2021, debba versarle una prestazione d’invalidità LPP corrispondente a un grado d'invalidità del 50% dal 1. febbraio 2022 e del 56% dal 1. gennaio 2024.

L’istituto previdenziale non contesta i periodi di inabilità lavorativa riconosciuti dall’Ufficio AI con la decisione del 7 maggio 2024 (doc. 162 seg. incarto AI). Nemmeno censura i diversi gradi d’invalidità stabiliti dall’amministrazione nella succitata decisione. Nega, tuttavia, il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza professionale maggiori di quanto già accordato, ossia di una rendita con grado d’invalidità del 27% dal 1. gennaio 2024. Successivamente al 1. settembre 2021 l’attrice sarebbe sì da considerare, in base alle conclusioni dell’AI, incapace al lavoro al 30% in ogni attività, ma al calcolo del grado di invalidità in ambito previdenziale si dovrebbe procedere orientandosi al grado di attività lucrativa effettivamente esercitato (60%) e non, come fatto dall’AI nell’ambito di sua competenza, a un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno. Ne scaturirebbe un grado d’invalidità del 17.14% dal 1. febbraio 2022, non conferente il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza professionale, e del 27% dal 1. gennaio 2024, conferente invece il diritto a una rendita.

Dal canto suo, l’attrice ritiene che la Cassa debba conformarsi alla decisione dell’Ufficio AI, che ha stabilito un grado d'invalidità del 50% dal 1. febbraio 2022 e del 56% dal 1. gennaio 2024, e accordare le corrispondenti rendite di invalidità della previdenza professionale.

2.3. Secondo l’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:

a. nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità;

b. in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

c. diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.

Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_456/2016 del 12 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti, 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2, B 95/04 del 10 gennaio 2005, B 100/00 del 16 febbraio 2001; Pratique VSI 1998 pag. 126). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria oppure il peggioramento della stessa (DTF138 V 419 consid. 6.2, 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). L'evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza, non la nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).

Le prestazioni sono dovute dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è – o era – affiliato al momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e temporale (SZS 2003 pag. 356). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 BVG Nr. 14; DTF 118 V 98). D’altra parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale e temporale (SZS 2003 pag. 356).

I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie divergenti (SZS 2005 pag. 243; SVR 1994 BVG Nr. 18 pag. 57, Nr. 14 consid. 2b pag. 38; DTF 117 V 332 consid. 3).

Qualora, inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, in: SZS 1995 pag. 426 n. 49; STCA 34.1999.17 del 15 marzo 2000).

Va altresì ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che l'art. 23 vLPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità (SVR 1997 BVG Nr. 80).

2.4. L’art. 26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LAI; ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI, cfr. in merito DTF 140 V 470 consid. 3.3.2 pag. 474).

L'istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).

Basandosi su questa disposizione di legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP – che l'ha incaricato di emanare prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni – il Consiglio federale ha autorizzato all'art. 26 OPP 2 gli istituti di previdenza a differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se l’assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento del salario di cui è privato, e se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro. Per la giurisprudenza l'art. 26 OPP2 rappresenta una norma di coordinamento nel tempo, che intende evitare che il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava regolarmente (Messaggio del Consiglio federale sul progetto di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V 26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199 consid. 5c, 120 V 61 consid. 2b; SZS 1994 pag. 236, 1998 pag. 393). Presupposto essenziale è che le indennità siano state effettivamente versate, un semplice diritto non è sufficiente (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 26 BVV 2 n. 3 pag. 396 con riferimenti; Hürzeler in: Schneider/Geiser/Gächter (edit.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 26 n. 8 pag. 387).

Il diritto ad una rendita d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne (regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente (DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, ad art. 26 n. 10 pag. 387).

L'istituto di previdenza non autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni cumulative previste dall'art. 26 OPP2 (o in difetto di una specifica norma regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24 OPP2 in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP, considerato come le indennità giornaliere non sono dei proventi da prendere in considerazione nell'ambito del calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler, op. cit., ad art. 26 n. 11 pag. 388 con riferimenti).

2.5.1. Giusta l’art. 4 LAI l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato, quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 pag. 476). In ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989, pag. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse. Dalla stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità sono di principio i medesimi (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).

Secondo la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c; SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 pag. 155, 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, 1994 BVG Nr. 15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo (Stauffer, op. cit., n. 1018 segg.). Accertamenti separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle constatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (DTF 130 V 78, 132 V 1). Questo vincolo vale nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione invalidità (DTF 126 V 308).

2.5.2. L’istituto di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI. Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad. art. 4 n. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è stata presa).

D’altra parte, la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente innanzi all'Ufficio AI, l'istituto LPP – che dispone di un diritto di opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI – non è legato alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid. 1; cfr. anche le STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009, B 32/03 del 21 gennaio 2005, B 66/04 del 21 settembre 2004, B 81/02 del 9 gennaio 2004, B 3/03 del 31 dicembre 2003, B 68/03 del 16 dicembre 2003; vedi anche l'art. 49 cpv. 4 LPGA e gli art. 73bis cpv. 2 lett. f e 76 cpv. 1 lett. a OAI). La questione di sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TF, venir esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006 pag. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008 del 25 febbraio 2009).

Secondo il TF, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009, B 83/04 del 25 aprile 2006, B 50/99 del 14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne discende che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (Stauffer, op. cit., n. 1020 segg; SZS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45; STF B 81/03 del 9 novembre 2004 e B 47/98 dell’11 luglio 2000).

In virtù dell’art. 6 LPP, gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465 seg. consid. 4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 pag. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1 e 1a). In altri termini, se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo (STF non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3). Se per esempio essi fanno espresso riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155, 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c, 115 V 215 consid. 4c). Se invece il concetto di invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF 118 V 73 consid. 1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).

2.5.3. Quanto in particolare alla questione qui rilevante degli assicurati occupati parzialmente, va innanzitutto detto che, considerato come la LPP, contrariamente all’AI, assicuri solo le persone attive professionalmente, in ambito previdenziale è determinante solo la diminuzione della capacità lavorativa riferita alla parte salariata. Richiamato il principio assicurativo valido nell’ambito della previdenza professionale per il quale un diritto a prestazioni d’invalidità della LPP è dato soltanto se e nella misura in cui esiste una copertura assicurativa, la commisurazione del grado di invalidità avviene di conseguenza in base all’effettivo grado di occupazione al momento in cui è subentrata l’inabilità lavorativa la cui causa ha poi portato all’invalidità, tenendo in considerazione anche eventuali inabilità lavorative esistenti già in precedenza (DTF 141 V 127 consid. 5.3.2; STF 9C_837/2017 del 7 giugno 2018 consid. 5.3 con riferimenti; STFA B 47/97 del 15 marzo 1999 pubblicata in SZS 2001 pag. 85 segg.; Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, n. 489 seg. pag. 205 segg.). Se la persona assicurata esercitava un’attività a tempo parziale, non vi è quindi diritto a prestazioni, se e nella misura in cui essa, malgrado la riduzione della capacità lavorativa per motivi di salute, può o potrebbe lavorare ancora nell’originaria misura. In questo caso infatti il rischio invalidità si è realizzato unicamente nella quota di un’attività a tempo pieno non assicurata a livello previdenziale (pari al 100% meno il grado di occupazione effettivo) (DTF 141 V 127 consid. 5.3.2; STF 9C-25/2018 del 12 marzo 2018 consid. 3.1, 9C_821/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.2, 9C_161/2007 del 6 settembre 2007 consid. 2).

Nella sentenza di principio del 7 marzo 2018 pubblicata in DTF 144 V 63 il Tribunale federale, oltre a confermare la non applicabilità nell’ambito della previdenza professionale del nuovo metodo dell’AI per il calcolo del grado di invalidità di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e per il resto svolgono mansioni consuete giusta l’art. 27bis OAI, riferendosi anche ai casi come quello che qui ci occupa, ha così descritto le modalità di calcolo delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale in caso di attività a tempo parziale (art. 23 lett. a LPP; art. 28 cpv. 1 lett. b e art. 28a cpv. 3 LAI):

" Il grado d'invalidità determinante per la previdenza professionale è stabilito sulla base del reddito senza invalidità in funzione del grado dell'attività esercitata a tempo parziale e non rispetto a un (ipotetico) tempo pieno (consid. 6.2; conferma della giurisprudenza).

Il metodo di calcolo più chiaro e semplice, nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità abbia determinato il grado d'invalidità sulla base di un'attività a tempo pieno, consiste nel tener conto da parte dell'istituto di previdenza del reddito senza invalidità fissato dall'assicurazione per l'invalidità, cui è in linea di principio legato, adeguandolo in funzione del tasso d'attività a tempo parziale, procedendo poi su questa base (come anche su quella degli altri parametri di principio vincolanti) a un nuovo confronto dei redditi (consid. 6.3.2).”

Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata nella DTF 144 V 72, nella quale la Corte federale, esprimendosi sul principio dell'applicazione uniforme della nozione d'invalidità in caso di attività lucrativa esercitata a tempo parziale (art. 26 cpv. 1 LPP), ha ribadito che il grado d'invalidità stabilito dagli organi dell’AI è vincolante per l'istituto di previdenza solo per quanto attiene all'attività lucrativa (consid. 4.2 e 4.3; cfr. anche DTF 120 V 110 consid. 4b seg.; Stauffer, op. cit. n. 1025, 1068 e 1070; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 24 n. 7 e 25). In effetti, contrariamente a quanto previsto nell'assicurazione contro gli infortuni, nella previdenza professionale non si prende in considerazione il reddito ipotetico calcolato sulle presunte possibilità di guadagno di un assicurato che si suppone utilizzarle pienamente (conferma della giurisprudenza; consid. 5.3.3 e 5.3.4; cfr. l’analisi critica della giurisprudenza federale in: Emilie Conti Morel, Nouveaux paradigmes pour le calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel en assurance-invalidité et en prévoyance professionnelle, in SZS 62/2018 pag. 367 segg; cfr. anche Ueli Kieser, Aktuelle Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht, in Pläydoyer 4/19 pag. 58).

Il Tribunale federale è stato nuovamente chiamato a pronunciarsi sul tema in un caso sfociato nella STF 9C_123/2023 del 1. febbraio 2024. L’Alta Corte, dopo un approfondito esame, ha confermato la propria giurisprudenza, sottolineando che non esistono motivi seri e oggettivi per modificarla. In quel caso si trattava di un’assicurata attiva a tempo parziale, che l’Ufficio AI ha considerato avrebbe lavorato a tempo pieno senza il danno alla salute. L’Ufficio AI ha quindi determinato un grado d’invalidità del 56% mentre che, per l’istituto previdenziale, il grado d’invalidità in ambito LPP, riferito al tasso d’attività del 60%, ammontava al 27%. Per un commento della sentenza federale cfr. Francesca Cometta Rizzi, Évaluation des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle en cas d’activité lucrative partielle (art. 23 let. a LPP), in: SZS/RSAS 3/2024 pag. 164.

Il grado d’invalidità determinante per la previdenza professionale si calcola, quindi, in funzione del tasso di attività lucrativa a tempo parziale e non in rapporto ad un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno. Di conseguenza il grado d’invalidità calcolato dall’AI, se basato su un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno, deve poi venir convertito per la previdenza professionale. Secondo il Tribunale federale, come detto, per l’istituto di previdenza il metodo più semplice è quello di stabilire il grado d'invalidità sulla base del reddito da valido fissato dall’Ufficio AI, al quale è di principio vincolato, convertendolo in funzione dell’effettiva percentuale dell'attività esercitata a tempo parziale, ed effettuare quindi un nuovo confronto dei redditi su questa base e su quella degli altri parametri vincolanti, in particolare del salario da invalido (DTF 144 V 63 consid. 6.3.3; Bollettino LPP UFAS n. 148 cifra 990; cfr. in merito Elisabeth Glättli, Nouvelle méthode de calcul de l’AI pour le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel, Conséquences pour la prévoyance professionnelle, in Schweizer Personalvorsorge 9-18, pag. 96 seg.).

Nella misura in cui l’attrice contesta la citata giurisprudenza, questo Tribunale si limita a rinviare alle recenti pronunce, nelle quali il Tribunale federale ha confermato la sua prassi indicando i motivi che non permettono di apportare dei correttivi alla stessa, non essendo adempiuti i rigorosi presupposti necessari per una modifica della giurisprudenza (STF 9C_123/2023 del 1. febbraio 2024 consid. 3.2; DTF 147 V 342 consid. 5.5.1, 146 I 105 consid. 5.2.2, 144 V 72 consid. 5.3.2, 141 II 297 consid. 5.5.1). In particolare la Corte federale ha nuovamente rinviato alla differente concezione che sta alla base della previdenza professionale da un lato, e dell’assicurazione invalidità e dell’assicurazione contro gli infortuni (per un recente caso ticinese relativo a quest’assicurazione cfr. STF 8C_627/2024 del 13 maggio 2025 consid. 6.3.2) dall’altro, ciò che non consente di applicare per analogia i principi della commisurazione dell’invalidità vigenti in ambito LAINF o il nuovo modello in ambito AI introdotto dall’art. 27bis cpv. 2-4 OAI (in vigore dal 1. gennaio 2018), poiché una simile applicazione per analogia sarebbe contraria al sistema e contravverrebbe al principio assicurativo vigente in ambito previdenziale.

A tale giurisprudenza questo Tribunale non può che conformarsi.

2.6. L'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al lavoro almeno al 40% in media. Con il nuovo art. 24a LPP il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità nel senso dell’AI è compreso tra il 50 e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità nel senso dell’AI è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità nel senso dell’AI si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

Nell’ambito della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24a LPP, che l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 24 n. 23 pag. 108).

2.7. Il Regolamento di previdenza della Cassa (doc. III C, in vigore dal 1. gennaio 2018 con stato al 1. gennaio 2022, e doc. I M, in vigore dal 1. gennaio 2024, in concreto applicabili e di tenore identico), con riferimento alle prestazioni per invalidità, prevede, tra l’altro, che:

" Art. 50 Diritto

Hanno diritto alla rendita d’invalidità le persone assicurate che, ai sensi dell’assicurazione federale per l’invalidità (AI), sono invalide almeno al 25%, a condizione che fossero assicurate presso la CV 1 quando è iniziata l’incapacità al lavoro la cui causa ha determinato l’invalidità.

Art. 51 Importo

1 La rendita annua d’invalidità versata dalla CV 1 è pari:

a. in caso d’invalidità totale al 55% dell’ultimo salario assicurato; oppure

b. in caso d’invalidità parziale al 55% del salario assicurato corrispondente al grado d’invalidità deciso dall’AI o, se quest’ultimo non è stato definito dall’AI, al grado d’invalidità accertato dalla SUVA.

2 L’ultimo e il nuovo salario assicurato si riferiscono al momento in cui è cessato o cambiato il rapporto di lavoro a causa dell’invalidità. Sussiste invalidità totale quando, ai sensi dell’AI, il grado d’invalidità è pari ad almeno il 70%. Sussiste, invece, invalidità parziale quando il grado d’invalidità è compreso tra il 25% e il 70%.

(...)

Art. 52 Inizio e fine

1 Il diritto alla rendita inizia conformemente a quanto disposto nell‘art. 29 LAI, ma in ogni caso non prima dell’estinzione dell’obbligo di versare il salario o le prestazioni sostitutive del salario. Sono fatte salve le disposizioni sull’invalidità professionale, purché questa prestazione sia prevista nel piano di previdenza.

2 La rendita d’invalidità è versata per tutta la durata dell’incapacità al guadagno, al massimo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento o fino al decesso.”

Dal tenore di queste norme emerge che il concetto di invalidità del disciplinamento regolamentare della Cassa coincide sostanzialmente con quello della LPP e, quindi, della LAI. Non è d’altra parte nemmeno prevista una regolamentazione divergente dall’art. 23 LPP, anzi l’art. 50 del Regolamento ne conferma i principi, ragione per cui la suesposta giurisprudenza sviluppata su questa norma è in concreto applicabile.

Conformemente all’art. 50 del Regolamento il diritto alla rendita di invalidità nasce, tuttavia, già con un grado di invalidità del 25%.

2.8. Poiché la decisione dell’Ufficio AI del 7 maggio 2024 è stata notificata alla Cassa (doc. 163 incarto AI, pag. 2), che non l’ha impugnata, questo Tribunale deve ritenere vincolanti le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione, secondo cui l’attrice ha diritto ad una rendita AI con un grado d’invalidità del 50% dal 1. febbraio 2022 e del 56% dal 1. gennaio 2024.

In applicazione della giurisprudenza esposta al consid. 2.5.3 la Cassa è però vincolata alle conclusioni sul grado di invalidità tratte dall’Ufficio AI solo nella misura in cui le stesse riguardano la determinazione dei salari da computare nel confronto dei redditi per la parte salariata, non invece nella misura in cui ha effettuato il calcolo del grado d’invalidità riferendosi, per quanto riguarda il reddito da valida, ad un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno. Il grado d’invalidità per la previdenza professionale va quindi calcolato facendo capo ai valori salariali – peraltro incontestati – applicati dall’Ufficio AI e orientandosi, per definire il salario da valida, all’effettivo grado di occupazione al momento in cui è subentrata l’inabilità lavorativa, vale a dire 60%. Si procederà, poi, ad un nuovo raffronto dei redditi.

Per il periodo da febbraio 2022 (ossia alla scadenza dell’anno d’attesa) in base a quanto stabilito dall’Ufficio AI fa stato, per quanto riguarda il salario da valida, un salario al 100% di fr. 75'832. Per quanto riguarda il salario da invalida, è stato determinato un salario, considerata un’incapacità lavorativa del 30% nell’esercizio di qualsiasi attività lavorativa, di fr. 37'701.32 (doc. 162 incarto AI, pag. 2).

Il calcolo del grado di invalidità si presenta come segue:

reddito da valida 2022 al 100%: fr. 75'832;

reddito da valida 2022 al 60% (pensum effettivo): fr. 45'499.20;

reddito da invalida 2022 (valore statistico): fr. 37'701.32.

Il grado di invalidità LPP ammonta di conseguenza al 17.14%, calcolato come segue:

(45'499.20

  • 37'701.32) x 100 = 17.14%

45'499.20

Per il periodo da gennaio 2024 in base a quanto stabilito dall’Ufficio AI fa invece stato, per quanto riguarda il salario da valida, un salario al 100% di fr. 77'337. Per quanto riguarda il salario da invalida, è stato determinato un salario, considerata sempre un’incapacità lavorativa del 30% nell’esercizio di qualsiasi attività lavorativa, di fr. 33'931.19 (doc. 162 incarto AI, pag. 2).

Il calcolo del grado di invalidità si presenta come segue:

reddito da valida 2024 al 100%: fr. 77'337;

reddito da valida 2024 al 60% (pensum effettivo): fr. 46'402.20;

reddito da invalida 2024 (valore statistico, calcolato in applicazione del nart. 26bis cpv. 3 OAI): fr. 33'931.19.

Il grado di invalidità LPP ammonta di conseguenza al 27%, calcolato come segue:

(46'402.20

  • 33'931.19) x 100 = 26.88%

46'402.20

Pertanto, è solo a partire da gennaio 2024 che si ottiene un grado d’invalidità pensionabile (27%) in ambito LPP.

Questo Tribunale deve quindi concludere che sono sì adempiuti i presupposti di cui all’art. 23 LPP per il riconoscimento all’attrice di una rendita del 2. pilastro da parte della Cassa, considerato come ella vi era assicurata al momento dell’insorgere dell’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza professionale va tuttavia riconosciuto, stante un grado di invalidità del 27%, non nella misura richiesta dall’attrice ma in quella già accordata dalla Cassa.

2.9. Quanto all’asserita violazione del principio della buona fede da parte della Cassa – che non avrebbe mai anticipatamente esposto il tema del ricalcolo del grado d’invalidità, pur sapendo che l’Ufficio AI aveva fatto capo a una proiezione ipotetica del reddito da valida dell’attrice a tempo pieno comunicatagli dalla stessa __________ –, va detto che il principio della buona fede comporta che l’istituto di previdenza agisca in modo corretto, coscienzioso e rispettoso, ciò che include anche l’obbligo di consulenza degli assicurati ed il contestuale vincolo dell’istituto alle garanzie così fornite. Una comunicazione può comportare un obbligo per l’istituto che differisce da quanto previsto dal diritto materiale se le seguenti condizioni sono cumulativamente adempiute:

  1. la comunicazione è stata fatta in relazione ad una persona specifica o ad una specifica fattispecie;

i funzionari hanno agito conformemente alle loro competenze;

l’interessato non si è accorto dell’errore nella comunicazione;

l’interessato, basandosi sulla comunicazione ricevuta, ha effettuato disposizioni che non possono ora essere revocate senza pregiudizio;

  1. dal momento in cui l’informazione è stata fornita non vi sono state modifiche legislative (DTF 131 II 627 consid. 6.1, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

A titolo esemplificativo, se un istituto di previdenza pubblico indica erroneamente un ammontare troppo alto della prestazione d’uscita e l’assicurato si decide, sulla base di questa informazione e non ravvisando l’errore, di andare anticipatamente in pensione, l’istituto di previdenza deve, conformemente al principio della buona fede, versargli l’ammontare indicato (Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, in: SZS 1999, pag. 299; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1918 con nota a piè di pagina n. 212). Stesso discorso nel caso di notifica di un’informazione di rendita nella quale è definito nominalmente in franchi l’ammontare della prestazione e che può essere intesa in buona fede come la fissazione definitiva dell’ammontare della rendita, ritenuto però che questi presupposti sono raramente adempiuti e non lo sono mai se la comunicazione rinvia al regolamento (Vetter-Schreiber, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP).

Inoltre, secondo la dottrina e la giurisprudenza, nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria (cfr. Pärli, in: Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, Berna 2010, ad art. 86b n. 18), un’omissione di informazione ha le stesse conseguenze di un’informazione inesatta, ciò che significa che andrà valutata secondo i principi della protezione della buona fede, rispettivamente della protezione dell’affidamento nel diritto pubblico (Pärli, op. cit., ad art. 86b n. 9 e 18; cfr. anche DTF 136 V 338 consid. 4.3; cfr. anche STF 9C-339/2013 del 29 gennaio 2014, consid. 5.5).

In concreto, l’attrice non fa valere di aver adottato alcun comportamento pregiudizievole né ciò emerge dall’incarto.

Mai la Cassa, inoltre, ha indotto l’attrice a credere che avrebbe ripreso il grado d’invalidità stabilito dall’Ufficio AI né un obbligo di legge o circostanze particolari imponevano che la Cassa informasse l’attrice che non lo avrebbe fatto, ma che invece avrebbe operato, conformemente alla legge e a consolidata giurisprudenza, un proprio calcolo.

Il diritto a una rendita maggiore di quanto già accordato dalla Cassa non può pertanto nemmeno essere riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost., mancando almeno due dei summenzionati requisiti per poterla ritenere.

2.10. In conclusione, la petizione va respinta.

2.11. Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca), non sono accollate tasse e spese di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La petizione è respinta.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La segretaria

Daniele Cattaneo Stefania Cagni

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