Raccomandata

Incarto n. 34.2023.3

BS

Lugano 24 luglio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sulla petizione del 23 gennaio 2023 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1 AT 1, nato il __________ e collaboratore presso __________, dal 1° febbraio 1994 è assicurato, per il tramite del suo datore di lavoro, presso il CV 1 (in seguito: Fondo).

Facendo presente l’intenzione di terminare il rapporto di lavoro con la banca, con la presente petizione AT 1 chiede sostanzialmente al TCA di accertare l’esattezza dell’avere di vecchiaia, stato 31 dicembre 2007, da lui determinato, contestando quello risultante dai certificati previdenziali. Egli rileva che a seguito del passaggio dal sistema del primato delle prestazioni al primato dei contributi avvenuto il 1° gennaio 2008, il Fondo:

" (…) ha trasformato l’indennità di uscita calcolata fino al 31.12.2007 in Avere di Vecchiaia (secondo quanto previsto dal regolamento Previdenziale);

l’indennità di uscita era calcolata, fino al 31.12.2007, considerando soltanto i contributi versati dal dipendente (più gli interessi calcolati annualmente + rivalutazione del 4% annuale).”

AT 1 conclude chiedendosi se era corretto che al 31 dicembre 2007 il Fondo avesse “trasformato l’indennità di uscita in Avere di vecchiaia”, sostenendo inoltre che nell’avere di vecchiaia parte convenuta avrebbe dovuto includere anche i contributi del datore di lavoro.

1.2. Con la risposta di causa il Fondo, allegando la pertinente documentazione, ha esposto il calcolo della prestazione d’uscita (avere di vecchia) al 31 dicembre 2007, sostenendo di aver applicato le norme regolamentari valide a quell’epoca.

1.3. Con scritto 4 marzo 2023 l’attore ribadisce l’erroneità del calcolo operato dal Fondo, sostenendo che quest’ultimo, al momento del cambiamento del sistema previdenziale, “abbia semplicemente sostituito i contributi di risparmio che avrebbe dovuto versare il Datore di Lavoro con i contributi di rischio versati dal sottoscritto”.

1.4. In data 27 marzo 2023 il TCA ha chiesto delle delucidazioni al Fondo in merito alle norme applicate per determinare il passaggio, al 1° gennaio 2008, del sistema pensionistico dal primato delle prestazioni a quello dei contributi, nonché una presa di posizione in merito al calcolo della prestazione di libero passaggio eseguito dall’attore, come pure sulle modalità di calcolo dell’avere di vecchiaia ex art. 15 LPP (X).

1.5. Con scritto 13 aprile 2023 il Fondo ha risposto alle suddette domande (XII).

1.6. Su richiesta del TCA, con scritto 25 aprile 2023 l’attore ha inoltrato le proprie osservazioni alle risposte del Fondo (XIV).

1.7. Il 9 maggio 2023 il Fondo ha preso posizione in merito alle critiche sollevate dall’attore nel citato scritto 25 aprile 2023 (XVI).

1.8. Il 19 maggio 2023 l’attore ha inoltrato delle osservazioni a quanto scritto dal Fondo il 9 maggio 2023 (XVIII).

1.9. In data 12 giugno 2023 il Fondo ha inviato al TCA un memoriale conclusivo (XX).

1.10. Infine, con due e-mail del 4 luglio 2023 l’attore, a titolo informativo, ha trasmesso al Tribunale copia di uno scambio di corrispondenza con i rappresentanti dei collaboratori della __________ in seno al Consiglio di fondazione del Fondo (XXII e XXIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1 Giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

  1. gennaio 2012; RL 852.100).

Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18, 119 V 443; SZS 1995 pag. 374).

Rientrano principalmente nella competenza del tribunale istituito dall'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai contributi previdenziali o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V 105, 128 V 258, 116 V 113; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pagg. 160ss). Rientrano pure nel campo d’applicazione materiale dell’art. 73 LPP le pretese del lavoratore concernenti l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti costituendo esse questioni previdenziali in senso largo (DTF 129 V 320 con riferimenti e 122 III 59 consid. 2). Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trovi fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo della previdenza (DTF 128 V 44, 258, 127 V 35, 125 V 168). Con la prima revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, la competenza dei tribunali di ultima istanza cantonale ex art. 73 LPP è stata estesa anche a controversie con istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP, ossia vertenze concernenti le assicurazioni del 3° pilastro A; cfr. Messaggio sulla 1a revisione della LPP, FF 2000 pag. 2386; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 2335 ss., pag. 772 ss.). L’art. 73 cpv. 1 lett. c e d LPP ha introdotto la competenza del tribunale cantonale anche per controversie riguardanti la responsabilità giusta l’art. 52 LPP nonché il regresso ai sensi dell’art. 56a LPP.

Infine, con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Ne consegue che lo scrivente Tribunale è l’autorità competente a trattare la presente petizione.

2.2. L'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (DTF 128 V 48, 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320; SZS 1992 pag. 234 e 294; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, art. 73 n. 24, pag. 367; Stauffer, op. cit., n. 2348 pag. 776). Tuttavia, in analogia alle condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in materia amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib 215; RCC 1990 pag. 469 e 1989 pagg. 33s) e in materia civile (DTF 115 II 482, 114 II 255, 110 II 253; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3.2.8 ad art. 43 LOG), un’azione di accertamento è proponibile solo se l’istante si avvale di un interesse degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso (Vetter-Schreiber, ibidem; Stauffer, ibidem; DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320).

L’interesse non deve essere necessariamente giuridico. Non è cioè necessario che l’interesse fatto valere sia compreso nella norma invocata, ossia che vi sia corrispondenza tra l’interesse privato e gli interessi protetti dalla norma (DTF 108 Ib 92, 104 Ib 245). Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373 e 114 V 202; STF 9C_298/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 1.1.1).

In materia di prestazioni future, l'esistenza di un interesse degno di protezione è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (STF B 42/05 del 20 settembre 2005 e riferimenti; DTF 122 III 282, 118 V 102; SZS 1992 pag. 234; STF B 37/04 del 26 aprile 2005).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il giudice ammette l’esistenza di un interesse ad agire quando i rapporti giuridici tra le parti sono incerti. Non basta tuttavia qualsiasi in-certezza. Occorre infatti che il perdurare dell’incertezza impedisca al richiedente di prendere le sue decisioni e che per tale motivo l’incertezza sia per lui insopportabile (DTF 131 III 319 consid. 3.5, 120 II 20 consid. 3, 114 II 253 consid. 2a; STF 9C_298/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 1.1.1, 5A_311/2007 del 29 febbraio 2008 consid. 2.2, 5C_246/2002 del 26 febbraio 2002; STAF B-7957 del 4 novembre 2008 consid. 5).

Non sussiste un interesse degno di protezione quando l'azione di accertamento è volta all'esame astratto o teorico di norme previdenziali (DTF 110 Ib 215, 108 Ib 22; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 73 n. 26, pag.367; Stauffer, op. cit., n. 2346, pag. 775). L'interesse degno di protezione fa pure difetto quando è proponibile un'azione condannatoria (DTF 128 V 48 consid. 3a, 120 V 302 consid. 2a, 119 V 11 consid. 2a Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n. 351 pag. 125).

Nell’ambito di una domanda d’accertamento l’interesse degno di protezione dev’essere dimostrato, ovvero, nel settore del diritto delle assicurazioni sociali, essere reso verosimile (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2013, n. 342 pag. 122; LVGE 1995 II n. 31 consid. 4b; cfr. anche art. 49 cpv. 2 LPGA e art. 63 cpv. 1 LPAmm in relazione con l’art. 31 Lptca; cfr. anche, per il procedimento civile, Schenker, ZPO, 2010, art. 88 n. 5 pag. 378). Nel caso in cui un ciò non avvenga, l’azione d’accertamento dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di legittimazione (LVGE 1995 II n.31 consid. 4b).

Secondo la recente dottrina i presupposti della non sopportabilità di una perdurante incertezza quo all’esistenza o estensione di un diritto (o di obbligo), risultano di regola non dati. Infatti, o l’incertezza si manifesta solo nel futuro – così che la situazione nel frattempo può ancora più volte modificarsi – oppure una determinazione concreta da parte dell’istituto di previdenza è attesa a breve termine, ciò che giustifica un’azione condannatoria (Scotoni, Klagen vor dem Sozialversicherungsgerichts, in Meyer/Gächter (Hrsg.), Schriften zum Sozialversicherungsrecht, Band Nr. 37, 2020, n. 243 pag. 99).

Il TF ha ritenuto degna d’interesse una domanda di accertamento in una procedura riguardante la validità del pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio all’altro coniuge (DTF 128 V 41). Ha poi ammesso tale interesse in una vertenza in cui si contestava l'importo dell'avere di vecchiaia nel contesto di una prestazione previdenziale futura (STF B 42/05 del 29 settembre 2005 consid. 1.2) oppure che riguardava l’importo di prestazioni pensionistiche dopo il divorzio (STF B 37/04 del 26 aprile 2005; entrambe le sentenze federali B 42/05 e B 37/04 sono citate in Vetter-Schreiber, op. cit., art. 73 n. 24 pag. 367).

Vi è poi, secondo giurisprudenza federale, un interesse degno di protezione qualora – in previsione di un pensionamento in un “futuro relativamente prossimo” e a dipendenza dell’esito dell’accertamento richiesto – la persona interessata debba o meno prendere delle disposizioni.

Nella STF B 8/04 del 28 gennaio 2005 consid. 2 alla ricorrente, alla quale mancavano 6 anni fino al pensionamento, era stato riconosciuto un interesse degno di protezione ad essere informata dell'entità dei suoi diritti pensionistici in vista delle disposizioni che avrebbe dovuto prendere per gli anni successivi, tenendo conto in particolare dell'entità della differenza tra gli importi della pensione di invalidità che percepiva e della futura pensione di vecchiaia.

Anche nella sentenza B 37/04 del 26 aprile 2005 consid 2.3 all’assicurato restavano 6 anni per prepensionarsi ed il TF gli aveva riconosciuto un interesse degno di protezione nell’accertamento dei suoi diritti in merito alla pensione previdenziale futura, con lo scopo di poter eventualmente riscattare gli anni contributivi persi dopo la riduzione della prestazione d’uscita a seguito del divorzio.

Infine, nella B 56/03 del 2 dicembre 2003 consid. C l’Alta Corte aveva riconosciuto un interesse degno di protezione ad un assicurato che voleva conoscere l’ammontare della rendita ritenuto che dall’inoltro della petizione mancava meno di un anno al pensionamento.

In fattispecie ticinesi, ad esempio, nelle STCA 34.2022.10 del 10 giugno 2022 e 34.2019.4 del 7 settembre 2021 questo Tribunale non aveva riconosciuto un interesse degno di protezione. In entrambi i casi l’attore aveva chiesto di accertare le rendite alle quali i suoi figli avrebbero avuto diritto al momento del suo decesso senza che avesse sostanziato un pregiudizio economico a seguito di un’eventuale rifiuto da parte dell’istituto previdenziale interessato.

Nelle STCA 34.2000.26 dell’8 novembre 2001 e 34.2000.22 del 5 novembre 2001 questa Corte aveva negato un interesse degno di protezione alle richieste di beneficiari di prestazioni d’invalidità volte ad accertare il capitale di vecchiaia in vista dell’età di pensionamento. Nel primo caso perché l’interessato al compimento dell'età di pensionamento avrebbe avuto diritto “ad una prestazione di importo almeno equivalente alla rendita di invalidità percepita attualmente, sia per quanto attiene alla parte obbligatoria della stessa che a quella relativa alla previdenza sovraobbligatoria” e anche perché egli non aveva sostenuto che “nel caso in cui non venisse a conoscenza dell'ammontare del capitale di vecchiaia (…) sarebbe incline a prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto” (STCA 34.20026 citata, consid. 2.6). Nella seconda vertenza, perché la persona assicurata “in base alla situazione attuale di invalido al 100%, non avrà diritto, al momento del pensionamento, alla rendita di vecchiaia, ma alla rendita di invalidità che percepisce tuttora ed il cui importo verrà esaminato nei prossimi considerandi” e perché “non si può affermare - poiché neppure l'interessato l'ha mai sostenuto - che nel caso in cui non venisse a conoscenza dell'ammontare del capitale di vecchiaia egli sarebbe incline a prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto. Egli si è infatti limitato a chiedere la verifica a questo Tribunale” (STCA 34.2000.22 consid. 2.2).

2.3. Nell’evenienza concreta, in sostanza la domanda attorea configura un’azione di accertamento. Infatti, egli ha chiesto al Tribunale di accertare l’ammontare della prestazione d’uscita al 31 dicembre 2007, giorno antecedente il passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi chiedendo di “farmi sapere se i miei calcoli sono corretti”.

Ora, l’attore non ha mai sostenuto (sia con la petizione che in corso di causa) – e tantomeno dagli atti si può dedurre – che a dipendenza dell’ammontare dell’avere di vecchiaia al 31 dicembre 2007 egli sarebbe stato incline a prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2). L’attore non ha in sé neppure fatto una proiezione sull’entità della futura rendita di vecchiaia a cui egli avrebbe diritto secondo “i suoi calcoli” (che hanno unicamente quantificato l’avere di vecchiaia al 31.12.2007), comparandola con quella che gli spetterebbe dal Fondo in base ai certificati previdenziali prodotti (cfr. sub doc. A2). Egli non ha quindi sostanziato che, in caso di un’eventuale differenza d’importo a suo favore, avrebbe adottato delle disposizioni, circostanze che avrebbero potuto giustificare una domanda di accertamento.

L’attore si è invece limitato a chiedere la verifica dell’avere di vecchiaia al 31.12.2007 in vista di una possibile cessazione, dopo 32 anni di attività, del rapporto di lavoro con la banca datrice di lavoro.

Va poi rimarcato che a AT 1 rimangono ancora 7 anni di attività prima di poter beneficiare, a 60 anni, della prima opportunità di (pre)pensionarsi (cfr. 4.4 del Regolamento del Fondo in doc. VI) e quindi non in un “futuro relativamente prossimo” ai sensi della giurisprudenza riportata al considerando precedente.

Come detto, l’attore non ha indicato – né tantomeno reso verosimile – quali disposizioni egli sarebbe portato a prendere a dipendenza dell’esito della presente azione di accertamento. Egli non ha addotto delle motivazioni alla base della richiesta di accertamento che avrebbero potuto farla apparire in qualche modo attuale o di rilevanza pratica e concreta.

La questione della ricevibilità della presente petizione può tuttavia rimanere aperta, ritenuto che essa va in ogni caso respinta nel merito.

nel merito

2.4. Nel caso in esame, a seguito del passaggio, con effetto al 1° gennaio 2008, dal sistema del primato delle prestazioni a quello dei contributi (in merito ai due citati sistemi previdenziali cfr., ad esempio, Stauffer, op. cit., n. 442 ss., pagg. 140 ss), il Fondo ha determinato in data 31 dicembre 2007 l’avere di vecchiaia secondo le disposizioni regolamentari (cfr. Regolamento 2006 in doc. 2) e legali, valide in quel momento, relative alla prestazione d’uscita.

A tal riguardo, con scritto 13 aprile 2023 il Fondo, rispondendo alla domanda 1 posta dal TCA in data 27 marzo 2023, ha precisato che “… nel passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi, che ha coinvolto la maggior parte delle casse pensioni nei primi anni duemila, l’unica prassi a noi nota – incluso il nostro perito previdenziale – corrisponde a quella da noi applicata, ossia effettuare un’uscita tecnica (con calcolo della prestazione d’uscita secondo il regolamento di previdenza e Art. 15-18 LFLP) per stabilire l’avere di vecchiaia iniziale” (XII).

In tal senso Kieser (nel suo contributo “Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge”, SZS 1999 pag. 310) evidenzia che nell’ambito del cambiamento da primato delle prestazioni a quello dei contributi (“Wechsel Leistungsprimat – Beitragsprimat”), se il caso di libero passaggio o di previdenza non si sono ancora verificati, il capitale previdenziale viene valutato in base alla prestazione di uscita da versare in caso di libero passaggio, quindi – nel regime di primato delle prestazioni – al valore in contanti. L'assicurato ha quindi il diritto di disporre di un avere di risparmio o di una riserva matematica per lo stesso importo anche dopo il passaggio al primato dei contributi; inoltre – precisa l’autore – è necessario verificare regolarmente se viene versato l'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP (“… der Freizügigkeits- bzw. Vorsorgefall noch nicht eingetreten, bemisst sich das Vermögensrecht nach der im Freizügigkeitsfall auszurichtenden Austrittsleistung, somit - im Leistungsprimat - dem Barwert der erworbenen Leistung. Die versicherte Person hat also den Anspruch darauf, nach dem Wechsel zum Beitragsprimat über ein Sparguthaben bzw. Deckungskapital in ebendieser Höhe zu verfügen; im übrigen ist regelmässig zu prüfen, ob der Mindestbetrag gemäss Art. 17 FZG geleistet wird”; sottolineature del redattore).

Premesso quanto sopra, gli art. 15 e 16 LFLP stabiliscono le modalità di calcolo della prestazione di uscita nel caso di fondi che si basano sul principio del primato dei contributi rispettivamente su quello del primato delle prestazioni.

Per il calcolo della prestazione d’uscita nel sistema del primato delle prestazioni, ciò che concerne il caso in esame, l’art. 16 cpv. 1 e 2 LFLP prevede:

" 1Negli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema del primato delle prestazioni, i diritti dell’assicurato corrispondono al valore attuale delle prestazioni acqui­site.

2Le prestazioni acquisite sono calcolate come segue:

periodo d’assicurazione computabile

prestazioni assicurate ×

periodo d’assicurazione possibile”

Il succitato articolo è stato recepito dall’art. 8.2.1 del Regolamento 2006.

Va fatto presente che l’importo minimo della prestazione di libero passaggio è stabilito all’art. 17 cpv. 1 LFLP, secondo cui (sottolineatura del redattore):

" Quando lascia l’istituto di previdenza, l’assicurato ha diritto almeno alle prestazioni d’entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi; vi si aggiungono i contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione, aumentati del 4% per anno d’età a partire dai vent’anni, al massimo però del 100%. L’età risulta dalla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita.”

Il corrispondente articolo del Regolamento 2006 è l’art. 8.2.4

Infine, l’art. 18 LFLP dispone che “gli istituti di previdenza registrati devono rimettere all’assicurato uscente almeno l’avere di vecchiaia giusta l’art. 15 LPP”.

Questa disposizione corrisponde all’art. 8.2.5 del Regolamento 2006 (“l’indennità d’uscita corrisponde ad ogni caso all’avere di vecchiaia secondo LPP”).

A sua volta, l’art. 15 LPP prevede:

" 1 L’avere di vecchiaia consta:

a. degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui l’assicurato apparteneva all’istituto di previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l’età ordinaria di pensionamento;

b. dell’avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all’assicurato;

c. dei rimborsi di prelievi anticipati secondo l’articolo 30d capoverso 6;

d. degli importi versati e accreditati nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 22c capoverso 2 LFLP;

e. degli importi accreditati nell’ambito di un riacquisto secondo l’articolo 22d capoverso 1 LFLP.

2 Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d’interesse. A tale scopo tiene conto dell’evoluzione del rendimento degli investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei beni immobili.

3 Il Consiglio federale esamina il saggio d’interesse al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della previdenza professionale e le parti sociali.

4 Il Consiglio federale disciplina la fissazione della quota dell’avere di vecchiaia sull’avere di previdenza complessivo nei casi in cui questa quota non può più essere determinata.”

Infine, l’art. 18 LFLP stabilisce che gli istituti di previdenza registrati devono rimettere all’assicurato uscente almeno l’avere di vecchiaia giusta l’articolo 15 LPP.

2.5. Nella fattispecie concreta, dopo attendo esame degli atti, questo TCA non può che avallare l’operato dela Fondo convenuto.

Come si evince dall’allegato 3 alla risposta di causa il Fondo ha determinato:

· il valore attuale delle prestazioni acquisite (art. 8.2.1 Regolamento 2006 corrispondente all’art. 16 LFLP) in fr. 221'153,95;

· l’ammontare dell’importo minimo d’uscita (art. 8.2.4 Regolamento 2006 corrispondente all’art. 17 LFLP) in fr. 237'248,20;

· l’ammontare dell’avere di vecchiaia (art. 8.2.5 Regolamento 2006 che rinvia all’art. 15 LPP) in fr. 58'914,95, importo irrilevante perché si riferiva al 31 luglio 2007 e – non come invece doveva essere – al 31 dicembre 2007, ciò che è stato in seguito quantificato dal Fondo in fr. 61'774,40 (cfr. consid. 1.5; XII/1).

Di conseguenza, il Fondo ha considerato quale prestazione di libero passaggio l’ammontare mimino d’uscita ex art. 17 LFLP di fr. 237'248,20, importo più favorevole all’attore. Tale importo risulta dal certificato previdenziale sotto la voce “indennità di uscita” al 31.12.2007 e ripreso nel successivo certificato al 1° gennaio 2008 (sub. doc. A2).

L’attore contesta suddetto calcolo, sostenendo che debbano essere considerati anche i contributi del datore di lavoro versati dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 2007. Nelle osservazioni 4 marzo 2023 egli sostiene pertanto che al 1° gennaio 2008 la prestazione di libero passaggio, calcolata secondo il sistema previdenziale del primato dei contributi ed inclusivo dei contributi del datore di lavoro, ammonti a fr. 409'504, per una differenza a suo favore di fr. 172'257 (409'504 - 237'247).

Ora, va ricordato che ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LFLP i contributi versati dall'assicurato "durante il periodo di contribuzione" (cpv. 1) corrispondono ai contributi dei dipendenti (cfr. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 30 novembre 2004, B 35/04, consid. 3.2, secondo cui lo scopo del supplemento in funzione dell'età è quello di fornire all'assicurato una quota sempre maggiore del contributo del datore di lavoro con l'aumentare dell'età). Non sono inclusi i contributi del datore di lavoro (STF B 35/04 del 30 novembre 2004), né i contributi versati da un assicurato esterno come al posto del datore di lavoro (STFA B 104/03 consid. 2.3 del 4 agosto 2004). [(“Die von der versicherten Person «während der Beitragsdauer geleisteten Beiträge» (Abs.

  1. entsprechen den Arbeitnehmerbeiträgen (vgl. auch Urteil des EVG v. 30.11.2004, B 35/04, E. 3.2, wonach mit dem altersabhängigen Zuschlag der Zweck verfolgt wird, der versicherten Person mit zunehmendem Alter einen stets höher werdenden Anteil am Beitrag des Arbeitgebers zu verschaffen). Nicht darunter fallen die Arbeitgeberbeiträge (Urteil des EVG v. 30.11.2004, B 35/04, E. 3.2) und ebenso wenig Beiträge, die ein externer Versicherter als Selbstzahler anstelle des Arbeitgebers geleistet hat (Urteil des EVG v. 04.08.2004, B 104/03, E. 2.3)”; Vetter-Schreiber, op.cit., art. 17 FZG n 3, pag. 633, sottolineatura del redattore; di analogo tenore BSK Berufliche Vorsorge, Ruggli, Wüest/Hürzeler, art. 17 FZG n. 8 pag. 1824).

Ne consegue che il Fondo ha determinato correttamente l’avere di vecchiaia di fr. 237'247,70 per il passaggio al primato dei contributi al 1° gennaio 2008.

Inoltre, a mente del TCA non vi sono motivi per mettere in dubbio la perizia “Studio sulla conversione del Fondo dal primato delle prestazioni al primato dei contributi” allestita nel settembre 2007 da __________ (doc. 1) regolante il menzionato cambiamento di sistema pensionistico. La sola circostanza rilevata dall’attore (cfr. sua lettera del 4 marzo 2023 in doc. VIII), che la stessa sia stata allestita dal signor __________, il quale – a suo dire – nell’anno successivo sarebbe entrato a far parte del Consiglio di fondazione del Fondo quale rappresentante del datore di lavoro, non permette di ritenerla viziata da conflitti di interessi e quindi poco attendibile. Anche il fatto che sia stato il succitato a firmare, unitamente ad un’altra persona, gli allegati di causa dinanzi al TCA è irrilevante, ritenuto che, come risulta dall’estratto RC (on line) della convenuta, __________ beneficia del diritto di firma collettiva a due.

Infine, a comprova della correttezza dei calcoli effettuati dalla convenuta nei confronti degli assicurati, messi in discussione dall’attore, va fatto riferimento al rapporto 26 gennaio 2010 dell’Organo di revisione (__________) in cui si attesta la conformità alle disposizioni legali, all’atto di fondazione ed ai regolamenti del conto annuale, della gestione e degli investimenti patrimoniali, come pure dei conti di vecchiaia relativi al 2008, anno del passaggio al primato dei contributi (doc. 4).

Questo documento è stato prodotto dalla convenuta con scritto 12 giugno 2023 (cfr. consid. 1.9). Inoltre, nel medesimo scritto è stata allegata la decisione 12 luglio 2010 dell’Autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionali che prende atto del rapporto di gestione 2008 senza, come giustamente rilevato dal Fondo, “venisse sollevata alcuna lacuna inerente il calcolo applicato per la determinazione degli averi di vecchia degli assicurati per il passaggio al primato dei contributi al 1° gennaio 2008 (doc. 5)”.

In conclusione, visto quanto sopra, nella misura in cui è ricevibile, la petizione va respinta.

2.6. La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca)

L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione, nella misura in cui è ricevibile, è respinta.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La segretaria

Daniele Cattaneo Stefania Cagni

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