Raccomandata

Incarto n. 34.2024.13

jv/gm

Lugano 24 marzo 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 20 aprile 2024 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

chiamato in causa: Comune di TERZ 1

rappr. da: RA 1

ritenuto in fatto

1.1. AT 1, classe 1959, è stato alle dipendenze delle __________ (di seguito: __________), azienda senza personalità giuridica del Comune di TERZ 1, dal 1. luglio 2010 al 30 maggio 2024 ed era pertanto assicurato per la previdenza professionale (I/A1; art. 1 cpv. 1, 2 e 5 Regolamento __________ del 1. febbraio 2021, stato al 28 gennaio 2025, reperibile all’indirizzo __________, consultato il 28 gennaio 2025).

1.2. __________, quale datrice di lavoro, è stata affiliata all’allora Cassa Pensioni dei dipendenti e dei docenti dello Stato, attuale Istituto di previdenza del Canton Ticino (di seguito: IPCT), dal 1992 a dicembre 2016 (cfr. Messaggio Municipale N. 52/2014 del 9 ottobre 2014, pag. 2, reperibile all’indirizzo __________, consultato il 28 gennaio 2025), mentre dal 1. gennaio 2017 è affiliata a CV 1 (di seguito: Fondazione) ((V/1), cfr. Messaggio Municipale N. 95/2016 del 22 dicembre 2015).

1.3. Dal 1. giugno 2024 AT 1 è al beneficio della pensione di vecchiaia, avendo raggiunto l’età ordinaria di pensionamento di 65 anni (petizione, pag. 2; I/EE; certificato assicurativo valido al 1. gennaio 2024, sub V/6).

1.4. Contestando l’ammontare della rendita di vecchiaia comunicatagli dalla Fondazione, con la presente petizione AT 1 chiede il versamento in capitale di complessivi fr. 504'352 (pari al valore di finanziamento della differenza tra la rendita di vecchiaia comunicatagli dalla Fondazione, fr. 61'278, e la rendita di vecchiaia ex art. 24 Legge sull’istituto di previdenza del Cantone Ticino (Liptc), fr. 81'442, applicando un’aliquota di conversione del 6,8% alla parte obbligatoria dell’avere di vecchiaia), subordinatamente di complessivi fr. 468'930 (pari al valore di finanziamento della differenza tra la rendita di vecchiaia comunicatagli dalla Fondazione, fr. 61'278, e la rendita di vecchiaia ex art. 24 Liptc, fr. 81'442, applicando un’aliquota di conversione del 4,3% alla parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia), in entrambi i casi per il 3 giugno 2024 e con interessi del 5% dal 1. luglio 2024. In via ancora più subordinata, egli chiede un supplemento annuo di fr. 20'154 entro il 31 dicembre di ogni anno di vita (pro rata dal 1. giugno 2024 per il 2024 e per l’anno di decesso), da computare alla rendita di vecchiaia comunicatagli dalla Fondazione (fr. 61'278).

Sostiene, in estrema sintesi, che la Fondazione non abbia debitamente recepito nel Regolamento la volontà del Comune, espressa in diverse occasioni, di mantenere le garanzie conferitegli dall’art. 24 cpv. 24 della Legge sull’istituto di previdenza del Cantone Ticino (Lipct) (di seguito: norma transitoria), ossia una rendita di vecchiaia determinata secondo il piano assicurativo in primato delle prestazioni. Queste garanzie, secondo il ricorrente costituiscono dei diritti acquisiti. Censura inoltre un’illecita riduzione dell’aliquota di conversione sull’avere di vecchiaia obbligatorio, asserendo che l’aliquota del 6% applicata al momento del pensionamento violi la LPP che prevede un’aliquota minima del 6,8%.

Tali circostanze gli avrebbero causato un’illecita riduzione della rendita di vecchiaia.

1.5. Con la risposta di causa la Fondazione chiede la reiezione della petizione.

Sostiene che la norma transitoria, come tale, non ha alcuna valenza nel rapporto di previdenza tra la Fondazione e l’insorgente, tale rapporto essendo integralmente ed esclusivamente disciplinato dal contratto d’affiliazione n. 318697.10 e dai disposti regolamentari in vigore al momento del pensionamento.

Ritiene inoltre che la riduzione dell’aliquota di conversione sull’avere di vecchiaia obbligatorio sia conforme alla legge e al regolamento, essendo stati rispettati i minimi legali in applicazione del principio dell’imputazione.

1.6. Con osservazioni dell’11 giugno 2024 l’attore ha chiesto l’edizione “dell’offerta assicurativa n. __________, versione nr. 1 dell’11 dicembre 2014, parte integrante del contratto d’affiliazione n. 318697.10”, ribadendo la propria posizione (VII+1).

1.7. Con scritto dell’8 luglio 2024 la Fondazione ha prodotto l’offerta assicurativa n. __________, rinviando per il resto alla risposta di causa (X+1).

1.8. Con scritto del 22 luglio 2024 l’attore ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni, rinviando integralmente alla petizione e alle osservazioni dell’11 giugno 2024 (XII).

1.9. Con decreto 25 settembre 2024 il TCA ha chiamato in causa il Comune di TERZ 1, assegnandogli un termine – prorogato due volte (XVI e XVIII) – per presentare osservazioni scritte (XIV).

1.10. Con osservazioni del 7 novembre 2024 il Comune di TERZ 1 ha comunicato “di aver ossequiato ai propri obblighi legali e contrattuali nei confronti di entrambe le parti, indipendentemente dall’esito della vertenza”, rimettendosi al giudizio del TCA (XIX).

1.11. Le parti non hanno presentato osservazioni relative alla comunicazione del Comune.

considerato in diritto

2.1. Secondo l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL 852.100).

Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati).

Pacifica nel caso in esame è la competenza materiale, trattandosi di una controversia tra un assicuratore LPP ed un avente diritto riguardante la rendita di vecchiaia (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti). Altrettanto pacifica è la competenza territoriale di questo TCA, essendo il luogo dell’azienda presso il quale l’assicurato fu assunto (TERZ 1) nel Canton Ticino (cfr. supra consid. 1.1.).

2.2. L’oggetto del contendere è sapere se è a ragione che l’attore chiede il versamento in capitale del valore di finanziamento della differenza tra la rendita di vecchiaia fissata dalla Fondazione e la rendita di vecchiaia stabilita secondo la norma transitoria, rispettivamente il versamento annuale della differenza tra la rendita di vecchiaia fissata dalla Fondazione e quella determinata dalla norma transitoria o se, come sostiene la Fondazione, egli ha diritto unicamente alla rendita di vecchiaia comunicatagli, fissata conformemente ai disposti di legge, a quelli regolamentari e alle aliquote di conversione in vigore al momento del pensionamento.

2.3. La LPP prevede, tra le prestazioni dell’assicurazione, in particolare le prestazioni di vecchiaia (artt. 13-17 LPP).

L’art. 13 cpv. 1 LPP stabilisce che:

" L’età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.”

L’art. 21 LAVS prevede che:

" 1Le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi.

2 Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età di riferimento. Si estingue con la morte dell’avente diritto.”

Nella fattispecie in disamina l’attore è nato il 9 maggio 1959 ed è stato posto al beneficio della pensione all’età di 65 anni dal 1. giugno 2024 (cfr. supra consid. 1.3.), conformemente ai combinati artt. 13 LPP e 21 LAVS.

2.4. Di principio, la rendita di vecchiaia è determinata dai disposti legali e regolamentari in vigore al momento dell’evento assicurato (Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2021, n. 1 ad art. 14 ed n. 10 ad art. 13 LPP con rinvii giurisprudenziali), in concreto quelli della Fondazione al 1. giugno 2024 (cfr. supra consid. 1.1. e art. 2.2 delle Disposizioni generali del regolamento, sub V/2). Prima di questo momento e a condizione che vi sia una riserva di modifica (ted. Abänderungsvorbehalt), gli organi dell’istituto di previdenza possono ridurre le prestazioni previste dal regolamento anche senza il consenso degli assicurati (Flückiger, in: Schneider/Geiser/Gächter, BVG und FZG, 2019, n. 11 ad art. 14 LPP).

In concreto l’attore sostiene che la rendita di vecchiaia dev’essere determinata in applicazione della norma transitoria dell’IPCT, la quale ha il seguente tenore (sottolineature del redattore):

" Norma transitoria in vigore dal 1° gennaio 2013

Art. 24

1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.

2Gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.

3Al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 della presente norma transitoria.

4Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno

5L’importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base alle disposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996 in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013 sono i seguenti:

[…].”

Con tale disposto, il legislatore cantonale ha sancito, da una parte, il mantenimento dei diritti (come ad esempio le rendite pensionistiche) già acquisiti con le precedenti disposizioni (cpv. 1) e, d’altra parte, agli assicurati “che al 31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge” è stato “garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012”, conferendogli rango di diritto acquisito (art. 24 cpv. 4 Lipct) e, così facendo, sottraendolo all’evoluzione legislativa (sul tema cfr. STCA 34.2022.18 del 24 aprile 2023 consid. 2.4.2.2. con riferimenti e STCA 34.2023.18 del 12 agosto 2024 consid. 2.5.3. con riferimento al Messaggio n. 6666 del 10 luglio 2012 del Consiglio di Stato e ad ulteriore materiale legislativo).

Nel caso concreto è pacifico che senza il cambiamento di istituto di previdenza, l’attore sarebbe stato (direttamente) beneficiario dei diritti acquisiti ex art. 24 cpv. 1 e 4 Lipct, tornando applicabile il piano di previdenza in primato delle prestazioni (cfr. supra consid. 1.1. e seg.) ciò che avrebbe determinato una rendita di vecchiaia di fr. 81'442 annui (I/B e C).

Tuttavia, la norma transitoria ha valenza solo nella misura in cui si è assicurati per la previdenza professionale presso l’IPCT: con il passaggio ad un altro istituto di previdenza, l’applicazione del citato disposto non è automatica.

Va quindi verificato se e in che misura l’attore può prevalersene.

2.5. Cambiamento di istituto di previdenza

A supporto della sua tesi, AT 1 richiama il Messaggio Municipale N. 95/2016 (cfr. infra consid. 2.5.1.) e successive comunicazioni del suo datore di lavoro (cfr. infra consid. 2.5.2.).

2.5.1. Messaggio Municipale

Contestualmente al cambiamento dell’istituto di previdenza, (cfr. supra consid. 1.2.), il Municipio di TERZ 1 il 22 dicembre 2015 ha sottoposto al Consiglio comunale il Messaggio Municipale N. 95/2016 (reperibile all’indirizzo __________). Il Messaggio ha il seguente tenore (sottolineature del redattore):

" […] Con il presente Messaggio il Municipio sottopone per approvazione al Legislativo il cambiamento dell’istituto di previdenza, al quale sono assicurati i dipendenti comunali nominati ai sensi del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di TERZ 1. Il corpo docente delle Scuole elementari e delle Scuole dell’infanzia, il personale incaricato e/o ausiliario e i dipendenti assunti con contratto di diritto privato, resteranno assicurati presso gli Istituti di previdenza attuali.

La misura riguarda pure il personale della __________. Sebbene la gestione della struttura sia affidata alla Fondazione __________, il Municipio ritiene corretto, visto che la Città è proprietaria della struttura, di far beneficiare anche al personale della Santa Lucia i vantaggi relativi al nuovo sistema previdenziale di TERZ 1.

Il provvedimento rientra nel piano delle misure di risparmio proposto al Legislativo e, come anticipato nel MM n. 86/2015 Bilanci preventivi 2016 dell’Amministrazione comunale, il cambiamento del sistema di previdenza professionale per i dipendenti della Città consente di ridurre i costi di gestione corrente. Alla luce dei dati aggiornati, il risparmio annuo per l’Amministrazione comunale si assesterà a ca. CHF 0.13 Mio, pur mantenendo e migliorando le attuali prestazioni previdenziali a favore dei collaboratori, condizione imperativa concordata con il Fronte Unico Sindacale.

Il lungo e complesso iter per giungere alla pubblicazione del bando di concorso, all’esame delle offerte, all’aggiudicazione del mandato e al licenziamento del presente Messaggio, non hanno permesso di rispettare i tempi previsti originariamente con il Piano finanziario 2013-2020. Visto il termine di disdetta di 6 mesi, con effetto 31 dicembre, della convenzione con l’Istituto di Previdenza del Canton Ticino, il prossimo termine utile sarà il 30 giugno 2016.

Il contratto con CV 1, concorrente che si è aggiudicata il concorso pubblico per la gestione del nuovo sistema di previdenza professionale, potrà così aver inizio il 1° gennaio 2017.

[…]

Verifica della situazione previdenziale della Città di TERZ 1 in rapporto alla nuova legge sull’IPCT e al piano di risanamento

[…] una volta conosciuto il nuovo piano assicurativo dell’IPCT e le condizioni proposte agli assicurati dal piano di risanamento, il Municipio ha deciso, sempre grazie alla collaborazione con il consulente, di elaborare una proposta di premio, allo scopo di raffrontare il probabile premio offerto dal mercato con le condizioni economiche proposte dall’IPCT. Tale verifica ha permesso al Municipio di ottenere la conferma che le compagnie assicurative e le fondazioni di previdenza potevano offrire le stesse condizioni assicurative corrispondendo un premio inferiore e garantendo nel contempo il grado di copertura dei rischi al 100%. Da qui la decisione di sondare il mercato sulla base del piano assicurativo elaborato, per la ricerca del nuovo Istituto di previdenza per la Città di TERZ 1.

Il piano assicurativo

In primo luogo il Municipio ha definito un nuovo piano assicurativo per i suoi collaboratori. Esso riprende in larga misura e migliora per alcuni aspetti puntuali l’attuale copertura previdenziale garantita da IPCT. La prossima tabella mostra in modo schematico il raffronto tra il minimo legale previsto dalla LPP, le condizioni dell’attuale piano assicurativo IPCT e il nuovo piano assicurativo proposto per il passaggio al nuovo sistema previdenziale.

Descrizione

Minimo di legge

IPCT 2014 dopo la riforma

Nuovo piano da concorso

Libera scelta del piano assicurativo

La legge fissa i criteri minimi che un piano assicurativo deve avere

Esiste un piano assicurativo valido per tutti gli assicurati, enti esterni compresi

Libera scelta del piano assicurativo. In ogni momento potrebbe venire cambiato per volontà dei rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro

Salario considerato

AVS (max. 84'240).--

AVS

AVS

Deduzioni di coordinamento dal salario considerato

7/8 rendita AVS

7/8 rendita AVS 2/3 rendita AVS de affiliati > 1995

7/8 rendita AVS 2/3 rendita AVS de affiliati > 1995

Aliquote risparmio, in % del salario assicurato

7% da 25 anni 10% da 35 anni 15% da 45 anni 18% da 55 anni Tot. 500% Solo sui salari fino 84'240.--, la parte eccedente non è assicurata

13% da 20 anni 16% da 35 anni 19% da 45 anni 22% da 55 anni Tot. 765% Su tutto il salario assicurato (senza riduzioni sulla parte eccedente)

12% da 20 anni 16% da 35 anni 20% da 45 anni 24% da 55 anni Tot. 780% Su tutto il salario assicurato (senza riduzioni sulla parte eccedente)

Invalidità

Aliquota di conversione del 6.8% applicata al capitale di pensione finale teorico senza interessi. In caso d’invalidità parziale, scala AI: 0 se inv < 40% ¼ se inv > 40% ½ se inv. > 50% ¾ se inv. > 60% 1/1 se inv. >70%

Aliquota di conversione del 6.8% applicata al capitale di pensione finale teorico con interessi al 2%. In caso d’ invalidità parziale: 0 se inv. < 40% 40% se inv. > 40% ½ se inv. > 50% ¾ se inv. > 60% 1/1 se inv. >70%

60% salario assicurato In caso d’ invalidità parziale: 0 se inv. < 40% 40% se inv. > 40% ½ se inv. > 50% ¾ se inv. > 60% 1/1 se inv. >70%

Decesso: rendita vedovile e capitale decesso

60% della rendita inv. Conviventi non parificati coniugi Nessun rimborso avere di vecchiaia ai superstiti non beneficiari di rendita

2/3 della rendita inv. Conviventi non parificati coniuge Rimborso 50 % avere di vecchiaia ai superstiti non beneficiari di rendita

40% salario assicurato Conviventi da 5 anni parificati coniuge. Rimborso 100% avere di vecchiaia ai superstiti non beneficiari di rendita (es. figli adulti)

Figli

20% della rendita di invalidità

10% della rendita di invalidità (per inv.) 20% della rendita di invalidità (per orfani)

10% salario assicurato

Oneri complessivi sui salari assicurati (datore di lavoro e dipendenti insieme)

Datore 17.6% Dipendente 11.5% Totale 29.1% (Ev. suppl. 1.5% per finanziare rincaro)

Totale 21.7% Calcolato dividendo il premio annuo per la somma dei salari assicurati

Oneri complessivi in valore assoluto

4'153’650.--

3'097’815.--

Contributi dipendenti (in età con contributi risparmio)

50% del totale

11.5% del salario assicurato Di conseguenza: 39.5% circa del totale In valore assoluto 1'641’476.--

7% da 20 a 34 anni 9% fino a 44 anni 11% fino a 54 anni 12% fino a 65 anni (11.5% per i beneficiari del regime transitorio all’1.1.2013) Di conseguenza: 44% circa del totale In valore assoluto 1'422’130.--

Aliquote conversione

Pens. ordinario

[…]

Tasso conversione unico

6.17%

[…]

Parte LPP/parte sovra obbligatoria 6.8% U + D / 5.835% U - 5.7186% D […]

Rendita ponte per pensionamento anticipato

Nessuna prescrizione

Diritto integrato automaticamente nel sistema previdenziale. In ogni caso dopo la riforma la IPCT agisce in quanto operatore ma non più in quanto finanziatore.

Max 80% della rendita individuale massima AVS = CHF 22'560.-- (art. 45 RIPCT)

Se rendita IPCT M 75% rendita AVS/AI allora il suppl. sost. AVS è tutto a carico del datore di lavoro.

Se rendita IPCT N 75% della rendita AVS (16'950.--) il dipendente finanzia la parte eccedente mediante riduzione della rendita.

Rendita ponte max dopo 35 anni. Diritto dal 1° giorno.

Si intende implementare un sistema di rendite ponte interessante per i collaboratori e dinamico.

Si propone di garantire un importo massimo pari a una % della rendita individuale massima AVS, rapportandolo a un massimo di anni di servizio.

Max 80% rendita AVS (CHF 22'560.--) Garantito dal datore di lavoro CHF 16’920.-- (75% dell’80% rendita max AVS = IPCT).

L’assicurato può decidere di assumersi la parte eccedente fino a un max di CHF 22'560.-- con riduzione della rendita.

Rendita ponte max dopo 30 anni. Diritto dopo 10 anni di servizio.

Qui di seguito sono elencate le principali modifiche rispetto all’attuale piano assicurativo.

In generale

Il piano assicurativo proposto è libero da vincoli (Legge sull’IPCT) ed è stato studiato “su misura” per soddisfare le esigenze previdenziali degli assicurati garantendo le prestazioni acquisite, quale impegno sociale assunto dal datore di lavoro nei confronti dei collaboratori e dei rappresentanti sindacali.

[…]

Oneri complessivi

[…] Sempre nel rispetto della garanzia delle condizioni attuali, i beneficiari della rendita [recte: norma] transitoria (i 50enni al 1° gennaio 2013) continueranno a pagare un contributo dell’11.5% contrariamente al 12% previsto per la fascia 55-65 anni. La proposta si impone, perché per questi collaboratori l’aumento del premio non si tramuta in un aumento dell’avere di vecchiaia. La loro rendita è infatti espressa in una percentuale del loro ultimo stipendio.

Aliquote di conversione

L’aliquota di conversione è il “coefficiente” applicato all’avere di vecchiaia per determinare la rendita ordinaria. Questo scende progressivamente in caso di pensionamento anticipato. Il piano proposto (vedi tabella pag. 7) propone aliquote leggermente migliori a IPCT che ha un tasso unico solo per la parte obbligatoria (LPP), prevedendo anche aliquote per la parte sovra obbligatoria.

Rendita ponte

La rendita ponte, o supplemento sostitutivo AVS, è una prestazione annua ricorrente, riconosciuta all’assicurato che decide di beneficiare anticipatamente del pensionamento. La rendita ponte è una prestazione non prevista dalla LPP e dai piani assicurativi privati: è una particolarità delle prestazioni offerte dall’IPCT. Consapevole di ciò, ma dovendo mantenere almeno le prestazioni garantite dal piano assicurativo attuale, il Municipio ha inserito nella lista dei criteri di ponderazione delle offerte il criterio “capacità tecnica” di offrire e implementare, su richiesta, anche un sistema di rendite ponte AVS supplementari per pensionati da 58 a 63/64 anni d’età. […].

Il concorso

[…] Da parte dei rappresentanti sindacali sono state richieste le garanzie che il piano assicurativo attuale venisse rispettato e che le condizioni poste nel bando fossero almeno pari a quelle dell’IPCT. Il piano assicurativo affinato con la collaborazione dei consulenti e messo in gara nel concorso dal Municipio […] chiede infatti di assicurare prestazioni analoghe a quelle del piano IPCT e addirittura migliori per quanto concerne il rischio. […] Dopo esame approfondito delle offerte, e verificata la conformità ai criteri tecnici e ai requisiti imposti dal bando di gara, l’appalto è stato assegnato a CV 1 Assicurazioni, che ha proposto un premio complessivo di CHF 3'097'814.50, quasi CHF 1 Mio. al di sotto dell’attuale costo complessivo. La sottoscrizione del contratto con CV 1 potrà avvenire solo dopo la crescita in giudicato della decisione del Legislativo e premesso che il 1° gennaio 2017 le condizioni generali che porterà l’Istituto di previdenza saranno ancora in linea con i criteri dell’offerta vincente.

[…]

DATI FINANZIARI

[…] l’Esecutivo presenta il costo dell’attuale sistema di previdenza. In seguito il Municipio mostra gli investimenti da effettuare per poter uscire dell’IPCT calcolando i relativi oneri finanziari. Questi ultimi sono in seguito raffrontati con il risparmio generato dal mutamento del sistema previdenziale (differenza di premi) per poter quantificare il possibile risparmio di gestione corrente a favore della Città.

La situazione attuale-assicurati e ammontare dei premi pagati

Gli assicurati all’IPCT della Città di TERZ 1 sono 298: 200 dipendenti dell’Amministrazione comunale, 46 collaboratori delle __________ e 52 dipendenti di __________. Il premio annuo totale per il 2014 ammontava a CHF 4'153'650.00, così suddiviso:

Parte

Totale

Comune



Datore di lavoro

2'492'200.00

1'694'690.00

448'600.00

348'910.00

Dipendenti

1'661'450.00

1'129’790.00

299'060.00

232'600.00

Totale

4'153'650.00

2'824'480.00

747'660.00

581'510.00

Risanamento grado di sotto copertura, norma transitorie e rendita ponte

Contributo per il risanamento del grado di sottocopertura – costo d’uscita

La disdetta della convenzione che lega la Città di TERZ 1 all’IPCT e l’uscita dei dipendenti attivi, dovrà essere compensata con un contributo necessario a coprire la parte di grado di sotto copertura imputabile agli assicurati uscenti. […] Sulla base dei dati raccolti e dai calcoli effettuati, risulta che il capitale necessario a finanziare l’uscita dall’IPCT ammonta a ca. CHF 11.3 Mio, di cui CHF 7.5 Mio per il personale dell’Amministrazione comunale, CHF 2.4 Mio per le __________ e CHF 1.4 Mio per il personale della __________. È molto probabile che l’importo totale odierno sia però inferiore, visto che nel frattempo alcuni collaboratori sono passati al beneficio della pensione e il grado di copertura dell’IPCT è leggermente migliorato (68.72% al 31 dicembre 2014). L’ammortamento dell’investimento viene proposto in 40 anni (allegato 4). In pratica il Municipio propone di ammortizzare l’investimento necessario al risanamento delle prestazioni previdenziali come proposto dal Cantone.

Norma transitoria – garanzia delle rendite IPCT per gli over 50

La nuova Legge sull’IPCT prevede che gli assicurati attivi al 1° gennaio 2013 che avevano compiuto 50 anni, beneficeranno delle prestazioni previdenziali del vecchio piano assicurativo (primato delle prestazioni). Questa decisione ha lo scopo di non penalizzare questa fascia di assicurati col passaggio al primato dei contributi.

I dati aggiornati il 1° novembre 2015, ci mostrano che i dipendenti comunali assicurati all’IPCT che godrebbero della norma transitoria, sono:

Settore

Benefic. norm. trans.

Pot. Pens. Anticip.

Comune di TERZ 1

43

7


8

3


19

5

Totale

70

15

Presupponendo un’età media di pensionamento di 60 anni, il capitale necessario a finanziare il mantenimento delle prestazioni secondo il vecchio piano assicurativo è stimato in CHF 7.9 Mio, di cui quasi CHF 5.5 Mio per i soli collaboratori dell’Amministrazione comunale.

L’importo scende a poco più di CHF 6.5 Mio considerando un’età media di pensionamento a 62 anni, di cui CHF 5.5 Mio a carico dell’Amministrazione comunale. Infine, il finanziamento delle rendite a 64 anni per le donne e a 65 per gli uomini, scende a CHF 2.9 Mio (dato calcolato da CV 1).

Sulla scorta dei dati degli ultimi anni relativi alle domande di prepensionamento, l’Esecutivo propone di richiedere il credito necessario per finanziare tali prestazioni secondo l’ipotesi che tutti i collaboratori che beneficiano del primato delle prestazioni andranno in pensione a 62 anni. Il Municipio, come previsto dal modello finanziario allegato, prevede di utilizzare il capitale del credito sopraccitato in 10 rate lineari, e di procedere al suo ammortamento sull’arco di 25 anni, adottando l’analogismo legato alla speranza di vita media in Svizzera (87 anni). Questo poiché la rendita è versata solo al momento del pensionamento del collaboratore.

[…]

Valutazione finale e riassunto del quadro economico

[…]

L’investimento complessivo necessario, risulta quindi essere il seguente:

· finanziamento per l’uscita quota comunale CHF 7'540'000.00

· finanziamento per l’uscita quota __________ CHF 2'360'000.00

· finanziamento per l’uscita quota __________ CHF 1'440'000.00

Totale costo dell’uscita CHF 11'340'000.00

· finanziamento norma transitoria CHF 6'520'000.00

Totale CHF 17'860'000.00

Conclusioni

[…]

In ragione di ciò il Municipio propone il cambiamento dell’Istituto di previdenza di riferimento per il Comune di TERZ 1 e i suoi dipendenti, disdicendo la convenzione con l’IPCT con effetto 31 dicembre 2016 (termine ultimo il 30 giugno 2016) e sottoscrivendo il nuovo contratto previdenziale con CV 1 a decorrere dal 1° gennaio 2017, alle condizioni poste nel bando di gara. […] vi proponiamo, Signori Presidente e Consiglieri, di:

risolvere

  1. La convenzione sottoscritta fra la Città di TERZ 1 e la Cassa Pensioni dei Dipendenti dello Stato del 31 marzo 1991 e ogni suo aggiornamento successivo, sono disdetti entro il 30 giugno 2016 con effetto 31 dicembre 2016.

  2. La convenzione sottoscritta fra l’ex __________ e la Cassa Pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 ottobre 2008 e ogni suo aggiornamento successivo, sono disdetti entro il 30 giugno 2016 con effetto 31 dicembre 2016.

  3. Il piano assicurativo illustrato nel presente Messaggio è approvato.

  4. Il Municipio, premesso il rispetto al 1° gennaio 2017 dei principi di aggiudicazione del bando di concorso alla CV 1, è autorizzato a sottoscrivere il nuovo contratto assicurativo previdenziale con effetto 1° gennaio 2017.

  5. Al Municipio è concesso un credito di CHF 11'340'000.-- per finanziare l’uscita dall’IPCT degli assicurati attivi dipendenti comunali, delle __________ e della __________.

  6. Al Municipio è inoltre concesso un credito di CHF 6'520'000.-- per garantire le rendite di pensionamento al grado dell’IPCT (norma transitoria valida per gli over 50 il 1° gennaio 2013).

  7. L’art. 42 del ROD è modificato come segue

Art. 42 Previdenza professionale

  1. I dipendenti del Comune nominati ai sensi dell’art. 5 del ROD sono affiliati all’Istituto di previdenza di riferimento alle condizioni stabilite dal piano assicurativo entrato in vigore il 1° gennaio 2017.

  2. Il datore di lavoro e gli assicurati eleggono la Commissione paritetica amministratrice prevista dal Regolamento dell’Istituto di previdenza.

  3. Il credito è da utilizzare entro il 31 dicembre 2017.”

La Commissione della gestione del Consiglio comunale di TERZ 1 ha allestito il rapporto concernente il messaggio municipale appena esposto, invitando il legislativo comunale ad accettarlo come da proposta del Municipio (Rapporto della Commissione della gestione, reperibile sul portale web __________).

Il 21 marzo 2016 il Consiglio comunale ha approvato il MM 95/2016, concedendo un credito di fr. 11'340'000 per finanziare l’uscita dall’IPCT ed un credito di fr. 6'520'000 “per garantire le rendite di pensionamento al grado dell’IPCT (norma transitoria valida per gli over 50 il 1° gennaio 2013)” (Estratto risoluzioni del Consiglio comunale di TERZ 1, reperibile all’indirizzo __________ Seduta del 14.03.2016).

Il 17 ottobre 2017 con il Messaggio Municipale N. 48/2017, il Municipio ha chiesto un ulteriore credito di fr. 2'917'489 per finanziare l’uscita – nel frattempo avvenuta – dall’IPCT (da fr. 11'340'000 a fr. 14'257'490). La richiesta è stata accettata l’8 gennaio 2018 dal legislativo comunale (Estratto risoluzioni del Consiglio comunale di TERZ 1, reperibile all’indirizzo __________).

In sintesi, nell’ottica di un risparmio proiettato su più decenni e accertato come sul mercato vi fosse la possibilità di convenzionarsi con istituti di previdenza a condizioni più vantaggiose, il Comune di TERZ 1 ha deciso di rescindere il contratto d’affiliazione con l’IPCT passando alla Fondazione dal 1. gennaio 2017. A tale scopo esso ha, tra l’altro, stanziato un credito di fr. 6'520'000 per garantire le rendite di vecchiaia per gli assicurati beneficiari della norma transitoria (cfr. punto 6 delle conclusioni del Messaggio Municipale N. 95/2016: “per garantire le rendite di pensionamento al grado dell’Ipct (norma transitoria per gli over 50 il 1° gennaio 2013”), supponendo che gli stessi andassero in pensione anticipata (in media) a 62 anni.

Nel Messaggio il Municipio ha indicato esplicitamente a pag. 13 che l’importo necessario per il finanziamento a 60, 62 e a 64-65 anni è “un dato calcolato da CV 1” (cfr. al riguardo l’allegato al doc. 3: “Norma transitoria”. Valore di finanziamento delle differenze di rendita in caso di pensionamento tra 58 e 64-65 anni (U/D) i dati cert. individ. IPCT del 27.06.2016 e valori di calcolo CV 1 del 01.06.2016).

Da notare che il Messaggio Municipale 95/2016 aveva alcuni allegati.

In particolare l’Allegato 1 “Riepilogo modello matematico” indicava il conto garanzia rendita 50.enni situazione 1.1.2015 e precisava che il capitale necessario per assicurare la prestazione con pensionamento a 62 anni era di fr. 6'517'306.-- e con pensionamento a 65 anni era di fr. 2'869'110.--.

L’Allegato 4 “Oneri finanziari 50 anni” indicava in dettaglio l’investimento previsto, per il pensionamento a 62 anni di fr. 6'517'036.-- con relativi ammortamenti e interessi.

2.5.2. Corrispondenza

Con scritto del 25 gennaio 2016 il Municipio di TERZ 1 ha comunicato all’assicurato il cambiamento dell’istituto di previdenza, adducendo di essersi “posto, fin da subito, quale condizione irrinunciabile per disdire la convenzione con l’IPCT, almeno il mantenimento delle prestazioni previdenziali attuali” e sottolineando che “il piano assicurativo affinato e messo a pubblico concorso – vinto da CV 1 – propone addirittura delle prestazioni più elevate a delle condizioni migliori, corrispondendo un premio inferiore.” (I/A).

In tal senso, l’Esecutivo comunale ha prodotto, per un confronto, il certificato di assicurazione dell’IPCT con la situazione al 30 settembre 2015 (I/A1), lo scritto del 20 gennaio 2016 della Fondazione (I/A2), il certificato di previdenza professionale della Fondazione descrittivo della (ipotetica) situazione al 1. ottobre 2015 (I/A3) ed un foglio di calcolo della Fondazione illustrativo di un esempio di calcolo del valore di finanziamento della differenza di rendita “Norma transitoria IPCT” (I/A4).

Il certificato dell’IPCT presenta il seguente tenore:

" […]

Situazione al 30.09.2015

[…]

Prestazioni proiettate a

Avere vecchiaia

Tasso conversione

Pensione piano attuale4)

Pensione norma transitoria4)

Supplemento sost AVS/AI

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

65 anni

1'330'230.35

6.17%

82'075.00

81'442.00

  1. […] Per gli assicurati con 50 anni e più di età è comunque garantito l’importo di pensione delle diverse età di pensionamento (58 anni in avanti) calcolato al 31 dicembre 2012 (Norma transitoria). L’assicurato ha diritto all’importo più elevato fra quello previsto dal nuovo piano assicurativo e quello garantito dalla norma transitoria, secondo l’art. 24 cpv. 4, 5 e 6 Lipct. […].”

La lettera del 20 gennaio 2016 della Fondazione ha il seguente tenore:

" In base alle disposizioni regolamentari del suo Istituto di previdenza precedente (Istituto di Previdenza del Cantone Ticino, in seguito IPCT), in vigore dal 01.01.2013, Lei beneficia di una norma specifica transitoria sia in caso di pensionamento anticipato che di pensionamento regolare all’età termine le garantisce la rendita di vecchiaia più elevata tra quelle calcolata sulla base del nuovo regolamento IPCT e quella calcolata con effetto al 31.12.2012 sulla base del vecchio regolamento IPCT.

In caso di trasferimento dell’istituto di previdenza del suo datore di lavoro all’CV 1 con effetto al 01.01.2017, faranno stato unicamente le disposizioni regolamentari della nuova fondazione collettiva.

Il suo datore di lavoro è tuttavia disposto a finanziare un’eventuale differenza di rendita tra la rendita di vecchiaia più elevata, tra la rendita ordinaria IPCT e quelle di CV 1, e la rendita di vecchiaia garantita dalla norma transitoria. A questo scopo egli procederà ad accantonamenti di fondi liberi vincolati.

Il calcolo di un’eventuale differenza di rendita e del rispettivo valore di finanziamento (= capitale necessario per il finanziamento della differenza di rendita) avverrà nel corso del 2016, una volta disponibili i dati attuariali aggiornati dell’Istituto di Previdenza del Cantone Ticino.

Le basi di calcolo sono le seguenti:

età considerata tra 58 e 65 anni per gli uomini rispettivamente 64 anni per le donne

rendita di vecchiaia ordinaria IPCT, valore 01.01.2016

rendita di vecchiaia norma transitoria IPCT, valore 31.12.2012

rendita di vecchiaia ordinaria CV 1, valore 01.01.2016

base tariffaria CV 1 in vigore dal 1° gennaio 2016 (tassi d’interesse obbligatorio e sovra obbligatorio, tasso d’interesse di proiezione globale, tassi di conversione per le rendite di vecchiaia obbligatoria e sovra obbligatoria).

Per ogni singola persona assicurata che beneficia della garanzia di rendita di vecchiaia IPCT, i valori risultanti da questo calcolo saranno definitivi e vincolanti per determinare l’importo esatto che sarà aggiunto all’avere di vecchiaia sovra obbligatorio al momento del pensionamento anticipato, rispettivamente del pensionamento ordinario.”

Il certificato della Fondazione prevede che:

" […]

Certificato previdenza professionale di CV 1 valevole dal 01.10.2015

[…]

  1. Prestazioni di vecchiaia (valori previsti)

Capitale di vecchiaia proiettato

Rendita di vecchiaia

In caso di pensionamento ordinario all’età di 65 anni il 01.06.2024

1'390'427.30

84'694.00

[…].”

Il foglio di calcolo illustra quanto segue:

" Calcolo del valore di finanziamento della differenza di rendita “Norma transitoria IPCT

Esempio di calcolo riferito a un’età di pensionamento anticipato a 62 anni.

Base di calcolo sono i dati noti 2015 – effetto al 01.10.2015.

[…]

Rendita di vecchiaia prevista

Età


CV 1

Norma Transitoria

Differenza rendita

Valore di finanziamento

62

65'548.00

67'341.00

79'200.00

11'859.00

256'162.00

Osservazione: Il calcolo definitivo dei valori effettivi determinanti sarà allestito per tutte le età tra i 58 e i 65 anni sulla base dei dati noti 2016.” (cfr. Doc. A4)

Il certificato assicurativo dell’IPCT, descrittivo della situazione al 27 giugno 2016, indica che l’attore – quale beneficiario della norma transitoria – avrebbe percepito una rendita di vecchiaia di fr. 81'442 nel caso di pensionamento ordinario (I/C), confermando le proiezioni del 30 settembre 2015 (cfr. Doc. A1).

Con scritto del 30 novembre 2016 il Municipio di TERZ 1 ha comunicato all’assicurato che “il 1° gennaio 2017 entrerà in vigore il contratto previdenziale stipulato con CV 1. In qualità di beneficiario/a di una prestazione transitoria, abbiamo il piacere di trasmetterle i documenti elaborati dal nuovo istituto di previdenza, che le offrono la panoramica delle prestazioni e la quota di finanziamento assunta dal datore di lavoro. L’ufficio del personale resta a sua completa disposizione per qualsiasi domanda legata alla lettura e all’interpretazione della documentazione allegata. La invitiamo a prenderne atto, e a ritornarci debitamente firmata entro il 15 dicembre 2016, una copia dello specchietto inerente il valore di finanziamento della rendita transitoria assunto dal datore di lavoro.” (Doc. F, sottolineatura del redattore).

Allegato alla lettera vi è uno scritto della Fondazione, datato novembre 2016, che in sostanza ricalca quello appena riprodotto del 20 gennaio 2016 con però, nella parte centrale, la seguente modifica:

" […]

Il suo datore di lavoro è tuttavia disposto a finanziare un'eventuale differenza di rendita tra la rendita di vecchiaia garantita dalla norma transitoria IPCT e quella di CV 1 calcolate a far stato al 01.06.2016. A questo scopo egli procederà ad accantonamenti di fondi vincolati. Il calcolo definitivo di un’eventuale differenza di rendita e del rispettivo valore di finanziamento (= capitale necessario per il finanziamento della differenza di rendita) è stato allestito sulla base di dati attuariali aggiornati al 01.06.2016 forniti dall'lstituto di Previdenza del Cantone Ticino. […]” (Doc. 5)

Alla lettera è pure allegato quello che il Municipio di TERZ 1 ha definito uno “specchietto inerente al valore di finanziamento della rendita transitoria assunto dal datore di lavoro” (sottolineatura del redattore).

Tale specchietto, aggiornando le proiezioni con i dati noti al 31 maggio 2016 con effetto al 1. giugno 2016, indica che la differenza tra la rendita di vecchiaia prevista in applicazione della norma transitoria (fr. 81'442) e la rendita ordinaria della Fondazione proiettata nell’ipotesi di un pensionamento ordinario a 65 anni (fr. 80'989,) era di fr. 453 all’anno (fr. 81'442 - fr. 80'989),

Ciò comporta un valore di finanziamento (definito nello stesso documento come “la somma risultante dal rapporto tra la differenza di rendita e il saggio di conversione sovraobbligatorio attualmente in vigore corrispondente all’età considerata.”) di fr. 8'089 (l’aliquota di conversione per la parte sovraobbligatoria nel 2016 era del 5,6% arrotondato, come indicato dal documento “Rentenumwandlungssätze 2016/2017 der CV 1”, reperibile all’indirizzo __________ cfr. doc. 5).

Il 16 dicembre 2016 AT 1 ha inviato un messaggio di posta elettronica a __________ Settore dell’Ufficio del personale della Città di TERZ 1 (con copia per conoscenza al Segretario comunale __________ e __________ dell’__________) nel quale ha formulato alcune domande, in particolare chiedendo:

" […]

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, mi risulta che i diritti acquisiti in materia di rendita di vecchiaia presso IPCT devono essere garantiti anche presso CV 1; quindi anche il paragone della rendita pensionistica per regolare pensionamento a 65 anni deve essere (ovviamente a parità di data di riferimento: non è il caso nel documento CV 1 sottopostomi) almeno identica a quella maturata presso IPCT.

Rimango in attesa delle risposte alle domande di cui sopra e per il momento rimane pendente la sottoscrizione da parte mia della copia del documento di CV 1. […]” (Doc. G)

__________ ha così risposto con un messaggio di posta elettronica sempre il 16 dicembre 2016:

" […] per rispondere alle tue domande, riprendo il principio di "diritto acquisito" alla rendita di IPCT, adottato dal Consiglio comunale anche per la rendita CV 1.

L'attuale normativa IPCT prevede che, al momento del pensionamento, il beneficiario della norma transitoria percepirà la rendita maggiore tra le due (transitoria o ordinaria).

Dal 1.1.2017 non conosceremo più quale sarà la rendita ordinaria proiettata (quindi virtuale) di IPCT. Nei prossimi anni, come confermato dallo stesso IPCT, a seguito dell'abbassamento dei tassi di remunerazione degli averi di vecchiaia e del repentino abbassamento dei tassi di conversione - anche in vista del progetto

Previdenza 2020, ma soprattutto a causa dei bassi rendimenti dei mercati finanziari e dell'aumento della speranza di vita - le rendite ordinarie IPCT scenderanno. Quindi con l'adeguamento dei tassi, già nel 2017 e nel 2018, le rendite ordinarie IPCT che figurano sul tuo certificato saranno inferiori, e non di poco. Come scenderanno sicuramente le rendite di tutti gli istituti di previdenza svizzeri.

I beneficiari della norma transitoria, invece, hanno la garanzia che l'importo della rendita transitoria indicato nello specchietto che hai ricevuto, sarà garantita e finanziata dal datore di lavoro, se questa sarà superiore alla rendita di CV 1.

Non vi è quindi diritto acquisito sulla rendita ordinaria (anche perchè fluttuante) bensì solo sulla rendita transitoria. Il Municipio, ha anche deciso di "congelarla" con gli indici e i tassi 2016, quindi non soggetta a fluttuazioni negative negli anni.

Finanziamento dell'operazione ca. CHF 6,5 Mio.

A seguire:

Il certificato emesso da IPCT il 27.06.2016 indica gli importi calcolati al 1.6.2016, quindi è corretto. Abbiamo avuto conferma da IPCT che ogni volta che viene elaborato un certificato, i dati ripresi sono quelli pertinenti al 1° giorno del mese in cui viene stampato. Ecco perchè sono usuali CV 1 e IPCT.

Spero di avere fugato eventuali dubbi e perplessità.” (Doc. G)

Con scritto del 14 agosto 2023 AT 1 ha chiesto al Municipio di TERZ 1, tra l’altro, il motivo per cui nonostante benefici della norma transitoria che gli garantiva il diritto ad una rendita di fr. 81'442 annui in caso di pensionamento a 65 anni, i certificati assicurativi ricevuti dalla Fondazione nel corso degli anni attestavano una continua riduzione della rendita di vecchiaia proiettata, stimata in fr. 62'346 al 1. giugno 2024 (data del pensionamento ordinario). L’assicurato ha dunque domandato che gli venisse riconosciuta la pensione di fr. 81'442 annui dal 1. giugno 2024, subordinatamente il versamento in capitale una tantum al momento del pensionamento della differenza tra la rendita proiettata dalla Fondazione e quella secondo la norma transitoria, capitale che ha stimato in fr. 434'000 (cfr. Doc. BB).

Nel suo scritto AT 1 ha sottolineato quanto segue:

" […] Una mia corrispondenza su questo tema già scambiata con CV 1 tra il giugno ed il settembre 2019 (con copie già allora estese al Municipio/Ufficio del personale) da parte dell’Istituto di previdenza è apparsa esserci una totale misconoscenza delle garanzie espresse nel MM 95/2016 per quanto concerne i collaboratori appartenenti alla categoria della norma transitoria dei 50enni IPCT, pretendendo di applicare, per il ricalcolo annuale della rendita, la scaletta del valore di finanziamento della tabella Allegato 4 che non ho mai sottoscritto.

In ultima analisi CV 1 mi chiedeva di rivolgermi al mio datore di lavoro, cosa che sto facendo ora in questa sede.” […] (Doc. BB)

Il 22 marzo 2024 il Municipio di TERZ 1 ha così risposto all’assicurato:

" […]in riferimento alla sua del 14 agosto 2023, siamo a comunicarle che purtroppo i vari approfondimenti esperiti e le discussioni intavolate negli scorsi mesi con CV 1 assicurazioni non hanno permesso di giungere ad una soluzione condivisa e nel senso delle richieste da lei avanzate.

Ciò considerato, e ritenuto il suo prossimo pensionamento siamo costretti ad invitarla di valutare quali passi intraprendere per ottenere soddisfazione delle note pretese inerenti la rendita del secondo pilatro.” (Doc. FF)

2.6. Quadro previdenziale della Fondazione

Occorre ora analizzare il quadro previdenziale in vigore al momento determinante (cioè quello del pensionamento ordinario) al fine di stabilire le prestazioni previste dalla Fondazione a favore di AT 1.

In tal senso, risultano rilevanti i seguenti documenti:

contratto d’affiliazione nr. 318697 del 5 luglio 2016 tra le __________ e la Fondazione con effetto dal 1. gennaio 2017 (V/1 e X+1);

regolamento di previdenza del personale valido dal 1. gennaio 2021 per la categoria di persone “Dipendenti con inizio dell’assicurazione presso il datore di lavoro […] a partire dal 01.01.1995 al beneficio della norma transitoria IPCT” (V/2);

convenzione tra Comune di TERZ 1 e CV 1 del 17 gennaio 2017 concernente, tra l’altro, il finanziamento delle prestazioni transitorie acquisite per i dipendenti al beneficio delle norme transitorie IPCT (V/3);

verbale del 14 febbraio 2017 della Commissione di Previdenza con approvazione della “Aggiunta n°1” al regolamento di previdenza del personale delle __________ (V/4);

disposizioni generali del regolamento di previdenza della fondazione, edizione 2024, in vigore dal 1. gennaio 2024 (sub V/2);

scritto del 20 gennaio 2016 della Fondazione all’assicurato (Doc. A2).

2.6.1. Contratto d’affiliazione

Il contratto d’affiliazione si compone del contratto d’affiliazione stricto sensu, dell’offerta n° __________, versione n°1 e dell’ordinazione del piano di previdenza del 10 giugno 2016.

Per quanto concerne l’offerta n° __________, prodotta nelle more della presente procedura (cfr. supra consid. 1.7.), essa non contiene indicazioni relative ai beneficiari della norma transitoria, trattandosi peraltro di un’offerta generica che includeva “Tutte le persone assicurate” (cfr. X 1, pag. 2).

Il contratto di affiliazione (sottoscritto dal Municipio di TERZ 1 il 15 giugno 2016 e dalla Fondazione di previdenza il 5 luglio 2016), prevede in particolare che:

" […]

C. Piano di previdenza

  1. Categorie di persone

La previdenza è conclusa per la/le categoria/e di persone seguente:

Dipendenti con inizio successivo al 01.01.1995 – Dipendenti con inizio successivo al 01.01.1995 e norma transitoria IPCT

Dipendenti con inizio precedente il 31.12.1994 – Dipendenti con inizio precedente il 31.12.1994 e norma transitoria IPCT

  1. Prestazioni di previdenza e finanziamento

La conclusione/modificazione risulta conforme

T all’offerta n° __________, versione n°1, data dell’offerta 11.12.2014

T all’ordinazione del piano di previdenza del 10.06.2016 (cpv. C)

[…]

D. Osservazioni

Sono riservati adeguamenti futuri del contratto d’affiliazione e dei regolamenti a motivo di modifiche legislative.

Il Regolamento di previdenza include le disposizioni particolari inerenti le persone al beneficio della norma transitoria IPCT, come pure quelle in merito alla rendita transitoria AVS (rendita ponte) valida per tutti le persone assicurate. Le condizioni applicate sono quelle dell’offerta 480547 versione 1 dell’11 dicembre 2014. Per il calcolo dei premi e dei contributi, fa stato il presente piano delle prestazioni e di finanziamento.” (cfr. Doc. 1)

Anche il documento “Ordinazione del piano di previdenza” del 10 giugno 2016 e allegato al contratto, rinvia al regolamento di previdenza per le disposizioni particolari concernenti le persone al beneficio della norma transitoria IPCT (cfr. punto C3), creando le seguenti distinzioni tra la collettività degli assicurati:

" […]

D. Persone assicurate

  1. Categorie di persone

o Il presente piano di previdenza è valido per tutti i dipendenti

T Il presente piano di previdenza è valido per la categoria designata

qui

Dipendenti con inizio a decorrere dal 01.01.1995 al beneficio della norma transitoria IPCT

Per ogni categoria supplementare deve essere compilato il relativo foglio d’accompagnamento all’ordinazione del piano di previdenza Designazione delle altre categorie.

Dipendenti con inizio dell’assicurazione a decorrere dal 01.01.1995

Dipendenti con inizio dell’assicurazione precedente il 31.12.1994

Dipendenti con inizio precedente il 31.12.1994 al beneficio della norma transitoria IPCT”

Le disposizioni generali del Contratto di affiliazione (Doc. 1 pag. 1-14) prevedono, tra l’altro, quanto segue (sottolineature del redattore):

" […]

2 Basi

2.1

I diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono determinati dal presente contratto di affiliazione, dal regolamento dei costi, dall’atto di fondazione, dal regolamento elettorale e dal regolamento d’organizzazione. L’impresa affiliata riconosce le basi giuridiche attuali nonché eventuali modifiche successive delle stesse.

[…]

2.4

I rapporti tra la Fondazione e i beneficiari (dipendenti dell’impresa affiliata rispettivamente i loro superstiti) sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di previdenza del personale. La Fondazione è tenuta a realizzare la previdenza secondo il regolamento e in particolare a erogare le prestazioni regolamentari.”

In sintesi, il contratto d’affiliazione prevede quattro categorie di assicurati: i dipendenti assicurati prima del 31 dicembre 1994, i dipendenti assicurati prima del 31 dicembre 1994 e al beneficio della norma transitoria IPCT, i dipendenti assicurati dal 1. gennaio 1995 ed i dipendenti assicurati dal 1. gennaio 1995 beneficiari della norma transitoria IPCT. Per quanto attiene ai rapporti tra la Fondazione e gli assicurati, il contratto rinvia esplicitamente al regolamento di previdenza del personale.

Nel caso in disamina, l’attore è un dipendente assicurato per la previdenza professionale successivamente al 1. gennaio 1995 (cfr. supra consid. 1.1.) ed è (o, per meglio dire, sarebbe stato se il datore di lavoro fosse rimasto affiliato all’IPCT) altresì al beneficio della norma transitoria (cfr. supra consid. 1.2. e 2.4. in fine), ragione per cui egli ricade nella categoria “Dipendenti con inizio a decorrere dal 01.01.1995 al beneficio della norma transitoria IPCT”.

2.6.2. Regolamento di previdenza

Le disposizioni del Regolamento di previdenza del personale (doc. 2), in vigore al momento del pensionamento dell’attore e pertanto in concreto applicabili (cfr. supra consid. 2.4. in initio), prevedono per la “Categoria di persone: Dipendenti con inizio dell’assicurazione presso il datore di lavoro a partire dal 01.01.1995 al beneficio della norma transitoria IPCT” quanto segue (sottolineature del redattore):

" Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale

Le seguenti prestazioni sono finanziate dal datore di lavoro e addebitate direttamente in conto corrente Incasso dei premi. Queste prestazioni sono garantite dalla […] Fondazione […] esclusivamente a condizione che il finanziamento sia assicurato.

[…]

Art. 2 Prestazione transitoria acquisita in caso di pensionamento anticipato e ordinario

Tutti i collaboratori che al 31 dicembre 2012 avevano compiuto o superato il 50esimo anno d’età e che erano alle dipendenze del Comune di TERZ 1 o degli enti facenti capo ad esso (__________) e che siano da esso stati assicurati presso l’Istituto di Previdenza del Cantone Ticino senza interruzione fino al 31 dicembre 2016, hanno diritto a una prestazione transitoria acquisita sia in caso di pensionamento anticipato completo o parziale che di pensionamento definitivo all’età ordinaria AVS.

Alle persone assicurate che il 31 dicembre 2012 avevano compiuto o superato il 50esimo anno d’età, in caso di pensionamento anticipato completo o parziale tra 58 e 64 anni per le donne rispettivamente 65 anni per gli uomini, sono garantiti dei versamenti unici supplementari calcolati in base al salario assicurato 2016, alle prestazioni conosciute fornite dall’IPCT con valore al 1° giugno 2016, secondo il certificato d’assicurazione del 27 giugno 2016, rispettivamente alle prestazioni risultanti dal calcolo della CV 1 sulla base dei piani delle prestazioni contrattuali con valore al 1° giugno 2016.

Il versamento unico corrisponde al valore di finanziamento della differenza tra la rendita transitoria acquisita (in base agli stessi dati del certificato IPCT del 27 giugno 2016) e la rendita ordinaria CV 1 calcolata per il 1° giugno 2016. Questi valori sono stati calcolati per ogni persona avente diritto e per ogni anno intero dal 58° al 65° anno d’età.

Il valore di finanziamento della differenza di rendita è calcolato sulla base della tariffa CV 1 e delle aliquote di conversione sovra obbligatorie in vigore per il 2016.

Per analogia, in caso di pensionamento completo o parziale tra due anni interi, il valore del versamento unico sarà calcolato per interpolazione.

Al momento del pensionamento anticipato completo o parziale la somma stabilita, calcolata secondo le norme su enunciate, sarà aggiunta all’avere di vecchiaia sovra obbligatorio disponibile per incrementare la rendita di vecchiaia versata.

In caso di pensionamento anticipato parziale, per il quale vigono le medesime norme d’applicazione specificate per la rendita ponte AVS, e della conseguente riduzione del grado d’occupazione, il calore di finanziamento della differenza di rendita corrispondente all’età al momento del prepensionamento sarà ridotto in modo proporzionale alla riduzione del grado d’occupazione. Nel caso di un pensionamento anticipato completo, il valore di finanziamento della differenza di rendita, corrispondente all’età al momento del prepensionamento, sarà ridotto in proporzione al grado d’occupazione precedente il pensionamento completo definitivo se inferiore a quello considerato per il calcolo al 1° giugno 2016. Per contro, a prescindere da un eventuale aumento successivo del grado d’occupazione, i valori di finanziamento ammontano al massimo ai valori calcolati al 1° giugno 2016 […].

La Commissione di previdenza può modificare o abolire le Disposizioni Particolari a decorrere dal giorno determinante (1° gennaio) successivo. […]”. (Doc. 2 pag. 8-9)

2.6.3. Convenzione del 17 gennaio 2017

La Convenzione sottoscritta il 17 gennaio 2017 dal Municipio di TERZ 1 e dalla Fondazione ha il seguente tenore (cfr. doc. 3, sottolineature del redattore):

" Convenzione tra il Comune di TERZ 1 e CV 1

concernente il finanziamento delle prestazioni transitorie acquisite in caso di pensionamento anticipato e ordinario per le persone assicurate nei seguenti contratti:

[…]

Contratto di previdenza del personale n° 318'697.10 – __________

[…]

Categoria 4: Dipendenti, al beneficio delle norme transitorie IPCT, con inizio d’assicurazione dal 1.1.1995

[…] Il Municipio del Comune di TERZ 1, in veste di stipulante della presente convenzione rispettivamente stipulante dei contratti d’affiliazione e garante del pagamento dei contributi e dei premi d’assicurazione per i contratti summenzionati, conferma il proprio accordo con i contenuti e le norme d’applicazione definite nelle Disposizioni particolari del Regolamento di previdenza del personale [ossia le Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale, cfr. supra consid. 2.6.2., n.d.r.] per i contratti citati a margine, approvate dalle varie commissioni amministrative in data novembre/dicembre 2016.

In particolare il Municipio del Comune di TERZ 1 conferma che l’addebito delle prestazioni transitorie acquisite in caso di pensionamento anticipato e ordinario in base al regolamento suindicato di tutti i contratti menzionati è interamente a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il Comune di TERZ 1 s’impegna al versamento di questi importi che addebiterà ai singoli datori di lavoro. Il valore di finanziamento di queste prestazioni sarà addebitato sul conto denominato “fondi vincolati” oppure, in mancanza di fondi sufficienti, addebitato direttamente sul conto corrente incasso dei premi del contratto n° 3180696.10 Comune di TERZ 1.

Il Comune di TERZ 1, allo scopo di finanziare queste prestazioni, provvederà durante i primi tre anni (2017-2019) al versamento di fondi pari a CHF 500'000.00 annui. Questi fondi saranno vincolati esclusivamente al finanziamento delle prestazioni transitorie garantite in base ai calcoli eseguiti in data 10.11.2016 elencati nella tabella denominata “Norma transitoria” allegata.

Questi fondi vincolati saranno gestiti separatamente dai contributi di vecchiaia e dai premi assicurativi correnti e non potranno essere utilizzati a copertura di eventuali altri scoperti di premi. Alla scadenza dei primi tre anni CV 1 analizzerà lo stato del conto di questi fondi vincolati e la frequenza di casi che ne hanno usufruito tra il 2017 fino al 2019 e determinerà l’importo da versare necessario per i trienni successivi, dal 2020 al 2022. Quest’operazione proseguirà a scadenza triennale.

Quando l’ultima persona assicurata, tra quelle assicurate nelle due categorie 3 e 4 dei contratti d’affiliazione suindicati, sarà uscita dalla cerchia degli assicurati attivi, in seguito alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro precedente l’età termine ordinaria rispettivamente al pensionamento definitivo anticipato o ordinario, un eventuale saldo residuo in conto “fondi vincolati” sarà trasferito a favore del conto corrente incasso dei premi del contratto n° 318'696.10 Comune di TERZ 1.

Questa convenzione è parte integrante dei contratti d’affiliazione suindicati.”

A questa Convenzione è stata allegata una tabella denominata ““Norma Transitoria” Valori di finanziamento delle differenze di rendita in caso di pensionamento tra i 58 e 65/64 anni (U/D) – dati cert. individ. IPCT del 27.06.2016 e valori di calcolo CV 1 al 01.06.2016” che, nell’ipotesi di un pensionamento completo in età ordinaria, presenta per l’attore la seguente proiezione (sottolineature del redattore):

PEN_ATT_8

NOR_TRA_8

PEN_......._8

DIFF_PEN_8

BWS_DIFF_8

LP_RIPCT

LP_RIPCT e ART 17

LP_ART17

AV_LPP

82'379.00

81'442.00

80'989.00

453.00

8'089.00

892'418.15

892'418.15

889'667.40

235'079.20

Dalla Convenzione appena riprodotta si evince dunque che il Comune ha approvato quanto previsto dall’art. 2 delle Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale, ed ha assicurato il finanziamento del versamento unico da computare all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio al momento del pensionamento, riprendendo i parametri fissi ed invariabili per calcolarlo (cfr. supra consid. 2.6.2.).

La tabella sovraesposta illustra, tra l’altro, la differenza (fr. 453 annui) tra la rendita (teorica) della Fondazione a giugno 2016 (annui fr. 80'989; che non va confusa con la rendita di vecchiaia effettiva di fr. 61'278 comunicata dalla Fondazione all’attore con scritto del 21 febbraio 2024, cfr. infra consid. 2.8.) e la rendita determinata dalla norma, transitoria (annui fr. 81'442), per un valore di finanziamento (cfr. supra consid. 2.5.2.) di fr. 8'089.

2.6.4. Verbale del 14 febbraio 2017 della Commissione di Previdenza

Il verbale citato (doc. 4) documenta come la Commissione di previdenza, ossia la commissione composta dai rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti avente compito, tra l’altro, di approvare il regolamento di previdenza del personale preparato dalla Fondazione (cfr. Art. 1 del Regolamento d’organizzazione, sub V/1), ha approvato all’unanimità una “Aggiunta al regolamento di previdenza del personale, __________ […]”, indicando come il documento fosse già stato approvato dalla Commissione di previdenza della Città di TERZ 1. L’aggiunta consisteva negli artt. 1 (Rendita ponte AVS o supplemento sostitutivo AVS) e 2 (Prestazione transitoria acquisita in caso di pensionamento anticipato e ordinario, cfr. supra consid. 2.6.2.) delle Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale.

Nel verbale figura in particolare la seguente indicazione:

" […] Come spiegato dal Sig. __________, per poter garantire gli stessi diritti acquisiti dei collaboratori con il precedente contratto di IPCT, CV 1 ha previsto un allegato al regolamento di previdenza, non potendo per legge prevederne il contenuto all’interno del regolamento stesso. […]”

2.6.5. Scritti del 20 gennaio e novembre 2016

Come visto, con scritto del 20 gennaio 2016 la Fondazione aveva comunicato a tutti gli interessati, tra cui AT 1 (cfr. supra consid. 2.5.2.) i parametri che sarebbero stati utilizzati per calcolare il versamento unico da computare all’avere di vecchiaia sovra obbligatorio al momento del pensionamento (doc. A2). Questo importo è stato successivamente determinato in fr. 8'089 (scritto della Fondazione del novembre 2016 con specchietto doc. 5 e doc. F1; cfr. supra consid. 2.5.2.).

Il 30 novembre 2016 il Municipio di TERZ 1 ha comunicato all’assicurato che “in qualità di beneficiario/a di una prestazione transitoria, abbiamo il piacere di trasmetterle i documenti elaborati dal nuovo istituto di previdenza, che le offrono la panoramica delle prestazioni, e la quota di finanziamento assunta dal datore di lavoro.” (scritto del Municipio di TERZ 1 del 30 novembre 2016, V/5, sottolineatura del redattore).

In sostanza, oltre ad avallare l’art. 2 delle Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale, il Comune ha garantito il finanziamento della prestazione.

2.7. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA constata dell’approfondito esame della documentazione appena esposta che, secondo gli accordi intercorsi tra il Comune di TERZ 1 e la Fondazione la prestazione transitoria versata agli assicurati che avevano più di 50 anni al 1° gennaio 2013 è consistito in un versamento supplementare unico (nel caso dell’assicurato di complessivi fr. 8'089) determinato dai parametri di calcolo fissati a giugno 2016. Esso va aggiunto all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio al momento del pensionamento (cfr. in particolare le Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale al consid. 2.6.2 e risposta di causa punto 2, doc. V punto 2):

" (…) Dalla tabella aggiunta a questa lettera, la convenuta ha informato l'attore sui valori risultati dal calcolo precitato. Si tratta di una somma calcolata a far stato al 01.06.2016 per ogni anno di pensionamento possibile tra l'età di 58 anni e 65 anni.

Questi valori di finanziamento sono definitivi e non vengono modificati.

Per l'attore i valori di finanziamento sono stati fissati a:

Età: Valore di finanziamento in CHF:

58 396'646.00

59 426'193.00

60 455'348.00

61 368'194.00

62 279'882.00

63 190'378.00

64 99'863.00

65 8'089.00 (…)”

In tale contesto, la rendita di vecchiaia determinata secondo la norma transitoria assurge ad uno dei parametri statici (limite superiore) usati per calcolare l’ammontare nominale del versamento unico (per il calcolo cfr. supra consid. 2.5.2. e infra consid. 2.8.).

Ed è limitatamente a questo versamento unico che la Fondazione conferisce una prestazione supplementare all’attore quale beneficiario della norma transitoria del precedente istituto di previdenza.

Si sottolinea nuovamente che la Fondazione non ha garantito alcun automatismo che tenga conto dell’evoluzione della rendita di vecchiaia ordinaria (in casu fr. 74'687 per il 2017, fr. 72'170 per il 2018, fr. 70'918 per il 2019, fr. 62'943 per il 2020, fr. 61'890 per il 2021, fr. 61'941 per il 2022, fr 61'990 per il 2023 e fr. 61'278 per il 2024; cfr. supra consid. 2.5.2. e i certificati di previdenza sub V/6) per modulare (nel senso di un aumento o riduzione) l’ammontare del versamento unico.

Ciò significa che, come in concreto avvenuto, alla riduzione (anche marcata) della rendita di vecchiaia ordinaria della Fondazione dopo il 2016 non vi è un aumento automatico del valore di finanziamento della differenza tra le due rendite (determinato per l’appunto in fr. 8'089), in quanto il valore di finanziamento è (rimasto) un importo fisso, come fissi sono gli altri parametri che lo determinano (tra cui la rendita teorica della Fondazione per il 2016 di fr. 80'989 che configura il limite inferiore per determinare l’importo del versamento unico, cfr. supra consid. 2.5.2.), tutti riferiti alla situazione “fotografata” a giugno 2016 (cfr. I/A2 e F1).

Detto altrimenti, l’importo del versamento unico (fr. 8'089) è stato determinato fondandosi sui parametri fissi – “fotografati” – a cui l’art. 2 delle Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale rimanda, ragione per cui a meno di modifiche del disposto in parola, l’importo da versare una tantum al momento del pensionamento ordinario, è definitivo. A quest’ultimo proposito, va sottolineata la facoltà riservata alla Commissione paritetica di previdenza (cfr. infra consid. 2.6.4.) di modificare (o anche abolire) l’art. 2 delle Disposizioni supplementari, facoltà che, alla luce degli atti all’inserto, non è mai stata esercitata.

La Fondazione si è limitata a prevedere per l’assicurato un versamento unico di complessivi fr. 8'089 da computare all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio al momento del pensionamento e poter così determinare la rendita di vecchiaia, a condizione, che il datore di lavoro garantisse il finanziamento di tale ammontare. Condizione, quest’ultima, in concreto realizzatasi, il datore di lavoro (e la commissione di previdenza) avendo approvato l’art. 2 delle Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale e garantito il finanziamento di fr. 8’089 (cfr. supra consid. 2.6.3. e 2.6.4.).

Giova nuovamente sottolineare che la Fondazione non si è mai vincolata nel senso di corrispondere la differenza (aumentata marcatamente negli anni) tra la rendita di vecchiaia ordinaria e quella determinata dalla norma transitoria, ma ha usato quest’ultima solo per conferire all’assicurato il diritto ad un versamento unico (quale prestazione supplementare) e quale parametro fisso (limite superiore) per determinare l’importo del versamento (cfr. supra consid. 2.6.2.).

In conclusione, secondo questo Tribunale, non vi è quindi alcun disposto legale o regolamentare che obblighi la Fondazione a versare all’attore quanto richiesto con il petitum.

La questione di sapere se e in che misura il datore di lavoro ha garantito all’assicurato ulteriori importi oltre al finanziamento del “versamento unico” (cfr. Convenzione tra il Comune di TERZ 1 e CONV 1 del 1° dicembre 2016, con riferimento ai dipendenti al beneficio delle norme transitorie IPCT: “In particolare il Municipio del Comune di TERZ 1 conferma che l’addebito delle prestazioni transitorie acquisite in caso di pensionamento anticipato e ordinario in base al regolamento suindicato di tutti i contratti menzionati è interamente a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il Comune di TERZ 1 si impegna al versamento di questi importi che addebiterà ai singoli datori di lavoro”; Doc. 3), alla luce di quanto figura nel Messaggio N. 95/2016 riprodotto al consid. 2.5.1: “Questa decisione ha lo scopo di non penalizzare questa fascia di assicurati con il passaggio al primato dei contributi. … Presupponendo un’età media di pensionamento di 60 anni, il capitale necessario a finanziare il mantenimento delle prestazioni secondo il vecchio piano assicurativo è stimato in CHF 7.9 Mio, di cui quasi CHF 5.5 Mio per i soli collaboratori dell’Amministrazione comunale” (vedi pure il punto 6 della Risoluzione municipale: "Al Municipio è inoltre concesso un credito di CHF 6'520'000.-- per garantire le rendite di pensionamento al grado dell'IPCT (norma transitoria valida per gli over 50 il 1. gennaio 2013)" e il punto 9 della Risoluzione del Consiglio comunale di TERZ 1 del 21 marzo 2026 “ha concesso un credito di fr. 6'520'000 per garantire le rendite di pensionamento al grado dell’IPCT (norma transitoria valida per gli over 50 il 1° gennaio 2013)” oltre alle argomentazioni dell’assicurato nello scritto del 22 luglio 2019 alla Fondazione, riprodotte al consid. 2.8.), esula dalla presente vertenza.

Dalla risposta del 22 marzo 2024 ad una lettera dell’assicurato del 14 agosto 2023 emerge che “purtroppo i vari approfondimenti esperiti e le discussioni intavolate negli scorsi mesi con CONV 1 assicurazioni non hanno permesso di giungere a una soluzione condivisa e nel senso delle richieste da lei avanzate” (cfr. consid. 2.5.2. in fine).

2.8. Diritti acquisiti: garanzie individuali vincolanti

Occorre verificare se, come sostiene più o meno esplicitamente l’attore (petizione, p.ti 4.-9. e 17.) e per quanto è dato di capire, la rendita di vecchiaia calcolata secondo la norma transitoria e di cui chiede il versamento da parte della Fondazione, fosse divenuta un diritto acquisito a seguito di garanzie individuali vincolanti fornitegli.

Nell’ambito delle assicurazioni sociali, per diritto acquisito si intende una pretesa che, di principio, perdura a prescindere dall’evoluzione legislativa e/o regolamentare. Pretese di natura pecuniaria divengono diritti acquisiti solo in casi eccezionali, e meglio se la legge medesima regola i rapporti una volta per tutte sottraendoli all’evoluzione legislativa oppure se vengono fornite dall’istituto di previdenza delle garanzie individuali vincolanti (STCA 34.2023.18 del 12 agosto 2024 consid. 2.5.2. con rinvii giurisprudenziali).

In una sentenza pubblicata in DTF 117 V 229 l’allora TFA ha ricordato i principi applicabili alla tutela delle pretese pensionistiche dei funzionari in caso di modificazione dell’ordinamento legale ed ha stabilito che (consid. 5.b):

" […] Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, le pretese pecuniarie dei funzionari non divengono diritti acquisiti. Il rapporto di servizio, in quanto di diritto pubblico, è disciplinato dalla relativa legislazione e segue, per quel che concerne i suoi aspetti patrimoniali, l'evoluzione della legislazione medesima. Le pretese di salario e quelle pensionistiche possono configurare diritti acquisiti solo nella misura in cui la legge definisca i rapporti una volta per tutte e li sottragga agli effetti dell'evoluzione della legge stessa, oppure quando siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto d'impiego (DTF 107 Ia 194 consid. 3a, 106 Ia 166 consid. 1a, DTF 101 Ia 445 consid. 2a; cfr. pure DTF 112 V 395 consid. 3d e sentenza del Tribunale federale 30 settembre 1988 in re W., pubblicata in SZS 1989 pag. 313).

Nella fattispecie queste due ultime ipotesi non si sono verificate, se non nella misura in cui l'art. 61 della legge cantonale al cpv. 2 vieta la modificazione delle prestazioni in precedenza erogate. Infatti, in nessun testo della legge è ravvisabile una disposizione che stabilisca l'immutabilità delle pretese dell'interessato, né il ricorrente ha tentato di dimostrare che al momento dell'assunzione gli fosse stata attribuita individualmente l'assicurazione che il suo diritto a pensione sarebbe maturato in ogni modo al compimento del 40o anno di servizio e men che meno che questa circostanza fosse stata il seguito di una particolare pattuizione.

Poiché i diritti vantati dal ricorrente non rientrano nel novero di quelli acquisiti, non si pone il problema se, ai sensi della giurisprudenza, la loro modificazione sia possibile solo per atto legislativo, di interesse pubblico e dietro pieno risarcimento (DTF 113 Ia 362 consid. 6b, DTF 106 Ia 168), ciò a prescindere dal fatto, per quel che concerne il risarcimento, che la richiesta sarebbe comunque stata irricevibile perché in tutti i modi sulla stessa la Cassa non si è pronunciata, né a titolo preventivo né in corso di vertenza.

c) Il Tribunale federale ha comunque soggiunto nella medesima suddetta giurisprudenza che in quanto le pretese pecuniarie dei funzionari non configurano dei diritti acquisiti, esse vanno tutelate qualora il legislatore, modificando l'ordinamento, le leda in modo arbitrario o in violazione del principio della parità di trattamento. Dall'art. 4 Cost. si deduce direttamente essere escluso che simili diritti siano arbitrariamente modificati, successivamente annullati o limitati nella loro sostanza e che senza particolare giustificazione si intervenga unilateralmente nei confronti di singoli beneficiari o di gruppi determinati (DTF 106 Ia 169 consid. 1c, 101 Ia 446 consid. 2a e sentenze ivi citate).

In queste ipotesi resta da esaminare se nella revisione legislativa del 1963 (quella mediante la quale vennero reintrodotti i criteri cumulativi, irrilevante essendo ai fini del giudizio la modifica del 1976 che ha abbreviato i termini di durata dell'impiego) sia ravvisabile arbitrio o violazione del principio della parità di trattamento, con conseguenza di particolari oneri per singoli titolari di diritti o gruppi degli stessi.

Ora, nel 1963 venne introdotto il principio del pensionamento anticipato, per tutti i dipendenti dello Stato, irrilevante se docenti o altri funzionari, sostituendo al criterio alternativo, 65 anni d'età oppure 40 anni di servizio, quello cumulativo dei 60 anni di età e dei 40 anni di servizio (art. 40 della legge 9 luglio 1963). La modificazione ha, da un lato, sfavorito i dipendenti che prima del 60o anno avessero compiuto 40 anni di servizio, ma, dall'altro, ha favorito quelli che avessero prestato 40 anni di servizio tra il 60o e il 65o anno d'età. Dagli atti legislativi risulta che il testo dell'art. 40 cpv. 2 era da interpretare con riferimento all'art. 30 concernente i supplementi fissi. Lo Stato, con la nuova regolamentazione, avrebbe assunto l'onere di versare pensione e supplemento fisso a chi si fosse ritirato prima del 65o anno. In sostanza, lo Stato avrebbe preso a carico il pagamento delle pensioni e dei supplementi fissi sino al momento in cui il beneficiario avesse maturato diritto alla rendita AVS (cfr. Messaggio 18 dicembre 1962 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti, Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1963, pag. 248). Solo dopo quel momento sarebbe iniziato l'obbligo della Cassa. Con ciò sarebbe stato alleggerito l'onere della Cassa medesima e nel contempo aumentato quello dello Stato, in misura comunque relativa ritenuto che non avrebbe dovuto pagare l'interesse sul capitale della Cassa ricevuto a titolo di mutuo. Prestazioni in precedenza a carico in parte della Cassa e in parte dello Stato sarebbero state assunte tutte da quest'ultimo. In tale ambito la Commissione della gestione propose che il diritto al supplemento fisso previsto dal 1o gennaio, rispettivamente dal 1o luglio, dopo il pensionamento, valesse per i docenti dal 1o settembre (cfr. Rapporto 27 giugno 1963 della Commissione della gestione sul messaggio del Consiglio di Stato 18 dicembre 1962, op.cit., pag. 285 segg.). Questa proposta è stata fatta propria dal legislatore.

La modificazione pertanto trovava fondamento in considerazioni di natura finanziaria, determinate dall'esigenza di stabilire l'equilibrio tra le nuove prestazioni che lo Stato sarebbe stato chiamato a fornire e gli eventuali vantaggi che gli sarebbero derivati. Il fatto poi che una modificazione sia stata introdotta con specifico riferimento ai docenti comprova che nessuno avesse inteso escludere detta categoria dall'applicazione di una disposizione di carattere generale.

In sostanza le modificazioni legislative introdotte nel 1963, nella misura in cui assise su considerazioni di natura finanziaria, hanno da un lato limitato certi diritti per estenderne altri, in un confronto di interessi che certo non può essere censurato di arbitrario, né di violatore del principio di parità di trattamento. (DTF 117 V 234-237)”

La dottrina evidenzia che è più facile per le prestazioni già in corso divenire diritti acquisiti piuttosto che per le rendite in aspettativa (Aebi-Müller, Die Drei Säulen der Vorsorge und ihr Verhältnis zum Güter- und Erbrecht des ZGB, in: successio – Zeitschrift für Erbrecht 2009, p. 19; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2020, n. 1244; Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, in: SZS 1999, pag. 298 e seg.; Konrad/Lauener, BSK BVG, n. 72 ad art. 50 LPP; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1902).

Nel caso che ci occupa, a seguito del passaggio dall’IPCT alla Fondazione (cfr. supra consid. 1.2.), la norma transitoria non è più applicabile, ragione per cui la convenuta non è vincolata ad essa (cfr. supra consid. 2.6.5. in fine). Inoltre, i disposti regolamentari in concreto applicabili non confortano la tesi dell’attore, come poc’anzi accertato (cfr. supra consid. 2.6.2.). Occorre dunque verificare se e in che misura la Fondazione abbia fornito all’attore delle garanzie individuali vincolanti.

Una rendita in aspettativa può divenire un diritto acquisito, tra l’altro, se l’istituto di previdenza professionale fornisce delle garanzie individuali vincolanti in tal senso. Il principio della buona fede comporta che l’istituto di previdenza agisca in modo corretto, coscienzioso e rispettoso, ciò che include anche l’obbligo di consulenza degli assicurati ed il contestuale vincolo dell’istituto alle garanzie così fornite. Una comunicazione può comportare un obbligo per l’istituto che differisce da quanto previsto dal diritto materiale se le seguenti condizioni sono cumulativamente adempiute: la comunicazione è stata fatta in relazione ad una persona specifica o ad una specifica fattispecie, i funzionari hanno agito conformemente alle loro competenze, l’interessato non si è accorto dell’errore nella comunicazione e, basandosi su di essa ha effettuato disposizioni che non possono ora essere revocate senza pregiudizio e dal momento in cui l’informazione è stata fornita non vi sono state modifiche legislative. A titolo esemplificativo, se un istituto di previdenza pubblico indica erroneamente un ammontare troppo alto della prestazione d’uscita e l’assicurato si decide, sulla base di questa informazione e non ravvisando l’errore, di andare anticipatamente in pensione, l’istituto di previdenza deve, conformemente al principio della buona fede, versargli l’ammontare indicato (Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, in: SZS 1999, pag. 299; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1918 con nota a piè di pagina n. 212). Stesso discorso nel caso di notifica di un’informazione di rendita nella quale è definito nominalmente in franchi l’ammontare della prestazione e che può essere intesa in buona fede come la fissazione definitiva dell’ammontare della rendita, ritenuto però che questi presupposti sono raramente adempiuti e non lo sono mai se la comunicazione rinvia al regolamento (Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, n. 7 ad art. 50 LPP).

D’altra parte, un’indicazione su quella che potrebbe essere approssimativamente la rendita (in aspettativa) non è sufficiente per la tutela della buona fede, essendo cumulativamente necessario che:

" 1. […] l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard

des personnes déterminées;

  1. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans le limites de sa compétence;

  2. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu;

  3. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice;

  4. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné.”

(STF 9C_429/2011 del 15 marzo 2012 consid. 5.1. con rinvio alla DTF 131 II 627 consid. 6.1.). Inoltre, la giurisprudenza ha escluso che un diritto acquisito possa insorgere tacitamente (DTF 112 V 387 consid. 3d, DTF 108 V 113 consid. 5).

In tale contesto occorre inoltre rilevare che il certificato assicurativo ha carattere puramente informativo, ragione per cui da esso non si può desumere un diritto vincolante e immutabile ad una prestazione (Konrad/Lauener, op. cit., n. 34 ad art. 50 LPP).

Nella fattispecie in disamina, esaminati con attenzione gli atti all’inserto, questa Corte non ravvisa alcuna garanzia individuale vincolante fornita dalla Fondazione all’attore che vada oltre a quanto accertato al consid. 2.6.5.

Anzi, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e l’assicurato mette in luce come la prima abbia inequivocabilmente e recisamente contestato le tesi di quest’ultimo, illustrando come esse fossero prive di una base legale o regolamentare, rimandando proprio alle disposizioni regolamentari in concreto applicabili (cfr. doc. A2, A4, doc. F1, F3; doc. M = doc. 7; doc. O = doc. 8; doc. Q; doc. S = sub doc. 7 e doc. EE = doc. 10).

In particolare, rispondendo ad una richiesta di informazioni dell’assicurato del 22 giugno 2019 (cfr. doc. N), la Fondazione si è così espressa il 2 luglio 2019:

" […] In merito al certificato individuale d’assicurazione rispettivamente alle prestazioni di vecchiaia regolamentari prevedibili. Lei è assicurato nella categoria di persone così definite: “Dipendenti con inizio dell’assicurazione presso il datore di lavoro a partire dal 01.01.1995 al beneficio della norma transitoria IPCT”. Nelle Disposizioni supplementari al Regolamento di previdenza del personale sono descritti il genere, l’ammontare e le condizioni confacenti il diritto a due tipi di prestazioni, erogate in supplemento alle prestazioni regolamentari di base. A seconda della cerchia di persone assicurate, queste prestazioni supplementari possono differire. Le prestazioni supplementari previste nel Regolamento di previdenza sono:

  1. Rendita ponte AVS (o supplemento sostitutivo AVS

  2. Prestazione transitoria acquisita in caso di pensionamento anticipato e ordinario.

Per la natura stessa di queste prestazioni particolari, che a seconda delle persone assicurate e delle rispettive basi specifiche di calcolo differiscono sia per diritto che per entità, non ci è possibile codificarne i parametri in modo sistematico nel quadro del piano assicurativo di base, valido per tutte le persone assicurate. Queste prestazioni sono finanziate dal datore di lavoro e sono garantite dalla CV 1 esclusivamente a condizione che il loro finanziamento sia assicurato. Per ogni singola persona da assicurare, che rispondeva ai criteri di diritto a queste prestazioni supplementari, in particolar modo per quanto riguarda l’ammontare della Prestazione transitoria acquisita in caso di pensionamento anticipato e/o ordinario, CV 1 […] ha allestito un tabulato individuale riportante il valore di finanziamento della differenza di rendita di vecchiaia tra quella risultante nell’offerta CV 1 e la maggiore delle rendite di vecchiaia prevedibili riportate sul certificato individuale IPCT. Questo calcolo si è basato esclusivamente sui dati noti in quel momento, ossia:

il genere m/f e la data di nascita della persona assicurata

l’avere di vecchiaia disponibile annunciato

il salario assicurato

la scala contributiva di vecchiaia regolamentare

i saggi d’interesse correnti e di proiezione

i tassi di conversione in vigore al momento del calcolo

le rendite di vecchiaia IPCT certificate.

Ogni assicurato è stato informato personalmente (v. l’allegato che ci ha trasmesso il 22.06.2019, concernente il Calcolo del valore di finanziamento della differenza di rendita “Norma transitoria IPCT” a far stato al 01.06.2016). Le basi e le modalità di calcolo della prestazione transitoria acquisita sono descritte nelle relative Disposizioni supplementari all’art. 2 cpv. 1 a 4 e si basano sui valori determinati in via definitiva in sede di offerta. Nei cpv. 5 a 7 sono descritte le modalità di applicazione, a seconda dei casi di pensionamento anticipato parziale o completo. Le prestazioni assicurate di base (rendita di vecchiaia, rendita per invalidi, rendite per il coniuge/partner convivente, rendite per figli) sono specificate nel piano d’assicurazione del contratto d’affiliazione stipulato tra il Comune di TERZ 1 e la CV 1 […] e descritte in dettaglio nel relativo Regolamento di previdenza (parte variabile rispettivamente fissa, v. allegati). Nel Regolamento di previdenza del personale sono inoltre descritti lo scopo e l’ambito d’applicazione, le prestazioni assicurate […], il finanziamento e le disposizioni di ordine organizzativo e di regolamentazione legale.

Il certificato individuale d’assicurazione attesta l’ammontare delle prestazioni assicurate, l’avere di vecchiaia disponibile, i premi e i contributi, calcolati sulla base del piano d’assicurazione contrattuale di base validi a una data determinata, di norma il 01.01 dell’anno d’assicurazione o alla data di effetto di un’eventuale modifica importante […]. Eventuali prestazioni supplementari regolamentari non sono riportate sul certificato individuale d’assicurazione, fermo restando che sono sempre e comunque garantite su base regolamentare e nella misura in cui il finanziamento sia assicurato dal datore di lavoro.” (Doc. O – Doc. V8)

In un ulteriore scritto del 22 luglio 2019 alla Fondazione l’assicurato ha ricordato che:

" […] Del resto il Municipio di TERZ 1, che ha promosso nel 2016 il cambiamento di istituto di previdenza scegliendo CV 1, ha chiaramente e inequivocabilmente comunicato sia in sede

di informazione ai propri dipendenti (cosa, tra le altre, che ha poi condotto alla loro accettazione, tramite votazione a scrutinio segreto, del passaggio ad CV 1) sia in quella più formale del Messaggio Municipale n. 95/2016 poi ratificato dal Legislativo comunale, dove a pagina 12 chiaramente si parla di "garanzia delle rendite IPCT per gli over 50" che il Comune si impegna a finanziare e dove in maniera se possibile ancora più inequivocabile al punto 6. del dispositivo di risoluzione del citato Messaggio Municipale si recita:

" Al Municipio è inoltre concesso un credito di CHF 6'520'000.-- per garantire le rendite di pensionamento al grado dell'IPCT (norma transitoria valida per gli over 50 il 1. Gennaio 2013)"

Ciò conferma la volontà del Legislativo comunale di garantire, anche in regime CV 1, i diritti acquisiti "ex lege" dei piani pensione dei 50-enni.

Su questa questione dei diritti acquisiti "ex lege" si vedano peraltro anche i considerandi della decisione del TCA del 13 dicembre 2018, incarto nr. 34.2018.8 al p.to 2.7.

Pertanto l'importo di CHF 6'520'000.- del dispositivo di risoluzione sopra citato esprimeva quanto a quel momento sarebbe servito iniettare da parte del Comune per garantire la norma transitoria, calcolato secondo i tassi di conversione CV 1 validi alla data.

Naturalmente se CV 1 da quando si è aggiudicata il mandato della previdenza dei dipendenti di TERZ 1 ha instaurato una corsa al ribasso del tasso di conversione (quello della parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia è stato ridotto già nel corso del 2018 rispetto ai 2017 - vedi Tabelle 6 e 7 dell’allegato - senza particolare clamore), ulteriormente peggiorato nella recente comunicazione a tutti gli assicurati del 17 giugno 2019, giocoforza essa mette il Comune nella situazione di dover pesantemente rivedere al rialzo la quota necessaria da iniettare per garantire ai 50enni il piano pensioni della norma transitoria. […]” (Doc. P)

Il 16 settembre 2019, la Fondazione, dopo avere preso atto della perplessità di AT 1, ha precisato che:

" […] L’attuale soluzione previdenziale a favore dei collaboratori del Comune di TERZ 1 e delle aziende facenti capo ad esso (__________, __________) è definita nei contratti d’affiliazione alla CV 1. Le prestazioni previdenziali di diritto derivanti da questi contratti sono descritte, per ogni singola cerchia di assicurati, in modo esauriente nel relativo Regolamento di previdenza.

Voglia inoltrare eventuali ulteriori sue pretese economiche relative al suo rapporto professionale all’esclusiva attenzione del suo datore di lavoro.” (Doc. Q)

Lo stesso attore con scritto del 12 febbraio 2023 alla Fondazione, ammette del resto che la rendita di vecchiaia auspicata, ossia quella calcolata tenuto conto della norma transitoria, si fonda invero sulle comunicazioni del datore di lavoro, non su quelle della convenuta (I/Z, sottolineature del redattore):

" […] negli scorsi giorni ho ricevuto il certificato di cassa pensione valevole dal 1.1.2023. Siccome sto pianificando l’andata in pensione al mio 65-esimo anno di età (sarei dunque in pensione a partire dal 1.6.2024, vorrei la vostra conferma della rendita di pensione che avrò maturato in tale data, tenuto conto della norma transitoria dei 50enni, nella quale rientro, della IPCT […] che il mio datore di lavoro (le __________ e per esse la Città di TERZ 1) ha garantito anche dopo la transizione di tali dipendenti in CV 1: vedi MM95/2016 […], votato dal Legislativo comunale in data 14.2.2016. Infatti nel dispositivo di risoluzione di tale decisione legislativa si legge tra l’altro:

  1. Al Municipio è inoltre concesso un credito di CHF 6'250'000.-- per garantire le rendite di pensionamento al grado dell’IPCT (norma transitoria valida per gli over 50 il 1° gennaio 2013).”

Con scritto del 21 febbraio 2024 la Fondazione ha comunicato a AT 1 quanto segue (V/10):

" […] Pensionamento alla data del 01.06.2024 – annuncio delle prestazioni di vecchiaia Contratto di previdenza del personale n° __________ – __________ Polizza n° 21 – AT 1

[…] In riferimento all’evento assicurato summenzionato vi informiamo ora in merito alle prestazioni di vecchiaia che arrivano a scadenza:

Rendita di vecchiaia annua dal 01.06.2024 CHF 61'278.00

(pagata trimestralmente in anticipo)

Attiriamo la sua attenzione sul fatto che le indicazioni fornite relative alle prestazioni sono vincolanti unicamente se fino alla data del pensionamento non viene effettuata alcuna modifica (salario annuo assicurato, importo di coordinamento, tasso di interesse per l’accredito dell’interesse sull’avere di vecchiaia, tassi di conversione, etc.). […].”

E anche nella petizione l’attore esplicita che è stato il datore di lavoro – non la Fondazione – ad avergli garantito una rendita pari a quella che avrebbe percepito applicando la norma transitoria (I, p.to 13.):

" Dopo aver ricevuto il nuovo certificato di previdenza della cassa di pensione al 1° gennaio 2024 […], ho ricordato a CV 1 […] che la rendita ivi indicata di CHF 61'278.-- per il mio pensionamento a 65 anni non teneva minimamente conto del trattamento garantito ai 50enni dal mio datore di lavoro […].”

Per quanto concerne i certificati assicurativi agli atti, ossia quelli per gli anni 2017-2024 (V/6), essi hanno carattere puramente informativo, ragione per cui non è possibile desumerne dei diritti vincolanti ed immutabili ad una prestazione. Ciò viene esplicitato negli stessi certificati assicurativi della Fondazione, i quali rimandano altresì al Regolamento di previdenza del personale (vedasi ad esempio il certificato assicurativo del 2018, sub V/6: “Il presente certificato, che sostituisce tutti i precedenti, è stato allestito per incarico del vostro istituto di previdenza, ed è destinato ad uno scopo esclusivamente informativo. Al riguardo risultano determinanti le disposizioni contemplate nel regolamento di previdenza del personale”).

Alla luce di quanto appena esposto questo Tribunale ritiene accertato che la Fondazione non ha mai fornito all’attore una garanzia individuale vincolante relativa all’ammontare della rendita di vecchiaia prima della comunicazione del 21 febbraio 2024 (anche questa con riserva), tantomeno ai sensi di quanto da quest’ultimo auspicato.

2.9. Aliquota di conversione

L’attore contesta nei seguenti termini l’aliquota di conversione applicata dalla Fondazione (I, p.to 17., sottolineature del redattore):

" Occorre […] aggiornare il calcolo del valore di finanziamento della differenza fra la mia rendita ordinaria di CV 1 […] e la rendita della norma transitoria IPCT, garantitami in caso di pensionamento ordinario. Nel certificato di previdenza […] 1.1.2024 […] CV 1 […] applica un tasso di conversione del 6% all’avere di vecchiaia minimo LPP valutato in CHF 352'068.-- al momento del mio pensionamento ordinario e del 4.3% all’avere sovraobbligatorio ammontante a CHF 933'815, […] stante un avere di vecchiaia complessivo alla data di pensionamento dichiarato nel certificato di CHF 1'285'882.80 (doc. CC). Applicando i due tassi di conversione alle rispettive cifre di avere di vecchiaia si ottengono le somme di CHF 21'124.08 (dal minimo LPP col 6%) e CHF 40'154.04 (dalla parte sovraobbligatoria col 4.3%), importi che vanno a formare la rendita ordinaria annuale di CHF 61'278.-- indicata sul certificato, cioè di CHF 20'164.-- in meno di quella garantitami dalla norma transitoria IPCT di CHF 81'442.--. Dividendo tale differenza (CHF 20'164.--) per il tasso di conversione della parte sovraobbligatoria qui applicato del 4.3% risulta che il capitale mancante al suo finanziamento ammonta a CHF 468'930.-- […]. Ora, se si applica il tasso di conversione minimo legale del 6.8% fissato dall’art. 14 cpv. 2 LPP all’avere di vecchiaia minimo LPP e si assume la medesima rendita annuale complessiva calcolata nel certificato (cioè CHF 61'278.--) risulta che il minimo LPP dell’avere di vecchiaia genera fr. 230941.-- della rendita annuale, mentre la parte di rendita annuale generata dalla parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia si calcola per differenza dall’importo di CHF 61'278.-- a cui si sottraggono CHF 23'941.-- risultando una cifra di CHF 37'337.--, che rappresenta la parte di rendita annuale generata dalla parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia. La cifra poi di CHF 37'337.-- divisa per la parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia dà un tasso di conversione effettivo della parte sovraobbligatoria che ammonta dunque al 3.998%. In questa situazione il calcolo del relativo finanziamento mancante per garantire la rendita della norma transitoria IPCT di CHF 81'442.-- cioè per garantire gli addizionali CHF 20'164 mancanti alla rendita annuale calcolata nel certificato porta alla cifra di CHF 504'352 (data da CHF 20'164 diviso per il tasso di conversione risultante per la parte sovraobbligatoria del 3.998%). Si ottiene quindi, per il finanziamento della corretta rendita annuale di CHF 81'442.-- l'importo di CHF 504'352.--, ossequiando così al tasso di conversione minimo legale per la parte minimo LPP dell’avere di vecchiaia, stabilito dall’art. 14 cpv. 2 LPP.”

Preliminarmente, già si è detto del fatto che l’applicazione del quadro previdenziale in vigore al momento dell’evento assicurato, ivi incluso l’art. 2 delle Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale, non ammette il procedere illustrato dall’attore (cfr. supra consid. 2.6.-2.6.5.), la convenuta non essendo vincolata alle comunicazioni fornite dal datore di lavoro all’assicurato contestualmente al passaggio dall’IPCT alla Fondazione. Va inoltre osservato che la parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia al momento della pensione (pari a fr. 933'814.95, approssimati per eccesso in fr. 933'815) tiene già conto del versamento supplementare (fr. 8'089) determinato dal citato disposto (a tal proposito vedasi il calcolo illustrativo in calce al presente considerando). Alla Fondazione non incombe dunque alcun obbligo di erogare la differenza tra la rendita di vecchiaia annua prospettata (fr. 61'278) e quella a cui avrebbe avuto diritto in applicazione della norma transitoria (fr. 81'442).

Per quanto attiene all’aliquota di conversione, vale quanto segue.

Giusta l’art. 6 LPP, la parte seconda della legge (artt. 6-47a LPP) stabilisce esigenze minime.

L’art. 14 LPP prevede che:

" 1La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l’età di riferimento (aliquota di conversione).

2L’aliquota minima di conversione è del 6,8 per cento per l’età di riferimento di 65 anni per le donne e per gli uomini.

3Il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi.”

Gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento e l’organizzazione, prevedendo nel regolamento delle prestazioni più estese rispetto a quelle minime previste dalla legge (Stauffer, BSK BVG, 2020, n. 8 ad art. 14 LPP), fermo restando che queste ultime devono in ogni caso essere garantite (art. 49 cpv. 1 in initio LPP; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 455 e seg.). Gli istituti di previdenza che conferiscono prestazioni che vanno oltre ai minimi di legge sono detti istituti di previdenza mantello (ted. umhüllende Vorsorgeeinrichtungen) e sono attivi nella previdenza più estesa (Meier, Das Anrechnungsprinzip in der beruflichen Vorsorge, in: SZS 2020, pag. 123 e seg.).

Le prestazioni minime sono ritenute garantite se l’importo nominale della prestazione erogata dall’istituto di previdenza è almeno pari a quello previsto dalla LPP (DTF 136 V 313 consid. 5.3.6., 5.3.7. e 6.1.). In questo contesto torna applicabile il principio dell’imputazione (ted. Anrechnungsprinzip) secondo cui la prestazione erogata dall’istituto di previdenza deve corrispondere almeno al valore nominale (ammontare della prestazione espresso in franchi) a quanto previsto dalla LPP (vedasi la già citata STCA 34.2022.18 consid. 2.6.1.2. con riferimenti; Gehring/Kieser, Das Anrechnungsprinzip in der beruflichen Vorsorge – eine kritische Würdigung, in: JaSo 2022, pagg. 183 e 184; Meier, op. cit., pag. 124 e seg.).

Per verificare che le prestazioni erogate dall’istituto di previdenza rispettino (almeno) le prestazioni minime di legge, l’istituto di previdenza, servendosi di un cosiddetto conto testimone, determina la prestazione assicurata conformemente alla LPP (ted. Schattenrechnung) e quella da erogare. Se la prestazione da erogare è almeno pari (nominalmente) a quella prevista dalla LPP, i minimi di legge sono ritenuti rispettati. Per contro, se la prestazione ex LPP è superiore a quella dovuta dall’istituto, quest’ultimo dovrà colmare la differenza (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 450-455 e 457; Meier, op. cit., pag. 128; Lombardi/Eusebio, Umwandlungssatz, in: HAVE 2020, pag. 91 e seg.).

Occorre inoltre precisare che un istituto di previdenza mantello che prevede una prestazione costituita da una parte obbligatoria e da una parte sovraobbligatoria, può trattare in modo differenziato le due componenti per poi sommarle e determinare in ultima analisi la prestazione, da comparare con quelle minime previste ex lege (Moser, Das Anrechnungsprinzip als Grundelement der umhüllenden beruflichen Vorsorge, in: HAVE 2015, pag. 329), in applicazione del principio dell’imputazione (Flückiger in: Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 9 ad art. 14 LPP; Gehring/Kieser, op. cit., pagg. 190 e 191). A titolo esemplificativo, il regolamento di un istituto di previdenza mantello può prevedere un tasso di conversione inferiore a quello minimo, sempre tenendo conto del principio dell’imputazione e della verifica a mezzo del conto testimone (Stauffer, BSK BVG, 2020, n. 18 e 20 ad art. 14 LPP).

Nel caso che ci occupa, è pacifico che la convenuta è un istituto di previdenza mantello che eroga, tra l’altro, prestazioni di vecchiaia obbligatorie e sovra obbligatorie (cfr. contratto di affiliazione e ordinazione del piano di previdenza, art. 3 cpv. 2 dell’Atto di Fondazione, sub V/1; artt. 4.1 e 4.2 delle Disposizioni generali del regolamento, sub V/2).

L’art. 7.2 delle Disposizioni generali del regolamento (in vigore dal 1. gennaio 2024, cfr. Art. 40.3) – che disciplina il “Tasso di conversione per le rendite di vecchiaia” – prevede che “I tassi di conversione applicabili al momento del pensionamento in base alla tariffa d’assicurazione approvata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) si applicano alla conversione degli averi di vecchiaia per determinare l’importo delle rendite di vecchiaia”. L’art. 21.2 delle citate Disposizioni prevede che “L’ammontare della rendita annua di vecchiaia è calcolato sulla base dell’avere di vecchiaia accumulato fino al momento del pensionamento e dei tassi di conversione determinanti” e che “In ogni caso sono garantite le prestazioni minime legali”. Inoltre, l’art. 40.1 delle Disposizioni generali prevede che “Il presente regolamento può essere modificato dalla Commissione di previdenza, di comune accordo con il Consiglio di fondazione, nel pieno rispetto dei diritti acquisiti dei beneficiari” e che “Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare, anche senza l’approvazione della Commissione di previdenza, i compiti e le competenze che gli sono attribuiti nel quadro del regolamento d’organizzazione. Ciò riguarda in particolare le regolamentazioni relative agli investimenti (ad es. tassi d’interesse) e le prestazioni previste dal contratto (ad es. modifiche tariffarie o legali) [da intendersi inclusive delle modifiche dell’aliquota di conversione, come desumibile dallo scritto del 20 gennaio 2016 della Fondazione all’assicurato e dall’art. 2 delle Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale, cfr. supra consid. 2.5.2., 2.6.2.; cfr. anche lo scritto della Fondazione all’assicurato del 29 giugno 2023 di cui al presente considerando e la Circolare FINMA 2018/4 «Tariffazione – previdenza professionale» del 1. novembre 2018, marginale 12, n.d.r.].” (sub V/2).

Con scritto del gennaio 2018 (V/7) la Fondazione ha comunicato all’assicurato quanto segue:

" […] Riceverà il certificato di previdenza dopo che il suo datore di lavoro ci avrà comunicato l’adeguamento dei salari per il 2018. Nel certificato si terrà conto di tutti i fattori rilevanti per il calcolo delle sue prestazioni di vecchiaia. La informiamo che i tassi di conversione sovraobbligatori sono stati adeguati a partire dal giorno 01.01.2018 e che saranno nuovamente abbassati nel 2019.”

Quanto precede è stato ribadito anche con lo scritto di gennaio 2019 della Fondazione all’assicurato (sub V/7).

Con scritto del 17 giugno 2019 la Fondazione ha comunicato all’assicurato quanto segue (sub V/7):

" […] CV 1 ha deciso di ridurre i tassi di conversione delle rendite in seguito al persistente abbassamento dei tassi d’interesse e al continuo aumento dell’aspettativa di vita. Con questa misura garantiamo alla sua soluzione previdenziale una base stabile sul lungo periodo, in modo da assicurare le rendite di vecchiaia anche alle generazioni future. L’adeguamento dei tassi di conversione non influisce in alcun modo sull’ammontare del suo avere di vecchiaia o su un eventuale versamento in capitale, ma è determinante per l’importo delle rendite di vecchiaia previste. […] A partire dal 2020 le rendite di vecchiaia saranno calcolate e dichiarate sul certificato di previdenza con i nuovi tassi di conversione.”

Con scritto del 25 febbraio 2020 la Fondazione ha comunicato all’assicurato quanto segue (sub V/7, sottolineature del redattore):

" […] le allego i calcoli aggiornati con i valori al 01.01.2020. Rispetto ai valori calcolati nel 2019, differisce il tasso di conversione applicato alla quota obbligatoria. Al momento del calcolo, ad inizio luglio 2019, CV 1 aveva comunicato l’adattamento dei tassi di conversione all’età termine ordinaria di 65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne in 5.6% per la quota obbligatoria e 4.4% per la quota sovraobbligatoria, con garanzia del minimo legale. Successivamente, la […] Fondazione […], a seguito dell’annuncio di compromesso tra le parti sociali in merito alla necessaria riforma della previdenza professionale obbligatoria, ha deciso e annunciato di applicare per la quota obbligatoria dell’avere di vecchiaia disponibile un saggio di conversione uguale, pari a 6% all’età termine ordinaria.”

Con ulteriore scritto del 29 giugno 2023 (sub V/7), la Fondazione ha comunicato all’assicurato che “a seguito di una variazione tariffaria e dell’aumento dell’età di riferimento per le donne, i tassi di conversione per i pensionamenti ordinari […] saranno adeguati a partire dal 02.01.2024. Ciò può comportare una lieve riduzione della rendita di vecchiaia […]”, indicando l’indirizzo internet con le informazioni relative ai tassi di conversione validi dal 2024. Allegato alla comunicazione vi era una ricapitolazione tabellare dei tassi di conversione applicabili dal 2024 dalla quale è desumibile per gli uomini un tasso di conversione del 6% sulla parte obbligatoria e del 4.3% sulla parte sovra obbligatoria dell’avere di vecchiaia nell’ipotesi di un pensionamento a 65 anni.

Con scritto del 2 luglio 2019 (V/8) la Fondazione, rispondendo ad una lettera del 22 giugno 2019 (I/N) dell’assicurato, gli aveva fornito le seguenti delucidazioni circa il tasso di conversione (sottolineature del redattore):

" […] La LPP autorizza ogni istituto di previdenza a determinare le proprie prestazioni assicurative (vecchiaia, invalidità, decesso) autonomamente, ma sempre e in ogni caso garantendo le prestazioni minime legali. CV 1 […], facendo uso di questa prerogativa, ha deciso di ridurre sia il tasso di conversione sull’avere di vecchiaia obbligatorio che su quello sovra-obbligatorio, tuttavia garantendo, come richiesto dalla legge, che la rendita di vecchiaia complessiva corrisponda almeno alla rendita di vecchiaia minima prevista dalla legge stessa, ovvero 6.8% dell’avere di vecchiaia obbligatorio. Anche nel caso di un cosiddetto tasso di conversione suddiviso, ambedue i tassi di conversione, obbligatorio e sovra-obbligatorio, possono essere inferiori al 6.8%, alla stessa stregua del tasso di conversione globale (tasso di conversione unitario sull’avere di vecchiaia totale). L’adempimento delle prestazioni minimali legali è verificato in ambedue i modelli per il mezzo del cosiddetto conto testimone:

  • la rendita di vecchiaia totale calcolata secondo il relativo modello (t.c. suddiviso globale) è paragonata con la rendita minimale legale (avere di vecchiaia obbligatorio moltiplicato con 6.8%). Se la rendita di vecchiaia totale è inferiore alla rendita minimale legale, in ambedue i modelli la rendita erogata è aumentata al valore della rendita minimale di legge (cosiddetto principio di computo) [recte: principio dell’imputazione]. […]

  • I tassi di conversione, sia obbligatorio che sovra-obbligatori, sono stati approvati dalla FINMA il 19.04.2019 e, su conseguente decisione del Consiglio di Fondazione della CV 1 […], entreranno in vigore a decorrere dal 01.01.2020. […] Un calcolo esatto delle prestazioni di vecchiaia può essere approntato unicamente ad inizio dell’anno assicurativo in cui è previsto l’evento stesso.”

Dal certificato di previdenza professionale del 1. gennaio 2024 si evince un avere di vecchiaia complessivo di fr. 1'285'882.80 (di cui fr. 352'067.95 per la parte LPP e fr. 933'814.85 per la parte sovra obbligatoria) ed una rendita di vecchiaia annua prospettata in caso di pensionamento ordinario di complessivi fr. 61'278. Quest’ultima è stata determinata applicando un tasso di conversione del 6% alla parte obbligatoria dell’avere di vecchiaia e del 4.3% alla parte sovra obbligatoria e sommando i due risultati parziali (sub V/6).

Ne consegue che la Fondazione ha lecitamente ridotto i (differenziati) tassi di conversione applicabili all’avere di vecchiaia obbligatorio e sovra obbligatorio, garantendo altresì le prestazioni minime di legge. Infatti, la rendita di vecchiaia minima (determinata applicando un tasso di conversione del 6,8% alla parte obbligatoria dell’avere di vecchiaia, art. 14 cpv. 1 e 2 LPP) di fr. 21'124 è manifestamente inferiore alla rendita di vecchiaia erogata dalla convenuta conformemente al regolamento di fr. 61'278 (determinata applicando un tasso di conversione del 6% all’avere di vecchiaia obbligatorio, del 4,3% sull’avere di vecchiaia sovraobbligatorio aumentato dell’importo del versamento unico e sommando i due importi parziali, approssimando per difetto), in ossequio al procedere già diffusamente illustrato. A questo proposito, questa Corte può far propria la presa di posizione della Fondazione di cui alla risposta di causa (V, p.to 4., sottolineature del redattore):

" […] il valore risultante dalle Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza in questione, più precisamente dal suo articolo 2 Prestazione transitoria acquisita in caso di pensionamento ordinario, è stato fissato per l’attore a Fr. 8089.- e dev’essere aggiunto all’avere di vecchiaia sovra obbligatorio al momento del pensionamento ordinario. Come emerge dai certificati individuali (vedasi doc. 6 di questa risposta di causa) per l’avere di vecchiaia sovra obbligatorio è applicabile il tasso di conversione sovra obbligatorio, per l’avere di vecchiaia obbligatorio è applicabile il tasso di conversione obbligatorio. Nel caso dell’attore risulta dunque il calcolo della rendita di vecchiaia seguente:

L’avere di vecchiaia LPP alla data del pensionamento è di:

Fr. 352'067.95

L’avere di vecchiaia sovra obbligatorio alla data del pensionamento è di: Fr. 925'725.85 ed è stato aumentato di Fr. 8089.00 secondo la tabella delle disposizioni supplementari. Il totale dell’avere di vecchiaia sovra obbligatorio alla data del pensionamento è dunque di: Fr. 933'814.85 (Il totale dell’avere di vecchiaia alla data del pensionamento ordinario il 31.05.2014 è di Fr. 1'285'882.80).

In applicazione dei tassi di conversione validi alla data di pensionamento risulta il calcolo seguente:

933'814 X 4.3% e Fr. 352’067.95 x 6% risulta una rendita annuale di vecchiaia di Fr. 61'278.00.”

Pertanto, la censura dell’attore risulta inconferente.

2.10. In conclusione, per i motivi esposti ai considerandi precedenti, la petizione del 20 aprile 2024 va respinta.

Trattandosi di una procedura gratuita (combinati artt. 73 cpv. 2 LPP e 29 cpv. 1 Lptca), alle parti non sono accollate tasse e spese di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La petizione è respinta.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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24.03.2025
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25.03.2026